This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32011R0580
Regulation (EU) No 580/2011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 amending Regulation (EC) No 460/2004 establishing the European Network and Information Security Agency as regards its duration Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 580/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 8 giugno 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per quanto riguarda la durata dell’Agenzia Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 580/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 8 giugno 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per quanto riguarda la durata dell’Agenzia Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 165 del 24.6.2011, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2013; abrogato da 32013R0526
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32004R0460 | sostituzione | articolo 27 | 25/06/2011 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32013R0526 |
24.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 165/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 580/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’8 giugno 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per quanto riguarda la durata dell’Agenzia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Nel 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 460/2004 (3), che ha istituito l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione («Agenzia»). |
(2) |
Nel 2008 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 1007/2008 (4), che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 per quanto riguarda la durata dell’Agenzia. |
(3) |
A novembre 2008 ha avuto inizio un dibattito pubblico sull’orientamento generale delle iniziative europee intese ad accrescere la sicurezza delle reti e dell’informazione, tra cui un dibattito sull’Agenzia. In linea con la strategia della Commissione per legiferare meglio, e come contributo a tale dibattito, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sugli obiettivi da perseguire per consolidare la politica in materia di sicurezza delle reti e dell’informazione a livello dell’Unione, che si è svolta da novembre 2008 a gennaio 2009. Nel dicembre 2009 il dibattito ha portato all’adozione della risoluzione del Consiglio, del 18 dicembre 2009, su un approccio europeo cooperativo in materia di sicurezza delle reti e dell’informazione (5). |
(4) |
In considerazione dei risultati del dibattito pubblico, si prevede di sostituire il regolamento (CE) n. 460/2004. |
(5) |
La procedura legislativa per riformare l’Agenzia può richiedere tempi lunghi per le discussioni e, poiché il mandato dell’Agenzia scadrà il 13 marzo 2012, è necessario adottare una proroga del mandato che da un lato lascerà tempo sufficiente per le discussioni in seno al Parlamento e al Consiglio e, dall’altro, garantirà coerenza e continuità. |
(6) |
La durata dell’Agenzia dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 13 settembre 2013, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 27 del regolamento (CE) n. 460/2004 è sostituito dal seguente:
«Articolo 27
Durata
L’Agenzia è istituita dal 14 marzo 2004 per un periodo di nove anni e sei mesi.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, l’8 giugno 2011
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
La presidente
GYŐRI E.
(1) GU C 54 del 19.2.2011, pag. 35.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 maggio 2011.
(3) GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1.
(4) GU L 293 del 31.10.2008, pag. 1.
(5) GU C 321 del 29.12.2009, pag. 1.