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Document 32011D0385

2011/385/UE: Decisione della Commissione, del 28 giugno 2011 , relativa al riconoscimento dell’Ecuador conformemente alla direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formazione e l’abilitazione della gente di mare [notificata con il numero C(2011) 4440] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 170 del 30.6.2011, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/385/oj

30.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/38


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2011

relativa al riconoscimento dell’Ecuador conformemente alla direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formazione e l’abilitazione della gente di mare

[notificata con il numero C(2011) 4440]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/385/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (1) e in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, primo comma,

vista la richiesta presentata dalla Spagna il 14 febbraio 2006,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla direttiva 2008/106/CE, gli Stati membri possono decidere di convalidare i certificati per la gente di mare rilasciati dai paesi terzi, purché il paese terzo in questione sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi devono soddisfare tutti gli obblighi definiti nella convenzione dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) del 1978, riveduta nel 1995, sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e al servizio di guardia (di seguito «convenzione STCW») (2).

(2)

Con lettera del 14 febbraio 2006, la Spagna ha presentato una richiesta di riconoscimento dell’Ecuador. In seguito alla domanda della Spagna, la Commissione ha valutato i sistemi di formazione e abilitazione dell’Ecuador al fine di verificare se tale paese soddisfi tutti gli obblighi della convenzione STCW e se siano state adottate misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. Tale valutazione era basata sui risultati di un’indagine eseguita dagli esperti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima nel mese di luglio 2007. Nell’indagine sono state riscontrate determinate carenze nei sistemi di formazione e abilitazione.

(3)

La Commissione ha comunicato agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione.

(4)

Con lettera del 18 marzo 2009, la Commissione ha chiesto all’Ecuador di fornire prove che dimostrino che le carenze rilevate sono state opportunamente corrette.

(5)

Con lettere del 8 maggio e del 20 maggio 2009, l’Ecuador ha fornito le informazioni richieste e le prove concernenti l’attuazione di misure correttive adeguate e sufficienti per ovviare a tutte le carenze rilevate durante la valutazione di conformità.

(6)

Il risultato della valutazione di conformità e l’esame delle informazioni trasmesse dall’Ecuador dimostrano che tale paese soddisfa tutti gli obblighi della convenzione STCW e che ha adottato misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. L’Ecuador dovrebbe pertanto essere riconosciuto dalla Commissione.

(7)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 19 della direttiva 2008/106/CE, si riconoscono i sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare rilasciati in Ecuador.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2011.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.

(2)  Adottata dall’Organizzazione marittima internazionale.


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