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Document 32009R0428
Council Regulation (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items (recast)
Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009 , che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (rifusione)
Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009 , che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (rifusione)
GU L 134 del 29.5.2009, p. 1–269
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/10/2021
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32000R1334 | ||||
Implicit repeal | 32004R0885 | abrogazione parziale | testo | 27/08/2009 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32009R0428R(01) | (SK) | |||
Corrected by | 32009R0428R(02) | (SL) | |||
Corrected by | 32009R0428R(03) | (BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SK, SL, SV) | |||
Corrected by | 32009R0428R(04) | (FR, HU, PL) | |||
Corrected by | 32009R0428R(05) | (LT) | |||
Corrected by | 32009R0428R(06) | (PL) | |||
Corrected by | 32009R0428R(07) | (PL, DE, FI) | |||
Corrected by | 32009R0428R(08) | (EL, LT) | |||
Corrected by | 32009R0428R(09) | (PL) | |||
Corrected by | 32009R0428R(10) | (LV) | |||
Modified by | 32011R1232 | TXT | allegato II A.P3 | 07/01/2012 | |
Modified by | 32011R1232 | TXT | allegato II A.P2 | 07/01/2012 | |
Addition | 32011R1232 | allegato II A | 07/01/2012 | ||
Addition | 32011R1232 | allegato II B | 07/01/2012 | ||
Addition | 32011R1232 | articolo 23 P3 | 07/01/2012 | ||
Addition | 32011R1232 | articolo 25 BI | 07/01/2012 | ||
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Modified by | 32012R0388 | sostituzione | allegato I | 15/06/2012 | |
Modified by | 32014R0599 | aggiunta | articolo 23 TR | 02/07/2014 | |
Modified by | 32014R0599 | aggiunta | articolo 15.3 | 02/07/2014 | |
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Modified by | 32014R1382 | sostituzione | allegato I | 31/12/2014 | |
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Modified by | 32017R2268 | sostituzione | allegato IIb | 16/12/2017 | |
Modified by | 32017R2268 | sostituzione | allegato IIf | 16/12/2017 | |
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Modified by | 32017R2268 | sostituzione | allegato IIe | 16/12/2017 | |
Modified by | 32017R2268 | sostituzione | allegato IV | 16/12/2017 | |
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Modified by | 32018R1922 | sostituzione | allegato IId | 15/12/2018 | |
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Modified by | 32018R1922 | sostituzione | allegato IIb | 15/12/2018 | |
Modified by | 32018R1922 | sostituzione | allegato IIf | 15/12/2018 | |
Modified by | 32018R1922 | sostituzione | allegato IV | 15/12/2018 | |
Modified by | 32019R0496 | sostituzione | allegato IIa testo | ||
Modified by | 32019R0496 | aggiunta | allegato IIa parte 2 trattino | ||
Modified by | 32019R2199 | sostituzione | allegato IIc | 31/12/2019 | |
Modified by | 32019R2199 | sostituzione | allegato IIg | 31/12/2019 | |
Modified by | 32019R2199 | sostituzione | allegato IIa | 31/12/2019 | |
Modified by | 32019R2199 | sostituzione | allegato IId | 31/12/2019 | |
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Modified by | 32019R2199 | sostituzione | allegato IIe | 31/12/2019 | |
Modified by | 32019R2199 | sostituzione | allegato IIf | 31/12/2019 | |
Modified by | 32019R2199 | sostituzione | allegato IIb | 31/12/2019 | |
Modified by | 32019R2199 | sostituzione | allegato IV | 31/12/2019 | |
Modified by | 32020R1749 | sostituzione | allegato IIg | 15/12/2020 | |
Modified by | 32020R1749 | sostituzione | allegato I | 15/12/2020 | |
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Modified by | 32020R1749 | sostituzione | allegato IIb | 15/12/2020 | |
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Modified by | 32020R1749 | sostituzione | allegato IIc | 15/12/2020 | |
Modified by | 32020R1749 | sostituzione | allegato IId | 15/12/2020 | |
Modified by | 32020R1749 | sostituzione | allegato IV | 15/12/2020 | |
Modified by | 32020R2171 | sostituzione | allegato IIa titolo testo | 01/01/2021 | |
Modified by | 32020R2171 | aggiunta | allegato IIa parte 2 trattino | 01/01/2021 | |
Repealed by | 32021R0821 | abrogazione parziale | 09/09/2021 | ||
Modified by | 32021R1528 | sostituzione (SV) | allegato I testo | 07/10/2021 |
29.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 134/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 428/2009 del Consiglio
del 5 maggio 2009
che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso
(rifusione)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (1) ha subito numerose e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni è opportuno, per ragioni di chiarezza, procedere alla rifusione di tale regolamento. |
(2) |
I prodotti a duplice uso (inclusi il software e la tecnologia) dovrebbero essere sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dalla Comunità europea. |
(3) |
È necessario un efficace sistema comune di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso per assicurare il rispetto degli impegni e delle responsabilità internazionali degli Stati membri, in particolare in materia di non proliferazione, e dell’Unione europea (EU). |
(4) |
L’esistenza di un sistema comune di controllo e di politiche armonizzate di applicazione e controllo in tutti gli Stati membri rappresenta un presupposto indispensabile per la libera circolazione dei prodotti a duplice uso all’interno della Comunità. |
(5) |
La responsabilità delle decisioni in merito alle autorizzazioni di esportazione specifiche, globali o nazionali generali, alle autorizzazioni di servizi di intermediazione, al transito di prodotti a duplice uso non comunitario o alle autorizzazioni di trasferimento, nella Comunità, dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato IV spetta alle autorità nazionali. Le disposizioni e le decisioni nazionali relative alle esportazioni di prodotti a duplice uso devono essere adottate nell’ambito della politica commerciale comune e, in particolare, del regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all’instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni (2). |
(6) |
Le decisioni relative all’aggiornamento dell’elenco comune di beni a duplice uso soggetti ai controlli sulle esportazioni devono essere conformi agli obblighi e agli impegni che gli Stati membri hanno assunto in quanto membri dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e degli accordi in materia di controllo delle esportazioni, oppure a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali. |
(7) |
Elenchi comuni di prodotti a duplice uso, di destinazioni e di linee direttrici sono elementi essenziali per un regime di controllo delle esportazioni efficace. |
(8) |
Anche la trasmissione di software e di tecnologie mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso destinazioni al di fuori della Comunità dovrebbe essere sottoposta a controllo. |
(9) |
Occorre prestare particolare attenzione alle questioni relative alla riesportazione e all’uso finale. |
(10) |
Il 22 settembre 1998 i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione europea hanno firmato protocolli aggiuntivi dei rispettivi accordi di salvaguardia conclusi tra gli Stati membri, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, che, tra altre misure, obbligano gli Stati membri a fornire informazioni sui trasferimenti delle attrezzature e delle materie non nucleari specificate. |
(11) |
La Comunità ha istituito un complesso organico di norme doganali contenute nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3) («il codice doganale comunitario»), e nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4), che attua il regolamento (CEE) n. 2913/92, i quali stabiliscono, tra l’altro, le disposizioni relative all’esportazione e riesportazione di beni. Il presente regolamento non pone alcuna restrizione ai poteri attribuiti e derivanti dal codice doganale comunitario e dalle relative disposizioni d’applicazione. |
