Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1250

    Regolamento (CE) n. 1250/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 , recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

    GU L 338 del 19.12.2009, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1307

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1250/oj

    19.12.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 338/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2009 DEL CONSIGLIO

    del 30 novembre 2009

    recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 73/2009 (1) stabilisce il meccanismo di disciplina finanziaria che prevede un adeguamento del livello del sostegno diretto quando le stime indicano che, in un dato esercizio finanziario, sarà superato il submassimale per la spesa connessa al mercato e per i pagamenti diretti di cui alla rubrica 2 dell’allegato I dell’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2), con un margine di sicurezza di 300 000 000 EUR.

    (2)

    Il summenzionato sottomassimale copre le spese per i pagamenti diretti prima di qualsiasi trasferimento di risorse ai programmi di sviluppo rurale e prima della modulazione. Il testo del regolamento (CE) n. 73/2009 dovrebbe pertanto essere chiarito in modo da prevedere che la spesa da raffrontare al submassimale tenga conto anche di eventuali trasferimenti al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di cui all’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché dei possibili trasferimenti al FEASR nel settore vitivinicolo risultanti dall’applicazione dell’articolo 190 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (3).

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (4), ha autorizzato la Commissione ad adottare, tra l’altro, una disposizione per affrontare la situazione in cui l’assegnazione di diritti all’aiuto a un agricoltore porterebbe a un profitto eccezionale per l’agricoltore. Tale situazione potrebbe altresì verificarsi ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e dovrebbe pertanto essere affrontata.

    (4)

    Ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 alcuni Stati membri hanno scelto l’attuazione del regime di pagamento unico e l’attuazione parziale, a livello regionale, del regime di pagamento unico nel settore delle carni ovine e caprine nonché nel settore delle carni bovine. Considerazioni di carattere regionale possono altresì essere rilevanti per le decisioni da prendere ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 per continuare o adattare l’attuazione parziale del regime di pagamento unico in quei settori. Dovrebbe pertanto essere possibile prendere tali decisioni a livello regionale.

    (5)

    Il regolamento (CE) n. 73/2009 prevede l’assegnazione di diritti all’aiuto se un agricoltore in uno dei settori interessati non detiene alcun diritto all’aiuto. Tuttavia, questa disposizione non tratta adeguatamente la situazione in cui quell’agricoltore nondimeno dichiara un numero di diritti all’aiuto in affitto nel primo anno di integrazione del sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico. In quel caso l’agricoltore non sarebbe o sarebbe soltanto parzialmente in grado di attivare i nuovi diritti all’aiuto assegnati poiché tutti o alcuni degli ettari ammissibili dell’agricoltore sarebbero già stati usati per attivare i diritti in affitto. È pertanto opportuno prevedere una deroga temporanea in base alla quale all’agricoltore interessato devono essere assegnati i diritti all’aiuto per gli ettari dichiarati che corrispondono a quegli ettari oltre gli ettari dichiarati per attivare i diritti all’aiuto in affitto e/o i diritti all’aiuto che danno diritto a un aiuto senza alcuna dichiarazione degli ettari corrispondenti. Tale deroga dovrebbe essere limitata alla situazione in cui l’agricoltore è tenuto a mantenere l’attività agricola.

    (6)

    Conformemente al regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri che desiderano concedere a partire dal 2010 le misure di sostegno specifiche menzionate in detto regolamento dovevano prendere una decisione entro il 1o agosto 2009 sull’utilizzazione del loro massimale nazionale per finanziare tali misure. A seguito della comunicazione della Commissione al Consiglio del 22 luglio 2009 dal titolo «Situazione del mercato lattiero nel 2009», e considerata la situazione attuale del mercato lattiero, è necessaria una deroga a tale termine per consentire agli Stati membri sussistendo determinate condizioni di concedere, dal 2010, un sostegno specifico a favore degli agricoltori del settore lattiero.

    (7)

    Il regolamento (CE) 73/2009 prevede una deroga al massimale del sostegno stabilito da detto regolamento in taluni casi in cui si era fatto ricorso all’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per fornire un sostegno riguardo alle vacche nutrici. Scopo della deroga è prevedere un periodo transitorio di durata sufficiente al fine di consentire una facile transizione verso le nuove norme relative al sostegno specifico al settore delle carni bovine. È opportuno pertanto chiarire che la deroga è limitata ai casi in cui l’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è stato utilizzato prevalentemente per il sostegno al settore delle carni bovine.

    (8)

    Il regolamento (CE) n. 73/2009 abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 dalla data di entrata in vigore e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009. Tuttavia, il regolamento (CE) n. 73/2009 prevede la continuazione dell’applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 in casi specifici incluso quello dell’attuazione parziale del regime di pagamento unico nel settore delle carni ovine e caprine. Al fine di assicurare un approccio coerente per questo settore la corrispondente disposizione del regolamento (CE) n. 73/2009 dovrebbe invece essere applicata nel 2009. È opportuno pertanto stabilire una disposizione transitoria per quanto riguarda i pagamenti supplementari per carni ovine e caprine per il 2009.

