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Document 32011R0859

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 859/2011 della Commissione, del 25 agosto 2011 , recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile in relazione al trasporto di merci e di posta Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 220 del 26.8.2011, p. 9–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrog. impl. da 32015R1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/859/oj

    26.8.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 220/9


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 859/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 25 agosto 2011

    recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile in relazione al trasporto di merci e di posta

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile (2), non contiene norme per merci e posta trasportate negli aeroporti dell'Unione da paesi terzi. È necessario introdurre tali norme al fine di proteggere l'aviazione civile che trasporta dette merci da atti di interferenza illecita.

    (2)

    Il regolamento (UE) n. 185/2010 deve quindi essere modificato di conseguenza.

    (3)

    Nel valutare la sicurezza del settore aeronautico nei paesi terzi, verrà tenuto conto degli accordi di cooperazione e partenariato conclusi tra l'Unione o singoli Stati membri e paesi terzi, che costituiscono la base per garantire la corretta attuazione delle norme relative alla sicurezza dell'aviazione civile.

    (4)

    È necessario che, nel concludere accordi di trasporto aereo con paesi terzi, la Commissione e gli Stati membri provvedano a ottenere una maggiore cooperazione in materia di sicurezza aerea, sostenendo l'attuazione e l'applicazione nei paesi terzi di standard e principi equivalenti a quelli in vigore nell'Unione, quando ciò sia importante per far fronte a minacce e rischi.

    (5)

    È opportuno che, entro luglio 2013, la Commissione, assieme a Stati membri e parti interessate, esamini le conseguenze pratiche e la fattibilità della procedura di validazione indipendente per vettori aerei che trasportano merci da aeroporti di paesi terzi nell'UE, nonché per agenti regolamentati e mittenti conosciuti dai quali accettano direttamente spedizioni, e procedere a correzioni al sistema, tra cui emendamenti al presente regolamento, se necessario.

    (6)

    Basandosi sulla responsabilità degli Stati contraenti dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) a ottemperare almeno agli standard ICAO in materia di sicurezza del trasporto di merci, è necessario che la Commissione e gli Stati membri invitino le autorità dei paesi terzi a cooperare e, ove possibile e se viene richiesto, fornire un'assistenza nello sviluppo delle capacità in relazione all'attuazione di requisiti per la messa in sicurezza delle merci e della posta trasportate per via aerea nell'UE.

    (7)

    La Commissione intende coordinare e partecipare attivamente alle iniziative dell'Unione per facilitare l'attuazione dei requisiti in materia di sicurezza aerea per quanto riguarda le operazioni nell'Unione provenienti da aeroporti di paesi terzi e fornire a organismi non dell'UE l'accesso a informazioni rilevanti sulla base dello stretto principio della necessità di sapere e a condizione che esistano sufficienti garanzie.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sulla sicurezza dell'aviazione civile istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    La Commissione verificherà e valuterà l'applicazione delle misure previste nel presente regolamento e, se necessario, presenterà una proposta entro e non oltre il 1o luglio 2015.

    La Commissione, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, valuterà il probabile impatto dei requisiti previsti dal presente regolamento, in particolare i requisiti in materia di validazione indipendente. I risultati verranno trasmessi al comitato per la sicurezza dell'aviazione civile. Se opportuno, la Commissione proporrà modifiche ai suddetti requisiti entro il 1o luglio 2013.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2012.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2011

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

    (2)  GU L 55 del 5.4.2010, pag. 1.


    ALLEGATO

    L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è così modificato:

    A)

    il punto 6.1.2 è sostituito dal testo seguente:

    «6.1.2.

    Quando vi è ragione di ritenere che una spedizione sottoposta a controlli di sicurezza sia stata manomessa o non sia stata protetta da interferenze illecite dopo l'effettuazione dei controlli di sicurezza, la spedizione in questione verrà sottoposta a un controllo da parte di un agente regolamentato prima di essere caricata su un aeromobile. Le spedizioni che all'apparenza sono state gravemente manomesse o che risultano sospette per altri motivi, verranno trattate come merci o posta ad alto rischio (HRCM) in conformità al punto 6.7»;

    B)

    al punto 6.3.2.6, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

    «d)

    lo status di sicurezza della spedizione, attestato dalla scritta:

