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Document 32010R0308

    Regolamento (UE) n. 308/2010 della Commissione, del 14 aprile 2010 , recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Prosciutto di Carpegna (DOP)]

    GU L 94 del 15.4.2010, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/308/oj

    15.4.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 94/23


    REGOLAMENTO (UE) N. 308/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 14 aprile 2010

    recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Prosciutto di Carpegna (DOP)]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di modifiche di alcuni elementi del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Prosciutto di Carpegna», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2), come modificato dal regolamento (CE) n. 1263/96 (3).

    (2)

    Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), secondo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea riguardanti la denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

    (2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

    (3)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19.

    (4)  GU C 189 del 12.8.2009, pag. 23.


    ALLEGATO

    Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

    Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

    ITALIA

    Prosciutto di Carpegna (DOP)


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