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Document 32011R1370
Commission Implementing Regulation (EU) No 1370/2011 of 21 December 2011 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (PGI)]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1370/2011 della Commissione, del 21 dicembre 2011 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (IGP)]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1370/2011 della Commissione, del 21 dicembre 2011 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (IGP)]
GU L 341 del 22.12.2011, p. 39–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
22.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/39 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1370/2011 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2011
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione "Горнооряховски суджук" (Gornooryahovski sudzhuk), presentata dalla Bulgaria, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Cipro ha depositato una dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006. |
(3) |
Con lettera del 31 gennaio 2011, la Commissione ha chiesto alle parti interessate di cercare un accordo fra loro. Entro il termine di sei mesi è stato raggiunto un accordo e il 22 luglio 2011 Cipro ha ritirato la sua opposizione. |
(4) |
Pertanto è opportuno registrare tale denominazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 77 del 26.3.2010, pag. 10.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:
Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)
BULGARIA
Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (IGP)