This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32011D0082
2011/82/EU: Council Decision of 31 January 2011 on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation establishing the terms and conditions for the participation of the Swiss Confederation in the ‘Youth in Action’ programme and in the action programme in the field of lifelong learning (2007 to 2013)
2011/82/UE: Decisione del Consiglio, del 31 gennaio 2011 , relativa alla conclusione dell’accordo fra l’Unione europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce i termini e le condizioni per la partecipazione della Confederazione svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (2007-2013)
2011/82/UE: Decisione del Consiglio, del 31 gennaio 2011 , relativa alla conclusione dell’accordo fra l’Unione europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce i termini e le condizioni per la partecipazione della Confederazione svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (2007-2013)
GU L 32 del 8.2.2011, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/82(1)/oj
8.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 31 gennaio 2011
relativa alla conclusione dell’accordo fra l’Unione europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce i termini e le condizioni per la partecipazione della Confederazione svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (2007-2013)
(2011/82/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e segnatamente i suoi articoli 165, paragrafo 4, e 166, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Consiglio europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione europea, l’accordo fra l’Unione europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce i termini e le condizioni per la partecipazione della Confederazione svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (2007-2013) (in prosieguo: «l’accordo»), stabiliti rispettivamente con le decisioni n. 1719/2006/CE (1) e n. 1720/2006/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006. |
(2) |
L’accordo è stato firmato a nome dell’Unione il 15 febbraio 2010, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, in conformità della decisione 2010/195/UE del Consiglio (3). |
(3) |
È opportuno concludere l’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo fra l’Unione europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce i termini e le condizioni per la partecipazione della Confederazione svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (2007-2013) (in prosieguo: «l’accordo»), è approvato a nome dell’Unione (4).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell’Unione, ad effettuare le notifiche di cui agli articoli 3 e 5 dell’accordo.
Articolo 3
L’accordo è collegato all’accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra parte, relativo alla libera circolazione delle persone (5) (in prosieguo: «l’accordo sulla libera circolazione delle persone»), concluso con decisione 2002/309/CE, Euratom (6) del Consiglio e della Commissione come disposto dall’articolo 3 dell’accordo.
Articolo 4
In caso di denuncia dell’accordo, la Commissione è autorizzata a regolare le conseguenze di tale denuncia con la Svizzera in conformità dell’articolo 3 dell’accordo.
Articolo 5
La posizione dell’Unione per quanto concerne le decisioni del comitato misto dell’accordo sulla libera circolazione delle persone di cui all’articolo 4 dell’accordo (in prosieguo: «il comitato misto») viene stabilita dalla Commissione allorquando si tratta di modificare gli allegati dell’accordo al fine di adattarli a modifiche degli atti dell’Unione previste dall’accordo. Per tutte le altre decisioni del comitato misto concernenti modifiche agli allegati dell’accordo, la posizione dell’Unione viene stabilita dalla Commissione previo consultazione del comitato del programma «Gioventù in azione» e/o del comitato del programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente, se applicabile, in conformità della procedura prevista dall’articolo 9, paragrafo 2, della decisione n. 1719/2006/CE e dall’articolo 10, paragrafo 2, della decisione n. 1720/2006/CE.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2011.
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30.
(2) GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.
(3) GU L 87 del 7.4.2010, pag. 7.
(4) L’accordo è stato pubblicato nella GU L 87 del 7.4.2010, pag. 9, in uno con la decisione relativa alla firma e all’applicazione provvisoria.
(5) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.
(6) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.