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Document 32011R1081

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1081/2011 della Commissione, del 25 ottobre 2011 , recante centosessantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

GU L 280 del 27.10.2011, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1081/oj

27.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1081/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2011

recante centosessantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 17 ottobre 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

La voce seguente è depennata dall’elenco "Persone fisiche":

"Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias (a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad; (b) Ben Muhammad Ayadi Chafik; (c) Ben Muhammad Aiadi; (d) Ben Muhammad Aiady; (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed; (f) Ayadi Chafig Ben Mohamed; (g) Chafiq Ayadi; (h) Chafik Ayadi; (i) Ayadi Chafiq; (j) Ayadi Chafik; (k) Ajadi Chafik; (l) Abou El Baraa). Indirizzo: Dublino, Irlanda (residenza ad agosto 2009). Data di nascita: 21.1.1963. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: E423362 (passaporto tunisino rilasciato a Islamabad il 15.5.1988, scaduto il 14.5.1993). Numero di identificazione nazionale: 1292931. Altre informazioni: (a) il nome del padre è Mohamed, il nome della madre è Medina Abid; (b) associato alla Al-Haramain Islamic Foundation. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001."


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