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Document 32011R0464

Regolamento di esecuzione (UE) n. 464/2011 del Consiglio, dell’ 11 maggio 2011 , che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina

GU L 125 del 14.5.2011, pp. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/05/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/464/oj

14.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 464/2011 DEL CONSIGLIO

dell’11 maggio 2011

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   MISURE PROVVISORIE

(1)

Con il regolamento (UE) n. 1036/2010 (2) («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina («BiH»).

(2)

Il procedimento è stato aperto in seguito a una denuncia presentata in data 4 gennaio 2010 da Industrias Quimicas del Ebro SA, MAL Magyar Aluminium, PQ Silicas BV, Silkem d.o.o. e Zeolite Mira Srl Unipersonale («denunzianti»), che rappresentano una quota notevole, in questo caso oltre il 25 %, della produzione totale dell’Unione di polvere di zeolite A. La denuncia conteneva elementi di prova relativi al dumping e al notevole pregiudizio che ne deriva, considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.

2.   FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(3)

In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stata decisa l’istituzione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

(4)

La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(5)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

(6)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polvere di zeolite A originaria della BiH e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni.

(7)

Tutte le osservazioni orali e scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

3.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(8)

In assenza di obiezioni o altre osservazioni, si confermano i considerando da 12 a 15 del regolamento provvisorio.

(9)

Si conclude pertanto in via definitiva che tutti i tipi di polvere di zeolite A quali definiti sopra sono considerati simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

4.   CAMPIONAMENTO

(10)

Il gruppo produttore esportatore bosniaco («Birac») ha ribadito la denuncia presentata durante la fase provvisoria dell’inchiesta, secondo la quale un produttore dell’Unione non inserito nel campione (Silkem d.o.o. o «Silkem») avrebbe dovuto essere pienamente consolidato nella risposta al questionario di un produttore dell’Unione che ha fatto parte del campione (MAL Magyar Aluminium o «MAL») dato che le due società sono collegate. Secondo la denuncia, accettando tale omissione si produce discriminazione tra i produttori dell’Unione e gli esportatori, dato che quando vi sono produttori esportatori collegati siti in paesi oggetto di un’inchiesta antidumping, tutti sono tenuti a presentare risposte ai questionari. Inoltre la Birac ha affermato che sia la MAL che la Silkem dovrebbero essere definite società che non hanno collaborato.

(11)

Tali argomenti non possono essere accolti. Per i motivi illustrati nel considerando 19 del regolamento provvisorio, sia la MAL che la Silkem hanno pienamente collaborato all’inchiesta. Si ricorda che la Silkem ha fornito informazioni rispondendo al modulo di campionamento e si è tenuto conto di tale società nei macroindicatori dei dati. Tuttavia la società non è stata inserita nell’elenco delle società appartenenti al campione in considerazione delle sue ridotte dimensioni. Per tale motivo la Silkem non ha dovuto presentare i cosiddetti microdati e di conseguenza essi non sono stati verificati. Inoltre, dato che le sue vendite del prodotto in esame sono relativamente limitate rispetto a quelle della MAL, non si ritiene che consolidando i dati della Silkem con quelli della MAL si otterrebbero differenze.

(12)

Inoltre, la presunta discriminazione tra produttori esportatori e produttori dell’Unione è ovviamente infondata perché le situazioni sono diverse. Da un lato, l’inchiesta in merito all’esistenza del dumping viene normalmente svolta a livello della società per la quale i servizi della Commissione devono calcolare un margine di dumping specifico per la società. Inoltre, un gruppo di produttori esportatori deve essere considerato nel suo insieme dato che, altrimenti, si rischia di incanalare le esportazioni attraverso la parte del gruppo con il livello di dazio più basso. Dall’altro lato, l’inchiesta sul pregiudizio intende esaminare se l’industria dell’Unione nel suo insieme patisca un notevole pregiudizio. Nel caso specifico i produttori dell’Unione appartenenti al campione dell’inchiesta sono stati considerati rappresentativi dell’intera produzione dell’Unione per quanto riguarda determinati indicatori di pregiudizio (microindicatori). Tale argomentazione è perciò respinta.

