Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1310

    Regolamento (UE) n. 1310/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria e alcune disposizioni relative alla dichiarazione di spesa

    GU L 337 del 20.12.2011, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1303

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1310/oj

    20.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 337/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 1310/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 13 dicembre 2011

    che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria e alcune disposizioni relative alla dichiarazione di spesa

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Gli Stati membri hanno avuto esperienze positive con i regimi di aiuto rimborsabile a livello delle operazioni durante il periodo di programmazione 2000-2006 ed hanno quindi continuato ad applicare detti regimi o iniziato ad attuare regimi di aiuto rimborsabile nell'attuale periodo di programmazione 2007-2013. Alcuni Stati membri hanno anche incluso le descrizioni di questi regimi ai loro documenti di programmazione, che sono stati approvati dalla Commissione.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (3) istituisce strumenti di ingegneria finanziaria con una portata e un ambito d'intervento precisi. Tuttavia, i regimi di aiuto rimborsabile attuati dagli Stati membri sotto forma di sovvenzioni rimborsabili e di linee di credito gestite dalle autorità di gestione tramite organismi intermedi non sono coperti in modo appropriato dalle disposizioni sugli strumenti di ingegneria finanziaria né da altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo (4), che stabilisce già che gli aiuti possono assumere la forma di sovvenzioni rimborsabili, è pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1083/2006 per prevedere che i fondi strutturali possano cofinanziare gli aiuti rimborsabili. Tale modifica dovrebbe coprire le sovvenzioni rimborsabili e le linee di credito gestite da autorità di gestione tramite organismi intermedi che sono istituzioni finanziarie.

    (3)

    Poiché che le risorse finanziarie utilizzate tramite aiuti rimborsabili sono totalmente o parzialmente rimborsate dai beneficiari, è necessario introdurre adeguate disposizioni affinché l'aiuto rimborsabile che è stato rimborsato sia riutilizzato per lo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma operativo in questione, in modo da garantire che i fondi ripagati siano adeguatamente investiti e che il sostegno fornito dall’Unione sia utilizzato nel modo più efficace possibile.

    (4)

    È necessario precisare che le disposizioni sui grandi progetti, sui progetti generatori di entrate e sulla stabilità delle operazioni non dovrebbero, per principio, essere applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria, poiché tali disposizioni sono destinate ad altri tipi di operazione.

    (5)

    È necessario accrescere la trasparenza del processo di attuazione e garantire un adeguato monitoraggio, da parte degli Stati membri e della Commissione, dell'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, in particolare per consentire agli Stati membri di fornire alla Commissione adeguate informazioni sul tipo di strumenti applicati e sulle pertinenti azioni intraprese sul campo mediante tali strumenti. È opportuno pertanto introdurre una disposizione relativa alla relazione sull'attività degli strumenti di ingegneria finanziaria. Tale relazione consentirebbe anche alla Commissione di valutare in maniera piú adeguata le prestazioni globali degli strumenti di ingegneria finanziaria e di fornire una sintesi dei progressi conseguiti a livello di Unione e di Stati membri.

    (6)

    Per garantire il rispetto dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), la dichiarazione di spesa presentata alla Commissione dovrebbe fornire tutte le informazioni necessarie alla Commissione per l'elaborazione di conti trasparenti che presentino un quadro fedele del patrimonio dell'Unione e dell'esecuzione del bilancio. A tal fine, un allegato a ogni dichiarazione di spesa dovrebbe includere informazioni sull'importo delle spese totali sostenute per istituire o contribuire agli strumenti di ingegneria finanziaria e sugli anticipi versati ai beneficiari nel quadro dell'aiuto di Stato. Il formato dell'allegato dovrebbe essere definito in un allegato del regolamento (CE) n. 1083/2006 a fini di certezza giuridica e coerenza. Tuttavia, l'attuazione pratica della raccolta di dati necessari ai fini dell'allegato dovrebbe essere condotta a livello nazionale e, nella misura in cui il quadro giuridico applicabile lo consenta, non dovrebbe risultare in una modifica dei sistemi informatici nazionali.

    (7)

    Le modifiche relative alle forme e al riutilizzo dell'aiuto rimborsabile, nonché all'esclusione dell'applicazione delle disposizioni concernenti i grandi progetti, i progetti generatori di entrate e la stabilità delle operazioni, alle operazioni di cui all'articolo 44 (strumenti di ingegneria finanziaria) mirano a fornire maggiore certezza e chiarezza giuridica per quanto concerne l'applicazione di una prassi esistente in tali ambiti a partire dall'inizio del periodo di ammissibilità, ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006. Tali modifiche dovrebbero pertanto avere un effetto retroattivo a partire dall'inizio dell'attuale periodo di programmazione 2007-2013.

    (8)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1083/2006,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è così modificato:

    1)

    all'articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti:

    «8)   “sovvenzione rimborsabile”: un contributo finanziario diretto accordato a titolo di liberalità che può essere totalmente o parzialmente rimborsabile, senza interessi.