(12) |
A norma ed entro i limiti dell’articolo 30 del trattato e in attesa di un maggiore grado di armonizzazione, gli Stati membri manterranno il diritto di effettuare controlli sui trasferimenti di determinati prodotti a duplice uso all’interno della Comunità al fine di salvaguardare l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza. Tali controlli, essendo correlati all’efficacia dei controlli sulle esportazioni dalla Comunità, dovrebbero essere periodicamente riesaminati dal Consiglio. |
(13) |
Per garantire la corretta applicazione del presente regolamento, ciascuno Stato membro dovrebbe adottare misure intese a conferire adeguati poteri alle autorità competenti. |
(14) |
Nel giugno 2003, i capi di Stato o di governo dell’UE hanno adottato un piano d’azione sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa (piano d’azione di Salonicco). Tale piano è stato integrato dalla strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003. A norma del capitolo III di tale strategia, l’Unione europea deve servirsi di tutti gli strumenti di cui dispone per prevenire, dissuadere, bloccare e, se possibile, eliminare i programmi di proliferazione che causano preoccupazione a livello globale. Il punto 30.A 4 di detto capitolo fa uno specifico riferimento al rafforzamento delle politiche e prassi per il controllo delle esportazioni. |
(15) |
La risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 28 aprile 2004, stabilisce che tutti gli Stati devono adottare e applicare misure efficaci per istituire controlli interni volti a prevenire la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei loro vettori, anche introducendo controlli adeguati sui materiali connessi, e che a tal fine devono, tra l’altro, istituire controlli sul transito e sull’intermediazione. Per materiali connessi si intendono i materiali, le attrezzature e le tecnologie contemplate dai pertinenti trattati e accordi multilaterali, o inclusi negli elenchi di controllo nazionali, che potrebbero essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l’uso di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei loro vettori. |
(16) |
Il presente regolamento riguarda i prodotti che si limitano ad attraversare il territorio della Comunità, ossia i prodotti che non sono sottoposti ad altro regime o controllo doganale oltre a quello del transito esterno o che sono semplicemente introdotti in una zona franca o in un deposito franco e non devono essere iscritti in una contabilità di magazzino approvata. Pertanto, bisognerebbe prevedere la possibilità che le autorità degli Stati membri vietino, a seconda dei casi, il transito di prodotti a duplice uso non comunitari qualora abbiano fondati motivi di sospettare, in base ad intelligence o ad altre fonti, che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori. |
(17) |
È opportuno inoltre introdurre controlli sulla fornitura dei servizi di intermediazione quando l’intermediario è stato informato dalle autorità nazionali competenti o è a conoscenza del fatto che tale fornitura potrebbe portare alla produzione di armi di distruzione di massa o dei loro vettori in un paese terzo. |
(18) |
È opportuno arrivare a un’applicazione uniforme e coerente dei controlli in tutta l’UE, per promuovere la sicurezza dell’Unione europea e internazionale e offrire parità di condizioni agli esportatori europei. È quindi opportuno, in linea con le raccomandazioni del piano d’azione di Salonicco e con le richieste della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa adottata il 12 dicembre 2003, ampliare l’ambito di consultazione tra gli Stati membri prima di concedere un’autorizzazione di esportazione. Tale approccio offrirebbe, ad esempio, tra gli altri vantaggi, la garanzia che gli interessi vitali di sicurezza di uno Stato membro non siano minacciati da esportazioni provenienti da un altro Stato membro. Una maggiore convergenza delle condizioni di attuazione dei controlli nazionali sui prodotti a duplice uso non elencati nel presente regolamento e l’armonizzazione delle condizioni d’uso dei diversi tipi di autorizzazioni che possono essere concesse a norma del presente regolamento comporterebbero un’applicazione più uniforme e coerente dei controlli. Il miglioramento della definizione di trasferimenti immateriali di tecnologia, in modo da includere la messa a disposizione di tecnologia controllata alle persone stabilite al di fuori dell’UE, aiuterebbe gli sforzi intesi a promuovere la sicurezza come pure l’ulteriore allineamento delle modalità di scambio delle informazioni sensibili tra Stati membri a quelle dei regimi internazionali di controllo delle esportazioni, in particolare dando la possibilità di istituire un sistema elettronico sicuro per lo scambio d’informazioni tra Stati membri. |
(19) |
Ciascuno Stato membro dovrebbe stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Il presente regolamento istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso.
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento:
1) |
«prodotti a duplice uso» sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari; |
2) |
«esportazione» è:
|
3) |
«esportatore» è qualsiasi persona fisica o giuridica o consorzio:
Qualora, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l’esportazione, titolare del diritto di disporre del prodotto a duplice uso risulti essere una persona non stabilita nella Comunità, la qualità di esportatore è assunta dal contraente stabilito nella Comunità; |
4) |
«dichiarazione d’esportazione» è l’atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e secondo le modalità prescritte, la volontà di sottoporre un prodotto a duplice uso al regime di esportazione; |
5) |
«servizi di intermediazione» sono:
Ai fini del presente regolamento, la sola fornitura di servizi ausiliari è esclusa dalla definizione. Per servizi ausiliari si intendono il trasporto, i servizi finanziari, l’assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione; |
6) |
«intermediario» è qualunque persona fisica o giuridica o consorzio residente o stabilito in uno Stato membro della Comunità che svolga i servizi definiti all’articolo 5 dalla Comunità verso il territorio di un paese terzo; |
7) |
«transito» è il trasporto di prodotti a duplice uso non comunitari che entrano e attraversano il territorio doganale della Comunità con una destinazione esterna alla Comunità stessa; |
8) |
«autorizzazione di esportazione specifica» è un’autorizzazione concessa a uno specifico esportatore per un utilizzatore finale o destinatario di un paese terzo e riguardante uno o più prodotti a duplice uso; |
9) |
«autorizzazione generale di esportazione della Comunità» è un’autorizzazione all’esportazione per le esportazioni verso determinati paesi di destinazione, concessa a tutti gli esportatori che rispettano le sue condizioni d’uso elencate all’allegato II; |
10) |
«autorizzazione globale di esportazione» è un’autorizzazione concessa a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici e/o in uno o più paesi terzi specifici; |
11) |
«autorizzazione generale di esportazione nazionale» è un’autorizzazione all’esportazione concessa a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, e definita dalla legislazione nazionale conformemente all’articolo 9 e all’allegato III c; |
12) |
«territorio doganale dell’Unione europea» è il territorio ai sensi dell’articolo 3 del codice doganale comunitario; |
13) |
«prodotti a duplice uso non comunitari» sono i prodotti che hanno lo status di merci non comunitarie ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario). |
CAPO II
AMBITO D’APPLICAZIONE
Articolo 3
1. L’esportazione dei prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui all’allegato I è subordinata ad autorizzazione.