(13)

La Birac ha anche affermato che una società mineraria bosniaca, collegata alla MAL, che fornisce a tale specifico produttore dell’Unione una materia prima (bauxite) avrebbe dovuto collaborare all’inchiesta. Al riguardo si osserva che la società mineraria era elencata nelle risposte al questionario della MAL. Inoltre, i costi associati all’approvvigionamento di bauxite e alla sua conversione in idrossido di alluminio sono stati integralmente riportati nel costo di produzione della MAL. Pertanto il gruppo MAL ha integralmente soddisfatto i requisiti informativi dei servizi della Commissione. Tale argomentazione è perciò respinta.

(14)

In mancanza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 16 a 20 del regolamento provvisorio.

5.   DUMPING

5.1.   Valore normale

(15)

Si ricorda che, in assenza di vendite rappresentative sul mercato nazionale, il valore normale è stato costruito a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(16)

Per costruire il valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) sostenute e la media ponderata dei profitti di ciascuno dei produttori esportatori che hanno collaborato, realizzati sulle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il PI, sono stati sommati alla media dei rispettivi costi di produzione durante tale periodo. Dato che non vi sono tipi distinti del prodotto in esame o del prodotto simile, è stato utilizzato un profitto medio. Se necessario, i costi di produzione e le SGAV sono stati adeguati prima di essere usati per verificare l’esistenza di normali operazioni commerciali e per la costruzione dei valori normali.

(17)

Dopo la pubblicazione delle conclusioni provvisorie la Birac ha presentato osservazioni riguardanti la fissazione del margine di profitto utilizzato per costruire il valore normale. Secondo la Birac, la metodologia impiegata viola l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base dato che, nel caso specifico, utilizzando il margine di profitto delle vendite non rappresentative sul mercato nazionale per costruire il valore normale si ottiene esattamente lo stesso risultato che si otterrebbe utilizzando i prezzi delle vendite non rappresentative sul mercato nazionale. Tale strategia priva di coerenza non può, secondo la Birac, essere il risultato della lettura combinata dell’articoli 2, paragrafo 3, e dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. La Birac ritiene inoltre che il margine di profitto utilizzato non sia né ragionevole né proporzionato, soprattutto rispetto al profitto di riferimento utilizzato per calcolare l’underselling.

(18)

Infine la Birac ha affermato che le vendite sul mercato nazionale, vista la loro natura, non dovrebbero essere considerate come effettuate nel corso di normali operazioni commerciali e quindi non dovrebbero essere impiegate per stabilire il valore normale.

(19)

Per quanto riguarda la prima argomentazione, si osserva che il metodo applicato è conforme alle prescrizioni del regolamento di base e alla giurisprudenza derivata dalle sentenze dell’OMC, secondo le quali quando si costruisce il valore normale, si deve utilizzare il profitto delle vendite nazionali nel corso di normali operazioni commerciali, anche se tali vendite non sono rappresentative. In questo caso specifico si osserva che, poiché tutte le vendite nazionali erano remunerative, costruendo il valore normale si ottiene lo stesso risultato che si sarebbe ottenuto se il valore normale fosse stato basato sui prezzi delle vendite sul mercato nazionale. È opportuno innanzitutto ricordare che i dati relativi al profitto e alle SGAV erano basati sulle vendite della società sul mercato nazionale, che erano state considerate come effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. Si aggiunge inoltre che la «ragionevolezza» non può essere misurata in rapporto al profitto di riferimento utilizzato per i calcoli dell’underselling, dato che tale profitto riflette la situazione sul mercato dell’UE in assenza di importazioni oggetto di dumping e pertanto non può costituire un termine di riferimento adeguato per stabilire il profitto da utilizzare nel contesto della costruzione del valore normale. L’argomentazione dovrebbe pertanto essere respinta.

