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Document 32012D0169
Council Decision 2012/169/CFSP of 23 March 2012 amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures directed against Iran
Decisione 2012/169/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012 , che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
Decisione 2012/169/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012 , che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
GU L 87 del 24.3.2012, p. 90–91
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32010D0413 | sostituzione | articolo 19.1 punto B) | 23/03/2012 | |
Modifies | 32010D0413 | sostituzione | articolo 1.1 punto C) | 23/03/2012 | |
Modifies | 32010D0413 | sostituzione | articolo 20.1 punto B) | 23/03/2012 |
24.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/90 |
DECISIONE 2012/169/PESC DEL CONSIGLIO
del 23 marzo 2012
che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (1). |
(2) |
Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (2). |
(3) |
Le misure contenute nella decisione 2010/413/PESC rispecchiano le preoccupazioni del Consiglio circa la natura del programma nucleare iraniano, mentre quelle contenute nella decisione 2011/235/PESC riflettono le preoccupazioni del Consiglio sul deteriorarsi della situazione dei diritti umani in Iran. |
(4) |
In considerazione dei suoi obiettivi, il divieto di fornitura, vendita o trasferimento di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna sarà incluso nella decisione 2011/235/PESC. Detta decisione sarà quindi modificata di conseguenza |
(5) |
Al tempo stesso, la decisione 2010/413/PESC non dovrebbe più comprendere il divieto di fornitura, vendita o trasferimento di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna e dovrebbe essere modificata in conseguenza. |
(6) |
Inoltre, si dovrebbe precisare che le restrizioni in materia di ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche si applicano alle persone che agiscono per conto dell'IRGC o dell'IRISL, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/413/PESC è così modificata:
1) |
all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
all'articolo 19, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
3) |
all'articolo 20, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.
(2) GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51.