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Document 32011R1087

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1087/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011 , recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile per quanto concerne i sistemi per il rilevamento di esplosivi Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 281 del 28.10.2011, pp. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrog. impl. da 32015R1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1087/oj

28.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1087/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2011

recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile per quanto concerne i sistemi per il rilevamento di esplosivi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile (2), contiene norme relative ai sistemi per il rilevamento di esplosivi.

(2)

I metodi e le tecnologie di rilevamento degli esplosivi evolvono nel tempo. In sintonia con l’evoluzione delle minacce all’aviazione civile, gli sviluppi tecnologici e l’esperienza operativa a livello di Unione e mondiale, è opportuno che la Commissione riveda le disposizioni tecnologiche e operative relative ai sistemi per il rilevamento di esplosivi.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile, istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)   GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.


ALLEGATO

Al capitolo 12 dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 il punto 12.4.2 è sostituito dal seguente:

«12.4.2.   Standard applicabili agli EDS

12.4.2.1.

Sono previsti tre standard per gli EDS. I requisiti dettagliati di tali standard sono stabiliti in una decisione separata della Commissione.

12.4.2.2.

Tutti gli EDS devono soddisfare lo standard 1.

12.4.2.3.

Lo standard 1 scade il 1o settembre 2012.

12.4.2.4.

L’autorità competente può autorizzare il proseguimento dell’utilizzo degli EDS di standard 1 installati tra il 1o gennaio 2003 e il 1o settembre 2006 fino al 1o gennaio 2014 al più tardi.

12.4.2.5.

Lo standard 2 è applicato a tutti gli EDS installati a partire dal 1o gennaio 2007, tranne in caso di contratto di installazione di EDS di standard 1 stipulato prima del 19 ottobre 2006.

12.4.2.6.

Tutti gli EDS devono soddisfare lo standard 2 entro il 1o settembre 2012, eccetto in caso di applicazione del punto 12.4.2.4.

12.4.2.7.

Lo standard 2 scade il 1o settembre 2020.

12.4.2.8.

L’autorità competente può autorizzare il proseguimento dell’utilizzo degli EDS di standard 2 installati tra il 1o gennaio 2011 e il 1o settembre 2014 fino al 1o settembre 2022 al più tardi.

12.4.2.9.

L’autorità competente che autorizzi il proseguimento dell’utilizzo degli EDS di standard 2 a partire dal 1o settembre 2020 deve informarne la Commissione.

12.4.2.10.

Lo standard 3 è applicato a tutti gli EDS installati a partire dal 1o settembre 2014.

12.4.2.11.

Tutti gli EDS devono soddisfare lo standard 3 entro il 1o settembre 2020, eccetto in caso di applicazione del punto 12.4.2.8.»

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