(20)

Per quanto riguarda l’affermazione che le vendite nazionali non devono essere considerate come effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, dall’inchiesta è risultato che i dati e le prove forniti dalla Birac costituivano una base affidabile per la fissazione del valore normale. Ne consegue che la tesi non è stata considerata giustificata ed è stata respinta.

(21)

In mancanza di altre osservazioni sulla determinazione del valore normale, si conferma il metodo di cui ai considerando da 21 a 26 del regolamento provvisorio.

5.2.   Prezzo all’esportazione

(22)

In assenza di osservazioni sul prezzo all’esportazione, si confermano i considerando 27 e 28 del regolamento provvisorio.

5.3.   Confronto

(23)

In assenza di osservazioni sul confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione, si conferma il considerando 29 del regolamento provvisorio.

5.4.   Margine di dumping

(24)

In assenza di altre osservazioni sulla determinazione del margine di dumping tali da modificare le conclusioni provvisorie, si confermano i considerando da 30 a 32 del regolamento provvisorio.

6.   PREGIUDIZIO

(25)

Taluni produttori dell’Unione, due utilizzatori dell’UE e l’unico produttore esportatore bosniaco hanno presentato osservazioni sui risultati relativi al pregiudizio.

(26)

Poiché tali osservazioni sono già state trattate in modo esauriente nel regolamento provvisorio esse non vengono ripetute nel presente regolamento.

6.1.   Osservazioni generali

(27)

Nei considerando 45 e 68 del regolamento provvisorio si precisa che l’espressione «industria dell’Unione» nella presente inchiesta comprende tutti i produttori dell’Unione. Inoltre i fattori di pregiudizio di cui si è tenuto conto per determinare il pregiudizio sono generalmente basati su dati riguardanti l’industria dell’Unione. Quando sono stati usati i dati riguardanti l’industria dell’Unione, nel punto 5.4 del regolamento provvisorio essi vengono definiti «macrodati». Quando però le informazioni non erano disponibili per tutta l’industria dell’Unione, sono stati utilizzati i dati del campione rappresentativo di produttori dell’Unione. Su tali questioni non sono pervenute osservazioni e i risultati provvisori sono quindi confermati in via definitiva.

(28)

Nel considerando 34 del regolamento provvisorio è stato però commesso un errore. Il testo del considerando avrebbe dovuto essere «Tutti i produttori dell’Unione costituiscono l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e saranno di seguito denominati “industria dell’Unione”».

(29)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 52 a 56 del regolamento provvisorio.

6.2.   Consumo dell’Unione

(30)

In assenza di osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 35 a 38 del regolamento provvisorio.

6.3.   Importazioni dal paese interessato

(31)

In assenza di osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 39 a 43 del regolamento provvisorio.

6.4.   Situazione dell’industria dell’Unione

6.4.1.   Indicatori di pregiudizio

(32)

Nell’ottobre 2010 sul sito di uno dei produttori dell’Unione, la MAL, si è verificato un incidente industriale. Tuttavia, le cifre fornite dalla società dimostrano che le forniture del prodotto in esame sono riprese nel gennaio 2011. Era quindi evidente che tale incidente non aveva provocato gravi problemi di approvvigionamento sul mercato dell’UE.

(33)

La Birac ha asserito che, poiché la suddetta società mineraria bosniaca connessa alla MAL ha realizzato profitti durante il PI, la Commissione dovrebbe adeguare il costo di produzione ed il profitto della MAL nel calcolo degli indicatori economici perché il profitto della MAL è stato presumibilmente ridotto a seguito degli elevati profitti realizzati dalla sua società mineraria collegata in BiH.

(34)

Per quanto riguarda tale affermazione si osserva che gli acquisti di bauxite dalla società collegata sono stati effettuati a condizioni di mercato. Durante la verifica in loco tale questione è stata esaminata. Dato che, durante il PI, la MAL ha acquistato bauxite sia da società collegate che da società indipendenti, a circa lo stesso prezzo medio, la Commissione ha potuto constatare che gli acquisti erano stati effettuati a condizioni di mercato e che pertanto non era necessario adeguare l’andamento della redditività della MAL utilizzato nel calcolo della tendenza di cui al considerando 52 del regolamento provvisorio. L’argomentazione è stata quindi respinta.

