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Document 32010R0640

    Regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010 , che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso ( Thunnus thynnus ) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio

    GU L 194 del 24.7.2010, p. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/01/2024; abrogato da 32023R2833

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/640/oj

    24.7.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 194/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 640/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 7 luglio 2010

    che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, approvata con la decisione 98/392/CE (3) del Consiglio, dell’accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della suddetta convenzione relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, ratificato con la decisione 98/414/CE del Consiglio (4), e dell’accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, a cui essa ha aderito con la decisione 96/428/CE del Consiglio (5). Nel quadro di tali obblighi internazionali, l’Unione partecipa agli sforzi volti ad assicurare una gestione sostenibile degli stock ittici altamente migratori.

    (2)

    Conformemente alla decisione 86/238/CEE del Consiglio (Convenzione ICCAT), l’Unione è inoltre parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (6). Tale convenzione ICCAT prevede un quadro di cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse di tonnidi e specie affini dell’Oceano Atlantico e dei mari adiacenti attraverso la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT), nonché l’adozione di raccomandazioni applicabili nella zona della convenzione ICCAT che diventano vincolanti per le parti contraenti e le parti cooperanti non contraenti, entità ed entità di pesca (PCC).

    (3)

    Le raccomandazioni ICCAT 1992-01, 1993-03, 1996-10, 1997-04, 1998-12, 03-19 e 06-15 e le risoluzioni 1993-02, 1994-04 e 1994-05 relative ad un programma di documentazione statistica per il tonno rosso sono state attuate mediante il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio, dell’8 aprile 2003, che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso (7).

    (4)

    Nel quadro delle misure di regolamentazione degli stock di tonno rosso, al fine di migliorare la qualità e l’affidabilità dei dati statistici e di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, l’ICCAT ha adottato, nell’ambito della sua riunione annuale svoltasi a Recife (Brasile) il 15 novembre 2009, la raccomandazione 09-11, recante modifica della raccomandazione 08-12 relativa a un programma ICCAT di documentazione delle catture di tonno rosso. Tale raccomandazione è entrata in vigore il 1o giugno 2010 e deve essere attuata dall’Unione.

    (5)

    Al fine di garantire una buona leggibilità e un’applicazione uniforme delle disposizioni relative a un programma ICCAT di documentazione delle catture di tonno rosso, dovrebbero essere abrogate le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1984/2003 relative al documento statistico ICCAT per il tonno rosso e al certificato di riesportazione. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1984/2003.

    6)

    Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda il recepimento delle nuove misure di conservazione adottate dall’ICCAT, aggiornando e integrando gli allegati del presente regolamento. È particolarmente importante che la Commissione proceda alle opportune consultazioni durante il suo lavoro preparatorio, anche a livello di esperti,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    Il presente regolamento stabilisce un programma dell’Unione di documentazione delle catture di tonno rosso a sostegno dell’attuazione delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT), integrando le disposizioni del programma ICCAT di documentazione delle catture di tonno rosso al fine di individuare l’origine di tutto il tonno rosso.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a)   «tonno rosso»: i pesci della specie Thunnus thynnus dei codici della nomenclatura combinata di cui all’allegato I;

    b)   «commercio interno»:

    i)

    gli scambi, all’interno di uno Stato membro o tra due o più Stati membri, di tonno rosso catturato nella zona della convenzione ICCAT da una nave da cattura o da una tonnara dell’Unione e sbarcato sul territorio dell’Unione, e

    ii)

    gli scambi, all’interno di uno Stato membro o tra due o più Stati membri, di tonno rosso di allevamento catturato nella zona della convenzione ICCAT da una nave da cattura o da una tonnara dell’Unione e ingabbiato in un impianto di allevamento stabilito nel territorio dell’Unione;

    c)   «esportazione»: qualsiasi movimento verso un paese terzo, in provenienza dal territorio dell’Unione, da paesi terzi o da fondali di pesca, di tonno rosso catturato nella zona della convenzione ICCAT da parte di una nave da cattura o di una tonnara dell’Unione;

    d)   «importazione»: l’introduzione nel territorio dell’Unione, anche a fini di ingabbiamento, ingrasso, allevamento o trasbordo, di tonno rosso catturato nella zona della convenzione ICCAT da una nave da cattura o da una tonnara di un paese terzo;

    e)   «riesportazione»: qualsiasi movimento dal territorio dell’Unione di tonno rosso che era stato precedentemente importato nel territorio dell’Unione;

    f)   «zona della convenzione ICCAT»: la zona definita dalla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico;

    g)   «Stato membro di bandiera»: lo Stato membro di cui la nave da cattura batte bandiera;

    h)   «Stato membro della tonnara»: lo Stato membro in cui è installata la tonnara;

    i)   «Stato membro dell’impianto di allevamento»: lo Stato membro in cui è stabilito l’impianto di allevamento;

    j)   «PCC»: le parti contraenti e le parti cooperanti non contraenti, entità o entità di pesca dell’ICCAT;

    k)   «partita»: un quantitativo di prodotti a base di tonno rosso che hanno la stessa presentazione, sono originari della stessa area geografica interessata e provengono dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci, oppure dalla medesima tonnara.

    CAPO II

    DOCUMENTO DI CATTURA DEL TONNO ROSSO

    Articolo 3

    Disposizioni generali

    1.   Gli Stati membri chiedono la presentazione di un documento di cattura del tonno rosso («il documento di cattura») compilato per ciascun quantitativo di tonno rosso sbarcato o trasbordato nei propri porti, ingabbiato come specificato all’allegato IV e prelevato dai loro impianti di allevamento.

    2.   Ciascuna partita di tonno rosso facente oggetto di commercio interno, importata nel territorio dell’Unione o esportata o riesportata da quest’ultimo, è accompagnata da un documento di cattura convalidato, salvo nei casi in cui si applica l’articolo 4, paragrafo 3, e, se del caso, da una dichiarazione di trasferimento ICCAT o da un certificato di riesportazione di tonno rosso convalidato («il certificato di riesportazione»).

    Sono vietati gli sbarchi, i trasbordi, gli ingabbiamenti, i prelievi, le operazioni di commercio interno, le importazioni, le esportazioni e le riesportazioni di tonno rosso che non siano accompagnati da un documento di cattura e, ove applicabile, anche da un certificato di riesportazione compilati e convalidati.