    “SPX”, a significare che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobile cargo o aeromobile per trasporto passeggeri o per trasporto posta, oppure

    “SCO”, a significare che la spedizione è sicura solo ai fini del trasporto con aeromobile cargo o aeromobile per trasporto posta, oppure

    “SHR” a significare che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobile cargo o aeromobile per trasporto passeggeri o per trasporto posta in conformità ai requisiti ad alto rischio.»;

    C)

    al capitolo 6 sono aggiunti i seguenti punti:

    «6.7.   MERCI O POSTA AD ALTO RISCHIO (HRCM)

    Le modalità relative a merci e posta ad alto rischio sono stabilite in una decisione separata della Commissione.

    6.8.   PROTEZIONE DI MERCI E POSTA TRASPORTATE NELL'UNIONE DA PAESI TERZI

    6.8.1.   Designazione dei vettori aerei

    6.8.1.1.

    Requisiti fino al 30 giugno 2014:

    a)

    qualsiasi vettore aereo che trasporta merci o posta provenienti da un aeroporto di un paese terzo non elencato all'appendice 6-F per trasferimento, transito o scarico in uno degli aeroporti compresi nel regolamento (CE) n. 300/2008, verrà designato come “Vettore aereo per merci o per posta operante nell'Unione da un paese terzo” (ACC3):

    dall'autorità competente dello Stato membro elencato nell'allegato al regolamento (UE) n. 394/2011 della Commissione (1), che modifica il regolamento (CE) n. 748/2009 (2) sull'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

    dall'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il certificato di operatore aereo per i vettori aerei che non figurano nell'allegato al regolamento (UE) n. 394/2011,

    dall'autorità competente dello Stato membro dove il vettore ha la sua base operativa principale all'interno dell'Unione, o da qualsiasi altra autorità competente dell'Unione, previo accordo con detta autorità, per i vettori aerei che non figurano nell'allegato al regolamento (UE) n. 394/2011 e che non possiedono un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro;

    b)

    per essere designato come ACC3, il vettore dovrà:

    garantire che il suo programma di sicurezza copra tutti i punti elencati nell'appendice 6-G in relazione alle merci e alla posta destinati al carico nell'aeromobile in ogni aeroporto di paesi terzi per trasporto all'interno dell'Unione, nonché

    presentare una “Dichiarazione di impegni — ACC3” come stabilito nell'appendice 6-H all'autorità interessata competente. Tale dichiarazione verrà firmata dal rappresentante legale del vettore o dal responsabile della sicurezza, nonché

    nominare una persona che sia pienamente responsabile dell'attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza per le merci o la posta nei paesi terzi per conto del vettore e fornire i dati di questa persona all'autorità competente interessata;

    c)

    l'originale o un copia della “Dichiarazione di impegni firmata — ACC3” verrà conservata dall'autorità competente interessata. Nel caso l'originale sia conservato dal vettore aereo, esso dovrà essere disponibile per ispezione almeno durante il suo periodo di validità;

    d)

    l'autorità competente interessata comunicherà i dettagli necessari del vettore alla Commissione che li renderà disponibili a tutti gli Stati membri;

    e)

    un ACC3 notificato alla Commissione ai sensi della lettera d), verrà riconosciuto in tutti gli Stati membri per tutte le operazioni effettuate nell'Unione dall'aeroporto del paese terzo specificato.

    6.8.1.2.

    Requisisti alle quali deve conformarsi entro il 1o luglio 2014:

    a)

    oltre ai requisiti stabiliti al punto 6.8.1.1, lettera b), il vettore aereo si assicurerà che una verifica in loco delle operazioni relative a merci e posta siano state eseguite nell'aeroporto paese terzo da un validatore indipendente, entro il 1o luglio 2004 al più tardi;

    b)

    il validatore indipendente esaminerà il programma di sicurezza del vettore aereo e garantirà che copra tutti i punti stabiliti nell'appendice 6-G, verificherà la conformità col programma nell'aeroporto del paese terzo utilizzando la checklist che figura all'appendice 6-C3 e presenterà una relazione:

    all'autorità competente dello Stato membro elencato nell'allegato al regolamento (UE) n. 394/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE,