(35)

La Birac ha affermato anche che, poiché la società aveva ottenuto determinate materie prime direttamente dalla propria produzione di allumina, godeva di notevoli vantaggi competitivi rispetto alla maggior parte dei produttori dell’Unione e questo doveva essere tenuto in considerazione nei margini di pregiudizio. Questo argomento non può essere accettato. Se una società gode di un vantaggio competitivo questo dovrebbe normalmente ripercuotersi sul suo calcolo globale del dumping in termini di costi inferiori e dunque anche di un valore normale inferiore. Questo tipo di vantaggio competitivo concettualmente non ha niente a che vedere con il margine di pregiudizio. Quest’ultimo serve infatti a esaminare se un livello di dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente ad eliminare il pregiudizio. L’argomentazione è stata quindi respinta.

(36)

Gli utilizzatori dell’Unione hanno affermato che lo sviluppo positivo di determinati fattori di pregiudizio era stato ignorato nella valutazione provvisoria (redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito) sottolineando che tutti i fattori dovrebbero essere esaminati. Tuttavia, nella valutazione del pregiudizio questi sviluppi positivi sono stati interamente analizzati. Essi sono stati presi in considerazione ma non considerati decisivi in questo caso, per le ragioni esposte nei considerando da 52 a 60 del regolamento provvisorio. Tale argomentazione è stata quindi respinta.

(37)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 44 a 64 del regolamento provvisorio.

6.5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(38)

Di conseguenza, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 65 a 69 del regolamento provvisorio.

7.   NESSO DI CAUSALITÀ

(39)

Un utilizzatore che ha collaborato ha affermato che l’analisi del nesso di causalità è errata perché la Commissione dichiara di aver individuato un temporaneo miglioramento di taluni fattori di pregiudizio nel PI (2009). Tale utilizzatore non concorda con la valutazione della Commissione secondo cui la maggiore redditività nel 2009 rispetto al 2008 sia il risultato di sviluppi temporanei di breve durata che non si ripeterebbero nel 2010.

(40)

In merito a tale affermazione si osserva che le argomentazioni dell’utilizzatore sono semplici dichiarazioni non sostenute da nessun elemento di prova. La posizione della Commissione è invece suffragata da informazioni presentate dai produttori dell’Unione durante l’inchiesta sia nella fase provvisoria che in quella definitiva. Le informazioni presentate in vista dei sopralluoghi di verifica sono state verificate in loco. Il previsto deterioramento dei margini di profitto successivo al PI previsto dalla Commissione è confermato anche dai dati per l’intero 2010 forniti da due produttori dell’Unione. Tale argomentazione è perciò respinta.

(41)

La Birac ha contestato la conclusione provvisoria relativa all’impatto delle importazioni dai paesi terzi. Secondo l’analisi della Commissione riportata nel regolamento provvisorio, considerando 77, la Birac era comunque l’unico grande esportatore verso il mercato UE. Le importazioni da altre fonti erano praticamente inesistenti. Poiché la Birac non fornisce nuovi elementi di prova al riguardo, la sua argomentazione è respinta.

(42)

Un utilizzatore che ha collaborato ha contestato l’analisi effettuata nel regolamento provvisorio relativa al crollo dei consumi e ha citato l’inchiesta antidumping sui tubi catodici per televisori a colori quale precedente per quanto riguarda la contrazione della domanda (3). Si afferma che in tale inchiesta una contrazione della domanda ha portato alla chiusura del procedimento. Pertanto non vi sono analogie tra il caso dei tubi catodici per televisori a colori e l’inchiesta attuale. Nel primo il consumo è crollato perché il prodotto in questione è stato sostituito da altri prodotti. Nell’inchiesta attuale invece la contrazione dei consumi è molto moderata (7 %, come indicato nei considerando 37 e 38 del regolamento provvisorio). Al riguardo si osserva anche che l’andamento dei consumi è stato ulteriormente trattato nei considerando da 78 a 80 del regolamento provvisorio, ma l’utilizzatore in questione non è stato in grado di fornire elementi di prova atti a confutare le conclusioni della Commissione. Tali obiezioni sono state pertanto respinte.

