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Document 32011D0141
2011/141/EU: Commission Decision of 1 March 2011 amending Decision 2007/76/EC implementing Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws as regards mutual assistance (notified under document C(2011) 1165) Text with EEA relevance
2011/141/UE: Decisione della Commissione, del 1 °marzo 2011 , che modifica la decisione 2007/76/CE recante attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori per quanto concerne l’assistenza reciproca [notificata con il numero C(2011) 1165] Testo rilevante ai fini del SEE
2011/141/UE: Decisione della Commissione, del 1 °marzo 2011 , che modifica la decisione 2007/76/CE recante attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori per quanto concerne l’assistenza reciproca [notificata con il numero C(2011) 1165] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 59 del 4.3.2011, p. 63–65
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32007D0076 | modifica | allegato |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32011D0141R(01) | (HU) |
4.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 59/63 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 1o marzo 2011
che modifica la decisione 2007/76/CE recante attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori per quanto concerne l’assistenza reciproca
[notificata con il numero C(2011) 1165]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/141/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, l’articolo 7, paragrafo 3, l’articolo 8, paragrafo 7, l’articolo 9, paragrafo 4, l’articolo 10, paragrafo 3, l’articolo 12, paragrafo 6, l’articolo 13, paragrafo 5, e l’articolo 15, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 dicembre 2006 la Commissione ha adottato la decisione 2007/76/CE, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori per quanto concerne l’assistenza reciproca (2). |
(2) |
La decisione 2007/76/CE è stata modificata dalla decisione 2008/282/CE della Commissione (3), al fine di stabilire i principi che disciplinano la notifica delle misure di esecuzione, le informazioni che vanno fornite nelle notifiche in seguito a una segnalazione e il coordinamento delle attività di sorveglianza del mercato e di esecuzione. |
(3) |
Le disposizioni della decisione 2007/76/CE riguardanti le cancellazioni dalla banca dati di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) 2006/2004 e le notifiche periodiche vanno rivedute in base all’esperienza acquisita nell’ambito della rete di cooperazione per l’esecuzione della normativa. |
(4) |
È inoltre opportuno chiarire le norme che disciplinano gli obblighi dell’autorità competente coordinatrice, la partecipazione alle attività di esecuzione coordinate e le informazioni minime da fornire nel quadro di tali attività. |
(5) |
È necessario allineare la decisione 2007/76/CE con il parere 6/2007 del gruppo di lavoro per la tutela delle persone fisiche (4) con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall’articolo 29 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e con il parere del garante europeo per la protezione dei dati (6). |
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/76/CE. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2006/2004, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2007/76/CE è modificato in conformità all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2011.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(2) GU L 32 del 6.2.2007, pag. 192.
(3) GU L 89 dell’1.4.2008, pag. 26.
(4) Parere 6/2007 su temi riguardanti la protezione dei dati connessi con il sistema di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPCS) 01910/2007/EN, WP 39, adottato il 21 settembre 2007.
(5) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(6) Parere del garante europeo per la protezione dei dati, rif. 2010-0692.
ALLEGATO
L’allegato della decisione 2007/76/CE è così modificato:
1) |
il punto 2.1.3 è sostituito dal punto seguente:
|
2) |
al punto 2.1.5 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «L’autorità competente, non appena constata che una richiesta di assistenza reciproca a norma degli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 2006/2004 contiene dati errati che non è possibile correggere in altro modo, chiede alla Commissione di cancellare l’informazione dalla banca dati non appena tecnicamente possibile e in ogni caso entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di cancellazione. Tutte le altre informazioni relative a richieste di assistenza reciproca di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2006/2004 sono cancellate dalla banca dati cinque anni dopo la chiusura del caso.»; |
3) |
al punto 2.2.2 è aggiunto il paragrafo seguente: «Gli allarmi fondati sono ritirati dalla banca dati cinque anni dopo la loro emissione.»; |
4) |
il titolo del capitolo 4 è sostituito dal titolo seguente: «CAPITOLO 4 — ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SCAMBIATE E PROTEZIONE DEI DATI»; |
5) |
sono inseriti i seguenti punti 4.3 e 4.4: «4.3. Accesso della Commissione ai dati L’accesso della Commissione ai dati è limitato a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2006/2004, ossia agli allarmi, in conformità all’articolo 7, paragrafo 1, alle notifiche, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 6, alle informazioni relative al coordinamento delle attività di sorveglianza del mercato e di esecuzione, in conformità all’articolo 9, e alle condizioni, in conformità all’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2006/2004. 4.4. Dati sensibili Le autorità competenti non sono autorizzate a trattare i dati personali relativi all’origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, alla religione, all’adesione a un sindacato, alla salute o alla vita sessuale, a meno che ciò non impedisca il rispetto degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 2006/2004 e a meno che il trattamento di tali dati sia permesso dalla direttiva 95/46/CE. L’utilizzo da parte delle autorità competenti di dati personali relativi a reati, sospetti di reati e misure di sicurezza è limitato agli scopi specifici della reciproca assistenza, definiti nel regolamento (CE) n. 2006/2004.»; |
6) |
il capitolo 6 è sostituito dal seguente: «CAPITOLO 6 — COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA DEL MERCATO E DI ESECUZIONE 6.1. Quando applicano l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2006/2004, le autorità che hanno concordato di coordinare le loro attività di esecuzione possono decidere tutte le misure necessarie per garantire un adeguato coordinamento e le attuano al meglio delle loro possibilità. 6.2. L’autorità competente può rifiutare l’invito a partecipare ad attività di esecuzione coordinate, dopo aver consultato l’autorità che ha presentato l’invito, qualora:
Se decide di rifiutare un invito a partecipare ad attività di esecuzione coordinate, l’autorità competente motiva la sua decisione. Il presente punto non pregiudica l’applicazione degli articoli 6 e 8 del regolamento (CE) n. 2006/2004. 6.3. Per adempiere agli obblighi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2006/2004, le autorità competenti interessate possono decidere di affidare a una di esse il coordinamento dell’azione di esecuzione. Di norma le autorità competenti, tenendo conto delle particolarità di ciascun caso, designano come autorità coordinatrice l’autorità del paese in cui si trova la sede centrale o il principale centro di attività del commerciante, o del paese in cui si trova la maggior parte dei consumatori interessati. 6.4. La Commissione facilita, su richiesta, il coordinamento delle attività in conformità all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2006/2004. 6.5. L’autorità competente designata come autorità di coordinamento secondo il punto 6.3 ha almeno il compito di:
Gli obblighi dell’autorità di coordinamento non incidono sugli obblighi di informazione cui sono soggette le altre autorità competenti partecipanti, in conformità al regolamento (CE) n. 2006/2004 e alle sue norme di attuazione. 6.6. Quando un’autorità competente decide di invitare altre autorità a coordinare le attività di esecuzione, essa comunica, oltre alle informazioni richieste per l’assistenza reciproca dagli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 2006/2004, almeno le seguenti informazioni:
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