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Document 32011R0010

Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011 , riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 12, 15.1.2011, p. 1–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 045 P. 42 - 130

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/10/oj

15.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 12/1


REGOLAMENTO (UE) N. 10/2011 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2011

riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) f), h), i), e j),

sentita l’Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1935/2004 stabilisce i principi generali destinati ad eliminare le differenze tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. L’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento prevede la possibilità di adottare misure specifiche per alcuni gruppi di materiali e oggetti e descrive in modo particolareggiato la procedura da seguire per autorizzare sostanze a livello dell’UE, quando una misura specifica preveda un elenco di sostanze autorizzate.

(2)

Il presente regolamento costituisce una misura specifica ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004. Esso definisce norme specifiche per i materiali e gli oggetti di materia plastica al fine di garantirne l’impiego in condizioni di sicurezza e abroga la direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (2).

(3)

La direttiva 2002/72/CE stabilisce norme di base per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica. La direttiva è stata modificata in maniera sostanziale 6 volte. Per motivi di chiarezza il testo va consolidato e vanno soppresse le parti superflue e obsolete.

(4)

In passato la direttiva 2002/72/CE e le relative modifiche sono state recepite nelle legislazioni nazionali senza adeguamenti di rilievo. Per il recepimento nella legislazione nazionale è di solito necessario un periodo di 12 mesi. Nel caso di modifiche degli elenchi di additivi e monomeri finalizzate ad autorizzare nuove sostanze, tale periodo di recepimento ritarda l’autorizzazione e quindi rallenta il processo di innovazione. Risulta pertanto appropriato adottare norme sui materiali e sugli oggetti di materia plastica attraverso lo strumento di un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

(5)

La direttiva 2002/72/CE si applica ai materiali e agli oggetti costituiti unicamente di materia plastica e alle guarnizioni di materia plastica per i coperchi. In passato questi erano i principali impieghi della plastica sul mercato. Negli ultimi anni, tuttavia, oltre ad essere impiegata nei materiali e negli oggetti costituiti unicamente di materia plastica, la plastica è utilizzata anche in combinazione con altri materiali, all’interno dei cosiddetti multistrato multimateriali. Le norme sull’impiego del cloruro di vinile monomero, stabilite nella direttiva 78/142/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (3), si applicano già a tutte le materie plastiche. È di conseguenza appropriato estendere il campo di applicazione del presente regolamento agli strati di materia plastica dei multistrato multimateriali.

(6)

I materiali e gli oggetti di materia plastica possono essere composti da diversi strati di materia plastica tenuti insieme da adesivi e possono anche essere stampati o dotati di un rivestimento organico o inorganico. È opportuno che nel campo di applicazione del presente regolamento rientrino i materiali e gli oggetti di materia plastica stampati o rivestiti, così come a quelli tenuti insieme da adesivi. Adesivi, rivestimenti e inchiostri da stampa non sono necessariamente composti dalle stesse sostanze delle materie plastiche. A norma del regolamento (CE) n. 1935/2004, per adesivi, rivestimenti e inchiostri da stampa possono essere adottate misure specifiche. Di conseguenza è necessario consentire che i materiali e gli oggetti di materia plastica stampati, rivestiti o tenuti insieme da adesivi possano contenere negli strati di stampa, di rivestimento o adesivi altre sostanze diverse da quelle autorizzate a livello UE per le materie plastiche. Tali strati possono essere soggetti ad altre norme UE o nazionali.

(7)

Le materie plastiche, così come le resine a scambio ionico, le gomme e i siliconi sono sostanze macromolecolari ottenute da processi di polimerizzazione. A norma del regolamento (CE) n. 1935/2004, per le resine a scambio ionico, le gomme e i siliconi possono essere adottate misure specifiche. Poiché tali materiali sono composti da sostanze diverse dalla plastica e presentano proprietà fisico-chimiche diverse, è necessario applicare norme specifiche e precisare che essi non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

(8)

Le materie plastiche sono composte da monomeri e da altre sostanze di partenza trasformati mediante reazione chimica in una struttura macromolecolare, il polimero, che costituisce il principale componente strutturale delle materie plastiche. Al polimero si aggiungono additivi per conseguire determinati effetti tecnologici. Il polimero in quanto tale costituisce una struttura inerte dall’elevato peso molecolare. Poiché le sostanze con peso molecolare superiore a 1 000 Da di norma non possono essere assorbite dall’organismo, il polimero in sé presenta un rischio potenziale minimo per la salute. I rischi potenziali per la salute sorgono nel caso di monomeri o altre sostanze di partenza non reagiti o parzialmente reagiti, oppure nel caso di additivi a basso peso molecolare, che sono trasferiti agli alimenti per migrazione dal materiale di materia plastica con il quale gli alimenti sono a contatto. Di conseguenza, i monomeri, le altre sostanze di partenza e gli additivi devono essere oggetto di una valutazione dei rischi e devono ottenere un’autorizzazione prima di essere utilizzati nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica.

(9)

La valutazione dei rischi presentati da una sostanza, effettuata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità») deve contemplare la sostanza stessa, le relative impurità e i prodotti di reazione e di degradazione prevedibili per gli usi previsti. Essa deve esaminare la possibile migrazione nelle peggiori condizioni d’uso prevedibili nonché la tossicità. Sulla base della valutazione dei rischi, l’autorizzazione deve stabilire, qualora necessario, le specifiche della sostanza e le restrizioni d’uso, le restrizioni quantitative o i limiti di migrazione per garantire la sicurezza dei materiali o degli oggetti finali.

(10)

Non esistono ancora norme a livello UE relative alla valutazione dei rischi e all’uso dei coloranti nelle materie plastiche. L’utilizzo dei coloranti deve dunque continuare ad essere soggetto alla legislazione nazionale. In una fase successiva occorrerà valutare nuovamente la situazione.

(11)

I solventi utilizzati nella fabbricazione delle materie plastiche per creare un ambiente di reazione idoneo sono di norma eliminati durante il processo produttivo poiché si tratta generalmente di sostanze volatili. Non esistono ancora norme a livello UE relative alla valutazione dei rischi e all’uso dei solventi nella fabbricazione delle materie plastiche. L’utilizzo dei solventi deve dunque continuare ad essere soggetto alla legislazione nazionale. In una fase successiva occorrerà valutare nuovamente la situazione.

(12)

Le materie plastiche possono anche essere fabbricate per mezzo di una reazione chimica tra strutture macromolecolari sintetiche o naturali e altre sostanze di partenza per formare una macromolecola modificata. Le macromolecole sintetiche utilizzate sono spesso strutture intermedie non completamente polimerizzate. I rischi potenziali per la salute possono derivare dalla migrazione di altre sostanze di partenza non reagite o parzialmente reagite, utilizzate per modificare la macromolecola, oppure dalla migrazione di una macromolecola che ha subito una reazione incompleta. Di conseguenza, le altre sostanze di partenza e le macromolecole utilizzate nella fabbricazione di macromolecole modificate devono essere oggetto di una valutazione dei rischi e devono ottenere un’autorizzazione prima di essere utilizzate nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica.

(13)

Le materie plastiche possono anche essere prodotte da microorganismi che creano le strutture macromolecolari a partire dalle sostanze di partenza grazie a un processo di fermentazione. La macromolecola viene quindi rilasciata in un ambiente o estratta. I rischi potenziali per la salute possono derivare dalla migrazione di sostanze di partenza non reagite o parzialmente reagite, di prodotti intermedi o sottoprodotti del processo di fermentazione. In questo caso il prodotto finale deve essere oggetto di una valutazione dei rischi e deve ottenere un’autorizzazione prima di essere utilizzato nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica.

(14)

La direttiva 2002/72/CE contiene diversi elenchi di monomeri o altre sostanze di partenza nonché di additivi che sono autorizzati per la fabbricazione di materiali ed oggetti di materia plastica. Per quanto riguarda i monomeri, le altre sostanze di partenza e gli additivi, l’elenco dell’Unione è attualmente completo, ovvero solo le sostanze autorizzate a livello UE possono essere utilizzate. Di conseguenza, non è più necessario separare i monomeri e le altre sostanze di partenza dagli additivi in liste diverse in funzione del loro stato relativo all’autorizzazione. Poiché determinate sostanze possono essere utilizzate sia come monomeri o altre sostanze di partenza sia come additivi, per ragioni di chiarezza è necessario pubblicare un unico elenco di sostanze autorizzate con indicazione della funzione autorizzata.

(15)

I polimeri possono essere utilizzati, oltre che come componente strutturale principale delle materie plastiche, anche come additivi per conseguire determinati effetti tecnologici nella plastica. Se un tale additivo polimerico è identico a un polimero che può costituire il principale componente strutturale di una materia plastica, il rischio presentato da tale additivo polimerico può essere considerato già valutato se i monomeri sono già stati valutati e autorizzati. In questo caso non è necessario autorizzare l’additivo polimerico poiché esso potrebbe essere utilizzato sulla base dell’autorizzazione dei suoi monomeri e delle altre sostanze di partenza. Se tale additivo polimerico non è identico a un polimero che può costituire il principale componente strutturale di una materia plastica, il rischio rappresentato da tale additivo polimerico non può essere considerato già valutato sulla base della valutazione dei monomeri. In questo caso l’additivo polimerico deve essere oggetto di una valutazione dei rischi per quanto concerne la sua frazione con peso molecolare inferiore a 1 000 Da e deve ottenere un’autorizzazione prima di essere utilizzato nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica.

(16)

In passato non è stata operata una chiara distinzione tra gli additivi che hanno una funzione nel polimero finale e le sostanze ausiliarie della polimerizzazione (polymerisation production aids - PPA) che hanno una funzione soltanto nel processo di fabbricazione e non sono destinate ad essere presenti nel prodotto finale. Alcune sostanze che agiscono da PPA sono già state incluse in passato nell’elenco incompleto degli additivi. Tali PPA devono rimanere nell’elenco dell’Unione delle sostanze autorizzate. È necessario tuttavia precisare che l’utilizzo di altri PPA resterà possibile conformemente alla legislazione nazionale. In una fase successiva occorrerà valutare nuovamente la situazione.

(17)

L’elenco dell’Unione contiene sostanze autorizzate da utilizzare nella fabbricazione di materie plastiche. Sostanze quali acidi, alcoli e fenoli possono presentarsi anche sotto forma di sali. Poiché i sali generalmente si trasformano in acidi, alcoli o fenoli nello stomaco, l’utilizzo di sali con cationi che sono stati sottoposti a una valutazione della sicurezza deve in principio essere autorizzato insieme a quello dell'acido, dell’alcol o del fenolo. In determinati casi in cui la valutazione della sicurezza solleva preoccupazioni in merito all’uso degli acidi liberi, soltanto i sali devono essere autorizzati indicando nell’elenco la denominazione «acido/i…, sali».

(18)

Le sostanze utilizzate nella fabbricazione di materiali o oggetti di materia plastica possono contenere impurità provenienti dai processi di fabbricazione o estrazione. Tali impurità sono aggiunte non intenzionalmente alla sostanza nella fabbricazione della materia plastica (non-intentionally added substance — NIAS). Le principali impurità di una sostanza, qualora esse rivestano un’importanza per la valutazione dei rischi, devono essere prese in considerazione e, se necessario, devono essere incluse nelle specifiche di una sostanza. Non è tuttavia possibile elencare e prendere in considerazione tutte le impurità nell’autorizzazione. Esse possono quindi essere presenti nel materiale o nell’oggetto senza essere incluse nell’elenco dell’Unione.

(19)

Nella fabbricazione di polimeri, si utilizzano sostanze per innescare la reazione di polimerizzazione (catalizzatori) e per controllarla (trasferitori di catena, estensori di catena o terminatori di catena). Tali sostanze ausiliarie della polimerizzazione vengono utilizzate in quantità minime e non sono destinate a rimanere nel polimero finale. In questa fase esse non devono quindi essere soggette alla procedura di autorizzazione a livello UE. Tutti i rischi potenziali per la salute che il materiale o l’oggetto finale potrebbe porre al momento dell’utilizzo devono essere valutati dal fabbricante conformemente ai principi scientifici di valutazione dei rischi riconosciuti a livello internazionale.

(20)

Durante la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti di materia plastica, possono formarsi prodotti di reazione e di degradazione. Tali prodotti sono presenti non intenzionalmente nella materia plastica (NIAS). Qualora essi siano rilevanti per la valutazione dei rischi, i principali prodotti di reazione e degradazione connessi all’uso previsto di una sostanza devono essere presi in considerazione e inclusi nelle restrizioni della sostanza. Non è tuttavia possibile elencare e prendere in considerazione tutti i prodotti di reazione e degradazione nell’autorizzazione. Essi non devono pertanto figurare come voci distinte nell’elenco dell’Unione. Tutti i rischi potenziali per la salute che il materiale o l’oggetto finale potrebbe porre, derivanti dai prodotti di reazione o di degradazione, devono essere valutati dal fabbricante conformemente ai principi scientifici di valutazione dei rischi riconosciuti a livello internazionale.