    3.   Gli Stati membri non introducono tonno rosso in un impianto di allevamento non autorizzato da uno Stato membro, dalle PCC o non incluso nel registro ICCAT degli impianti autorizzati ad esercitare l’attività di allevamento del tonno rosso catturato nella zona della convenzione ICCAT.

    4.   Gli Stati membri dell’impianto di allevamento provvedono affinché le catture di tonno rosso siano introdotte in gabbie o serie di gabbie separate e siano suddivise in base allo Stato membro o alla PCC di origine.

    5.   In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri dell’impianto di allevamento provvedono affinché il tonno rosso catturato nel contesto di un’operazione di pesca congiunta, come definita dall’articolo 2, lettera g) del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo (8) sia introdotto in gabbie o serie di gabbie separate e suddiviso in base alle operazioni di pesca congiunta.

    6.   Gli Stati membri dell’impianto di allevamento garantiscono che il tonno rosso sia prelevato dagli impianti nell’anno in cui è stato catturato, o prima dell’inizio della stagione di pesca con reti a circuizione se prelevato nell’anno seguente. Quando le operazioni di prelievo non sono portate a termine entro detto periodo, gli Stati membri dell’impianto di allevamento completano una dichiarazione di riporto annuale e la trasmettono alla Commissione entro 10 giorni dalla fine di detto periodo. Tale dichiarazione deve contenere almeno:

    la quantità (espressa in chili) e il numero di esemplari oggetto del riporto,

    l’anno di cattura,

    la composizione per taglia,

    lo Stato membro o la PCC di bandiera, il numero ICCAT e il nome della nave da cattura,

    i numeri di riferimento del documento di cattura corrispondenti alle catture oggetto del riporto,

    la denominazione e il numero ICCAT dell’impianto di ingrasso,

    il numero della gabbia, nonché

    informazioni sulle quantità prelevate (espresse in chili), una volta completate.

    La Commissione inoltra tali dichiarazioni al segretariato dell’ICCAT entro 5 giorni.

    7.   Le quantità oggetto del riporto in conformità del paragrafo 6 sono introdotte in gabbie o serie di gabbie separate nell’impianto di allevamento e suddivise sulla base dell’anno di cattura.

    8.   Gli Stati membri di bandiera o della tonnara forniscono formulari di cattura unicamente alle proprie navi da cattura o tonnare autorizzate a pescare il tonno rosso nella zona della convenzione ICCAT, anche come catture accessorie.

    9.   Ciascun formulario di documento di cattura presenta un numero unico di identificazione. I numeri di identificazione sono specifici per ciascuno Stato membro di bandiera o Stato membro della tonnara e vengono attribuiti a ciascuna nave da cattura o tonnara. Tali formulari non sono trasferibili a un’altra nave da cattura o tonnara.

    10.   Ciascun lotto proveniente da partite frazionate o prodotto trasformato deve essere accompagnato da copie dei documenti di cattura recanti il numero di identificazione unico del documento di cattura originale in modo da consentirne la tracciabilità.

    11.   Il commercio interno, l’importazione, l’esportazione e la riesportazione di parti di tonno rosso diverse dalla carne (ossia teste, occhi, uova, interiora e code) sono esentati dall’osservanza dei requisiti del presente regolamento.

    Articolo 4

    Convalida

    1.   I comandanti delle navi da cattura, gli operatori delle tonnare, gli operatori degli impianti di allevamento, i rivenditori, gli esportatori o i loro rappresentanti autorizzati devono compilare, possibilmente per via elettronica, un documento di cattura fornendo le informazioni richieste nelle sezioni corrispondenti e chiederne la convalida conformemente al paragrafo 2 ogni volta che effettuano uno sbarco, un trasferimento, un ingabbiamento, un prelievo, un trasbordo, un’operazione di commercio interno o un’esportazione di tonno rosso.

    2.   Il documento di cattura è convalidato da un’autorità competente dello Stato membro di bandiera, della tonnara o dell’impianto di allevamento o dello Stato membro in cui è stabilito il venditore o l’esportatore. Gli Stati membri convalidano il documento di cattura per tutti gli esemplari di tonno rosso unicamente quando:

    a)

    la nave da cattura batte la bandiera dello Stato membro o la tonnara o l’impianto di allevamento sono stabiliti nello Stato membro in cui è stato effettuato il prelievo di tonno rosso,

    b)

    a seguito della verifica della partita è stato accertato che tutte le informazioni contenute nel documento di cattura sono esatte,

    c)

    i quantitativi cumulati da convalidare non superano i contingenti o i limiti di cattura imposti per ciascun anno di gestione, inclusi ove del caso i contingenti individuali assegnati alle navi da cattura o alle tonnare, e

    d)

    il tonno rosso soddisfa le disposizioni applicabili delle misure di conservazione e di gestione dell’ICCAT.

    3.   La convalida ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo non è richiesta nel caso in cui tutto il tonno rosso disponibile per la vendita sia marcato, secondo quanto indicato all’articolo 5, dallo Stato membro di bandiera o della tonnara che lo ha pescato.

    4.   Qualora i quantitativi di tonno rosso catturati e sbarcati siano inferiori a una tonnellata o a tre esemplari, il registro di pesca o la nota di vendita possono essere utilizzati come documento di cattura provvisorio, in attesa della convalida del documento di cattura entro un termine di sette giorni e precedentemente al commercio interno o all’esportazione.

    5.   Il documento di cattura convalidato deve includere, ove del caso, le informazioni riportate nell’allegato II.

    6.   Un modello del documento di cattura figura nell’allegato III. Nei casi in cui una sezione del modello del documento di cattura non preveda uno spazio sufficiente per tracciare in modo completo i movimenti del tonno rosso dalla cattura alla commercializzazione, la sezione contenente le informazioni pertinenti può essere estesa con pagine supplementari aggiunte come allegato. L’autorità competente dello Stato membro interessato convalida l’allegato entro il più breve termine e comunque prima del movimento successivo del tonno rosso in questione.

