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Document 32010D0408

    2010/408/: Decisione del Consiglio, del 13 luglio 2010 , sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Finlandia

    GU L 189 del 22.7.2010, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/07/2011; abrogato da 32011D0417

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/408/oj

    22.7.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 189/17


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 13 luglio 2010

    sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Finlandia

    (2010/408/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 126, paragrafo 13, e l’articolo 136,

    vista la proposta della Commissione europea,

    viste le osservazioni della Finlandia,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

    (2)

    Il patto di stabilità e crescita è basato sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

    (3)

    La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 del trattato, definita con maggior precisione nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1), che fa parte del patto di stabilità e di crescita, prevede che venga presa una decisione in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo, allegato al trattato, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, contiene ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

    (4)

    Con la riforma del 2005 si è cercato di migliorare l’efficacia e i fondamenti economici del patto di stabilità e crescita, salvaguardando nel contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che le condizioni economiche e di bilancio venissero sempre prese pienamente in considerazione in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. Il patto di stabilità e crescita costituisce pertanto il quadro a sostegno delle politiche attuate dai governi per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane, tenendo conto della situazione economica.

    (5)

    A norma dell’articolo 126, paragrafo 5, del trattato, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della propria relazione stilata a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, e visto il parere del comitato economico e finanziario di cui all’articolo 126, paragrafo 4, è giunta alla conclusione che in Finlandia sussista un disavanzo eccessivo. Il 15 giugno 2010 la Commissione ha pertanto trasmesso al Consiglio un parere in tal senso in merito alla Finlandia (3).

    (6)

    L’articolo 126, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Finlandia dalla valutazione globale si traggono le seguenti conclusioni.

    (7)

    Secondo i dati comunicati dalle autorità finlandesi nell’aprile 2010, il disavanzo pubblico in Finlandia sarebbe salito al 4,1 % del PIL nel 2010, superando pertanto il valore di riferimento del 3 % del PIL. Sebbene il terzo bilancio suppletivo presentato dal ministero delle Finanze al Parlamento il 14 maggio 2010 suggerisca che il volume delle entrate fiscali nel 2010 potrebbe risultare superiore rispetto al previsto, ciò non ha ufficialmente modificato l’obiettivo del disavanzo. Il disavanzo previsto non è prossimo al valore di riferimento del 3 % del PIL, tuttavia il previsto superamento del valore di riferimento può essere considerato eccezionale secondo la definizione del trattato e del patto di stabilità e crescita. In particolare, è stato determinato da una grave recessione economica ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Inoltre, il previsto superamento del valore di riferimento può essere considerato temporaneo. Secondo le previsioni della primavera 2010 dei servizi della Commissione il disavanzo scenderà al disotto del valore di riferimento nel 2011, grazie al consolidarsi della prevista ripresa economica. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non è soddisfatto.

    (8)

    Secondo i dati notificati dalle autorità finlandesi nell’aprile del 2010, il debito pubblico lordo è inferiore al valore di riferimento del 60 % del PIL e corrisponde al 49,9 % del PIL nel 2010. Nelle previsioni della primavera 2010 dei servizi della Commissione il rapporto debito pubblico/PIL dovrebbe essere del 50,5 % del PIL nel 2010 e passare al 54,9 % del PIL nel 2011, comunque al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL. Il criterio del debito di cui nel trattato risulta soddisfatto.

    (9)

    Conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, quando il Consiglio decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 6, tiene conto dei «fattori significativi» solo quando è soddisfatta una duplice condizione: se il disavanzo si mantiene vicino al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso della Finlandia, questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto, non viene tenuto conto dei fattori significativi nella procedura che porta alla presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Da una valutazione globale risulta che in Finlandia esiste un disavanzo eccessivo.

    Articolo 2

    La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2010.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    D. REYNDERS


    (1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

    (2)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

    (3)  Per tutti i documenti connessi alla procedura per i disavanzi eccessivi relativa alla Finlandia si rinvia al sito: http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/index_en.htm


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