    9)   “linea di credito”: un meccanismo finanziario che consente al beneficiario di prelevare il contributo finanziario, che può essere totalmente o parzialmente rimborsabile, relativo alle spese versate dal beneficiario e comprovate da fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente.»;

    2)

    nel titolo III, capo II, è inserita la seguente sezione:

    «SEZIONE 3 bis

    Aiuto rimborsabile

    Articolo 43 bis

    Forme di aiuto rimborsabile

    1.   Nel quadro di un programma operativo, i fondi strutturali possono co-finanziare un aiuto rimborsabile sotto forma di:

    a)

    sovvenzioni rimborsabili; o

    b)

    linee di credito gestite dall'autorità di gestione tramite organismi intermedi che siano istituzioni finanziarie.

    2.   La dichiarazione di spesa relativa all'aiuto rimborsabile è presentata conformemente all'articolo 78, paragrafi da 1 a 5.

    Articolo 43 ter

    Riutilizzo dell'aiuto rimborsabile

    L'aiuto rimborsabile rimborsato all'organismo che ha fornito tale aiuto o a un'altra autorità competente dello Stato membro è riutilizzato per lo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma operativo in questione. Gli Stati membri garantiscono che il rimborso dell'aiuto rimborsabile sia correttamente registrato nel sistema contabile dell'organismo o autorità competente.»;

    3)

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 44 bis

    Non applicazione di determinate disposizioni

    Gli articoli 39, 55 e 57 non si applicano alle operazioni che rientrano nell'articolo 44.»;

    4)

    l'articolo 67 é cosí modificato:

    a)

    al paragrafo 2, primo comma, è aggiunto il punto seguente:

    «j)

    i progressi conseguiti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria quali definiti all'articolo 44, in particolare:

    i)

    una descrizione dello strumento di ingegneria finanziaria e le modalità di attuazione;

    ii)

    l'identificazione delle entità che attuano lo strumento di ingegneria finanziaria, comprese quelle che intervengono tramite fondi di partecipazione;

    iii)

    gli importi dell'aiuto dei fondi strutturali e il cofinanziamento nazionale versato allo strumento di ingegneria finanziaria;

    iv)

    gli importi dell'aiuto dei fondi strutturali e il cofinanziamento nazionale versato dallo strumento di ingegneria finanziaria.»;

    b)

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «5.   Entro il 1o ottobre di ogni anno, la Commissione fornisce una sintesi dei dati relativi ai progressi conseguiti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, inviati dalle autorità di gestione conformemente all'articolo 67, paragrafo 2, lettera j).»;

    5)

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 78 bis

    Obbligo di fornire informazioni supplementari nella dichiarazione di spesa per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria e agli anticipi versati ai beneficiari nel quadro dell'aiuto di Stato

    Un allegato a ciascuna dichiarazione di spesa da presentare alla Commissione, nel formato indicato all'allegato V, riporta le seguenti informazioni in relazione alla spesa totale inclusa nella dichiarazione di spesa:

    a)

    per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria definiti all'articolo 44 e previsti all'articolo 78, paragrafo 6, la spesa totale versata per istituire o contribuire a tali fondi o fondi di partecipazione e il contribuito pubblico corrispondente;

    b)

    per quanto riguarda gli anticipi versati nel quadro dell'aiuto di Stato, conformemente all'articolo 78, paragrafo 2, la spesa totale versata sotto forma di anticipo ai beneficiari dall'organismo che concede gli aiuti e il contributo pubblico corrispondente.»;

    6)

    è aggiunto il testo di cui all'allegato del presente regolamento quale allegato V del regolamento (CE) n. 1083/2006.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    L'articolo 1, punti 1, 2 e 3, si applica retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    J. BUZEK

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. SZPUNAR


    (1)  Parere del 27 ottobre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 dicembre 2011.

    (3)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

    (4)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12.

    (5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO V

    Allegato alla dichiarazione di spesa di cui all'articolo 78 bis

    Riferimento del programma operativo (n. CCI): …

    Nome del programma operativo: …

    Data della chiusura provvisoria dei conti: …

    Data di presentazione alla Commissione: …

    Strumenti di ingegneria finanziaria (articolo 78, paragrafo 6) (importi cumulativi):

    Asse prioritario

    Base per il calcolo del contributo comunitario (pubblico o totale)

    2007-2015

    Importo totale della spesa ammissibile dichiarato ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 6

    Contributo pubblico corrispondente

    Asse prioritario 1

     

     

     

    Asse prioritario 2

     

     

     

    Asse prioritario 3

     

     

     

    Totale

     

     

     

    Anticipi versati nel quadro dell'aiuto di Stato (articolo 78, paragrafo 2) (importi cumulativi):

    Asse prioritario

    Base per il calcolo del contributo comunitario (pubblico o totale)

    2007-2015

    Importo totale della spesa ammissibile dichiarato ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 2

    Contributo pubblico corrispondente

    Asse prioritario 1

     

     

     

    Asse prioritario 2

     

     

     

    Asse prioritario 3

     

     

     

    Totale

     

     

     

    N.B.: Nel caso di programmi operativi con più obiettivi o finanziati da più fondi l’asse prioritario indica gli obiettivi e i Fondi interessati.»


    Top