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Document 32011R0342

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 342/2011 della Commissione, dell' 8 aprile 2011 , che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 96 del 9.4.2011, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/342/oj

    9.4.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 96/10


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 342/2011 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 aprile 2011

    che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1, primo comma, e l’articolo 8, punto 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (2) stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione di determinate partite di animali vivi o carni fresche e istituisce gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti dai quali possono essere introdotte nell’Unione tali partite.

    (2)

    A norma del regolamento (UE) n. 206/2010 le partite di carni fresche destinate al consumo umano possono essere importate nell’Unione solo se provengono dai paesi terzi, territori o loro parti elencati nell’allegato II, parte 1, di detto regolamento, per i quali è previsto un modello di certificato veterinario corrispondente alla partita interessata figurante nell’elenco di tale parte.

    (3)

    Il 25 febbraio 2011 il Sud Africa ha notificato all’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) focolai di afta epizootica. In assenza di segni clinici, i focolai sono stati confermati l’11 febbraio 2011 su base sierologica.

    (4)

    Secondo la notifica, i focolai sono stati individuati in due distretti contigui della parte nordorientale della provincia di KwaZulu-Natal, distretti che fanno parte dei territori del Sud Africa dai quali è autorizzata l’esportazione nell’Unione di carni fresche disossate e frollate di ungulati. Tali territori sono elencati nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.

    (5)

    Dato il rischio di introduzione dell’afta epizootica attraverso l’importazione nell’Unione di carni fresche di specie sensibili a tale malattia e in assenza di garanzie che consentano la regionalizzazione del Sud Africa, è opportuno che l’esportazione nell’Unione di tali carni fresche non sia più autorizzata. La voce relativa al Sud Africa dell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 deve quindi essere modificata di conseguenza.

    (6)

    L’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 deve quindi essere modificato di conseguenza.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nella parte 1 dell’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010, la voce relativa al Sud Africa è sostituita dalla seguente:

    «ZA — Sud Africa

    ZA-0

    Tutto il paese

    EQU, EQW

     

     

     

     

    ZA-1

    Tutto il paese, tranne:

    la parte della zona di lotta all’afta epizootica situata nelle regioni veterinarie delle province di Mpumalanga e del Nord, nel distretto di Ingwavuma della regione veterinaria del Natal e nella zona di confine con il Botswana ad est del 28° di longitudine, e

    il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal

    BOV, OVI, RUF, RUW

    F

    1

    11 febbraio 2011»

     

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2011.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    (2)  GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.


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