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Document 32009R1216

Regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 , sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (versione codificata)

GU L 328 del 15.12.2009, p. 10–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/06/2014; abrogato da 32014R0510

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1216/oj

15.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1216/2009 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli

(versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37 e 133,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (2), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (3). È opportuno, per motivi di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Il trattato prevede l'instaurazione di una politica agricola comune concernente i prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato.

(3)

Taluni prodotti agricoli entrano nella composizione di parecchie merci non contemplate dall'allegato I del trattato.

(4)

È necessario prevedere misure connesse con la politica agricola comune e con la politica commerciale comune, al fine di prendere in considerazione, da un lato, l'incidenza degli scambi di tali merci sugli scopi dell'articolo 33 del trattato e, dall'altro, di prendere in considerazione in quale modo le misure emanate in forza dell'articolo 37 del trattato incidono sugli aspetti economici connessi a tali merci, viste le differenze tra i costi di approvvigionamento di prodotti agricoli nella Comunità e all'esterno della stessa nonché le differenze tra i prezzi dei prodotti agricoli.

(5)

Secondo il trattato, le politiche agricola e commerciale sono politiche comunitarie. Per realizzare gli scopi del trattato è necessario assoggettare in tutta la Comunità talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli a una disciplina generale e completa degli scambi ad esse relativi.

(6)

È opportuno tenere conto dei vincoli risultanti dall'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (4).

(7)

Alcune merci non comprese nell'allegato I del trattato ed elencate nell'allegato II del presente regolamento sono ottenute utilizzando prodotti agricoli soggetti alla politica agricola comune. Pertanto, l'imposta loro applicabile all'importazione deve, da un lato, compensare la differenza tra i prezzi rilevati sul mercato mondiale e quelli del mercato comunitario per i prodotti agricoli utilizzati e, dall'altro, garantire la protezione dell'industria che trasforma tali prodotti agricoli.

(8)

Nell'ambito di accordi la Comunità prevede di mantenere un'imposta che si limita a compensare, in tutto o in parte, le differenze di prezzo dei prodotti agricoli utilizzati. È pertanto necessario stabilire, per tali merci, la parte dell'imposta complessiva che corrisponde alla compensazione delle differenze rispetto ai prezzi dei prodotti agricoli considerati.

(9)

Inoltre, è opportuno mantenere uno stretto legame tra il calcolo dell'elemento agricolo dell'imposta applicabile alle merci e l'imposta applicabile ai prodotti di base importati allo stato originario.

(10)

Per non appesantire le formalità amministrative è opportuno non applicare importi di scarsa incidenza e permettere agli Stati membri di non procedere a rettifiche di importi riguardanti uno stesso atto di scambio quando il saldo degli importi in oggetto sia di scarsa entità.

(11)

È opportuno che l'applicazione di accordi preferenziali non appesantisca le procedure degli scambi con i paesi terzi. A tale effetto è opportuno che le modalità di applicazione provvedano a che una merce dichiarata all'esportazione sotto un regime preferenziale non possa in realtà essere esportata sotto il regime generale e viceversa.

(12)

Nel quadro di taluni accordi preferenziali, sono previste alcune riduzioni degli elementi agricoli nell'ambito della politica commerciale comune della Comunità. Le suddette riduzioni sono stabilite in funzione degli elementi agricoli applicabili agli scambi non preferenziali. È pertanto necessario che tali importi ridotti siano convertiti in moneta nazionale applicando lo stesso tasso di cambio utilizzato per la conversione degli importi non ridotti.

(13)

Nel quadro di taluni accordi preferenziali, sono previste alcune concessioni entro i limiti di contingenti concernenti sia la protezione agricola sia la protezione non agricola, ovvero la protezione non agricola è soggetta a riduzioni a seguito di tali accordi. È necessario che la gestione della parte non agricola della protezione sia soggetta alle stesse norme di gestione della parte agricola della protezione.

(14)

Occorre prevedere un regime di restituzioni all'esportazione per determinati prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione di merci non comprese nell'allegato I del trattato, per non penalizzare i produttori di queste merci a causa dei prezzi ai quali debbono approvvigionarsi nell'ambito della politica agricola comune. Queste restituzioni possono compensare solamente la differenza tra il prezzo di un prodotto agricolo rilevato sul mercato della Comunità e quello del mercato mondiale. È pertanto opportuno che questo regime venga istituito nell'ambito di ciascuna delle organizzazioni comuni di mercato interessate.

