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Document 32012D0076

2012/76/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 9 febbraio 2012 , relativa al riconoscimento dell’Uruguay a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare [notificata con il numero C(2012) 619] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 38 del 11.2.2012, p. 46–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/76/oj

11.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/46


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2012

relativa al riconoscimento dell’Uruguay a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare

[notificata con il numero C(2012) 619]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/76/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, primo comma,

vista la richiesta presentata dalla Spagna il 14 febbraio 2006,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2008/106/CE, gli Stati membri possono decidere di convalidare i certificati adeguati rilasciati da paesi terzi, a condizione che il paese terzo di cui trattasi sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi terzi devono soddisfare tutti i requisiti definiti nell’ambito della convenzione dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia (di seguito «convenzione STCW») (2), quale modificata nel 1995.

(2)

La domanda di riconoscimento dell’Uruguay è stata presentata dalla Spagna con lettera del 14 febbraio 2006. A seguito di tale richiesta, la Commissione ha valutato i sistemi di formazione e abilitazione dell’Uruguay per verificare se tale paese soddisfi tutti gli obblighi imposti dalla convenzione STCW e se siano state adottate misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. Tale valutazione era basata sui risultati di un’ispezione eseguita dagli esperti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima nel mese di giugno 2007. Nel corso di tale ispezione erano state rilevate alcune lacune nei sistemi di formazione e abilitazione.

(3)

La Commissione ha trasmesso agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione.

(4)

Con lettere del 16 febbraio 2009 e dell’8 dicembre 2010, la Commissione ha chiesto alle autorità dell’Uruguay di fornire le prove che le lacune rilevate erano state colmate.

(5)

Con lettere del 30 aprile 2009 e del 18 marzo 2011, l’Uruguay ha fornito le informazioni richieste e le prove concernenti l’attuazione di misure correttive adeguate e sufficienti per ovviare alla maggior parte delle carenze rilevate durante la valutazione di conformità.

(6)

Permangono tuttavia due carenze. La prima consiste nel fatto che il sistema di norme di qualità non contempla alcune delle attività dell’amministrazione, quali l’approvazione dei programmi di formazione. La seconda riguarda il formato dei certificati. Le autorità dell’Uruguay sono pertanto state invitate ad attuare ulteriori interventi correttivi al riguardo. Le suddette carenze non autorizzano tuttavia a dubitare del livello generale di conformità dell’Uruguay agli obblighi imposti dalla convenzione STCW in materia di formazione e abilitazione della gente di mare.

(7)

I risultati della valutazione di conformità e l’analisi delle informazioni fornite dall’Uruguay dimostrano che tale paese soddisfa i pertinenti obblighi imposti dalla convenzione STCW e che esso ha adottato misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’Uruguay è riconosciuto per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare ai fini dell’articolo 19 della direttiva 2008/106/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2012

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.

(2)  Adottata dall’Organizzazione marittima internazionale.


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