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Document 32011D0077

    2011/77/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 7 dicembre 2010 , che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione

    GU L 30 del 4.2.2011, p. 34–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/10/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/77/oj

    4.2.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 30/34


    DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

    del 7 dicembre 2010

    che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione

    (2011/77/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’Irlanda è stata di recente sempre più oggetto di pressioni sui mercati finanziari a causa delle crescenti preoccupazioni circa la sostenibilità delle sue finanze pubbliche e della necessità di vaste misure di sostegno pubblico al settore finanziario indebolito. A seguito del collasso del settore immobiliare e delle opere di costruzione, il sistema bancario nazionale ha subito grosse perdite a causa della sua eccessiva esposizione a tali settori. L’attuale crisi del settore economico e bancario ha avuto conseguenze drammatiche anche sulle finanze pubbliche irlandesi, aggravando l’impatto della recessione. Il calo delle entrate fiscali e un incremento della spesa ciclica, dovuti in particolare all’aumento della disoccupazione, hanno contribuito a un elevato disavanzo pubblico e a un’impennata del debito, rispetto alle posizioni favorevoli prima della crisi e nonostante l’attuazione di cinque importanti pacchetti di consolidamento di bilancio a partire dalla metà del 2008. Le misure di sostegno al settore bancario, comprese significative iniezioni di capitale, hanno molto contribuito al deterioramento delle finanze pubbliche. Le attuali preoccupazioni del mercato riflettono principalmente la stretta interconnessione, apparsa durante la crisi, tra la solvibilità dello Stato e quella del sistema bancario irlandese, che ha condotto ad un forte aumento del rendimento delle obbligazioni sovrane irlandesi, mentre il sistema bancario nazionale è di fatto tagliato fuori dai finanziamenti dei mercati internazionali.

    (2)

    In considerazione delle gravi perturbazioni economiche e finanziarie causate da circostanze eccezionali che sfuggono al controllo del governo, il 21 novembre 2010 le autorità irlandesi hanno ufficialmente chiesto sostegno finanziario all’Unione europea, agli Stati membri la cui moneta è l’euro e al Fondo monetario internazionale (FMI), al fine di sostenere il ritorno dell’economia verso la crescita sostenibile, assicurare il corretto funzionamento del sistema bancario e salvaguardare la stabilità finanziaria nell’Unione e nella zona dell’euro. Il 28 novembre 2010 è stato raggiunto un accordo a livello tecnico su un ampio pacchetto di misure per il periodo 2010-2013.

    (3)

    Il progetto di programma di risanamento economico e finanziario (il «programma») presentato al Consiglio e alla Commissione mira a ripristinare la fiducia dei mercati finanziari nell’Irlanda e nel suo settore bancario, consentendo all’economia di tornare ad una crescita sostenibile. Al fine di raggiungere tali obiettivi, il programma si compone di tre parti principali: innanzitutto, una strategia nel settore finanziario che prevede un intervento in profondità di ridimensionamento, riorganizzazione e riduzione della leva finanziaria del settore bancario, completata da un’adeguata ricapitalizzazione nella misura necessaria; secondariamente, un’ambiziosa strategia di risanamento di bilancio basata sul piano di ripresa nazionale 2011-2014 pubblicato dalle autorità irlandesi il 24 novembre 2010. Il piano espone misure dettagliate di risanamento di bilancio intese a ridurre rigorosamente il debito pubblico lordo nel medio termine. Le autorità si sono impegnate a ridurre il disavanzo al disotto del 3 % del PIL entro il 2015, nuovo termine fissato dal Consiglio il 7 dicembre 2010; in terzo luogo, sempre sulla base del piano nazionale di ripresa, il programma presenta un ambizioso programma di riforme strutturali, in particolare nel mercato del lavoro, al fine di agevolare il risanamento e il rafforzamento del potenziale di crescita dell’economia. A sostegno di tale ambizioso pacchetto di misure le autorità irlandesi chiedono assistenza finanziaria all’Unione e agli Stati membri la cui moneta è l’euro, nonché prestiti bilaterali al Regno Unito, alla Svezia, alla Danimarca e all’FMI.