    (9)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 73/2009,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 73/2009 è modificato come segue:

    1)

    all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Al fine di assicurare che gli importi destinati al finanziamento della spesa connessa al mercato e dei pagamenti diretti della PAC attualmente iscritti nella rubrica 2 dell’allegato I dell’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (5) rispettino i massimali annuali fissati nella decisione 2002/929/CE dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 18 novembre 2002, riguardanti le conclusioni della sessione del Consiglio europeo tenutasi a Bruxelles il 24 e 25 ottobre 2002 (6), si procede a un adeguamento dei pagamenti diretti se, per un dato esercizio finanziario, le stime del finanziamento di tali pagamenti nell’ambito della rubrica 2, maggiorate degli importi fissati all’articolo 190 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, degli importi fissati agli articoli 134 e 135 e degli importi di cui all’articolo 136 del presente regolamento e prima dell’applicazione della modulazione prevista dagli articoli 7 e 10 del presente regolamento e dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007, indicano che vi sarà superamento del massimale annuale applicabile, tenendo conto di un margine di 300 000 000 EUR al di sotto di tale massimale.

    2)

    all’articolo 41 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «6.   Se uno Stato membro applica gli articoli 59 o 63, esso può, sulla base di criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, prevedere che in caso di vendita, concessione o scadenza di tutto o parte di un affitto di un’azienda, o di diritti al premio, taluni o tutti i diritti all’aiuto o tutto o parte dell’aumento nel valore dei diritti all’aiuto da assegnare all’agricoltore in questione sono riversati nella riserva nazionale qualora l’assegnazione o l’aumento portassero a un profitto eccezionale per l’agricoltore in questione. I criteri comprendono almeno:

    a)

    una durata minima per l’affitto;

    b)

    il periodo in cui la vendita o la concessione o la scadenza dell’affitto possono essere ritenuti portare a un profitto eccezionale. Tale periodo inizia non prima della data di inizio del pertinente periodo di riferimento per il disaccoppiamento e termina non oltre la data in cui all’agricoltore interessato è stato reso noto il disaccoppiamento e le pertinenti condizioni;

    c)

    la percentuale del pagamento ricevuto che viene riversato nella riserva nazionale.»;

    3)

    l’articolo 51 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

    «Gli Stati membri che si sono avvalsi dell’opzione di cui al titolo III, capo 5, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 di applicare il regime di pagamento unico a livello regionale possono applicare il primo e secondo comma allo stesso livello regionale.»;

    b)

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «3.   Qualsiasi Stato membro che si avvalga della possibilità di cui al quinto comma del paragrafo 1 comunica alla Commissione, entro il 1o dicembre 2009, le seguenti informazioni:

    a)

    la ripartizione per regione degli importi previsti dalla misura o dalle misure in questione per gli anni dal 2010 al 2012 in base a criteri obiettivi;

    b)

    i dati statistici e di altro tipo utilizzati per stabilire gli importi di cui alla lettera a).

    Gli Stati membri rispondono entro un mese alle eventuali richieste della Commissione di ulteriori chiarimenti riguardo alle informazioni trasmesse.

    La Commissione utilizza gli importi di cui alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo come base per fissare il massimale degli Stati membri interessati per ciascuno dei pagamenti diretti di cui agli articoli 52 e 53 come previsto al paragrafo 2 del presente articolo.»;

    4)

    all’articolo 64, paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti:

    «In deroga al terzo comma, quando un agricoltore del settore interessato non detiene alcun diritto all’aiuto ma dichiara un numero di diritti all’aiuto in affitto nel primo anno di integrazione del sostegno accoppiato, gli viene assegnato un numero di diritti all’aiuto corrispondente alla differenza tra il numero di ettari ammissibili da esso dichiarati e il numero di diritti all’aiuto in affitto da esso dichiarati. Il valore dei diritti assegnati è stabilito dividendo l’importo risultante dall’applicazione del paragrafo 1 per il numero di diritti da assegnare. Tuttavia, il valore di ciascun diritto assegnato non deve superare i 5 000 EUR.

    Al fine di assicurare la totale assegnazione dell’importo risultante dall’applicazione del paragrafo 1 dopo l’applicazione del quarto comma del presente paragrafo, all’agricoltore del settore interessato sono assegnati diritti all’aiuto per un valore massimo per diritto di 5 000 EUR. In deroga all’articolo 35, tali dritti all’aiuto danno diritto a un sostegno annuo nell’ambito del regime di pagamento unico senza alcuna dichiarazione degli ettari corrispondenti. Tuttavia, il numero di diritti all’aiuto attivati mediante il ricorso a tale deroga in un determinato anno non supera il numero di diritti all’aiuto attivati dall’agricoltore ai sensi dell’articolo 35. Detta deroga cessa di applicarsi dal primo anno in cui e nella misura in cui l’agricoltore del settore interessato dichiara ettari ammissibili sufficienti per l’attivazione dei diritti all’aiuto o di parte di essi ai sensi dell’articolo 35. Tali diritti all’aiuto sono attivati sugli ettari ammissibili disponibili prima di qualsiasi trasferimento di diritti all’aiuto all’agricoltore, dopo l’assegnazione dei diritti all’aiuto conformemente alla prima frase del presente comma.

