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Document 32011R1370

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1370/2011 della Commissione, del 21 dicembre 2011 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (IGP)]

GU L 341 del 22.12.2011, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1370/oj

22.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1370/2011 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione "Горнооряховски суджук" (Gornooryahovski sudzhuk), presentata dalla Bulgaria, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Cipro ha depositato una dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006.

(3)

Con lettera del 31 gennaio 2011, la Commissione ha chiesto alle parti interessate di cercare un accordo fra loro. Entro il termine di sei mesi è stato raggiunto un accordo e il 22 luglio 2011 Cipro ha ritirato la sua opposizione.

(4)

Pertanto è opportuno registrare tale denominazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 77 del 26.3.2010, pag. 10.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

BULGARIA

Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (IGP)


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