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Document 32011R1084
Commission Implementing Regulation (EU) No 1084/2011 of 27 October 2011 amending and correcting Regulation (EC) No 1235/2008, laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1084/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011 , che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1084/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011 , che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
GU L 281 del 28.10.2011, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R2306
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Replacement | 32008R1235 | TXT | allegato 3 P1PTB) | 28/06/2011 | |
Replacement | 32008R1235 | TXT | allegato 3 P1PTC) | 28/06/2011 | |
Replacement | 32008R1235 | TXT | allegato 3 P4 | 28/10/2011 | |
Modifies | 32008R1235 | TXT | allegato 3 P5 | 28/06/2011 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32021R2306 | 01/01/2022 |
28.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 281/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1084/2011 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2011
che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, e l’articolo 38, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) stabilisce che l’elenco di paesi terzi riconosciuti contiene per ciascun paese terzo tutte le informazioni necessarie per verificare se i prodotti immessi sul mercato dell’Unione sono stati sottoposti a un sistema di controllo del paese terzo riconosciuto a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. La Tunisia ha comunicato una modifica alle relative specifiche di cui all’allegato III al regolamento (CE) n. 1235/2008, in seguito alla creazione di una nuova direzione generale dell’agricoltura biologica nell’ambito del dicastero dell’agricoltura che è divenuta la nuova autorità competente responsabile per il sistema di controllo in Tunisia. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 590/2011 (3) ha inserito all’allegato III al regolamento (CE) n. 1235/2008 un nuovo testo relativo al Canada. Il punto «1. Categorie di prodotti» di tale testo contiene un errore poiché ha stabilito una lettera separata c) per «mangimi» come una delle dette categorie, mentre in effetti essi costituiscono uno dei possibili usi dei «prodotti agricoli trasformati», di cui al punto 1, lettera b) del suddetto testo. |
(3) |
Il Canada ha informato la Commissione che l’elenco degli organismi di controllo inclusi nell’allegato III al regolamento (CE) n. 1235/2008 contiene un altro errore, in quanto l’organismo di controllo «Control Union Certifications» non è autorizzato dall’organismo di controllo «Canadian Food Inspection Agency» a fornire servizi di certificazione in Canada. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1235/2008 deve essere quindi modificato e rettificato. |
(5) |
Ai fini della certezza del diritto, le disposizioni di rettifica stabilite in questo regolamento si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 590/2011. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Disposizioni di modifica
Nel testo relativo alla Tunisia di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008, il punto 4 viene sostituito dal testo seguente:
«4. Autorità competente: Direction générale de l’Agriculture Biologique (Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement); www.agriportail.tn».
Articolo 2
Disposizioni di rettifica
Il testo relativo al Canada all’allegato III al regolamento (CE) n. 1235/2008 viene modificato come segue:
1) |
al punto 1, le lettere b) e c) sono sostituite dal testo seguente:
|
2) |
al punto 5, viene soppresso il sesto trattino «Control Union Certifications (CUC), www.controlunion.com». |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia, l’articolo 2 si applica dal 28 giugno 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(2) GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.
(3) GU L 161 del 21.6.2011, pag. 9.