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Document 32011R1256

Regolamento (UE) n. 1256/2011 del Consiglio, del 30 novembre 2011 , che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) n. 1124/2010

GU L 320 del 3.12.2011, p. 3–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1256/oj

3.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/3


REGOLAMENTO (UE) N. 1256/2011 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2011

che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) n. 1124/2010

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 43, paragrafo 3, del trattato dispone che il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), prevede che le misure che disciplinano l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca siano decise tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente della relazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), e alla luce di eventuali pareri dei consigli consultivi regionali.

(3)

Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca, ivi comprese, se del caso, alcune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.

(4)

I totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento alle industrie della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi durante la consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni con il comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura e i consigli consultivi regionali interessati.

(5)

Le possibilità di pesca applicabili a stock soggetti a piani pluriennali specifici dovrebbero essere fissate in conformità delle norme stabilite in detti piani. Di conseguenza, i limiti delle catture e dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico dovrebbero essere stabiliti in conformità delle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock (2) («piano per il merluzzo bianco del Mar Baltico»).

(6)

Alla luce dei più recenti pareri scientifici, la flessibilità nella gestione dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico può essere introdotta senza compromettere gli obiettivi del piano per il merluzzo bianco del Mar Baltico e senza determinare un aumento della mortalità per pesca. Tale flessibilità permetterebbe una gestione più efficace dello sforzo di pesca nel caso in cui i contingenti non fossero ugualmente ripartiti tra la flotta di uno Stato membro e faciliterebbe reazioni rapide agli scambi di contingenti. Uno Stato membro dovrebbe, pertanto, avere la facoltà di assegnare a pescherecci battenti la sua bandiera giorni supplementari di assenza dal porto se un uguale numero di giorni di assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la bandiera di detto Stato membro.

(7)

Alla luce dei più recenti pareri scientifici, è opportuno introdurre tale flessibilità nella gestione dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico già nel 2011. Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (UE) n. 1124/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (3).

(8)

L’uso delle possibilità di pesca stabilito nel presente regolamento dovrebbe essere soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (4), e in particolare agli articoli 33 e 34 concernenti, rispettivamente, la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e le informazioni riguardanti i dati sull’esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento, che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono alla Commissione tali dati.

(9)

Conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (5), è necessario individuare gli stock soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(10)

Al fine di evitare l’interruzione delle attività di pesca e per garantire una fonte di reddito ai pescatori dell’Unione è importante che tali attività di pesca siano aperte il 1o gennaio 2012. Tuttavia, poiché il regolamento (UE) n. 1124/2010 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011, le disposizione del presente regolamento che consentono la flessibilità nella gestione dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2011. Per ragioni di urgenza il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente a seguito della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2012 e modifica il regolamento (UE) n. 1124/2010 per quanto riguarda la gestione dello sforzo di pesca relativamente agli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico.

Articolo 2

Ambito d’applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell’UE operanti nel Mar Baltico.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

zone del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), le zone geografiche specificate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund (6);

b)

«Mar Baltico», le sottodivisioni CIEM da 22 a 32;

c)

«peschereccio dell’UE», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione;

d)

«totale ammissibile di catture (TAC)», il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;

e)

«contingente», la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

f)

«giorno di assenza dal porto», qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, in cui la nave è fuori dal porto.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

TAC e assegnazioni

I TAC, la ripartizione di tali TAC tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell’allegato I.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi effettuati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)

le attribuzioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)

gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d)

i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   Salvo se diversamente specificato nell’allegato I del presente regolamento, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono consentiti unicamente:

a)

se le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o

b)

se le catture rientrano in una quota dell’Unione che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota dell’Unione non è ancora esaurita.

Articolo 7

Limitazioni dello sforzo di pesca

1.   Le limitazioni dello sforzo di pesca figurano nell’allegato II.

2.   Le limitazioni di cui al paragrafo 1 si applicano altresì alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 a meno che la Commissione non abbia deciso, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007, di escludere tali sottodivisioni dalle restrizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, nonché all’articolo 13 di detto regolamento.

3.   Le limitazioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alla sottodivisione CIEM 28.1 a meno che la Commissione non abbia deciso, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1098/2007, che le restrizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1098/2007 si applicano a tale sottodivisione.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 9

Modifica del regolamento (UE) n. 1124/2010

L’allegato II del regolamento (UE) n. 1124/2010 è sostituito dal testo figurante nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Tuttavia, l’articolo 9 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

(3)  GU L 318 del 4.12.2010, pag. 1.

(4)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(5)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(6)  GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.


ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL’UE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

All’interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.

Ai fini del presente regolamento è riportatala seguente tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati.

