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Document 32012D0761

    2012/761/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 novembre 2012 , che approva i programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2013, nonché del contributo finanziario dell’Unione a tali programmi [notificata con il numero C(2012) 8682]

    GU L 336 del 8.12.2012, p. 83–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/761/oj

    8.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 336/83


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 30 novembre 2012

    che approva i programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2013, nonché del contributo finanziario dell’Unione a tali programmi

    [notificata con il numero C(2012) 8682]

    (2012/761/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4 (1),

    vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (2), in particolare l’articolo 27, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza di malattie animali e zoonosi.

    (2)

    L’articolo 27, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE dispone inoltre l’introduzione di un’azione finanziaria dell’Unione al fine di rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri per finanziare i programmi nazionali di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi alle malattie animali e alle zoonosi elencate nell’allegato I di tale decisione.

    (3)

    La decisione 2008/341/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi (3) dispone che, per essere approvati a titolo dell’azione finanziaria dell’Unione, i programmi presentati dagli Stati membri devono rispettare almeno i criteri fissati nell’allegato di tale decisione.

    (4)

    Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (4), dispone l’attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi annuali per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (transmissible spongiform encephalopathies — TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini.

    (5)

    La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (5), prevede altresì che gli Stati membri attuino programmi di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per contribuire, tra l’altro, in base a una valutazione del rischio regolarmente aggiornata, a far conoscere il pericolo connesso ai volatili selvatici in rapporto ai virus influenzali aviari nei volatili. Occorre quindi approvare anche tali programmi annuali di sorveglianza e il loro finanziamento.

    (6)

    Alcuni Stati membri hanno presentato alla Commissione programmi annuali di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali, programmi di controllo miranti alla prevenzione di zoonosi e programmi annuali di eradicazione e sorveglianza di talune TSE, per i quali desiderano ricevere un contributo finanziario dell’Unione.

    (7)

    Per il 2011 e il 2012 sono stati approvati alcuni programmi pluriennali presentati dagli Stati membri per l’eradicazione, la lotta e la sorveglianza delle malattie animali a titolo della decisione 2010/712/UE della Commissione (6) e della decisione di esecuzione 2011/807/UE della Commissione (7).

    (8)

    Alcuni Stati membri, che per diversi anni hanno attuato con successo programmi cofinanziati di eradicazione della rabbia, confinano con paesi terzi in cui tale malattia è presente. Per eradicare definitivamente la rabbia occorre attuare programmi di vaccinazione nei territori di tali paesi terzi confinanti con l’Unione.

    (9)

    Per consentire a tutti gli Stati membri aventi focolai di rabbia di proseguire senza interruzione le attività di vaccinazione orale previste dai rispettivi programmi, occorre prevedere la possibilità, su richiesta dello Stato membro interessato, di erogare anticipi fino al 60 % dell’importo massimo fissato per ciascun programma.

    (10)

    La Commissione ha esaminato sotto il profilo sia veterinario che finanziario ciascun programma annuale presentato dagli Stati membri, nonché il secondo e il terzo anno dei programmi pluriennali approvati rispettivamente per il 2011 e il 2012. I programmi sono conformi alla legislazione veterinaria dell’Unione applicabile, in particolare ai criteri di cui alla decisione 2008/341/CE.

    (11)

    La Grecia e l’Italia, hanno informato la Commissione che, nell’attuale situazione finanziaria, per una specifica situazione epidemiologica e di problemi tecnici incontrati nell’applicare, rispettivamente, il programma di eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini e il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina africana, necessitano di un sostegno aggiuntivo per personale contrattuale al fine di garantire l’attuazione corretta di tali programmi in campo veterinario, cofinanziati dalla UE.

    (12)

    Le misure passibili di ottenere il sostegno finanziario dell’UE sono definite nella presente decisione di esecuzione della Commissione. In casi tuttavia in cui l’ha ritenuto opportuno, la Commissione ha informato per iscritto gli Stati membri sui limiti posti all’ammissibilità di talune misure in termini di numero massimo di attività realizzate o di aree geografiche interessate dai programmi.

    (13)

    Data l’importanza dei programmi annuali e pluriennali ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’UE in materia di sanità pubblica e di salute degli animali e il fatto che tutti gli Stati membri sono obbligati ad applicare i programmi sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e sull’influenza aviaria, è opportuno fissare un livello del contributo finanziario dell’UE adeguato per rimborsare le spese che gli Stati membri interessati devono sostenere per le misure indicate nella presente decisione, sino a un importo massimo stabilito per ciascun programma.

    (14)

    Ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario e dell’articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’UE deve essere preceduto da una decisione di finanziamento che elenchi gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa e adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.

