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Document 32011R0541
Commission Implementing Regulation (EU) No 541/2011 of 1 June 2011 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 implementing Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the list of approved active substances Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 541/2011 della Commissione, del 1 °giugno 2011 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 541/2011 della Commissione, del 1 °giugno 2011 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 153 del 11.6.2011, p. 187–188
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32011R0540 | sostituzione | articolo 1 | 14/06/2011 | |
Modifies | 32011R0540 | modifica | allegato | 14/06/2011 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32011R0541R(01) | (ES) |
11.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 153/187 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 541/2011 DELLA COMMISSIONE
del 1o giugno 2011
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno elencare in parti separate dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e le sostanze attive approvate a norma di tale regolamento. |
(2) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 540/2011. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 540/2011 è così modificato:
(1) |
l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Le sostanze attive indicate nella parte A dell'allegato sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte B dell'allegato.» |
(2) |
L'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 è modificato secondo l'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 giugno 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 è così modificato:
(1) |
nell'allegato il titolo «SOSTANZE ATTIVE APPROVATE PER L'UTILIZZO NEI PRODOTTI FITOSANITARI» è sostituito dal seguente: |
(2) |
la dicitura «Disposizioni generali per tutte le sostanze elencate nel presente allegato:» è sostituita da «Disposizioni generali per tutte le sostanze elencate nella presente parte:» |
(3) |
è aggiunta la seguente parte B: «PARTE B Sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 Disposizioni generali per tutte le sostanze elencate nella presente parte:
|
(1) Ulteriori particolari sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.»