(21)

Prima dell’istituzione dell’elenco di additivi dell’Unione, altri additivi rispetto a quelli autorizzati a livello UE potevano essere impiegati nella fabbricazione delle materie plastiche. Per quanto concerne gli additivi che erano consentiti negli Stati membri, il 31 dicembre 2006 è scaduto il termine concesso per la presentazione dei dati necessari affinché la loro sicurezza potesse essere valutata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare, in vista della loro inclusione nell’elenco dell’Unione. Gli additivi per i quali è stata presentata una domanda valida entro tale termine sono stati iscritti in un elenco provvisorio. Per determinati additivi figuranti nell’elenco provvisorio non è stata ancora presa una decisione relativa alla loro autorizzazione a livello UE. È opportuno che l’uso di tali additivi possa continuare ad essere autorizzato conformemente alla legislazione nazionale, fino a che la loro valutazione non sarà stata completata e una decisione sarà stata presa in merito alla loro inclusione nell’elenco dell’Unione.

(22)

Quando un additivo incluso nell’elenco provvisorio viene inserito nell’elenco dell’Unione, o quando si decide di non inserire un additivo in tale elenco, l’additivo in questione deve essere soppresso dall’elenco provvisorio degli additivi.

(23)

Le nuove tecnologie producono sostanze in forme di dimensioni particellari, ad esempio le nanoparticelle, che presentano proprietà chimiche e fisiche significativamente diverse da quelle di dimensioni maggiori. Tali diversità possono comportare proprietà tossicologiche diverse e quindi queste sostanze devono essere valutate caso per caso dall’Autorità sotto il profilo dei rischi, fino a che non si disporrà di maggiori informazioni relative a tali nuove tecnologie. È necessario quindi precisare che le autorizzazioni fondate sulla valutazione dei rischi di una sostanza sulla base della dimensione convenzionale delle particelle non si applicano alle nanoparticelle ingegnerizzate.

(24)

Sulla base della valutazione dei rischi, l’autorizzazione deve definire, se necessario, limiti di migrazione specifica al fine di garantire la sicurezza del materiale o dell’oggetto finale. Se un additivo autorizzato per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica è anche autorizzato come additivo alimentare o sostanza aromatizzante, è necessario assicurare che il rilascio della sostanza non modifichi la composizione dell’alimento in modo inaccettabile. Di conseguenza, il rilascio di tale additivo o aroma a doppio uso non dovrebbe svolgere funzioni tecnologiche sugli alimenti, a meno che tale funzione sia intenzionale e che il materiale che entra in contatto con gli alimenti sia conforme ai requisiti relativi ai materiali attivi destinati al contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 e al regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione, del 29 maggio 2009, concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (4). Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (5) o del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (6) devono essere rispettate, ove applicabili.

(25)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1935/2004, il rilascio di sostanze da materiali o oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari non deve comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari. Le buone pratiche di fabbricazione consentono di fabbricare materiali di materia plastica che non rilasciano più di 10 mg di sostanza per 1 dm2 di superficie del materiale. Se la valutazione dei rischi di una singola sostanza non indica un livello inferiore, tale livello deve essere fissato come limite generico per l’inerzia di un materiale di materia plastica, vale a dire come limite di migrazione globale. Per ottenere risultati comparabili nel controllo del rispetto del limite di migrazione globale, è necessario condurre prove in condizioni standardizzate, quali durata, temperatura e mezzo (simulante alimentare), corrispondenti alle peggiori condizioni d’uso prevedibili del materiale o dell’oggetto di materia plastica.

(26)

Il limite di migrazione globale di 10 mg per 1 dm2 corrisponde, per un imballaggio cubico contenente 1 kg di prodotto alimentare, a una migrazione di 60 mg per kg di prodotto alimentare. Per i piccoli imballaggi, in cui il rapporto superficie/volume è più elevato, la migrazione nei prodotti alimentari è maggiore. Per quanto concerne i lattanti e i bambini, in cui il consumo di prodotti alimentari per chilogrammo di peso corporeo è più elevato rispetto agli adulti e l’alimentazione non è ancora diversificata, è necessario stabilire disposizioni specifiche per limitare l’assunzione di sostanze che migrano dai materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Affinché per gli imballaggi di piccolo volume sia garantita la stessa sicurezza di quelli di grande volume, il limite di migrazione globale applicabile ai materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e destinati all’imballaggio di alimenti per lattanti e bambini deve essere correlato al limite nell’alimento e non alla superficie dell’imballaggio.

(27)

Negli ultimi anni i materiali di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari sono sviluppati in modo da non essere composti da una sola materia plastica ma da combinare fino a 15 strati diversi di materia plastica al fine di ottimizzare la funzionalità e la protezione dei prodotti alimentari, riducendo allo stesso tempo i rifiuti di imballaggio. In questo tipo di materiali o oggetti di materia plastica multistrato, gli strati possono essere separati dai prodotti alimentari da una barriera funzionale. Si tratta di una barriera costituita da uno strato all’interno dei materiali o degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che impedisce la migrazione di sostanze attraverso la barriera nei prodotti alimentari. Dietro la barriera funzionale possono essere impiegate sostanze non autorizzate, purché rispondenti a determinati parametri e a condizione che la migrazione resti al di sotto di un determinato limite di rilevabilità. Se si considerano i prodotti alimentari per lattanti e altre persone particolarmente sensibili nonché l’ampia tolleranza analitica delle analisi di migrazione, è opportuno stabilire un limite massimo di 0,01 mg/kg nei prodotti alimentari per la migrazione di sostanze non autorizzate attraverso la barriera funzionale. Sostanze mutagene, cancerogene o tossiche per la riproduzione non devono essere utilizzate nei materiali o negli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, tranne previa autorizzazione; di conseguenza, il concetto di barriera funzionale non deve applicarsi a questo tipo di sostanze. Le nuove tecnologie che producono sostanze in forme di dimensioni particellari (ad esempio le nanoparticelle), le quali presentano proprietà chimiche e fisiche significativamente diverse dalle forme di dimensioni maggiori, devono essere valutate caso per caso in riferimento ai rischi, sino a che non si disponga di ulteriori informazioni in merito. Di conseguenza, il concetto di barriera funzionale non deve applicarsi a tali nuove tecnologie.

(28)

Negli ultimi anni i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari sono sviluppati in modo da combinare diversi materiali al fine di ottimizzare la funzionalità e la protezione dei prodotti alimentari, riducendo allo stesso tempo i rifiuti di imballaggio. In questi materiali e oggetti multistrato multimateriali, i loro strati di materia plastica devono rispettare gli stessi requisiti di composizione previsti per gli strati di materia plastica non combinati ad altri materiali. Per gli strati di materia plastica dei multistrato multimateriali che sono separati dai prodotti alimentari mediante una barriera funzionale, si deve applicare il concetto di barriera funzionale. Poiché altri materiali sono combinati agli strati di materia plastica e per tali materiali non sono ancora state adottate misure specifiche a livello UE, non è ancora possibile fissare requisiti applicabili ai materiali e agli oggetti multistrato multimateriali finali. Di conseguenza, i limiti di migrazione specifica e il limite di migrazione globale non si devono applicare, tranne che per il cloruro di vinile monomero per il quale esiste già tale restrizione. In assenza di misure specifiche a livello UE applicabili ai materiali o agli oggetti multistrato multimateriali nel loro insieme, gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni nazionali relative a tali materiali o oggetti, a condizione che siano conformi alle norme del trattato.

(29)

L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 stabilisce che i materiali e gli oggetti ai quali si applicano misure specifiche devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta da cui risulti la conformità alle norme vigenti. Al fine di rafforzare il coordinamento tra fornitori e la loro responsabilità in ogni fase della produzione, compresa quella delle sostanze di partenza, il rispetto delle norme pertinenti deve essere documentato dai responsabili in una dichiarazione di conformità fornita al cliente.

(30)

I rivestimenti, gli inchiostri da stampa e gli adesivi non sono ancora oggetto di una legislazione UE specifica e non sono quindi soggetti all’obbligo di essere accompagnati da una dichiarazione di conformità. Tuttavia, per quanto concerne i rivestimenti, gli inchiostri da stampa e gli adesivi da utilizzare in materiali e oggetti di materia plastica, è necessario fornire informazioni adeguate al fabbricante dell’oggetto finale di materia plastica così da consentirgli di garantire la conformità per quanto attiene alle sostanze per le quali il presente regolamento fissa limiti di migrazione.

(31)

A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (7), gli operatori del settore alimentare devono verificare che gli alimenti soddisfino le disposizioni ad essi applicabili. A tale scopo, facendo salve le norme sulla riservatezza, gli operatori del settore alimentare devono avere accesso alle informazioni pertinenti, in modo tale che sia loro consentito di garantire che la migrazione nei prodotti alimentari dai materiali e dagli oggetti sia conforme alle specifiche e alle restrizioni stabilite nella legislazione alimentare.

(32)

In ogni fase della produzione, deve essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo la documentazione giustificativa comprovante la dichiarazione di conformità. Tale dimostrazione di conformità può essere basata sulle prove di migrazione. Poiché tali prove di migrazione sono complesse, costose e lunghe, deve essere ammessa la prova della conformità anche mediante calcoli, compresi la modellizzazione, altre analisi e prove o argomentazioni scientifiche, se essi permettono di ottenere risultati tanto rigorosi quanto le prove di migrazione. I risultati dei test devono essere considerati validi finché le formulazioni e le condizioni di fabbricazione rimangono costanti nel quadro di un programma di garanzia della qualità.

(33)

Nel caso di prove effettuate su determinati oggetti che non sono ancora in contatto con i prodotti alimentari, ad esempio pellicole o coperchi, spesso non è possibile determinare la superficie in contatto con un volume definito di prodotto alimentare. È quindi necessario stabilire norme specifiche per verificare la conformità di tali oggetti.

(34)

La determinazione di limiti di migrazione parte dall’ipotesi convenzionale secondo cui una persona di 60 kg di peso corporeo consumi quotidianamente 1 kg di prodotti alimentari e questi ultimi siano imballati in un recipiente cubico con una superficie di 6 dm2 che rilascia la sostanza. Nel caso di recipienti molto piccoli o molto grandi, l’effettivo rapporto tra la superficie e il volume dei prodotti alimentari imballati si allontana notevolmente dall’ipotesi convenzionale. Di conseguenza, è necessario normalizzare la loro superficie prima di confrontare i risultati delle prove con i limiti di migrazione. È opportuno rivedere queste norme nel momento in cui saranno disponibili nuove informazioni sugli usi degli imballaggi alimentari.

(35)

Il limite di migrazione specifica corrisponde alla quantità massima di una sostanza consentita nei prodotti alimentari. Detto limite garantisce che il materiale destinato a venire in contatto con i prodotti alimentari non presenti rischi per la salute. Il fabbricante deve garantire che i materiali e gli oggetti che non sono ancora in contatto con prodotti alimentari rispetteranno tali limiti nel momento in cui entreranno in contatto con i prodotti alimentari nelle peggiori condizioni di contatto prevedibili. Di conseguenza, deve essere valutata la conformità dei materiali e degli oggetti che non sono ancora in contatto con i prodotti alimentari, ed è necessario stabilire le norme per la realizzazione di tali prove.

(36)

I prodotti alimentari sono matrici complesse e pertanto le analisi delle sostanze che vi migrano possono presentare difficoltà. È quindi necessario designare mezzi di prova che simulino il trasferimento delle sostanze dalla materia plastica al prodotto alimentare. Tali mezzi devono rappresentare le principali proprietà fisico-chimiche dei prodotti alimentari. Quando si utilizzano i simulanti alimentari, le condizioni standard quali durata della prova e temperatura, devono riprodurre il più possibile la migrazione potenziale dall’oggetto al prodotto alimentare.

(37)

Per determinare il simulante alimentare adeguato a determinati prodotti alimentari, è necessario tenere conto della composizione chimica e delle proprietà fisiche del prodotto alimentare. Per determinati prodotti alimentari rappresentativi sono disponibili risultati di ricerche che confrontano la migrazione nel prodotto alimentare e la migrazione nei simulanti. I simulanti alimentari devono essere designati in base ai risultati. In particolare, per i prodotti alimentari contenenti grassi, i risultati ottenuti con un simulante possono in alcuni casi sovrastimare di molto la migrazione nei prodotti alimentari. In questi casi è necessario prevedere la correzione dei risultati ottenuti con il simulante, mediante un coefficiente di riduzione.

(38)

L’esposizione alle sostanze che migrano dai materiali destinati a venire a contatto con prodotti alimentari si basa sull’ipotesi convenzionale che una persona consumi quotidianamente 1 kg di prodotti alimentari. Tuttavia l’ingestione giornaliera di grassi è al massimo di 200 g. Ciò deve essere preso in considerazione per le sostanze lipofiliche che migrano soltanto nei grassi. È quindi opportuno correggere la migrazione specifica con un coefficiente di correzione applicabile alle sostanze lipofiliche, conformemente al parere del comitato scientifico dell’alimentazione umana (SCF) (8) e al parere dell’Autorità (9).

(39)

I controlli ufficiali devono stabilire strategie di prova che consentano alle autorità preposte di realizzare controlli con efficienza, utilizzando al meglio le risorse disponibili. Deve quindi essere ammissibile, a determinate condizioni, ricorrere a metodi di screening per verificare la conformità. La non conformità di un materiale o di un oggetto deve essere confermata da un metodo di verifica.

(40)

Le norme di base relative alle prove di migrazione vanno stabilite nel presente regolamento. Poiché tali prove sono molto complesse, è possibile tuttavia che queste norme di base non coprano tutti i casi prevedibili e tutti i dettagli necessari alla realizzazione delle prove. Di conseguenza, è necessario stabilire un documento di orientamento UE che spieghi più dettagliatamente come applicare le norme di base relative alle prove di migrazione.