    (15)

    Verificare ogni singola giustificazione di spese ammissibili dà luogo a pesanti oneri amministrativi, senza migliorare visibilmente l’efficacia o la trasparenza nell’uso dei fondi UE. È quindi meglio fissare il contributo finanziario UE per ciascun programma a un livello che permetta di coprire adeguatamente i costi dovuti al tipo di misura, se attuata. Il contributo finanziario UE a sostegno soprattutto di attività specifiche (come campionamento, effettuazione di test, vaccinazioni), va perciò indicato come importo forfettario per compensare tutte le spese normalmente sostenute per espletare l’attività o per ottenere i risultati di prova ad essa relativi.

    (16)

    Ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (8), i programmi per l’eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali devono essere finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini di controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento.

    (17)

    Il contributo finanziario UE va concesso a condizione che le azioni previste siano realizzate in modo efficace e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro i termini stabiliti dalla presente decisione.

    (18)

    Per ragioni di efficienza amministrativa tutte le spese dichiarate ai fini del contributo finanziario UE vanno espresse in euro. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005, il tasso di conversione delle spese in valute diverse dall’euro sarà l’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca Centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui lo Stato membro interessato presenta la domanda.

    (19)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    CAPO I

    PROGRAMMI ANNUALI

    Articolo 1

    Brucellosi bovina

    1.   I programmi di eradicazione della brucellosi bovina presentati da Spagna, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

    Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Croazia è approvato per il periodo dall’1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013.

    2.   Il contributo finanziario UE:

    a)

    consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove:

    i)

    0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento;

    ii)

    0,2 EUR per prova del rosa bengala;

    iii)

    0,2 EUR per prova SAT;

    iv)

    0,4 EUR per prova di fissazione del complemento;

    v)

    0,5 EUR per prova ELISA;

    vi)

    10 EUR per esame batteriologico;

    vii)

    1 EUR per animale domestico vaccinato;

    b)

    è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 per indennizzare i proprietari del valore degli animali macellati nell’ambito dei programmi e non deve superare in media 375 EUR per animale macellato;

    c)

    e non deve superare i seguenti importi:

    i)

    4 000 000 EUR per la Spagna;

    ii)

    100 000 EUR per la Croazia;

    iii)

    1 200 000 EUR per l’Italia,

    iv)

    1 000 000 EUR per il Portogallo;

    v)

    1 100 000 EUR per il Regno Unito.

    Articolo 2

    Tubercolosi bovina

    1.   I programmi di eradicazione della tubercolosi bovina presentati da Irlanda, Spagna, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

    Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Croazia è approvato per il periodo dall’1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013.

    2.   Il contributo finanziario UE:

    a)

    consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove:

    i)

    0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento;

    ii)

    1,5 EUR per tubercolinoreazione;

    iii)

    5 EUR per prova del gamma interferone;

    iv)

    10 EUR per esame batteriologico;

    b)

    è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 per indennizzare i proprietari del valore degli animali macellati nell’ambito dei programmi e non deve superare in media 375 EUR per animale macellato;

    c)

    e non deve superare i seguenti importi:

    i)

    19 000 000 EUR per l’Irlanda;

    ii)

    14 000 000 EUR per la Spagna;

    iii)

    400 000 EUR per la Croazia;

    iv)

    3 300 000 EUR per l’Italia;

    v)

    2 600 000 EUR per il Portogallo;

    vi)

    31 800 000 EUR per il Regno Unito.

    Articolo 3

    Brucellosi degli ovini e dei caprini

    1.   I programmi di eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini presentati da Grecia, Italia, Spagna, Cipro e Portogallo sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

    2.   Il contributo finanziario UE, fatta eccezione per la Grecia:

    a)

    consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove:

    i)

    0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento;

    ii)

    0,2 EUR per prova del rosa bengala;

    iii)

    0,4 EUR per prova di fissazione del complemento;

    iv)

    10 EUR per esame batteriologico;

    v)

    1 EUR per animale domestico vaccinato;

    b)

    è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per indennizzare i proprietari del valore degli animali macellati nell’ambito dei programmi e non deve superare in media 50 EUR per animale macellato; e

    c)

    non deve superare i seguenti importi:

    i)

    7 500 000 EUR per la Spagna;

    ii)

    3 500 000 EUR per l’Italia;

    iii)

    180 000 EUR per Cipro;

    iv)

    2 000 000 EUR per il Portogallo.