    (4)

    Alla luce delle attuali proiezioni della Commissione in materia di crescita nominale del PIL (1,4 % nel 2011, 2,7 % nel 2012 e 3,8 % nel 2013), il percorso di risanamento di bilancio specificato nella raccomandazione del Consiglio, del 7 dicembre 2010, intesa a porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo in Irlanda, è compatibile con un percorso per il rapporto debito pubblico/PIL del 98,9 % nel 2010, del 113,5 % nel 2011, del 120 % nel 2012 e del 121,8 % nel 2013. Tale rapporto si stabilizzerebbe pertanto nel 2013 e sarebbe avviato verso un percorso discendente successivamente, nell’ipotesi che il disavanzo diminuisca ancora. Le dinamiche del debito risentono di operazioni fuori bilancio che dovrebbero incrementare il rapporto debito/PIL di 5,3 punti percentuali nel 2011 e di 0,8 punti percentuali nel 2012, e ridurlo nel 2013 di 1,3 punti percentuali. Le suddette operazioni prevedono iniezioni di capitali alle banche nel 2011, riduzioni delle riserve di liquidità e differenze fra i pagamenti di interessi in base alla contabilità di competenza e di cassa.

    (5)

    La Commissione, di concerto con la Banca centrale europea (BCE), ritiene che l’Irlanda necessiti di un finanziamento per un importo totale di 85 miliardi (85 000 milioni) di EUR da erogarsi tra dicembre 2010 e fine 2013. Nonostante il significativo risanamento di bilancio, il fabbisogno di finanziamento per lo Stato può ammontare a 50 miliardi di EUR per il periodo di riferimento. Ciò presuppone che il debito a lungo termine in scadenza venga rinnovato dello 0 % fino a fine 2011, del 20 % nel 2012 e dell’80 % nel 2013. Anche riguardo al debito a breve termine vengono formulate ipotesi conservative di rinnovo. La strategia per il settore finanziario contenuta nel programma e tesa a ripristinare la fiducia nel sistema bancario irlandese su base sostenibile comprende un regime di sostegno alle banche per un ammontare massimo di 35 miliardi di EUR, nel quale rientrano un’iniezione immediata di capitali fino a 10 miliardi di EUR in banche selezionate al fine di portare la proporzione del loro patrimonio di base di classe 1 al 12 %, finanziando anche al tempo stesso rapide misure a sostegno della riduzione della leva finanziaria e tenendo conto dei coefficienti di scarto (haircut) sui prestiti supplementari che vanno trasferiti alla National Asset Management Agency (NAMA). Ulteriori riserve di capitale contingente pari a 25 miliardi di EUR dovrebbero consentire alle banche di soddisfare i requisiti patrimoniali attuali e futuri. Il reale fabbisogno di finanziamento potrebbe tuttavia essere sostanzialmente inferiore, soprattutto se durante il periodo di riferimento le condizioni di mercato migliorassero significativamente e non dovessero verificarsi nel settore bancario gravi perdite inattese.

    (6)

    Il programma sarebbe finanziato attraverso contributi provenienti da fonti esterne e tramite l’impiego di riserve finanziarie irlandesi. L’assistenza dell’Unione all’Irlanda arriverebbe fino a un massimo di 22,5 miliardi di EUR nel quadro del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) istituito dal regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio e farebbe parte di un aiuto complessivo fornito dai partner europei dell’Irlanda per un importo di 45 miliardi di EUR. Oltre all’assistenza del MESF, i prestiti accordati dai paesi partner dell’Unione comprenderebbero contributi dallo Strumento per la stabilità finanziaria per un importo di 17,7 miliardi di EUR e prestiti bilaterali concessi dal Regno Unito, dalla Svezia e dalla Danimarca per un totale di 4,8 miliardi di EUR. L’Irlanda ha inoltre chiesto all’FMI un prestito di 19,5 miliardi di diritti speciali di prelievo (equivalenti a circa 22,5 miliardi di EUR) nell’ambito di un meccanismo allargato di credito. Il contributo irlandese ammonterebbe a 17,5 miliardi di EUR e proverrebbe dall’utilizzo delle attuali riserve di cassa del Tesoro e dalle contribuzioni del Fondo nazionale di riserva per le pensioni. L’assistenza nel quadro del MESF deve essere fornita in base a modalità e condizioni simili a quelle dell’FMI.

