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Document 32011R0859
Commission Implementing Regulation (EU) No 859/2011 of 25 August 2011 on amending Regulation (EU) No 185/2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security in respect of air cargo and mail Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 859/2011 della Commissione, del 25 agosto 2011 , recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile in relazione al trasporto di merci e di posta Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 859/2011 della Commissione, del 25 agosto 2011 , recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile in relazione al trasporto di merci e di posta Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 220 del 26.8.2011, p. 9–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrog. impl. da 32015R1998
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32010R0185 | modifica | allegato | 01/02/2012 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32011R0859R(01) | (DE) | |||
Implicitly repealed by | 32015R1998 | 15/11/2015 |
26.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 220/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 859/2011 DELLA COMMISSIONE
del 25 agosto 2011
recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile in relazione al trasporto di merci e di posta
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile (2), non contiene norme per merci e posta trasportate negli aeroporti dell'Unione da paesi terzi. È necessario introdurre tali norme al fine di proteggere l'aviazione civile che trasporta dette merci da atti di interferenza illecita. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 185/2010 deve quindi essere modificato di conseguenza. |
(3) |
Nel valutare la sicurezza del settore aeronautico nei paesi terzi, verrà tenuto conto degli accordi di cooperazione e partenariato conclusi tra l'Unione o singoli Stati membri e paesi terzi, che costituiscono la base per garantire la corretta attuazione delle norme relative alla sicurezza dell'aviazione civile. |
(4) |
È necessario che, nel concludere accordi di trasporto aereo con paesi terzi, la Commissione e gli Stati membri provvedano a ottenere una maggiore cooperazione in materia di sicurezza aerea, sostenendo l'attuazione e l'applicazione nei paesi terzi di standard e principi equivalenti a quelli in vigore nell'Unione, quando ciò sia importante per far fronte a minacce e rischi. |
(5) |
È opportuno che, entro luglio 2013, la Commissione, assieme a Stati membri e parti interessate, esamini le conseguenze pratiche e la fattibilità della procedura di validazione indipendente per vettori aerei che trasportano merci da aeroporti di paesi terzi nell'UE, nonché per agenti regolamentati e mittenti conosciuti dai quali accettano direttamente spedizioni, e procedere a correzioni al sistema, tra cui emendamenti al presente regolamento, se necessario. |
(6) |
Basandosi sulla responsabilità degli Stati contraenti dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) a ottemperare almeno agli standard ICAO in materia di sicurezza del trasporto di merci, è necessario che la Commissione e gli Stati membri invitino le autorità dei paesi terzi a cooperare e, ove possibile e se viene richiesto, fornire un'assistenza nello sviluppo delle capacità in relazione all'attuazione di requisiti per la messa in sicurezza delle merci e della posta trasportate per via aerea nell'UE. |
(7) |
La Commissione intende coordinare e partecipare attivamente alle iniziative dell'Unione per facilitare l'attuazione dei requisiti in materia di sicurezza aerea per quanto riguarda le operazioni nell'Unione provenienti da aeroporti di paesi terzi e fornire a organismi non dell'UE l'accesso a informazioni rilevanti sulla base dello stretto principio della necessità di sapere e a condizione che esistano sufficienti garanzie. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sulla sicurezza dell'aviazione civile istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
La Commissione verificherà e valuterà l'applicazione delle misure previste nel presente regolamento e, se necessario, presenterà una proposta entro e non oltre il 1o luglio 2015.
La Commissione, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, valuterà il probabile impatto dei requisiti previsti dal presente regolamento, in particolare i requisiti in materia di validazione indipendente. I risultati verranno trasmessi al comitato per la sicurezza dell'aviazione civile. Se opportuno, la Commissione proporrà modifiche ai suddetti requisiti entro il 1o luglio 2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
(2) GU L 55 del 5.4.2010, pag. 1.
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è così modificato:
A) |
il punto 6.1.2 è sostituito dal testo seguente:
|
B) |
al punto 6.3.2.6, la lettera d), è sostituita dalla seguente:
|
C) |
al capitolo 6 sono aggiunti i seguenti punti: «6.7. MERCI O POSTA AD ALTO RISCHIO (HRCM) Le modalità relative a merci e posta ad alto rischio sono stabilite in una decisione separata della Commissione. 6.8. PROTEZIONE DI MERCI E POSTA TRASPORTATE NELL'UNIONE DA PAESI TERZI 6.8.1. Designazione dei vettori aerei
6.8.2. Controlli di sicurezza per merci e posta provenienti da un paese terzo
6.8.3. Designazione di agenti regolamentati nei paesi terzi, mittenti conosciuti e mittenti responsabili
6.8.4. Non conformità
|
D) |
l'appendice 6-F è sostituita dal testo seguente: «APPENDICE 6-F MERCI E POSTA 6-Fi RICONOSCIMENTO DEI PAESI TERZI CHE APPLICANO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI 6-Fii PAESI TERZI PER I QUALI NON È RICHIESTA LA DESIGNAZIONE ACC3 I paesi terzi per i quali non è richiesta la designazione ACC3 sono elencati in una decisione separata della Commissione.»; |
E) |
sono aggiunte le seguenti appendici: «APPENDICE 6-G DISPOSIZIONI RELATIVE A MERCI E POSTA PROVENIENTI DA PAESI TERZI Il programma di sicurezza ACC3 deve indicare, nella forma opportuna e per ogni singolo aeroporto di un paese terzo o in un documento generico che specifichi le eventuali variazioni intervenute presso gli aeroporti del suddetto paese terzo:
APPENDICE 6-H DICHIARAZIONE DI IMPEGNI — ACC3 Il sottoscritto dichiara che:
Assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione. Nome: Mansioni: Data: Firma: APPENDICE 6-I Le modalità relative a merci ad alto rischio sono stabilite in una decisione separata della Commissione. APPENDICE 6-J Le disposizioni relative all'uso delle attrezzature di screening sono stabilite in una decisione separata della Commissione.»; |
F) |
al capitolo 11 è aggiunto il seguente punto: 11.0.5. Ai fini del presente regolamento, uno dei seguenti soggetti può agire come validatore indipendente:
|
(1) GU L 107 del 27.4.2011, pag. 1.
(2) GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1.
(3) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, modificato dalla direttiva 2008/101/CE (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3).»;