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Document 32011R1129

    Regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell’ 11 novembre 2011 , che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell'Unione di additivi alimentari Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 295 del 12.11.2011, p. 1–177 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/11/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1129/oj

    12.11.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 295/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 1129/2011 DELLA COMMISSIONE

    dell’11 novembre 2011

    che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell'Unione di additivi alimentari

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10 e l'articolo 30, paragrafi 1 e 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1333/2008 istituisce un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

    (2)

    Gli additivi alimentari attualmente autorizzati negli alimenti a norma della direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (2), della direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (3) e della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (4), devono essere inclusi nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 dopo che è stata esaminata la loro conformità agli articoli 6, 7 e 8 di detto regolamento. L'esame non deve comprendere una nuova valutazione dei rischi effettuata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità»). Gli additivi alimentari e gli usi non più necessari non devono essere inseriti nell'allegato II di detto regolamento.

    (3)

    Soltanto gli additivi alimentari inclusi nell'elenco dell'Unione di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 possono essere immessi sul mercato e utilizzati negli alimenti alle condizioni d'uso ivi specificate. L'elenco degli additivi è stabilito sulla base delle categorie alimentari cui essi possono essere aggiunti. Al fine di facilitare il trasferimento e migliorare la trasparenza della procedura di autorizzazione, è opportuno sviluppare un nuovo sistema di categorizzazione degli alimenti che costituirà la base dell'allegato II.

    (4)

    Il sistema consolidato di categorizzazione degli alimenti della norma generale per gli additivi alimentari (General Standard for Food Additives) (5) del Codex alimentarius è stato utilizzato come punto di partenza per sviluppare il sistema dell'Unione. È tuttavia necessario adattare tale sistema al fine di tenere conto della specificità delle autorizzazioni per gli additivi alimentari in vigore nell'Unione. Le attuali disposizioni specifiche dell'Unione nel settore degli alimenti sono state prese in considerazione. Le categorie sono state create al solo scopo di elencare gli additivi autorizzati e illustrare le condizioni del loro uso.

    (5)

    Per ragioni di chiarezza, ai fini dell'autorizzazione, è necessario elencare gli additivi alimentari in gruppi di additivi suddivisi per determinati alimenti. È opportuno fornire indicazioni per descrivere le diverse categorie al fine di garantire un'interpretazione uniforme. Se necessario, possono essere adottate decisioni di interpretazione a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1333/2008 al fine di chiarire l'appartenenza di un determinato alimento ad una delle categorie di alimenti.

    (6)

    I nitriti (E 249-250) sono necessari quali conservanti nei prodotti a base di carne per controllare la possibile comparsa di batteri nocivi, in particolare il Clostridium botulinum. L'uso di nitriti nella carne può tuttavia causare la formazione di nitrosamine, sostanze cancerogene. Le attuali autorizzazioni concernenti i nitriti quali additivi alimentari prevedono un equilibrio tra gli effetti descritti e tengono conto del parere scientifico dell'Autorità nonché della necessità di mantenere sul mercato determinati alimenti tradizionali. Per determinati prodotti tradizionali a base di carne i limiti massimi residui sono stabiliti nell'allegato III della direttiva 95/2/CE. È necessario mantenere tali limiti per prodotti specificati e identificati adeguatamente; va tuttavia chiarito che i limiti si applicano al termine del processo di produzione. La Commissione consulterà inoltre gli Stati membri, le parti interessate e l'Autorità per discutere la possibilità di ridurre gli attuali limiti massimi in tutti i prodotti a base di carne e di semplificare ulteriormente le norme per i prodotti tradizionali. A seconda dei risultati di tale consultazione, la Commissione deciderà se è opportuno proporre un adattamento dei livelli massimi di nitriti che possono essere aggiunti a determinati prodotti a base di carne.

    (7)

    Per le acque da tavola preparate di cui alla categoria 14.1.1, gli unici additivi consentiti devono essere l'acido fosforico e i fosfati. Considerando che l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è finalizzato ad armonizzare ulteriormente l'uso degli additivi negli alimenti all'interno dell'Unione e a garantire l'effettivo funzionamento del mercato interno, i sali minerali aggiunti alle acque preparate ai fini della standardizzazione non devono essere considerati additivi e non devono quindi rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

    (8)

    Tutti gli additivi alimentari attualmente autorizzati sono sottoposti a una nuova valutazione dell'Autorità, conformemente al regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione (6) che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati. La nuova valutazione è in corso nel rispetto delle priorità stabilite in detto regolamento.

    (9)

    Nel gennaio 2008 l'Autorità ha adottato un parere sul licopene (7), nel quale ha stabilito una dose giornaliera ammissibile (DGA) pari a 0,5 mg/kg di peso corporeo al giorno per il licopene (E 160d) proveniente da tutte le fonti e ha indicato che la potenziale assunzione potrebbe essere superiore alla DGA, in particolare nei bambini. È quindi necessario limitare l'uso del licopene come colorante alimentare.

    (10)

    Nel settembre 2009 l'Autorità ha adottato pareri scientifici in merito al giallo tramonto FCF (E 110) (8), al giallo di chinolina (E 104) (9) e al ponceau 4R (E 124) (10). Sulla base della valutazione dell'esposizione alimentare, l'Autorità ha concluso che, nel caso del giallo di chinolina e del ponceau 4R ai livelli massimi d'uso, le assunzioni stimate a percentili medi ed elevati risultano in genere superiori alla DGA. Anche nel caso del giallo tramonto l'esposizione potrebbe essere troppo elevata, in particolare per i bambini da 1 a 10 anni. Le assunzioni stimate sono calcolate sulla base dei livelli d'uso forniti dall'industria alimentare nel 2009. La Commissione sta riesaminando gli usi e i livelli d'uso attualmente autorizzati, al fine di verificare che l'esposizione a queste sostanze sia sicura per i consumatori e intende redigere una nuova proposta con i livelli rivisti entro luglio 2011.

    (11)

    Nel suo parere sulla sicurezza dell'alluminio assunto con l'alimentazione, adottato il 22 maggio 2008, l'Autorità ha concluso che l'esposizione potrebbe risultare troppo elevata per una parte significativa della popolazione europea. L'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulle fonti specifiche che contribuiscono al tenore di alluminio di un particolare alimento, quali il tenore insito nell'alimento, i contributi derivanti dall'uso di additivi alimentari e le quantità trasferite nell'alimento, durante la trasformazione e la conservazione, da fogli, contenitori o utensili contenenti alluminio. Al fine di ridurre l'esposizione all'alluminio è necessario limitare l'uso di determinati additivi alimentari che lo contengono. La Commissione sta elaborando misure che limitino l'esposizione ad additivi contenenti alluminio e intende presentare una proposta con i livelli rivisti entro settembre 2011.

    (12)

    Si è chiesto alle parti interessate di fornire le informazioni riguardanti l'uso e le necessità d'uso dei coloranti alimentari quali elencati nell'allegato V della direttiva 94/36/CE. Alcuni di tali coloranti alimentari non sono attualmente utilizzati in alcune delle categorie alimentari elencate in detto allegato. È tuttavia necessario mantenere nell'elenco alcuni di tali coloranti autorizzati poiché potrebbero essere necessari per sostituire interamente o parzialmente i coloranti che potrebbero destare preoccupazione durante la nuova valutazione dell'Autorità. In questa fase il numero di coloranti alimentari autorizzati può essere ridotto nelle seguenti categorie alimentari: formaggi aromatizzati e fusi, conserve di frutti rossi, pasta di pesce e crostacei, crostacei precotti e pesce affumicato.

    (13)

    Il colorante alimentare estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenoico (C30) (E 160f) non è più offerto dal fabbricante e una nuova valutazione di tale sostanza effettuata dall'Autorità non è più sostenuta dagli operatori del settore. Tale additivo non deve quindi essere incluso nell'elenco dell'Unione.

    (14)

    L'uso del colorante alimentare cantaxantina (E 161g) è autorizzato soltanto nelle saucisses de Strasbourg. La Commissione è stata informata del fatto che tale colorante alimentare non è più utilizzato. L'autorizzazione all'uso di tale additivo nelle saucisses de Strasbourg non deve pertanto essere inclusa nell'elenco dell'Unione. La direttiva 2009/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione (11), stabilisce tuttavia che, per la colorazione dei medicinali ad uso umano e veterinario, gli Stati membri autorizzano soltanto le sostanze di cui all'allegato I della direttiva 94/36/CE. La cantaxantina è attualmente impiegata in alcuni medicinali. Tale additivo deve quindi rimanere nell'elenco di additivi autorizzati.

    (15)

    Il regolamento (CE) n. 884/2007 della Commissione, del 26 luglio 2007, sulle misure di emergenza volte a sospendere l'uso del colorante alimentare Rosso 2G (E 128) (12), ha sospeso l'impiego del colorante e l'immissione sul mercato di prodotti alimentari contenenti tale colorante. Il colorante Rosso 2G (E 128) non deve quindi essere incluso nell'elenco dell'Unione.

    (16)

    Nel corso della nuova valutazione dell'Autorità è emerso che il colorante alimentare bruno FK (E 154), autorizzato solo in particolari aringhe affumicate (kippers), non è più utilizzato. Nel corso della nuova valutazione, l'Autorità non è stata in grado di trarre conclusioni in merito alla sicurezza di tale sostanza, a causa della scarsità di dati disponibili sulla tossicità (13). Tale additivo non deve quindi essere incluso nell'elenco dell'Unione.

    (17)

    L'antiagglomerante biossido di silicio (E 551) è attualmente autorizzato a norma della direttiva 95/2/CE per una serie di impieghi. Nel suo parere del 18 maggio 1990 (14), il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha stabilito per tale additivo alimentare una dose giornaliera ammissibile (DGA) «non specificata». Esiste una necessità tecnologica di estendere gli usi di tale sostanza a un livello superiore a quello attualmente autorizzato per i succedanei del sale. Ciò andrebbe a beneficio dei consumatori in quanto consentirebbe la vendita di succedanei del sale antiagglomeranti in paesi europei caldi e umidi; attualmente l'agglomerazione dei succedanei del sale ne rende scomodo e spesso impossibile l'impiego. È quindi opportuno autorizzare un limite massimo più elevato per i succedanei del sale.

    (18)

    L'Autorità ha valutato le informazioni relative alla sicurezza del copolimero di metacrilato basico come agente di rivestimento negli integratori alimentari solidi. Nel suo parere del 10 febbraio 2010, l'Autorità ha concluso che tale impiego non solleva preoccupazioni dal punto di vista della sicurezza, poiché il copolimero di metacrilato basico non è praticamente assorbito dal tratto gastrointestinale dopo somministrazione per via orale. Si stima che la funzione tecnologica dell'additivo consista nel fornire una protezione dall'umidità e nel mascherare il gusto delle varie sostanze nutritive in combinazione ad un rapido rilascio di queste ultime nello stomaco. È quindi opportuno autorizzare l'uso del copolimero di metacrilato basico come agente di rivestimento negli integratori alimentari solidi, in base a quanto definito all'articolo 2 della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), a un livello pari a 100 000 mg/kg. A questo nuovo additivo alimentare si deve assegnare il numero E 1205.

    (19)

    È necessario regolamentare l'uso di additivi negli edulcoranti da tavola quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008. Tali preparazioni contenenti edulcoranti autorizzati sono destinate a essere vendute ai consumatori finali come sostituti degli zuccheri. La necessità di additivi può essere diversa a seconda della forma in cui è offerta la preparazione (liquida, in polvere o in compresse).

    (20)

    Il trasferimento di additivi alimentari nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 si deve considerare completato, conformemente all'articolo 34 di detto regolamento, a decorrere dalla data di applicazione delle modifiche introdotte dal presente regolamento. Fino a quel momento si devono continuare ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 4, della direttiva 94/35/CE, all'articolo 2, paragrafi da 1 a 6 e da 8 a 10, della direttiva 94/36/CE, agli articoli 2 e 4 della direttiva 95/2/CE nonché agli allegati di dette direttive.