    (7)

    Il Consiglio dovrebbe rivedere periodicamente le politiche economiche attuate dall’Irlanda, in particolare nel contesto dell’esame annuale dell’aggiornamento del programma di stabilità dell’Irlanda, dell’attuazione del programma nazionale di riforme e della procedura per i disavanzi eccessivi.

    (8)

    È opportuno che l’assistenza finanziaria dell’Unione sia gestita dalla Commissione. Occorre che le condizioni specifiche di politica economica convenute con le autorità irlandesi siano specificate in un memorandum d’intesa sulla specifica condizionalità economica (il «memorandum d’intesa»). È opportuno che le modalità finanziarie dettagliate siano fissate in una convenzione di prestito.

    (9)

    Attraverso controlli in loco e relazioni periodiche inviate dalle autorità irlandesi, occorre che la Commissione, in consultazione con la BCE, verifichi periodicamente, su base trimestrale, che siano soddisfatte le condizioni di politica economica cui è subordinata l’assistenza.

    (10)

    Durante l’intero periodo di attuazione del programma è opportuno che la Commissione fornisca ulteriore consulenza politica e assistenza tecnica in settori specifici.

    (11)

    Le operazioni che l’assistenza finanziaria dell’Unione aiuta a finanziare devono essere compatibili con le politiche dell’Unione e devono rispettarne il diritto. Gli interventi a sostegno degli istituti finanziari devono essere condotti in conformità alle regole dell’Unione in materia di concorrenza. La Commissione, lavorando di concerto con la BCE e l’FMI, intende coinvolgere gli Stati membri ove opportuno nella concezione e nell’attuazione della valutazione prudenziale della liquidità (PLAR) e nello sviluppo della strategia per la struttura, il funzionamento e solvibilità futuri degli istituti di credito irlandesi.

    (12)

    Occorre fornire l’assistenza con l’intento di contribuire all’efficace attuazione del programma,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   L’Unione mette a disposizione dell’Irlanda un prestito per un importo massimo di 22,5 miliardi di EUR, con una scadenza media massima di 7,5 anni.

    2.   Il sostegno finanziario copre un periodo di tre anni a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore della presente decisione.

    3.   La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore dell’Irlanda al massimo in tredici rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso, le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia raggiunta una volta che tutte le rate siano state erogate.

    4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito e del memorandum d’intesa. I pagamenti successivi dipendono da una valutazione trimestrale favorevole, effettuata dalla Commissione in consultazione con la BCE, del soddisfacimento da parte dell’Irlanda delle condizioni di politica economica generale definite dalla presente decisione e dal memorandum d’intesa.

    5.   L’Irlanda paga il costo effettivo del finanziamento dell’Unione per ogni tranche, più un margine di 292,5 punti base, il che risulta in condizioni simili a quelle del sostegno dell’FMI.

    6.   Inoltre, i costi di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 407/2010 sono a carico dell’Irlanda.

    7.   Se necessario a finanziare il prestito, è consentito l’uso prudente di swap sui tassi di interesse con controparti appartenenti alla classe di merito di credito più elevata.

    8.   La Commissione decide del volume e dell’erogazione delle rate successive. La Commissione decide del volume delle tranche.

    Articolo 2

    1.   L’assistenza è gestita dalla Commissione in modo coerente con gli impegni assunti dall’Irlanda e con le raccomandazioni del Consiglio, in particolare le raccomandazioni rivolte all’Irlanda nel contesto dell’attuazione del suo programma nazionale di riforme e nel contesto dell’attuazione del patto di stabilità e crescita.

