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Document 32011R0461

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2011 della Commissione, del 12 maggio 2011 , che modifica il regolamento (UE) n. 397/2010 recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2010/11

    GU L 124 del 13.5.2011, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/461/oj

    13.5.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 124/41


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 461/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 12 maggio 2011

    che modifica il regolamento (UE) n. 397/2010 recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2010/11

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 61, primo comma, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente all’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero prodotto nel corso di una campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all’articolo 56 del suddetto regolamento può essere esportato soltanto entro il limite quantitativo da fissare.

    (2)

    Le modalità di applicazione per le esportazioni fuori quota, in particolare quanto al rilascio dei titoli di esportazione, sono fissate nel regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2). Tuttavia, occorre fissare il limite quantitativo per campagna di commercializzazione tenendo conto delle eventuali opportunità esistenti sui mercati di esportazione.

    (3)

    Il regolamento (UE) n. 397/2010 della Commissione, del 7 maggio 2010, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2010/11 (3), ha fissato tale limite a 650 000 t. Detto quantitativo si è rapidamente esaurito. I prezzi attualmente elevati dello zucchero incoraggiano i produttori a coltivare a barbabietola da zucchero superfici supplementari nel 2011. Considerato che il massimale stabilito dall’OMC per le esportazioni relativamente alla campagna 2010/11 non è stato completamente utilizzato, occorre aumentare di 700 000 t il quantitativo limite per le esportazioni onde sfruttare tutti i possibili sbocchi del prodotto. Tale misura offrirà ulteriori opportunità commerciali al settore dello zucchero dell’Unione schiudendo, in particolare, nuove prospettive ai produttori rispetto alle semine attuali; essa dovrebbe altresì consentire di stabilizzare ulteriormente il mercato.

    (4)

    Allo scopo di permettere agli operatori economici di pianificare le loro operazioni, occorre autorizzare le domande di titoli di esportazione fin dalla prima settimana di luglio. È opportuno fissare il periodo di validità dei suddetti titoli dal 1o settembre 2011 al 31 dicembre 2011 in modo che la misura includa unicamente lo zucchero proveniente dal nuovo raccolto di settembre.

    (5)

    È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 397/2010.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 397/2010 è modificato come segue:

    1)

    nell’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

    «1.   Per la campagna 2010/11, che va dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011, il limite quantitativo di cui all’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 1 350 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99.»;

    2)

    il seguente articolo 2 bis è inserito:

    «Articolo 2 bis

    In deroga all’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 951/2006, i titoli di esportazione rilasciati a partire dal 4 luglio 2011 per i quantitativi stabiliti all’articolo 1 sono validi dal 1o settembre 2011 al 31 dicembre 2011.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 4 luglio 2011.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2011.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.

    (3)  GU L 115 dell’8.5.2010, pag. 26.


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