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Document 32011R0331

Regolamento (UE) n. 331/2011 della Commissione, del 6 aprile 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 1120/2009 per quanto riguarda l’uso di terreni per la produzione di canapa nell’ambito dell’applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

GU L 93 del 7.4.2011, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; abrogato da 32014R0639

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/331/oj

7.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/16


REGOLAMENTO (UE) N. 331/2011 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1120/2009 per quanto riguarda l’uso di terreni per la produzione di canapa nell’ambito dell’applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ammissibili solo se le varietà coltivate hanno un tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2 %.

(2)

L’articolo 124, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 stabilisce che l’articolo 39 dello stesso regolamento si applica alle superfici soggette al regime di pagamento unico per superficie.

(3)

L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (2), prevede che il pagamento dei diritti all’aiuto per le superfici investite a canapa è subordinato all’uso di sementi delle varietà elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, eccettuate le varietà Finola e Tiborszallasi, e che le sementi sono certificate.

(4)

La Finlandia e l’Ungheria hanno trasmesso alla Commissione dati relativi al tenore di tetraidrocannabinolo della varietà Finola coltivata in Finlandia e della varietà Tiborszallasi coltivata in Ungheria dai quali risulta che negli anni scorsi detto tenore non ha raggiunto il livello dello 0,2 %.

(5)

Sulla base di queste informazioni, la Commissione ritiene opportuno che le varietà di canapa in questione beneficino dei pagamenti diretti nel rispettivo Stato membro.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1120/2009.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1120/2009 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Produzione di canapa

Ai fini dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 73/2009, il pagamento dei diritti all’aiuto per le superfici investite a canapa è subordinato all’utilizzo di sementi delle varietà elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole al 15 marzo dell’anno per il quale è concesso il pagamento, pubblicate a norma dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (3). Tuttavia le superfici coltivate con la varietà Finola sono ammissibili unicamente in Finlandia e le superfici coltivate con la varietà Tiborszallasi unicamente in Ungheria. Le sementi sono certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (4).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(2)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1.

(3)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

(4)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74


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