    2.   La Commissione, in consultazione con la BCE, concorda con le autorità irlandesi le condizioni specifiche di politica economica cui subordinare il sostegno finanziario come previsto all’articolo 3. Tali condizioni sono fissate nel memorandum d’intesa coerente con gli impegni e le raccomandazioni di cui al paragrafo 1 che sarà firmato dalla Commissione e dalle autorità irlandesi. Le condizioni finanziarie dell’assistenza sono specificate in dettaglio in un accordo sul prestito che sarà concluso con la Commissione.

    3.   La Commissione, in consultazione con la BCE, verifica periodicamente che siano soddisfatte le condizioni di politica economica cui è subordinata l’assistenza e riferisce al Comitato economico e finanziario prima del versamento di ciascuna rata. A tal scopo, le autorità irlandesi collaborano pienamente con la Commissione e la BCE e mettono tutte le informazioni necessarie a loro disposizione. La Commissione tiene informato il Comitato economico e finanziario in merito al possibile rifinanziamento dei prestiti o alla ristrutturazione delle condizioni finanziarie.

    4.   L’Irlanda adotta e applica misure di risanamento supplementari al fine di garantire la stabilità macrofinanziaria, qualora esse risultassero necessarie durante l’applicazione del programma di sostegno. Le autorità irlandesi consultano la Commissione e la BCE prima di adottare tali misure.

    Articolo 3

    1.   Il programma di risanamento economico e finanziario (il «programma») elaborato dalle autorità irlandesi è approvato.

    2.   Il pagamento di ciascuna rata successiva avviene sulla base di un’attuazione soddisfacente del programma da integrare nel programma di stabilità dell’Irlanda, nel programma nazionale di riforme e, in particolare, nelle condizioni economiche specifiche stabilite nel memorandum d’intesa. Queste comprendono, fra l’altro, le misure di cui ai paragrafi da 4 a 9 del presente articolo.

    3.   Affinché l’Irlanda si avvii sulla buona strada per ridurre il suo disavanzo al disotto del 3 % del PIL entro il 2015, il disavanzo delle amministrazioni pubbliche non deve superare, nel 2011, il 10,6 % del PIL stimato, nel 2012 l’8,6 % e nel 2013 il 7,5 %. Il previsto percorso annuale del disavanzo non considera il possibile effetto diretto delle misure potenziali a sostegno delle banche previste dalla strategia del governo per il settore finanziario, quale stabilita nel memorandum delle politiche economico-finanziarie e specificata nel memorandum d’intesa. Tale percorso è inoltre conforme al parere preliminare della Commissione (Eurostat) sul trattamento contabile in base al SEC 95 della data di registrazione dei pagamenti degli interessi sulle cambiali da pagare alla Anglo Irish Bank (2), di modo che una revisione di tale parere si tradurrebbe in una revisione del percorso di disavanzo.

    4.   L’Irlanda adotta le misure di cui ai paragrafi da 7 a 9 prima della fine dell’anno indicato. Le scadenze esatte per gli anni 2011-2013 sono specificate nel memorandum d’intesa. L’Irlanda deve essere pronta ad adottare ulteriori misure di risanamento per ridurre il disavanzo al disotto del 3 % del PIL entro il 2015 nel caso in cui si concretizzassero i rischi di cui al paragrafo 3 del presente articolo che gravano sugli obiettivi di disavanzo.

    5.   Al fine di ripristinare la fiducia nel settore finanziario, l’Irlanda ricapitalizza adeguatamente, riduce rapidamente la leva finanziaria e ristruttura a fondo il sistema bancario come disposto nel memorandum d’intesa. A tale riguardo, l’Irlanda sviluppa e concorda con la Commissione europea, la BCE e l’FMI una strategia per la struttura, il funzionamento e solvibilità futuri degli istituti di credito irlandesi, che stabilirà in che modo garantire che siano in grado di operare senza ulteriore sostegno statale. In particolare, l’Irlanda:

    a)

