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Document 32011R0949

Regolamento di esecuzione (UE) n. 949/2011 del Consiglio, del 22 settembre 2011 , recante attuazione del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio

GU L 247 del 24.9.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2016; abrog. impl. da 32016R0907

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/949/oj

24.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 949/2011 DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 2011

recante attuazione del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (1), in particolare l’articolo 11 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 aprile 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 560/2005.

(2)

Tenuto conto degli sviluppi in Costa d’Avorio, è opportuno modificare l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell’allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005.

(3)

Tenuto conto dell’urgenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente all’atto della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone fisiche elencate nell’allegato del presente regolamento sono cancellate dall’elenco che figura nell’allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1.


ALLEGATO

Persone fisiche di cui all’articolo 1

2.

Tenente colonnello Nathanaël Ahouman Brouha

19.

Yao N’Dré

52.

Timothée Ahoua N’Guetta

53.

Jacques André Daligou Monoko

54.

Bruno Walé Ekpo

55.

Félix Tano Kouakou

56.

Hortense Kouassi Angoran

57.

Joséphine Suzanne Touré

79.

Colonnel-maggiore Hilaire Babri Gohourou

89.

Roland Dagher

105.

Zakaria Fellah

107.

Charles Kader Gore

109.

Kadio Morokro Mathieu


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