    Nel caso del trasferimento dei diritti all’aiuto risultante dal quinto comma del presente paragrafo, diverso dalla successione o dall’anticipo di successione o come conseguenza di una modifica dello status giuridico, si applica l’articolo 35 se il cessionario attiva quei diritti all’aiuto.»;

    5)

    all’articolo 67, il testo attuale diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo seguente:

    «2.   Gli Stati membri che si sono avvalsi, unicamente in alcune parti del loro territorio, dell’opzione di cui al titolo III, capo 5, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 di applicare il regime di pagamento unico a livello regionale possono applicare il presente articolo allo stesso livello regionale.

    Qualsiasi Stato membro che si avvalga della possibilità di cui al primo comma comunica alla Commissione, entro il 1o dicembre 2009, le seguenti informazioni:

    a)

    la ripartizione per regione degli importi previsti dalla misura o dalle misure in questione per gli anni dal 2010 al 2012 in base a criteri obiettivi;

    b)

    i dati statistici e di altro tipo utilizzati per stabilire gli importi di cui alla lettera a).

    Gli Stati membri rispondono entro un mese alle eventuali richieste della Commissione di ulteriori chiarimenti riguardo alle informazioni trasmesse.

    La Commissione utilizza gli importi di cui alla lettera a) del secondo comma del presente paragrafo come base per adeguare i massimali nazionali di cui all’articolo 40 per gli Stati membri interessati come previsto dal presente articolo.»;

    6)

    l’articolo 69 è modificato come segue:

    a)

    al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

    «Il termine del 1o agosto 2009 menzionato nel comma precedente è sostituito dalla data del 1o gennaio 2010 qualora Stati membri decidano di concedere a partire dal 2010 il sostegno previsto all’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento a favore degli agricoltori del settore lattiero, purché, in deroga all’articolo 69, paragrafo 6, di detto regolamento, tale sostegno sia finanziato utilizzando unicamente gli importi della riserva nazionale.»;

    b)

    al paragrafo 5 il primo comma è sostituito dal seguente:

    «In deroga al paragrafo 4, negli anni civili dal 2010 al 2013, nel caso in cui uno Stato membro abbia concesso aiuti per quanto riguarda le vacche nutrici conformemente all’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 senza avere applicato l’opzione di cui all’articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto i), di tale regolamento e, a tal fine, abbia utilizzato più del 50 % degli importi fissati ai sensi dell’articolo 69 di tale regolamento per il settore delle carni bovine, il limite di cui al paragrafo 4 del presente articolo è fissato al 6 % del massimale nazionale di detto Stato membro di cui all’articolo 40 del presente regolamento. Inoltre, nel caso in cui oltre il 60 % della produzione di latte di uno Stato membro avvenga a nord del 62o parallelo, detto limite è fissato al 10 % del massimale nazionale di detto Stato membro di cui all’articolo 40 del presente regolamento.»;

    7)

    all’articolo 131, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

    «Il termine del 1o agosto 2009 di cui al primo comma è sostituito dalla data del 1o gennaio 2010 qualora nuovi Stati membri decidano di concedere a partire dal 2010 il sostegno previsto all’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), a favore degli agricoltori del settore lattiero, purché tale sostegno sia finanziato conformemente al paragrafo 3, lettera a) di detto articolo.»;

    8)

    al titolo VII, capo 2, è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 146 bis

    Pagamenti per carni ovine e caprine nel 2009

    Nel 2009 gli Stati membri che hanno concesso i pagamenti nel settore delle carni ovine e caprine conformemente al titolo III, capo 5, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, possono trattenere fino al 50 % della componente “massimali nazionali” di cui all’articolo 41 del presente regolamento corrispondente ai pagamenti per carni ovine e caprine elencati nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/03.

    In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, lo Stato membro interessato versa agli agricoltori un pagamento supplementare nel 2009.

    Il pagamento supplementare è concesso agli agricoltori che allevano ovini e caprini alle condizioni previste nel titolo IV, capo 11, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»;

    9)

    all’articolo 146, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Continuano tuttavia ad applicarsi per il 2009 l’articolo 20, paragrafo 2, l’articolo 64, paragrafo 2, gli articoli 66, 68, 68 bis, 68 ter e 69, l’articolo 70, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, e i capi 1 (frumento duro), 5 (colture energetiche), 7 (premio per i prodotti lattiero-caseari) 10 (pagamenti per superficie per i seminativi), 10 ter (aiuto per gli oliveti), 10 quater (aiuto per il tabacco) e 10 quinquies (aiuti per superficie per il luppolo) del titolo IV del suddetto regolamento.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Tuttavia, i punti 8) e 9) dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    S. O. LITTORIN


    (1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

    (2)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

    (3)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (4)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

    (5)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

    (6)  GU L 323 del 28.11.2002, pag. 48.»;


    Top