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Document 32011R1336

    Regolamento (UE) n. 1336/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea

    GU L 347 del 30.12.2011, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

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    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1336/oj

    30.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 347/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 1336/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 13 dicembre 2011

    che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea (2), ha introdotto misure commerciali eccezionali che concedono un accesso illimitato ed esente da dazi al mercato dell’Unione per quasi tutti i prodotti originari dei paesi e territori doganali che beneficiano del processo di stabilizzazione e di associazione. Atteso che il regolamento (CE) n. 2007/2000 ha subito diverse e sostanziali modificazioni, per motivi di chiarezza e razionalizzazione esso è stato codificato dal regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio (3).

    (2)

    Il 16 giugno 2008 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra. In attesa dell’espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore, un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (4), è stato firmato e concluso (5) ed è entrato in vigore il 1o luglio 2008

    (3)

    Il 29 aprile 2008 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra. In attesa dell’espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore, un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (6) è stato firmato e concluso (7) ed è entrato in vigore il 1o febbraio 2010.

    (4)

    Gli accordi di stabilizzazione e di associazione e gli accordi interinali istituiscono un regime commerciale contrattuale tra l’Unione europea e la Bosnia-Erzegovina e tra l’Unione europea e la Serbia. È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1215/2009 rimuovendo la Bosnia-Erzegovina e la Serbia dall’elenco dei beneficiari delle concessioni tariffarie per gli stessi prodotti nel quadro del regime contrattuale commerciale, nonché adeguare i volumi dei contingenti tariffari globali per i prodotti specifici per i quali sono stati concessi contingenti tariffari nel quadro del regime contrattuale commerciale. È opportuno, tuttavia, che la Bosnia-Erzegovina e la Serbia continuino a beneficiare del regolamento (CE) n. 1215/2009, nella misura in cui detto regolamento preveda concessioni più favorevoli rispetto a quelle previste dagli accordi bilaterali.

    (5)

    Il regolamento (CE) n. 1215/2009 resta il principale strumento di regolamentazione degli scambi con il Kosovo (8). Un accesso costante del Kosovo al mercato dell’Unione è di fondamentale importanza per la ripresa economica del paese e per l’intera regione. Allo stesso tempo tale accesso non avrà conseguenze negative per l’Unione.

    (6)

    Per tali motivi e in considerazione del fatto che il regolamento (CE) n. 1215/2009 ha cessato di essere di applicazione il 31 dicembre 2010, è opportuno prorogare la validità del regolamento (CE) n. 1215/2009 fino al 31 dicembre 2015.

    (7)

    Al fine di garantire il rispetto da parte dell’Unione dei suoi obblighi internazionali, i regimi preferenziali previsti nel presente regolamento dovrebbero essere subordinati al mantenimento o al rinnovo dell’attuale deroga agli obblighi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ottenuta dall’Unione.

    (8)

    Al fine di tutelare gli interessi economici degli operatori, è necessario prevedere misure transitorie con riguardo alle merci che, alla data di applicazione del presente regolamento, si trovino in transito o in regime di deposito provvisorio in magazzini doganali o in zone franche.

    (9)

    Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alle necessarie modifiche e agli adeguamenti tecnici degli allegati I e II, in seguito alle modifiche ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni TARIC nonché ai necessari adeguamenti in seguito alla concessione di preferenze commerciali in base ad altri accordi tra l’Unione e i paesi e territori di cui al presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (10)

    Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda la sospensione del diritto di beneficiare dei regimi preferenziali in caso di non conformità, il rilascio di certificati di autenticità attestanti che le merci sono originarie del paese o territorio in questione e corrispondono alla definizione di cui al presente regolamento, nonché per la sospensione temporanea, integrale o parziale, dei regimi previsti dal presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (9).

    (11)

    Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali, è necessario che il presente regolamento si applichi in via retroattiva, a decorrere dal 1o gennaio 2011,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1215/2009 è così modificato:

    1)

    l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    Regimi preferenziali

    1.   Fatte salve le disposizioni specifiche stabilite all’articolo 3, i prodotti originari del territorio doganale del Kosovo, diversi da quelli delle voci 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata, sono ammessi all’importazione nell’Unione senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente.