2. Può essere subordinata ad autorizzazione, a norma degli articoli 4 o 8, anche l’esportazione verso tutte o talune destinazioni di determinati prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I.
Articolo 4
1. L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I è subordinata ad un’autorizzazione nel caso in cui l’esportatore sia stato informato dalle competenti autorità dello Stato membro in cui è stabilito che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all’individuazione, all’identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi.
2. L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I è subordinata ad un’autorizzazione anche nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti ad un embargo sugli armamenti deciso con una posizione comune o un’azione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o ad un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e qualora l’esportatore sia stato informato dalle autorità di cui al paragrafo 1 che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a scopi militari. Ai fini del presente paragrafo per «scopi militari» si intende:
a) |
l’inserimento in prodotti militari figuranti nell’elenco dei materiali di armamento degli Stati membri; |
b) |
l’utilizzazione di apparecchiature di produzione, controllo o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell’elenco summenzionato; |
c) |
l’utilizzazione di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nell’elenco summenzionato. |
3. L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I è subordinata ad un’autorizzazione anche nel caso in cui l’esportatore sia stato informato dalle autorità di cui al paragrafo 1 che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell’elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell’autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro.
4. Un esportatore, se ha conoscenza che i prodotti a duplice uso che intende esportare e che non sono compresi nell’elenco di cui all’allegato I sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, deve informarne le autorità di cui al paragrafo 1, che decideranno in merito all’opportunità di sottoporre la suddetta esportazione ad autorizzazione.
5. Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione l’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I qualora l’esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1.
6. Uno Stato membro che, in applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5, subordina ad autorizzazione l’esportazione di un prodotto a duplice uso non compreso nell’elenco di cui all’allegato I, ne informa, se del caso, gli altri Stati membri e la Commissione. Gli altri Stati membri tengono nella dovuta considerazione tali informazioni e le trasmettono alla loro amministrazione doganale e alle altre autorità nazionali competenti.
7. Le disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafi 1, 2 e da 5 a 7 si applicano ai casi relativi ai prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I.
8. Il presente regolamento fa salvo il diritto degli Stati membri di adottare misure nazionali ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2603/69.
Articolo 5
1. I servizi di intermediazione relativi a prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui all’allegato I sono subordinati alla presentazione di un’autorizzazione nel caso in cui l’intermediario sia stato informato dalle competenti autorità dello Stato membro in cui è residente o stabilito che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1. Un intermediario, se ha conoscenza che i prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui all’allegato I per i quali propone i servizi d’intermediazione sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, deve informarne le autorità competenti che decideranno in merito all’opportunità di sottoporre i suddetti servizi di intermediazione ad autorizzazione.
2. Uno Stato membro può estendere l’applicazione del paragrafo 1 ai prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco, destinati agli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e ai prodotti a duplice uso intesi agli scopi militari e alle destinazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2.
3. Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione l’intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l’intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4, si applicano alle misure nazionali di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
Articolo 6
1. Il transito di prodotti a duplice uso non comunitari compresi nell’elenco di cui all’allegato I può essere vietato dalle autorità competenti degli Stati membri in cui il transito ha luogo nel caso in cui i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1. Ai fini della decisione di divieto, gli Stati membri tengono conto degli obblighi e impegni assunti in quanto parti di trattati internazionali o membri di regimi internazionali di non proliferazione.
2. Prima di decidere se vietare o meno il transito, uno Stato membro può prevedere che le sue autorità competenti possano, in singoli casi, subordinare ad autorizzazione il transito specifico di prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui all’allegato I nel caso in cui i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
3. Uno Stato membro può estendere l’applicazione del paragrafo 1 ai prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco, destinati agli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e ai prodotti a duplice uso intesi agli scopi militari e alle destinazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2.
4. Le disposizioni dell’articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4, si applicano alle misure nazionali di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
Articolo 7
Il presente regolamento non si applica alla fornitura di servizi o alla trasmissione di tecnologie qualora esse comportino un movimento transfrontaliero di persone.
Articolo 8
1. Per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell’uomo, uno Stato membro può vietare l’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I o imporre per gli stessi un requisito di autorizzazione.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, immediatamente dopo la loro adozione, indicandone con precisione i motivi.
3. Gli Stati membri notificano inoltre immediatamente alla Commissione ogni modifica riguardante le misure adottate ai sensi del paragrafo 1.
4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, le misure che le sono notificate ai sensi dei paragrafi 2 e 3.
CAPO III
AUTORIZZAZIONI ALL’ESPORTAZIONE E AUTORIZZAZIONE DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE
Articolo 9
1. Il presente regolamento istituisce un’autorizzazione generale di esportazione della Comunità per talune esportazioni, come indicato nell’allegato II.
2. Per tutte le altre operazioni di esportazione per cui è richiesta un’autorizzazione ai sensi del presente regolamento, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore. Fatte salve le restrizioni di cui al paragrafo 4, questa autorizzazione può essere specifica, globale o generale.
Tutte le autorizzazioni hanno validità su tutto il territorio della Comunità.
Gli esportatori mettono a disposizione delle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie relativamente alla loro domanda d’autorizzazione specifica o globale di esportazione, in modo da fornire informazioni complete alle autorità nazionali competenti in particolare per quanto riguarda l’utilizzatore finale, il paese di destinazione e l’uso finale del prodotto esportato. Se del caso, l’autorizzazione può essere subordinata ad una dichiarazione relativa all’uso finale.
3. Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazioni specifiche o globali entro un termine che deve essere determinato dalla legislazione o prassi nazionale.
4. Le autorizzazioni generali di esportazione nazionali:
a) |
escludono dal proprio ambito di applicazione i prodotti elencati alla parte 2 dell’allegato II; |
b) |
sono definite dalla legislazione o prassi nazionale. Possono essere utilizzate da tutti gli esportatori stabiliti o residenti nello Stato membro che rilascia tali autorizzazioni qualora soddisfino i requisiti stabiliti nel presente regolamento e nella legislazione nazionale complementare. Sono rilasciate conformemente alle indicazioni di cui all’allegato III c e alla legislazione o prassi nazionale. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le autorizzazioni generali di esportazione nazionali rilasciate o modificate. La Commissione pubblica tali notifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C; |
c) |
non possono essere utilizzate qualora l’esportatore sia stato informato dalle sue autorità del fatto che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 3 o paragrafo 2 in un paese soggetto ad un embargo sugli armamenti deciso con una posizione comune o un’azione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell’OSCE o ad un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, qualora l’esportatore sia a conoscenza del fatto che detti prodotti sono destinati alle utilizzazioni summenzionate. |
5. Gli Stati membri mantengono o introducono nelle loro rispettive legislazioni nazionali la possibilità di concedere un’autorizzazione di esportazione globale.
6. Gli Stati membri forniscono alla Commissione l’elenco delle autorità abilitate:
a) |
al rilascio delle autorizzazioni d’esportazione di prodotti a duplice uso; |
b) |
alla decisione di vietare il transito di prodotti a duplice uso non comunitari di cui al presente regolamento. |
Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, la Commissione pubblica l’elenco di tali autorità.
Articolo 10
1. Le autorizzazioni di servizi di intermediazione ai sensi del presente regolamento sono rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri in cui l’intermediario è residente o stabilito. Tali autorizzazioni sono rilasciate per una determinata quantità di prodotti specifici circolanti tra due o più paesi terzi. L’ubicazione dei prodotti nei paesi terzi d’origine, l’utilizzatore finale e il luogo esatto in cui è stabilito devono essere chiaramente precisati. Le autorizzazioni hanno validità su tutto il territorio della Comunità.
2. Gli intermediari mettono a disposizione delle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie relativamente alla loro domanda di autorizzazione di servizi di intermediazione ai sensi del presente regolamento, segnatamente i dati specifici relativi all’ubicazione dei prodotti a duplice uso nel paese terzo d’origine, una chiara descrizione dei prodotti e della quantità interessata, i terzi implicati nella transazione, il paese terzo di destinazione, l’utilizzatore finale in tale paese e il luogo esatto in cui è stabilito.
3. Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazione di servizi di intermediazione entro un termine che deve essere determinato dalla legislazione o prassi nazionale.
4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione l’elenco delle autorità abilitate al rilascio delle autorizzazioni di fornitura di servizi di intermediazione ai sensi del presente regolamento. La Commissione pubblica l’elenco di tali autorità nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
Articolo 11
1. Se i prodotti a duplice uso, per i quali è stata chiesta un’autorizzazione di esportazione specifica verso una destinazione che non figura nell’allegato II o verso tutte le destinazioni, nel caso dei prodotti a duplice uso che figurano nell’allegato IV, si trovano o si troveranno in uno o più Stati membri diversi da quello nel quale è stata presentata la richiesta, tale circostanza deve essere indicata nella richiesta. Le autorità competenti dello Stato membro al quale l’autorizzazione viene richiesta consultano immediatamente le corrispondenti autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in questione e forniscono loro le informazioni pertinenti. Lo Stato membro o gli Stati membri consultati comunicano, entro dieci giorni lavorativi, le loro eventuali obiezioni nei confronti del rilascio dell’autorizzazione. La comunicazione di obiezioni vincola lo Stato membro cui è stata fatta la richiesta.
Se non pervengono obiezioni entro dieci giorni lavorativi, si considera che lo Stato membro consultato o gli Stati membri consultati non hanno obiezioni.
In casi eccezionali, qualsiasi Stato membro consultato può chiedere la proroga del termine di dieci giorni. Tuttavia la proroga non può superare i trenta giorni lavorativi.
2. Qualora un’esportazione possa recare pregiudizio a interessi vitali in materia di sicurezza di uno Stato membro, questo può chiedere ad un altro Stato membro di non concedere l’autorizzazione di esportazione, oppure, qualora siffatta autorizzazione sia stata concessa, chiederne l’annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca. Lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta avvia immediatamente con lo Stato membro richiedente consultazioni di natura non vincolante, che dovranno terminare entro dieci giorni lavorativi. Qualora lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta decida di rilasciare l’autorizzazione, ciò va notificato alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando il sistema elettronico di cui all’articolo 13, paragrafo 6.
Articolo 12
1. Ai fini del rilascio di un’autorizzazione d’esportazione specifica o globale o di un’autorizzazione di servizi di intermediazione ai sensi del presente regolamento gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui:
a) |
gli obblighi e gli impegni che ciascuno di loro ha assunto in qualità di membro dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e di accordi per il controllo delle esportazioni o con la ratifica dei pertinenti trattati internazionali; |
b) |
gli obblighi derivanti dalle sanzioni imposte con una posizione comune o un’azione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell’OSCE o con una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; |
c) |
considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale, comprese quelle cui si applica la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (5); |
d) |
considerazioni sul previsto uso finale e sul rischio di sviamenti di destinazione. |
2. Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione globale di esportazione, gli Stati membri tengono conto dell’applicazione, da parte dell’esportatore, di mezzi e procedure proporzionati e adeguati atti a garantire il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e dei termini e delle condizioni dell’autorizzazione.
Articolo 13
1. Le autorità competenti degli Stati membri possono, ai sensi del presente regolamento, negare l’autorizzazione di esportazione e annullare, sospendere, modificare o revocare un’autorizzazione da esse già rilasciata. In caso di rifiuto, annullamento, sospensione, limitazione sostanziale o revoca dell’autorizzazione di esportazione oppure quando hanno stabilito che l’esportazione prevista non deve essere autorizzata, esse lo notificano alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione e comunicano loro le informazioni pertinenti. In caso di sospensione di un’autorizzazione di esportazione da parte delle autorità competenti di uno Stato membro, al termine del periodo di sospensione, agli Stati membri e alla Commissione è comunicata la valutazione finale.