(43)

In considerazione di quanto finora esposto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 70 a 92 del regolamento provvisorio, secondo le quali il grave pregiudizio subito dall’industria dell’Unione era causato dalle importazioni oggetto di dumping.

8.   INTERESSE DELL’UNIONE

(44)

Un utilizzatore che ha collaborato ha affermato che la Commissione ha fornito informazioni fuorvianti in merito alla quota dei costi della zeolite nei suoi costi totali nel considerando 104 del regolamento provvisorio. L’utilizzatore ha dichiarato che i costi della zeolite costituiscono più del 5 % del costo complessivo, e non meno del 5 % come indicato in tale considerando. Al riguardo si precisa che tale parte non ha fornito nuove informazioni a sostegno di tale affermazione, mentre le conclusioni della Commissione sono fondate su informazioni verificate dagli utilizzatori che hanno collaborato. Si osserva che il termine «costo complessivo» impiegato nel considerando 104 del regolamento provvisorio comprende tutti i costi di produzione più le SGAV. Inoltre la formulazione «meno del 5 %» riguarda una media che comprende sia il detersivo da bucato che gli addolcitori d’acqua. Infine è opportuno precisare che i costi della zeolite sono maggiori negli addolcitori d’acqua rispetto ai detersivi da bucato, ma l’uso prevalente riguarda comunque i detersivi da bucato. Infatti, per quanto riguarda questo specifico utilizzatore che ha collaborato, gli addolcitori d’acqua costituivano una parte minore del giro d’affari dei suoi prodotti a valle a base di zeolite. Tale argomentazione è perciò respinta.

(45)

Un utilizzatore che ha collaborato ha messo in discussione le conclusioni del considerando 102 del regolamento provvisorio, secondo le quali la Cina è una potenziale fonte di approvvigionamento alternativa. Tenendo presenti le osservazioni presentate, la Commissione accetta che, sebbene alcune merci cinesi abbiano raggiunto il mercato UE durante il PI, è poco probabile che la Cina diventerà uno dei principali fornitori nel prossimo futuro (cfr. precedente considerando 41). Tuttavia, visti i tassi di utilizzo della capacità nell’Unione per il prodotto in esame, la Commissione continua ad essere del parere che non vi siano problemi di approvvigionamento per quanto riguarda il prodotto in esame. Tale argomentazione è perciò respinta.

(46)

Un utilizzatore che ha collaborato ha affermato che se venissero istituiti dazi in seguito alla presente inchiesta, i costi della zeolite salirebbero a livelli tali da far aumentare anche i suoi prezzi per il detersivo da bucato e per gli addolcitori d’acqua e, di conseguenza, i prezzi per i consumatori. Tale argomentazione si basa sul presupposto che gli utilizzatori trasferiscano gli aumenti di prezzo della zeolite risultanti dal dazio antidumping. In primo luogo la Commissione ritiene che i produttori dell’Unione sarebbero avvantaggiati dalle misure, grazie a maggiori economie di scala, e non ad aumenti di prezzo (cfr. i considerando 108 e 111 del regolamento provvisorio). Infine, come già affermato, la quota dei costi associati alla zeolite nel costo totale di produzione dei prodotti a valle è limitata e quindi le eventuali conseguenze del dazio, seppur improbabili, non metterebbero in discussione la conclusione provvisoria secondo la quale non vi sono motivi prevalenti di interesse dell’Unione contrari all’istituzione delle misure. Tale argomentazione è perciò respinta.

(47)

Un utilizzatore che ha collaborato dichiara di poter passare, nella produzione di detersivi per bucato, a nuove formulazioni prive di zeolite, con conseguente impatto negativo sui produttori di zeolite dell’Unione. I produttori dell’Unione, grazie alle informazioni contenute nel file «Versione consultabile da tutte le parti interessate» sono consapevoli dei rischi per le loro aziende. Tuttavia non esistono elementi di prova concreti che consentano di valutare il presunto impatto sull’industria dell’Unione di tale ipotetico passaggio. Tale argomentazione è perciò respinta.