    3.   Il contributo finanziario UE, fatta eccezione per la Grecia:

    a)

    è fissato al 50 % delle spese sostenute per:

    i)

    l’acquisto di vaccini;

    ii)

    l’esecuzione di esami di laboratorio;

    iii)

    stipendi del personale a contratto appositamente assunto per svolgere attività di tale programma, che non siano prove di laboratorio;

    iv)

    l’indennizzo versato ai proprietari del valore degli animali abbattuti nell’ambito del programma; e

    b)

    non deve superare 4 000 000 EUR.

    4.   Il rimborso massimo erogabile alla Grecia per le spese relative al programma di cui al paragrafo 1 non deve supera in media i seguenti importi:

    i)

    0,2 EUR per prova del rosa bengala;

    ii)

    0,4 EUR per prova di fissazione del complemento;

    iii)

    10 EUR per esame batteriologico;

    iv)

    1 EUR per dose per l’acquisto di vaccini;

    v)

    50 EUR per animale macellato.

    Articolo 4

    Febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato

    1.   I programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

    2.   Il contributo finanziario UE:

    a)

    consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove:

    i)

    0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento;

    ii)

    1 EUR per animale domestico vaccinato;

    iii)

    2 EUR per prova ELISA;

    iv)

    10 EUR per prova PCR;

    v)

    10 EUR per esame virologico;

    b)

    non deve superare i seguenti importi:

    (i)

    25 000 EUR per il Belgio;

    (ii)

    11 000 EUR per la Bulgaria;

    (iii)

    10 000 EUR per la Repubblica ceca;

    (iv)

    100 000 EUR per la Germania;

    (v)

    10 000 EUR per l’Irlanda;

    (vi)

    100 000 EUR per la Grecia;

    (vii)

    40 000 EUR per la Spagna;

    (viii)

    650 000 EUR per l’Italia,

    (ix)

    10 000 EUR per la Lettonia;

    (x)

    10 000 EUR per la Lituania;

    (xi)

    10 000 EUR per il Lussemburgo;

    (xii)

    10 000 EUR per l’Ungheria;

    (xiii)

    10 000 EUR per Malta;

    (xiv)

    10 000 EUR per i Paesi Bassi;

    (xv)

    10 000 EUR per l’Austria;

    (xvi)

    50 000 EUR per la Polonia;

    (xvii)

    300 000 EUR per il Portogallo;

    (xviii)

    140 000 EUR per la Romania;

    (xix)

    25 000 EUR per la Slovenia;

    (xx)

    40 000 EUR per la Slovacchia;

    (xxi)

    10 000 EUR per la Finlandia.

    Articolo 5

    Salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo)

    1.   I programmi di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Regno Unito sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

    I programmi di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) presentati dalla Croazia sono approvati per il periodo compreso tra l’1 luglio 2013 e il 31 dicembre 2013.

    2.   Il contributo finanziario UE:

    a)

    consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove:

    i)

    0,5 EUR per campione ufficiale prelevato;

    ii)

    7 EUR a prova, per test batteriologico (coltura/isolamento);

    iii)

    15 EUR a prova, per test di sierotipizzazione di isolati risultanti da Salmonella spp.;

    iv)

    5 EUR a prova, per esame batteriologico mirante a verificare l’efficacia della disinfezione dei pollai dopo lo spopolamento del gruppo positivo alla salmonella;

    v)

    3 EUR a prova, per individuare agenti antimicrobici o effetti di inibizione della crescita batterica in tessuti di volatili appartenenti a gruppi testati per la salmonella;

    vi)

    0,02 EUR per l’acquisto di dosi di vaccino;

    b)

    è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per indennizzare i proprietari del valore:

    dei volatili da riproduzione e ovaioli della specie Gallus gallus abbattuti,

    dei tacchini della specie Meleagris gallopavo abbattuti,

    delle uova distrutte come specificato al paragrafo d);

    c)

    e non deve superare i seguenti importi:

    (i)

    1 000 000 EUR per il Belgio;

    (ii)

    25 000 EUR per la Bulgaria;

    (iii)

    1 400 000 EUR per la Repubblica ceca;

    (iv)

    150 000 EUR per la Danimarca;

    (v)

    900 000 EUR per la Germania;

    (vi)

    25 000 EUR per l’Estonia;

    (vii)

    480 000 EUR per l’Irlanda;

    (viii)

    500 000 EUR per la Grecia;

    (ix)

    1 200 000 EUR per la Spagna;

    (x)

    1 250 000 EUR per la Francia;

    (xi)

    200 000 EUR per la Croazia;

    (xii)

    1 000 000 EUR per l’Italia,

    (xiii)

    60 000 EUR per Cipro;

    (xiv)

