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Document 32011R1003

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1003/2011 della Commissione, dell' 11 ottobre 2011 , recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    GU L 267 del 12.10.2011, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1003/oj

    12.10.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 267/7


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1003/2011 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 ottobre 2011

    recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

    visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 2011.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2011

    Per la Commissione, a nome del presidente,

    José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


    ALLEGATO

    Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    (EUR/100 kg)

    Codice NC

    Codice paesi terzi (1)

    Valore forfettario all'importazione

    0702 00 00

    AL

    58,3

    EC

    36,3

    MA

    52,9

    MK

    58,0

    ZZ

    51,4

    0707 00 05

    AL

    65,0

    MK

    64,2

    TR

    120,0

    ZZ

    83,1

    0709 90 70

    TR

    119,5

    ZZ

    119,5

    0805 50 10

    AR

    67,7

    BR

    38,2

    CL

    60,5

    TR

    64,9

    UY

    57,5

    ZA

    83,4

    ZZ

    62,0

    0806 10 10

    BR

    246,3

    CL

    79,6

    MK

    85,4

    PE

    228,3

    TR

    113,9

    US

    275,5

    ZA

    65,0

    ZZ

    156,3

    0808 10 80

    CL

    83,9

    CN

    80,0

    NZ

    120,9

    ZA

    84,9

    ZZ

    92,4

    0808 20 50

    CL

    85,4

    CN

    42,4

    TR

    107,9

    ZA

    60,3

    ZZ

    74,0


    (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


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