    7.   Le istruzioni per l’emissione, la numerazione, il completamento e la convalida del documento di cattura sono indicate all’allegato V.

    Articolo 5

    Marcatura

    1.   Gli Stati membri possono esigere che le proprie navi da cattura o le proprie tonnare appongano una marca su ciascun esemplare di tonno rosso, preferibilmente al momento dell’uccisione e comunque prima dello sbarco. Le marche presentano un numero specifico unico per ciascuno Stato membro e sono a prova di manomissione. I numeri delle marche sono associati al documento di cattura.

    2.   Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione una sintesi dell’applicazione del programma di marcatura. La Commissione trasmette tali sintesi al segretariato dell’ICCAT entro un congruo periodo di tempo.

    3.   L’uso di marche è autorizzato unicamente quando i quantitativi accumulati di catture non superano i contingenti per Stato membro o i limiti di cattura imposti per ciascun anno di gestione, inclusi, ove occorra, i contingenti individuali assegnati alle navi da cattura o alle tonnare.

    CAPO III

    CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE DEL TONNO ROSSO

    Articolo 6

    Disposizioni generali

    1.   Gli Stati membri garantiscono che ciascuna partita di tonno rosso riesportata a partire dal proprio territorio sia accompagnata da un certificato di riesportazione convalidato.

    Il certificato di riesportazione non deve essere compilato in caso di importazione di esemplari vivi di tonno rosso di allevamento.

    2.   L’operatore responsabile della riesportazione compila il certificato di riesportazione fornendo le informazioni richieste nelle sezioni corrispondenti e ne chiede la convalida per la partita di tonno rosso destinata alla riesportazione. Il certificato di riesportazione compilato deve essere accompagnato da una copia del documento o dei documenti di cattura convalidati relativi al tonno rosso precedentemente importato.

    Articolo 7

    Convalida della riesportazione

    1.   Il certificato di riesportazione è convalidato dall’autorità competente dello Stato membro di esportazione.

    2.   L’autorità competente convalida il certificato di riesportazione per la totalità dei prodotti di tonno rosso unicamente quando:

    a)

    è stato accertato che tutte le informazioni contenute nel certificato di riesportazione sono esatte;

    b)

    il documento o i documenti di cattura convalidati presentati unitamente al certificato di riesportazione sono stati accettati per l’importazione dei prodotti dichiarati nel certificato di riesportazione;

    c)

    i prodotti da riesportare sono, in parte o totalmente, gli stessi che figurano nel documento o nei documenti di cattura convalidati, e

    d)

    una copia del documento o dei documenti di cattura è allegata al certificato di riesportazione convalidato.

    3.   Il certificato di riesportazione convalidato deve recare le informazioni riportate nell’allegato V.

    CAPO IV

    COMUNICAZIONE E VERIFICA

    Articolo 8

    Comunicazione e conservazione dei documenti convalidati

    1.   Fatta eccezione per i casi in cui si applica l’articolo 4, paragrafo 3, gli Stati membri trasmettono per via elettronica entro il più breve termine, e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dalla data della convalida, o senza indugio quando la durata prevista del trasporto non supera i cinque giorni lavorativi, una copia di tutti i documenti di cattura o certificati di riesportazione convalidati ai seguenti destinatari:

    a)

    la Commissione,

    b)

    le autorità competenti dello Stato membro o della PCC in cui il tonno rosso deve essere oggetto di commercio interno, allevamento o importazione, e

    c)

    il segretariato dell’ICCAT.

    2.   Gli Stati membri conservano per almeno due anni copia dei documenti di cattura e dei certificati di riesportazione convalidati da essi rilasciati o ricevuti.

    Articolo 9

    Verifica

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità competenti identifichino ciascuna partita di tonno rosso sbarcato, trasbordato, fatto oggetto di commercio interno o importato nel proprio territorio, o esportato o riesportato a partire dal medesimo. Le autorità competenti chiedono ed esaminano il documento o i documenti di cattura convalidati e la documentazione ivi afferente per ciascuna partita di tonno rosso. L’esame include la consultazione della base di dati relativa alla convalida di cui dispone il segretariato dell’ICCAT.

    2.   Le autorità competenti possono inoltre esaminare il contenuto della partita al fine di verificare le informazioni figuranti nel documento di cattura e nei documenti ivi afferenti e, ove del caso, effettuano verifiche presso gli operatori interessati.

    3.   Se, a seguito di esami o verifiche condotti ai sensi dei paragrafi 1 e 2, emergono dubbi in merito alle informazioni contenute in un documento di cattura, gli Stati membri collaborano con le autorità competenti che hanno convalidato il documento o i documenti di cattura o il certificato o i certificati di riesportazione per risolvere tali dubbi.

    4.   Se uno Stato membro identifica una partita sprovvista di documento di cattura, esso ne informa lo Stato membro di spedizione o la PCC esportatrice e, se noti, lo Stato membro o la PCC di bandiera.

    5.   In attesa dell’esito degli esami o delle verifiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri non rilasciano la partita per il commercio interno, l’importazione o l’esportazione, né accettano la dichiarazione di trasferimento nel caso di tonno rosso vivo destinato agli impianti di allevamento.

    6.   Se uno Stato membro, a seguito di un esame o di verifiche ai sensi del paragrafo 1 e in collaborazione con le autorità di convalida interessate, stabilisce che un documento di cattura o un certificato di riesportazione non sono validi, sono vietati il commercio interno, l’importazione, l’esportazione o la riesportazione della partita di tonno rosso corrispondente.

    CAPO V

    TRASMISSIONE DEI DATI

    Articolo 10

    Informazioni relative alla convalida e ai punti di contatto

    1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

    a)

    il nome e indirizzo completo delle autorità competenti per la convalida e verifica dei documenti di cattura o dei certificati di riesportazione,

    b)

    il nome, la qualifica e un campione stampato del timbro o sigillo dei funzionari nominalmente investiti del potere di convalida, e

    c)

    se del caso, campioni delle marche di identificazione.

    2.   La notifica indica la data a partire dalla quale l’informazione di cui al paragrafo 1 produce effetti. Ogni aggiornamento dei dati relativi alle autorità e ai funzionari responsabili della convalida viene trasmesso tempestivamente alla Commissione.

