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Document 32010D0313

    2010/313/: Decisione della Commissione, del 7 giugno 2010 , che autorizza controlli fisici a titolo del regolamento (CE) n. 669/2009 da effettuare presso i locali approvati di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti a Cipro [notificata con il numero C(2010) 3525] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 140 del 8.6.2010, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogato da 32019R2123

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/313/oj

    8.6.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 140/28


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 7 giugno 2010

    che autorizza controlli fisici a titolo del regolamento (CE) n. 669/2009 da effettuare presso i locali approvati di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti a Cipro

    [notificata con il numero C(2010) 3525]

    (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2010/313/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 669/2009 fissa le norme relative a tali controlli, inclusi controlli fisici da effettuare presso punti di entrata designati nell’Unione europea. Esso fissa inoltre i requisiti minimi per tali punti di entrata e ne fornisce un elenco da rendere disponibile pubblicamente da parte degli Stati membri su Internet.

    (2)

    L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 669/2009 prevede che la Commissione, su richiesta di uno Stato membro, autorizzi le autorità competenti di alcuni punti di entrata designati, operanti sotto vincoli geografici specifici, ad effettuare controlli fisici presso i locali di un operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, a certe condizioni.

    (3)

    Tramite lettera in data 26 ottobre 2009, Cipro ha fatto riferimento alla situazione geografica specifica dei punti di entrata designati dell’aeroporto di Larnaca e del porto di Limassol, come pure alle piccole dimensioni dell’isola, e ha chiesto alla Commissione di autorizzare le autorità competenti di tali punti di entrata ad effettuare, ai sensi del regolamento (CE) n. 669/2009, i controlli fisici presso i locali di alcuni operatori del settore dei mangimi e degli alimenti.

    (4)

    Tramite lettera in data 9 febbraio 2010, Cipro ha assicurato alla Commissione che: per l’effettuazione dei controlli fisici, soltanto i locali degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che soddisfano i requisiti minimi per i punti di entrata designati di cui al regolamento (CE) n. 669/2009 saranno approvati, il livello delle risorse destinate alle autorità competenti dell’aeroporto di Larnaca e del porto di Limassol saranno tali che le attività di controllo svolte presso tali punti designati di entrata non saranno interrotte o inficiate dalla possibilità che i controlli fisici vengano effettuati al di fuori di tali locali, e le partite selezionate per i controlli fisici presso i locali degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti resteranno sotto continuo controllo delle autorità competenti del punto di entrata designato dal momento del loro arrivo presso tale punto di entrata e in modo tale che esse non possano essere alterate in alcun modo durante tutti i controlli.

    (5)

    Di conseguenza, tenendo conto dei vincoli geografici specifici dei punti di entrata designati dell’aeroporto di Larnaca e del porto di Limassol e della conferma da Cipro circa il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 669/2009, è opportuno autorizzare i controlli fisici effettuati presso i locali di alcuni operatori del settore dei mangimi e degli alimenti approvati dallo Stato membro per tali controlli.

    (6)

    Al fine di garantire una pubblicità adeguata all’autorizzazione fornita nella presente decisione, è opportuno che un elenco dei locali degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, approvati per i controlli fisici ai sensi del regolamento (CE) n. 669/2009, sia reso pubblicamente disponibile su Internet attraverso il link nazionale di cui all’articolo 5 del regolamento in questione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Le autorità competenti dei punti di entrata designati dell’aeroporto di Larnaca e del porto di Limassol a Cipro sono autorizzati, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 669/2009, a effettuare i controlli fisici di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento in questione sulle importazioni di mangimi e di alimenti di origine non animale di cui all’allegato I, presso i locali dell’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti approvato da Cipro per tali controlli, purché le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), di tale regolamento siano soddisfatte.

    2.   L’elenco degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, i cui locali sono approvati da Cipro, come illustrato al paragrafo 1 del presente articolo, è reso disponibile pubblicamente su Internet attraverso il link nazionale di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 669/2009.

    Articolo 2

    La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2010.

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.


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