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Document 32011R1169R(13)
Rettifica del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011)
Rettifica del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011)
GU L 167 del 30.6.2017, p. 59–59
(IT)
GU L 167 del 30.6.2017, p. 58–58
(FR)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/corrigendum/2017-06-30/oj
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrigendum to | 32011R1169 | (FR, IT) |
30.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 167/59 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 304 del 22 novembre 2011 )
Sostituire dappertutto nel testo l'espressione «preparazioni a base di carne» con l'espressione «preparazioni di carni», l'espressione «prodotti a base di pesce» con l'espressione «prodotti della pesca» e l'espressione «prodotti non trasformati a base di pesce congelati» con l'espressione «prodotti della pesca non trasformati congelati».
Pagina 30, articolo 16, paragrafo 4, secondo comma:
anziché:
«… e intesa a chiarire se alcune categorie di bevande alcoliche debbano essere in futuro esentate, in particolare, dall'obbligo di fornire le informazioni relative al valore energetico, precisando altresì i motivi che giustificano eventuali deroghe, …»
leggasi:
«… e intesa a chiarire se le bevande alcoliche debbano in futuro sottostare, in particolare, al requisito di fornire le informazioni relative al valore energetico, e precisare i motivi che giustifichino eventuali deroghe, …».
Pagina 48, allegato VI, Parte A, punto 7:
anziché:
«In italiano: “carne ricomposta” e “pesce ricomposto”»
leggasi:
«In italiano: “costituito da parti di carne” e “costituito da parti di pesce”».
Pagina 56, allegato IX, punto 5, primo comma:
anziché:
«5. |
… Quando l'alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell'alimento non include la glassa.» |
leggasi:
«5. |
… Quando l'alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell'alimento non include la glassatura.» |
Pagina 57, allegato X, punti 1 e 2, lettera b), secondo trattino:
anziché:
«— |
dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta.» |
leggasi:
«— |
dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichettatura.» |
Pagina 61, allegato XIII, parte A, punto 1:
anziché:
«1. |
Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relativi valori nutritivi di riferimento» |
leggasi:
«1. |
Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relativi valori nutritivi di riferimento (VNR)». |