    3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i punti di contatto da informare in merito a ogni questione relativa ai documenti di cattura o ai certificati di riesportazione, fornendone in particolare il nome.

    4.   La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato dell’ICCAT.

    Articolo 11

    Relazione sul programma annuale

    1.   Entro il 15 settembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione per via elettronica una relazione sul programma che includa le informazioni di cui all’allegato VI, relativa al periodo compreso tra il 1o luglio dell’anno precedente e il 30 giugno dell’anno in corso.

    2.   La Commissione redige la relazione annuale dell’Unione sul programma e la trasmette al segretariato dell’ICCAT entro il 1o ottobre di ogni anno.

    CAPO VI

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 12

    Modifica degli allegati

    Per applicare le misure di conservazione adottate dall’ICCAT, la Commissione può modificare, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 13 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 14 e 15, gli allegati del presente regolamento.

    Nell’adottare tali atti delegati, la Commissione agisce conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

    Articolo 13

    Esercizio della delega

    1.   I poteri di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 12 sono conferiti alla Commissione per un periodo di cinque anni a partire dal 14 agosto 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi sei mesi prima della fine del periodo di cinque anni. La delega dei poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio la revochino in conformità dell’articolo 14.

    2.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

    3.   I poteri per adottare atti delegati sono conferiti alla Commissione fatte salve le condizioni di cui agli articoli 14 e 15.

    Articolo 14

    Revoca della delega

    1.   La delega di poteri di cui all’articolo 12 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

    2.   L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne di ciò l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell’adozione della decisione definitiva.

    3.   La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione stessa. Prende effetto immediatamente o a una data successiva in essa specificata. Lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 15

    Obiezioni contro gli atti delegati

    1.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro il termine di due mesi dalla data di notifica.

    Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

    2.   Se, alla scadenza di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.

    3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, l’atto non entra in vigore. L’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato indica le motivazioni delle sue obiezioni.

    Articolo 16

    Modifiche del regolamento (CE) n. 1984/2003

    1.   Il regolamento (CE) n. 1984/2003 è così modificato:

    a)

    nel titolo, i termini «al tonno rosso» sono soppressi;

    b)

    all’articolo 1, lettera a), i termini «per il tonno rosso (Thunnus thynnus)» sono soppressi;

    c)

    all’articolo 2, i termini «al tonno rosso» sono soppressi;

    d)

    all’articolo 3, la lettera a) è soppressa;

    e)

    all’articolo 4, paragrafo 1, il primo trattino è soppresso.

    f)

    all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iii), i termini «il tonno rosso» sono soppressi;

    g)

    all’articolo 5, paragrafo 1, il primo trattino è soppresso;

    h)

    all’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, la lettera a) è soppressa;

    i)

    all’articolo 8, lettera a), i termini «il tonno rosso» sono soppressi;

    j)

    all’articolo 9, paragrafo 2, la lettera a) è soppressa;

    k)

    gli allegati I, IVa, IX e XV sono abrogati.

    2.   I riferimenti alle disposizioni abrogate del regolamento (CE) n. 1984/2003 si intendono fatti al presente regolamento.

    Articolo 17

    Riesame

    La Commissione procede a un riesame del presente regolamento in seguito alle raccomandazioni adottate dall’ICCAT, tenendo conto dei pareri scientifici aggiornati sulla consistenza dello stock che saranno presentati nelle sue riunioni, e formula le necessarie proposte di modifica.

    Articolo 18

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, addì 7 luglio 2010.

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    J. BUZEK

    Per il Consiglio

    Il presidente

    O. CHASTEL


    (1)  Parere del 17 marzo 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 giugno 2010.

    (3)  GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1.

    (4)  GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14.

    (5)  GU L 177 del 16.7.1996, pag. 24.

    (6)  GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33.

    (7)  GU L 295 del 13.11.2003, pag. 1.

    (8)  GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.


    ALLEGATO I

    PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, LETTERA a)

    Descrizione delle merci

    Codice della nomenclatura combinata (1)

    Tonni rossi vivi (Thunnus thynnus)

    0301 94 00

    Tonni rossi (Thunnus thynnus) freschi o refrigerati, esclusi i filetti ed altre carni

    0302 35 10

    Tonni rossi (Thunnus thynnus) freschi o refrigerati, esclusi i filetti ed altre carni, diversi da quelli destinati alla fabbricazione industriale di preparazioni e conserve di pesce

    0302 35 90

    Tonni rossi (Thunnus thynnus) interi, congelati, esclusi i filetti ed altre carni, destinati alla fabbricazione industriale di preparazioni e conserve di pesce

    0303 45 11

    Tonni rossi (Thunnus thynnus) congelati, senza visceri né branchie, esclusi i filetti ed altre carni, destinati alla fabbricazione industriale di preparazioni e conserve di pesce

    0303 45 13

    Tonni rossi (Thunnus thynnus) congelati, diversi da quelli interi o senza visceri né branchie, esclusi i filetti ed altre carni, destinati alla fabbricazione industriale di preparazioni e conserve di pesce

    0303 45 19

    Tonni rossi (Thunnus thynnus) congelati, esclusi i filetti ed altre carni, diversi da quelli destinati alla fabbricazione industriale di preparazioni e conserve di pesce

    0303 45 90

    Filetti di tonno rosso (Thunnus thynnus) freschi o refrigerati

    ex 0304 19 39

    Carni diverse dai filetti di tonno rosso (Thunnus thynnus), fresche o refrigerate

    ex 0304 19 39

    Filetti ed altre carni di tonno rosso (Thunnus thynnus), congelati

    ex 0304 29 45

    Altre carni di tonno rosso (Thunnus thynnus)

    ex 0304 99 99

    Filetti di tonno rosso (Thunnus thynnus), secchi, salati o in salamoia ma non affumicati

    ex 0305 30 90

    Tonni rossi (Thunnus thynnus) affumicati, inclusi i filetti

    ex 0305 49 80

    Tonni rossi (Thunnus thynnus) secchi, anche salati ma non affumicati

    ex 0305 59 80

    Tonni rossi (Thunnus thynnus) salati ma non secchi o affumicati, in salamoia

    ex 0305 69 80

    Tonni rossi (Thunnus thynnus) interi o a pezzi ma non macinati, preparati o conservati in olio vegetale

    ex 1604 14 11

    Tonni rossi (Thunnus thynnus) interi o a pezzi ma non macinati, preparati o conservati, eccetto in olio vegetale, in filetti detti «loins»

    ex 1604 14 16

    Tonni rossi (Thunnus thynnus) interi o a pezzi ma non macinati, preparati o conservati, eccetto in olio vegetale, diversi dai filetti detti «loins»

    ex 1604 14 18

    Tonni rossi (Thunnus thynnus) diversi da quelli interi o a pezzi ma non macinati, preparati o conservati

    ex 1604 20 70


    (1)  Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


    ALLEGATO II

    INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL DOCUMENTO DI CATTURA DEL TONNO ROSSO