    all'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il certificato di operatore aereo per i vettori aerei che non figurano nell'allegato al regolamento (UE) n. 394/2011,

    all'autorità competente dello Stato membro dove il vettore ha la sua base operativa principale all'interno dell'Unione, o a qualsiasi altra autorità competente dell'Unione, previo accordo con detta autorità, per i vettori aerei che non figurano nell'allegato al regolamento (UE) n. 394/2011 e che non possiedono un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro;

    c)

    se convinta dalla relazione del validatore indipendente, l'autorità competente interessata garantirà che i dettagli necessari dell'ACC3 vengano inseriti nella banca dati dell'Unione relativa agli agenti regolamentati e ai mittenti conosciuti;

    d)

    durante la creazione della voce nella banca dati, l'autorità competente interessata attribuirà un unico codice di identificazione alfanumerico nel formato standard che identifica il vettore e l'aeroporto del paese terzo dal quale avviene il trasporto verso l'Unione. Il codice unico di identificazione alfanumerico apparirà nella documentazione che accompagna le spedizioni trasportate, in formato elettronico o cartaceo;

    e)

    se l'autorità competente interessata non è convinta dalle informazioni fornite dal vettore aereo o dalla relazione di validazione indipendente, le ragioni verranno prontamente notificate al vettore che ha richiesto la designazione come ACC3;

    f)

    un ACC3 elencato nella banca dati dell'Unione degli agenti regolamentati e dei mittenti conosciuti in conformità al punto 6.8.1.2, verrà riconosciuto in tutti gli Stati membri per tutte le operazioni aventi luogo dall'aeroporto di un paese terzo verso l'Unione;

    g)

    un ACC3 elencato nella banca dati dell'Unione degli agenti regolamentati e dei mittenti conosciuti sarà rivalidato ad intervalli non superiori ai cinque anni, nell'aeroporto del paese terzo per il quale è stato designato e ripresenterà una dichiarazione di impegni al momento di ciascuna rivalidazione.

    6.8.2.   Controlli di sicurezza per merci e posta provenienti da un paese terzo

    6.8.2.1.

    L'ACC3 assicurerà che tutte le merci e la posta trasportati per trasferimento, transito o scarico in un aeroporto dell'Unione, vengano controllati, a meno che:

    a)

    la spedizione sia stata sottoposta ai controlli previsti di sicurezza da parte di un agente regolamentato e sia stata protetta da interferenze illecite dal momento in cui sono stati eseguiti i suddetti controlli di sicurezza fino all'imbarco; oppure

    b)

    la spedizione sia stata sottoposta ai controlli di sicurezza prescritti da parte di un mittente conosciuto e sia stata protetta da interferenze illecite dal momento in cui sono stati eseguiti i suddetti controlli di sicurezza fino all'imbarco; oppure

    c)

    la spedizione sia stata sottoposta ai controlli di sicurezza previsti da parte di un mittente responsabile, sia stata protetta da interferenze illecite dal momento in cui sono stati eseguiti i suddetti controlli fino all'imbarco e non sia trasportata da un aeromobile per il trasporto di passeggeri; oppure

    d)

    la spedizione sia dispensata dai controlli in conformità al punto 6.1.1, lettera d), e sia stata protetta da interferenze illecite dal momento in cui è divenuta identificabile come merce o posta da trasportare per via aerea fino all'effettuazione del carico.

    6.8.2.2.

    Fino al 30 giugno 2014, i requisiti di cui al punto 6.8.2.1, dovranno almeno essere conformi agli standard ICAO. In seguito, merci e posta trasportate verso l'Unione saranno:

    a)

    sottoposte a screening da uno dei mezzi o metodi elencati al punto 6.2.1, fino ad un livello sufficiente ad assicurare ragionevolmente che non contenga articoli vietati; oppure

    b)

    sottoposte a controlli di sicurezza da parte di un agente regolamentato, mittente conosciuto o mittente responsabile designati in conformità al punto 6.8.3; oppure

    c)

    dispensate dai controlli in conformità al punto 6.1.1, lettera d), e protette da interferenze illecite dal momento in cui sono divenute identificabili come merce o posta da trasportare per via aerea fino all'effettuazione del carico.

    6.8.2.3.