    290 000 EUR per la Lettonia;

    (xv)

    25 000 EUR per il Lussemburgo;

    (xvi)

    950 000 EUR per l’Ungheria;

    (xvii)

    50 000 EUR per Malta;

    (xviii)

    2 400 000 EUR per i Paesi Bassi;

    (xix)

    700 000 EUR per l’Austria;

    (xx)

    2 700 000 EUR per la Polonia;

    (xxi)

    25 000 EUR per il Portogallo;

    (xxii)

    620 000 EUR per la Romania;

    (xxiii)

    60 000 EUR per la Slovenia;

    (xxiv)

    450 000 EUR per la Slovacchia;

    (xxv)

    60 000 EUR per il Regno Unito.

    d)

    Le spese massime rimborsabili agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non possono superare in media gli importi sottoindicati:

    (i)

    :

    esemplare da riproduzione di Gallus gallus abbattuto

    :

    4 EUR per animale;

    (ii)

    :

    esemplare ovaiolo commerciale di Gallus gallus abbattuto

    :

    2,20 EUR per animale;

    (iii)

    :

    esemplare da riproduzione di tacchino Meleagris gallopavo abbattuto

    :

    12 EUR per animale;

    (iv)

    :

    uova da cova di esemplari da riproduzione di Gallus gallus

    :

    0,20 EUR per uovo da cova distrutto;

    (v)

    :

    uova da tavola di Gallus gallus

    :

    0,04 EUR per uovo da tavola distrutto;

    (vi)

    :

    uova da cova di esemplari da riproduzione di Meleagris gallopavo

    :

    0,40 EUR per uovo da cova distrutto.

    Articolo 6

    Peste suina classica

    1.   I programmi di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentati da Bulgaria, Germania, Ungheria, Romania, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

    Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Croazia è approvato per il periodo dall’1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013.

    2.   Il contributo finanziario UE:

    a)

    consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove:

    i)

    0,5 EUR per suino domestico sottoposto a campionamento;

    ii)

    5 EUR per cinghiale sottoposto a campionamento;

    iii)

    1 EUR per esca/vaccino;

    iv)

    2 EUR per prova ELISA;

    v)

    10 EUR per prova PCR;

    vi)

    10 EUR per esame virologico;

    b)

    non deve superare i seguenti importi:

    i)

    200 000 EUR per la Bulgaria;

    ii)

    810 000 EUR per la Germania;

    iii)

    100 000 EUR per la Croazia;

    iv)

    50 000 EUR per l’Ungheria;

    v)

    1 000 000 EUR per la Romania;

    vi)

    25 000 EUR per la Slovenia;

    vii)

    400 000 EUR per la Slovacchia.

    Articolo 7

    Peste suina africana

    1.   Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina africana presentato dall’Italia è approvato per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

    2.   Il contributo finanziario UE:

    a)

    è fissato al 50 % delle spese sostenute dall’Italia per:

    i)

    l’esecuzione degli esami di laboratorio;

    ii)

    stipendi del personale a contratto appositamente assunto per svolgere attività di tale programma, che non siano prove di laboratorio;

    b)

    non deve superare 1 400 000 EUR.

    3.   Le spese massime rimborsabili all’Italia non possono superare in media i seguenti importi:

    i)

    2 EUR per prova ELISA;

    ii)

    10 EUR per prova PCR;

    iii)

    10 EUR per esame virologico.

    Articolo 8

    Malattia vescicolare dei suini

    1.   Il programma di eradicazione della malattia vescicolare dei suini presentato dall’Italia è approvato per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

    2.   Il contributo finanziario UE:

    a)

    consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove:

    i)

    0,5 EUR per suino domestico sottoposto a campionamento;

    ii)

    2 EUR per prova ELISA;

    iii)

    4 EUR per test di sieroneutralizzazione;

    iv)

    10 EUR per prova PCR;

    v)

    10 EUR per esame virologico;

    b)

    non deve superare 900 000 EUR.

    Articolo 9

    Influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici

    1.   I programmi di eradicazione dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

    Il programma di indagine sull’influenza aviaria presentato dalla Croazia, è approvato per il periodo dall’1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013.

