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Document 32011R0801

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 801/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011 , recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 205 del 10.8.2011, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/801/oj

    10.8.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 205/27


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 801/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 9 agosto 2011

    recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 8, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (2) stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione di determinate partite di animali vivi o carni fresche. Istituisce inoltre elenchi di paesi terzi, territori o loro parti dai quali possono essere introdotte nell’Unione tali partite.

    (2)

    A norma del regolamento (UE) n. 206/2010 le partite di carni fresche destinate al consumo umano possono essere importate nell’Unione solo se provengono dai paesi terzi, territori o loro parti di cui all’allegato II, parte 1, di tale regolamento per i quali detta parte preveda nell’elenco un modello di certificato veterinario corrispondente alla partita interessata.

    (3)

    Quattro parti del territorio del Botswana sono elencate nell’allegato II, parte 1, di detto regolamento come regioni in provenienza dalle quali sono autorizzate le importazioni nell’Unione di carni fresche disossate e frollate di ungulati. Queste regioni comprendono una serie di zone veterinarie di sorveglianza.

    (4)

    Il 5 maggio 2011 il Botswana ha comunicato alla Commissione la sospetta insorgenza dell’afta epizootica sulla base dei segni clinici riscontrati in otto bovini di un’azienda agricola. I focolai sono stati confermati e notificati alla Commissione l’11 maggio 2011 a seguito dell’isolamento di un virus aftoso SAT2.

    (5)

    I focolai si sono verificati nella zona veterinaria di sorveglianza 6, compresa in una delle quattro parti del territorio del Botswana in provenienza dalle quali sono autorizzate le importazioni nell’Unione di carni fresche disossate e frollate di ungulati.

    (6)

    Dato il rischio di introduzione dell’afta epizootica attraverso le importazioni nell’Unione di carni fresche di specie sensibili a tale malattia e alla luce delle garanzie fornite dal Botswana che consentono la regionalizzazione del paese, l’autorizzazione del Botswana a esportare nell’Unione, dalla parte di territorio interessata, le carni fresche disossate e frollate di ungulati deve essere sospesa a decorrere dall’11 maggio 2011, data della conferma del focolaio di afta epizootica.

    (7)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, la voce relativa al Botswana è sostituita dalla seguente:

    «BW — Botswana

    BW-0

    Tutto il paese

    EQU, EQW

     

     

     

     

    BW-1

    Le zone veterinarie di sorveglianza 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 e 18

    BOV, OVI, RUF, RUW

    F

    1

    11 maggio 2011

    1o dicembre 2007

    BW-2

    Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 13 e 14

    BOV, OVI, RUF, RUW

    F

    1

     

    7 marzo 2002

    BW-3

    La zona veterinaria di sorveglianza 12

    BOV, OVI, RUF, RUW

    F

    1

    20 ottobre 2008

    20 gennaio 2009

    BW-4

    La zona veterinaria di sorveglianza 4a, tranne la zona cuscinetto di sorveglianza intensiva di 10 km lungo il confine con la zona di vaccinazione contro l’afta epizootica e le zone di gestione della fauna selvatica

    BOV

    F

    1

     

    18 febbraio 2011»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2011.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    (2)  GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.


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