(15)

Gli articoli 162, 163 e 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (5), prevedono la concessione di tali restituzioni. Le modalità di applicazione devono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007. È opportuno che gli importi delle restituzioni siano stabiliti secondo la stessa procedura prevista per determinare le restituzioni per prodotti agricoli esportati allo stato originario. Per contro, le modalità d'applicazione di tale regime sono decise tenendo conto essenzialmente dei processi di fabbricazione delle merci in oggetto; esse devono quindi essere stabilite su una base comune.

(16)

In particolare, è opportuno garantire un controllo delle spese in base agli impegni mediante l'emissione di certificati. Tuttavia, per quanto riguarda le spese che non sono coperte dall'ottenimento di uno o più certificati, la contabilità si effettua sempre sulla base dei pagamenti di restituzione, se necessario sotto forma di anticipi.

(17)

La Commissione prende in considerazione l'insieme delle imprese trasformatrici di prodotti agricoli e, in particolare, la situazione delle piccole e medie imprese, tenendo conto dell'impatto delle misure mirate aventi ad oggetto le economie relative alle restituzioni alle importazioni. I piccoli esportatori, tenuto conto dei loro interessi specifici, dovrebbero beneficiare di un'esenzione dalla presentazione di certificati nell'ambito del regime di concessione delle retribuzioni all'esportazione.

(18)

Il meccanismo di protezione agricola previsto dal presente regolamento può, in circostanze eccezionali, essere insufficiente. Questo rischio si presenta ugualmente nel caso di accordi preferenziali. Per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno prevedere la possibilità di una rapida adozione di tutte le misure necessarie.

(19)

Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (6), deve essere applicato agli scambi previsti dal presente regolamento.

(20)

La distinzione fra prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato e merci non comprese in tale allegato è un criterio proprio della Comunità basato sulla situazione dell'agricoltura e dell'industria alimentare all'interno della stessa. La situazione prevalente in alcuni paesi terzi con cui la Comunità conclude accordi può essere sensibilmente diversa. È quindi opportuno prevedere che, nell'ambito di tali accordi, le regole generali applicabili ai prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato possano applicarsi, mutatis mutandis, a taluni prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato I del trattato.

(21)

Ai sensi degli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, i fabbisogni di materie prime agricole delle industrie di trasformazione potrebbero non essere soddisfatti completamente, in condizioni competitive, dalle materie prime agricole comunitarie. Il regolamento (CEE) n. 2913/92 prevede, all'articolo 117, lettera c), l'accesso per alcune merci al regime di perfezionamento attivo con riserva del rispetto di condizioni economiche le cui modalità sono definite dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (7). In considerazione dei summenzionati accordi, è opportuno prevedere anche che le condizioni economiche siano considerate soddisfatte per l'accesso di determinate quantità di certi prodotti agricoli al regime del perfezionamento.

(22)

Per tutelare gli interessi dei produttori delle materie prime agricole è opportuno prevedere, nei successivi esercizi finanziari, gli stanziamenti destinati a far sì che le merci non comprese nell'allegato I del trattato possano beneficiare pienamente dell'intero utilizzo del massimale OMC in vigore. È opportuno altresì garantire un controllo globale, elaborando nel contempo una procedura elastica, in base a un bilancio previsionale riesaminato regolarmente, che riguarda le quantità che beneficiano del regime del perfezionamento attivo non soggette a un controllo individuale preliminare delle condizioni economiche (all'infuori di quelle utilizzate nel quadro del lavoro su contratto d'opera, delle manipolazioni usuali o per la fabbricazione di merci che non beneficiano di restituzioni) e nel rispetto delle condizioni generali relative al regime di perfezionamento attivo. È opportuno infine tener conto della situazione del mercato comunitario dei prodotti di base in questione e garantire quindi una gestione prudente di tali quantitativi.

(23)

Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO D’APPLICAZIONE

Articolo 1

Il presente regolamento determina il regime di scambi applicabile a talune merci di cui all'allegato II.

Articolo 2

1.   Ai sensi del presente regolamento, si intendono per:

a)

«prodotti agricoli», i prodotti compresi nell'allegato I del trattato,

b)

«merci», i prodotti non compresi nell'allegato I del trattato ed elencati nell'allegato II del presente regolamento.

Tuttavia, il termine «merci» utilizzato al capo III come pure all'articolo 12, si riferisce ai prodotti non compresi nell'allegato I del trattato e ripresi nell'allegato XX del regolamento «unico OCM».