    2.   Il contributo finanziario UE:

    a)

    consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove:

    i)

    0,5 EUR per campione da gruppi di pollame;

    ii)

    5 EUR per volatile selvatico sottoposto a campionamento nel quadro della sorveglianza passiva;

    iii)

    1 EUR per prova ELISA;

    iv)

    1 EUR per test di immunodiffusione in gel di agar;

    b)

    è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per effettuare esami di laboratorio diversi da quelli previsti al punto a); e

    c)

    non deve superare i seguenti importi:

    (i)

    30 000 EUR per il Belgio;

    (ii)

    25 000 EUR per la Bulgaria;

    (iii)

    25 000 EUR per la Repubblica ceca;

    (iv)

    50 000 EUR per la Danimarca;

    (v)

    50 000 EUR per la Germania;

    (vi)

    70 000 EUR per l’Irlanda;

    (vii)

    25 000 EUR per la Grecia;

    (viii)

    90 000 EUR per la Spagna;

    (ix)

    120 000 EUR per la Francia;

    (x)

    40 000 EUR per la Croazia;

    (xi)

    1 000 000 EUR per l’Italia,

    (xii)

    25 000 EUR per Cipro;

    (xiii)

    25 000 EUR per la Lettonia;

    (xiv)

    25 000 EUR per la Lituania;

    (xv)

    25 000 EUR per il Lussemburgo;

    (xvi)

    130 000 EUR per l’Ungheria;

    (xvii)

    25 000 EUR per Malta;

    (xviii)

    170 000 EUR per i Paesi Bassi;

    (xix)

    30 000 EUR per l’Austria;

    (xx)

    100 000 EUR per la Polonia;

    (xxi)

    25 000 EUR per il Portogallo;

    (xxii)

    350 000 EUR per la Romania;

    (xxiii)

    35 000 EUR per la Slovenia;

    (xxiv)

    25 000 EUR per la Slovacchia;

    (xxv)

    25 000 EUR per la Finlandia;

    (xxvi)

    30 000 EUR per la Svezia;

    (xxvii)

    110 000 EUR per il Regno Unito.

    3.   Le spese massime rimborsabili agli Stati membri per prove effettuate nell’ambito dei programmi non devono superare in media i seguenti importi:

    a)

    :

    prova HI per H5/H7

    :

    12 EUR per prova;

    b)

    :

    prova di isolamento dei virus

    :

    40 EUR per prova;

    c)

    :

    prova PCR

    :

    20 EUR per prova.

    Articolo 10

    Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e scrapie

    1.   I programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e di eradicazione dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della scrapie presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

    Il programma di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e di eradicazione dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della scrapie presentato dalla Croazia, è approvato per il periodo dall’1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013.

    2.   Il contributo finanziario UE:

    a)

    consiste in un importo forfettario:

    i)

    di 8,5 EUR per prova, che compensa tutte le spese sostenute per effettuare prove diagnostiche rapide tese a soddisfare i requisiti dell’articolo 12, paragrafo 2 e dell’allegato III, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001, o utilizzate come prove di verifica ai sensi dell’allegato X, capitolo C dello stesso regolamento;

    ii)

    di 15 EUR per prova, che compensa tutte le spese sostenute per effettuare prove rapide tese a soddisfare i requisiti dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato III, capitolo A, parte II, punti da 1 a 5 e dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001;

    iii)

    di 4 EUR per prova, che compensa tutte le spese sostenute per effettuare prove di genotipizzazione;

    iv)

    di 120 EUR per prova, che compensa tutte le spese sostenute per effettuare le prove molecolari iniziali del regolamento (CE) n. 999/2001, allegato X, capitolo C, paragrafo 3, punto 2), lettera c), i); e

    v)

    di 25 EUR per prova, che compensa tutte le spese sostenute per effettuare esami di verifica diversi dai test rapidi, di cui all’allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001;

    b)

    è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per l’indennizzo da versare ai proprietari degli animali:

    i)

    abbattuti e distrutti secondo i rispettivi programmi di eradicazione della BSE e della scrapie;

    ii)

    obbligatoriamente macellati ai sensi dell’allegato VII, capitolo A, punto 2.3, lettera d), del regolamento (CE) n. 999/2001;

    c)

    non deve superare i seguenti importi:

    (i)

    1 270 000 EUR per il Belgio,

    (ii)

    270 000 EUR per la Bulgaria;

    (iii)

    580 000 EUR per la Repubblica ceca;

    (iv)

    730 000 EUR per la Danimarca,

    (v)

    6 260 000 EUR per la Germania,

    (vi)

    100 000 EUR per l’Estonia;

    (vii)

    2 900 000 EUR per l’Irlanda,

    (viii)

    1 700 000 EUR per la Grecia,

    (ix)

    4 300 000 EUR per la Spagna,

    (x)

    12 600 000 EUR per la Francia,

    (xi)

    4 800 000 EUR per l’Italia,

    (xii)

    230 000 EUR per la Croazia;

    (xiii)

    1 900 000 EUR per Cipro,

    (xiv)

    220 000 EUR per la Lettonia,

    (xv)

