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Document 32010D0689
2010/689/: Council Decision of 8 November 2010 on the launch of automated data exchange with regard to DNA data in Slovakia
2010/689/: Decisione del Consiglio, dell' 8 novembre 2010 , relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Slovacchia
2010/689/: Decisione del Consiglio, dell' 8 novembre 2010 , relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Slovacchia
GU L 294 del 12.11.2010, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2017; sostituito da 32017D0945
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Replaced by | 32017D0945 | 03/06/2017 |
12.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 294/14 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 novembre 2010
relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Slovacchia
(2010/689/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3, e l’articolo 25,
vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI (2), in particolare l’articolo 20 e il capo 4 dell’allegato,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie accluso al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. |
(2) |
L’articolo 25 della decisione 2008/615/GAI è pertanto applicabile e il Consiglio deve decidere all’unanimità se gli Stati membri hanno attuato le disposizioni del capo 6 di tale decisione. |
(3) |
L’articolo 20 della decisione 2008/616/GAI dispone che le decisioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI devono essere adottate sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve basarsi su una visita di valutazione e un’esperienza pilota. |
(4) |
La Slovacchia ha informato il segretariato generale del Consiglio in merito agli schedari nazionali di analisi del DNA cui si applicano gli articoli da 2 a 6 della decisione 2008/615/GAI ed alle condizioni relative alla consultazione automatizzata di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione conformemente all’articolo 36, paragrafo 2, di tale decisione. |
(5) |
A norma del capo 4, punto 1.1, dell’allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati. |
(6) |
La Slovacchia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sullo scambio di dati sul DNA. |
(7) |
La Slovacchia ha effettuato con successo un’esperienza pilota con l’Austria. |
(8) |
Una visita di valutazione ha avuto luogo in Slovacchia e il gruppo di valutazione austro-olandese ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al gruppo di lavoro competente del Consiglio. |
(9) |
È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, la visita di valutazione e l’esperienza pilota, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini della consultazione automatizzata e della comparazione di dati sul DNA, la Slovacchia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e può ricevere e trasmettere dati personali a norma degli articoli 3 e 4 di tale decisione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
M. WATHELET
(1) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.
(2) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.