2.   Ai fini dell'applicazione di taluni accordi preferenziali, si intendono per:

a)   «elemento agricolo»: la parte dell'imposta corrispondente ai dazi previsti dalla tariffa doganale della Comunità applicabili ai prodotti agricoli di cui all'allegato I o, se del caso, ai dazi applicabili ai prodotti agricoli originari del paese interessato, per i quantitativi di tali prodotti che si ritiene vengano utilizzati e di cui all'articolo 14;

b)   «elemento non agricolo»: la parte dell'imposta corrispondente al dazio della tariffa doganale comune, meno l'elemento agricolo definito alla lettera a);

c)   «prodotto di base»: taluni prodotti agricoli compresi nell'allegato I o assimilati a tali prodotti, oppure derivati dalla loro trasformazione, i cui dazi pubblicati nella tariffa doganale comune servono a determinare l'elemento agricolo dell'imposta delle merci.

Articolo 3

Il presente regolamento può anche applicarsi, per quanto riguarda gli scambi preferenziali, a taluni prodotti agricoli.

L'elenco di tali prodotti agricoli sottoposti alle norme che disciplinano gli scambi di merci è in questo caso stabilito dall'accordo in questione.

CAPO II

IMPORTAZIONE

SEZIONE I

Scambi con i paesi terzi

Articolo 4

1.   Se non altrimenti disposto dal presente regolamento, alle merci di cui all'allegato II si applicano i tassi dei dazi previsti dalla tariffa doganale comune.

Per quanto riguarda le merci di cui alla tabella 1 dell'allegato II, l'imposta è costituita da un dazio ad valorem, denominato «elemento fisso», e da un importo specifico fissato in euro, denominato «elemento agricolo».

Per quanto riguarda le merci di cui alla tabella 2 dell'allegato II, l'elemento agricolo dell'imposta corrisponde a una parte dell'imposta applicabile all'importazione di dette merci.

2.   Fatto salvo il disposto dell'articolo 10 e dell'articolo 11, è vietata la riscossione di dazi doganali o tasse di effetto equivalente oltre al tributo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata e le regole particolari che ne disciplinano l'applicazione sono valide ai fini della classificazione dei prodotti oggetto del presente regolamento. La nomenclatura tariffaria conseguente all'applicazione del presente regolamento figura nella tariffa doganale comune.

4.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 5

1.   Quando la tariffa doganale comune prevede la riscossione di un importo massimo, l'imposta di cui all'articolo 4 non può eccedere tale importo.

Se la riscossione dell'importo massimo di cui al primo comma è subordinata all'osservanza di condizioni particolari, queste sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (9).

2.   Se l'importo massimo è costituito da un dazio ad valorem maggiorato da un dazio addizionale sugli zuccheri vari calcolati in saccarosio (AD S/Z) o sulla farina (AD F/M), tale dazio è quello della tariffa doganale comune.

SEZIONE II

Scambi preferenziali

Articolo 6

1.   L'elemento agricolo applicabile nel contesto di scambi preferenziali è l'importo specifico stabilito dalla tariffa doganale comune.

Tuttavia, qualora il o i paesi in questione rispettino la legislazione comunitaria dei prodotti agricoli trasformati e adottino gli stessi prodotti di base, trattino le stesse merci e utilizzino gli stessi coefficienti della Comunità:

a)

l'elemento agricolo può essere determinato in funzione dei quantitativi fissati dei prodotti di base effettivamente utilizzati, ove la Comunità abbia concluso un accordo di cooperazione doganale per l'accertamento di detti quantitativi;

b)

il dazio applicabile all'importazione di un prodotto di base può essere sostituito da un importo stabilito in funzione dello scarto tra prezzi agricoli praticati nella Comunità e i prezzi agricoli praticati nel paese o nella zona interessata, oppure da una compensazione nei confronti di un prezzo stabilito in comune per la zona interessata;

c)

qualora l'applicazione della lettera b) determini importi irrilevanti per le merci ad essa soggette, tale sistema può essere anche sostituito da un sistema di importi o di tassi forfetari.

2.   Gli elementi agricoli, eventualmente ridotti, applicabili alle importazioni effettuate nel quadro di un accordo preferenziale, sono convertiti in moneta nazionale sulla base del tasso di cambio utilizzato per gli scambi non preferenziali.