    (21)

    Gli attuali impieghi degli additivi, di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1333/2008, devono rimanere inalterati in seguito al loro trasferimento nell'elenco dell'Unione. È necessario tuttavia prevedere un periodo transitorio per consentire agli operatori del settore di conformarsi alle disposizioni di detto regolamento.

    (22)

    È necessario chiarire l'eccezione al principio del trasferimento in un alimento composto, diverso da quelli di cui all'allegato II, come stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1333/2008. Conformemente all'articolo 3 della direttiva 95/2/CE e all'articolo 3 della direttiva 94/36/CE, tale eccezione si applica ai prodotti alimentari che sono attualmente elencati rispettivamente nelle tabelle 1 e 2. In altri alimenti composti appartenenti alle categorie elencate nella parte E (quali zuppe, minestre, salse, insalate, ecc.) il principio del trasferimento deve continuare ad applicarsi.

    (23)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento (CE) n. 1333/2008

    L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Disposizioni transitorie

    1.   L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, modificato dal presente regolamento, si applica dal 1o giugno 2013.

    2.   In deroga al paragrafo 1, le seguenti voci di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, modificato dal presente regolamento, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:

    a)

    nella parte B, punto 3, la voce concernente il copolimero di metacrilato basico (E 1205);

    b)

    nella parte E, punto 12.1.2., la voce concernente l'uso del biossido di silicio (E 551) nei succedanei del sale;

    c)

    nella parte E, punto 17.1, la voce concernente l'uso del copolimero di metacrilato basico (E 1205) negli integratori alimentari in forma solida.

    3.   Le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 4, della direttiva 94/35/CE, all'articolo 2, paragrafi da 1 a 6 e da 8 a 10, della direttiva 94/36/CE, agli articoli 2 e 4 della direttiva 95/2/CE nonché agli allegati di dette direttive cessano di applicarsi dal 1o giugno 2013.

    4.   In deroga al paragrafo 3, la voce di cui all'allegato IV della direttiva 95/2/CE concernente l'uso del biossido di silicio (E 551) nei succedanei del sale cessa di applicarsi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    5.   Gli alimenti che sono stati immessi legalmente sul mercato prima del 1o giugno 2013, ma che non sono conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data limite di consumo del prodotto.

    Articolo 3

    Il regolamento (CE) n. 884/2007 è abrogato dal 1o giugno 2013.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2011

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

    (2)  GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3.

    (3)  GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.

    (4)  GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.

    (5)  GSFA, Codex STAN 192-1995.

    (6)  GU L 80 del 26.3.2010, pag. 19.

    (7)  EFSA Journal (2008) 674, pag. 1.

    (8)  EFSA Journal 2009; 7(11):1330.

    (9)  EFSA Journal 2009; 7(11):1329.

    (10)  EFSA Journal 2009; 7(11):1328.

    (11)  GU L 109 del 30.4.2009, pag. 10.

    (12)  GU L 195 del 27.7.2007, pag. 8.

    (13)  EFSA Journal 2010; 8(4):1535.

    (14)  Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana First Series of Food Additives for various technological functions, Reports of SCF (25th series, 1991).

    (15)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO II

    Elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e condizioni del loro uso

    PARTE A

    1.   Introduzione

    Il presente elenco dell'Unione comprende:

    la denominazione dell'additivo alimentare e il suo numero E,

    gli alimenti ai quali può essere aggiunto,

    le condizioni del suo impiego,

    le restrizioni alla vendita diretta al consumatore finale.

    2.   Disposizioni generali concernenti gli additivi alimentari e condizioni del loro uso

    1.

    Solo le sostanze elencate nella parte B possono essere utilizzate come additivi negli alimenti.

    2.

    Gli additivi possono essere utilizzati solo negli alimenti e nelle condizioni di cui alla parte E del presente allegato.

    3.

    Nella parte E del presente allegato gli alimenti sono elencati sulla base delle categorie alimentari di cui alla parte D del presente allegato e gli additivi sono raggruppati sulla base delle definizioni di cui alla parte C del presente allegato.

    4.

    Sono autorizzati i pigmenti di alluminio preparati a partire dai coloranti elencati.

    5.

    I coloranti E 123, E 127, E 160b, E 173 e E 180 non possono essere venduti direttamente al consumatore.

    6.

    Le sostanze elencate con i numeri E 407, E 407a ed E 440 possono essere standardizzate con zuccheri, a condizione che ciò sia specificato in aggiunta a detto numero e alla definizione.

    7.

    Se etichettato “per uso alimentare”, il nitrito può essere venduto solo in miscela con sale o con un succedaneo del sale.

    8.

    Il principio del trasferimento di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1333/2008 non si applica agli alimenti elencati nella tabella 1, per quanto riguarda gli additivi alimentari in generale, e nella tabella 2, per quanto riguarda i coloranti alimentari.

    Tabella 1

    Alimenti in cui non può essere autorizzata la presenza di un additivo in virtù del principio del trasferimento di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1333/2008

    1

    Alimenti non trasformati, quali definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1333/2008

    2

    Miele, quale definito dalla direttiva 2001/110/CE del Consiglio (1)

    3

    Oli e grassi di origine animale o vegetale, non emulsionati

    4

    Burro

    5

    Latte pastorizzato e sterilizzato (compreso il trattamento UHT) non aromatizzato e panna intera pastorizzata non aromatizzata (tranne panna a ridotto tenore di grassi).

    6

    Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, non trattati termicamente dopo la fermentazione

    7

    Latticello non aromatizzato (tranne il latticello sterilizzato)

    8

    Acqua minerale naturale, quale definita nella direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e acqua di sorgente e tutti gli altri tipi di acqua in bottiglia o confezionata

    9

    Caffè (tranne il caffè istantaneo aromatizzato) ed estratti di caffè

    10

    Tè in foglie non aromatizzato

    11

    Tipi di zucchero definiti dalla direttiva 2001/111/CE del Consiglio (3)

    12

    Pasta secca, esclusa la pasta esente da glutine e/o la pasta per diete ipoproteiche, a norma della direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4)


    Tabella 2

    Alimenti in cui non può essere autorizzata la presenza di un colorante in virtù del principio del trasferimento di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1333/2008

    1

    Alimenti non trasformati, quali definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1333/2008

    2

    Tutti i tipi di acqua in bottiglia o confezionata

    3

    Latte intero, scremato e parzialmente scremato, pastorizzato o sterilizzato (compreso il trattamento UHT) (non aromatizzato)

    4

    Latte al cioccolato

    5

    Latte fermentato (non aromatizzato)

    6

    Latte conservato di cui alla direttiva 2001/114/CE del Consiglio (5) (non aromatizzato)

    7

    Latticello (non aromatizzato)

    8

    Panna e panna in polvere (non aromatizzata)

    9

    Oli e grassi di origine animale o vegetale

    10

    Formaggio stagionato e non stagionato (non aromatizzato)

    11

    Burro di latte di pecora e capra

    12

    Uova e ovoprodotti, quali definiti dal regolamento (CE) n. 853/2004

    13

    Farina e altri prodotti della macinazione e amidi

    14

    Pane e prodotti simili

    15

    Pasta e gnocchi

    16

    Zuccheri, inclusi tutti i monosaccaridi e disaccaridi

    17

    Concentrati di pomodoro e pomodori in scatola o in bottiglia

    18

    Salse a base di pomodoro

    19

    Succhi e nettare di frutta a norma della direttiva 2001/112/CE del Cosniglio (6) e succhi e nettare di ortaggi

    20

    Frutta, ortaggi (comprese le patate) e funghi in scatola, in bottiglia o secchi; frutta trasformata, ortaggi (comprese le patate) e funghi

    21

    Confettura extra, gelatina extra, crema di marroni di cui alla direttiva 2001/113/CE del Consiglio (7); crème de pruneaux

    22

    Pesce, crostacei e molluschi, carni, pollame e selvaggina nonché le loro preparazioni, tranne i pasti preparati contenenti tali ingredienti

    23

    Prodotti di cacao e pezzi di cioccolato nei prodotti di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE del parlamento europeo e del Consiglio (8)

    24

    Caffè torrefatto, tè, infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, frutta ed erbe e cereali per infusioni, comprese le miscele e le miscele solubili di tali prodotti

    25

    Sale, succedanei del sale, spezie e miscugli di spezie

    26

    Vino e altri prodotti elencati nell'allegato I, parte XII del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (9),

    27

    Bevande spiritose, quali definite nell'allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), acquaviti di (con il nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione e London gin (allegato II, paragrafi 16 e 22 rispettivamente)

    Sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà, quali definiti nell'allegato II, paragrafi 38, 39 e 43 rispettivamente, del regolamento (CE) n. 110/2008

    28

    Sangria, clarea e zurra di cui al regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (11)

    29

    Aceti di vino di cui all'allegato I, parte XII, del regolamento (CE) n. 1234/2007

    30

    Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini di cui alla direttiva 2009/39/CE, compresi alimenti destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia

    31

    Miele, quale definito dalla direttiva 2001/110/CE

    32

    Malto e prodotti del malto

    PARTE B

    ELENCO DI TUTTI GLI ADDITIVI

    1.   Coloranti

    Numero E

    Denominazione

    E 100

    Curcumina

    E 101

    Riboflavine

    E 102

    Tartrazina

    E 104

    Giallo di chinolina

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    E 122

    Azorubina, carmoisina

    E 123

    Amaranto

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    E 127

    Eritrosina

    E 129

    Rosso allura AC

    E 131

    Blu patentato V

    E 132

    Indigotina, carminio d'indaco

    E 133

    Blu brillante FCF

    E 140

    Clorofille e clorofilline

    E 141

    Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

    E 142

    Verde S

    E 150a

    Caramello semplice (12)

    E 150b

    Caramello solfito-caustico

    E 150c

    Caramello ammoniacale

    E 150d

    Caramello solfito-ammoniacale

    E 151

    Nero brillante BN, nero PN

    E 153

    Carbone vegetale

    E 155

    Bruno HT

    E 160a

    Caroteni

    E 160b

    Annatto, bissina, norbissina

    E 160c

    Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

    E 160d

    Licopene

    E 160e

    Beta-apo-8'-carotenale (C30)

    E 161b

    Luteina

    E 161g

    Cantaxantina (13)

    E 162

    Rosso di barbabietola, betanina

    E 163

    Antociani

    E 170

    Carbonato di calcio

    E 171

    Biossido di titanio

    E 172

    Ossidi e idrossidi di ferro

    E 173

    Alluminio

    E 174

    Argento

    E 175

    Oro

    E 180

    Litolrubino BK

    2.   Edulcoranti

    Numero E

    Denominazione

    E 420

    Sorbitoli

    E 421

    Mannitolo

    E 950

    Acesulfame K

    E 951

    Aspartame

    E 952

    Ciclammati

    E 953

    Isomalto

    E 954

    Saccarine

    E 955

    Sucralosio

    E 957

    Taumatina

    E 959

    Neoesperidina DC

    E 961

    Neotame

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    E 965

    Maltitoli

    E 966

    Lactitolo

    E 967

    Xilitolo

    E 968

    Eritritolo

    3.   Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

    Numero E

    Denominazione

    E 170

    Carbonato di calcio

    E 200

    Acido sorbico

    E 202

    Sorbato di potassio

    E 203

    Sorbato di calcio

    E 210

    Acido benzoico (14)

    E 211

    Benzoato di sodio (14)

    E 212

    Benzoato di potassio (14)

    E 213

    Benzoato di calcio (14)

    E 214

    p-Idrossibenzoato d'etile

    E 215

    Etil-p-idrossibenzoato di sodio

    E 218

    p-Idrossibenzoato di metile

    E 219

    Metil-p-idrossibenzoato di sodio

    E 220

    Anidride solforosa

    E 221

    Solfito di sodio

    E 222

    Bisolfito di sodio

    E 223

    Metabisolfito di sodio

    E 224

    Metabisolfito di potassio

    E 226

    Solfito di calcio

    E 227

    Bisolfito di calcio

    E 228

    Bisolfito di potassio

    E 234

    Nisina

    E 235

    Natamicina

    E 239

    Esametilentetramina

    E 242

    Dimetilcarbonato

    E 249

    Nitrito di potassio

    E 250

    Nitrito di sodio

    E 251

    Nitrato di sodio

    E 252

    Nitrato di potassio

    E 260

    Acido acetico

    E 261

    Acetato di potassio

    E 262

    Acetati di sodio

    E 263

    Acetato di calcio

    E 270

    Acido lattico

    E 280

    Acido propionico

    E 281

    Propionato di sodio

    E 282

    Propionato di calcio

    E 283

    Propionato di potassio

    E 284

    Acido borico

    E 285

    Tetraborato di sodio (borace)