2. Le autorità competenti degli Stati membri rivedono i dinieghi delle autorizzazioni notificati a norma del paragrafo 1 entro tre anni dalla notifica e li revocano, modificano o rinnovano. Le autorità competenti degli Stati membri notificheranno quanto prima i risultati del riesame alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione. I dinieghi non revocati rimangono validi.
3. Le autorità competenti degli Stati membri notificano senza ritardo agli Stati membri e alla Commissione le loro decisioni di divieto di transito di prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui all’allegato I, prese a norma dell’articolo 6. Tali notifiche conterranno tutte le informazioni pertinenti, inclusa la classificazione del prodotto, i suoi parametri tecnici, il paese di destinazione e l’utilizzatore finale.
4. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche alle autorizzazioni di servizi di intermediazione.
5. Prima che le autorità competenti di uno Stato membro, in ottemperanza al presente regolamento, rilascino un’autorizzazione di esportazione o di servizi di intermediazione o decidano in merito ad un transito, esse esaminano tutti i dinieghi validi o le decisioni di divieto di transito di prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui all’allegato I, prese ai sensi del presente regolamento, per accertare se un’autorizzazione o un transito siano stati negati dalle autorità competenti di un altro Stato membro o di altri Stati membri per una transazione essenzialmente identica (cioè con un prodotto con parametri o caratteristiche tecniche essenzialmente identici e lo stesso utilizzatore finale o destinatario). Esse consultano prima le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri che avevano emesso tali dinieghi o decisioni di divieto di transito di cui ai paragrafi 1 e 3. Se a seguito di tale consultazione, le autorità dello Stato membro decidono di rilasciare l’autorizzazione o permettere il transito, esse ne informano le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la loro decisione.
6. Tutte le notifiche necessarie ai sensi del presente articolo avvengono mediante mezzi elettronici sicuri, compreso un sistema sicuro che può essere istituito in conformità dell’articolo 19, paragrafo 4.
7. Tutte le informazioni scambiate ai sensi delle disposizioni del presente articolo rispettano le disposizioni di cui all’articolo 19, paragrafi 3, 4 e 6, in materia di riservatezza delle informazioni.
Articolo 14
1. Tutte le autorizzazioni di esportazione specifiche e globali e le autorizzazioni per i servizi di intermediazione sono rilasciate per iscritto o con mezzi elettronici su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell’ordine definito nei modelli che compaiono agli allegati III a e III b.
2. A richiesta degli esportatori, le autorizzazioni di esportazione globali che contengono limitazioni quantitative possono essere suddivise.
CAPO IV
AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI PRODOTTI A DUPLICE USO
Articolo 15
1. L’elenco di prodotti a duplice uso di cui all’allegato I è aggiornato conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati dagli Stati membri in qualità di membri di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali.
2. L’allegato IV, che è un sottoinsieme dell’allegato I, è aggiornato in relazione all’articolo 30 del trattato che istituisce la Comunità europea, vale a dire agli interessi degli Stati membri in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
CAPO V
PROCEDURE DOGANALI
Articolo 16
1. In occasione dell’espletamento delle formalità per l’esportazione di prodotti a duplice uso presso l’ufficio doganale competente per l’accettazione della dichiarazione di esportazione, l’esportatore deve fornire la prova che tutte le autorizzazioni di esportazione necessarie sono state ottenute.
2. All’esportatore può essere richiesta una traduzione dei documenti prodotti in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale la dichiarazione di esportazione è presentata.
3. Fatte salve le competenze attribuitegli ai sensi del codice doganale comunitario, uno Stato membro può altresì, per un periodo non superiore ai periodi di cui al paragrafo 4, sospendere la procedura di esportazione dal proprio territorio o, se necessario, impedire in altro modo che i prodotti a duplice uso di cui all’allegato I e coperti da valida autorizzazione di esportazione lascino la Comunità attraverso il proprio territorio qualora abbia ragioni di sospettare:
a) |
che al momento del rilascio dell’autorizzazione non siano state prese in considerazione informazioni pertinenti; o |
b) |
che le circostanze siano sostanzialmente cambiate rispetto al momento del rilascio dell’autorizzazione. |
4. Nel caso di cui al precedente paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione di esportazione sono consultate immediatamente affinché possano adottare provvedimenti ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1. Se dette autorità competenti decidono di mantenere l’autorizzazione, esse devono rispondere entro un termine di dieci giorni lavorativi che, su loro richiesta, può essere esteso a trenta giorni lavorativi in circostanze eccezionali. In tal caso, o se non è pervenuta alcuna risposta entro dieci o trenta giorni lavorativi a seconda delle circostanze, i prodotti a duplice uso sono liberati immediatamente. Lo Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione informa gli altri Stati membri e la Commissione.
Articolo 17
1. Gli Stati membri possono disporre che le formalità doganali di esportazione dei prodotti a duplice uso possano essere espletate esclusivamente presso determinati uffici doganali all’uopo abilitati.
2. Qualora si avvalgano della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco degli uffici doganali debitamente abilitati. La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
Articolo 18
Le disposizioni dell’articolo 843 e degli articoli da 912 bis a 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano alle restrizioni relative all’esportazione, alla riesportazione e all’uscita dal territorio doganale dei prodotti a duplice uso per la cui esportazione è necessaria un’autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
CAPO VI
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 19
1. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, adottano tutte le disposizioni atte ad istituire una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, in particolare per eliminare il rischio che eventuali difformità di applicazione dei controlli all’esportazione effettuati su prodotti a duplice uso inducano deviazioni di traffico che potrebbero creare difficoltà ad uno o più Stati membri.
2. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per istituire una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti al fine di rendere più efficace il regime comunitario di controllo delle esportazioni. Tali informazioni possono comprendere:
a) |
dati particolareggiati relativi agli esportatori che, in conseguenza di sanzioni nazionali, sono stati privati del diritti di usare autorizzazioni generali di esportazione nazionali o autorizzazioni generali di esportazione della Comunità; |
b) |
dati relativi a utilizzatori finali sensibili, soggetti implicati in attività di approvvigionamento sospette e, se disponibili, itinerari seguiti. |
3. Fatto salvo l’articolo 23 del presente regolamento, si applicano, con gli eventuali adattamenti, le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (6), in particolare quelle relative alla riservatezza delle informazioni.