    1.   Numero ICCAT del documento di cattura del tonno rosso

    2.   Informazioni relative alla cattura

    Descrizione della nave o della tonnara

    Nome della nave da cattura o della tonnara

    Stato di bandiera o della tonnara

    Numero di registro ICCAT della nave o della tonnara (se del caso)

    Descrizione della cattura

    Data, zona della cattura e attrezzo utilizzato

    Numero di esemplari, peso totale vivo e peso medio (1)

    Numero della marca di identificazione (se del caso)

    Numero di registro ICCAT delle operazioni di pesca congiunta (se del caso)

    Convalida delle autorità governative

    Nome dell’autorità e del firmatario, qualifica, firma, timbro e data

    3.   Informazioni relative al commercio di pesce vivo

    Descrizione del prodotto

    Peso vivo totale, numero di esemplari, zona di cattura

    Informazioni relative all’esportatore/venditore

    Punto di esportazione o partenza

    Nome e indirizzo dell’azienda esportatrice, firma e data

    Azienda (nome e numero ICCAT) e Stato di destinazione

    Descrizione del trasporto (allegare la documentazione pertinente)

    Informazioni relative all’importatore/acquirente

    Punto di importazione o destinazione

    Nome e indirizzo dell’azienda importatrice, firma e data della firma

    Convalida delle autorità governative

    Nome dell’autorità e del firmatario, qualifica, firma, timbro e data

    4.   Informazioni relative al trasferimento

    Descrizione del rimorchiatore

    Numero della dichiarazione di trasferimento ICCAT

    Nome e bandiera della nave

    Numero di registro ICCAT e numero della gabbia rimorchiata (se del caso)

    Numero e peso totale degli esemplari morti durante il trasferimento

    5.   Informazioni relative al trasbordo

    Descrizione della nave da trasporto

    Nome

    Stato di bandiera

    Numero di registro ICCAT

    Data

    Porto (nome e paese o posizione)

    Descrizione del prodotto

    (F/FR; RD/GG/DR/FL/OT)

    Peso totale (NETTO)

    Convalida delle autorità governative

    Nome dell’autorità e del firmatario, qualifica, firma, timbro e data

    6.   Informazioni relative all’allevamento

    Descrizione dell’impianto di allevamento

    Nome e Stato membro dell’impianto di allevamento

    Numero ICCAT e ubicazione dell’impianto di allevamento

    Partecipazione al programma nazionale di campionamento (sì/no)

    Descrizione della gabbia

    Data di ingabbiamento, numero della gabbia

    Descrizione degli esemplari

    Stime del numero di esemplari, del peso totale e del peso medio (2)

    Informazioni relative all’osservatore regionale ICCAT

    Nome, numero ICCAT, firma

    Composizione indicativa per taglia (< 8 kg, 8-30 kg, > 30 kg)

    Convalida delle autorità governative

    Nome dell’autorità e del firmatario, qualifica, firma, timbro e data

    7.   Informazioni relative ai prelievi

    Descrizione del prelievo

    Data del prelievo

    Numero di esemplari, peso vivo totale e peso medio

    Numeri delle marche di identificazione (se del caso)

    Informazioni relative all’osservatore regionale ICCAT

    Nome, numero ICCAT, firma

    Convalida delle autorità governative

    Nome dell’autorità e del firmatario, qualifica, firma, timbro e data

    8.   Informazioni relative al commercio

    Descrizione del prodotto

    F/FR; RD/GG/DR/FL/OT (qualora diversi tipi di prodotto vengano registrati in questa sezione, l’indicazione del peso corrispondente deve essere ripartita per tipo di prodotto)

    Peso totale (NETTO)

    Informazioni relative all’esportatore/venditore

    Punto di esportazione o partenza

    Nome e indirizzo dell’azienda esportatrice, firma e data

    Stato di destinazione

    Descrizione del trasporto (allegare la documentazione pertinente)

    Convalida delle autorità governative

    Nome dell’autorità e del firmatario, qualifica, firma, timbro e data

    Informazioni relative all’importatore/acquirente

    Punto di importazione o destinazione

    Nome e indirizzo dell’azienda importatrice, firma e data della firma


    (1)  Il peso è riportato come peso vivo ove disponibile. Qualora non si utilizzi il peso vivo, occorre specificare il tipo di prodotto (ad esempio GG) nella sezione «Peso totale» e «Peso medio» del formulario.

    (2)  Il peso è riportato come peso vivo ove disponibile. Qualora non si utilizzi il peso vivo, occorre specificare il tipo di prodotto (ad esempio GG) nella sezione «Peso totale» e «Peso medio» del formulario.


    ALLEGATO III

    MODELLO DI DOCUMENTO ICCAT DI CATTURA DEL TONNO ROSSO

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    ALLEGATO IV

    Istruzioni per il rilascio, la numerazione, la compilazione e la convalida del documento di cattura

    1.   PRINCIPI GENERALI

    (1)   Lingua

    Se compilato in una lingua diversa da una di quelle ufficiali dell’ICCAT (inglese, francese e spagnolo), il documento di cattura va corredato della traduzione in inglese.

    (2)   Numerazione

    Gli Stati membri debbono sviluppare sistemi unici di numerazione per i documenti di cattura utilizzando i loro codici per paese NUTS a due posizioni alfabetiche in combinazione con un numero di almeno 8 cifre, di cui almeno due devono indicare l’anno di cattura.