3.   I dazi ad valorem corrispondenti all'elemento agricolo dell'imposta sulle merci di cui alla tabella 2 dell'allegato II possono essere sostituiti da un altro elemento agricolo nell'ambito di un accordo preferenziale.

4.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Esse comprendono in particolare, ove necessario:

a)

l'elaborazione e la circolazione dei documenti necessari alla concessione dei regimi preferenziali di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo;

b)

le misure necessarie a evitare deviazioni di traffico;

c)

l'elenco dei prodotti di base.

5.   Nel caso in cui siano necessari metodi di analisi dei prodotti agricoli interessati, devono essere utilizzati i metodi prescritti in materia di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi per gli stessi prodotti agricoli.

6.   La Commissione pubblica le imposte risultanti dall'applicazione degli accordi preferenziali di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 7

1.   Se un accordo preferenziale prevede la riduzione o la soppressione graduale dell'elemento non agricolo dell'imposta, questo è costituito dall'elemento fisso per quanto riguarda le merci di cui alla tabella 1 dell'allegato II.

2.   Se un accordo preferenziale prevede l'applicazione di un elemento agricolo ridotto, compreso o meno nei limiti di un contingente tariffario, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2 le modalità di applicazione per la determinazione e la gestione degli elementi agricoli ridotti, sempreché l'accordo determini:

a)

i prodotti che beneficiano di tali riduzioni;

b)

i quantitativi di merci o il valore dei contingenti cui si applicano le riduzioni, o il modo di determinazione di tali quantitativi o valori;

c)

gli elementi che determinano la riduzione dell'elemento agricolo.

3.   Le modalità di applicazione necessarie all'apertura e alla gestione di riduzioni degli elementi non agricoli dell'imposta sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

4.   La Commissione pubblica le imposte risultanti dall'applicazione degli accordi preferenziali di cui ai paragrafi 1 e 2.

CAPO III

ESPORTAZIONE

Articolo 8

1.   All'atto dell'esportazione di merci, i prodotti agricoli utilizzati, conformi ai requisiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2 del trattato, possono beneficiare di restituzioni determinate secondo il regolamento «unico OCM».

Non possono essere concesse restituzioni all'esportazione di prodotti agricoli, incorporati nelle merci, non soggetti a un'organizzazione comune del mercato che prevede la concessione di restituzioni in caso di esportazione sotto forma di tali merci.

2.   L'elenco delle merci che beneficiano di restituzioni è compilato tenendo conto:

a)

dell'incidenza dello scarto tra i prezzi dei prodotti agricoli utilizzati rispettivamente sul mercato della Comunità e sul mercato mondiale;

b)

della necessità di compensare tale differenza, in tutto o in parte, per consentire l'esportazione dei prodotti agricoli utilizzati nelle merci interessate.

L'elenco è adottato conformemente al regolamento «unico OCM».

3.   Le modalità comuni di applicazione del regime di restituzioni di cui al presente articolo sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Gli importi delle restituzioni sono fissati secondo la medesima procedura usata per la concessione delle restituzioni relative ai prodotti agricoli interessati quando sono esportati allo stato originario.

4.   Se nell'ambito di un accordo preferenziale è istituito il regime di compensazione diretta di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), gli importi applicabili alle esportazioni destinate al/ai paese/i interessato/i dall'accordo sono determinati, a norma dell'accordo, congiuntamente e sulla stessa base dell'elemento agricolo dell'imposta.

Questi importi sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2. Le necessarie modalità d'applicazione del presente paragrafo, e in particolare le misure che garantiscono che le merci dichiarate all'esportazione con un regime preferenziale non siano realmente esportate sotto un regime non preferenziale o viceversa, sono adottate secondo la stessa procedura.

Nel caso in cui siano necessari metodi di analisi dei prodotti agricoli interessati, devono essere utilizzati i metodi prescritti in materia di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi per gli stessi prodotti agricoli.

5.   Il rispetto dei massimali che derivano dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato è garantito in base a certificati rilasciati per determinati periodi di riferimento, nei quali viene integrato l'importo previsto per i piccoli esportatori.