    prende provvedimenti per garantire che le Allied Irish Banks, la Bank of Ireland, l’Educational Building Society e l’Irish LIFE and Permanent siano, se necessario, ricapitalizzate sotto forma di equity, in modo da assicurare che il requisito patrimoniale minimo di base di classe 1 del 10,5 % sia mantenuto, a seconda dei risultati della Prudential Capital Adequacy Review del 2011;

    b)

    procede, nel più breve tempo possibile, alla cessione di partecipazioni in banche acquistate durante la crisi, in modo compatibile con la stabilità finanziaria e con le considerazioni in materia di finanze pubbliche;

    c)

    attua un piano specifico per la risoluzione della crisi dell’Anglo Irish Bank e dell’Irish Nationwide Building Society, per cercare di ridurre al massimo le perdite di capitale derivanti dalla liquidazione di detti istituti di credito insolvibili;

    d)

    entro la fine del 2010 presenta progetti di legge all’Oireachtas (Parlamento) sulla stabilizzazione finanziaria e la ristrutturazione degli istituti di credito che contemplino, tra l’altro, la ripartizione degli oneri tra i detentori di titoli di debito subordinato;

    e)

    entro la fine di marzo 2011 presenta progetti di legge all’Oireachtas su un regime speciale di risoluzione delle crisi per le banche e le società di costruzione, nonché su un miglioramento delle procedure di intervento precoce della Banca centrale irlandese a favore delle banche in sofferenza.

    6.   Entro la fine del 2010 l’Irlanda adotta le seguenti misure:

    adozione di un bilancio per il 2011 comprensivo di misure di risanamento del bilancio per un ammontare di 6 miliardi di EUR intese a ridurre il disavanzo pubblico entro il termine previsto al paragrafo 3. Nel bilancio rientrano misure sul lato delle entrate volte a generare almeno 1,4 miliardi di EUR nel 2011, tra cui una riduzione dei crediti e delle aliquote dell’imposta personale sul reddito o misure equivalenti intese a originare nello stesso anno 945 000 000 EUR, una riduzione degli sgravi fiscali sulle pensioni e delle deduzioni in relazione alle pensioni al fine di generare 155 000 000 EUR nel 2011, tagli alla spesa fiscale in generale e aumenti delle accise e di misure fiscali varie in modo da incamerare nel 2011, rispettivamente, 220 000 000 e 80 000 000 EUR. Il bilancio specifica inoltre che il governo delineerà i metodi per ottenere, sempre nel 2011, almeno 700 000 000 EUR attraverso misure una tantum e altre misure. Il bilancio prevede per lo stesso anno anche un calo della spesa corrente pari ad almeno 2,09 miliardi di EUR da realizzarsi attraverso: riduzione della spesa per la protezione sociale, tagli nel settore del pubblico impiego, una riduzione su base progressiva superiore, in media, al 4 % delle attuali pensioni del settore pubblico, altri risparmi sul lato delle spese comprensivi di tagli alla spesa in beni e servizi e in altri trasferimenti, una diminuzione pari ad almeno 1,8 miliardi di EUR della spesa pubblica in conto capitale rispetto a quanto attualmente previsto per il 2011. In circostante eccezionali e in stretta collaborazione con la Commissione, sono prese in considerazione altre misure generatrici di risparmi analoghi.

    7.   Nel corso del 2011 l’Irlanda adotta le seguenti misure, in linea con le precisazioni del memorandum d’intesa:

    a)

    una riduzione del 10 % sugli stipendi dei neoassunti nel pubblico impiego. Il governo irlandese prende inoltre in considerazione un adeguato aggiustamento, anche in merito ai salari dei dipendenti pubblici, per compensare possibili carenze derivanti dai risparmi stimati generati da incrementi di efficienze e riduzioni del personale pubblico;

    b)