    E 290

    Anidride carbonica

    E 296

    Acido malico

    E 297

    Acido fumarico

    E 300

    Acido ascorbico

    E 301

    Ascorbato di sodio

    E 302

    Ascorbato di calcio

    E 304

    Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi

    E 306

    Estratto ricco di tocoferolo

    E 307

    Alfatocoferolo

    E 308

    Gammatocoferolo

    E 309

    Deltatocoferolo

    E 310

    Gallato di propile

    E 311

    Gallato d'ottile

    E 312

    Gallato di dodecile

    E 315

    Acido eritorbico

    E 316

    Eritorbato di sodio

    E 319

    Butilidrochinone terziario (TBHQ)

    E 320

    Butilidrossianisolo (BHA)

    E 321

    Butilidrossitoluene (BHT)

    E 322

    Lecitine

    E 325

    Lattato di sodio

    E 326

    Lattato di potassio

    E 327

    Lattato di calcio

    E 330

    Acido citrico

    E 331

    Citrati di sodio

    E 332

    Citrati di potassio

    E 333

    Citrati di calcio

    E 334

    Acido tartarico [L(+)-]

    E 335

    Tartrati di sodio

    E 336

    Tartrati di potassio

    E 337

    Tartrato di sodio e di potassio

    E 338

    Acido fosforico

    E 339

    Fosfati di sodio

    E 340

    Fosfati di potassio

    E 341

    Fosfati di calcio

    E 343

    Fosfati di magnesio

    E 350

    Malati di sodio

    E 351

    Malato di potassio

    E 352

    Malati di calcio

    E 353

    Acido metatartarico

    E 354

    Tartrato di calcio

    E 355

    Acido adipico

    E 356

    Adipato di sodio

    E 357

    Adipato di potassio

    E 363

    Acido succinico

    E 380

    Citrato triammonico

    E 385

    Etilendiamminatetracetato di calcio disodico (EDTA di calcio disodico)

    E 392

    Estratti di rosmarino

    E 400

    Acido alginico

    E 401

    Alginato di sodio

    E 402

    Alginato di potassio

    E 403

    Alginato d'ammonio

    E 404

    Alginato di calcio

    E 405

    Alginato di propan-1,2-diolo

    E 406

    Agar-agar

    E 407a

    Alghe eucheuma trasformate

    E 407

    Carragenina

    E 410

    Farina di semi di carrube

    E 412

    Gomma di guar

    E 413

    Gomma adragante

    E 414

    Gomma arabica (gomma d'acacia)

    E 415

    Gomma di xanthan

    E 416

    Gomma di karaya

    E 417

    Gomma di tara

    E 418

    Gomma di gellano

    E 422

    Glicerolo

    E 425

    Konjac

    E 426

    Emicellulosa di soia

    E 427

    Gomma cassia

    E 431

    Stearato di poliossietilene(40)

    E 432

    Monolaurato di poliossietilensorbitano (polisorbato 20)

    E 433

    Monooleato di poliossietilensorbitano (polisorbato 80)

    E 434

    Monopalmitato di poliossietilensorbitano (polisorbato 40)

    E 435

    Monostearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 60)

    E 436

    Tristearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 65)

    E 440

    Pectine

    E 442

    Fosfatidi d'ammonio

    E 444

    Acetato isobutirrico di saccarosio

    E 445

    Esteri della glicerina della resina del legno

    E 450

    Difosfati

    E 451

    Trifosfati

    E 452

    Polifosfati

    E 459

    Beta-ciclodestrina

    E 460

    Cellulosa

    E 461

    Metilcellulosa

    E 462

    Etilcellulosa

    E 463

    Idrossi-propil-cellulosa

    E 464

    Idrossi-propil-metilcellulosa

    E 465

    Etilmetilcellulosa

    E 466

    Carbossimetilcellulosa, carbossimetilcellulosa di sodio, gomma di cellulosa

    E 468

    Carbossimetilcellulosa sodica reticolata, gomma di cellulosa reticolata

    E 469

    Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente, gomma di cellulosa idrolizzata enzimaticamente

    E 470a

    Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

    E 470b

    Sali di magnesio degli acidi grassi

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 472a

    Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 472b

    Esteri lattici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 472c

    Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 472d

    Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 472e

    Esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 472f

    Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 473

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi

    E 474

    Sucrogliceridi

    E 475

    Esteri poligliceridi degli acidi grassi

    E 476

    Poliricinoleato di poliglicerolo

    E 477

    Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

    E 479b

    Prodotto di reazione dell'olio di soia ossidato termicamente con mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 481

    Stearoil-2-lattilato di sodio

    E 482

    Stearoil-2-lattilato di calcio

    E 483

    Tartrato di stearile

    E 491

    Monostearato di sorbitano

    E 492

    Tristearato di sorbitano

    E 493

    Monolaurato di sorbitano

    E 494

    Monooleato di sorbitano

    E 495

    Monopalmitato di sorbitano

    E 500

    Carbonati di sodio

    E 501

    Carbonati di potassio

    E 503

    Carbonati di ammonio

    E 504

    Carbonati di magnesio

    E 507

    Acido cloridrico

    E 508

    Cloruro di potassio

    E 509

    Cloruro di calcio

    E 511

    Cloruro di magnesio

    E 512

    Cloruro stannoso

    E 513

    Acido solforico

    E 514

    Solfati di sodio

    E 515

    Solfati di potassio

    E 516

    Solfato di calcio

    E 517

    Solfato di ammonio

    E 520

    Solfato d'alluminio

    E 521

    Solfato di alluminio e sodio

    E 522

    Solfato di alluminio e potassio

    E 523

    Solfato di alluminio e ammonio

    E 524

    Idrossido di sodio

    E 525

    Idrossido di potassio

    E 526

    Idrossido di calcio

    E 527

    Idrossido d'ammonio

    E 528

    Idrossido di magnesio

    E 529

    Ossido di calcio

    E 530

    Ossido di magnesio

    E 535

    Ferrocianuro di sodio

    E 536

    Ferrocianuro di potassio

    E 538

    Ferrocianuro di calcio

    E 541

    Fosfato acido di sodio e alluminio

    E 551

    Biossido di silicio

    E 552

    Silicato di calcio

    E 553a

    Silicato di magnesio

    E 553b

    Talco

    E 554

    Silicato di sodio e alluminio

    E 555

    Silicato di potassio e alluminio

    E 556

    Silicato di calcio e alluminio

    E 558

    Bentonite

    E 559

    Silicato d'alluminio (caolino)

    E 570

    Acidi grassi

    E 574

    Acido gluconico

    E 575

    Gluconodeltalattone

    E 576

    Gluconato di sodio

    E 577

    Gluconato di potassio

    E 578

    Gluconato di calcio

    E 579

    Gluconato ferroso

    E 585

    Lattato ferroso

    E 586

    4-Esilresorcinolo

    E 620

    Acido glutammico

    E 621

    Glutammato monosodico

    E 622

    Glutammato monopotassico

    E 623

    Diglutammato di calcio

    E 624

    Glutammato monoammonico

    E 625

    Diglutammato di magnesio

    E 626

    Acido guanilico

    E 627

    Guanilato disodico

    E 628

    Guanilato dipotassico

    E 629

    Guanilato di calcio

    E 630

    Acido inosinico

    E 631

    Inosinato disodico

    E 632

    Inosinato dipotassico

    E 633

    Inosinato di calcio

    E 634

    5′-ribonucleotidi di calcio

    E 635

    5′-ribonucleotidi di sodio

    E 640

    Glicina e suo sale di sodio

    E 650

    Acetato di zinco

    E 900

    Dimetilpolisilossano

    E 901

    Cera d'api, bianca e gialla

    E 902

    Cera di candelilla

    E 903

    Cera di carnauba

    E 904

    Gommalacca

    E 905

    Cera microcristallina

    E 907

    Poli-1-decene idrogenato

    E 912

    Esteri dell'acido montanico

    E 914

    Cera polietilenica ossidata

    E 920

    L-cisteina

    E 927b

    Carbammide

    E 938

    Argon

    E 939

    Elio

    E 941

    Azoto

    E 942

    Protossido di azoto

    E 943a

    Butano

    E 943b

    Isobutano

    E 944

    Propano

    E 948

    Ossigeno

    E 949

    Idrogeno

    E 999

    Estratto di quillaia

    E 1103

    Invertasi

    E 1105

    Lisozima

    E 1200

    Polidestrosio

    E 1201

    Polivinilpirrolidone

    E 1202

    Polivinilpolipirrolidone

    E 1203

    Alcole polivinilico (PVA)

    E 1204

    Pullulan

    E 1205

    Copolimero di metacrilato basico

    E 1404

    Amido ossidato

    E 1410

    Fosfato di monoamido

    E 1412

    Fosfato di diamido

    E 1413

    Fosfato di diamido fosfatato

    E 1414

    Fosfato di diamido acetilato

    E 1420

    Amido acetilato

    E 1422

    Adipato di diamido acetilato

    E 1440

    Amido idrossipropilato

    E 1442

    Fosfato di diamido idrossipropilato

    E 1450

    Ottenilsuccinato di amido e sodio

    E 1451

    Amido acetilato ossidato

    E 1452

    Ottenilsuccinato di amido e alluminio

    E 1505

    Citrato di trietile

    E 1517

    Diacetato di glicerile (diacetina)

    E 1518

    Triacetato di glicerile (triacetina)

    E 1519

    Alcol benzilico

    E 1520

    1,2-Propandiolo (propilenglicole)

    E 1521

    Polietilenglicole

    PARTE C

    DEFINIZIONI DEI GRUPPI DI ADDITIVI

    1)   Gruppo I

    Numero E

    Denominazione

    Livello massimo specifico

    E 170

    Carbonato di calcio

    quantum satis

    E 260

    Acido acetico

    quantum satis

    E 261

    Acetato di potassio

    quantum satis

    E 262

    Acetati di sodio

    quantum satis

    E 263

    Acetato di calcio

    quantum satis

    E 270

    Acido lattico

    quantum satis

    E 290

    Anidride carbonica

    quantum satis

    E 296

    Acido malico

    quantum satis

    E 300

    Acido ascorbico

    quantum satis

    E 301

    Ascorbato di sodio

    quantum satis

    E 302

    Ascorbato di calcio

    quantum satis

    E 304

    Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi

    quantum satis

    E 306

    Estratto ricco di tocoferolo

    quantum satis

    E 307

    Alfatocoferolo

    quantum satis

    E 308

    Gammatocoferolo

    quantum satis

    E 309

    Deltatocoferolo

    quantum satis

    E 322

    Lecitine

    quantum satis

    E 325

    Lattato di sodio

    quantum satis

    E 326

    Lattato di potassio

    quantum satis

    E 327

    Lattato di calcio

    quantum satis

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

    E 331

    Citrati di sodio

    quantum satis

    E 332

    Citrati di potassio

    quantum satis

    E 333

    Citrati di calcio

    quantum satis

    E 334

    Acido tartarico [L(+)-]

    quantum satis

    E 335

    Tartrati di sodio

    quantum satis

    E 336

    Tartrati di potassio

    quantum satis

    E 337

    Tartrato di sodio e di potassio

    quantum satis

    E 350

    Malati di sodio

    quantum satis

    E 351

    Malato di potassio

    quantum satis

    E 352

    Malati di calcio

    quantum satis

    E 354

    Tartrato di calcio

    quantum satis

    E 380

    Citrato triammonico

    quantum satis

    E 400

    Acido alginico

    quantum satis  (15)

    E 401

    Alginato di sodio

    quantum satis  (15)

