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Document 32009R1171

    Regolamento (CE) n. 1171/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'Interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 9 e l'International Accounting Standard (IAS) 39 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 314 del 1.12.2009, p. 43–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. impl. da 32023R1803

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1171/oj

    1.12.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 314/43


    REGOLAMENTO (CE) N. 1171/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 30 novembre 2009

    che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'Interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 9 e l'International Accounting Standard (IAS) 39

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati taluni principi contabili e interpretazioni internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

    (2)

    Il 12 marzo 2009 l'International Accounting Standard Board (IASB) ha pubblicato modifiche all'Interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee's (IFRIC) 9 Rideterminazione del valore dei derivati incorporati e all'International Accounting Standard (IAS) 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione in appresso «modifiche all'IFRIC 9 e allo IAS 39». Le modifiche all'IFRIC 9 e allo IAS 39 chiariscono il trattamento degli strumenti finanziari derivati incorporati in altri contratti quando un'attività finanziaria ibrida viene riclassificata fuori della categoria del fair value (valore equo) rilevato a conto economico.

    (3)

    La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche all' IFRIC 9 e allo IAS 39 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. In conformità della decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

    (4)

    Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1126/2008.

    (5)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell'allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008, l'Interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 9 Rideterminazione del valore dei derivati incorporati e l'International Accounting Standard (IAS) 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione sono modificati in conformità dell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Le società applicano le modifiche all'IFRIC 9 e allo IAS 39 che figurano nell'allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2008.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

    Per la Commissione

    Charlie McCREEVY

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

    (2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

    (3)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


    ALLEGATO

    PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

    IFRIC 9

    Modifiche all'Interpretazione IFRIC 9 Rideterminazione del valore dei derivati incorporati

    IAS 39

    Modifiche all'International Accounting Standard (IAS) 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione

    «Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org».

    Modifiche alla Interpretazione IFRIC n. 9

    Rideterminazione del valore dei derivati incorporati

    È modificato il paragrafo 7. Si aggiungono i paragrafi 7A e 10.

    INTERPRETAZIONE

    7

    L'entità deve valutare se i derivati incorporati debbano essere separati dal contratto primario e contabilizzati come derivati nel momento in cui essa diventa parte del contratto. Non è consentita la rideterminazione successiva a meno che non si verifichi (a) una variazione dei termini contrattuali che modifichi in maniera significativa i flussi finanziari che sarebbero altrimenti richiesti in base al contratto o (b) una riclassificazione di un'attività finanziaria dalla categoria fair value (valore equo) rilevato a conto economico, per cui, in tali casi, è necessaria una rideterminazione. L'entità stabilisce se la modifica dei flussi finanziari sia significativa considerando in che misura i flussi finanziari futuri previsti collegati al derivato incorporato, al contratto primario o ad entrambi siano cambiati e se il cambiamento sia significativo rispetto ai flussi finanziari previsti in precedenza dal contratto.

    7A

    La valutazione se un derivato incorporato debba essere separato dal contratto primario e contabilizzato come derivato all'atto della riclassificazione di un'attività finanziaria dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato a conto economico in conformità con il paragrafo 7, deve essere effettuata sulla base delle circostanze esistenti alla data più recente tra:

    (a)

    la data in cui l'entità è diventata per la prima volta parte del contratto; e

    (b)

    la data della variazione dei termini contrattuali che ha modificato in maniera significativa i flussi finanziari che sarebbero stati altrimenti richiesti in base al contratto.

    Ai fini di questa valutazione, il paragrafo 11(c) dello IAS 39 non deve essere applicato (ossia, il contratto ibrido (combinato) deve essere trattato come se non fosse stato valutato al fair value (valore equo), con variazioni di fair value (valore equo) rilevate nel conto economico). Se l'entità non è in grado di effettuare tale valutazione, il contratto ibrido (combinato) dovrà continuare a essere classificato al fair value (valore equo) rilevato a conto economico nella sua interezza.

    DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    10

    Derivati incorporati (Modifiche all'IFRIC 9 e allo IAS 39), pubblicato nel marzo 2009, ha modificato il paragrafo 7 e ha aggiunto il paragrafo 7A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi chiusi il 30 giugno 2009 o in data successiva.

    Modifiche al Principio contabile internazionale n. 39

    Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione

    È modificato il paragrafo 12. È aggiunto il paragrafo 103J.

    DERIVATI INCORPORATI

    12

    Se un'entità è obbligata dal presente Principio a scindere un derivato incorporato dal suo contratto primario ma non è in grado di valutare distintamente il derivato incorporato all'acquisizione o alla data di chiusura di un esercizio successivo, deve designare l'intero contratto ibrido (combinato) al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Analogamente, se un'entità non è in grado di valutare separatamente il derivato incorporato che dovrebbe essere separato all'atto della riclassificazione di un contratto ibrido (combinato) dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato a conto economico, tale riclassificazione non è consentita. In tali circostanze, il contratto ibrido (combinato) continua ad essere classificato al fair value (valore equo) rilevato a conto economico nella sua interezza.

    DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    103J

    L'entità deve applicare il paragrafo 12, modificato da Derivati incorporati (Modifiche all'IFRIC 9 e allo IAS 39), pubblicato nel marzo 2009, a partire dai bilanci degli esercizi chiusi il 30 giugno 2009 o in data successiva.


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