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Document 32011R0501

Regolamento (UE) n. 501/2011 del Consiglio, del 24 febbraio 2011 , relativo al metodo di ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo all’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

GU L 136 del 24.5.2011, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/501/oj

24.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/2


REGOLAMENTO (UE) N. 501/2011 DEL CONSIGLIO

del 24 febbraio 2011

relativo al metodo di ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo all’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 894/2007 relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (1) (in prosieguo l’«accordo»). Un protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo (2) (in prosieguo il «protocollo precedente») è stato accluso a detto accordo. Tale protocollo precedente è giunto a scadenza il 31 maggio 2010.

(2)

Il 15 luglio 2010 è stato siglato un nuovo protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe (in prosieguo il «protocollo»). Tale protocollo conferisce alle navi UE delle possibilità di pesca nelle acque sulle quali la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe esercitano la loro sovranità o la loro giurisdizione in materia di pesca.

(3)

Il 24 febbraio 2011, il Consiglio ha adottato la decisione 2011/296/UE (3) relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del protocollo.

(4)

È opportuno definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per l’intera durata del protocollo.

(5)

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (4), se risulta che le possibilità di pesca assegnate all’Unione non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro i termini fissati dal Consiglio è considerata conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo in questione. È opportuno fissare i predetti termini.

(6)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo accluso alla decisione 2011/296/UE relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del medesimo, sono così ripartite tra gli Stati membri:

a)

tonniere con reti a circuizione:

Spagna

16 unità

Francia

12 unità

b)

pescherecci con palangari di superficie:

Spagna

9 unità

Portogallo

3 unità

Fatto salvo l’accordo e il protocollo, si applica il regolamento (CE) n. 1006/2008. Se le domande relative alle autorizzazioni di pesca degli Stati membri di cui al primo comma non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione domande di autorizzazione presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008. I termini di cui all’articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento sono fissati in 10 giorni lavorativi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

PINTÉR S.


(1)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 35.

(2)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 40.

(3)  Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.


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