(48)

Dei punti illustrati finora è stato tenuto conto nella fase definitiva dell’inchiesta, le cui principali conclusioni non vengono però modificate. In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 93 a 112 del regolamento provvisorio. Si conclude pertanto che non sono state presentate argomentazioni atte a suggerire che l’istituzione di misure in seguito alla presente inchiesta non sia nell’interesse dell’Unione.

9.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

9.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(49)

In assenza di osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 114 a 116 del regolamento provvisorio.

9.2.   Misure definitive

(50)

Alla luce delle conclusioni raggiunte per quanto riguarda il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l’interesse dell’Unione e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene che debba essere istituito un dazio antidumping definitivo di importo corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio accertati, conformemente alla regola del dazio inferiore. Nel caso in oggetto l’aliquota del dazio deve pertanto essere fissata al livello del dumping accertato. Secondo i calcoli esso ammonta al 28,1 %.

(51)

Ne consegue che l’aliquota del dazio antidumping definitivo per la BiH è fissata al 28,1 %.

10.   RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO

(52)

In considerazione dell’entità del margine di dumping accertato e del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, si ritiene necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, siano definitivamente riscossi sino a concorrenza del dazio istituito in via definitiva dal presente regolamento.

11.   FORMA DELLE MISURE

(53)

Durante l’inchiesta il produttore esportatore bosniaco Alumina d.o.o. Zvornik, insieme alla sua società collegata nell’Unione Kauno Tiekimas AB, sita a Kaunas, Lituania, ha offerto un impegno sui prezzi a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Si osserva che, recentemente, la società Fabrica glinice «Birac» è diventata una holding e che Alumina d.o.o., sita a Zvornik, è rimasta l’unico produttore esportatore del gruppo.

(54)

L’offerta è stata esaminata dalla Commissione. Il prodotto in esame è un prodotto di base esistente in un solo tipo e con un’unica specifica, è quindi escluso il rischio di compensazione del prezzo attraverso vari tipi di prodotto. Dall’inchiesta è risultato che tutte le esportazioni verso l’Unione sono state fatturate attraverso la società collegata nell’Unione (Kauno Tiekimas AB, Kaunas, Lituania). Tale società collegata vende anche altri prodotti fabbricati dal gruppo Birac. Il mercato della zeolite è però ben definito e i clienti che acquistano polvere di zeolite A per la loro natura non acquisterebbero gli altri prodotti fabbricati dal gruppo Birac. Di conseguenza si è concluso che il rischio di compensazioni incrociate attraverso la vendita di altri prodotti agli stessi clienti fosse esiguo.

(55)

Con decisione 2011/279/UE (4) la Commissione ha accettato l’offerta di impegno di Alumina d.o.o. Zvornik e della sua società collegata Kauno Tiekimas. Il Consiglio riconosce che l’offerta di impegno sui prezzi elimina gli effetti pregiudizievoli del dumping e limita in misura sufficiente il rischio di elusione.

(56)

Per consentire alla Commissione e alle autorità doganali di controllare con efficacia che Alumina d.o.o. Zvornik e la sua società collegata rispettino l’impegno assunto, quando la domanda di immissione in libera pratica viene presentata alle autorità doganali competenti, l’esenzione dal dazio antidumping è subordinata i) alla presentazione di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato; ii) al fatto che i beni importati siano fabbricati, spediti e fatturati o direttamente dall’Alumina d.o.o. Zvornik al primo acquirente indipendente nell’Unione o fatturati direttamente da Kauno Tiekimas al primo acquirente indipendente nell’Unione; e iii) al fatto che i beni dichiarati e presentati alle autorità doganali corrispondano esattamente alla descrizione figurante sulla fattura corrispondente all’impegno. Se le condizioni di cui sopra non sono rispettate, al momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica verrà imposto il dazio antidumping applicabile.

