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Document 32011R0914
Commission Implementing Regulation (EU) No 914/2011 of 13 September 2011 amending Regulation (EU) No 605/2010 laying down animal and public health and veterinary certification conditions for the introduction into the European Union of raw milk and dairy products intended for human consumption Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 914/2011 della Commissione, del 13 settembre 2011 , che modifica il regolamento (UE) n. 605/2010 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 914/2011 della Commissione, del 13 settembre 2011 , che modifica il regolamento (UE) n. 605/2010 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 237 del 14.9.2011, p. 1–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32010R0605 | modifica | allegato II | 04/10/2011 | |
Modifies | 32010R0605 | modifica | articolo 1 | 04/10/2011 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32020R0692 | 21/04/2021 |
14.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 237/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 914/2011 DELLA COMMISSIONE
del 13 settembre 2011
che modifica il regolamento (UE) n. 605/2010 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, frase introduttiva e lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (UE) n. 605/2010, del 2 luglio 2010 (2), che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano, le partite di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano, per le quali è autorizzata l'importazione nell'Unione, devono essere accompagnate da un certificato sanitario redatto conformemente al modello appropriato di cui alla parte 2 dell'allegato II per la merce in questione («modelli di certificati sanitari»). |
(2) |
È necessario chiarire che le prescrizioni relative all'uso dei modelli di certificati sanitari stabilite in detto regolamento si applicano fatte salve le prescrizioni specifiche in materia di certificazione contemplate da altri atti dell'Unione o da accordi conclusi tra l'Unione e i paesi terzi. |
(3) |
Nei modelli di certificati sanitari è specificato il codice del prodotto per le merci che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 605/2010 sulla base del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («codici SA») della nomenclatura tariffaria gestita dall'organizzazione mondiale delle dogane (OMD). |
(4) |
Determinati prodotti a base di latte che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 605/2010 non sono classificati ai codici del prodotto nei modelli di certificati sanitari. Al fine di consentire un'identificazione più precisa di tali prodotti nei modelli di certificati sanitari, è necessario modificare tali modelli e aggiungere i codici SA mancanti, in particolare per quanto riguarda i codici SA 35.01 e 35.02 (caseine, caseinati e albumine). |
(5) |
È inoltre necessario chiarire nei modelli di certificati sanitari che le prescrizioni relative a residui di antibiotici, contaminanti e residui di pesticidi possono essere basate sui risultati di programmi ufficiali di controllo che sono almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla legislazione dell'Unione. |
(6) |
Per ragioni di chiarezza e di trasparenza della legislazione dell'Unione, è opportuno sostituire i modelli di certificati sanitari con quelli riportati nell'allegato del presente regolamento. |
(7) |
Il regolamento (UE) n. 605/2010 va pertanto modificato di conseguenza. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 605/2010 è modificato come segue:
(1) |
All'articolo 1 è aggiunto il seguente secondo comma: «Il presente regolamento lascia impregiudicate le condizioni di certificazione specifiche eventualmente contemplate da altri atti dell'Unione o da accordi conclusi dall'Unione con paesi terzi.» |
(2) |
L'allegato II è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Per un periodo transitorio, fino al 30 novembre 2011, le partite di latte crudo e prodotti a base di latte per le quali i relativi certificati veterinari sono stati rilasciati conformemente al regolamento (UE) n. 605/2010 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere introdotte nell'Unione.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1.
ALLEGATO
Nell'allegato II del regolamento (UE) n. 605/2010, le parti 2 e 3 sono sostituite dalle seguenti:
«PARTE 2
Modello Milk-RM
Certificato sanitario relativo al latte crudo proveniente dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna A dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, e destinato all'ulteriore trasformazione nell'Unione europea prima di essere destinato al consumo umano
Modello Milk-RMP
Certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte crudo destinati al consumo umano provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna A dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinati all'importazione nell'Unione europea
Modello Milk-HTB
Certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte di vacche, pecore, capre o bufale, destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna B dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinati all'importazione nell'Unione europea
Modello Milk-HTC
Certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna C dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinati all'importazione nell'Unione europea
PARTE 3
Modello Milk-T/S
Certificato di polizia sanitaria relativo al latte crudo o ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano, a fini di [transito]/[magazzinaggio] (1) (2) nell'Unione europea