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Document 32012D0066
2012/66/EU: Commission Implementing Decision of 2 February 2012 on the recognition of the Polski Rejestr Statków S.A. (Polish Register of Shipping) as a classification society for inland waterway vessels (notified under document C(2012) 431) Text with EEA relevance
2012/66/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 2 febbraio 2012 , relativa al riconoscimento di «Polski Rejestr Statków SA (Registro navale polacco)» quale società di classificazione per le navi della navigazione interna [notificata con il numero C(2012) 431] Testo rilevante ai fini del SEE
2012/66/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 2 febbraio 2012 , relativa al riconoscimento di «Polski Rejestr Statków SA (Registro navale polacco)» quale società di classificazione per le navi della navigazione interna [notificata con il numero C(2012) 431] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 33 del 4.2.2012, p. 8–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
4.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 33/8 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2012
relativa al riconoscimento di «Polski Rejestr Statków SA (Registro navale polacco)» quale società di classificazione per le navi della navigazione interna
[notificata con il numero C(2012) 431]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/66/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1, e la parte II dell’allegato VII,
previa consultazione del comitato di cui all’articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (2),
considerando quanto segue:
(1) |
con lettera del 3 luglio 2008 la Polonia ha presentato alla Commissione una domanda di riconoscimento di «Polski Rejestr Statków SA (Registro navale polacco)» (in prosieguo PRS) quale società di classificazione ai sensi della direttiva suddetta. PRS ha la sua sede principale in Polonia. |
(2) |
A corredo della domanda la Polonia ha presentato le informazioni e la documentazione necessarie alla verifica del rispetto dei criteri di riconoscimento. |
(3) |
Nell’aprile 2009 è stata organizzata un’audizione in occasione della riunione comune degli esperti provenienti dagli Stati membri dell’Unione europea e della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (in prosieguo CCNR) relativa ai requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, in cui l’autorità polacca e PRS hanno presentato la loro posizione. |
(4) |
Il segretariato della CCNR è stato consultato, come disposto nella parte II, paragrafo 4, dell’allegato VII della direttiva 2006/87/CE. |
(5) |
La Commissione ha valutato la conformità di PRS ai criteri di cui alla parte I dell’allegato VII della direttiva 2006/87/CE e ha concluso che questi ultimi sono rispettati da PRS. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La società di classificazione PRS è riconosciuta ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2006/87/CE.
Articolo 2
Gli Stati membri aventi vie navigabili interne ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE e il «Polski Rejestr Statków SA (Registro navale polacco)», al. gen. J. Hallera 126, 80-416 Gdańsk, POLONIA, sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2012
Per la Commissione
Siim KALLAS
Vicepresidente
(1) GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.