    E 402

    Alginato di potassio

    quantum satis  (15)

    E 403

    Alginato d'ammonio

    quantum satis  (15)

    E 404

    Alginato di calcio

    quantum satis  (15)

    E 406

    Agar-agar

    quantum satis  (15)

    E 407

    Carragenina

    quantum satis  (15)

    E 407a

    Alghe eucheuma trasformate

    quantum satis  (15)

    E 410

    Farina di semi di carrube

    quantum satis  (15)  (16)

    E 412

    Gomma di guar

    quantum satis  (15)  (16)

    E 413

    Gomma adragante

    quantum satis  (15)

    E 414

    Gomma arabica (gomma d'acacia)

    quantum satis  (15)

    E 415

    Gomma di xanthan

    quantum satis  (15)  (16)

    E 417

    Gomma di tara

    quantum satis  (15)  (16)

    E 418

    Gomma di gellano

    quantum satis  (15)

    E 422

    Glicerolo

    quantum satis

    E 425

    Konjac

    i)

    gomma di konjak

    ii)

    glucomannano di konjak

    10 g/kg, singolarmente o in combinazione (15)  (17)

    E 440

    Pectine

    quantum satis  (15)

    E 460

    Cellulosa

    quantum satis

    E 461

    Metilcellulosa

    quantum satis

    E 462

    Etilcellulosa

    quantum satis

    E 463

    Idrossi-propil-cellulosa

    quantum satis

    E 464

    Idrossi-propil-metilcellulosa

    quantum satis

    E 465

    Etilmetilcellulosa

    quantum satis

    E 466

    Carbossimetilcellulosa

    quantum satis

    E 469

    Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente

    quantum satis

    E 470a

    Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

    quantum satis

    E 470b

    Sali di magnesio degli acidi grassi

    quantum satis

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    E 472a

    Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    E 472b

    Esteri lattici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    E 472c

    Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    E 472d

    Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    E 472e

    Esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    E 472f

    Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    E 500

    Carbonati di sodio

    quantum satis

    E 501

    Carbonati di potassio

    quantum satis

    E 503

    Carbonati di ammonio

    quantum satis

    E 504

    Carbonati di magnesio

    quantum satis

    E 507

    Acido cloridrico

    quantum satis

    E 508

    Cloruro di potassio

    quantum satis

    E 509

    Cloruro di calcio

    quantum satis

    E 511

    Cloruro di magnesio

    quantum satis

    E 513

    Acido solforico

    quantum satis

    E 514

    Solfati di sodio

    quantum satis

    E 515

    Solfati di potassio

    quantum satis

    E 516

    Solfato di calcio

    quantum satis

    E 524

    Idrossido di sodio

    quantum satis

    E 525

    Idrossido di potassio

    quantum satis

    E 526

    Idrossido di calcio

    quantum satis

    E 527

    Idrossido d'ammonio

    quantum satis

    E 528

    Idrossido di magnesio

    quantum satis

    E 529

    Ossido di calcio

    quantum satis

    E 530

    Ossido di magnesio

    quantum satis

    E 570

    Acidi grassi

    quantum satis

    E 574

    Acido gluconico

    quantum satis

    E 575

    Gluconodeltalattone

    quantum satis

    E 576

    Gluconato di sodio

    quantum satis

    E 577

    Gluconato di potassio

    quantum satis

    E 578

    Gluconato di calcio

    quantum satis

    E 640

    Glicina e suo sale di sodio

    quantum satis

    E 920

    L-cisteina

    quantum satis

    E 938

    Argon

    quantum satis

    E 939

    Elio

    quantum satis

    E 941

    Azoto

    quantum satis

    E 942

    Protossido di azoto

    quantum satis

    E 948

    Ossigeno

    quantum satis

    E 949

    Idrogeno

    quantum satis

    E 1103

    Invertasi

    quantum satis

    E 1200

    Polidestrosio

    quantum satis

    E 1404

    Amido ossidato

    quantum satis

    E 1410

    Fosfato di monoamido

    quantum satis

    E 1412

    Fosfato di diamido

    quantum satis

    E 1413

    Fosfato di diamido fosfatato

    quantum satis

    E 1414

    Fosfato di diamido acetilato

    quantum satis

    E 1420

    Amido acetilato

    quantum satis

    E 1422

    Adipato di diamido acetilato

    quantum satis

    E 1440

    Amido idrossipropilato

    quantum satis

    E 1442

    Fosfato di diamido idrossipropilato

    quantum satis

    E 1450

    Ottenilsuccinato di amido e sodio

    quantum satis

    E 1451

    Amido acetilato ossidato

    quantum satis

    E 620

    Acido glutammico

    10 g/kg, singolarmente o in combinazione, espressi come acido glutammico

    E 621

    Glutammato monosodico

    E 622

    Glutammato monopotassico

    E 623

    Diglutammato di calcio

    E 624

    Glutammato monoammonico

    E 625

    Diglutammato di magnesio

    E 626

    Acido guanilico

    500 mg/kg, singolarmente o in combinazione, espressi come acido guanilico

    E 627

    Guanilato disodico

    E 628

    Guanilato dipotassico

    E 629

    Guanilato di calcio

    E 630

    Acido inosinico

    E 631

    Inosinato disodico

    E 632

    Inosinato dipotassico

    E 633

    Inosinato di calcio

    E 634

    5′-ribonucleotidi di calcio

    E 635

    5′-ribonucleotidi di sodio

    E 420

    Sorbitoli

    Quantum satis (per scopi diversi dall'edulcorazione)

    E 421

    Mannitolo

    E 953

    Isomalto

    E 965

    Maltitoli

    E 966

    Lactitolo

    E 967

    Xilitolo

    E 968

    Eritritolo

    2)   Gruppo II: coloranti alimentari autorizzati quantum satis

    Numero E

    Denominazione

    E 101

    Riboflavine

    E 140

    Clorofille e clorofilline

    E 141

    Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

    E 150a

    Caramello semplice

    E 150b

    Caramello solfito-caustico

    E 150c

    Caramello ammoniacale

    E 150d

    Caramello solfito-ammoniacale

    E 153

    Carbone vegetale

    E 160a

    Caroteni

    E 160c

    Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

    E 162

    Rosso di barbabietola, betanina

    E 163

    Antociani

    E 170

    Carbonato di calcio

    E 171

    Biossido di titanio

    E 172

    Ossidi e idrossidi di ferro

    3)   Gruppo III: Coloranti alimentari con limite massimo combinato

    Numero E

    Denominazione

    E 100

    Curcumina

    E 102

    Tartrazina

    E 104

    Giallo di chinolina

    E 110

    Giallo tramonto FCF/Giallo arancio S

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    E 122

    Azorubina, carmoisina

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    E 129

    Rosso allura AC

    E 131

    Blu patentato V

    E 132

    Indigotina, carminio d'indaco

    E 133

    Blu brillante FCF

    E 142

    Verde S

    E 151

    Nero brillante BN, nero BN

    E 155

    Bruno HT

    E 160e

    Beta-apo-8'-carotenale (C30)

    E 161b

    Luteina

    4)   Gruppo IV: Polioli

    Numero E

    Denominazione

    E 420

    Sorbitoli

    E 421

    Mannitolo

    E 953

    Isomalto

    E 965

    Maltitoli

    E 966

    Lactitolo

    E 967

    Xilitolo

    E 968

    Eritritolo

    5)   Altri additivi che potrebbero essere regolamentati in combinazione

    a)   E 200-203: acido sorbico – sorbati (SA)

    Numero E

    Denominazione

    E 200

    Acido sorbico

    E 202

    Sorbato di potassio

    E 203

    Sorbato di calcio


    b)   E 210-213: acido benzoico – benzoati (BA)

    Numero E

    Denominazione

    E 210

    Acido benzoico

    E 211

    Benzoato di sodio

    E 212

    Benzoato di potassio

    E 213

    Benzoato di calcio


    c)   E 200-213: acido sorbico – sorbati; acido benzoico – benzoati (SA + BA)

    Numero E

    Denominazione

    E 200

    Acido sorbico

    E 202

    Sorbato di potassio

    E 203

    Sorbato di calcio

    E 210

    Acido benzoico

    E 211

    Benzoato di sodio

    E 212

    Benzoato di potassio

    E 213

    Benzoato di calcio


    d)   E 200-219: acido sorbico – sorbati; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati (SA + BA + PHB)

    Numero E

    Denominazione

    E 200

    Acido sorbico

    E 202

    Sorbato di potassio

    E 203

    Sorbato di calcio

    E 210

    Acido benzoico

    E 211

    Benzoato di sodio

    E 212

    Benzoato di potassio

    E 213

    Benzoato di calcio

    E 214

    p-Idrossibenzoato d'etile

    E 215

    Etil-p-idrossibenzoato di sodio

    E 218

    p-Idrossibenzoato di metile

    E 219

    Metil-p-idrossibenzoato di sodio


    e)   E 200-203; 214-219: acido sorbico – sorbati; p-idrossibenzoati (SA + PHB)

    Numero E

    Denominazione

    E 200

    Acido sorbico

    E 202

    Sorbato di potassio

    E 203

    Sorbato di calcio

    E 214

    p-Idrossibenzoato d'etile

    E 215

    Etil-p-idrossibenzoato di sodio

    E 218

    p-Idrossibenzoato di metile

    E 219

    Metil-p-idrossibenzoato di sodio


    f)   E 214-219: p-idrossibenzoati (PHB)

    Numero E

    Denominazione

    E 214

    p-Idrossibenzoato d'etile

    E 215

    Etil-p-idrossibenzoato di sodio

    E 218

    p-Idrossibenzoato di metile

    E 219

    Metil-p-idrossibenzoato di sodio


    g)   E 220-228: anidride solforosa – solfiti

    Numero E

    Denominazione

    E 220

    Anidride solforosa

    E 221

    Solfito di sodio

    E 222

    Bisolfito di sodio

    E 223

    Metabisolfito di sodio

    E 224

    Metabisolfito di potassio

    E 226

    Solfito di calcio

    E 227

    Bisolfito di calcio

    E 228

    Bisolfito di potassio


    h)   E 249-250: nitriti

    Numero E

    Denominazione

    E 249

    Nitrito di potassio

    E 250

    Nitrito di sodio


    i)   E 251-252: nitrati

    Numero E

    Denominazione

    E 251

    Nitrato di sodio

    E 252

    Nitrato di potassio


    j)   E 280-283: acido propionico – propionati

    Numero E

    Denominazione

    E 280

    Acido propionico

    E 281

    Propionato di sodio

    E 282

    Propionato di calcio

    E 283

    Propionato di potassio


    k)   E 310-320: gallati, TBHQ e BHA

    Numero E

    Denominazione

    E 310

    Gallato di propile

    E 311

    Gallato d'ottile

    E 312

    Gallato di dodecile

    E 319

    Butilidrochinone terziario (TBHQ)

    E 320

    Butilidrossianisolo (BHA)


    l)   E 338-341, E 343 e E 450-452: Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    Numero E

    Denominazione

    E 338

    Acido fosforico

    E 339

    Fosfati di sodio

    E 340

    Fosfati di potassio

    E 341

    Fosfati di calcio

    E 343

    Fosfati di magnesio

    E 450

    Difosfati

    E451

    Trifosfati

    E 452

    Polifosfati


    m)   E 355-357: acido adipico – adipati

    Numero E

    Denominazione

    E 355

    Acido adipico

    E 356

    Adipato di sodio

    E 357

    Adipato di potassio


    n)   E 432-436: polisorbati

    Numero E

    Denominazione

    E 432

    Monolaurato di poliossietilensorbitano (polisorbato 20)

    E 433

    Monooleato di poliossietilensorbitano (polisorbato 80)

    E 434

    Monopalmitato di poliossietilensorbitano (polisorbato 40)

    E 435

    Monostearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 60)