4. Un sistema sicuro e criptato per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e, ove opportuno, la Commissione, può essere istituito da quest’ultima in consultazione con il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituito a norma dell’articolo 23.
5. La responsabilità di fornire orientamenti agli esportatori ed agli intermediari spetterà agli Stati membri in cui essi risiedono o sono stabiliti. La Commissione ed il Consiglio possono altresì mettere a disposizione dei soggetti di cui al presente regolamento orientamenti e/o raccomandazioni in materia di migliori pratiche.
6. Il trattamento di dati personali è conforme alle norme stabilite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (7) e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).
CAPO VII
MISURE DI CONTROLLO
Articolo 20
1. Gli esportatori di prodotti a duplice uso tengono dettagliati registri commerciali o la documentazione dettagliata delle loro esportazioni conformemente al diritto nazionale o secondo la prassi in vigore nel rispettivo Stato membro. Tali registri o documentazione comprendono in particolare i documenti commerciali, quali fatture, manifesti, documenti di trasporto o altri documenti di spedizione che contengono informazioni sufficienti per determinare:
a) |
la descrizione dei prodotti a duplice uso; |
b) |
la quantità dei prodotti a duplice uso; |
c) |
il nominativo e l’indirizzo dell’esportatore e del destinatario; |
d) |
qualora siano conosciuti, l’uso finale e l’utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso. |
2. Conformemente al diritto nazionale o secondo la prassi in vigore nei rispettivi Stati membri gli intermediari tengono registri commerciali o la documentazione relativi ai servizi di intermediazione che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 5 in modo da poter provare, se richiesti, la descrizione dei prodotti a duplice uso oggetto dei servizi di intermediazione, il periodo in cui i prodotti sono stati oggetto di tali servizi, la loro destinazione ed i paesi interessati da tali servizi di intermediazione.
3. I registri o la documentazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservati per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel corso del quale ha avuto luogo l’esportazione o sono stati forniti i servizi di intermediazione. Essi sono presentati, quando ne facciano richiesta, alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore o è stabilito o risiede l’intermediario.
Articolo 21
Per assicurare la corretta applicazione del presente regolamento ciascuno Stato membro adotta tutte le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti:
a) |
di raccogliere informazioni su qualsiasi commessa o operazione riguardante prodotti a duplice uso; |
b) |
di verificare la corretta applicazione delle misure di controllo all’esportazione, che possono consistere in particolare nel potere di ispezionare i locali nei quali le persone interessate a un’operazione di esportazione o gli intermediari che intervengono nella fornitura di servizi di intermediazione nelle circostanze di cui all’articolo 5 svolgono la propria attività. |
CAPO VIII
ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 22
1. Per il trasferimento all’interno della Comunità dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato IV è richiesta un’autorizzazione. I prodotti di cui all’allegato IV, parte 2, non sono oggetto di un’autorizzazione generale.
2. Uno Stato membro può imporre un’autorizzazione per il trasferimento di altri prodotti a duplice uso dal suo territorio verso un altro Stato membro se, al momento del trasferimento:
— |
all’operatore consta che la destinazione finale dei prodotti in questione si trova al di fuori della Comunità, |
— |
l’esportazione dei prodotti verso detta destinazione finale è soggetta ad autorizzazione nello Stato membro dal quale i beni devono essere trasferiti, a norma degli articoli 3, 4 o 8 e tale esportazione direttamente dal suo territorio non è consentita da un’autorizzazione generale o globale, |
— |
i beni non devono essere sottoposti a processi o a lavorazioni di cui all’articolo 24 del codice doganale comunitario nello Stato membro verso il quale devono essere trasferiti. |
3. L’autorizzazione di trasferimento deve essere richiesta nello Stato membro da cui devono essere trasferiti i prodotti a duplice uso.
4. Nei casi in cui la successiva esportazione dei prodotti a duplice uso sia già stata accettata dallo Stato membro dal quale i prodotti devono essere trasferiti, nell’ambito delle procedure di consultazione di cui all’articolo 11, viene immediatamente rilasciata all’operatore l’autorizzazione di trasferimento, a meno che le circostanze non siano cambiate significativamente.
5. Gli Stati membri che adottano leggi che impongono tale requisito informano la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate. La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
6. Le disposizioni adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non implicano alcun controllo alle frontiere interne della Comunità, ma unicamente controlli effettuati nell’ambito delle normali procedure di controllo applicate in modo non discriminatorio in tutto il territorio della Comunità.
7. L’applicazione delle misure adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non può in nessun caso avere come conseguenza che i trasferimenti di un determinato prodotto da uno Stato membro ad un altro siano subordinati a condizioni più restrittive di quelle imposte per le esportazioni dello stesso prodotto verso paesi terzi.
8. La documentazione e i registri relativi ai trasferimenti intracomunitari di prodotti a duplice uso elencati nell’allegato I sono conservati per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel corso del quale ha avuto luogo il trasferimento e sono presentati, quando ne facciano richiesta, alle autorità competenti dello Stato membro da cui i prodotti sono stati trasferiti.
9. Uno Stato membro può prescrivere nella legislazione nazionale che per i trasferimenti intracomunitari da detto Stato membro di prodotti elencati nell’allegato I, parte 2, categoria 5, e che non sono elencati nell’allegato IV debbano essere fornite alle autorità competenti dello Stato stesso informazioni supplementari concernenti i prodotti in questione.
10. I documenti commerciali pertinenti relativi a trasferimenti all’interno della Comunità dei prodotti a duplice uso elencati nell’allegato I indicano chiaramente che i prodotti in questione sono soggetti a controllo se esportati dalla Comunità. Tra i documenti commerciali pertinenti figurano in particolare eventuali contratti di vendita, conferme dell’ordine, fatture ed avvisi di spedizione.
Articolo 23
1. È istituito un gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso presieduto da un rappresentante della Commissione e composto di un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro.
Esso esamina tutte le questioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento, sollevate dal presidente o dal rappresentante di uno Stato membro.
2. Il presidente del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, o il gruppo di coordinamento ogniqualvolta lo ritenga necessario, consulta gli esportatori, gli intermediari e le altre parti interessati dal presente regolamento.
Articolo 24
Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per assicurare la corretta applicazione di tutte le disposizioni del presente regolamento. In particolare, determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e delle relative disposizioni di attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 25
Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate in attuazione del presente regolamento, compresi i provvedimenti di cui all’articolo 24. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.
Ogni tre anni essa riesamina l’attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione, che può comprendere proposte per la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.
