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Document 32012D0766

    2012/766/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 7 dicembre 2012 , che modifica la parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori nazionali autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta epizootica [notificata con il numero C(2012) 8900] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 337 del 11.12.2012, p. 53–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429 e 32020R0687

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/766/oj

    11.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 337/53


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 7 dicembre 2012

    che modifica la parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori nazionali autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta epizootica

    [notificata con il numero C(2012) 8900]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2012/766/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio del 29 settembre 2003 relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (1), in particolare l’articolo 67, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2003/85/CE stabilisce misure minime di lotta da applicare in caso di insorgenza di afta epizootica e alcune misure preventive destinate a migliorare le conoscenze e la preparazione delle autorità competenti e degli allevatori in relazione a questa malattia.

    (2)

    Tra le suddette misure preventive rientra l’obbligo per gli Stati membri di assicurare che la manipolazione di virus vivi dell’afta epizootica a fini di ricerca e diagnostica avvenga esclusivamente in laboratori nazionali autorizzati elencati nella parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE.

    (3)

    Il Regno Unito ha ufficialmente informato la Commissione che il nome del laboratorio nazionale elencato nella parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE, situato in tale Stato membro, è cambiato.

    (4)

    A fini di certezza del diritto è importante mantenere aggiornato l’elenco dei laboratori nazionali di cui alla parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE. Di conseguenza è necessario sostituire la voce relativa al Regno Unito nell’elenco dei laboratori nazionali di cui alla parte A di tale allegato.

    (5)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato XI della direttiva 2003/85/CE.

    (6)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nell’allegato XI, parte A, della direttiva 2003/85/CE, la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

    «UK

    Regno Unito

    The Pirbright Institute

    Regno Unito

    Estonia

    Finlandia

    Irlanda

    Lettonia

    Malta

    Slovenia

    Svezia»

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

    Per la Commissione

    Tonio BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.


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