6.   L'importo al di sotto del quale i piccoli esportatori possono beneficiare di un'esenzione dalla presentazione di certificati del regime di concessione delle restituzioni all'esportazione è fissato a 50 000 EUR all'anno. Detto importo è suscettibile di essere adattato secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 9

Se in forza del regolamento «unico OCM» in un determinato settore sono decisi prelievi, tasse o altre misure da applicare all'atto dell'esportazione di un prodotto agricolo di cui all'allegato I, secondo la procedura di cui all’ articolo 16, paragrafo 2, possono essere adottate misure appropriate per talune merci la cui esportazione, a causa dell'elevato tenore presente in tale prodotto agricolo e degli eventuali usi, può compromettere il raggiungimento degli obiettivi perseguiti nel settore agricolo considerato tenendo debitamente conto dell'interesse specifico dell'industria di trasformazione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 10

Se una riduzione dell'elemento agricolo applicabile all'importazione di merci nell'ambito di un accordo preferenziale rischia di turbare i mercati agricoli o i mercati delle merci interessate, le clausole di salvaguardia applicabili all'importazione dei prodotti agricoli interessati si applicano anche alle merci di cui all'allegato II.

Ai fini della valutazione di tali turbative, saranno prese in considerazione le caratteristiche delle merci effettivamente importate sotto il regime preferenziale, raffrontate alle caratteristiche delle merci tradizionalmente importate prima dell'istituzione del suddetto regime.

Articolo 11

1.   Per evitare o eliminare gli effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario dell'importazione di talune merci ottenute dalla trasformazione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato III, l'importazione al tasso di dazio previsto dalla tariffa doganale comune di una o diverse di queste merci è soggetta al pagamento di un dazio addizionale all'importazione, se sussistono le condizioni di cui all'articolo 5 dell'accordo sull’agricoltura, a condizione che le importazioni non rischino di perturbare il mercato comunitario o l'effetto prodotto sia sproporzionato rispetto all'effetto voluto.

2.   I prezzi soglia al di sotto dei quali può essere imposto un dazio addizionale all'importazione, sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.

I volumi di soglia che devono essere superati per imporre un dazio addizionale all'importazione sono determinati, in particolare, in base alle importazioni della Comunità nei tre anni precedenti l'anno in cui gli effetti pregiudizievoli di cui al paragrafo 1 si presentano o possono presentarsi.

3.   I prezzi all'importazione da considerare ai fini dell'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della partita considerata.

4.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Queste modalità riguardano in particolare:

a)

le merci alle quali i dazi addizionali all'importazione sono applicati ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull’agricoltura;

b)

gli altri criteri necessari di soglia richiesti per garantire l'applicazione del paragrafo 1 conformemente all'articolo 5 dell'accordo sull’agricoltura.

Articolo 12

1.   L'ammissione di prodotti agricoli al regime di perfezionamento attivo è subordinata a un controllo preliminare del rispetto delle condizioni economiche di cui all'articolo 117, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92. Queste condizioni sono considerate soddisfatte ai sensi dell'articolo 552 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Inoltre, e conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93, anche le condizioni economiche, di cui all'articolo 117, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2913/92, sono considerate soddisfatte per determinate quantità di prodotti di base utilizzati per la fabbricazione di merci. Queste quantità sono determinate mediante un bilancio, stabilito dalla Commissione, fondato sul raffronto tra le disponibilità finanziarie imposte e il fabbisogno stimato in termini di restituzioni e tenendo conto, in particolare, dei volumi prevedibili di esportazione delle merci interessate e della situazione del mercato interno ed esterno dei relativi prodotti di base. Detto bilancio e le relative quantità sono riesaminati regolarmente alla luce dell'evoluzione dei fattori economici e regolamentari.

Le modalità di applicazione del secondo comma, che consentono di determinare i prodotti di base da ammettere al regime di perfezionamento attivo, nonché di controllare e progettare le loro quantità, garantiscono una maggiore leggibilità agli operatori attraverso la pubblicazione preliminare, organizzazione comune di mercato per organizzazione comune di mercato, dei quantitativi indicativi da importare. Tale pubblicazione avverrà regolarmente in funzione dell'utilizzazione di detti quantitativi. Le modalità di applicazione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Il termine «prodotti di base» utilizzato al presente articolo si riferisce ai prodotti elencati per codice NC nella tabella dell'allegato I, compresa unicamente la nota 1 relativa ai cereali.

2.   La quantità di merci ammesse al regime di perfezionamento attivo diverso da quello previsto al paragrafo 1, secondo comma, e quindi non assoggettata all'imposta di cui all'articolo 4 ai fini o in conseguenza dell'esportazione di altre merci, è quella effettivamente utilizzata per la fabbricazione di queste ultime.

