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Document 32012R0005

    Regolamento (UE) n. 5/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011 , che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero

    GU L 3 del 6.1.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/5/oj

    6.1.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 3/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 5/2012 DEL CONSIGLIO

    del 19 dicembre 2011

    che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 43, paragrafo 3, del trattato stabilisce che il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), dispone che le misure che disciplinano l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca devono essere decise tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e, in particolare, della relazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

    (3)

    Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca, comprese, se del caso, alcune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.

    (4)

    I totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere stabiliti sulla base di pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici, garantendo al contempo parità di trattamento ali settori della pesca e tenendo conto delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.

    (5)

    L’uso delle possibilità di pesca stabilito nel presente regolamento dovrebbe essere soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (2), e, in particolare, ai suoi articoli 33 e 34 concernenti rispettivamente la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati sull’esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto precisare i codici che gli Stati membri devono utilizzare nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi degli stock disciplinati dal presente regolamento.

    (6)

    Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (3), è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

    (7)

    Al fine di evitare un’interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell’Unione è importante che le attività di pesca vengano aperte il 1o gennaio 2012. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Nero.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    Il presente regolamento si applica ai pescherecci UE operanti nel Mar Nero.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a)

       «CGPM»: Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;

    b)

       «Mar Nero»: la sottozona geografica della CGPM quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2;

    c)

       «nave UE», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione;

    d)

       «totale ammissibile di catture» (TAC): il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;

    e)

       «contingente»: la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo.

    CAPO II

    POSSIBILITÀ DI PESCA

    Articolo 4

    TAC e loro ripartizione

    I TAC, la ripartizione dei medesimi tra gli Stati membri e le eventuali condizioni a ciò funzionalmente collegate sono stabiliti nell’allegato.

    Articolo 5

    Disposizioni speciali in materia di ripartizione

    La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca ai sensi del presente regolamento non pregiudica:

    a)

    gli scambi a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

    b)

    le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

    c)

    gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

    d)

    i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

    e)

    le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Articolo 6

    Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

    Pesce proveniente da stock per i quali sono stabiliti i TAC è conservato a bordo o sbarcato soltanto se:

    a)

    le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure

    b)

    le catture rientrano in una quota a disposizione dell’Unione che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota dell’Unione non è ancora esaurita.

    CAPO III

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 7

    Trasmissione dei dati

    Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 8

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. DOWGIELEWICZ


    (1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    (2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    (3)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.


    ALLEGATO

    TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI UE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

    Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate.

    Gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento, è fornita la seguente tavola di corrispondenza dei nomi latini e dei nomi comuni:

    Nome scientifico

    Codice alfa a 3 lettere

    Nome comune

    Psetta maxima

    TUR

    Rombo chiodato

    Sprattus sprattus

    SPR

    Spratto


    Specie

    :

    Rombo chiodato

    Psetta maxima

    Zona

    :

    Acque UE del Mar Nero

    TUR/F37.4.2.C

    Bulgaria

    43,2

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Romania

    43,2

    UE

    86,4 (1)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Spratto

    Sprattus sprattus

    Zona

    :

    Acque UE del Mar Nero

    SPR/F37.4.2.C

    Bulgaria

    8 032,5

    TAC analitico

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Romania

    3 442,5

    UE

    11 475

    TAC

    Non pertinente


    (1)  Dal 15 aprile al 15 giugno 2012 è vietata qualsiasi attività di pesca, trasbordo, imbarco e sbarco.


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