    2.   I prodotti originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro o della Serbia continuano a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento laddove ciò sia indicato. Tali prodotti beneficiano inoltre di qualsiasi concessione contemplata dal presente regolamento che sia più favorevole rispetto a quelle previste dagli accordi bilaterali tra l’Unione e tali paesi.»;

    2)

    l’articolo 2 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    osservanza della definizione di “prodotti originari” di cui alla parte I, titolo IV, capo 2, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93.»;

    b)

    è aggiunto il seguente paragrafo:

    «3.   In caso di mancato rispetto di un paese o di un territorio dei paragrafi 1 o 2, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può sospendere, in tutto o in parte, il diritto del paese o del territorio in questione ai benefici a norma del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 4.»;

    3)

    l’articolo 3 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   I dazi doganali applicabili alle importazioni nell’Unione di prodotti di “baby-beef” definiti nell’allegato II e originari del territorio doganale del Kosovo corrispondono al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 475 tonnellate, espresso in peso carcasse.

    Tutte le domande d’importazione nei limiti di questi contingenti sono corredate di un certificato di autenticità, rilasciato dalle autorità competenti del territorio esportatore, in cui si attesta che la merce è originaria del territorio in questione e corrisponde alla definizione di cui all’allegato II del presente regolamento. Tale certificato è redatto dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 4.»;

    b)

    il paragrafo 3 è soppresso;

    c)

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Fatte salve altre disposizioni del presente regolamento, in particolare l’articolo 10, considerato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricolo e della pesca, se le importazioni di prodotti agricoli e alieutici causano gravi perturbazioni nei mercati dell’Unione e nei relativi meccanismi regolatori, la Commissione può adottare le misure opportune mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 4.»;

    4)

    l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 4

    Applicazione dei contingenti tariffari ai prodotti di “baby-beef”

    Le modalità di applicazione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti di “baby-beef” sono determinate dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 4.»;

    5)

    l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 7

    Delega di potere

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 7 bis riguardo a:

    a)

    le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari agli allegati I e II richiesti da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni TARIC;

    b)

    gli adeguamenti richiesti dalla concessione di preferenze commerciali ai sensi di altri accordi tra l’Unione e i paesi e territori di cui all’articolo 1.»;

    6)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 7 bis

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7 è conferito alla Commissione fino alla data di cessazione degli effetti del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima di tale data.

    3.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7 può essere revocato in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

    7)

    l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 8

    Procedura di comitato

    1.   Ai fini degli articoli 2 e 10, la Commissione è assistita dal comitato di attuazione per i Balcani occidentali. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (10).

    2.   Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 4, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (11). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    3.   Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 4, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 195, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (12). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    8)

    l’articolo 10 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è così modificato:

    i)

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    comunicato le proprie intenzioni al comitato di attuazione per i Balcani occidentali;»

    ii)

    è aggiunto il seguente comma:

    «Le misure di cui al primo comma sono adottate mediante atti di esecuzione. Tali atti sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 4.»;

    b)

    il paragrafo 2 è soppresso;

    c)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Al termine del periodo di sospensione, la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione provvisoria oppure di prorogare la misura di sospensione a norma del paragrafo 1.»;

    9)

    all’articolo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Esso si applica fino al 31 dicembre 2015.

    Le preferenze previste dal presente regolamento cessano di applicarsi, in tutto o in parte, qualora non fossero consentite da una deroga concessa dall’OMC. Tale cessazione si applica dal giorno in cui la deroga cessa di applicarsi. Con anticipo sufficiente rispetto a tale data, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per informare gli operatori e le autorità competenti. L’avviso specifica quali tra le preferenze previste dal presente regolamento cessano di applicarsi e la data di cessazione della loro applicazione.»;

    10)

    l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Le merci che il 1o gennaio 2011 sono in transito o si trovano nell’Unione in regime di deposito provvisorio in magazzini doganali o zone franche e per le quali prima di tale data sono state debitamente rilasciate prove di origine della Bosnia-Erzegovina o della Serbia conformemente alla parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (13), continuano a beneficiare del regolamento (CE) n. 1215/2009 fino al 1o maggio 2011 per un periodo di quattro mesi dalla data di applicazione del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    J. BUZEK

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. SZPUNAR


    (1)  Posizione del Parlamento europeo del 13 ottobre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 novembre 2011.