    l’adozione di un bilancio per il 2012 comprensivo di misure di risanamento del bilancio per un ammontare di almeno 3,6 miliardi di EUR intese a ridurre il disavanzo pubblico entro il termine previsto dall’articolo 3, paragrafo 3. Nel progetto di bilancio rientrano, in particolare, misure sul lato delle entrate volte a generare in un anno 1,5 miliardi di EUR, tra cui la riduzione degli scaglioni e dei crediti in materia di imposta del reddito personale, la diminuzione degli sgravi fiscali sulle pensioni private, tagli alla spesa fiscale in generale, una nuova imposta sulla proprietà, una riforma dell’imposta sulle plusvalenze (di capitale) e di quella sui passaggi di proprietà effettuati a titolo di donazione o successione (capital acquisitions tax) e un aumento dell’imposta sul carbonio. Il bilancio prevede una riduzione della spesa per il 2012 pari a 2,1 miliardi di EUR da realizzarsi tramite una diminuzione della spesa sociale, tagli nel settore del pubblico impiego, adeguamenti delle pensioni del settore pubblico e di altre spese di programma e riduzioni della spesa in conto capitale;

    c)

    il completamento di una valutazione indipendente circa il trasferimento di responsabilità per i servizi di fornitura dell’acqua dalle amministrazioni locali ad un’azienda di servizi idrici e l’elaborazione di proposte per la sua attuazione in vista di cominciare a fatturare nel 2012/2013;

    d)

    l’adozione di una normativa volta ad aumentare l’età pensionabile del settore pubblico a 66 anni nel 2014, 67 nel 2021 e 68 nel 2028 allo scopo di migliorare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche. Inoltre, una riforma dei diritti a pensione per i neoassunti delle amministrazioni pubbliche con effetto a partire dal 2011 che comprenda una revisione del prepensionamento per alcune categorie di dipendenti pubblici e un’indicizzazione delle pensioni ai prezzi al consumo. Le pensioni sono erogate sulla base degli emolumenti medi percepiti nel corso della carriera. L’età pensionabile per i neoassunti è collegata all’età pensionabile legale;

    e)

    l’adozione di misure volte a rafforzare sia una strategia di bilancio credibile che il quadro di bilancio. L’Irlanda adotta e attua la norma di bilancio mediante la quale tutte le entrate supplementari non previste per il periodo 2011-2015 sono assegnate alla riduzione del disavanzo e del debito. Conformemente alla proposta contenuta nel piano di ripresa nazionale per il periodo 2011-2014, l’Irlanda istituisce un consiglio consultivo di bilancio al fine di fornire una valutazione indipendente circa la posizione e le previsioni di bilancio del governo. L’Irlanda adotta una legge sulla responsabilità in bilancio che introduce un quadro di spesa a medio termine con massimali pluriennali vincolanti sulla spesa in ogni comparto. Tale legge è adottata tenendo conto di eventuali riforme aggiornate di governance economica a livello dell’Unione e si basa sulle riforme già esistenti;

    f)

    l’Irlanda adotta una nuova normativa intesa ad eliminare le restrizioni al commercio e alla concorrenza in settori protetti quali, ad esempio, la professione forense, i servizi medici e la professione farmaceutica;

    g)

    la ricapitalizzazione delle banche nazionali irlandesi al livello iniziale del 12 % del patrimonio di base di classe 1, tenendo anche conto dei coefficienti di scarto sui prestiti supplementari che vanno trasferiti alla NAMA e il finanziamento della rapida riduzione della leva finanziaria rendendo disponibili nel sistema 10 miliardi di EUR. La ricapitalizzazione prende la forma di partecipazioni azionarie (o strumenti analoghi per la Educational Building Society);

    h)

    l’introduzione di una normativa di riforma del salario minimo in modo tale da favorire la creazione di posti di lavoro e intervenire per evitare distorsioni causate da salari settoriali minimi e, d’accordo con la Commissione, l’avvio di una revisione indipendente degli accordi di lavoro registrati (Registered Employment Agreements) e delle ordinanze di regolamentazione del lavoro (Employment Regulation Orders);

    i)

    una riforma del regime di sussidi di disoccupazione al fine di incoraggiare maggiormente una rapida uscita dalla disoccupazione. Le misure di attivazione vanno rafforzate individuando meglio i bisogni delle persone in cerca di occupazione, rafforzando l’impegno e formulando sanzioni al fine di assicurare la ricerca di lavoro o di formazione da parte dei beneficiari. A tali misure si affianca un monitoraggio più efficace. Le misure sanzionatorie sono elaborate per generare una perdita effettiva di reddito senza essere eccessivamente severe;