    Esempio: FR-09-123456 (in cui «FR» è il codice per la Francia)

    In caso di partite frazionate o prodotti trasformati, le copie del documento di cattura originale devono essere numerate integrando il numero dei documenti di cattura originali con un numero a due cifre.

    Esempio: FR-09-123456-01, FR-09-123456-02, FR-09-123456-03, ecc.

    La numerazione deve essere sequenziale e di preferenza stampata. I numeri di serie dei documenti di cattura rilasciati non compilati sono registrati in base al nome del destinatario.

    (3)   Convalida

    Il modello del documento di cattura non deve sostituirsi né all’autorizzazione preventiva al trasferimento né all’autorizzazione di ingabbiamento.

    2.   INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA

    (1)   Compilazione

    a)   Principi generali

    Questa sezione si applica a tutte le catture di tonno rosso.

    Il comandante della nave da cattura o l’operatore della tonnara o il suo rappresentante autorizzato o il rappresentante autorizzato dello Stato membro di bandiera o della tornata è competente per la compilazione e la richiesta di convalida della sezione «INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA».

    La sezione «INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA» va compilata al più tardi entro la fine del trasferimento in gabbie rimorchiate, del trasbordo o dello sbarco.

    NB: nel caso di operazioni di pesca congiunta, il comandante di ciascuna nave da cattura che partecipa all’operazione di pesca congiunta deve compilare un documento di cattura per ciascuna cattura.

    b)   Istruzioni particolari

    «BANDIERA»: indicare lo Stato membro di bandiera o della tonnara.

    «Numero di registro ICCAT»: indicare il numero ICCAT della nave da cattura o della tonnara autorizzata a pescare tonno rosso nella zona della convenzione ICCAT. L’informazione non si applica alle navi da cattura che pescano tonno rosso a titolo di cattura accessoria.

    «ATTREZZO»: indicare l’attrezzo da pesca, contrassegnato dai seguenti codici:

    BB peschereccio con lenze e canne

    GILL reti da imbrocco

    HAND lenza a mano

    HARP Arponi

    LL Palangari

    MWT rete da traino pelagica

    PS Rete a circuizione

    RR canna/mulinello

    SURF pesca di superficie non classificata

    TL lenza in pesca

    TRAP Tonnara fissa

    TROL lenze trainate

    UNCL metodi non precisati

    OT Altro

    «PESO TOTALE»: indicare il peso vivo in chilogrammi. Se non si utilizza il peso vivo al momento della cattura, indicare il tipo di prodotto (ad esempio GG). Nel caso di operazioni di pesca congiunta, la quantità indicata deve corrispondere alla chiave di ripartizione definita per ciascuna nave da cattura.

    «ZONA»: indicare il Mediterraneo, l’Atlantico occidentale o l’Atlantico orientale.

    «N. delle MARCHE (se del caso)»: si possono aggiungere altre linee per poter elencare ciascun numero di marca per singolo esemplare.

    (2)   Convalida

    Lo Stato membro di bandiera o della tonnara è competente per la convalida della sezione «INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA» a meno che il tonno rosso non sia stato marcato a norma dell’articolo 5 del presente regolamento.

    Per il pesce sbarcato o trasbordato, la convalida deve avvenire al più tardi entro la fine delle operazioni di trasbordo o di sbarco.

    Per il pesce trasferito vivo, la convalida può avvenire al momento del primo trasferimento in gabbie rimorchiate ma va comunque effettuata al più tardi entro la fine dell’operazione di ingabbiamento.

    3.   INFORMAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO DI PESCE VIVO

    (1)   Compilazione

    a)   Principi generali:

    Questa sezione si applica esclusivamente al commercio interno o all’esportazione di tonno rosso vivo.

    Il comandante della nave da cattura o il suo rappresentante autorizzato o il rappresentante autorizzato dello Stato membro di bandiera è competente per la compilazione e la richiesta di convalida della sezione «INFORMAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO DI PESCE VIVO».

    La sezione «INFORMAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO DI PESCE VIVO» va compilata al più tardi entro la fine del primo trasferimento in gabbie rimorchiate.

    NB: qualora un determinato numero di esemplari morti durante l’operazione di trasferimento sia scambiato sul mercato interno o esportato, occorre effettuare una copia del documento originale di cattura (la cui sezione «INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA» sarà stata compilata e, se del caso, convalidata) e la sezione «INFORMAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO» della copia del documento di cattura deve essere compilata dal comandante della nave da cattura o dal suo rappresentante autorizzato o dal rappresentante autorizzato dello Stato membro di bandiera e trasmessa all’acquirente/importatore sul mercato interno. La convalida della copia ne garantisce l’autenticità e la registrazione da parte delle autorità dello Stato membro interessato.

    In assenza di tale convalida, qualsiasi copia del documento di cattura si considera nulla.

    b)   Istruzioni particolari:

    «ZONA»: indicare la zona di trasferimento, il Mediterraneo, l’Atlantico occidentale o l’Atlantico orientale.

    «PUNTO DI ESPORTAZIONE/DI PARTENZA»: indicare lo Stato membro o la PCC della zona di pesca in cui il tonno rosso è stato trasferito oppure indicare «alto mare».

    «DESCRIZIONE DEL TRASPORTO»: allegare qualsiasi documento che certifichi l’operazione commerciale.

    (2)   Convalida

    Lo Stato membro di bandiera non deve convalidare i documenti di cattura la cui sezione «INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA» non è compilata e, laddove richiesto, convalidata.

    La convalida può avvenire al momento del primo trasferimento in gabbie rimorchiate ma va comunque effettuata al più tardi entro la fine dell’operazione di ingabbiamento.

    4.   INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO

    (1)   Compilazione

    a)   Principi generali:

    Questa sezione si applica esclusivamente al tonno rosso vivo.

    Il comandante della nave da cattura o il suo rappresentante autorizzato o il rappresentante autorizzato dello Stato membro di bandiera è competente per la compilazione della sezione «INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO».

    La sezione «INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO» va compilata al più tardi entro la fine della prima operazione di trasferimento.

