EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0994

Decisione n. 994/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell’energia Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 299 del 27.10.2012, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/05/2017; abrogato da 32017D0684

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/994/oj

27.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/13


DECISIONE N. 994/2012/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2012

che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell’energia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri a informare la Commissione, a decorrere dal 1o gennaio 2012, di tutti i loro accordi bilaterali, nuovi e vigenti, con i paesi terzi nel settore dell’energia. È opportuno che la Commissione renda disponibili tali informazioni a tutti gli altri Stati membri in una forma appropriata, tenendo conto dell’esigenza di tutela delle informazioni commercialmente sensibili.

(2)

L’articolo 4 del trattato sull’Unione europea (TUE) impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione. È pertanto opportuno che gli Stati membri evitino o eliminino le incompatibilità fra il diritto dell’Unione e gli accordi internazionali conclusi fra Stati membri e paesi terzi.

(3)

L’adeguato funzionamento del mercato interno dell’energia comporta che l’energia importata nell’Unione sia interamente disciplinata dalle norme che istituiscono un mercato interno dell’energia. Un mercato interno dell’energia che non funzioni correttamente pone l’Unione in una posizione vulnerabile e svantaggiosa per quanto riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e compromette i suoi potenziali benefici per i consumatori e l’industria europei. Un elevato grado di trasparenza per quanto riguarda gli accordi fra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di energia consentirebbe all’Unione di adottare misure coordinate, in uno spirito di solidarietà, al fine di garantire che tali accordi siano conformi al diritto dell’Unione e assicurino in maniera efficace l’approvvigionamento energetico. Tale trasparenza sarebbe inoltre utile al fine di conseguire sia una più stretta cooperazione all’interno dell’Unione nel settore delle relazioni esterne in materia di energia sia gli obiettivi della politica a lungo termine dell’Unione relativi all’energia, al clima e alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico.

(4)

È pertanto opportuno istituire un nuovo meccanismo di scambio di informazioni che riguardi soltanto gli accordi intergovernativi che hanno ripercussioni sul mercato interno dell’energia o sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione, in quanto questi due aspetti sono intrinsecamente collegati. Dovrebbe spettare agli Stati membri valutare inizialmente se un accordo intergovernativo, o un altro testo al quale un accordo intergovernativo faccia esplicito riferimento, abbia ripercussioni sul mercato interno dell’energia o sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione; in caso di dubbio, gli Stati membri dovrebbero consultare la Commissione. In linea di principio, gli accordi che non sono più in vigore o che non sono più applicati non hanno ripercussioni sul mercato interno dell’energia o sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione e pertanto non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente meccanismo di scambio delle informazioni. È opportuno che il meccanismo di scambio di informazioni comprenda in particolare tutti gli accordi intergovernativi che hanno ripercussioni sulla fornitura di gas, petrolio o elettricità mediante infrastrutture fisse o che hanno ripercussioni sulla quantità di energia importata nell’Unione.

(5)

È opportuno escludere dal sistema di scambio di informazioni gli accordi intergovernativi che devono essere integralmente notificati alla Commissione sulla base di altri atti dell’Unione. Tuttavia, tale esenzione non dovrebbe applicarsi agli accordi intergovernativi con paesi terzi che hanno ripercussioni sullo sviluppo e sull’uso delle infrastrutture del gas e sulle forniture di gas e che devono essere comunicati alla Commissione a norma dell’articolo 13, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas (3). Tali accordi dovrebbero essere notificati conformemente alle regole stabilite nella presente decisione. Al fine di evitare duplicazioni, una notifica presentata ai sensi della presente decisione dovrebbe essere considerata conforme all’obbligo stabilito all’articolo 13, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 994/2010.

(6)

Gli accordi intergovernativi riguardanti materie di competenza del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente decisione.