    420 000 EUR per la Lituania,

    (xvi)

    80 000 EUR per il Lussemburgo,

    (xvii)

    850 000 EUR per l’Ungheria,

    (xviii)

    25 000 EUR per Malta,

    (xix)

    2 200 000 EUR per i Paesi Bassi,

    (xx)

    1 080 000 EUR per l’Austria;

    (xxi)

    2 600 000 EUR per la Polonia,

    (xxii)

    1 100 000 EUR per il Portogallo,

    (xxiii)

    1 200 000 EUR per la Romania;

    (xxiv)

    200 000 EUR per la Slovenia;

    (xxv)

    250 000 EUR per la Slovacchia;

    (xxvi)

    370 000 EUR per la Finlandia;

    (xxvii)

    500 000 EUR per la Svezia;

    (xxviii)

    5 100 000 EUR per il Regno Unito.

    3.   Le spese massime rimborsabili agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non possono superare in media gli importi sottoindicati:

    a)

    :

    per animali di specie bovina abbattuti e distrutti

    :

    500 EUR per animale;

    b)

    :

    per animali delle specie ovina e caprina abbattuti e distrutti

    :

    70 EUR per animale;

    c)

    :

    per ovini e caprini macellati

    :

    50 EUR per animale.

    Articolo 11

    Rabbia

    1.   I programmi di eradicazione della rabbia presentati da Bulgaria, Grecia, Estonia, Italia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

    2.   Il contributo finanziario UE:

    a)

    comprende un importo forfettario di 5 EUR per animale selvatico sottoposto a campionamento;

    b)

    è fissato al 75 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:

    i)

    effettuare esami di laboratorio tesi a individuare antigeni o anticorpi della rabbia;

    ii)

    l’isolamento e la caratterizzazione del virus della rabbia;

    iii)

    il rilevamento del biomarcatore e la titolazione delle esche vaccino;

    iv)

    acquisto e distribuzione di vaccini ed esche;

    v)

    acquisto e somministrazione agli animali da pascolo di vaccini parenterali;

    c)

    È fissato al 75 % delle spese sostenute dalla Grecia per gli stipendi del personale a contratto appositamente assunto per lavori di laboratorio nel quadro di tale programma; e

    d)

    non deve superare i seguenti importi:

    i)

    1 540 000 EUR per la Bulgaria;

    ii)

    1 000 000 EUR per la Grecia;

    iii)

    620 000 EUR per l’Estonia;

    iv)

    200 000 EUR per l’Italia,

    v)

    3 150 000 EUR per la Lituania;

    vi)

    1 620 000 EUR per l’Ungheria;

    vii)

    6 560 000 EUR per la Polonia;

    viii)

    6 000 000 EUR per la Romania;

    ix)

    800 000 EUR per la Slovenia;

    x)

    400 000 EUR per la Slovacchia.

    3.   Le spese massime rimborsabili agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non possono superare in media gli importi sottoindicati:

    a)

    :

    per esame sierologico

    :

    12 EUR per esame;

    b)

    :

    per prova di rilevazione della tetraciclina nelle ossa

    :

    12 EUR per prova;

    c)

    :

    per prova di immunofluorescenza (FAT)

    :

    18 EUR per prova;

    d)

    :

    per acquisto di vaccini orali ed esche

    :

    0,60 EUR per dose;

    e)

    :

    per distribuzione di vaccini orali ed esche

    :

    0,35 EUR per dose.

    4.   In deroga al paragrafo 2, lettere a) e b), e al paragrafo 3, per le parti dei programmi della Lituania e della Polonia che saranno attuate al di fuori dei territori di tali Stati membri, il contributo finanziario UE:

    a)

    è concesso esclusivamente per acquistare e distribuire vaccini orali ed esche;

    b)

    è fissato al 100 %; e

    c)

    non supera:

    i)

    1 260 000 EUR per la Lituania;

    ii)

    1 260 000 EUR per la Polonia.

    5.   L’importo massimo rimborsabile per le spese di cui al paragrafo 4 non deve superare in media, per l’acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche, 0,95 EUR per dose.

