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Dokument 32011D0900
2011/900/EU: Council Decision of 19 December 2011 amending the Council’s Rules of Procedure
2011/900/UE: Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2011 , recante modifica del suo regolamento interno
2011/900/UE: Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2011 , recante modifica del suo regolamento interno
GU L 346 del 30.12.2011, s. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
Gällande
Samband | Rättsakt | Kommentar | Berörd underavdelning | Från | till |
---|---|---|---|---|---|
ändring | 32009D0937 | sostituzione | allegato III articolo 1 | 01/01/2012 |
30.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/17 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2011
recante modifica del suo regolamento interno
(2011/900/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato III del regolamento interno del Consiglio (1),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 3, paragrafo 3, primo e quarto comma, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato ai trattati prevede che, fino al 31 ottobre 2014, in caso di adozione di un atto da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, e se un membro del Consiglio lo chiede, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell’Unione, calcolata conformemente alle cifre di popolazione di cui all’articolo 1 dell’allegato III del regolamento interno del Consiglio («regolamento interno»). |
(2) |
L’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato III del regolamento interno prevede che, con effetto al 1o gennaio di ogni anno, il Consiglio adatti, conformemente ai dati di cui l’Ufficio statistico dell’Unione europea dispone al 30 settembre dell’anno precedente, le cifre di cui all’articolo 1 di detto allegato. |
(3) |
È pertanto opportuno adattare di conseguenza il regolamento interno per il 2012, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 1 dell’allegato III del regolamento interno è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 1
Per l’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 5, TUE, e dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato ai trattati, la popolazione totale di ciascuno Stato membro, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, è la seguente:
Stato membro |
Popolazione (× 1 000) |
Germania |
81 751,6 |
Francia |
65 075,4 |
Regno Unito |
62 435,7 |
Italia |
60 626,4 |
Spagna |
46 152,9 |
Polonia |
38 200,0 |
Romania |
21 413,8 |
Paesi Bassi |
16 655,8 |
Grecia |
11 325,9 |
Belgio |
10 918,4 |
Portogallo |
10 637,0 |
Repubblica ceca |
10 532,8 |
Ungheria |
9 985,7 |
Svezia |
9 415,6 |
Austria |
8 404,3 |
Bulgaria |
7 504,9 |
Danimarca |
5 560,6 |
Slovacchia |
5 435,3 |
Finlandia |
5 375,3 |
Irlanda |
4 480,9 |
Lituania |
3 244,6 |
Lettonia |
2 229,6 |
Slovenia |
2 050,2 |
Estonia |
1 340,2 |
Cipro |
804,4 |
Lussemburgo |
511,8 |
Malta |
417,6 |
Totale |
502 486,7 |
soglia (62 %) |
311 541,8». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. KOROLEC
(1) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).