(41)

Le norme aggiornate relative ai simulanti alimentari e alle prove di migrazione stabilite nel presente regolamento sostituiscono quelle di cui alla direttiva 78/142/CEE e all’allegato della direttiva 82/711/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (10).

(42)

Le sostanze presenti nelle materie plastiche ma non elencate nell’allegato I del presente regolamento non sono state necessariamente oggetto di una valutazione dei rischi, poiché non sono state sottoposte a una procedura di autorizzazione. Per tali sostanze è necessario che il rispetto dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 sia valutato dall’operatore economico competente conformemente ai principi scientifici riconosciuti a livello internazionale e tenendo conto dell’esposizione dovuta a materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e ad altre fonti.

(43)

L’Autorità ha recentemente effettuato una valutazione scientifica positiva di ulteriori monomeri, altre sostanze di partenza e additivi, che sarebbe quindi opportuno aggiungere all’elenco dell’Unione.

(44)

Poiché si aggiungono nuove sostanze all’elenco dell’Unione, il regolamento si deve applicare il prima possibile per consentire ai fabbricanti di adattarsi ai progressi tecnici e per favorire l’innovazione.

(45)

Determinate norme relative alle prove di migrazione devono essere aggiornate tenendo conto delle nuove conoscenze scientifiche. Le autorità di controllo e l’industria devono adattare alle norme aggiornate il loro sistema attuale in materia di prove. Per consentire tale adeguamento, è appropriato prevedere che le norme aggiornate si applichino soltanto 2 anni dopo l’adozione del regolamento.

(46)

Attualmente gli operatori economici basano le loro dichiarazioni di conformità sulla documentazione giustificativa prevista nella direttiva 2002/72/CE. In linea di principio, una dichiarazione di conformità deve essere aggiornata solo quando modifiche sostanziali nella produzione determinano cambiamenti a livello della migrazione o quando sono disponibili nuovi dati scientifici. Per limitare l’onere a carico degli operatori economici, i materiali che sono stati immessi legalmente sul mercato, conformemente ai requisiti di cui alla direttiva 2002/72/CE, devono poter essere immessi sul mercato con una dichiarazione di conformità basata sulla documentazione giustificativa prevista da detta direttiva fino a 5 anni dopo l’adozione del regolamento.

(47)

I metodi analitici di verifica della migrazione e del contenuto residuo del cloruro di vinile monomero descritti nelle direttive 80/766/CEE della Commissione, dell’8 luglio 1980, che fissa il metodo comunitario di analisi per il controllo ufficiale del tenore di cloruro di vinile monomero nei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (11) e 81/432/CEE della Commissione, del 29 aprile 1981, che stabilisce il metodo comunitario di analisi per il controllo ufficiale della quantità di cloruro di vinile ceduta ai prodotti alimentari dai materiali e dagli oggetti (12) sono obsoleti. I metodi analitici devono rispettare i criteri di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Occorre pertanto abrogare le direttive 80/766/CEE e 81/432/CEE.

(48)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento costituisce una misura specifica ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

2.   Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e oggetti di materia plastica:

a)

destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari, oppure

b)

già a contatto con i prodotti alimentari; oppure

c)

di cui si prevede ragionevolmente che possano entrare in contatto con prodotti alimentari.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai materiali e agli oggetti immessi sul mercato dell’UE che rientrano nelle seguenti categorie:

a)

materiali e articoli, e parti di essi, realizzati esclusivamente in materia plastica;

b)

materiali e oggetti multistrato di materia plastica tenuti insieme da adesivi o con altri mezzi;

c)

materiali e oggetti di cui alle lettere a) o b) stampati e/o rivestiti;

d)

strati di materia plastica o rivestimenti di materia plastica, che costituiscono guarnizioni di coperchi e chiusure e che con tali coperchi e chiusure formano un insieme di due o più strati di vari tipi di materiali;

e)

strati di materia plastica in materiali e oggetti multistrato multimateriali.

2.   Il presente regolamento non si applica ai seguenti materiali e oggetti immessi sul mercato dell’UE e destinati ad essere oggetto di altre misure specifiche:

a)

resine a scambio ionico;

b)

gomma;

c)

siliconi.

3.   Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni UE o nazionali applicabili agli inchiostri da stampa, agli adesivi o ai rivestimenti.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1)

«materiali e oggetti di materia plastica»:

a)

materiali e oggetti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b), e c); nonché

b)

strati di materia plastica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e);

2)

«materia plastica»: polimero a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, capace di funzionare come principale componente strutturale di materiali e oggetti finiti;

3)

«polimero»: sostanza macromolecolare ottenuta nei seguenti modi:

a)

un processo di polimerizzazione, quale la poliaddizione o la policondensazione o qualsiasi altro processo simile, di monomeri e altre sostanze di partenza; oppure

b)

la modifica chimica di macromolecole naturali o sintetiche; oppure

c)

la fermentazione microbica;

4)

«multistrato di materia plastica»: materiale o oggetto composto da due o più strati di materia plastica;

5)

«multistrato multimateriale»: materiale o oggetto composto da due o più strati di vari tipi di materiali, di cui almeno uno di materia plastica;

6)

«monomero o altra sostanza di partenza»:

a)

sostanza sottoposta a qualsiasi tipo di processo di polimerizzazione per la fabbricazione di polimeri; oppure

b)

sostanza macromolecolare naturale o sintetica impiegata nella fabbricazione di macromolecole modificate; oppure

c)

sostanza utilizzata per modificare macromolecole naturali o sintetiche preesistenti;

7)

«additivo»: sostanza aggiunta intenzionalmente alla materia plastica per conseguire un effetto fisico o chimico durante la lavorazione della materia plastica o nel materiale o oggetto finito; è destinato ad essere presente nel materiale o oggetto finito;

8)

«sostanza ausiliaria della polimerizzazione»: sostanza utilizzata per fungere da mezzo adeguato per la fabbricazione di polimeri o materie plastiche; può essere presente nel materiale o oggetto finito, ma non è destinato ad essere presente e non ha effetti fisici o chimici nel materiale o nell’oggetto finale;

9)

«sostanza aggiunta non intenzionalmente»: impurità presente nelle sostanze utilizzate, intermedio di reazione formatosi durante il processo produttivo o prodotto di reazione o di decomposizione;

10)

«sostanza ausiliaria della polimerizzazione»: sostanza che innesca la polimerizzazione e/o controlla la formazione della struttura macromolecolare;

11)

«limite di migrazione globale» (LMG): quantità massima consentita di sostanze non volatili rilasciate da un materiale o da un oggetto nei simulanti alimentari;

12)

«simulante alimentare»: mezzo di prova che imita il prodotto alimentare; il comportamento del simulante alimentare simula la migrazione dai materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

13)

«limite di migrazione specifica» (LMS): quantità massima consentita di una data sostanza rilasciata da un materiale o un oggetto nei prodotti o simulanti alimentari;

14)

«limite di migrazione specifica totale» [LMS(T)]: somma massima consentita di determinate sostanze rilasciate nei prodotti o simulanti alimentari, espressa come totale delle parti delle sostanze indicate;

15)

«barriera funzionale»: barriera costituita da uno o più strati di qualsiasi tipo di materiale, in grado di garantire che il materiale o l’oggetto finito sia conforme all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e alle disposizioni del presente regolamento;

16)

«alimenti non grassi»: alimenti per i quali l’allegato V, tabella 2, del presente regolamento prevede simulanti alimentari diversi dai simulanti D1 o D2 per le prove di migrazione;

17)

«restrizione»: limitazione d’uso di una sostanza, limite di migrazione o limite di quantitativo della sostanza nel materiale o nell’oggetto;

18)

«specifica»: composizione di una sostanza, criteri di purezza di una sostanza, caratteristiche fisico-chimiche di una sostanza, indicazioni relative al processo di fabbricazione di una sostanza o ulteriori informazioni concernenti l’espressione dei limiti di migrazione.

Articolo 4

Immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica

I materiali e gli oggetti di materia plastica possono essere immessi sul mercato solamente se sono:

a)

conformi ai requisiti pertinenti di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 nelle condizioni d’uso previste e prevedibili;

b)

conformi ai requisiti in materia di etichettatura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1935/2004;

c)

conformi ai requisiti in materia di rintracciabilità di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004;

d)

fabbricati conformemente alle buone pratiche di fabbricazione definite nel regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione (14); nonché

e)

conformi ai requisiti di dichiarazione e composizione di cui ai capi II, III e IV del presente regolamento.

CAPO II

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

SEZIONE 1

Sostanze autorizzate

Articolo 5

Elenco dell’Unione delle sostanze autorizzate

1.   Solo le sostanze incluse nell’elenco dell’Unione delle sostanze autorizzate (nel seguito «l’elenco dell’Unione») di cui all’allegato I possono essere intenzionalmente utilizzate nella fabbricazione degli strati di materia plastica in materiali e oggetti di materia plastica.

2.   Tale elenco dell’Unione contiene:

a)

monomeri o altre sostanze di partenza;

b)

additivi esclusi i coloranti;

c)

sostanze ausiliarie della polimerizzazione esclusi i solventi;

d)

macromolecole ottenute per fermentazione microbica.

3.   L’elenco dell’Unione può essere modificato secondo la procedura di cui agli articoli da 8 a 12 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

Articolo 6

Deroghe per sostanze non incluse nell’elenco dell’Unione

1.   In deroga all’articolo 5, le sostanze non incluse nell’elenco dell’Unione possono essere utilizzate come sostanze ausiliarie della polimerizzazione nella fabbricazione di strati di materia plastica in materiali e oggetti di materia plastica soggetti alla legislazione nazionale.

2.   In deroga all’articolo 5, i coloranti e i solventi possono essere utilizzati nella fabbricazione di strati di materia plastica in materiali e oggetti di materia plastica soggetti alla legislazione nazionale.

3.   L’uso delle seguenti sostanze, non incluse nell’elenco dell’Unione, è autorizzato nel rispetto delle norme di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12:

a)

i sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di alluminio, ammonio, bario, calcio, cobalto, rame, ferro, litio, magnesio, manganese, potassio, sodio e zinco di acidi, fenoli o alcoli autorizzati;

b)

le miscele ottenute miscelando sostanze autorizzate senza una reazione chimica dei componenti;

c)

qualora utilizzate come additivi, le sostanze polimeriche naturali o sintetiche del peso molecolare minimo di 1 000 Da — eccetto le macromolecole ottenute per fermentazione microbica — conformi ai requisiti del presente regolamento, se capaci di funzionare come principale componente strutturale di materiali e oggetti finiti;

d)

qualora utilizzati come monomeri o altre sostanze di partenza, i prepolimeri e le sostanze macromolecolari naturali o sintetiche così come le loro miscele, eccetto le macromolecole ottenute per fermentazione microbica, se i monomeri o le sostanze di partenza necessarie alla loro sintesi figurano nell’elenco dell’Unione.

4.   Le seguenti sostanze che non sono incluse nell’elenco dell’Unione possono essere presenti negli strati di materia plastica di materiali o oggetti di materia plastica:

a)

sostanze aggiunte non intenzionalmente;

b)

sostanze ausiliarie della polimerizzazione.

5.   In deroga all’articolo 5, dopo il 1o gennaio 2010 è possibile continuare ad utilizzare gli additivi non inclusi nell’elenco dell’Unione, nel rispetto della legislazione nazionale, fino a che non sarà stata presa una decisione in merito alla loro inclusione nell’elenco dell’Unione, purché figurino nell’elenco provvisorio di cui all’articolo 7.

Articolo 7

Istituzione e gestione dell’elenco provvisorio

1.   L’elenco provvisorio di additivi in corso di valutazione da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità»), pubblicato dalla Commissione nel 2008, è aggiornato regolarmente.

2.   Un additivo è soppresso dall’elenco provvisorio:

a)

se è incluso nell’elenco dell’Unione di cui all’allegato I; o

b)

se la Commissione decide di non includerlo nell’elenco dell’Unione; o

c)

se nel corso dell’analisi dei dati l’Autorità richiede informazioni supplementari e tali informazioni non vengono fornite entro i termini specificati dall’Autorità.

SEZIONE 2

Requisiti generali, restrizioni e specifiche

Articolo 8

Requisiti generali applicabili alle sostanze

Le sostanze utilizzate nella fabbricazione degli strati di materia plastica in materiali e oggetti di materia plastica devono essere di una qualità tecnica e di una purezza appropriata all’uso previsto e prevedibile del materiale o dell’oggetto. Il fabbricante della sostanza conosce la composizione e su richiesta la mette a disposizione delle autorità di controllo.

Articolo 9

Requisiti specifici applicabili alle sostanze

1.   Le sostanze utilizzate nella fabbricazione di strati di materia plastica in materiali e oggetti di materia plastica sono soggetti alle seguenti restrizioni e specifiche:

a)

il limite di migrazione specifica di cui all’articolo 11;

b)

il limite di migrazione globale di cui all’articolo 12;

c)

le restrizioni e le specifiche di cui all’allegato I, punto 1, tabella 1, colonna 10;

d)

le specifiche dettagliate di cui all’allegato I, punto 4;

2.   Le sostanze in nanoforma sono utilizzate solo se esplicitamente autorizzate e menzionate nelle specifiche di cui all’allegato I.

Articolo 10

Restrizioni generali applicabili a materiali e oggetti di materia plastica

Le restrizioni generali relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica sono stabilite nell’allegato II.