    (2)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

    (3)  GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1.

    (4)  GU L 233 del 30.8.2008, pag. 6.

    (5)  GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10. Versione corretta in GU L 233 del 30.8.2008, pag. 5.

    (6)  GU L 28 del 30.1.2010, pag. 2.

    (7)  GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1.

    (8)  Come definito dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1244/99.

    (9)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

    (10)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

    (11)  GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.

    (12)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;

    (13)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO I

    CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

    Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, si considera che il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall’applicazione dei codici NC. Quando davanti al codice NC figura “ex”, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

    Numero d’ordine

    Codice NC

    Designazione

    Volume del contingente per anno (1)

    Beneficiari

    Aliquota dei dazi

    09.1571

    0301 91 10

    0301 91 90

    0302 11 10

    0302 11 20

    0302 11 80

    0303 21 10

    0303 21 20

    0303 21 80

    0304 19 15

    0304 19 17

    ex 0304 19 18

    ex 0304 19 91

    0304 29 15

    0304 29 17

    ex 0304 29 18

    ex 0304 99 21

    ex 0305 10 00

    ex 0305 30 90

    0305 49 45

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

    15 tonnellate

    Territorio doganale del Kosovo

    0 %

    09.1573

    0301 93 00

    0302 69 11

    0303 79 11

    ex 0304 19 18

    ex 0304 19 91

    ex 0304 29 18

    ex 0304 99 21

    ex 0305 10 00

    ex 0505 30 90

    ex 0305 49 80

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

    20 tonnellate

    Territorio doganale del Kosovo

    0 %

    09.1575

    ex 0301 99 80

    0302 69 61

    0303 79 71

    ex 0304 19 39

    ex 0304 19 99

    ex 0304 29 99

    ex 0304 99 99

    ex 0305 10 00

    ex 0305 30 90

    ex 0305 49 80

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Orate di mare delle specie (Dentex dentex e Pagellus spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

    45 tonnellate

    Territorio doganale del Kosovo

    0 %

    09.1577

    ex 0301 99 80

    0302 69 94

    ex 0303 77 00

    ex 0304 19 39

    ex 0304 19 99

    ex 0304 29 99

    ex 0304 99 99

    ex 0305 10 00

    ex 0305 30 90

    ex 0305 49 80

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; essiccate; salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

    30 tonnellate

    Territorio doganale del Kosovo

    0 %

    09.1515

    ex 2204 21 93

    ex 2204 21 94

    ex 2204 21 95

    ex 2204 21 96

    ex 2204 21 97

    ex 2204 21 98

    ex 2204 29 93

    ex 2204 29 94

    ex 2204 29 95

    ex 2204 29 96

    ex 2204 29 97

    ex 2204 29 98

    Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini spumanti

    50 000 hl (2)

    Albania (3), Bosnia-Erzegovina (4), Croazia (5), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (6), Montenegro (7), Serbia (8) o territorio doganale del Kosovo

    Esenzione


    (1)  Un volume globale per contingente tariffario accessibile per le importazioni originarie dei paesi beneficiari.

    (2)  Il volume di questo contingente tariffario globale è ridotto qualora venga aumentato il volume del contingente tariffario individuale applicato in forza dell’ordine n. 09.1588 per taluni vini originari della Croazia.

    (3)  L’accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari dell’Albania è subordinato al previo esaurimento dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con l’Albania. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1512 e n. 09.1513.

    (4)  L’accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari della Bosnia-Erzegovina è subordinato al previo esaurimento dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con la Bosnia-Erzegovina. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1528 e n. 09.1529.

    (5)  L’accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari della Croazia è subordinato al previo esaurimento dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con la Croazia. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1588 e n. 09.1589.

    (6)  L’accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia è subordinato al previo esaurimento dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1558 e n. 09.1559.

    (7)  L’accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari del Montenegro è subordinato al previo esaurimento dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con il Montenegro. Questo contingente tariffario individuale è aperto in forza dell’ordine n. 09.1514.

    (8)  L’accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari della Serbia è subordinato al previo esaurimento dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con la Serbia. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1526 e n. 09.1527.»


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