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Document 32010L0021

Direttiva 2010/21/UE della Commissione, del 12 marzo 2010 , che modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative a clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 65 del 13.3.2010, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011; abrog. impl. da 32009R1107

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/21/oj

13.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/27


DIRETTIVA 2010/21/UE DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2010

che modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative a clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Le sostanze attive clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid sono state incluse nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE rispettivamente con le direttive della Commissione 2006/41/CE (2), 2007/6/CE (3), 2007/52/CE (4) e 2008/116/CE (5).

(2)

Il rilascio accidentale di queste sostanze attive recentemente segnalato da diversi Stati membri ha portato a perdite consistenti di colonie di api da miele. Di conseguenza gli Stati membri interessati hanno preso misure precauzionali per sospendere temporaneamente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze.

(3)

L’impiego di clothianidin, tiametoxam e imidacloprid è autorizzato solamente come insetticida, anche nel trattamento delle sementi. L’impiego di fipronil è tuttavia autorizzato solo come insetticida nel trattamento delle sementi. Gli incidenti segnalati dagli Stati membri riguardano l’impiego inopportuno di queste sostanze attive nel trattamento delle sementi.

(4)

Per evitare incidenti in futuro, è necessario definire ulteriori disposizioni riguardanti clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid, comprese misure adeguate di attenuazione dei rischi.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(6)

La misura di cui alla presente direttiva è conforme al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 ottobre 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o novembre 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Se necessario gli Stati membri, conformemente alla direttiva 91/414/CEE, modificano o ritirano entro il 31 ottobre 2010 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 43 del 15.2.2007, pag. 13.

(4)  GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3.

(5)  GU L 337 del 16.12.2008, pag. 86.


ALLEGATO

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è così modificato:

1)

nella riga 123 relativa al clothianidin, nella colonna «Disposizioni specifiche», la parte A è sostituita da quanto segue:

«PARTE A

Se ne può autorizzare l’impiego unicamente come insetticida.

Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api da miele, per l’impiego come trattamento delle sementi:

la copertura del tegumento va effettuata solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi. Dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre il rilascio di polveri durante l’applicazione sulle sementi, l’immagazzinamento e il trasporto delle stesse,

vanno impiegate adeguate attrezzature per la semina per garantire un’elevata incorporazione nel terreno e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri.

Gli Stati membri provvedono affinché:

le etichette delle sementi trattate includano l’indicazione che le sementi sono state trattate con clothianidin e indichino le misure di attenuazione dei rischi di cui all’autorizzazione,

le condizioni per l’autorizzazione, in particolare per le applicazioni a spruzzatura, includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi per la protezione delle api da miele,

siano introdotti programmi di monitoraggio per verificare l’esposizione effettiva delle api da miele al clothianidin in aree molto utilizzate da api bottinatrici o da apicultori, ove e come necessario.»;

2)

nella riga 142 relativa al tiametoxam, nella colonna «Disposizioni specifiche», la parte A è sostituita da quanto segue:

«PARTE A

Se ne può autorizzare l’impiego unicamente come insetticida.

Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api da miele, per l’impiego come trattamento delle sementi:

la copertura del tegumento va effettuata solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi. Dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre il rilascio di polveri durante l’applicazione sulle sementi, l’immagazzinamento e il trasporto delle stesse,

vanno impiegate adeguate attrezzature per la semina per garantire un’elevata incorporazione nel terreno e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri.

Gli Stati membri provvedono affinché:

le etichette delle sementi trattate includano l’indicazione che le sementi sono state trattate con tiametoxam e indichino le misure di attenuazione dei rischi di cui all’autorizzazione,

le condizioni per l’autorizzazione, in particolare per le applicazioni a spruzzatura, includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi per la protezione delle api da miele,

siano introdotti programmi di monitoraggio per verificare l’esposizione effettiva delle api da miele al tiametoxam in aree molto utilizzate da api bottinatrici o da apicultori, ove e come necessario.»;

3)

nella riga 163 relativa al fipronil, nella colonna «Disposizioni specifiche», la parte A è sostituita da quanto segue:

«PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida nel trattamento delle sementi.

Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api da miele:

la copertura del tegumento va effettuata solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi. Dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre il rilascio di polveri durante l’applicazione sulle sementi, l’immagazzinamento e il trasporto delle stesse,

vanno impiegate adeguate attrezzature per la semina per garantire un’elevata incorporazione nel terreno e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri.

Gli Stati membri provvedono affinché:

le etichette delle sementi trattate includano l’indicazione che le sementi sono state trattate con fipronil e indichino le misure di attenuazione dei rischi di cui all’autorizzazione,

siano introdotti programmi di monitoraggio per verificare l’esposizione effettiva delle api da miele al fipronil in aree molto utilizzate da api bottinatrici o da apicultori, ove e come necessario.»;

4)

nella riga 163 relativa al fipronil, nella colonna «Disposizioni specifiche», la parte B della frase seguente è eliminata:

«—

all’impiego di attrezzature che garantiscano un’elevata incorporazione nel terreno e riducano al minimo le perdite durante l’applicazione.»;

5)

nella riga 222 relativa all’imidacloprid, nella colonna «Disposizioni specifiche», la parte A è sostituita da quanto segue:

«PARTE A

Se ne può autorizzare l’impiego unicamente come insetticida.

Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api da miele e volatili, per l’uso come trattamento delle sementi:

la copertura del tegumento va effettuata solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi. Dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre il rilascio di polveri durante l’applicazione sulle sementi, l’immagazzinamento e il trasporto delle stesse,

vanno impiegate adeguate attrezzature per la semina per garantire un’elevata incorporazione nel terreno e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri.

Gli Stati membri provvedono affinché:

le etichette delle sementi trattate includano l’indicazione che le sementi sono state trattate con imidacloprid e indichino le misure di attenuazione dei rischi di cui all’autorizzazione,

le condizioni per l’autorizzazione, in particolare per le applicazioni a spruzzatura, includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi per la protezione delle api da miele,

siano introdotti programmi di monitoraggio per verificare l’esposizione effettiva delle api da miele all’imidacloprid in aree molto utilizzate da api bottinatrici o da apicultori, ove e come necessario.»;

6)

nella riga 222 relativa all’imidacloprid, nella colonna «Disposizioni specifiche», la parte B della frase seguente è eliminata:

«—

alla protezione delle api da miele, in particolare per le applicazioni a spruzzatura e devono garantire che le condizioni di autorizzazione includano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»


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