Articolo 11

Limiti di migrazione specifica

1.   I materiali e gli oggetti di materia plastica non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari in quantità superiori ai limiti di migrazione specifica (LMS) di cui all’allegato I. Tali limiti sono espressi in mg di sostanza per kg di prodotto alimentare (mg/kg).

2.   Alle sostanze per le quali nell’allegato I non sono indicati limiti di migrazione specifica o altre restrizioni si applica un limite generico di migrazione specifica pari a 60 mg/kg.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli additivi che sono anche autorizzati come additivi alimentari dal regolamento (CE) n. 1333/2008 o come aromi dal regolamento (CE) n. 1334/2008 non devono migrare nei prodotti alimentari in quantità tali da produrre un effetto tecnico nei prodotti alimentari e:

a)

non devono superare le restrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1333/2008, al regolamento (CE) n. 1334/2008 o all’allegato I del presente regolamento nei prodotti alimentari in cui il loro utilizzo come additivi alimentari o sostanze aromatizzanti è autorizzato; o

b)

non devono superare le restrizioni di cui all’allegato I del presente regolamento nei prodotti alimentari in cui il loro utilizzo come additivi alimentari o sostanze aromatizzanti non è autorizzato.

Articolo 12

Limite di migrazione globale

1.   I materiali e gli oggetti di materia plastica non devono cedere i loro costituenti ai simulanti alimentari in quantità superiori a 10 mg di costituenti totali ceduti per dm2 di superficie a contatto con i prodotti alimentari (mg/dm2).

2.   In deroga al paragrafo 1, i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a entrare in contatto con alimenti per lattanti e bambini, così come definiti dalle direttive della Commissione 2006/141/CE (15) e 2006/125/CE (16), non devono trasferire i loro costituenti ai simulanti alimentari in quantità superiori a 60 mg di costituenti totali rilasciati per kg di simulante alimentare.

CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER DETERMINATI MATERIALI E OGGETTI

Articolo 13

Materiali e oggetti di materia plastica multistrato

1.   La composizione di ogni strato di materia plastica di un materiale o oggetto di materia plastica multistrato deve essere conforme al presente regolamento.

2.   In deroga al paragrafo 1, uno strato non a diretto contatto con il prodotto alimentare e separato da esso da una barriera funzionale può:

a)

non essere conforme alle restrizioni e specifiche di cui al presente regolamento, eccetto per il cloruro di vinile monomero, come stabilito all’allegato I; e/o

b)

essere fabbricato con sostanze non figuranti nell’elenco dell’Unione o nell’elenco provvisorio.

3.   La migrazione delle sostanze di cui al paragrafo 2, lettera b), nel prodotto alimentare o simulante alimentare non deve essere rilevabile ove misurata con certezza statistica mediante un metodo di analisi conforme all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 che abbia un limite di rilevabilità di 0,01 mg/kg. Questo limite va sempre espresso come concentrazione nei prodotti alimentari o simulanti alimentari. Si applica a un gruppo di composti, se strutturalmente e tossicologicamente correlati, in particolare isomeri o composti con lo stesso gruppo funzionale, e comprende gli eventuali trasferimenti per controstampa (set-off).

4.   Le sostanze non figuranti nell’elenco dell’Unione o nell’elenco provvisorio di cui al paragrafo 2, lettera b), non devono appartenere alle seguenti categorie:

a)

sostanze classificate come «mutagene», «cancerogene» o «tossiche per la riproduzione» secondo i criteri indicati ai punti 3.5, 3.6 e 3.7 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

b)

sostanze in nanoforma.

5.   Il materiale o oggetto finito di materia plastica multistrato deve essere conforme ai limiti di migrazione specifica di cui all’articolo 11 e al limite di migrazione globale di cui all’articolo 12 del presente regolamento.

Articolo 14

Materiali e oggetti multistrato multimateriali

1.   La composizione di ogni strato di materia plastica in un materiale o oggetto multistrato multimateriale deve essere conforme al presente regolamento.

2.   In deroga al paragrafo 1, in un materiale o oggetto multistrato multimateriale, uno strato non a diretto contatto con il prodotto alimentare e separato da esso da una barriera funzionale può essere fabbricato con sostanze non figuranti nell’elenco dell’Unione o nell’elenco provvisorio.

3.   Le sostanze non figuranti nell’elenco dell’Unione o nell’elenco provvisorio di cui al paragrafo 2 non devono appartenere alle seguenti categorie:

a)

sostanze classificate come «mutagene», «cancerogene» o «tossiche per la riproduzione» secondo i criteri indicati ai punti 3.5, 3.6 e 3.7 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

b)

sostanze in nanoforma.

4.   In deroga al paragrafo 1, gli articoli 11 e 12 del presente regolamento non si applicano agli strati di materia plastica dei materiali e degli oggetti multistrato multimateriali.

5.   Gli strati di materia plastica in un materiale o oggetto multistrato multimateriale devono essere sempre conformi alle restrizioni relative al cloruro di vinile monomero di cui all’allegato I del presente regolamento.

6.   In un materiale o oggetto multistrato multimateriale, i limiti di migrazione specifica e globale per gli strati di materia plastica e per il materiale o l’oggetto finale possono essere definiti dalla legislazione nazionale.

CAPO IV

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E DOCUMENTAZIONE

Articolo 15

Dichiarazione di conformità

1.   Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali e gli oggetti di materia plastica, i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione nonché le sostanze destinate alla fabbricazione di detti materiali e oggetti sono accompagnati da una dichiarazione scritta secondo quanto disposto dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

2.   La dichiarazione scritta di cui al paragrafo 1 è redatta dall’operatore commerciale e contiene le informazioni previste nell’allegato IV.

3.   La dichiarazione scritta deve consentire un’identificazione agevole dei materiali, degli oggetti, dei prodotti in una fase intermedia della fabbricazione o delle sostanze per cui viene rilasciata. Deve inoltre essere rinnovata quando cambiamenti significativi a livello di composizione o fabbricazione determinino variazioni della migrazione dai materiali o dagli oggetti o quando si sia in presenza di nuovi dati scientifici.

Articolo 16

Documenti giustificativi

1.   L’operatore commerciale mette a disposizione dell’autorità nazionale competente che ne faccia richiesta la documentazione atta a dimostrare che i materiali e gli oggetti, i prodotti della fase intermedia della fabbricazione e le sostanze destinate alla fabbricazione dei materiali sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

2.   Tale documentazione contiene le condizioni e i risultati delle prove, i calcoli, compresa la modellizzazione, altre analisi e le prove della sicurezza o le argomentazioni a dimostrazione della conformità. Le norme relative alla dimostrazione sperimentale della conformità sono definite nel capo V.

CAPO V

CONFORMITÀ

Articolo 17

Espressione dei risultati delle prove di migrazione

1.   Ai fini della verifica della conformità, i valori della migrazione specifica sono espressi in mg/kg sulla base dell’effettivo rapporto superficie/volume per l’uso previsto o prevedibile.

2.   In deroga al paragrafo 1, per quanto concerne:

a)

contenitori e altri oggetti contenenti o destinati a contenere una quantità inferiore a 500 millilitri o grammi o superiore a 10 litri,

b)

materiali e oggetti per i quali, a causa della loro forma, non sia possibile valutare il rapporto tra la superficie di tali materiali o oggetti e la quantità di prodotti alimentari a contatto con essi,

c)

fogli e pellicole non ancora a contatto con prodotti alimentari,

d)

fogli e pellicole contenenti quantità inferiori a 500 millilitri o grammi o superiori a 10 litri,

il valore della migrazione è espresso in mg/kg sulla base di un rapporto superficie/volume pari a 6 dm2 per kg di prodotto alimentare.

Il presente paragrafo non si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a entrare in contatto o già a contatto con alimenti per lattanti e bambini così come definiti dalle direttive 2006/141/CE e 2006/125/CE.

3.   In deroga al paragrafo 1, per coperchi, guarnizioni, tappi e altri dispositivi di chiusura simili il valore di migrazione specifica è espresso in:

a)

mg/kg, sulla base del contenuto effettivo del contenitore al quale è destinata la chiusura, o in mg/dm2, sulla base della superficie di contatto totale del dispositivo di chiusura e del contenitore chiuso, se la destinazione dell’oggetto è nota, tenendo conto delle disposizioni di cui al paragrafo 2;

b)

mg/oggetto se la destinazione dell’oggetto non è nota.

4.   Per coperchi, guarnizioni, tappi e altri dispositivi di chiusura simili il valore di migrazione globale è espresso in:

a)

mg/dm2, sulla base della superficie di contatto totale del dispositivo di chiusura e del contenitore chiuso, se la destinazione dell’oggetto è nota;

b)

mg/oggetto se la destinazione dell’oggetto non è nota.

Articolo 18

Norme per la valutazione della conformità ai limiti di migrazione

1.   Per i materiali e gli articoli già a contatto con prodotti alimentari, la verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica è effettuata conformemente alle norme di cui al capo 1 dell’allegato V.

2.   Per i materiali e gli articoli non ancora a contatto con prodotti alimentari, la verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica è effettuata su prodotti alimentari o simulanti alimentari indicati nell’allegato III conformemente alle norme di cui al capo 2, punto 2.1, dell’allegato V.

3.   Per i materiali e gli articoli non ancora a contatto con prodotti alimentari, lo screening del rispetto dei limiti di migrazione specifica può essere effettuata ricorrendo a metodi di screening conformemente alle norme di cui al capo 2, punto 2.2, dell’allegato V. Se durante la procedura di screening un materiale o un oggetto risulta non rispettare i limiti di migrazione, la non conformità deve essere confermata da una verifica a norma del paragrafo 2.

4.   Per i materiali e gli articoli non ancora a contatto con prodotti alimentari, la verifica del rispetto dei limiti di migrazione globale è effettuata sui simulanti alimentari A, B, C, D1 e D2 indicati nell’allegato III conformemente alle norme di cui al capo 3, punto 3.1, dell’allegato V.

5.   Per i materiali e gli articoli non ancora a contatto con prodotti alimentari, lo screening della conformità dei limiti di migrazione globale può essere effettuato ricorrendo a metodi di screening conformemente alle norme di cui al capo 3, punto 3.4, dell’allegato V. Se durante la procedura di screening un materiale o un oggetto risulta non rispettare il limite di migrazione, la non conformità deve essere confermata da una verifica a norma del paragrafo 4.

6.   I risultati delle prove di migrazione specifica ottenuti nei prodotti alimentari prevalgono sui risultati ottenuti nei simulanti alimentari. I risultati delle prove di migrazione specifica ottenuti nei simulanti alimentari prevalgono sui risultati ottenuti con la procedura di screening.

7.   Prima di confrontare i risultati delle prove di migrazione specifica e globale con i limiti di migrazione, si applicano i fattori di correzione di cui al capo 4 dell’allegato V conformemente alle norme in esso contenute.

Articolo 19

Valutazione delle sostanze non incluse nell’elenco dell’Unione

Per le sostanze di cui all’articolo 6, paragrafi 1, 2, 4 e 5 e all’articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento che non sono incluse nell’allegato I del presente regolamento, la conformità all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 è valutata conformemente ai principi scientifici di valutazione dei rischi riconosciuti a livello internazionale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Modifiche di atti dell’UE

L’allegato della direttiva 85/572/CEE del Consiglio (18) è sostituito dal seguente:

«I simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con un solo prodotto alimentare o con gruppi determinati di prodotti alimentari sono definiti nell’allegato III, punto 3, del regolamento (UE) n. 10/2011».

Articolo 21

Abrogazione di atti dell’UE

Le direttive 80/766/CEE, 81/432/CEE e 2002/72/CE sono abrogate con effetto dal 1o maggio 2011.

I riferimenti alle direttive abrogate s’intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo le tavole di concordanza di cui all’allegato VI.

Articolo 22

Disposizioni transitorie

1.   Fino al 31 dicembre 2012 i documenti giustificativi di cui all’articolo 16 si basano sulle norme di base relative alla verifica della migrazione globale e specifica di cui all’allegato della direttiva 82/711/CEE.

2.   A decorrere dal 1o gennaio 2013 i documenti giustificativi di cui all’articolo 16 per i materiali, gli oggetti e le sostanze immessi sul mercato fino al 31 dicembre 2015 si possono basare:

a)

sulle norme per le prove di migrazione di cui all’articolo 18 del presente regolamento; o

b)

sulle norme di base per le prove di migrazione specifica e globale di cui all’allegato della direttiva 82/711/CEE.

3.   A decorrere dal 1o gennaio 2016 i documenti giustificativi di cui all’articolo 16 si basano sulle norme per le prove di migrazione di cui all’articolo 18, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo.

4.   Fino al 31 dicembre 2015 gli additivi utilizzati per l’appretto per fibre di vetro impiegate in plastiche rinforzate con fibre di vetro che non figurano nell’allegato I devono essere conformi alle disposizioni relative alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 19.

5.   I materiali e gli oggetti immessi legalmente sul mercato prima del 1o maggio 2011 possono essere immessi sul mercato fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 23

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2011.

Le disposizioni di cui all’articolo 5 concernenti l’utilizzo degli additivi diversi dagli agenti plastificanti si applicano agli strati di materia plastica o ai rivestimenti di materia plastica dei coperchi e delle chiusure di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), a decorrere dal 31 dicembre 2015.