Articolo 13

1.   La tabella 2 dell'allegato II può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2 al fine di adeguarla agli accordi conclusi dalla Comunità.

2.   La Commissione apporta al presente regolamento o ai regolamenti adottati in applicazione dello stesso le modifiche derivanti dalle modifiche apportate alla nomenclatura combinata.

Articolo 14

Il presente articolo è applicabile a tutti gli scambi preferenziali per i quali la determinazione dell'elemento agricolo dell'imposta, eventualmente ridotto alle condizioni dell'articolo 7, non è fondata sul contenuto reale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e/o per i quali gli importi di base non sono fondati sulle differenze di prezzo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

Le caratteristiche dei prodotti di base e le quantità dei prodotti di base da considerare sono quelle fissate dal regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione, del 25 luglio 1996, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio (10).

Le eventuali modifiche da apportare al presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 15

1.   Secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, possono essere stabilite la soglia o le soglie al di sotto delle quali gli elementi agricoli determinati conformemente agli articoli 6 o 7 sono fissati a zero. La non applicazione di questi elementi agricoli può essere sottoposta, secondo la stessa procedura, a condizioni particolari intese a evitare correnti artificiali di scambi.

2.   Può essere stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2 una soglia al di sotto della quale gli Stati membri possono astenersi dal concedere o riscuotere importi risultanti dall'applicazione del presente regolamento, legati a una stessa operazione economica.

Articolo 16

1.   La Commissione è assistita da un «comitato dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I» («il comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3.   Il comitato può esaminare qualsiasi questione sollevata dal presidente ad iniziativa del medesimo o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 17

Le misure necessarie per adeguare il presente regolamento alle modifiche apportate al regolamento «unico OCM», allo scopo di mantenere il presente regime, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 18

I metodi di analisi qualitativa e quantitativa delle merci e le altre disposizioni tecniche necessarie alla loro individuazione o alla determinazione della loro composizione sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87.

Articolo 19

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati necessari all'applicazione del presente regolamento e concernenti, da un lato, l'importazione, l'esportazione, addirittura se del caso la produzione di merci e, dall'altro, le misure amministrative d'esecuzione. Le modalità di tale comunicazione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 20

Il regolamento (CE) n. 3448/93 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato V.

Articolo 21

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   L'applicazione del presente regolamento alle caseine del codice NC 3501 10 nonché ai caseinati e ad altri derivati delle caseine del codice NC 3501 90 90 è rinviata a un'ulteriore decisione del Consiglio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

S. O. LITTORIN


(1)  Parere del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

(3)  V. allegato IV.

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(5)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(6)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(7)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(10)  GU L 187 del 26.7.1996, pag. 18.


ALLEGATO I

Elenco dei prodotti agricoli per i quali può essere applicata all'importazione una compensazione delle differenze di prezzo tra il mercato mondiale e il mercato della Comunità  (1)

Codice NC

Designazione dei prodotti agricoli

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

ex 0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, senza aggiunta di aromatizzanti e senza aggiunta di frutta o cacao

0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

ex 0405

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte

0709 90 60

Granoturco dolce, fresco o refrigerato

0712 90 19

Granoturco dolce, secco, anche tagliato oppure tritato o polverizzato, ma non altrimenti preparato, diverso da quello ibrido destinato alla semina

Capitolo 10

Cereali (2)

1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

1703

Melasse ottenute dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero


(1)  Prodotti agricoli presi in considerazione quando sono utilizzati come tali o previa trasformazione oppure considerati come utilizzati per la fabbricazione delle merci di cui alla tabella 1 dell'allegato II.

(2)  Esclusi la spelta destinata alla semina codice NC 1001 90 10, il frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina — codice NC 1001 90 91 —, l'orzo destinato alla semina — codice NC 1003 00 10 —, il granturco destinato alla semina codici NC da 1005 10 11 a 1005 10 90, il riso destinato alla semina codice NC 1006 10 10 e il sorgo ibrido destinato alla semina codice NC 1007 00 10.