    Al termine della prima operazione di trasferimento, il comandante della nave da cattura deve fornire il documento di cattura (le cui sezioni «INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA, AL COMMERCIO DI PESCE VIVO e AL TRASFERIMENTO» saranno state compilate e, se del caso, convalidate) al comandante del rimorchiatore.

    Il documento di cattura compilato e, se del caso, convalidato deve accompagnare il trasferimento del pesce durante il trasporto verso l’allevamento, ivi incluso il trasferimento di esemplari vivi di tonno rosso dalla gabbia di trasporto a un’altra gabbia di trasporto o il trasferimento di esemplari morti dalla gabbia di trasporto a una nave ausiliaria.

    NB: in caso di morte di alcuni esemplari durante il trasferimento, occorre effettuare una copia del documento originale di cattura (le cui sezioni «INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA, AL COMMERCIO DI PESCE VIVO e AL TRASFERIMENTO» saranno state compilate e, se del caso, convalidate) e la sezione «INFORMAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO» della copia del documento di cattura deve essere compilata dal venditore/importatore sul mercato interno o dal suo rappresentante autorizzato o dal rappresentante autorizzato dello Stato membro di bandiera e trasmessa all’acquirente/importatore sul mercato interno. La convalida della copia ne garantisce l’autenticità e la registrazione da parte delle autorità dello Stato membro interessato. In assenza di tale convalida, qualsiasi copia del documento di cattura si considera nulla.

    b)   Istruzioni particolari:

    «N. di ESEMPLARI MORTI DURANTE IL TRASFERIMENTO» e «PESO TOTALE DEGLI ESEMPLARI MORTI»: informazioni da compilare (se del caso) a cura del comandante del rimorchiatore.

    «N. di GABBIA»: indicare il numero di ciascuna gabbia nel caso di un rimorchiatore con più gabbie.

    (2)   Convalida

    Non è richiesta la convalida di questa sezione.

    5.   INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASBORDO

    (1)   Compilazione

    a)   Principi generali:

    Questa sezione si applica esclusivamente al tonno rosso morto.

    Il comandante del rimorchiatore che effettua il trasbordo o il suo rappresentante autorizzato o il rappresentante autorizzato dello Stato membro di bandiera è competente per la compilazione e la richiesta di convalida della sezione «INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASBORDO».

    La sezione «INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASBORDO» va compilata al più tardi entro la fine dell’operazione di trasbordo.

    b)   Istruzioni particolari:

    «DATA»: indicare la data del trasbordo.

    «NOME DEL PORTO»: indicare il porto designato per il trasbordo.

    «STATO DEL PORTO»: indicare lo Stato membro o la PCC del porto designato per il trasbordo.

    (2)   Convalida

    Lo Stato membro di bandiera non deve convalidare i documenti di cattura la cui sezione «INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA» non sia stata compilata e, se del caso, convalidata.

    La convalida va effettuata al più tardi entro la fine dell’operazione di trasbordo.

    6.   INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPIANTO DI ALLEVAMENTO

    (1)   Compilazione

    a)   Principi generali:

    Questa sezione si applica esclusivamente al tonno vivo ingabbiato.

    Il comandante del rimorchiatore deve fornire il documento di cattura (le cui sezioni «INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA, AL COMMERCIO DI PESCE VIVO e AL TRASFERIMENTO» saranno state compilate e, se del caso, convalidate) all’operatore dell’impianto di allevamento al momento dell’ingabbiamento.

    L’operatore dell’impianto di allevamento o il suo rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato dello Stato membro dell’impianto di allevamento è competente per la compilazione e la richiesta di convalida della sezione «INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPIANTO DI ALLEVAMENTO».

    La sezione «INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPIANTO DI ALLEVAMENTO» va compilata al più tardi entro la fine dell’operazione di ingabbiamento.

    b)   Istruzioni particolari:

    «N. di GABBIA»: indicare il numero di ciascuna gabbia.

    «Informazioni sull’osservatore regionale ICCAT»: indicare il nome, il numero ICCAT e la firma.

    (2)   Convalida

    Lo Stato membro dell’impianto di allevamento è competente per la convalida della sezione «INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPIANTO DI ALLEVAMENTO».

    Lo Stato membro dell’impianto di allevamento non deve convalidare i documenti di cattura le cui sezioni «INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA, AL COMMERCIO DI PESCE VIVO e AL TRASFERIMENTO» non siano state compilate e, se del caso, convalidate.

    La convalida deve aver luogo entro la fine dell’operazione di ingabbiamento.

    7.   INFORMAZIONI RELATIVE AL PRELIEVO

    (1)   Compilazione

    a)   Principi generali:

    Questa sezione si applica esclusivamente agli esemplari morti di tonno di allevamento.

    L’operatore dell’impianto di allevamento o il suo rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato dello Stato membro dell’impianto di allevamento è competente per la compilazione e la richiesta di convalida della sezione «INFORMAZIONI RELATIVE AI PRELIEVI».

    La sezione «INFORMAZIONI RELATIVE AI PRELIEVI» va compilata al più tardi entro la fine dell’operazione di prelievo.

    b)   Istruzioni particolari:

    «N. delle MARCHE (se del caso)»: si possono aggiungere altre linee per poter elencare ciascun numero di marca per singolo esemplare.

    «Informazioni sull’osservatore regionale ICCAT»: indicarne il nome, il numero ICCAT e la firma.

    (2)   Convalida

    Lo Stato membro dell’impianto di allevamento è competente per la convalida della sezione «INFORMAZIONI RELATIVE AL PRELIEVO».

    Lo Stato membro dell’impianto di allevamento non deve convalidare i documenti di cattura le cui sezioni «INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA, AL COMMERCIO DI PESCE VIVO, AL TRASFERIMENTO e ALL’IMPIANTO DI ALLEVAMENTO» non siano state compilate e, se del caso, convalidate.

    La convalida va effettuata al più tardi entro la fine dell’operazione di prelievo.

    8.   INFORMAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO

    (1)   Compilazione

    a)   Principi generali:

    Questa sezione si applica esclusivamente al commercio interno o all’esportazione di esemplari morti di tonno rosso.

    Il venditore sul mercato interno o l’esportatore o il suo rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato dello Stato membro del venditore/esportatore è responsabile per la compilazione e la richiesta di convalida della sezione «INFORMAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO», ad eccezione della sottosezione «IMPORTATORE/ACQUIRENTE».