    E 436

    Tristearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 65)


    o)   E 473-474: esteri di saccarosio degli acidi grassi; sucrogliceridi

    Numero E

    Denominazione

    E 473

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi

    E 474

    Sucrogliceridi


    p)   E 481-482: stearoil-2-lattilati

    Numero E

    Denominazione

    E 481

    Stearoil-2-lattilato di sodio

    E 482

    Stearoil-2-lattilato di calcio


    q)   E 491-495: esteri di sorbitano

    Numero E

    Denominazione

    E 491

    Monostearato di sorbitano

    E 492

    Tristearato di sorbitano

    E 493

    Monolaurato di sorbitano

    E 494

    Monooleato di sorbitano

    E 495

    Monopalmitato di sorbitano


    r)   E 520-523: solfati d'alluminio

    Numero E

    Denominazione

    E 520

    Solfato d'alluminio

    E 521

    Solfato di alluminio e sodio

    E 522

    Solfato di alluminio e potassio

    E 523

    Solfato di alluminio e ammonio


    s)   E 551-559: biossido di silicio – silicati

    Numero E

    Denominazione

    E 551

    Biossido di silicio

    E 552

    Silicato di calcio

    E 553a

    Silicato di magnesio

    E 553b

    Talco

    E 554

    Silicato di sodio e alluminio

    E 555

    Silicato di potassio e alluminio

    E 556

    Silicato di calcio e alluminio

    E 559

    Silicato d'alluminio (caolino)


    t)   E 620-625: acido glutammico – glutammati

    Numero E

    Denominazione

    E 620

    Acido glutammico

    E 621

    Glutammato monosodico

    E 622

    Glutammato monopotassico

    E 623

    Diglutammato di calcio

    E 624

    Glutammato monoammonico

    E 625

    Diglutammato di magnesio


    u)   E 626-635: ribonucleotidi

    Numero E

    Denominazione

    E 626

    Acido guanilico

    E 627

    Guanilato disodico

    E 628

    Guanilato dipotassico

    E 629

    Guanilato di calcio

    E 630

    Acido inosinico

    E 631

    Inosinato disodico

    E 632

    Inosinato dipotassico

    E 633

    Inosinato di calcio

    E 634

    5′-ribonucleotidi di calcio

    E 635

    5′-ribonucleotidi di sodio

    PARTE D

    CATEGORIE DI ALIMENTI

    Numero

    Denominazione

    0.

    Tutte le categorie di alimenti

    01.

    Prodotti lattieri e analoghi

    01.1

    Latte pastorizzato e sterilizzato (compreso il trattamento UHT) non aromatizzato

    01.2

    Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, compreso il latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato) non trattati termicamente dopo la fermentazione

    01.3

    Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione

    01.4

    Prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente

    01.5

    Latte disidratato, quale definito nella direttiva 2001/114/CE

    01.6

    Panna o crema di latte anche in polvere

    01.6.1

    Panna o crema di latte pastorizzata non aromatizzata (tranne panna a ridotto tenore di grassi)

    01.6.2

    Prodotti a base di panna o crema di latte non aromatizzati, ottenuti con fermenti lattici vivi, e loro succedanei, con tenore di grassi inferiore al 20 %

    01.6.3

    Altri tipi di panna o crema di latte

    01.7

    Formaggio e prodotti caseari

    01.7.1

    Formaggio non stagionato, tranne i prodotti della categoria 16

    01.7.2

    Formaggio stagionato

    01.7.3

    Crosta edibile di formaggio

    01.7.4

    Formaggio ottenuto dal siero di latte

    01.7.5

    Formaggio fuso

    01.7.6

    Prodotti caseari (tranne i prodotti di cui alla categoria 16)

    01.8

    Prodotti analoghi ai prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande

    02.

    Oli e grassi ed emulsioni di oli e grassi

    02.1

    Oli e grassi sostanzialmente privi di acqua (tranne il grasso del latte anidro)

    02.2

    Emulsioni di oli e grassi, principalmente del tipo acqua in olio

    02.2.1

    Burro, burro concentrato, butter oil e grasso del latte anidro

    02.2.2

    Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare, quali definite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ed emulsioni liquide

    02.3

    Spray di olio vegetale per ungere piastre

    03.

    Gelati

    04.

    Ortofrutticoli

    04.1

    Ortofrutticoli non trasformati

    04.1.1

    Ortofrutticoli freschi interi

    04.1.2

    Ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati

    04.1.3

    Ortofrutticoli congelati

    04.2

    Ortofrutticoli trasformati

    04.2.1

    Ortofrutticoli essiccati

    04.2.2

    Ortofrutticoli sottoaceto, sott'olio o in salamoia

    04.2.3

    Ortofrutticoli in recipienti

    04.2.4

    Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne i prodotti di cui alla categoria 5.4

    04.2.4.1

    Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne la composta

    04.2.4.2

    Composta, tranne i prodotti di cui alla categoria 16

    04.2.5

    Confetture, gelatine, marmellate e prodotti analoghi

    04.2.5.1

    Confettura extra e gelatina extra, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE

    04.2.5.2

    Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE

    04.2.5.3

    Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi

    04.2.5.4

    Burro e crema da spalmare a base di frutta a guscio

    04.2.6

    Prodotti trasformati a base di patate

    05.

    Prodotti di confetteria

    05.1

    Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE

    05.2

    Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito

    05.3

    Gomme da masticare (chewing-gum)

    05.4

    Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4

    06.

    Cereali e prodotti a base di cereali

    06.1

    Cereali interi, spezzati o in fiocchi

    06.2

    Farine e altri prodotti della macinazione e amidi

    06.2.1

    Farine

    06.2.2

    Amidi e fecole

    06.3

    Cereali da colazione

    06.4

    Paste alimentari

    06.4.1

    Pasta fresca

    06.4.2

    Pasta secca

    06.4.3

    Pasta fresca precotta

    06.4.4

    Gnocchi di patate

    06.4.5

    Ripieni di paste alimentari farcite (ravioli e prodotti analoghi)

    06.5

    Noodles

    06.6

    Pastelle

    06.7

    Cereali precotti o trasformati

    07.

    Prodotti da forno

    07.1

    Pane e panini

    07.1.1

    Pane preparato unicamente con i seguenti ingredienti: farina di frumento, acqua, lievito di birra o lievito, sale

    07.1.2

    Pain courant français; friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

    07.2

    Prodotti da forno fini

    08.

    Carne

    08.1

    Carne non trasformata

    08.1.1

    Carne non trasformata diversa dalle preparazioni di carne definite dal regolamento (CE) n. 853/2004

    08.1.2

    Preparazioni di carni, quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004

    08.2

    Carne trasformata

    08.2.1

    Carne trasformata non trattata termicamente

    08.2.2

    Carne trasformata trattata termicamente

    08.2.3

    Involucri e rivestimenti e decorazioni per carne

    08.2.4

    Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura con disposizioni specifiche riguardanti nitriti e nitrati

    08.2.4.1

    Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura per immersione (prodotti a base di carne immersi in una salamoia contenente nitriti e/o nitrati, sale e altri componenti)

    08.2.4.2

    Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura a secco (il procedimento di salatura a secco consiste nell'applicazione a secco di una miscela contenente nitriti e/o nitrati, sale e altri componenti sulla superficie della carne, cui fa seguito un periodo di stabilizzazione/stagionatura)

    08.2.4.3

    Altri prodotti tradizionalmente ottenuti mediante salatura (procedimenti combinati di salatura per immersione e a secco o allorché i nitriti e/o nitrati sono inclusi in un prodotto composto o allorché la salamoia è iniettata nel prodotto prima della cottura)

    09.

    Pesce e prodotti della pesca

    09.1

    Pesce e prodotti della pesca non trasformati

    09.1.1

    Pesce non trasformato

    09.1.2

    Molluschi e crostacei non trasformati

    09.2

    Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei

    09.3

    Uova di pesce

    10.

    Uova e ovoprodotti

    10.1

    Uova non trasformate

    10.2

    Uova e ovoprodotti trasformati

    11.

    Zuccheri, sciroppi, miele ed edulcoranti da tavola

    11.1

    Tipi di zucchero e sciroppi definiti dalla direttiva 2001/111/CE

    11.2

    Altri tipi di zucchero e sciroppi

    11.3

    Miele, quale definito dalla direttiva 2001/110/CE

    11.4

    Edulcoranti da tavola

    11.4.1

    Edulcoranti da tavola in forma liquida

    11.4.2

    Edulcoranti da tavola in polvere

    11.4.3

    Edulcoranti da tavola sotto forma di compresse

    12.

    Sali, spezie, zuppe, minestre, salse, insalate, prodotti a base di proteine

    12.1

    Sale e succedanei del sale

    12.1.1

    Sale

    12.1.2

    Succedanei del sale

    12.2

    Erbe aromatiche, spezie e condimenti

    12.2.1

    Erbe aromatiche e spezie

    12.2.2

    Condimenti

    12.3

    Aceti

    12.4

    Senape

    12.5

    Zuppe, minestre e brodi

    12.6

    Salse

    12.7

    Insalate e pasta da spalmare a base di aromi

    12.8

    Lievito e prodotti a base di lievito

    12.9

    Prodotti a base di proteine, tranne i prodotti di cui alla categoria 1.8

    13.

    Alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, quali definiti dalla direttiva 2009/39/CE

    13.1

    Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

    13.1.1

    Alimenti per lattanti, quali definiti dalla direttiva 2006/141/CE della Commissione (18)

    13.1.2

    Alimenti di proseguimento, quali definiti dalla direttiva 2006/141/CE

    13.1.3

    Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE della Commissione (19)

    13.1.4

    Altri alimenti per bambini nella prima infanzia

    13.1.5

    Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE della Commissione (20), e alimenti speciali per lattanti

    13.1.5.1

    Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e alimenti speciali per lattanti

    13.1.5.2

    Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE

    13.2

    Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE (tranne i prodotti compresi nella categoria alimentare 13.1.5)

    13.3

    Alimenti dietetici contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o un pasto (l'intera alimentazione quotidiana o parte di essa)

    13.4

    Alimenti adatti alle persone intolleranti al glutine, quali definiti dal regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione (21)

    14.

    Bevande

    14.1

    Bevande analcoliche

    14.1.1

    Acqua, compresa l'acqua minerale naturale, quale definita nella direttiva 2009/54/CE, acqua di sorgente e tutti gli altri tipi di acqua in bottiglia o confezionata

    14.1.2

    Succhi di frutta, quali definiti dalla direttiva 2001/112/CE, e succhi di ortaggi

    14.1.3

    Nettari di frutta, quali definiti dalla direttiva 2001/112/CE, e nettari di ortaggi e prodotti analoghi

    14.1.4

    Bevande aromatizzate

    14.1.5

    Caffè, tè, infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, di infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, piante, frutta e cereali per infusioni, comprese le miscele e le miscele solubili di tali prodotti

    14.1.5.1

    Caffè ed estratti di caffè

    14.1.5.2

    Altro

    14.2

    Bevande alcoliche, incluse le bevande analoghe analcoliche o a basso tenore alcolico

    14.2.1

    Birra e bevande a base di malto

    14.2.2

    Vino e altri prodotti, quali definiti dal regolamento (CE) n. 1234/2007, e bevande analoghe analcoliche

    14.2.3

    Sidro e sidro di pere

    14.2.4

    Vino di frutta e made wine

    14.2.5

    Idromele

    14.2.6

    Bevande spiritose, quali definite dal regolamento (CE) n. 110/2008

    14.2.7

    Prodotti aromatizzati a base di vino, quali definiti dal regolamento (CEE) n. 1601/91

    14.2.7.1

    Vini aromatizzati

    14.2.7.2

    Bevande aromatizzate a base di vino

    14.2.7.3

    Cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli

    14.2.8

    Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %

    15.

    Salatini e snack pronti al consumo

    15.1

    Snack a base di patate, cereali, farina o amido

    15.2

    Frutta a guscio trasformata

    16.

    Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4

    17.

    Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (22), tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

    17.1

    Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare

    17.2

    Integratori alimentari in forma liquida

    17.3

    Integratori alimentari sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare

    18.

    Alimenti trasformati non coperti dalle categorie 1-17, tranne gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

    PARTE E

    ADDITIVI ALIMENTARI AUTORIZZATI E CONDIZIONI DEL LORO USO NELLE CATEGORIE ALIMENTARI

    Numero della categoria

    Numero E

    Denominazione

    Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)

    Note

    Restrizioni/eccezioni

    0.

    Additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti

    E 290

    Anidride carbonica

    quantum satis

     

     

    E 938

    Argon

    quantum satis

     

     

    E 939

    Elio

    quantum satis

     

     

    E 941

    Azoto

    quantum satis

     

     

    E 942

    Protossido di azoto

    quantum satis

     

     

    E 948

    Ossigeno

    quantum satis

     

     

    E 949

    Idrogeno

    quantum satis

     

     

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    10 000

    (1) (4) (57)

    Solo alimenti in polvere essiccata (cioè alimenti essiccati durante il processo di produzione e relative miscele), tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato

    E 551-559

    Biossido di silicio – silicati

    10 000

    (1) (57)

    Solo alimenti in polvere essiccata (cioè alimenti essiccati durante il processo di produzione e relative miscele), tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato

    E 459

    Beta-ciclodestrina

    quantum satis

     

    Solo alimenti sotto forma di pastigliaggi, anche ricoperti, tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato

    E 551-559

    Biossido di silicio – silicati

    quantum satis

    (1)

    Solo alimenti sotto forma di pastigliaggi, anche ricoperti, tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato

    (1)

    Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (4)

    Il livello massimo è espresso come P2O5

    (57)

    Si applica il livello massimo a meno che ai punti 01-18 del presente allegato non sia specificato un livello massimo diverso relativo ai singoli alimenti o categorie alimentari

    01

    Prodotti lattieri e prodotti analoghi

    01.1

    Latte pastorizzato e sterilizzato (compreso il trattamento UHT) non aromatizzato

    E 331

    Citrati di sodio

    4 000

     

    Solo latte di capra UHT

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    1 000

    (1) (4)

    Solo latte sterilizzato e UHT

    (1)

    Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (4)

    Il livello massimo è espresso come P2O5

    01.2

    Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, compreso il latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato) non trattati termicamente dopo la fermentazione

    01.3

    Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione

    Gruppo I

    Additivi

     

     

     

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    1 000

    (1) (2)

    Solo latte cagliato

    (1)

    Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)

    Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    01.4

    Prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente

    Gruppo I

    Additivi

     

     

     

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

     

     

     

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    150

     

     

    Gruppo IV

    Polioli

    quantum satis

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 160b

    Annatto, bissina, norbissina

    10

     

     

    E 160d

    Licopene

    30

     

     

    E 200 - 213

    Acido sorbico - sorbati; Acido benzoico - benzoati

    300

    (1) (2)

    Solo dessert a base di latte e derivati non trattati termicamente

    E 297

    Acido fumarico

    4 000

     

    Solo dessert aromatizzati alla frutta

    E 338 - 452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    3 000

    (1) (4)

     

    E 355 - 357

    Acido adipico – adipati

    1 000

     

    Solo dessert aromatizzati alla frutta

    E 363

    Acido succinico

    6 000

     

     

    E 416

    Gomma di karaya

    6 000

     

     

    E 427

    Gomma cassia

    2 500

     

     

    E 432 - 436

    Polisorbati

    1 000

     

     

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    5 000

     

     

    E 475

    Esteri poligliceridi degli acidi grassi

    2 000

     

     

    E 477

    Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

    5 000

     

     

    E 481-482

    Stearoil-2-lattilati

    5 000

     

     

    E 483

    Tartrato di stearile

    5 000

     

     

    E 491-495

    Esteri di sorbitano

    5 000

     

     

    E 950

    Acesulfame K

    350

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 951

    Aspartame

    1 000

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 952

    Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

    250

    (51)

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    100

    (52)

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 955

    Sucralosio

    400

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 957

    Taumatina

    5

     

    Solo come esaltatore di sapidità

    E 959

    Neoesperidina DC

    50

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    350

    (11)a (49) (50)

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 961

    Neotame

    32

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    (1)

    Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)

    Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (4)

    Il livello massimo è espresso come P2O5

    (11)

    I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o come b) equivalente di aspartame

    (49)

    I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

    (50)

    I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

    (51)

    I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

    (52)

    I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

    01.5

    Latte disidratato, quale definito nella direttiva 2001/114/CE

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

    Tranne prodotti non aromatizzati

    E 300

    Acido ascorbico

    quantum satis

     

     

    E 301

    Ascorbato di sodio

    quantum satis

     

     

    E 304

    Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi

    quantum satis

     

     

    E 310-320

    Gallati, TBHQ e BHA

    200

    (1)

    Solo latte in polvere per distributori automatici

    E 322

    Lecitine

    quantum satis

     

     

    E 331

    Citrati di sodio

    quantum satis

     

     

    E 332

    Citrati di potassio

    quantum satis

     

     

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    1 000

    (1) (4)

    Solo latte parzialmente disidratato con contenuto solido inferiore al 28 %

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    1 500

    (1) (4)

    Solo latte parzialmente disidratato con contenuto solido superiore al 28 %

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    2 500

    (1) (4)

    Solo latte intero e scremato in polvere

    E 392

    Estratti di rosmarino

    200

    (41) (46)

    Solo latte in polvere per distributori automatici

    E 392

    Estratti di rosmarino

    30

    (46)

    Solo latte in polvere per la produzione di gelato

    E 407

    Carragenina

    quantum satis

     

     

    E 500(ii)

    Idrogenocarbonato di sodio

    quantum satis

     

     

    E 501(ii)

    Idrogenocarbonato di potassio

    quantum satis

     

     

    E 509

    Cloruro di calcio

    quantum satis

     

     

    (1)

    Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (4)

    Il livello massimo è espresso come P2O5

    (41)

    Espresso in base ai grassi

    (46)

    Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

    01.6

    Panna o crema di latte, anche in polvere

    01.6.1

    Panna o crema di latte pastorizzata non aromatizzata (tranne panna a ridotto tenore di grassi)

    E 401

    Alginato di sodio

    quantum satis

     

     

    E 402

    Alginato di potassio

    quantum satis

     

     

    E 407

    Carragenina

    quantum satis

     

     

    E 466

    Carbossimetilcellulosa

    quantum satis

     

     

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

     

     

    01.6.2

    Prodotti a base di panna o crema di latte non aromatizzati, ottenuti con fermenti lattici vivi, e loro succedanei, con tenore di grassi inferiore al 20 %

    E 406

    Agar-agar

    quantum satis

     

     

    E 407

    Carragenina

    quantum satis

     

     

    E 410

    Farina di semi di carrube

    quantum satis

     

     

    E 412

    Gomma di guar

    quantum satis

     

     

    E 415

    Gomma di xanthan

    quantum satis

     

     

    E 440

    Pectine

    quantum satis

     

     

    E 460

    Cellulosa

    quantum satis

     

     

    E 466

    Carbossimetilcellulosa

    quantum satis

     

     

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

     

     

    E 1404

    Amido ossidato

    quantum satis

     

     

    E 1410

    Fosfato di monoamido

    quantum satis

     

     

    E 1412

    Fosfato di diamido

    quantum satis

     

     

    E 1413

    Fosfato di diamido fosfatato

    quantum satis

     

     

    E 1414

    Fosfato di diamido acetilato

    quantum satis

     

     

    E 1420

    Amido acetilato

    quantum satis

     

     

    E 1422

    Adipato di diamido acetilato

    quantum satis

     

     

    E 1440

    Amido idrossipropilato

    quantum satis

     

     

    E 1442

    Fosfato di diamido idrossipropilato

    quantum satis

     

     

    E 1450

    Ottenilsuccinato di amido e sodio

    quantum satis

     

     

    E 1451

    Amido acetilato ossidato

    quantum satis

     

     

    01.6.3

    Altri tipi di panna o crema di latte

    Gruppo I

    Additivi

     

     

     

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

    Solo tipi di panne aromatizzate

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    150

     

    Solo tipi di panne aromatizzate

    E 234

    Nisina

    10

     

    Solo clotted cream

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    5 000

    (1) (4)

    Solo panna sterilizzata, pastorizzata, UHT e panna montata

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    5 000

    (1)

    Solo panna sterilizzata e panna sterilizzata a ridotto tenore di grassi

    (1)

    Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (4)

    Il livello massimo è espresso come P2O5

    01.7

    Formaggio e prodotti caseari

    01.7.1

    Formaggio non stagionato, tranne i prodotti della categoria 16

    Gruppo I

    Additivi

     

     

    Tranne mozzarella e formaggi non stagionati, non aromatizzati, ottenuti con fermenti vivi

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

    Solo formaggi aromatizzati non stagionati

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    150

     

    Solo formaggi aromatizzati non stagionati

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    1 000

    (1) (2)

     

    E 234

    Nisina

    10

     

    Solo mascarpone

    E 260

    Acido acetico

    quantum satis

     

    Solo mozzarella

    E 270

    Acido lattico

    quantum satis

     

    Solo mozzarella

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

     

    Solo mozzarella

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    2 000

    (1) (4)

    Tranne mozzarella

    E 460(ii)

    Cellulosa in povere

    quantum satis

     

    Solo mozzarella grattugiata e a fette

    E 575

    Gluconodeltalattone

    quantum satis

     

    Solo mozzarella

    (1)

    Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)

    Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (4)

    Il livello massimo è espresso come P2O5

    01.7.2

    Formaggio stagionato

    E 1105

    Lisozima

    quantum satis

     

     

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    125

     

    Solo formaggio marmorizzato rosso

    E 140

    Clorofille e clorofilline

    quantum satis

     

    Solo formaggio sage derby

    E 141

    Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

    quantum satis

     

    Solo formaggio sage derby

    E 153

    Carbone vegetale

    quantum satis

     

    Solo formaggio morbier

    E 160a

    Caroteni

    quantum satis

     

    Solo formaggio stagionato arancione, giallo e di colore biancastro

    E 160b

    Annatto, bissina, norbissina

    15

     

    Solo formaggio stagionato arancione, giallo e di colore biancastro

    E 160b

    Annatto, bissina, norbissina

    50

     

    Solo formaggio red leicester

    E 160b

    Annatto, bissina, norbissina

    35

     

    Solo formaggio mimolette

    E 160c

    Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

    quantum satis

     

    Solo formaggio stagionato arancione, giallo e di colore biancastro

    E 163

    Antociani

    quantum satis

     

    Solo formaggio marmorizzato rosso

    E 170

    Carbonato di calcio

    quantum satis

     

     

    E 200 - 203

    Acido sorbico - sorbati

    1 000

    (1) (2)

    Solo formaggio preconfezionato, affettato e tagliato; formaggio a strati e con aggiunta di prodotti alimentari

    E 200 - 203

    Acido sorbico - sorbati

    quantum satis

     

    Solo trattamento superficiale di prodotti stagionati

    E 234

    Nisina

    12,5

    (29)

     

    E 235

    Natamicina

    1

    (8)

    Solo trattamento superficiale di formaggio di pasta dura, semidura e semimolle

    E 239

    Esametilentetramina

    25 mg/kg dose residua, espressa come formaldeide

     

    Solo formaggio provolone

    E 251-252

    Nitrati

    150

    (30)

    Solo formaggio di pasta dura, semidura e semimolle

    E 280-283

    Acido propionico - propionati

    quantum satis

     

    Solo trattamento superficiale

    E 460

    Cellulosa in povere

    quantum satis

     

    Solo formaggio stagionato affettato e grattugiato

    E 500(ii)

    Idrogenocarbonato di sodio

    quantum satis

     

    Solo formaggio di latte acido

    E 504

    Carbonati di magnesio

    quantum satis

     

     

    E 509

    Cloruro di calcio

    quantum satis

     

     

    E 551-559

    Biossido di silicio – silicati

    10 000

    (1)

    Solo formaggio di pasta dura e semidura affettato o grattugiato

    E 575

    Gluconodeltalattone

    quantum satis

     

     

    (1)

    Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)

    Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (8)

    mg/dm2 nella superficie (non presente a una profondità di 5 mm)

    (29)

    Questa sostanza può essere naturalmente presente in taluni formaggi a seguito dei processi di fermentazione

    (30)

