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Document 32010D0614

    2010/614/UE: Decisione del Consiglio, del 14 giugno 2010 , relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo alle misure transitorie applicabili dalla data di firma alla data di entrata in vigore dell’accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 , modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005

    GU L 269 del 13.10.2010, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/614/oj

    Related international agreement

    13.10.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 269/1


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 14 giugno 2010

    relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo alle misure transitorie applicabili dalla data di firma alla data di entrata in vigore dell’accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005

    (2010/614/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) («l’accordo di Cotonou»), in particolare l’articolo 95, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’accordo di Cotonou è stato concluso per un periodo di vent’anni a decorrere dal 1o marzo 2000, con la possibilità di modificarlo mediante revisione ogni cinque anni.

    (2)

    I negoziati per la prima modifica dell’accordo di Cotonou si sono conclusi a Bruxelles il 23 febbraio 2005. L’accordo modificativo è stato firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ed è entrato in vigore il 1o luglio 2008.

    (3)

    Il 23 febbraio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati con i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico onde procedere alla seconda modifica dell’accordo di Cotonou.

    (4)

    I negoziati si sono conclusi il 19 marzo 2010 con la sigla, nel corso di una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri ACP-UE, dei testi che costituiscono la base dell’accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di Cotonou («l’accordo»).

    (5)

    L’accordo, la cui firma è prevista a Ouagadougou il 22 giugno 2010, entrerà in vigore una volta espletate le procedure di ratifica di cui all’articolo 93 dell’accordo di Cotonou.

    (6)

    Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 3, dell’accordo di Cotonou, il Consiglio dei ministri ACP-UE adotta le eventuali misure transitorie necessarie per il periodo compreso tra la data di firma e la data di entrata in vigore dell’accordo.

    (7)

    L’applicazione provvisoria dell’accordo dovrebbe costituire una misura transitoria necessaria e sufficiente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo unico

    La posizione che dev’essere adottata dall’Unione europea in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo alle misure transitorie applicabili dalla data di firma alla data di entrata in vigore dell’accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 («l’accordo»), consiste nell’approvare l’applicazione provvisoria dell’accordo in conformità dell’allegato progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-UE.

    Si possono convenire modifiche formali del progetto di decisione senza che occorra modificare la presente decisione.

    Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 2010.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    D. LÓPEZ GARRIDO


    (1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

    (2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27.


    ALLEGATO

    PROGETTO DI DECISIONE N. …/2010 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE

    del 22 giugno 2010

    relativa alle misure transitorie applicabili dalla data di firma alla data di entrata in vigore dell’accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005

    IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE,

    visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) («l’accordo di Cotonou»), in particolare l’articolo 95, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’accordo di Cotonou è stato concluso per un periodo di vent’anni a decorrere dal 1o marzo 2000, con la possibilità di modificarlo mediante revisione ogni cinque anni.

    (2)

    I negoziati per la prima modifica dell’accordo di Cotonou si sono conclusi a Bruxelles il 23 febbraio 2005. L’accordo di modificativo è stato firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ed è entrato in vigore il 1o luglio 2008.

    (3)

    I negoziati per la seconda modifica dell’accordo di Cotonou sono stati aperti ufficialmente in occasione della riunione del Consiglio dei ministri ACP-UE del 29 maggio 2009 e si sono conclusi a Bruxelles il 19 marzo 2010. L’accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di Cotonou («l’accordo»), firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010, entrerà in vigore una volta espletate le procedure di ratifica di cui all’articolo 93 dell’accordo di Cotonou.

    (4)

    Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 3, dell’accordo di Cotonou, il Consiglio dei ministri ACP-UE adotta le eventuali misure transitorie necessarie per il periodo compreso tra la data di firma e la data di entrata in vigore dell’accordo.

    (5)

    L’Unione europea, i suoi Stati membri e i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico («le parti») ritengono opportuno disporre l’applicazione provvisoria dell’accordo con effetto a decorrere dalla data della sua firma.

    (6)

    Le parti faranno il possibile per completare il processo di ratifica entro due anni dalla data della firma dell’accordo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Applicazione provvisoria dell’accordo

    L’accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 («l’accordo»), si applica provvisoriamente a decorrere dalla data della sua firma.

    Articolo 2

    Attuazione della presente decisione ed entrata in vigore dell’accordo

    L’Unione adotta tutte le misure necessarie per garantire la piena attuazione della presente decisione. Si invitano gli Stati membri dell’Unione e i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico ad adottare le misure ritenute appropriate per attuare la presente decisione.

    Le parti fanno il possibile per espletare tutte le procedure necessarie all’entrata in vigore integrale dell’accordo entro due anni dalla data della sua firma.

    Articolo 3

    Entrata in vigore e validità della presente decisione

    La presente decisione entra in vigore il giorno in cui è firmato l’accordo.

    Essa si applica fino all’entrata in vigore dell’accordo.

    Fatto a Ouagadougou, addì 22 giugno 2010.

    Per il Consiglio dei ministri ACP-CE

    Il presidente


    (1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

    (2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27.


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