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Document 32011R0541

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 541/2011 della Commissione, del 1 °giugno 2011 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 153 del 11.6.2011, p. 187–188 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/541/oj

    11.6.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 153/187


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 541/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 1o giugno 2011

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 78, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    È opportuno elencare in parti separate dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e le sostanze attive approvate a norma di tale regolamento.

    (2)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 540/2011.

    (3)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 540/2011 è così modificato:

    (1)

    l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    Le sostanze attive indicate nella parte A dell'allegato sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    Le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte B dell'allegato.»

    (2)

    L'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 è modificato secondo l'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 14 giugno 2011.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2011.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (2)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.


    ALLEGATO

    L'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 è così modificato:

    (1)

    nell'allegato il titolo «SOSTANZE ATTIVE APPROVATE PER L'UTILIZZO NEI PRODOTTI FITOSANITARI» è sostituito dal seguente:

    (2)

    la dicitura «Disposizioni generali per tutte le sostanze elencate nel presente allegato:» è sostituita da «Disposizioni generali per tutte le sostanze elencate nella presente parte:»

    (3)

    è aggiunta la seguente parte B:

    «PARTE B

    Sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009

    Disposizioni generali per tutte le sostanze elencate nella presente parte:

    per l'applicazione dei principi uniformi dell'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 in relazione a ciascuna sostanza, occorre tenere conto delle conclusioni del relativo rapporto di riesame, in particolare delle appendici I e II:

    gli Stati membri tengono tutti i rapporti di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009) a disposizione, per consultazione, degli eventuali interessati o li mettono a loro disposizione su richiesta specifica.

    Numero

    Nome comune, numeri di identificazione

    Denominazione IUPAC

    Purezza (1)

    Data di approvazione

    Scadenza dell'approvazione

    Disposizioni specifiche

     

     

     

     

     

     

     


    (1)  Ulteriori particolari sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.»


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