    j)

    la pubblicazione di una revisione approfondita del regime in materia di debiti personali e l’avvio dei lavori su una riforma della normativa che concili gli interessi tanto dei creditori quanto dei debitori;

    k)

    la preparazione di un rapporto che fornisca una valutazione indipendente dei settori dell’energia elettrica e del gas per aiutare a far fronte al fabbisogno di finanziamento pubblico e per accrescere la concorrenza. Le autorità irlandesi si consultano con la Commissione in merito ai risultati di tale rapporto al fine di definire obiettivi adeguati;

    l)

    allo scopo di accrescere la concorrenza sui mercati aperti, una riforma della normativa che, prevedendo la possibilità di comminare ammende o imporre altre sanzioni nei casi di concorrenza, abbia un più credibile effetto deterrente. Le autorità garanti della concorrenza saranno inoltre tenute a individuare sia i settori che esulano in effetti dal campo della legislazione in materia di concorrenza, sia i metodi per farvi fronte;

    m)

    per stimolare la crescita del commercio al minuto, il governo realizzerà uno studio volto ad esaminare l’impatto economico risultante dall’eliminazione dell’attuale massimale per le dimensioni dei punti vendita al dettaglio, allo scopo di migliorare la concorrenza e ridurre i prezzi per i consumatori. L’attuazione della strategia dello studio sarà discussa con la Commissione.

    8.   Nel corso del 2012 l’Irlanda adotta le seguenti misure, in linea con le precisazioni del memorandum d’intesa:

    a)

    l’adozione di un bilancio per il 2013 comprensivo di misure di risanamento del bilancio per un ammontare di almeno 3,1 miliardi di EUR intese a ridurre il disavanzo pubblico entro il termine previsto dall’articolo 3, paragrafo 3. Nel bilancio rientrano in particolare misure sul lato delle entrate volte a generare almeno 1,1 miliardi di EUR (compreso il riporto dal 2012), tra cui figurano: una riduzione degli scaglioni e dei crediti in materia di imposta personale sul reddito, una riduzione degli sgravi fiscali sulle pensioni del settore privato, tagli alla spesa fiscale in generale e l’introduzione di un’imposta sulla proprietà. Il bilancio prevede inoltre una diminuzione della spesa nel 2013 pari ad almeno 2 miliardi di EUR e comprensiva di: riduzioni della spesa sociale, tagli nel settore del pubblico impiego, adeguamenti delle pensioni del settore pubblico, tagli in altre spese di programma e riduzioni della spesa in conto capitale;

    b)

    la presentazione all’Oireachtas di una legge di riforma del regime in materia di debiti personali volta a meglio conciliare gli interessi tanto dei creditori quanto dei debitori.

    9.   Per assicurare un’agevole attuazione delle condizioni a cui è subordinato il programma e contribuire a correggere gli squilibri in modo sostenibile, la Commissione fornisce orientamento e assistenza continui sulla riforma di bilancio, strutturale e dei mercati finanziari. Nel quadro dell’assistenza da fornire all’Irlanda, in collaborazione con l’FMI e di concerto con la BCE riesamina periodicamente l’efficacia e l’impatto economico e sociale delle misure concordate e raccomanda le correzioni necessarie al fine di migliorare la crescita e la creazione di posti lavoro, garantire il necessario risanamento di bilancio e ridurre al minimo le dannose conseguenze sociali, in particolare per i membri più vulnerabili della società irlandese.

    Articolo 4

    Ai fini della gestione del sostegno finanziario dell’Unione, l’Irlanda apre un conto speciale presso la Banca centrale irlandese.

    Articolo 5

    L’Irlanda è destinataria della presente decisione.

    Articolo 6

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2010.

    Per il Consiglio

    La presidente

    J. SCHAUVLIEGE


    (1)  GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

    (2)  Cfr. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/methodology/advice_member_states


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