(7)

La presente decisione non istituisce alcun obbligo per quanto riguarda gli accordi fra enti commerciali. Tuttavia, non impedisce agli Stati membri di comunicare alla Commissione, su base volontaria, accordi commerciali cui è fatto esplicito riferimento in accordi intergovernativi. Inoltre, poiché è possibile che gli accordi commerciali contengano disposizioni regolamentari, gli operatori commerciali che negoziano accordi commerciali con operatori di paesi terzi dovrebbero avere la possibilità di chiedere alla Commissione indicazioni per evitare potenziali conflitti con il diritto dell’Unione.

(8)

È opportuno che gli Stati membri presentino alla Commissione tutti gli accordi intergovernativi vigenti, indipendentemente dal fatto che siano entrati in vigore o che siano applicati in via provvisoria ai sensi dell’articolo 25 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, e tutti i nuovi accordi intergovernativi.

(9)

Una maggiore trasparenza riguardo ad accordi intergovernativi futuri da negoziare o in corso di negoziato tra Stati membri e paesi terzi nel settore dell’energia potrebbe contribuire alla coerenza dell’approccio degli Stati membri verso tali accordi, nonché alla conformità con il diritto dell’Unione e alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione. È pertanto opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di informare la Commissione in merito ai negoziati su nuovi accordi intergovernativi o a modifiche degli accordi intergovernativi vigenti. Ove gli Stati membri si avvalgano di tale possibilità, la Commissione dovrebbe essere informata regolarmente degli sviluppi dei negoziati. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di invitare la Commissione a partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice.

La Commissione dovrebbe inoltre avere la possibilità di partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice su sua richiesta, previa approvazione dello Stato membro interessato. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di chiedere alla Commissione di assisterli durante i loro negoziati con i paesi terzi. In tal caso, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di fornire consulenza sul modo in cui evitare incompatibilità con il diritto dell’Unione e attirare l’attenzione sugli obiettivi della politica energetica dell’Unione e sul principio di solidarietà tra gli Stati membri.

(10)

La Commissione dovrebbe valutare la compatibilità degli accordi intergovernativi vigenti con il diritto dell’Unione. In caso di incompatibilità, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per trovare una soluzione adeguata al fine di eliminare le incompatibilità identificate.

(11)

Al fine di garantire una maggiore trasparenza ed evitare potenziali conflitti con il diritto dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di informare la Commissione di un nuovo accordo intergovernativo con un paese terzo prima o durante i negoziati. Se uno Stato membro che ha negoziato un accordo intergovernativo ne ha informato la Commissione prima della chiusura dei negoziati e le ha trasmesso il progetto di accordo intergovernativo, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di informare lo Stato membro del suo parere in merito alla compatibilità dell’accordo negoziato col diritto dell’Unione. La Commissione ha il diritto di avviare un procedimento di infrazione a norma dell’articolo 258 trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del TFUE.

(12)

È opportuno che tutti gli accordi intergovernativi definitivi e ratificati che rientrano nell’ambito di applicazione della presente decisione siano trasmessi alla Commissione affinché tutti gli altri Stati membri ne siano informati.

(13)

È opportuno che la Commissione metta tutte le informazioni pervenutele a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro. È opportuno che la Commissione rispetti le richieste degli Stati membri di trattare le informazioni trasmessele come informazioni riservate. È tuttavia auspicabile che le richieste in materia di riservatezza non limitino l’accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate, in quanto questa deve disporre di informazioni complete ai fini della valutazione. La Commissione dovrebbe essere garante dell’applicazione della clausola di confidenzialità. Le richieste di riservatezza non dovrebbero pregiudicare il diritto di accesso ai documenti a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (4).

(14)

Se uno Stato membro ritiene riservato un accordo intergovernativo, ne dovrebbe fornire una sintesi alla Commissione, affinché questa ne metta al corrente gli altri Stati membri.

(15)

È auspicabile che uno scambio permanente di informazioni sugli accordi intergovernativi a livello di Unione consenta di elaborare migliori prassi. Sulla base di tali migliori prassi, la Commissione dovrebbe sviluppare, se del caso in collaborazione con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) per quanto riguarda le politiche esterne dell’Unione, clausole modello facoltative da utilizzare negli accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i paesi terzi. L’uso di tali clausole modello dovrebbe mirare a evitare eventuali contrasti fra gli accordi intergovernativi e il diritto dell’Unione, in particolare il diritto della concorrenza e la normativa sul mercato interno dell’energia, e conflitti con gli accordi internazionali conclusi dall’Unione. Il loro uso dovrebbe essere facoltativo e dovrebbe essere possibile adattare il loro contenuto a eventuali circostanze particolari.