ALLEGATO II

Tabella 1

Codice NC

Designazione delle merci

ex 0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, noci o cacao:

0403 10 51 a 0403 10 99

– Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta, noci o cacao

0403 90 71 a 0403 90 99

– Altri, aromatizzati o addizionati di frutta, noci o cacao

0405 20 10 a 0405 20 30

Paste da spalmare lattiere aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 39 % e inferiore al 75 %

0710 40 00

Granturco dolce (crudo o cotto al vapore o in acqua), congelato

0711 90 30

Granturco dolce temporaneamente conservato (per esempio, mediante anidride solforosa, o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato

ex 1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

1517 10 10

– Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 %, ma inferiore o uguale al 15 %

1517 90 10

– Altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

ex 1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), ad esclusione degli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie, che rientrano nel codice NC 1704 90 10

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 % in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 % in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

ex 1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, cuscus anche preparato, ad esclusione delle paste farcite che rientrano nei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forme di fiocchi, grani, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani o in forma di fiocchi o altri grani lavorati ( escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

2001 90 30

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico

2001 90 40

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, preparati o conservati nell'acido o nell'acido acetico

2004 10 91

Patate preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti del codice NC 2006, sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2004 90 10

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico; congelato, diverso dai prodotti del codice NC 2006

2005 20 10

Patate preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti del codice NC 2006, sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2005 80 00

Granturco (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti del codice NC 2006

2008 99 85

Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata), altrimenti preparato o conservato senza aggiunta di alcole o di zuccheri

2008 99 91

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, altrimenti preparati o conservati senza aggiunta di alcole o di zuccheri

2101 12 98

Preparazioni a base di caffè

2101 20 98

Preparazioni a base di tè o mate

2101 30 19

Succedanei torrefatti del caffè, ad esclusione della cicoria torrefatta

2101 30 99

Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, ad esclusione di quelli della cicoria torrefatta

2102 10 31 e 2102 10 39

Lieviti di panificazione, anche secchi

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

ex 2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle che rientrano nei codici NC 2106 10 20, 2106 90 20 e 2106 90 92, e diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati

2202 90 91 e 2202 90 95 e 2202 90 99

Altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi che rientrano nel codice NC 2009, contenenti prodotti che rientrano nei codici da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti che rientrano nei codici NC 0401 a 0404

2905 43 00

Mannitolo

2905 44

D-Glucitolo (sorbitolo)

ex 3302

Miscugli a base di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande

3302 10 29

Altri, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, diversi da quelli con titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 %, diversi da quelli che rientrano nel codice NC 3302 10 21

ex 3501

Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine

ex 3505 10

Destrine e altri amidi e fecole modificati, ad esclusione degli amidi e fecole esterificati o eterificati che rientrano nel codice NC 3505 10 50

3505 20

Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati

3809 10

Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, a base di sostanze amidacee, non nominati né compresi altrove

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44


Tabella 2

Codice NC

Designazione delle merci

ex 0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate) e calugine, gregge e semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:

0505 10 90

– Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine, non greggia;

0505 90

– Altri

0511 99 39

Spugne naturali di origine animale, diverse dalle gregge

1212 20 00

Alghe fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate, escluse quelle utilizzate in medicina o destinate all'alimentazione umana

ex 1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

1302 12 00

Succhi ed estratti vegetali di liquirizia

1302 13 00

Succhi ed estratti vegetali di luppolo

1302 19 80

Succhi ed estratti vegetali ad eccezione dei succhi ed estratti di liquirizia, luppolo, oleoresina di vaniglia e oppio

ex 1302 20

Pectati

1302 31 00

Agar-agar, anche modificati

1302 32 10

Mucillagini e ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati

1505

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

ex 1515 90 11

Olio di jojoba e sue frazioni, anche modificato, ma non modificato chimicamente

1516 20 10

Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

1517 90 93

Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

1518

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati sotto vuoto o in gas inerti o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce n. 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, non nominate né comprese altrove, ad esclusione degli oli che rientrano nei codici NC 1518 00 31 e 1518 00 39

1520 00 00

Glicerolo greggio; acque e liscivie glicerinose

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati

1522 00 10

Degras

1702 90 10

Maltosio chimicamente puro

1704 90 10

Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

2001 90 60

Cuori di palma, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

ex 2008

Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

2008 11 10

– Burro di arachidi

2008 91 00

– Cuori di palma

ex 2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o mate, e preparazioni a base di questi prodotti; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati diversi dai prodotti descritti nei codici NC 2101 12 98, 2101 20 98, 2101 30 19 e 2101 30 99

2102 10

Lieviti vivi

2102 10 10

– Lieviti di coltura

2102 10 90

– Altri lieviti, ad esclusione dei lieviti di panificazione

2102 20

Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti

2102 30 00

Lieviti in polvere preparati

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

ex 2106

Preparazioni alimentari, non nominate né comprese altrove

2106 10

– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

2106 10 20

– – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno del 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno del 5 % di glucosio o di amido o fecola