Le disposizioni di cui all’articolo 5 concernenti l’uso degli additivi utilizzati negli appretti delle fibre di vetro per plastiche rinforzate in fibra di vetro si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2015.

Le disposizioni di cui all’articolo 18, paragrafi 2 e 4, e all’articolo 20 si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattati.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

(2)  GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18.

(3)  GU L 44 del 15.2.1978, pag. 15.

(4)  GU L 135 del 30.5.2009, pag. 3.

(5)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(6)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(7)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(8)  Parere del comitato scientifico dell’alimentazione umana, del 4 dicembre 2002, sull’introduzione di un coefficiente di riduzione (del consumo) dei grassi (FRF) nella stima dell’esposizione a una sostanza migrante dai materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out149_en.pdf

(9)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, sugli aromatizzanti, sui coadiuvanti tecnologici e sui materiali a contatto con gli alimenti (MCA), espresso su richiesta della Commissione, in merito all’introduzione di un coefficiente di riduzione (del consumo) di grassi per i lattanti e i bambini, The EFSA Journal (2004) 103, pagg. 1-8.

(10)  GU L 297 del 23.10.1982, pag. 26.

(11)  GU L 213 del 16.8.1980, pag. 42.

(12)  GU L 167 del 24.6.1981, pag. 6.

(13)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(14)  GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75.

(15)  GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.

(16)  GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16.

(17)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(18)  GU L 372 del 31.12.1985, pag. 14.


ALLEGATO I

Sostanze

1.   Elenco dell’Unione di sostanze autorizzate: monomeri autorizzati, altre sostanze di partenza, macromolecole ottenute per fermentazione microbica, additivi e sostanze ausiliarie della polimerizzazione

La tabella 1 contiene le seguenti informazioni:

Colonna 1 (N. sostanza MCA): numero di identificazione unico della sostanza

Colonna 2 (N. rif.): numero di riferimento CEE per i materiali da imballaggio

Colonna 3 (N. CAS): numero CAS (Chemical Abstracts Service)

Colonna 4 (Denominazione della sostanza): denominazione chimica

Colonna 5 [Impiego come additivo o sostanza ausiliaria della polimerizzazione (sì/no)]: indicazione che l’impiego come additivo o sostanza ausiliaria della polimerizzazione è autorizzato (sì) o non è autorizzato (no). Se l’impiego della sostanza è autorizzato soltanto come sostanza ausiliaria della polimerizzazione, si indica «sì» e nelle specifiche viene precisata la restrizione d’uso.

Colonna 6 [Impiego come monomero o altra sostanza di partenza o macromolecola ottenuta per fermentazione microbica (sì/no)]: indicazione che l’impiego come monomero o altra sostanza di partenza o macromolecola ottenuta per fermentazione microbica è autorizzato (sì) o non è autorizzato (no). Se la sostanza è autorizzata come macromolecola ottenuta per fermentazione microbica, si indica «sì» e nelle specifiche viene precisato che la sostanza è una macromolecola ottenuta per fermentazione microbica.

Colonna 7 [FRF applicabile (sì/no)]: indicazione che, per la sostanza considerata, i risultati della migrazione possono essere corretti dal coefficiente di riduzione del consumo dei grassi (FRF) (sì) o non possono essere corretti (no).

Colonna 8 (LMS [mg/kg]): limite di migrazione specifica applicabile alla sostanza. È espresso in mg di sostanza per kg di prodotto alimentare. Nel caso in cui la sostanza non debba migrare in quantità rilevabile, si indica «NR».

Colonna 9 (LMS(T) [mg/kg] (n. restrizione di gruppo): numero d’identificazione del gruppo di sostanze al quale si applica la restrizione di gruppo di cui alla tabella 2, colonna 1, del presente allegato.

Colonna 10 (Restrizioni e specifiche): altre restrizioni diverse dal limite di migrazione specifica e specifiche applicabili alla sostanza. Se sono stabilite specifiche dettagliate, si fa riferimento alla tabella 4.

Colonna 11 (Note sulla verifica della conformità): numero di nota di cui alla tabella 3, colonna 1, del presente allegato, indicante le disposizioni dettagliate applicabili alla verifica della conformità per la sostanza.

Qualora una sostanza figuri nell’elenco come composto singolo ma rientri anche in un termine più generico, a tale sostanza si applicano le restrizioni che la riguardano in quanto composto singolo.

Se nella colonna 8 il limite di migrazione specifica è indicato come non rilevabile (NR), si applica un limite di rilevabilità pari a 0,01 mg di sostanza per kg di prodotto alimentare, salvo indicazione contraria per una singola sostanza.

Tabella 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

N. sostanza FCM

N. rif.

N. CAS

Denominazione della sostanza

Impiego come additivo o sostanza ausiliaria della polimerizzazione

(sì/no)

Impiego come monomero o sostanza di partenza o macromolecola ottenuta per fermentazione microbica

(sì/no)

FRF applicabile

(sì/no)

LMS

[mg/kg]

LMS(T)

[mg/kg]

(n. restrizione di gruppo)

Restrizioni e specifiche

Note sulla verifica della conformità

1

12310

0266309-43-7

Albumina

no

no

 

 

 

 

2

12340

Albumina coagulata con formaldeide

no

no

 

 

 

 

3

12375

Monoalcoli alifatici saturi, lineari, primari (C4-C22)

no

no

 

 

 

 

4

22332

Miscela di (40 % p/p) 2,2,4-trimetilesano-1,6-diisocianato e (60 % p/p) 2,4,4-trimetilesano-1,6-diisocianato

no

no

 

(17)

1 mg/kg nel prodotto finito espresso come gruppo isocianato

(10)

5

25360

Trialchil(C5-C15)acetato di 2,3 epossipropile

no

no

NR

 

1 mg/kg nel prodotto finito espresso come gruppo epossidico.

Il peso molecolare è pari a 43 Da.

 

6

25380

Trialchil(C7-C17)acetato di vinile

no

no

0,05

 

 

(1)

7

30370

Acido acetilacetico, sali

no

no

 

 

 

 

8

30401

Acetilati mono- e digliceridi di acidi grassi

no

no

 

(32)

 

 

9

30610

Acidi, C2-C24, alifatici, lineari, monocarbossilici, provenienti da grassi e oli naturali, loro mono-, di- e triesteri di glicerolo (sono inclusi gli acidi grassi ramificati presenti come impurezze naturali)

no

no

 

 

 

 

10

30612

Acidi, C2-C24, alifatici, lineari, monocarbossilici, sintetici, e loro mono-, di-e triesteri di glicerina

no

no

 

 

 

 

11

30960

Esteri degli acidi alifatici monocarbossilici (C6-C22) con poliglicerina

no

no

 

 

 

 

12

31328

Acidi grassi da grassi e oli alimentari animali o vegetali

no

no

 

 

 

 

13

33120

Monoalcoli alifatici saturi, lineari, primari (C4-C24)

no

no

 

 

 

 

14

33801

Acido n-alchil(C10-C13)benzensolfonico

no

no

30

 

 

 

15

34130

Alchildimetilamine, lineare con numero pari di atomi di carbonio (C12-C20)

no

30

 

 

 

16

34230

Acido alchil(C8-C22)solfonico

no

no

6

 

 

 

17

34281

Acidi alchil(C8-C22)solforici lineari primari con un numero pari di atomi di carbonio

no

no

 

 

 

 

18

34475

Idrossifosfito di alluminio e calcio, idrato

no

no

 

 

 

 

19

39090

N,N-bis(2-idrossietil)alchil(C8-C18)ammina

no

no

 

(7)

 

 

20

39120

Cloridrati di N,N-bis(2-idrossietil)alchil(C8-C18)ammina

no

no

 

(7)

LMS (T) espresso escludendo HCl

 

21

42500

Acido carbonico, sali

no

no

 

 

 

 

22

43200

Mono- e digliceridi dell’olio di ricino

no

no

 

 

 

 

23

43515

Esteri degli acidi grassi dell’olio di cocco con cloruro di colina

no

no

0,9

 

 

(1)

24

45280

Fibre di cotone

no

no

 

 

 

 

25

45440

Cresoli butilati, stirenati

no

no

12

 

 

 

26

46700

5,7-di-ter-butil-3-(3,4-e 2,3-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-one contenente: a) 5,7-di-ter-butil-3-(3,4-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-one (80-100 % p/p) e b) 5,7-di-ter-butil-3-(2,3-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-one (0-20 % p/p)

no

no

5

 

 

 

27

48960

9,10-acido diidrossi stearico e suoi oligomeri

no

no

5

 

 

 

28

50160

Bis[n-alchile(C10-C16) tioglicolato] di di-n-ottilstagno

no

no

 

(10)

 

 

29

50360

Bis(etile maleato) di di-n-ottilstagno

no

no

 

(10)

 

 

30

50560

1,4-butandiolo bis(tioglicolato) di di-n-ottilstagno

no

no

 

(10)

 

 

31

50800

Dimaleato di di-n-ottilstagno, esterificato

no

no

 

(10)

 

 

32

50880

Dimaleato di di-n-ottilstagno, polimeri (n = 2-4)

no

no

 

(10)

 

 

33

51120

(Tiobenzoato) (2-etilesile tioglicolato) di di-n-ottilstagno

no

no

 

(10)

 

 

34

54270

Etilidrossimetilcellulosa

no

no

 

 

 

 

35

54280

etilidrossipropilcellulosa

no

no

 

 

 

 

36

54450

Grassi e oli provenienti da cibi animali o vegetali

no

no

 

 

 

 

37

54480

Grassi e oli idrogenati provenienti da cibi animali o vegetali

no

no

 

 

 

 

38

55520

Fibre di vetro

no

no

 

 

 

 

39

55600

Microsfere di vetro

no

no

 

 

 

 

40

56360

Esteri di glicerina con l’acido acetico

no

no

 

 

 

 

41

56486

Esteri di glicerina con acidi alifatici saturi lineari con un numero pari di atomi di carbonio (C14-C18) e con acidi alifatici insaturi lineari con un numero pari di atomi di carbonio (C16-C18)

no

no

 

 

 

 

42

56487

esteri di glicerina con l’acido butirrico

no

no

 

 

 

 

43

56490

Esteri di glicerina con l’acido erucico

no

no

 

 

 

 

44

56495

Esteri di glicerina con l’acido 12-idrossistearico

no

no

 

 

 

 

45

56500

Esteri di glicerina con l’acido laurico

no

no

 

 

 

 

46

56510

Esteri di glicerina con l’acido linoleico

no

no

 

 

 

 

47

56520

Esteri di glicerina con l’acido miristico

no

no

 

 

 

 

48

56535

Esteri di glicerina con l’acido nonanoico

no

no

 

 

 

 

49

56540

Esteri di glicerina con l’acido oleico

no

no

 

 

 

 

50

56550

Esteri di glicerina con l’acido palmitico

no

no

 

 

 

 

51

56570

Esteri di glicerina con l’acido propionico

no

no

 

 

 

 

52

56580

Esteri di glicerina con l’acido ricinoleico

no

no

 

 

 

 

53

56585

Esteri di glicerina con l’acido stearico

no

no

 

 

 

 

54

57040

Monooleato di glicerina, estere con acido ascorbico

no

no

 

 

 

 

55

57120

Monooleato di glicerina, estere con acido citrico

no

no

 

 

 

 

56

57200

Monopalmitato di glicerina, estere con acido ascorbico

no

no

 

 

 

 

57

57280

Monopalmitato di glicerina, estere con acido citrico

no

no

 

 

 

 

58

57600

Monostearato di glicerina, estere con acido ascorbico

no

no

 

 

 

 

59

57680

Monostearato di glicerina, estere con acido citrico

no

no

 

 

 

 

60

58300

Glicina, sali

no

no

 

 

 

 

62

64500

Lisina, sali

no

no

 

 

 

 

63

65440

Pirofosfito di manganese

no

no

 

 

 

 

64

66695

Metilidrossimetilcellulosa

no

no

 

 

 

 

65

67155

Miscela di 4-(2-benzossazolil)-4′ -(5-metil-2-benzossazolil)stilbene, 4,4′-bis(2-benzossazolil)stilbene e 4,4′-bis(5-metil-2-benzossazolil)stilbene

no

no

 

 

Non più dello 0,05 % (p/p) (quantità di sostanza usata/quantità della formulazione).

Miscela ottenuta dal processo di produzione nella tipica proporzione di (58-62 %):(23-27 %):(13-17 %).