(16)

Dal momento che esistono il mercato interno dell’energia e gli obiettivi della politica energetica dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto di tali obiettivi all’atto di negoziare accordi intergovernativi nel settore dell’energia che hanno ripercussioni sulla politica energetica dell’Unione.

(17)

La migliore conoscenza reciproca degli accordi intergovernativi nuovi e vigenti dovrebbe consentire un migliore coordinamento nel settore dell’energia tra Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione. Tale coordinamento rafforzato dovrebbe consentire agli Stati membri di beneficiare appieno del peso economico e politico dell’Unione e permettere alla Commissione di proporre soluzioni ai problemi identificati nel settore degli accordi intergovernativi.

(18)

La Commissione dovrebbe agevolare e promuovere il coordinamento tra gli Stati membri al fine di rafforzare il ruolo strategico globale dell’Unione attraverso un approccio coordinato forte ed efficace nei confronti dei paesi produttori, di transito e consumatori.

(19)

Il meccanismo per lo scambio di informazioni, comprese le valutazioni che gli Stati membri devono effettuare nel quadro della sua attuazione, fa salva l’applicazione delle norme dell’Unione relative alle infrazioni, agli aiuti di Stato e alla concorrenza.

(20)

La Commissione dovrebbe valutare se la presente decisione sia sufficiente ed efficace per garantire la conformità degli accordi intergovernativi con il diritto dell’Unione e un elevato livello di coordinamento fra gli Stati membri in materia di accordi intergovernativi nel settore dell’energia.

(21)

Poiché l’obiettivo della presente decisione, vale a dire lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione in materia di accordi intergovernativi nel settore dell’energia, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo degli effetti della presente decisione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente decisione istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione in materia di accordi intergovernativi nel settore dell’energia, quali definiti all’articolo 2, al fine di ottimizzare il funzionamento del mercato interno dell’energia.

2.   La presente decisione non si applica agli accordi intergovernativi che sono già soggetti, in tutti i loro elementi, ad altre procedure di notifica specifiche conformemente al diritto dell’Unione.

In deroga al primo comma, la presente decisione si applica agli accordi intergovernativi che devono essere comunicati alla Commissione in conformità dell’articolo 13, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 994/2010.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)   «accordo intergovernativo»: ogni accordo giuridicamente vincolante fra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi che ha ripercussioni sull’operatività o il funzionamento del mercato interno dell’energia o sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione; tuttavia, se tale accordo giuridicamente vincolante contempla anche altri aspetti, solo le disposizioni che riguardano l’energia, comprese le disposizioni generali applicabili a dette disposizioni connesse all’energia, costituiscono un «accordo intergovernativo»;

2)   «accordo intergovernativo vigente»: un accordo intergovernativo entrato in vigore o applicato provvisoriamente prima dell’entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

Scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione

1.   Entro 17 febbraio 2013 gli Stati membri sottopongono alla Commissione tutti gli accordi intergovernativi vigenti, compresi gli allegati e le modifiche apportate a tali accordi. Qualora tali accordi intergovernativi vigenti facciano esplicito riferimento ad altri testi, gli Stati membri sottopongono alla Commissione anche tali altri testi, nella misura in cui presentino elementi che hanno ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dell’energia o sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione. Tuttavia tale obbligo non si applica agli accordi fra enti commerciali.

Gli accordi intergovernativi vigenti già comunicati alla Commissione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 994/2010, alla data di entrata in vigore della presente decisione si considerano presentati ai fini del presente paragrafo, a condizione che tale comunicazione soddisfi i requisiti di cui al primo comma del presente paragrafo. Entro 17 febbraio 2013 gli Stati membri informano la Commissione se parti di tali accordi intergovernativi debbano considerarsi riservate e se le informazioni fornite possano essere condivise con altri Stati membri.