Articolo 26
Il presente regolamento non pregiudica:
— |
l’applicazione dell’articolo 296 del trattato che istituisce la Comunità europea, |
— |
l’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica. |
Articolo 27
Il regolamento (CE) n. 1334/2000 è abrogato, con effetto dal 27 agosto 2009.
Tuttavia, per quanto riguarda le richieste di autorizzazione di esportazione formulate prima del 27 agosto 2009, si continuano ad applicare le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1334/2000.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI.
Articolo 28
Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 5 maggio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
M. KALOUSEK
(1) GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1.
(2) GU L 324 del 27.12.1969, pag. 25.
(3) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(4) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
(5) GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.
(6) GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.
(7) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(8) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
ALLEGATO I
Elenco di cui all'articolo 3 del presente regolamento
ELENCO DEI PRODOTTI A DUPLICE USO
Il presente elenco costituisce la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso, in particolare le intese di Wassenaar, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il regime di non proliferazione nel settore nucleare (NSG), il gruppo Australia e la convenzione sulle armi chimiche.
INDICE
Note
Definizioni
Acronimi ed abbreviazioni
Categoria 0 |
Materiali nucleari, impianti ed apparecchiature |
Categoria 1 |
Materiali speciali e relative apparecchiature |
Categoria 2 |
Trattamento e lavorazione dei materiali |
Categoria 3 |
Materiali elettronici |
Categoria 4 |
Calcolatori |
Categoria 5 |
Telecomunicazioni e "Sicurezza dell'informazione" |
Categoria 6 |
Sensori e laser |
Categoria 7 |
Materiale avionico e di navigazione |
Categoria 8 |
Materiale navale |
Categoria 9 |
Materiale aerospaziale e propulsione |
NOTE GENERALI ALL'ALLEGATO I
1. |
Per l'autorizzazione di beni progettati o modificati per uso militare si vedano i pertinenti elenchi dei singoli Stati membri. I riferimenti "VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO" del presente allegato rimandano agli stessi elenchi. |
2. |
Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni. Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione. |
3. |
I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati. |
NOTA SULLA TECNOLOGIA NUCLEARE (NTN)
(Da leggersi congiuntamente alla sezione E della categoria 0)
La "tecnologia" direttamente associata ad un qualsiasi bene specificato nella categoria 0 è sottoposta ad autorizzazione dalle disposizioni di cui alla categoria 0.
La "tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.
L'autorizzazione all'esportazione di un qualsiasi bene comprende anche la cessione allo stesso utente finale della quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di quel bene.
L'autorizzazione al trasferimento di "tecnologia" non è richiesta per le informazioni "di pubblico dominio" o per la "ricerca scientifica di base".
NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)
(Da leggersi congiuntamente alla sezione E delle categorie da 1 a 9)
L'esportazione della "tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni specificati nelle categorie da 1 a 9 è sottoposta ad autorizzazione dalle disposizioni riportate in ciascuna di queste categorie.
La "tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.
L'autorizzazione all'esportazione non è richiesta per la quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono sottoposti ad autorizzazione o di cui è stata autorizzata l'esportazione.
La presente disposizione non si applica alla "tecnologia" specificata in 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a ed 8.E002.b.
L'autorizzazione all'esportazione di "tecnologia" non è richiesta per le informazioni "di pubblico dominio", per la "ricerca scientifica di base" o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.
NOTA GENERALE SUL SOFTWARE (NGS)
In base alla presente nota non è sottoposto ad autorizzazione il "software" specificato alla sezione D delle categorie da 0 a 9 quando è:
a. |
generalmente disponibile al pubblico in quanto:
La lettera a della nota generale sul software non si applica al "software" specificato alla categoria 5, parte 2 ("Sicurezza dell'informazione"). |
b. |
"di pubblico dominio". |
DEFINIZIONI DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE ALLEGATO
Le definizioni di termini tra ‧virgolette singole‧ saranno riportate in una nota tecnica che segue la pertinente voce.
Le definizioni di termini tra "virgolette doppie" figurano nel modo seguente:
I riferimenti alle categorie sono riportati tra parentesi dopo le definizioni.
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"Accordabile" (6). Capacità di un "laser" di produrre energia continua su tutte le lunghezze d'onda comprese nella gamma di più transizioni "laser". Un "laser" a selezione di riga produce lunghezze d'onda discrete con una transizione "laser" e quindi non è considerato "accordabile". |
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"Addensamento isostatico a caldo" (2). Processo di compressione di una fusione a temperature superiori a 375 K (102° C) in cavità chiusa tramite vari mezzi (gas, liquido, particelle solide, ecc.) in modo da creare forze uguali in tutte le direzioni per ridurre o eliminare vuoti interni nella fusione. |
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"Aeromobile" (1)(7)(9). Veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala basculante. Vedere anche "aeromobile civile". |
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"Aeromobile civile" (1)(7)(9). Il termine "aeromobile civile" comprende solo quei tipi di "aeromobili" elencati per deliberazione nelle liste pubbliche di certificazione di navigabilità aerea emesse dai servizi dell'Aviazione civile per linee commerciali civili nazionali ed internazionali o per uso dichiaratamente civile, privato o di affari. Vedere anche "aeromobile". |
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"Agenti antisommossa" (1). Sostanze che, nelle condizioni d'uso previste per fini antisommossa, provocano rapidamente temporanea irritazione o incapacità fisica che scompare in alcuni minuti dal termine dell'esposizione alle medesime. Nota tecnica: I gas lacrimogeni sono un sottogruppo degli "agenti antisommossa". |
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"Agilità di frequenza per radar" (6). Tecnica di qualsiasi tipo che modifica, secondo una sequenza pseudo-casuale, la frequenza portante di un trasmettitore radar ad impulsi, tra gli impulsi o gruppi di impulsi, di una quantità uguale o superiore alla banda passante dell'impulso. |
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"Algoritmo asimmetrico" (5). Algoritmo crittografico che utilizza chiavi di cifratura e decrittazione diverse e matematicamente correlate Gli "algoritmi asimmetrici" sono comunemente utilizzati per la gestione delle chiavi. |
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"Algoritmo simmetrico" (5). Algoritmo crittografico che utilizza una stessa chiave sia per la cifratura che la decrittazione. Gli "algoritmi simmetrici" sono comunemente utilizzati per la riservatezza dei dati |
