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Document 32012D0483
2012/483/EU: Commission Decision of 20 August 2012 setting a new deadline for the submission of dossiers for certain substances to be examined under the 14-year work programme referred to in Article 16(2) of Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2012) 5787) Text with EEA relevance
2012/483/UE: Decisione della Commissione, del 20 agosto 2012 , che fissa un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell’ambito del programma di 14 anni di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2012) 5787] Testo rilevante ai fini del SEE
2012/483/UE: Decisione della Commissione, del 20 agosto 2012 , che fissa un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell’ambito del programma di 14 anni di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2012) 5787] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 226 del 22.8.2012, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2013
22.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 226/6 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 agosto 2012
che fissa un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell’ambito del programma di 14 anni di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2012) 5787]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/483/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE. |
(2) |
Per determinate combinazioni di principi attivi/tipi di prodotto iscritte nell’elenco in questione, o tutti i partecipanti si sono ritirati dal programma di revisione, oppure lo Stato membro designato relatore per la valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo completo entro i termini di cui all’articolo 9 e all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1451/2007. |
(3) |
Di conseguenza, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 12, paragrafo 1, e dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007, la Commissione ha informato gli Stati membri in proposito. Le informazioni sono state pubblicate anche in formato elettronico il 17 gennaio 2011. |
(4) |
Nei tre mesi successivi alla pubblicazione elettronica delle suddette informazioni diverse imprese si sono mostrate interessate ad assumere il ruolo di partecipante per alcuni dei principi attivi e dei tipi di prodotto in questione, a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1451/2007. |
(5) |
Occorre pertanto fissare un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a detti principi attivi e tipi di prodotti, in conformità all’articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, di detto regolamento. |
(6) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per i principi attivi e i tipi di prodotti indicati nell’allegato il nuovo termine per la presentazione dei fascicoli è il 30 settembre 2013.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2012
Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
(1) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
(2) GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.
ALLEGATO
Principi attivi e tipi di prodotti per i quali il nuovo termine per la presentazione dei fascicoli è il 30 settembre 2013
Nome |
Numero CE |
Numero CAS |
Tipo di prodotto |
SMR |
Triclosano |
222-182-2 |
3380-34-5 |
2 |
DK |
Triclosano |
222-182-2 |
3380-34-5 |
7 |
DK |
Triclosano |
222-182-2 |
3380-34-5 |
9 |
DK |
2-fenossietanolo |
204-589-7 |
122-99-6 |
3 |
UK |