    Nel latte destinato alla produzione di formaggi o livello equivalente se addizionata dopo aver prelevato il siero e aggiunto acqua

    01.7.3

    Croste di formaggio commestibili

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

     

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    quantum satis

     

     

    E 160d

    Licopene

    30

     

     

    E 180

    Litolrubino BK

    quantum satis

     

     

    E 160b

    Annatto, bissina, norbissina

    20

     

     

    01.7.4

    Formaggio ottenuto dal siero di latte

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

     

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    1 000

    (1), (2)

    Solo formaggio preconfezionato, affettato; formaggio a strati e formaggio con aggiunta di prodotti alimentari

    E 251-252

    Nitrati

    150

    (30)

    Solo latte destinato alla produzione di formaggio di pasta dura, semidura e semimolle

    E 260

    Acido acetico

    quantum satis

     

     

    E 270

    Acido lattico

    quantum satis

     

     

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

     

     

    E 460(ii)

    Cellulosa in povere

    quantum satis

     

    Solo formaggio grattugiato e affettato

    E 575

    Gluconodeltalattone

    quantum satis

     

     

    (1)

    Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)

    Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (30)

    Nel latte destinato alla produzione di formaggi o livello equivalente se addizionata dopo aver prelevato il siero e aggiunto acqua

    01.7.5

    Formaggio fuso

    Gruppo I

    Additivi

     

     

     

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

    Solo formaggio fuso aromatizzato

    E 100

    Curcumina

    100

    (33)

    Solo formaggio fuso aromatizzato

    E 102

    Tartrazina

    100

    (33)

    Solo formaggio fuso aromatizzato

    E 104

    Giallo di chinolina

    100

    (33)

    Solo formaggio fuso aromatizzato

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    100

    (33)

    Solo formaggio fuso aromatizzato

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    100

    (33)

    Solo formaggio fuso aromatizzato

    E 122

    Azorubina, carmoisina

    100

    (33)

    Solo formaggio fuso aromatizzato

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    100

    (33)

    Solo formaggio fuso aromatizzato

    E 160e

    Beta-apo-8'-carotenale (C30)

    100

    (33)

    Solo formaggio fuso aromatizzato

    E 161b

    Luteina

    100

    (33)

    Solo formaggio fuso aromatizzato

    E 160d

    Licopene

    5

     

    Solo formaggio fuso aromatizzato

    E 160a

    Caroteni

    quantum satis

     

     

    E 160c

    Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

    quantum satis

     

     

    E 160b

    Annatto, bissina, norbissina

    15

     

     

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    2 000

    (1) (2)

     

    E 234

    Nisina

    12,5

    (29)

     

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    20 000

    (1) (4)

     

    E 427

    Gomma cassia

    2 500

     

     

    E 551-559

    Biossido di silicio – silicati

    10 000

    (1)

     

    (1)

    Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)

    Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (4)

    Il livello massimo è espresso come P2O5

    (29)

    Questa sostanza può essere naturalmente presente in taluni formaggi a seguito dei processi di fermentazione

    (33)

    Livello massimo per la singola sostanza o in combinazione di E 100, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 124, E 160e ed E 161b

    01.7.6

    Prodotti caseari (tranne i prodotti di cui alla categoria 16)

    Gruppo I

    Additivi

     

     

     

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

    Solo prodotti non stagionati aromatizzati

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    100

     

    Solo prodotti non stagionati aromatizzati

    E 1105

    Lisozima

    quantum satis

     

    Solo prodotti stagionati

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    125

     

    Solo prodotti marmorizzati rossi

    E 160a

    Caroteni

    quantum satis

     

    Solo prodotti stagionati arancioni, gialli e di colore biancastro

    E 160b

    Annatto, bissina, norbissina

    15

     

    Solo prodotti stagionati arancioni, gialli e di colore biancastro

    E 160c

    Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

    quantum satis

     

    Solo prodotti stagionati arancioni, gialli e di colore biancastro

    E 163

    Antociani

    quantum satis

     

    Solo prodotti marmorizzati rossi

    E 170

    Carbonato di calcio

    quantum satis

     

    Solo prodotti stagionati

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    1 000

    (1) (2)

    Solo prodotti non stagionati; prodotti stagionati, preconfezionati, affettati; prodotti stagionati a strati e prodotti stagionati con aggiunta di prodotti alimentari

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    quantum satis

     

    Solo trattamento superficiale di prodotti stagionati

    E 234

    Nisina

    12,5

    (29)

    Solo prodotti stagionati e fusi

    E 235

    Natamicina

    1 mg/dm2 nella superficie (non presente a una profondità di 5 mm)

     

    Solo trattamento superficiale di prodotti di pasta dura, semidura e semimolle

    E 251-252

    Nitrati

    150

    (30)

    Solo prodotti stagionati di pasta dura, semidura e semimolle

    E 280-283

    Acido propionico - propionati

    quantum satis

     

    Solo trattamento superficiale di prodotti stagionati

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    2 000

    (1) (4)

    Solo prodotti non stagionati

    E 460

    Cellulosa in povere

    quantum satis

     

    Solo prodotti non stagionati e prodotti stagionati grattugiati e affettati

    E 504

    Carbonati di magnesio

    quantum satis

     

    Solo prodotti stagionati

    E 509

    Cloruro di calcio

    quantum satis

     

    Solo prodotti stagionati

    E 551-559

    Biossido di silicio – silicati

    10 000

    (1)

    Solo prodotti a pasta semidura affettati o grattugiati

    E 575

    Gluconodeltalattone

    quantum satis

     

    Solo prodotti stagionati

    (1)

    Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)

    Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (4)

    Il livello massimo è espresso come P2O5

    (29)

    Questa sostanza può essere naturalmente presente in taluni prodotti a seguito dei processi di fermentazione

    (30)

    Nel latte destinato alla produzione di formaggi o livello equivalente se addizionata dopo aver prelevato il siero e aggiunto acqua

    01.8

    Prodotti analoghi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande

    Gruppo I

    Additivi

     

     

     

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

     

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    quantum satis

    (1) (2)

    Solo prodotti analoghi al formaggio (solo trattamento superficiale)

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    2 000

    (1) (2)

    Solo prodotti analoghi al formaggio a base di proteine

    E 251-252

    Nitrati

    150

    (30)

    Solo prodotti analoghi al formaggio, a base di latte e derivati

    E 280-283

    Acido propionico - propionati

    quantum satis

     

    Solo prodotti analoghi al formaggio (solo trattamento superficiale)

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    5 000

    (1) (4)

    Solo prodotti analoghi alla panna montata

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    20 000

    (1) (4)

    Solo prodotti analoghi al formaggio fuso

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    30 000

    (1) (4)

    Solo preparati per la macchiatura di bevande

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    50 000

    (1) (4)

    Solo preparati per la macchiatura di bevande per distributori automatici

    E 432-436

    Polisorbati

    5 000

    (1)

    Solo prodotti analoghi a latte e panna

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    5 000

    (1)

    Solo prodotti analoghi alla panna

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    20 000

    (1)

    Solo preparati per la macchiatura di bevande

    E 475

    Esteri poligliceridi degli acidi grassi

    5 000

     

    Solo prodotti analoghi a latte e panna

    E 475

    Esteri poligliceridi degli acidi grassi

    500

     

    Solo preparati per la macchiatura di bevande

    E 477

    Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

    1 000

     

    Solo preparati per la macchiatura di bevande

    E 477

    Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

    5 000

     

    Solo prodotti analoghi a latte e panna

    E 481-482

    Stearoil-2-lattilati

    3 000

    (1)

    Solo preparati per la macchiatura di bevande

    E 491-495

    Esteri di sorbitano

    5 000

    (1)

    Solo prodotti analoghi a latte e panna; preparati per la macchiatura di bevande

    E 551-559

    Biossido di silicio – silicati

    10 000

    (1)

    Solo prodotti analoghi al formaggio affettato o grattugiato e al formaggio fuso; preparati per la macchiatura di bevande

    (1)

    Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)

    Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (4)

    Il livello massimo è espresso come P2O5

    (30)

    Nel latte destinato alla produzione di formaggi o livello equivalente se addizionata dopo aver prelevato il siero e aggiunto acqua

    02

    Oli e grassi ed emulsioni di oli e grassi

    02.1

    Oli e grassi sostanzialmente privi di acqua (tranne il grasso del latte anidro)

    E 100

    Curcumina

    quantum satis

     

    Solo grassi

    E 160a

    Caroteni

    quantum satis

     

    Solo grassi

    E 160b

    Annatto, bissina, norbissina

    10

     

    Solo grassi

    E 270

    Acido lattico

    quantum satis

     

    Solo per cottura e/o frittura o per la preparazione di salse (gravy)

    E 300

    Acido ascorbico

    quantum satis

     

    Solo per cottura e/o frittura o per la preparazione di salse (gravy)

    E 304

    Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi

    quantum satis

     

    Tranne oli vergini e oli d'oliva

    E 306

    Estratto ricco di tocoferolo

    quantum satis

     

    Tranne oli vergini e oli d'oliva

    E 307

    Alfatocoferolo

    quantum satis

     

    Tranne oli vergini e oli d'oliva

    E 307

    Alfatocoferolo

    200

     

    Solo oli d'oliva raffinati, incluso l'olio di sansa di oliva

    E 308

    Gammatocoferolo

    quantum satis

     

    Tranne oli vergini e oli d'oliva

    E 309

    Deltatocoferolo

    quantum satis

     

    Tranne oli vergini e oli d'oliva

    E 310-320

    Gallati, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione

    200

    (1) (41)

    Solo grassi e oli per la preparazione professionale di alimenti trattati termicamente; olio e grasso per frittura (escluso l'olio di sansa di oliva) nonché lardo, strutto, olio di pesce, grasso bovino, grasso di pollame e grasso ovino

    E 321

    Butilidrossitoluene (BHT)

    100

    (41)

    Solo grassi e oli per la preparazione professionale di alimenti trattati termicamente; olio e grasso per frittura (escluso l'olio di sansa di oliva) nonché lardo, strutto, olio di pesce, grasso bovino, grasso di pollame e grasso ovino

    E 322

    Lecitine

    30 000

     

    Tranne oli vergini e oli d'oliva

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

     

    Tranne oli vergini e oli d'oliva

    E 331

    Citrati di sodio

    quantum satis

     

    Tranne oli vergini e oli d'oliva

    E 332

    Citrati di potassio

    quantum satis

     

    Tranne oli vergini e oli d'oliva

    E 333

    Citrati di calcio

    quantum satis

     

    Tranne oli vergini e oli d'oliva

    E 392

    Estratti di rosmarino

    30

    (41) (46)

    Solo oli vegetali (esclusi oli vergini e oli d'oliva) e grassi se il contenuto di acidi grassi polinsaturi è superiore al 15 % p/p degli acidi grassi totali, per l'uso in prodotti alimentari non sottoposti a trattamento termico

    E 392

    Estratti di rosmarino

    50

    (41) (46)

    Solo oli di pesce e di alghe; lardo, grasso bovino, grasso di pollame e grasso ovino; grassi e oli per la preparazione professionale di alimenti trattati termicamente; olio e grasso per frittura, escluso l'olio di oliva e l'olio di sansa

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    10 000

     

    Tranne oli vergini e oli d'oliva

    E 472c

    Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

     

    Solo per cottura e/o frittura o per la preparazione di salse

    E 900

    Dimetilpolisilossano

    10

     

    Solo oli e grassi per frittura

    (1)

    Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (41)

    Espresso in base ai grassi

    (46)

    Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

    02.2

    Emulsioni di oli e grassi, principalmente del tipo acqua in olio

    02.2.1

    Burro, burro concentrato, butter oil e grasso del latte anidro

    E 160a

    Caroteni

    quantum satis

     

    Tranne burro di latte di pecora e capra

    E 500

    Carbonati di sodio

    quantum satis

     

    Solo burro di panna acida

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    2 000

    (1) (4)

    Solo burro di panna acida

    (1)

    Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (4)

    Il livello massimo è espresso come P2O5

    02.2.2

    Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare, quali definite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ed emulsioni liquide

    Gruppo I

    Additivi

     

     

     

    E 100

    Curcumina

    quantum satis

     