2106 90

– – altre

2106 90 20

– – Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

2106 90 92

– – Altre preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno del 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno del 5 % di glucosio o di amido fecola

2201 10

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti

2202 10 00

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

2202 90 10

Altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi che rientrano nel codice NC 2009, non contenenti prodotti dei codici NC 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti dei codici NC da 0401 a 0404

2203 00

Birra di malto

2205

Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

ex 2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore all'80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ad esclusione di quelli ottenuti dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato

ex 2208

Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80 % vol, non ottenuto da prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato; acquaviti, liquori e altre bevande alcoliche

2402

Sigari, anche spuntati, sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco

3301 90 21

Oleoresine di estrazione di liquirizia e di luppolo

3301 90 30

Oleoresine di estrazione diverse dalle oleoresine di estrazione di liquirizia e di luppolo

ex 3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

3302 10 10

– dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol,

3302 10 21

– dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, diversi da quelli con titolo alcolometrico superiore allo 0,5 %, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno del 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno del 5 % di glucosio o di amido o fecola

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali


ALLEGATO III

Codice NC

Designazione delle merci

da 0403 10 51 a 0403 10 99

Yogurt, aromatizzato o con aggiunta di frutta o di cacao

da 0403 90 71 a 0403 90 99

Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e crema fermentati o acidificati, aromatizzati o con aggiunta di frutta o di cacao

0710 40 00

Granturco dolce, non cotto o cotto all'acqua o al vapore, congelato

0711 90 30

Granturco dolce, temporaneamente conservato (per es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato

1517 10 10

Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %

1517 90 10

Altre miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi od oli del capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti da latte, superiore al 10 %, ma inferiore o uguale al 15 %

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

2005 80 00

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, non congelato, diversi dai prodotti del codice NC 2600

2905 43 00

Mannitolo:

2905 44

D-glucitolo (sorbitolo):

 

– in soluzione acquosa:

2905 44 11

– – contenente del D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

2905 44 19

– – altro

 

– altro:

2905 44 91

– – contenente di D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

2905 44 99

– – altro

3505 10 10

Destrina

3505 10 90

Altri amidi e fecole modificati diversi dalla destrina, eccetto amidi e fecole esterificati e eterificati,

 

Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

3505 20 10

– con tenore, in peso, di amidi e di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore al 25 %

3505 20 30

– con tenore, in peso, di amidi e di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore al 25 % ed inferiore al 55 %

3505 20 50

– con tenore, in peso, di amidi e di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore al 55 % e inferiore all'80 %

3505 20 90

– con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore all'80 %

3809 10

Agenti di apertura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per es.: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industria simili, o non nominati né compresi altrove, a base sostanza amidacee:

3824 60

Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44


ALLEGATO IV

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

(GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18)

Regolamento (CE) n. 1097/98 del Consiglio

(GU L 157 del 30.5.1998, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione

(GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28)

Regolamento (CE) n. 2580/2000 del Consiglio

(GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5)


ALLEGATO V

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 3448/93

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 2, primo comma, alinea

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 1, paragrafo 2, primo comma, primo e secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b)

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 1, paragrafo 2 bis

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 3

Articolo 2

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 6, paragrafo 4, primo comma

Articolo 6, paragrafo 4, primo comma

Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, alinea

Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, alinea

Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, lettere a), b) e c)

Articolo 6, paragrafi 5 e 6

Articolo 6, paragrafi 5 e 6

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2, alinea

Articolo 7, paragrafo 2, alinea

Articolo 7, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 7, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

Articolo 7, paragrafi 3 e 4

Articolo 7, paragrafi 3 e 4

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, alinea

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, alinea

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, primo e secondo trattino

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b)

Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 8, paragrafi da 3 a 6

Articolo 8, paragrafi da 3 a 6

Articoli 9 e 10

Articoli 9 e 10

Articolo 10 bis

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 14, primo comma

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 14, secondo e terzo comma

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16, paragrafi 1 e 2

Articolo 16, paragrafi 1 e 2

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 17

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 18

Articolo 17

Articolo 19

Articolo 18

Articolo 20

Articolo 19

Articolo 21

Articolo 20

Articolo 22

Articolo 21

Allegato A

Allegato I

Allegato B

Allegato II

Allegato C

Allegato III

Allegato IV

Allegato V


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