(57)

Qualora la Commissione, a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, ritiri la propria accettazione di un impegno a seguito della violazione dello stesso in relazione a operazioni particolari e dichiari non conformi le fatture corrispondenti, al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale.

(58)

Gli importatori devono essere consapevoli del fatto che, al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, può sorgere, quale normale rischio commerciale, un’obbligazione doganale come indicato ai considerando 56 e 57, anche se la Commissione ha accettato un impegno offerto dal fabbricante dal quale essi, direttamente o indirettamente, acquistano.

(59)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento di base, le autorità doganali informano immediatamente la Commissione ogniqualvolta rilevino indicazioni di una violazione dell’impegno.

(60)

Per i motivi di cui sopra l’impegno offerto dalle società Alumina d.o.o. Zvornik e Kauno Tiekimas è ritenuto accettabile dalla Commissione. Le società interessate sono state informate dei fatti, delle considerazioni e degli obblighi essenziali sulla base dei quali i loro impegni sono stati accettati.

(61)

In caso di violazione o di revoca dell’impegno, o di revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione, il dazio antidumping istituito dal Consiglio a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, si applica automaticamente, come disposto dall’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Viene istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polvere di zeolite A, definita anche zeolite NaA o polvere di zeolite 4 A, classificata attualmente al codice NC ex 2842 10 00 (codice TARIC 2842 10 00 30) e proveniente dalla Bosnia-Erzegovina.

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti di cui al paragrafo 1 è del 28,1 %.

3.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle società che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione, società elencate nella decisione 2011/279/UE sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1, a condizione che:

a)

siano fabbricate, spedite e o fatturate direttamente da Alumina d.o.o., Zvornik, Bosnia-Erzegovina, al primo acquirente indipendente dell’Unione o fatturate direttamente dalla società Kauno Tiekimas AB, Kaunas, Lituania, al primo acquirente indipendente nell’Unione;

b)

siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento; e

c)

le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura corrispondente all’impegno.

2.   All’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale:

ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo, o

qualora la Commissione ritiri l’accettazione dell’impegno, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, con un regolamento o una decisione che si riferisce a determinate operazioni e che dichiara invalide le pertinenti fatture corrispondenti all’impegno.

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (UE) n. 1036/2010 sulle importazioni di polvere di zeolite A di cui al codice NC ex 2842 10 00 (codice TARIC 2842 10 00 30), originaria della Bosnia-Erzegovina, sono riscossi in via definitiva.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 maggio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 298 del 16.11.2010, pag. 27.

(3)  Decisione 2006/781/CE della Commissione (GU L 316 del 16.11.2006, pag. 18).

(4)  Cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Nella fattura commerciale che accompagna le vendite nell’Unione di merci soggette all’impegno devono figurare le indicazioni seguenti:

1)

l’intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO»;

2)

il nome della società che rilascia la fattura commerciale;

3)

il numero della fattura commerciale;

4)

la data di rilascio della fattura commerciale;

5)

il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell’Unione (codice addizionale TARIC xxxx o yyyy);

6)

la descrizione esatta delle merci, comprendente:

una descrizione chiara delle merci corrispondenti alle merci oggetto dell’impegno,

il codice prodotto della società (CPS),

il codice TARIC,

la quantità (in tonnellate).

7)

la descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:

il prezzo per tonnellata,

le condizioni di pagamento applicabili,

le condizioni di consegna applicabili,

sconti e riduzioni complessivi;

8)

il nome della società che funge da importatore (ovvero la persona che dichiara le merci a fini di sdoganamento) nell’Unione a cui viene rilasciata direttamente dalla società la fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno;

9)

il nome del responsabile dell’impresa che ha rilasciato la fattura commerciale e la seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l’esportazione diretta nell’Unione europea delle merci indicate nella presente fattura è effettuata nell’ambito e alle condizioni dell’impegno proposto da Alumina d.o.o., Zvornik e dalla sua società collegata Kauno Tiekimas AB e accettato dalla Commissione europea con decisione 2011/279/UE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»


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