Qualora, conformemente al presente paragrafo, uno Stato membro sottoponga alla Commissione accordi intergovernativi vigenti che rientrano altresì nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 994/2010, si considera che si sia conformato all’obbligo di comunicazione fissato in tale articolo.

2.   Qualora la Commissione, a seguito della sua prima valutazione, nutra dubbi circa la compatibilità con il diritto dell’Unione degli accordi che le sono stati sottoposti ai sensi del paragrafo 1, in particolare con il diritto in materia di concorrenza e con la normativa dell’Unione sul mercato interno dell’energia, ne informa gli Stati membri interessati entro nove mesi dalla trasmissione di tali accordi.

3.   Prima o durante i negoziati con un paese terzo relativi a un accordo intergovernativo o alle modifiche di un accordo intergovernativo vigente, uno Stato membro può informare la Commissione per iscritto degli obiettivi dei negoziati e delle disposizioni che saranno oggetto di negoziati e può comunicare alla Commissione altre informazioni pertinenti. Ove dia notizia alla Commissione dei negoziati, lo Stato membro interessato tiene la Commissione regolarmente informata degli sviluppi degli stessi.

Lo Stato membro interessato indica alla Commissione se le informazioni presentate a norma del primo comma possano essere condivise con tutti gli altri Stati membri. Ove lo Stato membro abbia indicato che le informazioni possono essere condivise, la Commissione mette le informazioni ricevute a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro, ad eccezione di eventuali parti riservate individuate ai sensi dell’articolo 4.

4.   Agli Stati membri che l’abbiano informata dei negoziati a norma del paragrafo 3 la Commissione può fornire consulenza su come evitare eventuali incompatibilità tra l’accordo intergovernativo o la modifica di un accordo intergovernativo vigente oggetto di negoziati e il diritto dell’Unione.

5.   Dopo la ratifica di un accordo intergovernativo o di una modifica di un accordo intergovernativo, lo Stato membro interessato sottopone alla Commissione l’accordo intergovernativo o la modifica dello stesso, compresi eventuali allegati dell’accordo o della modifica.

Qualora l’accordo intergovernativo o la modifica dell’accordo intergovernativo facciano esplicito riferimento ad altri testi, gli Stati membri sottopongono alla Commissione anche questi ultimi nella misura in cui presentino elementi che hanno ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dell’energia o sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione. Tuttavia, tale obbligo non si applica agli accordi fra enti commerciali.

6.   Fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo e l’articolo 4, la Commissione rende i documenti ricevuti ai sensi dei paragrafi 1 e 5 accessibili a tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro.

7.   Lo Stato membro che chieda alla Commissione, ai sensi dell’articolo 4, di non rendere accessibile agli altri Stati membri un accordo intergovernativo vigente, una modifica di un accordo intergovernativo vigente o un nuovo accordo intergovernativo mette a disposizione una sintesi delle informazioni trasmesse. Tale sintesi comporta almeno le seguenti informazioni relative all’accordo o alla modifica in questione:

a)

l’argomento;

b)

la finalità e l’ambito di applicazione;

c)

la durata;

d)

le parti contraenti;

e)

informazioni sugli elementi principali.

La Commissione mette le sintesi a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico.

Articolo 4

Riservatezza

1.   Nel fornire informazioni alla Commissione conformemente all’articolo 3, paragrafi da 1 a 6, uno Stato membro può indicare se parte delle informazioni, commerciali o di altra natura, la cui diffusione potrebbe nuocere alle attività dei soggetti coinvolti, debba considerarsi riservata e se le informazioni fornite possano essere condivise con altri Stati membri. La Commissione rispetta tali indicazioni.

2.   Le richieste di riservatezza ai sensi del presente articolo non limitano l’accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate. La Commissione garantisce che l’accesso alle informazioni confidenziali sia rigorosamente riservato ai servizi della Commissione per i quali è assolutamente necessario disporre di tali informazioni.