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Clupea harengus

HER

Aringa

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Salmo salar

SAL

Salmone atlantico

Sprattus sprattus

SPR

Spratto


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Sottodivisioni 30-31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finlandia

86 905

TAC analitico

Svezia

19 095

Unione

106 000

TAC

106 000


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Sottodivisioni 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danimarca

2 930

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

11 532

Finlandia

1

Polonia

2 719

Svezia

3 718

Unione

20 900

TAC

20 900


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 (acque dell’UE)

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Danimarca

1 725

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

457

Estonia

8 810

Finlandia

17 197

Lettonia

2 174

Lituania

2 289

Polonia

19 537

Svezia

26 228

Unione

78 417

TAC

Non pertinente


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Sottodivisione 28.1

HER/03D.RG

Estonia

14 120

TAC analitico

Lettonia

16 456

Unione

30 576

TAC

30 576


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

Sottodivisioni 25-32 (acque dell’UE)

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danimarca

15 587

TAC analitico

Germania

6 200

Estonia

1 519

Finlandia

1 193

Lettonia

5 795

Lituania

3 818

Polonia

17 947

Svezia

15 791

Unione

67 850

TAC

Non pertinente


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

Sottodivisioni 22-24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danimarca

9 298

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

4 546

Estonia

206

Finlandia

183

Lettonia

769

Lituania

499

Polonia

2 487

Svezia

3 312

Unione

21 300

TAC

21 300


Specie

:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona

:

Sottodivisioni 22-32 (acque dell’UE)

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danimarca

2 070

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

230

Polonia

433

Svezia

156

Unione

2 889

TAC

2 889


Specie

:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona

:

Sottodivisioni 22-31 (acque dell’UE)

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danimarca

25 396 (1)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

2 826 (1)

Estonia

2 581 (1)

Finlandia

31 667 (1)

Lettonia

16 153 (1)

Lituania

1 899 (1)

Polonia

7 704 (1)

Svezia

34 327 (1)

Unione

122 553 (1)

TAC

Non pertinente


Specie

:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona

:

Sottodivisione 32 (acque dell’UE)

SAL/3D32.

Estonia

1 581 (2)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Finlandia

13 838 (2)

Unione

15 419 (2)

TAC

Non pertinente


Specie

:

Spratto e catture connesse

Sprattus sprattus

Zona

:

Sottodivisioni 22-32 (acque dell’UE)

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danimarca

22 218

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

14 076

Estonia

25 800

Finlandia

11 631

Lettonia

31 160

Lituania

11 272

Polonia

66 128

Svezia

42 952

Unione

225 237 (3)

TAC

Non pertinente


(1)  Numero di individui.

(2)  Numero di individui.

(3)  Almeno il 92 % degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da spratto. Le catture accessorie di aringa devono essere imputate al rimanente 8 % del TAC.


ALLEGATO II

LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

1.

Gli Stati membri assegnano il diritto ai pescherecci battenti le rispettive bandiere e che pescano con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con palangari fissi, palangari, ad eccezione dei palangari derivanti, delle lenze a mano e degli attrezzi «jigging» fino a:

a)

163 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni CIEM 22-24, ad eccezione del periodo dal 1o al 30 aprile, durante il quale si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1098/2007; e

b)

160 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni CIEM 25-28, ad eccezione del periodo dal 1o luglio al 31 agosto, durante il quale si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1098/2007.

2.

Il numero annuo massimo di giorni di assenza dal porto durante i quali un peschereccio può essere presente nelle due zone di cui al punto 1, lettere a) e b), pescando con gli attrezzi specificati al punto 1, non può superare il numero massimo di giorni di assenza dal porto assegnato per una delle due zone.

3.

In deroga ai punti 1 e 2, e ove richiesto da una gestione efficace delle possibilità di pesca, uno Stato membro può assegnare ai pescherecci battenti la sua bandiera il diritto a giorni supplementari di assenza dal porto se un uguale numero di giorni di assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la sua bandiera che sono soggetti a limitazione dello sforzo nella stessa zona e qualora la capacità, in termini di kW, di ciascun peschereccio cedente sia uguale o superiore a quella dei pescherecci riceventi. Il numero dei pescherecci riceventi non può superare il 10 % del numero totale di pescherecci dello Stato membro interessato, come indicato al punto 1.


ALLEGATO III

«ALLEGATO II

LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

1.

Gli Stati membri assegnano il diritto ai pescherecci battono le rispettive bandiere e che pescano con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con palangari fissi, palangari, ad eccezione dei palangari derivanti, delle lenze a mano e degli attrezzi “jigging” fino a:

a)

163 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni CIEM 22-24, ad eccezione del periodo dal 1o al 30 aprile, durante il quale si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1098/2007; e

b)

160 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni CIEM 25-28, ad eccezione del periodo dal 1o luglio al 31 agosto, durante il quale si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1098/2007.

2.

Il numero annuo massimo di giorni di assenza dal porto durante i quali un peschereccio può essere presente nelle due zone di cui al punto 1, lettere a) e b), pescando con gli attrezzi specificati al punto 1, non può superare il numero massimo di giorni di assenza dal porto assegnato per una delle due zone.

3.

In deroga ai punti 1 e 2, e ove richiesto da una gestione efficace delle possibilità di pesca, uno Stato membro può assegnare ai pescherecci battenti la sua bandiera il diritto a giorni supplementari di assenza dal porto se un uguale numero di giorni di assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la sua bandiera che sono soggetti a limitazione dello sforzo nella stessa zona e qualora la capacità, in termini di kW, di ciascun peschereccio cedente sia uguale o superiore a quella dei pescherecci riceventi. Il numero dei pescherecci riceventi non può superare il 10 % del numero totale di pescherecci dello Stato membro interessato, come indicato al punto 1.»


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