This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32010D0780
2010/780/EU: Commission Decision of 16 December 2010 amending Decision 2003/322/EC as regards certain species of necrophagous birds in Italy and Greece to which certain animal by-products may be fed (notified under document C(2010) 8988) Text with EEA relevance
2010/780/UE: Decisione della Commissione, del 16 dicembre 2010 , recante modifica della decisione 2003/322/CE per quanto riguarda alcune specie di uccelli necrofagi in Italia e Grecia che possono essere alimentati con taluni sottoprodotti di origine animale [notificata con il numero C(2010) 8988] Testo rilevante ai fini del SEE
2010/780/UE: Decisione della Commissione, del 16 dicembre 2010 , recante modifica della decisione 2003/322/CE per quanto riguarda alcune specie di uccelli necrofagi in Italia e Grecia che possono essere alimentati con taluni sottoprodotti di origine animale [notificata con il numero C(2010) 8988] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 333 del 17.12.2010, p. 60–60
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; abrog. impl. da 32011R0142
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32003D0322 | modifica | allegato A |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32011R0142 | 04/03/2011 |
17.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/60 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2010
recante modifica della decisione 2003/322/CE per quanto riguarda alcune specie di uccelli necrofagi in Italia e Grecia che possono essere alimentati con taluni sottoprodotti di origine animale
[notificata con il numero C(2010) 8988]
(I testi nelle lingue bulgara, francese, greca, italiana, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/780/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 2, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2003/322/CE della Commissione, del 12 maggio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1 (2) stabilisce le condizioni di autorizzazione da parte di alcuni Stati membri riguardo all’alimentazione di specie protette o minacciate di estinzione di uccelli necrofagi. |
(2) |
Tale decisione elenca gli Stati membri autorizzati a ricorrere a detta possibilità, le specie di uccelli necrofagi che possono essere alimentati con materiali della categoria 1 e le modalità di esecuzione secondo le quali può avere luogo l’alimentazione. |
(3) |
La Grecia e l’Italia hanno presentato domande di estensione dell’elenco di specie che possono essere alimentate con materiali della categoria 1 nei rispettivi territori. Entrambi i paesi hanno presentato informazioni soddisfacenti riguardo alla presenza di tali specie nei rispettivi territori. |
(4) |
È opportuno che le specie elencate continuino ad essere alimentate con carcasse di animali conformemente alle modalità di esecuzione di cui alla decisione 2003/322/CE. Tali norme sono state adottate, nell’interesse della biodiversità, tenendo conto dei particolari modelli di alimentazione di alcune specie protette o minacciate di estinzione nei loro habitat naturali. L’utilizzo di carcasse per l’alimentazione in conformità di tali norme non costituisce tuttavia un metodo di eliminazione alternativo ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002. |
(5) |
La decisione 2003/322/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La parte A dell’allegato della decisione 2003/322/CE è modificata come segue:
1) |
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 2
La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica greca, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(2) GU L 117 del 13.5.2003, pag. 32.