 

66

67600

Tris[alchil(C10-C16)tioglicolato] di mono-n-ottilstagno

no

no

 

(11)

 

 

67

67840

Acidi montanici e/o loro esteri con etilenglicole e/o con 1,3-butandiolo e/o con glicerina

no

no

 

 

 

 

68

73160

Fosfati di mono- e di-n-alchile (C16 e C18)

no

0,05

 

 

 

69

74400

Fosfito di tris(nonil- e/o dinonilfenile)

no

30

 

 

 

70

76463

Acido poliacrilico, sali

no

no

 

(22)

 

 

71

76730

Polidimetilsilossano, gamma-idrossipropilato

no

no

6

 

 

 

72

76815

Poliestere dell’acido adipico con glicerolo o pentaeritritolo, esteri con acidi grassi C12-C22, pari, lineari

no

no

 

(32)

La frazione con peso molecolare inferiore a 1 000 Da non deve eccedere il 5 % (p/p)

 

73

76866

Poliesteri di 1,2-propandiolo e/o 1,3- e/o 1,4-butandiolo e/o polipropilenglicole con acido adipico, che possono essere terminati con acido acetico o acidi grassi C12-C18 o n-ottanolo e/o n-decanolo

no

 

(31)

(32)

 

 

74

77440

Diricinoleato di polietilenglicole

no

42

 

 

 

75

77702

Esteri di polietilenglicole con acidi alifatici monocarbossilici (C6-C22) e i loro solfati di ammonio e sodio

no

no

 

 

 

 

76

77732

Glicole di polietilene (EO = 1-30, tipicamente 5) etere di butile 2-ciano 3-(4-idrossi-3-metossifenile)acrilato

no

no

0,05

 

Da utilizzarsi unicamente nel PET

 

77

77733

Polietilenglicole (EO = 1-30, tipicamente 5) etere di butile-2-ciano-3-(4-idrossifenile)acrilato

no

no

0,05

 

Da utilizzarsi unicamente nel PET

 

78

77897

Polietilenglicole (EO = 1-50) monoalchiletere (lineare e ramificato C8-C20), solfato, sali

no

no

5

 

 

 

79

80640

Poliossialchil (C2-C4) dimetilpolisilossano

no

no

 

 

 

 

80

81760

Polveri, fiocchi e fibre di ottone, bronzo, rame, acciaio inossidabile, stagno, ferro e leghe di rame, stagno e ferro

no

no

 

 

 

 

81

83320

Propilidrossietilcellulosa

no

no

 

 

 

 

82

83325

Propilidrossimetilcellulosa

no

no

 

 

 

 

83

83330

Propilidrossipropilcellulosa

no

no

 

 

 

 

84

85601

Silicati naturali (ad esclusione dell’amianto)

no

no

 

 

 

 

85

85610

Silicati naturali sililati (ad esclusione dell’amianto)

no

no

 

 

 

 

86

86000

Acido silicico sililato

no

no

 

 

 

 

87

86285

Biossido di silicio sililato

no

no

 

 

 

 

88

86880

Dialchilfenossibenzendisolfonato di monoalchile, sale di sodio

no

no

9

 

 

 

89

89440

Esteri dell’acido stearico con etilenglicole

no

no

 

(2)

 

 

90

92195

Taurina, sali

no

no

 

 

 

 

91

92320

Etere tetradecil-poliossietilenico (EO = 3-8) dell’acido glicolico

no

15

 

 

 

92

93970

Triciclodecan dimetanol-bis(esaidroftalato)

no

no

0,05

 

 

 

93

95858

Cere, paraffine, raffinati, derivati dal petrolio o idrocarburi sintetici prodotti da materie prime, bassa viscosità

no

no

0,05

 

Da non utilizzarsi per oggetti a contatto con alimenti grassi per i quali è indicato il simulante D.

Peso molecolare medio non inferiore a 350 Da.

Viscosità a 100 °C non meno di 2,5 cSt (2,5 × 10-6 m2/s).

Tenore di idrocarburi contenenti un numero di atomi di carbonio inferiore a 25: non più del 40 % (p/p).

 

94

95859

Cere raffinate derivate da materie prime di origine petrolifera o da idrocarburi sintetici, elevata viscosità

no

no

 

 

Peso molecolare medio non inferiore a 500 Da.

Viscosità a 100 °C non meno di 11 cSt (11 × 10-6 m2/s).

Tenore di idrocarburi contenenti un numero di atomi di carbonio inferiore a 25: non più del 5 % (p/p).

 

95

95883

Oli minerali bianchi, paraffinici, derivati da idrocarburi di origine petrolifera

no

no

 

 

Peso molecolare medio non inferiore a 480 Da.

Viscosità a 100 °C non meno di 8,5 cSt (8,5 × 10-6 m2/s).

Tenore di idrocarburi contenenti un numero di atomi di carbonio inferiore a 25: non più del 5 % (p/p).

 

96

95920

Farina e fibre di legno, non trattati

no

no

 

 

 

 

97

72081/10

Resine idrocarburiche (idrogenate) derivate dal petrolio

no

no

 

 

Le resine idrocarburiche idrogenate derivate dal petrolio prodotte mediante polimerizzazione catalitica o termica di dieni e olefine alifatici, aliciclici e/o arilalcheni monobenzenici da distillati di petrolio crackizzato con un intervallo di ebollizione non superiore a 220 °C, nonché i monomeri puri presenti in questi flussi della distillazione, con successiva distillazione, idrogenazione e ulteriore trasformazione.

Proprietà:

viscosità a 120 °C: > 3 Pa.s

temperatura di rammollimento: > 95 °C determinata secondo metodo ASTM E 28-67

numero di bromo: < 40 (ASTM D1159)

colore di una soluzione al 50 % di toluene < 11 nella scala Gardner

monomero aromatico residuo ≤ 50 ppm.

 

98

17260

0000050-00-0

Formaldeide

no

 

(15)

 

 

54880

99

19460

0000050-21-5

Acido lattico

no

 

 

 

 

62960

100

24490

0000050-70-4

Sorbitolo

no

 

 

 

 

88320

101

36000

0000050-81-7

Acido ascorbico

no

no

 

 

 

 

102

17530

0000050-99-7

Glucosio

no

no

 

 

 

 

103

18100

0000056-81-5

Glicerina

no

 

 

 

 

55920

104

58960

0000057-09-0

Bromuro di esadeciltrimetilammonio

no

no

6

 

 

 

105

22780

0000057-10-3

Acido palmitico

no

 

 

 

 

70400

106

24550

0000057-11-4

Acido stearico

no

 

 

 

 

89040

107

25960

0000057-13-6

Urea

no

no

 

 

 

 

108

24880

0000057-50-1

Saccarosio

no

no

 

 

 

 

109

23740

0000057-55-6

1,2-propandiolo

no

 

 

 

 

81840

110

93520

0000059-02-9

0010191-41-0

ALFA-tocoferolo

no

no

 

 

 

 

111

53600

0000060-00-4

Acido etilendiamminotetraacetico

no

no

 

 

 

 

112

64015

0000060-33-3

Acido linoleico

no

no

 

 

 

 

113

16780

0000064-17-5

Etanolo

no

 

 

 

 

52800

114

55040

0000064-18-6

Acido formico

no

no

 

 

 

 

115

10090

0000064-19-7

Acido acetico

no

 

 

 

 

30000

116

13090

0000065-85-0

Acido benzoico

no

 

 

 

 

37600

117

21550

0000067-56-1

Metanolo

no

no

 

 

 

 

118

23830

0000067-63-0

2-propanolo

no

 

 

 

 

81882

119

30295

0000067-64-1

Acetone

no

no

 

 

 

 

120

49540

0000067-68-5

Dimetilsulfossido

no

no

 

 

 

 

121

24270

0000069-72-7

Acido salicilico

no

 

 

 

 

84640

122

23800

0000071-23-8

1-propanolo

no

no

 

 

 

 

123

13840

0000071-36-3

1-butanolo

no

no

 

 

 

 

124

22870

0000071-41-0

1-pentanolo

no

no

 

 

 

 

125

16950

0000074-85-1

Etilene

no

no

 

 

 

 

126

10210

0000074-86-2

Acetilene

no

no

 

 

 

 

127

26050

0000075-01-4

Cloruro di vinile

no

no

NR

 

1 mg/kg nel prodotto finito

 

128

10060

0000075-07-0

Acetaldeide

no

no

 

(1)

 

 

129

17020

0000075-21-8

Ossido di etilene

no

no

NR

 

1 mg/kg nel prodotto finito

(10)

130

26110

0000075-35-4

Cloruro di vinilidene

no

no

NR

 

 

(1)

131

48460

0000075-37-6

1,1-difluoroetano

no

no

 

 

 

 

132

26140

0000075-38-7

Fluoruro di vinilidene

no

no

5

 

 

 

133

14380

0000075-44-5

Cloruro di carbonile

no

no

NR

 

1 mg/kg nel prodotto finito

(10)

23155

134

43680

0000075-45-6

Clorodifluorometano

no

no

6

 

Contenuto di clorofluorometano inferiore a 1 mg/kg della sostanza

 

135

24010

0000075-56-9

Propilene ossido

no

no

NR

 

1 mg/kg nel prodotto finito

 

136

41680

0000076-22-2

Canfora

no

no

 

 

 

(3)

137

66580

0000077-62-3

2,2′-metilenbis[4-metil-6-(1-metilcicloesil)fenolo]

no

 

(5)

 

 

138

93760

0000077-90-7

Tri-n-butil acetil citrato

no

no

 

(32)

 

 

139

14680

0000077-92-9

Acido citrico

no

 

 

 

 

44160

140

44640

0000077-93-0

Citrato di trietile

no

no

 

(32)

 

 

141

13380

0000077-99-6

1,1,1-trimetilolpropano

no

6

 

 

 

25600

94960

142

26305

0000078-08-0

Viniltrietossisilano

no

no

0,05

 

Da utilizzarsi unicamente come agente di trattamento delle superfici

(1)

143

62450

0000078-78-4

Isopentano

no

no

 

 

 

 

144

19243

0000078-79-5

2-metil-1,3-butadiene

no

no

NR

 

1 mg/kg nel prodotto finito

 

21640

145

10630

0000079-06-1

Acrilammide

no

no

NR

 

 

 

146

23890

0000079-09-4

Acido propionico

no

 

 

 

 

82000

147

10690

0000079-10-7

Acido acrilico

no

no

 

(22)

 

 

148

14650

0000079-38-9

Clorotrifluoroetilene

no

no

NR

 

 

(1)

149

19990

0000079-39-0

Metacrilammide

no

no

NR

 

 

 

150

20020

0000079-41-4

Acido metacrilico

no

no

 

(23)

 

 

151

13480

0000080-05-7

2,2-bis(4-idrossifenil)propano

no

no

0,6

 

 

 

13607

152

15610

0000080-07-9

4,4′-diclorodifenilsulfone

no

no

0,05

 

 

 

153

15267

0000080-08-0

4,4′-diaminodifenil-sulfone

no

no

5

 

 

 

154

13617

0000080-09-1

4,4′-diidrossidifenilsulfone

no

no

0,05

 

 

 

16090

155

23470

0000080-56-8

ALFA-pinene

no

no

 

 

 

 

156

21130

0000080-62-6

Metacrilato di metile

no

no

 

(23)

 

 

157

74880

0000084-74-2

Dibutil ftalato

no

no

0,3

(32)

Da utilizzarsi unicamente come:

a)

plastificante nei materiali e oggetti a uso ripetuto a contatto con alimenti non grassi;

b)

coadiuvante tecnologico di lavorazione nelle poliolefine, in concentrazioni non superiori allo 0,05 % nel prodotto finito.

(7)

158

23380

0000085-44-9

Anidride ftalica

no

 

 

 

 

76320

159

74560

0000085-68-7

Benzil butil ftalato

no

no

30

(32)

Da utilizzarsi unicamente come:

a)

plastificante nei materiali e oggetti di materia plastica ad uso ripetuto;

b)

plastificante nei materiali e negli oggetti monouso a contatto con alimenti non grassi, eccettuati gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, come definiti dalla direttiva 2006/141/CE o alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, come definiti dalla direttiva 2006/125/CE;

c)

coadiuvante tecnologico di lavorazione in concentrazioni non superiori allo 0,1 % nel prodotto finito.

(7)

160

84800

0000087-18-3

Salicilato di 4-terz-butilfenile

no

12

 

 

 

161

92160

0000087-69-4

Acido tartarico

no

no

 

 

 

 

162

65520

0000087-78-5

Mannitolo

no

no

 

 

 

 

163

66400

0000088-24-4

2,2′-metilenbis(4-etil-6-terz-butilfenolo)

no

 

(13)

 

 

164

34895

0000088-68-6

2-amminobenzammide

no

no

0,05

 

Da utilizzarsi unicamente nel PET per acqua e bevande

 

165

23200

0000088-99-3

Acido o-ftalico

no

 

 

 

 

74480

166

24057

0000089-32-7

Anidride piromellitica

no

no

0,05

 

 

 

167

25240

0000091-08-7

2,6-diisocianato di toluene

no

no

 

(17)

1 mg/kg nel prodotto finito espresso come gruppo isocianato

(10)

168

13075

0000091-76-9

2,4-diammino-6-fenil-1,3,5-triazina

no

no

5

 

 

(1)

15310

169

16240

0000091-97-4

4,4′-diisocianato di 3,3′ -dimetildifenile

no

no

 

(17)

1 mg/kg nel prodotto finito espresso come gruppo isocianato

(10)

170

16000

0000092-88-6

4,4′-diidrossidifenile

no

no

6

 

 

 

171

38080

0000093-58-3

Benzoato di metile

no

no

 

 

 

 

172

37840

0000093-89-0

Benzoato di etile

no

no

 

 

 

 

173

60240

0000094-13-3

4-idrossibenzoato di propile

no

no

 

 

 

 

174

14740

0000095-48-7

o-cresolo

no

no

 

 

 

 

175

20050

0000096-05-9

Metacrilato di allile

no

no

0,05

 

 

 

176

11710

0000096-33-3

Acrilato di metile

no

no

 

(22)

 

 

177

16955

0000096-49-1

Carbonato di etilene

no

no

30

 

LMS espresso come etilenglicole.

Contenuto residuo di 5 mg/kg di carbonato di etilene per kg di idrogel con un massimo di 10 g di idrogel a contatto con 1 kg di alimento.

