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Document 32010R0765
Commission Regulation (EU) No 765/2010 of 25 August 2010 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for chlorothalonil clothianidin, difenoconazole, fenhexamid, flubendiamide, nicotine, spirotetramat, thiacloprid and thiamethoxam in or on certain products Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 765/2010 della Commissione, del 25 agosto 2010 , che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorotalonil, clotianidin, difenoconazolo, fenexamid, flubendiamide, nicotina, spirotetrammato, tiacloprid e tiametoxam in o su determinati prodotti Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 765/2010 della Commissione, del 25 agosto 2010 , che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorotalonil, clotianidin, difenoconazolo, fenexamid, flubendiamide, nicotina, spirotetrammato, tiacloprid e tiametoxam in o su determinati prodotti Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 226 del 28.8.2010, p. 1–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32010R0765R(01) | (NL) |
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 226/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 765/2010 DELLA COMMISSIONE
del 25 agosto 2010
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorotalonil, clotianidin, difenoconazolo, fenexamid, flubendiamide, nicotina, spirotetrammato, tiacloprid e tiametoxam in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Per le sostanze attive clorotalonil, fenexamid e tiacloprid sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze attive clotianidin, difenoconazolo, flubendiamide, spirotetrammato e tiametoxam sono stati fissati LMR nell'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005. Fino ad oggi per la nicotina non sono stati fissati LMR specifici e la sostanza non è stata inclusa nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
Nell'ambito di una procedura a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), per l'autorizzazione dell'uso di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva difenoconazolo su navoni-rutabaga e rape, è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(3) |
Per quanto riguarda il clorotalonil, una domanda simile è stata presentata per il suo uso sull'orzo. In relazione a tale domanda è necessario fissare LMR per carne, grasso, fegato, rognoni e latte di bovini, ovini e caprini, dato che i cereali sono utilizzati come mangimi e il foraggio destinato a tali animali potrebbe contenere dei residui. Per quanto riguarda il fenexamid, una domanda simile è stata presentata per il suo uso sulle lattughe. Per quanto riguarda il flubendiamide, una domanda simile è stata presentata per il suo uso su melanzane, cucurbitacee e fagioli con baccello. Per quanto riguarda lo spirotetrammato, una domanda simile è stata presentata per il suo uso sulle cipolle. Per quanto riguarda il tiacloprid, una domanda simile è stata presentata per il suo uso sulle fragole, ma per tale combinazione esiste già un LRM del Codex. Per quanto riguarda il tiametoxam, è stata presentata una domanda simile relativa alle carote. Per quanto riguarda i residui di clotianidin conseguenti all'uso di tiametoxam, è inoltre necessario modificare i LRM del clotianidin per il suo uso sulle carote. |
(4) |
A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. |
(5) |
Per quanto riguarda la nicotina nei funghi selvatici, gli Stati membri e gli operatori del settore hanno informato la Commissione della presenza di nicotina nei funghi selvatici che comporta una concentrazione di residui più elevata del LMR «per difetto» pari a 0,01 mg/kg fissato in tale regolamento. |
(6) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (nel seguito: «l'Autorità»), ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha emesso pareri motivati sui LMR proposti (3). Per quanto riguarda la nicotina, la Commissione ha chiesto all'Autorità di emettere un parere in merito ai rischi che i residui di tale sostanza nei funghi comportano per la salute pubblica. Data l'urgenza della questione, l'Autorità non ha emesso un parere motivato, bensì una «dichiarazione» in merito ad alcune incertezze persistenti (4). Essa ha trasmesso questi pareri e la dichiarazione alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi pubblici. |
(7) |
Nei suoi pareri motivati l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, dopo una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche dei LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle più recenti informazioni sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione in vita a queste sostanze dovuta al consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un consumo eccessivo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) o della dose acuta di riferimento (DAR). |
(8) |
Per quanto riguarda la nicotina nei funghi selvatici, l'Autorità sottolinea che la sua dichiarazione è soggetta a incertezze e limitazioni. In aggiunta a tale dichiarazione, sono stati raccolti dati dal monitoraggio nel 2009 al fine di verificare la presenza di tali sostanza nei funghi selvatici. I dati, raccolti dagli Stati membri, dagli operatori del settore alimentare e dalle autorità cinesi, hanno dimostrato che la nicotina è presente nei funghi selvatici in concentrazioni che variano a seconda della fonte e della varietà, ma che superano, in quasi tutti i campioni, il LMR per difetto dello 0,01 mg/kg. Tali risultati hanno comprovato l'inevitabile presenza di nicotina nei funghi selvatici, in particolare nei porcini (Boletus edulis). È opportuno, pertanto, fissare LRM a titolo provvisorio per i residui di nicotina nei funghi selvatici tenendo conto dei dati disponibili ricavati dal monitoraggio e del parere dell'Autorità. Si procederà ad una revisione di tali LRM provvisori entro due anni al fine di valutare i dati e le informazioni che si renderanno nel frattempo disponibili, compresi eventuali riscontri scientifici della naturale presenza o formazione di nicotina nei funghi selvatici. |
(9) |
Sulla base dei pareri motivati e della dichiarazione emessi dall'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche dei LMR sono conformi a quanto prescritto dall'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(10) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(3) Relazioni scientifiche EFSA: http://www.efsa.europa.eu:
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Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRLs for chlorothalonil in barley and several commodities of animal origin», EFSA Journal 2010; 8(3):1524. |
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Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRL for thiacloprid in strawberries», EFSA Journal 2010; 8(1):1498. |
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Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRL for clothianidin in carrots», EFSA Journal 2010; 8(2):1515. |
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Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRL for difenoconazole on swedes and turnips», EFSA Journal 2010; 8(2):1510. |
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Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRLs for flubendiamide in cucurbits edible and inedible peel, aubergines and beans with pods», EFSA Journal 2010; 8(3):1527. |
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Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRL for fenhexamid in various leafy crops», EFSA Journal 2010; 8(11):1455. |
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Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRL for spirotetramat in onions and the setting of new MRLs in kidney», EFSA Journal 2010; 8(2):1511. |
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Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRL for thiamethoxam in carrots», EFSA Journal 2009; 7(9):1307. |
(4) EFSA Statement. Potential risks for public health due to the presence of nicotine in wild mushrooms, EFSA Journal 2009; RN-286, 1-47.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:
(1) |
Nell'allegato II le colonne relative alle sostanze clorotalonil, fenexamid e tiacloprid sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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(2) |
L'allegato III, parte A, è modificato come segue:
|
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(2) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(3) Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.
(F) |
= |
Liposolubile |
||||||
(R) |
= |
La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:
|
(4) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(5) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(F) |
= |
Liposolubile |
(R) |
= |
La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Spirotetramato — codice 1000000:Spirotetramato e il suo metabolita BYI08330-enolo espresso in spirotetramato» |
(6) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(7) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(F) |
= |
Liposolubile |
(+) |
= |
I seguenti LMR si applicano ai funghi selvatici essiccati: 2,3 mg/kg per i boleti, 1,2 mg/kg per i funghi selvatici essiccati diversi dai boleti. Questi LMR saranno riveduti dopo 2 anni per valutare nuovi dati e informazioni resisi disponibili, comprese le eventuali prove scientifiche della presenza naturale o della formazione di nicotina nei funghi.» |