    CAPO II

    PROGRAMMI PLURIENNALI

    Articolo 12

    Rabbia

    1.   Il secondo anno relativo al programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dalla Finlandia è approvato per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

    2.   Il terzo anno relativo al programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dalla Lettonia è approvato per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

    3.   Il contributo finanziario UE:

    a)

    comprende un importo forfettario di 5 EUR per animale selvatico sottoposto a campionamento;

    b)

    è fissato al 75 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 per:

    i)

    effettuare esami di laboratorio tesi a individuare antigeni o anticorpi della rabbia;

    ii)

    isolamento e caratterizzazione del virus della rabbia;

    iii)

    il rilevamento del biomarcatore e la titolazione delle esche vaccino;

    iv)

    acquisto e distribuzione di vaccini ed esche;

    v)

    acquisto e somministrazione agli animali da pascolo di vaccini parenterali; e

    c)

    per il 2013 non supera i seguenti importi:

    i)

    1 670 000 EUR per la Lettonia;

    ii)

    400 000 EUR per la Finlandia.

    4.   Le spese massime rimborsabili agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non possono superare in media gli importi sottoindicati:

    a)

    :

    per esame sierologico

    :

    12 EUR per esame;

    b)

    :

    per prova di rilevazione della tetraciclina nelle ossa

    :

    12 EUR per prova;

    c)

    :

    per prova di immunofluorescenza (FAT)

    :

    18 EUR per prova;

    d)

    :

    per acquisto di vaccini orali ed esche

    :

    0,60 EUR per dose;

    e)

    :

    per distribuzione di vaccini orali ed esche

    :

    0,35 EUR per dose.

    5.   In deroga al paragrafo 3, lettere a) e b), e al paragrafo 4, per le parti dei programmi pluriennali della Lettonia e della Finlandia che saranno attuate al di fuori dei territori di tali Stati membri, il contributo finanziario dell’Unione:

    a)

    è concesso esclusivamente per l’acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche;

    b)

    è fissato al 100 %; e

    c)

    non supera, per l’anno 2013:

    i)

    600 000 EUR per la Lettonia;

    ii)

    100 000 EUR per la Finlandia.

    6.   L’importo massimo rimborsabile per le spese di cui al paragrafo 5 non deve superare in media, per l’acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche, 0,95 EUR per dose.

    CAPO III

    Articolo 13

    Spese ammissibili

    1.   Fatti salvi i limiti massimi fissati per il contributo finanziario dell’Unione di cui agli articoli da 1 a 12, le spese ammissibili relative alle misure di cui ai medesimi articoli si limitano alle spese contenute nell’allegato.

    2.   Sono ammissibili al cofinanziamento attraverso un contributo finanziario dell’UE unicamente le spese sostenute per l’esecuzione dei programmi annuali o pluriennali di cui agli articoli da 1 a 12, versate prima della presentazione della relazione finale da parte degli Stati membri.

    3.   Per ricevere l’importo forfettario complessivo stabilito dagli articoli da 1 a 12, gli Stati membri devono confermare di aver sostenuto tutti i costi relativi all’esecuzione dell’attività o della prova e che nessuno di essi è stato sostenuto da terzi che non siano un’autorità competente. Se una parte delle spese è stata sostenuta da terzi, gli Stati membri devono indicare la percentuale o proporzione di tali spese. L’importo forfettario rimborsato andrà ridotto di conseguenza.

    4.   In deroga al paragrafo 2, per le spese di cui agli articoli 11 e 12, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, versa un anticipo, non superiore al 60 % dell’importo massimo stabilito, entro 3 mesi dalla data di ricevimento della domanda.

    CAPO IV

    DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

    Articolo 14

    1.   L’importo da versare ai proprietari per indennizzarli del valore degli animali abbattuti o macellati e dei prodotti distrutti, deve essere versato entro 90 giorni dalla data:

    a)

    di macellazione o abbattimento dell’animale;

    b)

    di distruzione dei prodotti; o

    c)

    di presentazione della domanda compilata da parte del proprietario.

    2.   Nel caso di indennizzi versati dopo il termine di 90 giorni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applica l’articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (9).

    Articolo 15

    1.   Le spese presentate dagli Stati membri ai fini di un contributo finanziario dell’Unione devono essere espresse in euro ed escludere l’imposta sul valore aggiunto e qualunque altro tributo.

    2.   Se le spese di uno Stato membro sono avvenute in una valuta diversa dall’euro, tale Stato membro le converte in euro applicando l’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui lo Stato membro interessato presenta la richiesta.

