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Document 32011R1087
Commission Implementing Regulation (EU) No 1087/2011 of 27 October 2011 amending Regulation (EU) No 185/2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security in respect of explosive detection systems Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1087/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011 , recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile per quanto concerne i sistemi per il rilevamento di esplosivi Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1087/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011 , recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile per quanto concerne i sistemi per il rilevamento di esplosivi Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 281 del 28.10.2011, pp. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrog. impl. da 32015R1998
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Replacement | 32010R0185 | allegato | capo 12 P12.4.2 | 17/11/2011 |
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Implicitly repealed by | 32015R1998 | 15/11/2015 |
|
28.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 281/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1087/2011 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2011
recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile per quanto concerne i sistemi per il rilevamento di esplosivi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile (2), contiene norme relative ai sistemi per il rilevamento di esplosivi. |
|
(2) |
I metodi e le tecnologie di rilevamento degli esplosivi evolvono nel tempo. In sintonia con l’evoluzione delle minacce all’aviazione civile, gli sviluppi tecnologici e l’esperienza operativa a livello di Unione e mondiale, è opportuno che la Commissione riveda le disposizioni tecnologiche e operative relative ai sistemi per il rilevamento di esplosivi. |
|
(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010. |
|
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile, istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
Al capitolo 12 dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 il punto 12.4.2 è sostituito dal seguente:
«12.4.2. Standard applicabili agli EDS
|
12.4.2.1. |
Sono previsti tre standard per gli EDS. I requisiti dettagliati di tali standard sono stabiliti in una decisione separata della Commissione. |
|
12.4.2.2. |
Tutti gli EDS devono soddisfare lo standard 1. |
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12.4.2.3. |
Lo standard 1 scade il 1o settembre 2012. |
|
12.4.2.4. |
L’autorità competente può autorizzare il proseguimento dell’utilizzo degli EDS di standard 1 installati tra il 1o gennaio 2003 e il 1o settembre 2006 fino al 1o gennaio 2014 al più tardi. |
|
12.4.2.5. |
Lo standard 2 è applicato a tutti gli EDS installati a partire dal 1o gennaio 2007, tranne in caso di contratto di installazione di EDS di standard 1 stipulato prima del 19 ottobre 2006. |
|
12.4.2.6. |
Tutti gli EDS devono soddisfare lo standard 2 entro il 1o settembre 2012, eccetto in caso di applicazione del punto 12.4.2.4. |
|
12.4.2.7. |
Lo standard 2 scade il 1o settembre 2020. |
|
12.4.2.8. |
L’autorità competente può autorizzare il proseguimento dell’utilizzo degli EDS di standard 2 installati tra il 1o gennaio 2011 e il 1o settembre 2014 fino al 1o settembre 2022 al più tardi. |
|
12.4.2.9. |
L’autorità competente che autorizzi il proseguimento dell’utilizzo degli EDS di standard 2 a partire dal 1o settembre 2020 deve informarne la Commissione. |
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12.4.2.10. |
Lo standard 3 è applicato a tutti gli EDS installati a partire dal 1o settembre 2014. |
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12.4.2.11. |
Tutti gli EDS devono soddisfare lo standard 3 entro il 1o settembre 2020, eccetto in caso di applicazione del punto 12.4.2.8.» |