Articolo 5

Assistenza della Commissione

Lo Stato membro che informi la Commissione dei negoziati a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, può chiedere l’assistenza della Commissione in detti negoziati.

Su richiesta dello Stato membro interessato, o su richiesta della Commissione corredata dell’approvazione scritta dello Stato membro interessato, la Commissione può partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice.

Se partecipa ai negoziati in qualità di osservatrice, la Commissione può fornire consulenza allo Stato membro interessato su come evitare eventuali incompatibilità tra l’accordo intergovernativo o la modifica oggetto di negoziati e il diritto dell’Unione.

Articolo 6

Valutazione della compatibilità

1.   All’atto di negoziare un accordo intergovernativo o una modifica di un accordo intergovernativo vigente e qualora non siano potuti giungere a una conclusione definitiva sulla compatibilità tra l’accordo intergovernativo o la modifica oggetto di negoziati con il diritto dell’Unione, gli Stati membri ne informano la Commissione prima della chiusura dei negoziati e le trasmettono il progetto di accordo o di modifica unitamente a eventuali allegati.

2.   Entro quattro settimane dalla data di ricevimento del progetto di accordo o di modifica, ivi compresi i relativi allegati, la Commissione informa lo Stato membro interessato di ogni eventuale dubbio sulla compatibilità del progetto di accordo intergovernativo o di modifica con il diritto dell’Unione. In assenza di una risposta da parte della Commissione entro tale periodo, si considera che la Commissione non abbia dubbi.

3.   Qualora informi lo Stato membro interessato ai sensi del paragrafo 2 circa i propri dubbi, la Commissione informa lo Stato membro interessato del suo parere sulla compatibilità del progetto di accordo o di modifica con il diritto dell’Unione entro dieci settimane dalla data di ricevimento di cui al paragrafo 2 (periodo d’esame). Previa approvazione dello Stato membro interessato, il periodo d’esame può essere esteso. In assenza di un parere della Commissione entro il periodo d’esame, si considera che la Commissione non abbia sollevato obiezioni.

4.   I periodi di cui ai paragrafi 2 e 3 sono abbreviati in accordo con la Commissione se le circostanze lo giustificano.

Articolo 7

Coordinamento tra gli Stati membri

La Commissione agevola e promuove il coordinamento fra gli Stati membri al fine di:

a)

esaminare l’evoluzione della situazione in relazione agli accordi intergovernativi e perseguire l’uniformità e la coerenza nelle relazioni esterne dell’Unione in materia di energia con i paesi produttori, di transito e consumatori;

b)

individuare i problemi comuni in relazione ad accordi intergovernativi e prendere in considerazione le misure adeguate per affrontare tali problemi e, se del caso, proporre soluzioni;

c)

sulla base delle migliori prassi e in consultazione con gli Stati membri, elaborare clausole modello facoltative che, se applicate, migliorino notevolmente la conformità dei futuri accordi intergovernativi con il diritto dell’Unione;

d)

sostenere, ove appropriato, lo sviluppo di accordi intergovernativi multilaterali che coinvolgano più Stati membri o l’Unione nel suo insieme.

Articolo 8

Relazioni e riesame

1.   Entro il 1o gennaio 2016 la Commissione presenta una relazione sull’attuazione della presente decisione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

2.   La relazione valuta, in particolare, in quale misura la presente decisione promuova la conformità degli accordi intergovernativi con il diritto dell’Unione e un elevato livello di coordinamento fra gli Stati membri in materia di accordi intergovernativi. Valuta altresì l’incidenza della presente decisione sui negoziati degli Stati membri con i paesi terzi e l’adeguatezza dell’ambito di applicazione della presente decisione e delle procedure ivi stabilite.

3.   Dopo la presentazione della prima relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione riferisce ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 3, tenendo debitamente conto delle disposizioni della presente decisione in materia di riservatezza.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU C 68 del 6.3.2012, pag. 65.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 ottobre 2012.

(3)  GU L 295 del 12.11.2010, pag. 1.

(4)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


Top