    La sezione «INFORMAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO», ad eccezione della sottosezione «IMPORTATORE/ACQUIRENTE», va compilata prima che il pesce sia scambiato sul mercato interno o esportato.

    Nel caso di commercio interno, la sezione «IMPORTATORE/ACQUIRENTE» va compilata dall’acquirente sul mercato interno dopo che il pesce è stato scambiato sul mercato interno.

    Nel caso di commercio internazionale, la sezione «IMPORTATORE/ACQUIRENTE» va compilata dall’importatore.

    b)   Istruzioni particolari:

    «DESCRIZIONE DEL TRASPORTO»: allegare qualsiasi documento che certifichi l’operazione commerciale.

    (2)   Convalida

    Lo Stato membro del venditore/esportatore è competente per la convalida della sezione INFORMAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO (ad eccezione della sottosezione «IMPORTATORE/ACQUIRENTE») a meno che il tonno rosso non sia stato etichettato a norma dell’articolo 5 del presente regolamento.

    NB: nel caso in cui da un unico documento di cattura derivi più di una transazione commerciale sul mercato interno o esportazione, una copia del documento originale di cattura deve essere convalidata dallo Stato membro del venditore sul mercato interno o dell’esportatore ed essere utilizzata e riconosciuta come documento di cattura originale. La convalida della copia ne garantisce l’autenticità e la registrazione da parte delle autorità dello Stato membro interessato. In assenza di tale convalida, qualsiasi copia del documento di cattura si considera nulla.

    NB: In caso di riesportazione, il CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE deve essere impiegato per seguire gli ulteriori movimenti e deve richiamarsi alle informazioni sulle catture del documento di cattura originale mediante il numero di quest’ultimo.

    Se il tonno rosso è catturato da una nave da cattura o in una tonnara battente bandiera o installata in uno Stato membro o in una PCC che utilizza il sistema di marcatura, quindi esportato morto e riesportato, il documento di cattura di cui è corredato il CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE non necessita di convalida. Va invece convalidato il CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE.

    Una volta importato, il tonno rosso può essere frazionato in più pezzi, che possono successivamente essere esportati. In tal caso, lo Stato membro o la PCC di riesportazione deve confermare che il pezzo riesportato fa parte dell’esemplare originale accompagnato dal documento di cattura.


    ALLEGATO V

    INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL CERTIFICATO ICCAT DI RIESPORTAZIONE DEL TONNO ROSSO

    1.   Numero del certificato di riesportazione

    2.   Sezione relativa alla riesportazione

    Stato membro di riesportazione

    Punto di riesportazione

    3.   Descrizione del tonno rosso importato

    Tipo di prodotto: F/FR RD/GG/DR/FL/OT (qualora vengano registrati in questa sezione diversi tipi di prodotto, l’indicazione del peso corrispondente è ripartita per tipo di prodotto)

    Peso netto (kg)

    Numero/i del documento di cattura e data/e di importazione

    Bandiera/e della nave/delle navi da pesca o Stato in cui è installata la tonnara, secondo il caso

    4.   Descrizione del tonno rosso destinato alla riesportazione

    Tipo di prodotto: F/FR RD/GG/DR/FL/OT (qualora vengano registrati in questa sezione diversi tipi di prodotto, l’indicazione del peso corrispondente è ripartita per tipo di prodotto)

    Peso netto (kg)

    Numero/i del/dei documento/i di cattura corrispondente/i di cui alla sezione 3

    Stato di destinazione

    5.   Dichiarazione del riesportatore

    Nome

    Indirizzo

    Firma

    Data

    6.   Convalida delle autorità

    Nome e indirizzo dell’autorità

    Nome e qualifica del funzionario

    Firma

    Data

    Timbro ufficiale

    7.   Sezione relativa all’importazione

    Dichiarazione dell’importatore stabilito nello Stato membro o nella PCC di importazione della partita di tonno rosso

    Nome e indirizzo dell’importatore

    Nome e firma del rappresentante dell’importatore e data

    Punto di importazione: città e PCC

    Nota – Allegare copie del documento/dei documenti di cattura e del documento/dei documenti di trasporto.

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    NB: SE IL PRESENTE FORMULARIO È COMPILATO IN UNA LINGUA DIVERSA DALL’INGLESE, SI PREGA DI ACCLUDERE UNA TRADUZIONE IN INGLESE.

    * Allegare un documento di trasporto valido e copie dei documenti di cattura.


    ALLEGATO VI

    RELAZIONE RELATIVA ALL’APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA ICCAT DI DOCUMENTAZIONE DELLE CATTURE DI TONNO ROSSO

    Stato membro che presenta la relazione:

    Periodo di riferimento: dal 1o luglio [2XXX] al 30 giugno [2XXX]

    1.   Informazioni estratte dai documenti di cattura:

    numero di documenti di cattura convalidati,

    numero di documenti di cattura convalidati ricevuti da altri Stati membri o PCC,

    quantitativo totale di tonno rosso oggetto di commercio interno, ripartito per zone di pesca e attrezzi da pesca,

    quantitativo totale di tonno rosso importato, esportato, trasferito ad impianti di allevamento e riesportato, ripartito per PCC di origine, di riesportazione o di destinazione, zone di pesca e attrezzi da pesca,

    numero di domande di verifica di documenti di cattura inviate ad altri Stati membri o PCC e sintesi dei risultati,

    numero di domande di verifica di documenti di cattura ricevute da altri Stati membri PCC e sintesi dei risultati,

    quantitativo totale di partite di tonno rosso oggetto di una decisione di divieto, ripartito per prodotti, tipo di operazione (commercio interno, importazione, esportazione, riesportazione, trasferimento ad impianti di allevamento), motivi del divieto e Stati membri, PCC e/o parti non contraenti di origine o di destinazione.

    2.   Informazioni sulle partite ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento:

    numero di partite,

    quantitativo totale di tonno rosso, ripartito per prodotto, tipo di operazione (commercio interno, importazione, esportazione, riesportazione, trasferimento ad impianti di allevamento), Stati membri, PCC o altri paesi di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.


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