    Lo stato di sicurezza della spedizione verrà indicato nella documentazione allegata alla stessa, sia sotto forma di una lettera di trasporto aereo, di documentazione postale equivalente o in una dichiarazione separata, sia in formato elettronico che cartaceo.

    6.8.3.   Designazione di agenti regolamentati nei paesi terzi, mittenti conosciuti e mittenti responsabili

    6.8.3.1.

    Fino al 30 giugno 2014, l'ACC3 stabilirà i dettagli dei controlli di sicurezza attuati dagli agenti regolamentati, mittenti conosciuti e mittenti responsabili dai quali accetta direttamente le spedizioni all'interno del suo programma di sicurezza. Inoltre in seguito, l'ACC3 dovrà:

    a)

    assicurare che detti agenti regolamentati e mittenti conosciuti dei paesi terzi siano validati autonomamente in conformità alla checklist che figura rispettivamente negli allegati 6-C2 e 6-C ad intervalli non superiori ai 5 anni;

    b)

    garantire che le checklist complete siano a disposizione per ispezione dell'autorità competente o della Commissione;

    c)

    conservare una banca dati che dia accesso alle seguenti informazioni per ogni agente regolamentato, mittente conosciuto e mittente responsabile:

    i dati relativi all'impresa, compreso l'indirizzo sociale bona fide,

    la natura dell'attività svolta, escluse le informazioni commercialmente sensibili,

    le coordinate di contatto, comprese quelle dei responsabili per la sicurezza,

    il numero di iscrizione dell'impresa, ove applicabile.

    La banca dati dovrà essere disponibile per ispezioni.

    6.8.3.2.

    Per i mittenti responsabili di paesi terzi dai quali si accettano direttamente le spedizioni, l'ACC3 assicurerà che i requisiti descritti dal punto 6.5.2 al punto 6.5.6 vengano soddisfatti. I certificati AEO (operatore economico autorizzato) rilasciati da paesi terzi possono essere riconosciuti solo per paesi terzi con i quali l'Unione ha concluso un accordo di mutuo riconoscimento AEO.

    6.8.4.   Non conformità

    6.8.4.1.

    Se la Commissione o un'autorità competente identifica una mancanza grave in relazione ad un'operazione ACC3 che possa avere un impatto significativo sul livello generale della sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione dovrà:

    a)

    informare prontamente l'ACC3 interessato e richiedere spiegazioni;

    b)

    informare prontamente la Commissione e altri Stati membri, come opportuno.

    6.8.4.2.

    La Commissione può, in conformità alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 300/2008, decidere che il vettore non venga più riconosciuto come ACC3, sia per tratte specifiche che per tutte le tratte da paesi terzi verso l'Unione. In tali casi, i dettagli sull'ACC3 verranno rimossi dalla banca dati dell'Unione degli agenti regolamentati e dei mittenti conosciuti.

    6.8.4.3.

    Un vettore aereo il cui riconoscimento come ACC3 è stato ritirato in conformità al punto 6.8.4.2, non verrà reinserito o incluso nella banca dati dell'Unione degli agenti regolamentati e dei mittenti conosciuti fino a che un validatore indipendente non abbia confermato che la grave mancanza non sia stata risolta e che il Comitato per la sicurezza dell'aviazione civile sia stato informato dall'autorità competente interessata.

    D)

    l'appendice 6-F è sostituita dal testo seguente:

    «APPENDICE 6-F

    MERCI E POSTA

    6-Fi

    RICONOSCIMENTO DEI PAESI TERZI CHE APPLICANO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI

    6-Fii

    PAESI TERZI PER I QUALI NON È RICHIESTA LA DESIGNAZIONE ACC3

    I paesi terzi per i quali non è richiesta la designazione ACC3 sono elencati in una decisione separata della Commissione.»;

    E)

    sono aggiunte le seguenti appendici:

    «APPENDICE 6-G

    DISPOSIZIONI RELATIVE A MERCI E POSTA PROVENIENTI DA PAESI TERZI

    Il programma di sicurezza ACC3 deve indicare, nella forma opportuna e per ogni singolo aeroporto di un paese terzo o in un documento generico che specifichi le eventuali variazioni intervenute presso gli aeroporti del suddetto paese terzo:

    a)

    la descrizione delle misure adottate per posta e merci destinate al trasporto per via aerea;

    b)

    le procedure di accettazione;

    c)

    lo schema e i criteri per agenti regolamentati;

    d)

    lo schema e i criteri per mittenti conosciuti;

    e)

    lo schema e i criteri per mittenti responsabili;

    f)

    gli standard per lo screening e l'esame fisico;

    g)

    i siti per lo screening e l'esame fisico;

    h)

    i dettagli relativi all'attrezzatura di screening;

    i)

    i dettagli relativi all'operatore o al fornitore di servizi;

    j)

    l'elenco di esenzioni dallo screening di sicurezza o dall'esame fisico;

    k)

    il trattamento destinato al carico o alla posta ad alto rischio.

    APPENDICE 6-H

    DICHIARAZIONE DI IMPEGNI — ACC3

    Il sottoscritto dichiara che:

    a sua conoscenza, le informazioni contenute nel programma di sicurezza della compagnia in merito alle spedizioni trasportate all'interno dell'Unione europea e provenienti da paesi terzi sono veritiere e precise,

    le pratiche e le procedure stabilite nel programma di sicurezza in relazione alle spedizioni trasportate all'interno dell'Unione europea e provenienti da paesi terzi verranno attuate e mantenute in tutti i siti interessati dal programma,

    il programma di sicurezza verrà adattato e adeguato per conformarsi a tutti i futuri cambiamenti della normativa dell'Unione europea specificando i requisiti per merci e posta introdotte per trasporto aereo all'interno dell'Unione europea da paesi terzi, a meno che [nome del vettore aereo] non informi [nome dell'autorità competente] che non desidera trasportare ulteriori spedizioni all'interno dell'Unione da nessun paese terzo,

    [nome del vettore aereo] informerà [nome dell'autorità competente] per iscritto in merito ad eventuali modifiche alle parti rilevanti del proprio programma di sicurezza entro 10 giorni,

    la compagnia ha nominato [nome del responsabile individuale] come responsabile generale per le misure di sicurezza riguardo alle operazioni di trasporto aereo di merci/posta nel/negli [nomi degli aeroporti dei paesi terzi] per conto della compagnia,

    dal 1o luglio 2014 [nome del vettore aereo] manterrà una banca dati degli agenti regolamentati, mittenti conosciuti e mittenti responsabili dei paesi terzi e renderà tale banca dati disponibile per ispezione,

    [nome del vettore aereo] coopererà pienamente con tutte le ispezioni, come richiesto, e fornirà l'accesso a tutti i documenti e alla banca dati summenzionata, come richiesto dagli ispettori,

    [nome del vettore aereo] informerà [nome dell'autorità competente] in merito ad eventuali gravi violazioni della sicurezza e su eventuali circostanze sospette che possano avere rilevanza per la sicurezza delle merci o della posta trasportate per via aerea nel paese terzo, segnalando in particolare qualsiasi tentativo di nascondere articoli proibiti nelle spedizioni, nonché

    [nome del vettore aereo] informerà [nome dell'autorità competente] qualora:

    a)

    cessi l'attività oppure cambi nome;

    b)

    non tratti più merci o posta trasportate per via aerea; oppure

    c)

    non sia più in grado di soddisfare i requisiti della normativa specifica dell'Unione europea relativa alle merci e alla posta trasportate all'interno dell'Unione europea e provenienti da paesi terzi.

    Assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione.

    Nome:

    Mansioni:

    Data:

    Firma:

    APPENDICE 6-I

    Le modalità relative a merci ad alto rischio sono stabilite in una decisione separata della Commissione.

    APPENDICE 6-J

    Le disposizioni relative all'uso delle attrezzature di screening sono stabilite in una decisione separata della Commissione.»;

    F)

    al capitolo 11 è aggiunto il seguente punto:

    11.0.5.   Ai fini del presente regolamento, uno dei seguenti soggetti può agire come validatore indipendente:

    un rappresentante delle autorità nazionali di uno Stato membro dell'Unione,

    qualsiasi altra persona fisica o giuridica riconosciuta da uno Stato membro o dalla Commissione a questo scopo.»


    (1)  GU L 107 del 27.4.2011, pag. 1.

    (2)  GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1.

    (3)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, modificato dalla direttiva 2008/101/CE (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3).»;


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