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Document 32011D0180

    2011/180/UE: Decisione della Commissione, del 23 marzo 2011 , che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni alle quali è autorizzata la commercializzazione di piccoli imballaggi di miscugli di sementi standard di più varietà della stessa specie [notificata con il numero C(2011) 1760] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 78 del 24.3.2011, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/180/oj

    24.3.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 78/55


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 23 marzo 2011

    che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni alle quali è autorizzata la commercializzazione di piccoli imballaggi di miscugli di sementi standard di più varietà della stessa specie

    [notificata con il numero C(2011) 1760]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2011/180/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Alcuni Stati membri hanno informato la Commissione dell'esistenza di una domanda sul mercato di piccoli imballaggi di miscugli di sementi standard di più varietà della stessa specie. È di conseguenza necessario fissare prescrizioni particolareggiate quanto ai piccoli imballaggi in questione.

    (2)

    Tenendo conto della domanda negli Stati membri interessati, la presente decisione deve riguardare tutte le specie che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2002/55/CE. La dimensione massima di tali piccoli imballaggi deve essere espressa in peso netto massimo delle sementi ivi contenute, come definito nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2002/55/CE.

    (3)

    È opportuno, per detti piccoli imballaggi, fissare norme particolareggiate per garantire la tracciabilità e un'adeguata informazione agli utilizzatori.

    (4)

    Occorre che, entro la fine del 2012 gli Stati membri riferiscano alla Commissione in merito all'applicazione della presente decisione, in modo da consentire alla Commissione di valutare l'efficacia della stessa decisione e di individuare eventuali aspetti da approfondire ulteriormente.

    (5)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli Stati membri possono autorizzare i propri produttori a commercializzare piccoli imballaggi di miscugli di sementi standard delle specie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE. Tali imballaggi possono contenere più varietà della stessa specie.

    Articolo 2

    I piccoli imballaggi di cui all'articolo 1 possono contenere sementi fino a un determinato peso netto, come disposto dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2002/55/CE.

    Articolo 3

    Gli Stati membri provvedono affinché i piccoli imballaggi di cui all'articolo 1 rechino l'etichetta del fornitore o una scritta stampata o un timbro.

    Sull'etichetta o sulla scritta devono figurare le seguenti informazioni:

    a)

    la dicitura «norme UE»;

    b)

    il nominativo e l'indirizzo o il marchio di identificazione della persona responsabile dell'etichettatura;

    c)

    l'anno della chiusura, nei seguenti termini: «chiuso … [anno]» oppure l'anno dell'ultimo prelievo di campioni per l'ultima analisi di germinazione, nei seguenti termini: «campione prelevato … [anno]»; può essere aggiunta l'indicazione «da consumarsi entro … [data]»;

    d)

    la dicitura «miscuglio di varietà di … [nome della specie]»;

    e)

    la denominazione delle varietà;

    f)

    la percentuale delle varietà, espressa in peso netto o in numero di sementi;

    g)

    il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell’etichettatura;

    h)

    il peso netto o lordo o il numero di sementi;

    i)

    in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l’indicazione della natura del trattamento chimico o dell’additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o semi puri e il peso totale.

    Articolo 4

    Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all'applicazione della presente decisione entro il 31 dicembre 2012.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2011.

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.


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