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Document 32012D0483

    2012/483/UE: Decisione della Commissione, del 20 agosto 2012 , che fissa un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell’ambito del programma di 14 anni di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2012) 5787] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 226 del 22.8.2012, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/483/oj

    22.8.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 226/6


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 20 agosto 2012

    che fissa un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell’ambito del programma di 14 anni di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2012) 5787]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2012/483/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE.

    (2)

    Per determinate combinazioni di principi attivi/tipi di prodotto iscritte nell’elenco in questione, o tutti i partecipanti si sono ritirati dal programma di revisione, oppure lo Stato membro designato relatore per la valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo completo entro i termini di cui all’articolo 9 e all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

    (3)

    Di conseguenza, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 12, paragrafo 1, e dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007, la Commissione ha informato gli Stati membri in proposito. Le informazioni sono state pubblicate anche in formato elettronico il 17 gennaio 2011.

    (4)

    Nei tre mesi successivi alla pubblicazione elettronica delle suddette informazioni diverse imprese si sono mostrate interessate ad assumere il ruolo di partecipante per alcuni dei principi attivi e dei tipi di prodotto in questione, a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

    (5)

    Occorre pertanto fissare un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a detti principi attivi e tipi di prodotti, in conformità all’articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, di detto regolamento.

    (6)

    I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i biocidi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Per i principi attivi e i tipi di prodotti indicati nell’allegato il nuovo termine per la presentazione dei fascicoli è il 30 settembre 2013.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2012

    Per la Commissione

    Janez POTOČNIK

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

    (2)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.


    ALLEGATO

    Principi attivi e tipi di prodotti per i quali il nuovo termine per la presentazione dei fascicoli è il 30 settembre 2013

    Nome

    Numero CE

    Numero CAS

    Tipo di prodotto

    SMR

    Triclosano

    222-182-2

    3380-34-5

    2

    DK

    Triclosano

    222-182-2

    3380-34-5

    7

    DK

    Triclosano

    222-182-2

    3380-34-5

    9

    DK

    2-fenossietanolo

    204-589-7

    122-99-6

    3

    UK


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