    Tranne burro a ridotto tenore di grassi

    E 160a

    Caroteni

    quantum satis

     

     

    E 160b

    Annatto, bissina, norbissina

    10

     

    Tranne burro a ridotto tenore di grassi

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    1 000

    (1) (2)

    Solo emulsioni di grassi (tranne il burro) con un tenore di grassi uguale o superiore al 60 %

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    2 000

    (1) (2)

    Solo emulsioni di grassi con un tenore di grassi inferiore al 60 %

    E 310-320

    Gallati, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione

    200

    (1) (2)

    Solo grasso per frittura

    E 321

    Butilidrossitoluene (BHT)

    100

     

    Solo grasso per frittura

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    5 000

    (1) (4)

    Solo grassi da spalmare

    E 385

    Etilendiamminatetracetato di calcio disodico (EDTA di calcio disodico)

    100

     

    Solo grassi da spalmare, quali definiti all'articolo 115 e all'allegato XV del regolamento (CE) n. 1234/2007, aventi tenore di grassi pari o inferiore al 41 %

    E 405

    Alginato di propan-1,2-diolo

    3 000

     

     

    E 432-436

    Polisorbati

    10 000

    (1)

    Solo emulsioni di grassi per cottura al forno

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    10 000

    (1)

    Solo emulsioni di grassi per cottura al forno

    E 475

    Esteri poligliceridi degli acidi grassi

    5 000

     

     

    E 476

    Poliricinoleato di poliglicerolo

    4 000

     

    Solo grassi da spalmare, quali definiti all'articolo 115 e all'allegato XV del regolamento (CE) n. 1234/2007, aventi tenore di grassi pari o inferiore al 41 % e prodotti analoghi da spalmare aventi tenore di grassi inferiore al 10 %

    E 477

    Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

    10 000

     

    Solo emulsioni di grassi per cottura al forno

    E 479b

    Prodotto di reazione dell'olio di soia ossidato termicamente con mono- e digliceridi degli acidi grassi

    5 000

     

    Solo emulsioni di grassi per frittura

    E 481-482

    Stearoil-2-lattilati

    10 000

    (1)

     

    E 491-495

    Esteri di sorbitano

    10 000

    (1)

     

    E 551-559

    Biossido di silicio – silicati

    30 000

    (1)

    Solo prodotti per ungere teglie

    E 900

    Dimetilpolisilossano

    10

     

    Solo oli e grassi per frittura

    E 959

    Neoesperidina DC

    5

     

    Solo come esaltatore di sapidità, solo nei gruppi di grassi B e C di cui all'allegato XV del regolamento 1234/2007

    (1)

    Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)

    Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (4)

    Il livello massimo è espresso come P2O5

    02.3

    Spray di olio vegetale per ungere piastre

    Gruppo I

    Additivi

     

     

     

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    30 000

    (1) (4)

    Solo spray a base di emulsione acquosa per ungere teglie

    E 392

    Estratti di rosmarino

    50

    (41) (46)

    Solo grassi e oli per la preparazione professionale di alimenti trattati termicamente

    E 551-559

    Biossido di silicio – silicati

    30 000

    (1)

    Solo prodotti per ungere teglie

    E 943a

    Butano

    quantum satis

     

    Solo spray di olio vegetale per ungere teglie (esclusivamente per uso professionale) e spray a base di emulsione acquosa

    E 943b

    Isobutano

    quantum satis

     

    Solo spray di olio vegetale per ungere teglie (esclusivamente per uso professionale) e spray a base di emulsione acquosa

    E 944

    Propano

    quantum satis

     

    Solo spray di olio vegetale per ungere teglie (esclusivamente per uso professionale) e spray a base di emulsione acquosa

    (1)

    Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (4)

    Il livello massimo è espresso come P2O5

    (41)

    Espresso in base ai grassi

    (46)

    Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

    03

    Gelati

    Gruppo I

    Additivi

     

     

     

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

     

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    150

    (25)

     

    Gruppo IV

    Polioli

    quantum satis

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 160b

    Annatto, bissina, norbissina

    20

     

     

    E 160d

    Licopene

    40

     

     

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    1 000

    (1) (4)

     

    E 405

    Alginato di propan-1,2-diolo

    3 000

     

    Solo gelati a base di acqua

    E 427

    Gomma cassia

    2 500

     

     

    E 432-436

    Polisorbati

    1 000

    (1)

     

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    5 000

    (1)

     

    E 477

    Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

    3 000

     

     

    E 491-495

    Esteri di sorbitano

    500

    (1)

     

    E 901

    Cera d'api, bianca e gialla

    quantum satis

     

    Solo wafer preconfezionati contenenti gelato

    E 950

    Acesulfame K

    800

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 951

    Aspartame

    800

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    100

    (52)

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 955

    Sucralosio

    320

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 957

    Taumatina

    50

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 959

    Neoesperidina DC

    50

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 961

    Neotame

    26

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    800

    (11)b (49) (50)

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    (1)

    Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)

    Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (4)

    Il livello massimo è espresso come P2O5

    (11)

    I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

    (25)

    Le quantità di ciascuno dei coloranti E 110, E 122, E 124 ed E 155 non possono essere superiori a 50 mg/kg o mg/l

    (49)

    I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

    (50)

    I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

    (51)

    I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

    (52)

    I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

    04

    Ortofrutticoli

    04.1

    Ortofrutticoli non trasformati

    04.1.1

    Ortofrutticoli freschi interi

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    20

     

    Solo trattamento superficiale di agrumi freschi non sbucciati

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    10

    (3)

    Solo uve da tavola, litchi freschi (misurati nelle parti commestibili) e mirtilli (Vaccinium corymbosum)

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    100

    (3)

    Solo mais dolce confezionato sotto vuoto

    E 445

    Esteri della glicerina della resina del legno

    50

     

    Solo trattamento superficiale di agrumi

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    quantum satis

    (1)

    Solo frutta fresca, trattamento superficiale

    E 901

    Cera d'api, bianca e gialla

    quantum satis

     

    Solo trattamento superficiale di agrumi, meloni, mele, pere, pesche e ananas nonché agente di ricopertura su frutta a guscio

    E 902

    Cera di candelilla

    quantum satis

     

    Solo trattamento superficiale di agrumi, meloni, mele, pere, pesche e ananas nonché agente di ricopertura su frutta a guscio

    E 903

    Cera di carnauba

    200

     

    Solo trattamento superficiale di agrumi, meloni, mele, pere, pesche e ananas nonché agente di ricopertura su frutta a guscio

    E 904

    Gommalacca

    quantum satis

     

    Solo trattamento superficiale di agrumi, meloni, mele, pere, pesche e ananas nonché agente di ricopertura su frutta a guscio

    E 905

    Cera microcristallina

    quantum satis

     

    Solo trattamento superficiale di meloni, papaya, mango e avocado

    E 912

    Esteri dell'acido montanico

    quantum satis

     

    Solo trattamento superficiale di agrumi, meloni, papaya, mango, avocado e ananas

    E 914

    Cera polietilenica ossidata

    quantum satis

     

    Solo trattamento superficiale di agrumi, meloni, papaya, mango, avocado e ananas

    (1)

    Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (3)

    I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    04.1.2

    Ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    50

    (3)

    Solo patate sbucciate

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    300

    (3)

    Solo polpa di cipolla, aglio e scalogno

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    800

    (3)

    Solo polpa di rafano

    E 296

    Acido malico

    quantum satis

     

    Solo patate preconfezionate non trasformate e sbucciate

    E 300

    Acido ascorbico

    quantum satis

     

    Solo frutta ed ortaggi non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate

    E 301

    Ascorbato di sodio

    quantum satis

     

    Solo frutta ed ortaggi non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate

    E 302

    Ascorbato di calcio

    quantum satis

     

    Solo frutta ed ortaggi non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

     

    Solo frutta ed ortaggi non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate

    E 331

    Citrati di sodio

    quantum satis

     

    Solo frutta ed ortaggi non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate

    E 332

    Citrati di potassio

    quantum satis

     

    Solo frutta ed ortaggi non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate

    E 333

    Citrati di calcio

    quantum satis

     

    Solo frutta ed ortaggi non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate

    (3)

    I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    04.1.3

    Ortofrutticoli congelati

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    50

    (3)

    Solo ortaggi bianchi, inclusi i funghi e i legumi bianchi

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    100

    (3)

    Solo patate congelate e surgelate

    E 300

    Acido ascorbico

    quantum satis

     

     

    E 301

    Ascorbato di sodio

    quantum satis

     

     

    E 302

    Ascorbato di calcio

    quantum satis

     

     

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

     

     

    E 331

    Citrati di sodio

    quantum satis

     

     

    E 332

    Citrati di potassio

    quantum satis

     

     

    E 333

    Citrati di calcio

    quantum satis

     

     

    (3)

    I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    04.2

    Ortofrutticoli trasformati

    04.2.1

    Ortofrutticoli essiccati

    Gruppo I

    Additivi

     

     

    E 410, E 412, E 415 ed E 417 non possono essere utilizzati nella fabbricazione di alimenti disidratati che devono reidratarsi all'atto dell'ingestione

    E 101

    Riboflavine

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    200

    (34)

    Solo conserve di frutti rossi

    E 122

    Azorubina, carmoisina

    200

    (34)

    Solo conserve di frutti rossi

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    200

    (34)

    Solo conserve di frutti rossi

    E 129

    Rosso allura AC

    200

    (34)

    Solo conserve di frutti rossi

    E 131

    Blu patentato V

    200

    (34)

    Solo conserve di frutti rossi

    E 133

    Blu brillante FCF

    200

    (34)

    Solo conserve di frutti rossi

    E 140

    Clorofille e clorofilline

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 141

    Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 150a-d

    Caramelli

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 160a

    Caroteni

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 160c

    Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 162

    Rosso di barbabietola, betanina

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 163

    Antociani

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    1 000

    (1) (2)

    Solo frutta secca

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    50

    (3)

    Solo cocco essiccato

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    50

    (3)

    Solo ortaggi bianchi, trasformati, inclusi i legumi

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    100

    (3)

    Solo funghi secchi

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    150

    (3)

    Solo zenzero secco

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    200

    (3)

    Solo pomodori secchi

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    400

    (3)

    Solo ortaggi bianchi secchi

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    500

    (3)

    Solo frutta a guscio e frutta secca, tranne mele, pere, banane, albicocche, pesche, uva, prugne e fichi secchi

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    600

    (3)

    Solo mele e pere secche

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    1 000

    (3)

    Solo banane secche

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    2 000

    (3)

    Solo albicocche, pesche, uva, prugne e fichi secchi

    E 907

    Poli-1-decene idrogenato

    2 000

     

    Solo frutta secca come agente di ricopertura

    (1)

    Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)

    Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (3)

    I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    (34)

    Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 120, E 122, E 124, E 129, E 131 ed E 133

    04.2.2

    Ortofrutticoli sottaceto, sott'olio o in salamoia

    Gruppo I

    Additivi

     

     

     

    E 101

    Riboflavine

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    200

    (34)

    Solo conserve di frutti rossi

    E 122

    Azorubina, carmoisina

    200

    (34)

    Solo conserve di frutti rossi

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    200

    (34)

    Solo conserve di frutti rossi

    E 129

    Rosso allura AC

    200

    (34)

    Solo conserve di frutti rossi

    E 131

    Blu patentato V

    200

    (34)

    Solo conserve di frutti rossi

    E 133

    Blu brillante FCF

    200

    (34)

    Solo conserve di frutti rossi

    E 140

    Clorofille e clorofilline

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 141

    Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 150a-d

    Caramelli

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 160a

    Caroteni

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 160c

    Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 162

    Rosso di barbabietola, betanina

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 163

    Antociani

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 101

    Riboflavine

    quantum satis

     

    Solo ortaggi (tranne le olive)

    E 140

    Clorofille e clorofilline

    quantum satis

     

    Solo ortaggi (tranne le olive)

    E 141

    Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

    quantum satis

     

    Solo ortaggi (tranne le olive)

    E 150a-d

    Caramelli

    quantum satis

     

    Solo ortaggi (tranne le olive)

    E 160a