 

178

92800

0000096-69-5

4,4′-tiobis(6-terz-butil-3-metilfenolo)

no

0,48

 

 

 

179

48800

0000097-23-4

2,2′-diidrossi-5,5′-diclorodifenilmetano

no

12

 

 

 

180

17160

0000097-53-0

Eugenolo

no

no

NR

 

 

 

181

20890

0000097-63-2

Metacrilato di etile

no

no

 

(23)

 

 

182

19270

0000097-65-4

Acido itaconico

no

no

 

 

 

 

183

21010

0000097-86-9

Metacrilato di isobutile

no

no

 

(23)

 

 

184

20110

0000097-88-1

Metacrilato di butile

no

no

 

(23)

 

 

185

20440

0000097-90-5

Dimetacrilato di etilenglicole

no

no

0,05

 

 

 

186

14020

0000098-54-4

4-terz-butilfenolo

no

no

0,05

 

 

 

187

22210

0000098-83-9

ALFA-metilstirene

no

no

0,05

 

 

 

188

19180

0000099-63-8

Dicloruro dell’acido isoftalico

no

no

 

(27)

 

 

189

60200

0000099-76-3

4-idrossibenzoato di metile

no

no

 

 

 

 

190

18880

0000099-96-7

Acido p-idrossibenzoico

no

no

 

 

 

 

191

24940

0000100-20-9

Dicloruro dell’acido tereftalico

no

no

 

(28)

 

 

192

23187

Acido ftalico

no

no

 

(28)

 

 

193

24610

0000100-42-5

Stirene

no

no

 

 

 

 

194

13150

0000100-51-6

Alcol benzilico

no

no

 

 

 

 

195

37360

0000100-52-7

Benzaldeide

no

no

 

 

 

(3)

196

18670

0000100-97-0

Esametilentetrammina

no

 

(15)

 

 

59280

197

20260

0000101-43-9

Metacrilato di cicloesile

no

no

0,05

 

 

 

198

16630

0000101-68-8

4,4′-diisocianato di difenilmetano

no

no

 

(17)

1 mg/kg nel prodotto finito espresso come gruppo isocianato

(10)

199

24073

0000101-90-6

Etere diglicidilico di resorcinolo

no

no

NR

 

Da non utilizzarsi per oggetti a contatto con alimenti grassi per i quali è indicato il simulante D.

Solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET.

(8)

200

51680

0000102-08-9

N,N′-difeniltiourea

no

3

 

 

 

201

16540

0000102-09-0

Carbonato di difenile

no

no

0,05

 

 

 

202

23070

0000102-39-6

Acido(1,3-fenilenediossi)diacetico

no

no

0,05

 

 

(1)

203

13323

0000102-40-9

1,3-bis(2-idrossietossi)benzene

no

no

0,05

 

 

 

204

25180

0000102-60-3

N,N,N′,N′-tetrakis(2-idrossipropil) etilendiammina

no

 

 

 

 

92640

205

25385

0000102-70-5

Triallilammina

no

no

 

 

40 mg/kg di idrogel con un rapporto di 1 kg di alimento per un massimo di 1,5 grammi di idrogel.

Da utilizzarsi unicamente negli idrogel non destinati a venire a contatto diretto con gli alimenti.

 

206

11500

0000103-11-7

Acrilato di 2-etilesile

no

no

0,05

 

 

 

207

31920

0000103-23-1

Adipato di bis(2-etilesile)

no

18

(32)

 

(2)

208

18898

0000103-90-2

N-(4-idrossifenil) acetammide

no

no

0,05

 

 

 

209

17050

0000104-76-7

2-etil-1-esanolo

no

no

30

 

 

 

210

13390

0000105-08-8

1,4-bis(idrossimetil)cicloesano

no

no

 

 

 

 

14880

211

23920

0000105-38-4

Propionato di vinile

no

no

 

(1)

 

 

212

14200

0000105-60-2

Caprolattame

no

 

(4)

 

 

41840

213

82400

0000105-62-4

Dioleato di 1,2-propilenglicole

no

no

 

 

 

 

214

61840

0000106-14-9

Acido 12-idrossistearico

no

no

 

 

 

 

215

14170

0000106-31-0

Anidride butirrica

no

no

 

 

 

 

216

14770

0000106-44-5

p-cresolo

no

no

 

 

 

 

217

15565

0000106-46-7

1,4-diclorobenzene

no

no

12

 

 

 

218

11590

0000106-63-8

Acrilato di isobutile

no

no

 

(22)

 

 

219

14570

0000106-89-8

Epicloridrina

no

no

NR

 

1 mg/kg nel prodotto finito

(10)

16750

220

20590

0000106-91-2

Metacrilato di 2,3-epossipropile

no

no

0,02

 

 

(10)

221

40570

0000106-97-8

Butano

no

no

 

 

 

 

222

13870

0000106-98-9

1-butene

no

no

 

 

 

 

223

13630

0000106-99-0

Butadiene

no

no

NR

 

1 mg/kg nel prodotto finito

 

224

13900

0000107-01-7

2-butene

no

no

 

 

 

 

225

12100

0000107-13-1

Acrilonitrile

no

no

NR

 

 

 

226

15272

0000107-15-3

Etilendiammina

no

no

12

 

 

 

16960

227

16990

0000107-21-1

Etilenglicole

no

 

(2)

 

 

53650

228

13690

0000107-88-0

1,3 butandiolo

no

no

 

 

 

 

229

14140

0000107-92-6

Acido butirrico

no

no

 

 

 

 

230

16150

0000108-01-0

Dimetilamminoetanolo

no

no

18

 

 

 

231

10120

0000108-05-4

Acetato di vinile

no

no

12

 

 

 

232

10150

0000108-24-7

Anidride acetica

no

 

 

 

 

30280

233

24850

0000108-30-5

Anidride succinica

no

no

 

 

 

 

234

19960

0000108-31-6

Anidride maleica

no

no

 

(3)

 

 

235

14710

0000108-39-4

m-cresolo

no

no

 

 

 

 

236

23050

0000108-45-2

1,3-fenilendiammina

no

no

NR

 

 

 

237

15910

0000108-46-3

1,3-diidrossibenzene

no

no

2,4

 

 

 

24072

238

18070

0000108-55-4

Anidride glutarica

no

no

 

 

 

 

239

19975

0000108-78-1

2,4,6-triammino-1,3,5-triazina

no

30

 

 

 

25420

93720

240

45760

0000108-91-8

Cicloesilammina

no

no

 

 

 

 

241

22960

0000108-95-2

Fenolo

no

no

 

 

 

 

242

85360

0000109-43-3

Sebacato di dibutile

no

no

 

(32)

 

 

243

19060

0000109-53-5

Etere isobutilvinilico

no

no

0,05

 

 

(10)

244

71720

0000109-66-0

Pentano

no

no

 

 

 

 

245

22900

0000109-67-1

1-pentene

no

no

5

 

 

 

246

25150

0000109-99-9

Tetraidrofurano

no

no

0,6

 

 

 

247

24820

0000110-15-6

Acido succinico

no

 

 

 

 

90960

248

19540

0000110-16-7

Acido maleico

no

 

(3)

 

 

64800

249

17290

0000110-17-8

Acido fumarico

no

 

 

 

 

55120

250

53520

0000110-30-5

N,N′-etilenbisstearammide

no

no

 

 

 

 

251

53360

0000110-31-6

N,N′-etilenbisoleammide

no

no

 

 

 

 

252

87200

0000110-44-1

Acido sorbico

no

no

 

 

 

 

253

15250

0000110-60-1

1,4-diamminobutano

no

no

 

 

 

 

254

13720

0000110-63-4

1,4 butandiolo

no

 

(30)

 

 

40580

255

25900

0000110-88-3

Triossano

no

no

5

 

 

 

256

18010

0000110-94-1

Acido glutarico

no

 

 

 

 

55680

257

13550

0000110-98-5

Dipropilenglicole

no

 

 

 

 

16660

51760

258

70480

0000111-06-8

Acido palmitico, butil estere

no

no

 

 

 

 

259

58720

0000111-14-8

Acido eptanoico

no

no

 

 

 

 

260

24280

0000111-20-6

Acido sebacico

no

no

 

 

 

 

261

15790

0000111-40-0

Dietilentriammina

no

no

5

 

 

 

262

35284

0000111-41-1

N-(2-amminoetill)etanolammina

no

no

0,05

 

Da non utilizzarsi per oggetti a contatto con alimenti grassi per i quali è indicato il simulante D.

Solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET.

 

263

13326

0000111-46-6

Dietilenglicole

no

 

(2)

 

 

15760

47680

264

22660

0000111-66-0

1-ottene

no

no

15

 

 

 

265

22600

0000111-87-5

1-ottanolo

no

no

 

 

 

 

266

25510

0000112-27-6

Trietilenglicole

no

 

 

 

 

94320

267

15100

0000112-30-1

1-decanolo

no

no

 

 

 

 

268

16704

0000112-41-4

1-dodecene

no

no

0,05

 

 

 

269

25090

0000112-60-7

Tetraetilenglicole

no

 

 

 

 

92350

270

22763

0000112-80-1

Acido oleico

no

 

 

 

 

69040

271

52720

0000112-84-5

Erucammide

no

no

 

 

 

 

272

37040

0000112-85-6

Acido beenico

no

no

 

 

 

 

273

52730

0000112-86-7

Acido erucico

no

no

 

 

 

 

274

22570

0000112-96-9

Isocianato di ottadecile

no

no

 

(17)

1 mg/kg nel prodotto finito espresso come gruppo isocianato

(10)

275

23980

0000115-07-1

Propilene

no

no

 

 

 

 

276

19000

0000115-11-7

Isobutene

no

no

 

 

 

 

277

18280

0000115-27-5

Anidride esacloroendometilentetraidroftalica

no

no

NR

 

 

 

278

18250

0000115-28-6

Acido esacloroendometilentetraidroftalico

no

no

NR

 

 

 

279

22840

0000115-77-5

Pentaeritrite

no

 

 

 

 

71600

280

73720

0000115-96-8

Fosfato di tricloroetile

no

no

NR

 

 

 

281

25120

0000116-14-3

Tetrafluoroetilene

no

no

0,05

 

 

 

282

18430

0000116-15-4

Esafluoropropilene

no

no

NR

 

 

 

283

74640

0000117-81-7

Bis(2-etilesile)ftalato

no

no

1,5

(32)

Da utilizzarsi unicamente come:

a)

plastificante nei materiali e oggetti a uso ripetuto a contatto con alimenti non grassi;

b)

coadiuvante tecnologico di lavorazione in concentrazioni non superiori allo 0,1 % nel prodotto finito.

(7)

284

84880

0000119-36-8

Salicilato di metile

no

no

30

 

 

 

285

66480

0000119-47-1

2,2′-metilenbis(4-metil-6-terz-butilfenolo)

no

 

(13)

 

 

286

38240

0000119-61-9

Benzofenone

no

0,6

 

 

 

287

60160

0000120-47-8

4-idrossibenzoato di etile

no

no

 

 

 

 

288

24970

0000120-61-6

Tereftalato di dimetile

no

no

 

 

 

 

289

15880

0000120-80-9

1,2-diidrossibenzene

no

no

6

 

 

 

24051

290

55360

0000121-79-9

Gallato di propile

no

no

 

(20)

 

 

291

19150

0000121-91-5

Acido isoftalico

no

no

 

(27)

 

 

292

94560

0000122-20-3

Triisopropanolammina

no

no

5

 

 

 

293

23175

0000122-52-1

Fosfito di trietile

no

no

NR

 

1 mg/kg nel prodotto finito

(1)

294

93120

0000123-28-4

Tiodipropionato di didodecile

no

 

(14)

 

 

295

15940

0000123-31-9

1,4-diidrossibenzene

no

0,6

 

 

 

18867

48620

296

23860

0000123-38-6

Propionaldeide

no

no

 

 

 

 

297

23950

0000123-62-6

Anidride propionica

no

no

 

 

 

 

298

14110

0000123-72-8

Butirraldeide

no

no

 

 

 

 

299

63840

0000123-76-2

Acido levulinico

no

no

 

 

 

 

300

30045

0000123-86-4

Acetato di butile

no

no

 

 

 

 

301

89120

0000123-95-5

Acido stearico, butil estere

no

no

 

 

 

 

302

12820

0000123-99-9

Acido azelaico

no

no

 

 

 

 

303

12130

0000124-04-9

Acido adipico

no

 

 

 

 

31730

304

14320

0000124-07-2

Acido caprilico

no

 

 

 

 

41960

305

15274

0000124-09-4

Esametilendiammina

no

no

2,4

 

 

 

18460

306

88960

0000124-26-5

Stearammide

no

no

 

 

 

 

307

42160

0000124-38-9

Diossido di carbonio

no

no

 

 

 

 

308

91200

0000126-13-6

Acetoisobutirrato di saccarosio

no

no

 

 

 

 

309

91360

0000126-14-7

Ottaacetato di saccarosio

no

no

 

 

 

 

310

16390

0000126-30-7

2,2-dimetil-1,3-propandiolo

no

no

0,05

 

 

 

22437

311

16480

0000126-58-9

Dipentaeritrite

no

 

 

 

 

51200

312

21490

0000126-98-7

Metacrilonitrile

no

no

NR

 

 

 

313

16650

0000127-63-9

Difenilsolfone

no

3

 

 

 

51570

314

23500

0000127-91-3

Beta-pinene

no

no

 

 

 

 

315

46640

0000128-37-0

2,6-di-ter-butil-p-cresolo

no

no

3

 

 

 

316

23230

0000131-17-9

Ftalato di diallile

no

no

NR

 

 

 

317

48880

0000131-53-3

2,2′-diidrossi-4-metossibenzofenone

no

 

(8)

 

 

318

48640

0000131-56-6

2,4-diidrossibenzofenone

no

no

 

(8)

 

 

319

61360

0000131-57-7

2-idrossi-4-metossibenzofenone

no

 

(8)

 

 

320

37680

0000136-60-7

Benzoato di butile

no

no

 

 

 

 

321

36080

0000137-66-6

Palmitato di ascorbile

no

no

 

 

 

 

322

63040

0000138-22-7

Lattato di butile

no

no

 

 

 

 

323

11470

0000140-88-5

Acrilato di etile

no

no

 

(22)

 

 

324

83700

0000141-22-0

Acido ricinoleico

no

42

 

 

 

325

10780

0000141-32-2

Acrilato di n-butile

no

no

 

(22)

 

 

326

12763

0000141-43-5

2-amminoetanolo

no

0,05

 

Da non utilizzarsi per oggetti a contatto con alimenti grassi per i quali è indicato il simulante D.

Solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET.

 

35170

327

30140

0000141-78-6

Acetato di etile

no

no

 

 

 

 

328

65040

0000141-82-2

Acido malonico

no

no

 

 

 

 

329

59360

0000142-62-1

Acido esanoico

no

no

 

 

 

 

330

19470

0000143-07-7

Acido laurico

no

 

 

 

 

63280

331

22480

0000143-08-8

1-nonanolo

no

no

 

 

 

 

332

69760

0000143-28-2

Alcol oleico

no

no

 

 

 

 

333

22775

0000144-62-7

Acido ossalico

no

6

 

 

 

69920

334

17005

0000151-56-4

Etilenimmina

no

no

NR

 

 

 

335

68960

0000301-02-0

Oleammide

no

no

 

 

 

 

336

15095

0000334-48-5

Acido n-decanoico

no

 

 

 

 

45940

337

15820

0000345-92-6

4,4′ -difluorobenzofenone

no

no

0,05

 

 

 

338

71020

0000373-49-9

Acido palmitoleico

no

no

 

 

 

 

339

86160

0000409-21-2

Carburo di silicio

no

no

 

 

 

 

340

47440

0000461-58-5

Diciandiammide

no

no

 

 

 

 

341

13180

0000498-66-8

Biciclo[2.2.1]ept-2-ene

no

no

0,05

 

 

 

22550

342

14260

0000502-44-3

Caprolattone

no

no

 

(29)

 

 

343

23770

0000504-63-2

1,3-propandiolo

no

no

0,05

 

 

 

344

13810

0000505-65-7

1,4-butandiolo formale

no

no

NR

 

 

(10)

21821

345

35840

0000506-30-9

Acido arachidico

no

no

 

 

 

 

346

10030

0000514-10-3

Acido abietico

no

no

 

 

 

 

347

13050

0000528-44-9

Acido trimellitico

no

no

 

(21)

 

 

25540

348

22350

0000544-63-8

Acido miristico

no

 

 

 

 

67891

349

25550

0000552-30-7

Anidride trimellitica

no

no

 

(21)

 

 

350

63920

0000557-59-5

Acido lignocerico

no

no

 

 

 

 

351

21730

0000563-45-1

3-metil-1-butene

no

no

NR

 

Da utilizzarsi unicamente in polipropilene

(1)

352

16360

0000576-26-1

2,6 dimetilfenolo

no

no

0,05

 

 

 

353

42480

0000584-09-8

Carbonato di rubidio

no

no

12

 

 

 

354

25210

0000584-84-9

2,4-diisocianato di toluene

no

no

 

(17)

1 mg/kg nel prodotto finito espresso come gruppo isocianato

(10)

355

20170

0000585-07-9

Metacrilato di terz-butile

no

no

 

(23)

 

 

356

18820

0000592-41-6

1-esene

no

no

3

 

 

 

357

13932

0000598-32-3

3-buten-2-olo

no

no

NR

 

Da utilizzarsi unicamente come comonomero per la preparazione di additivi polimerici

(1)

358

14841

0000599-64-4

4-cumilfenolo

no

no

0,05

 

 

 

359

15970

0000611-99-4

4,4′-diidrossibenzofenone

no

 

(8)

 

 

48720

360

57920

0000620-67-7

Trieptanoato di glicerina

no

no

 

 

 

 

361

18700

0000629-11-8

1,6-esandiolo

no

no

0,05

 

 

 

362

14350

0000630-08-0

Monossido di carbonio

no

no

 

 

 

 

363

16450

0000646-06-0

1,3-diossolano

no

no

5

 

 

 

364

15404

0000652-67-5

1,4:3,6-dianidrosorbitolo

no

no

5

 

Da utilizzarsi unicamente come comonomero nel tereftalato co-isosorbide di polietilene

 

365

11680

0000689-12-3

Acrilato di isopropile

no

no

 

(22)

 

 

366

22150

0000691-37-2

4-metil-1-pentene

no

no

0,05

 

 

 

367

16697

0000693-23-2

Acido n-dodecandioico

no

no

 

 

 

 

368

93280

0000693-36-7

Tiodipropionato di diottadecile

no

 

(14)

 

 

369

12761

0000693-57-2

Acido 12-amminododecanoico

no

no

0,05

 

 

 

370

21460

0000760-93-0

Anidride metacrilica

no

no

 

(23)

 

 

371

11510

0000818-61-1

Monoacrilato di etilenglicole

no

no

 

(22)

 

 

11830

372

18640

0000822-06-0

Diisocianato di esametilene

no

no

 

(17)

1 mg/kg nel prodotto finito espresso come gruppo isocianato

(10)

373

22390

0000840-65-3

2,6-naftalendicarbossilato di dimetile

no

no

0,05

 

 

 

374

21190

0000868-77-9

Monometacrilato di etilenglicole

no

no

 

(23)

 

 

375

15130

0000872-05-9

1-decene

no

no

0,05

 

 

 

376

66905

0000872-50-4

N-metilpirrolidone

no

no

 

 

 

 

377

12786

0000919-30-2

3-amminopropiltrietossisilano

no

no

0,05

 

Il contenuto residuo estraibile di 3 amminopropiltrietossisilano deve essere inferiore a 3 mg/kg di filler nel caso di utilizzo per il trattamento di superficie reattiva dei filler inorganici.

LMS = 0,05 mg/kg nel caso di utilizzo per il trattamento della superficie dei materiali e degli oggetti.

 

378

21970

0000923-02-4

N-metilolmetacrilammide

no

no

0,05

 

 

 

379

21940

0000924-42-5

N-metilolacrilammide

no

no

NR

 

 

 

380

11980

0000925-60-0

Acrilato di propile

no

no

 

(22)

 

 

381

15030

0000931-88-4

Cicloottene

no

no

0,05

 

Da utilizzarsi unicamente per polimeri in contatto con alimenti per i quali è previsto l’uso del simulante A

 

382

19490

0000947-04-6

Laurolattame

no

no

5

 

 

 

383

72160

0000948-65-2

2-fenilindolo

no

15

 

 

 

384

40000

0000991-84-4

2,4-bis(ottiltio)-6-(4-idrossi-3,5-di-terz-butilanilino)-1,3,5-triazina

no

30

 

 

 

385

11530

0000999-61-1

Acrilato di 2-idrossipropile

no

no

0,05

 

LMS espresso come somma di acrilato di 2-idrossipropile e acrilato di 2-idrossiisopropile.

Può contenere fino al 25 % (m/m) di acrilato di 2-idrossipropile (N. CAS 0002918-23-2).

(1)

386

55280

0001034-01-1

Gallato di ottile

no

no

 

(20)

 

 

387

26155

0001072-63-5

1-vinilimidazolo

no

no

0,05

 

 

(1)

388

25080

0001120-36-1

1-tetradecene

no

no

0,05

 

 

 

389

22360

0001141-38-4

Acido 2,6-naftalendicarbossilico

no

no

5

 

 

 

390

55200

0001166-52-5

Gallato di dodecile

no

no

 

(20)

 

 

391

22932

0001187-93-5

Perfluorometil per fluorovinil etere

no

no

0,05

 

Da utilizzare unicamente per rivestimenti antiaderenti

 

392

72800

0001241-94-7

Fosfato di difenile 2-etilesile

no

2,4

 

 

 

393

37280

0001302-78-9

Bentonite

no

no

 

 

 

 

394

41280

0001305-62-0

Idrossido di calcio

no

no

 

 

 

 

395

41520

0001305-78-8

Ossido di calcio

no

no

 

 

 

 

396

64640

0001309-42-8

Idrossido di magnesio

no

no

 

 

 

 

397

64720

0001309-48-4

Ossido di magnesio

no

no

 

 

 

 

398

35760

0001309-64-4

Triossido di antimonio

no

no

0,04

 

LMS espresso come antimonio

(6)

399

81600

0001310-58-3

Idrossido di potassio

no

no

 

 

 

 

400

86720

0001310-73-2

Idrossido di sodio

no

no

 

 

 

 

401

24475

0001313-82-2

Solfuro di sodio

no

no

 

 

 

 

402

96240

0001314-13-2

Ossido di zinco

no

no

 

 

 

 

403

96320

0001314-98-3

Solfuro di zinco

no

no

 

 

 

 

404

67200

0001317-33-5

Disolfuro di molibdeno

no

no

 

 

 

 

405

16690

0001321-74-0

Divinilbenzene

no

no

NR

 

LMS espresso come la somma di divinilbenzene e etilvinilbenzene.

Può contenere fino al 45 % (m/m) di etilvinilbenzene.

(1)

406

83300

0001323-39-3

Monostearato di 1,2-propilenglicole

no

no

 

 

 

 

407

87040

0001330-43-4

Sodio tetraborato

no

no

 

(16)

 

 

408

82960

0001330-80-9

Monooleato di 1,2-propilenglicole

no

no

 

 

 

 

409

62240

0001332-37-2

Ossido di ferro

no

no

 

 

 

 

410

62720

0001332-58-7

Caolino

no

no

 

 

 

 

411

42080

0001333-86-4

Nerofumo

no

no

 

 

Particelle primarie di 10 – 300 nm aggregate in 100 – 1 200 nm che potrebbero formare agglomerati all’interno dell’intervallo di distribuzione granulometrica di 300nm - mm.

Sostanze estraibili con il toluene: massimo 0,1 %, determinato secondo il metodo ISO 6209.

Assorbimento UV dell’estratto cicloesanico a 386 nm: < 0,02 AU per cella di 1 cm o < 0,1 AU per una cella di 5 cm, determinato secondo un metodo di analisi generalmente riconosciuto.

Tenore di benzo(a)pirene: massimo 0,25 mg/kg di nerofumo.

Livello massimo di impiego del nerofumo nel polimero: 2,5 % p/p.

 

412

45200

0001335-23-5

Ioduro di rame

no

no

 

(6)

 

 

413

35600

0001336-21-6

Idrossido di ammonio

no

no

 

 

 

 

414

87600

0001338-39-2

Monolaurato di sorbitano

no

no

 

 

 

 

415

87840

0001338-41-6

Monostearato di sorbitano

no

no

 

 

 

 

416

87680

0001338-43-8

Monooleato di sorbitano

no

no

 

 

 

 

417

85680

0001343-98-2

Acido silicico

no

no

 

 

 

 

418

34720

0001344-28-1

Ossido di alluminio

no

no

 

 

 

 

419

92150

0001401-55-4

Acidi tannici

no

no

 

 

In accordo con le specifiche JECFA

 

420

19210

0001459-93-4

Isoftalato di dimetile

no

no

0,05

 

 

 

421

13000

0001477-55-0

1,3-benzendimetanammina

no

no

0,05

 

 

 

422

38515

0001533-45-5

4,4′-bis(2-benzossazolil)stilbene

no

0,05

 

 

(2)

423

22937

0001623-05-8

Etere perfluoropropilperfluorovinilico

no

no

0,05

 

 

 

424

15070

0001647-16-1

1,9-decadiene

no

no

0,05

 

 

 

425

10840

0001663-39-4

Acrilato di terz-butile

no

no

 

(22)

 

 

426

13510

0001675-54-3

Etere di (2,2-bis (4-idrossifenil)propano bis(2,3-epossipropano)

no

no

 

 

In conformità al regolamento (CE) n. 1895/2005 della Commissione (1)

 

13610

427

18896

0001679-51-2

4-(idrossimetil)-1-cicloesene

no

no

0,05

 

 

 

428

95200

0001709-70-2

1,3,5-trimetil-2,4,6-tris(3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzil)benzene

no

no

 

 

 

 

429

13210

0001761-71-3

Bis(4-amminocicloesil)metano

no

no

0,05

 

 

 

430

95600

0001843-03-4

1,1,3-tris(2-metil-4-idrossi-5-terz-butilfenil)butano

no

5

 

 

 

431

61600

0001843-05-6

2-idrossi-4-n-ottilossibenzofenone

no

 

(8)

 

 

432

12280

0002035-75-8

Anidride adipica

no

no

 

 

 

 

433

68320

0002082-79-3

3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile

no

6

 

 

 

434

20410

0002082-81-7

Dimetacrilato di 1,4-butandiolo

no