    Articolo 16

    1.   Il contributo finanziario UE ai programmi annuali e pluriennali di cui agli articoli da 1 a 12 («i programmi») è concesso a condizione che gli Stati membri:

    a)

    attuino i programmi in conformità alle disposizioni pertinenti della legislazione UE, tra cui le norme sulla concorrenza e sull’aggiudicazione degli appalti pubblici;

    b)

    mettano in vigore entro il 1o gennaio 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per attuare i programmi;

    c)

    inviino alla Commissione entro il 31 luglio 2013 le relazioni intermedie tecniche e finanziarie relative ai programmi per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013 in conformità all’articolo 27, paragrafo 7, lettera a), della decisione 2009/470/CE;

    d)

    presentino alla Commissione, solo per i programmi di cui all’articolo 8, mediante l’apposito sistema online, una relazione semestrale sui risultati positivi e negativi ottenuti sorvegliando il pollame e i volatili selvatici, ai sensi dell’articolo 4 della decisione 2010/367/UE della Commissione (10);

    e)

    inviino alla Commissione, entro il 30 aprile 2014, in conformità all’articolo 27, paragrafo 7, lettera b), della decisione 2009/470/CE, una relazione annuale dettagliata sull’esecuzione tecnica del programma, completa dei documenti attestanti le spese sostenute dallo Stato membro interessato e dei risultati ottenuti nel periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;

    f)

    attuino i programmi efficacemente;

    g)

    non presentino all’UE altre richieste di contributo per le misure in questione, né lo abbiano fatto in precedenza.

    2.   Se lo Stato membro non rispetta le norme di cui al paragrafo 1, la Commissione può ridurre il contributo finanziario UE a seconda della natura e della gravità dell’infrazione, nonché della perdita finanziaria subita dall’Unione.

    Articolo 17

    La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario.

    Articolo 18

    La presente decisione si applica a decorrere dall’1 gennaio 2013. Tuttavia, la presente decisione si applica alla Repubblica di Croazia se entrerà in vigore il trattato di adesione della Repubblica di Croazia e a decorrere dalla data in cui quest’ultimo entrerà in vigore.

    Articolo 19

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2012

    Per la Commissione

    Tonio BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 112 del 24.4.2012, pag. 10.

    (2)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

    (3)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 44.

    (4)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

    (5)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

    (6)  GU L 309 del 25.11.2010, pag. 18.

    (7)  GU L 322 del 6.12.2011, pag. 11.

    (8)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

    (9)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.

    (10)  GU L 166 dell’1.7.2010, pag. 22.


    ALLEGATO

    Spese ammissibili di cui all’articolo 13, paragrafo 1

    Le spese che possono beneficiare di un contributo finanziario UE per le misure di cui agli articoli da 1 a 12 e non coperte da un importo forfettario devono limitarsi alle spese sostenute dagli Stati membri per le misure di cui ai punti da 1 a 6.

    1.

    Esecuzione di esami di laboratorio:

    a)

    acquisto di kit di analisi, di reagenti e di singole forniture specificamente usate per effettuare esami di laboratorio;

    b)

    personale, indipendentemente dallo status, specificamente assegnato, interamente o in parte, all’esecuzione di esami presso il laboratorio; le spese si limitano ai salari effettivi, ai contributi sociali e alle altre spese stabilite per legge come facenti parte della remunerazione, e

    c)

    spese generali pari al 7 % dell’importo delle spese di cui alle lettere a) e b).

    2.

    Indennizzi ai proprietari per il valore di animali macellati o abbattuti:

    gli indennizzi non devono superare il valore di mercato dell’animale immediatamente prima della macellazione o dell’abbattimento.

    Per gli animali macellati, occorre eventualmente detrarre dagli indennizzi il valore di recupero.

    3.

    Indennizzi ai proprietari per il valore di volatili abbattuti e delle uova distrutte:

    gli indennizzi non devono superare il valore di mercato del volatile immediatamente prima dell’abbattimento o delle uova immediatamente prima della loro distruzione.

    Va detratto dagli indennizzi il valore di recupero delle uova trattate termicamente non sottoposte a incubazione.

    4.

    Acquisto e magazzinaggio delle dosi di vaccino e/o dei vaccini e delle esche per animali domestici e selvatici.

    5.

    Somministrazione di dosi di vaccino ad animali domestici:

    a)

    personale, indipendentemente dallo status, specificamente assegnato, interamente o in parte, alla somministrazione di vaccini; le spese relative al personale in questione si limitano ai corrispettivi o ai salari effettivi, ai contributi sociali e alle altre spese stabilite per legge come facenti parte della remunerazione; e

    b)

    attrezzature e singole forniture utilizzate specificamente per somministrare vaccini.

    6.

    Distribuzione di vaccini e di esche per animali selvatici:

    a)

    trasporto dei vaccini e delle esche;

    b)

    spese sostenute per distribuire per via aerea o manuale vaccini ed esche;

    c)

    personale, indipendentemente dallo status, specificamente assegnato, interamente o in parte, alla distribuzione di esche vaccino; le spese si limitano ai salari effettivi, ai contributi sociali e alle altre spese stabilite per legge come facenti parte della remunerazione.


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