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Document 32010L0058
Commission Directive 2010/58/EU of 23 August 2010 amending Council Directive 91/414/EEC as regards an extension of the use of the active substance iprodione Text with EEA relevance
Direttiva 2010/58/UE della Commissione, del 23 agosto 2010 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’estensione dell’utilizzo della sostanza attiva iprodione Testo rilevante ai fini del SEE
Direttiva 2010/58/UE della Commissione, del 23 agosto 2010 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’estensione dell’utilizzo della sostanza attiva iprodione Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 221 del 24.8.2010, p. 12–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31991L0414 | allegato 1 | 13/09/2010 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32010L0058R(01) | (HU) |
24.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 221/12 |
DIRETTIVA 2010/58/UE DELLA COMMISSIONE
del 23 agosto 2010
che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’estensione dell’utilizzo della sostanza attiva iprodione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la direttiva 2003/31/CE della Commissione (2) l’iprodione è stato iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(2) |
Nella richiesta di iscrizione dell’iprodione, l’unico notificante Bayer ha presentato dati sugli utilizzi come fungicida, a sostegno della conclusione secondo cui è lecito presumere, in linea generale, che i prodotti fitosanitari contenenti iprodione soddisfino le condizioni di sicurezza stabilite dall’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. |
(3) |
DEVGEN, un altro notificante, ha chiesto una modifica che consenta l’utilizzo dell’iprodione come nematocida, oltre all’utilizzo sopraindicato. A sostegno di tale estensione dell’utilizzo, il notificante DEVGEN ha fornito informazioni supplementari. |
(4) |
La Francia ha valutato le informazioni presentate e il 12 gennaio 2010 ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni, secondo cui l’estensione dell’utilizzo richiesta non causa altri rischi oltre a quelli già presi in considerazione nelle disposizioni specifiche relative all’iprodione figuranti nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e nel rapporto di riesame della Commissione su tale sostanza. In particolare, la Francia ha preparato alcuni addenda alla relazione di valutazione nei settori pertinenti della valutazione del rischio, le cui conclusioni confermano che l’estensione dell’utilizzo è accettabile. |
(5) |
La modifica delle disposizioni specifiche per l’iprodione è quindi giustificata. |
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE. |
(7) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 24 dicembre 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 25 dicembre 2010.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 101 del 23.4.2003, pag. 3.
ALLEGATO
Nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE la riga 50 è sostituita dalla seguente:
Numero |
Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Entrata in vigore |
Scadenza dell’iscrizione |
Disposizioni particolari |
||||
«50 |
Iprodione Numero CAS 36734-19-7 Numero CIPAC 278 |
3-(3,5-diclorofenil)-Nisopropil-2,4-dioxo-imidazolidina-1-carbossimide |
960 g/kg |
1o gennaio 2004 |
31 dicembre 2013 |
Possono essere autorizzati solo gli utilizzi come fungicida e nematocida. Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell’iprodione, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. In tale valutazione globale, gli Stati membri:
|
(1) Ulteriori particolari sull’identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.