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"Amplificazione ottica" (5). Tecnica di amplificazione nel campo delle comunicazioni ottiche che introduce un guadagno di segnali ottici, generati da una sorgente ottica separata, senza conversione in segnali elettrici, cioè mediante l'uso di amplificatori ottici a semiconduttore, amplificatori di luce a fibre ottiche. |
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"Analizzatori di segnali" (3). Strumento in grado di misurare e visualizzare le proprietà fondamentali delle singole componenti di frequenza di segnali multifrequenza. |
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"Analizzatori dinamici di segnali" (3). "Analizzatori di segnali" che impiegano tecniche numeriche di campionamento e di trasformazione per visualizzare uno spettro di Fourier di una data forma d'onda contenente informazioni di ampiezza e di fase. Vedere anche "analizzatori di segnali". |
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"Antenna ad allineamento di fase a fascio orientabile elettronicamente" (5)(6). Antenna che forma un fascio a mezzo di un accoppiamento di fase, cioè la direzione del fascio è controllata dai coefficienti complessi di eccitazione degli elementi radianti e la direzione del fascio può essere modificata in azimut o in elevazione, o in entrambi, mediante l'applicazione di un segnale elettrico sia in trasmissione che in ricezione. |
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"APP". equivale a "Prestazione di picco adattata". |
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"Apparecchiature di produzione" (1)(7)(9). Tali apparecchiature sono costituite da: utensili, sagome, maschere, mandrini, stampi, matrici, attrezzi, meccanismi di allineamento, apparecchiature di collaudo, altri macchinari e loro componenti, limitatamente a quelli appositamente progettati o modificati per lo "sviluppo" o per una o più fasi di "produzione". |
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"Assegnata dall'UIT" (3)(5). Assegnazione di bande di frequenza conformemente all'edizione corrente dei regolamenti radio (UIT) per servizi primari, autorizzati e secondari. Non sono incluse assegnazioni supplementari e alternative. |
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"Assieme elettronico" (2)(3)(4)(5). Insieme di componenti elettronici (cioè "elementi di circuiti", "componenti discreti", circuiti integrati, ecc..) collegati assieme per realizzare una o più funzioni specifiche, sostituibili come entità e normalmente smontabili. "Elemento di circuito": parte funzionale singola attiva o passiva di un circuito elettronico, quale un diodo, un transistor, un resistore, una capacità, ecc. "Componente discreto": "elemento di circuito" in contenitore separato avente connessioni esterne proprie. |
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"Atomizzazione a gas" (1). Processo per ridurre una colata di lega metallica in goccioline di diametro uguale o inferiore a 500 micrometri per mezzo di un flusso di gas ad alta pressione. |
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"Atomizzazione centrifuga" (1). Processo per ridurre una colata o un bagno di metallo fuso in goccioline di diametro uguale o inferiore a 500 micrometri per mezzo di una forza centrifuga. |
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"Atomizzazione sottovuoto" (1). Processo per ridurre una colata di metallo fuso in goccioline di diametro uguale o inferiore a 500 micrometri per mezzo di evaporazione rapida di un gas disciolto in condizioni di esposizione al vuoto. |
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"Banda passante frazionaria" (3). (5). "Banda passate istantanea" divisa dalla frequenza centrale espressa sotto forma di percentuale. |
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"Banda passante in tempo reale" (3). Per "gli analizzatori dinamici di segnale" è la più ampia gamma di frequenza che l'analizzatore può fornire all'indicatore o alla memoria di massa senza causare discontinuità nell'analisi dei dati di ingresso. Per gli analizzatori con più di un canale, si utilizzerà, per effettuare il calcolo, la configurazione dei canali che diano la più larga "banda passante in tempo reale". |
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"Banda passante istantanea" (3)(5)(7). Larghezza di banda sulla quale la potenza di uscita rimane costante entro 3 dB senza variazione degli altri parametri di funzionamento. |
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"Calcolatore ibrido" (4). Apparecchiatura in grado di:
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"Calcolatore neurale" (4). Dispositivo di calcolo progettato o modificato per imitare il comportamento di un neurone o di una collezione di neuroni (cioè un dispositivo di calcolo che si distingue per la sua capacità fisica di modulare i pesi e i numeri delle interconnessioni di un gran numero di componenti di calcolo basata su dati precedenti). |
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"Calcolatore numerico" (4)(5). Apparecchiatura in grado, sotto forma di una o più variabili discrete, di:
Le modifiche della sequenza immagazzinata di istruzioni comprendono la sostituzione di dispositivi di memorie fisse, ma non la modifica materiale del cablaggio o delle interconnessioni. |
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"Calcolatore ottico" (4). Calcolatore progettato o modificato per utilizzare la luce per rappresentare i dati, i cui elementi logici di calcolo sono basati su dispositivi ottici direttamente accoppiati. |
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"Calcolatori a reti sistoliche" (4). Calcolatori in cui il flusso e la modifica dei dati sono controllabili dinamicamente dall'operatore a livello di porta logica. |
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"Carico di rottura specifico" (0)(1)(9). Carico di rottura in Pascal, equivalente a N/m2 diviso per il peso specifico, espresso in N/m3, misurato alla temperatura di (296 ± 2) K [(23 ± 2)° C] ed umidità relativa del (50 ± 5)%. |
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"Carta personalizzata a microcircuito" (5): Carta a microcircuito o documento personale a lettura elettronica (per esempio, passaporto elettronico) il cui microcircuito è stato programmato per una data d'applicazione e non può essere riprogrammato dall'utilizzatore per un'altra applicazione. |
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"Cavo" (1). Fascio di "monofilamenti" in genere disposti all'incirca parallelamente. |
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"CEP" (Cerchio di eguale probabilità) (7). Misura di precisione, raggio del cerchio con centro nel bersaglio, a distanza specificata, dentro il quale avviene l'impatto del 50 % dei carichi utili. |
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"Circuito integrato a film" (3). Rete di "elementi di circuiti" e di interconnessioni metalliche realizzate con tecniche di deposito di film sottile o spesso su "substrato" isolante. "Elemento di circuito": parte funzionante singola attiva o passiva di un circuito elettronico, quale un diodo, un transistor, un resistore, una capacità, ecc. |
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"Circuito integrato a micropiastrine multiple" (3). Due o più "circuiti integrati monolitici" fissati su "substrato" comune. |
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"Circuito integrato ibrido" (3). Qualsiasi combinazione di circuiti integrati, o di circuiti integrati con ‧elementi di circuiti‧ o ‧componenti discreti‧ collegati assieme al fine di eseguire una o più funzioni specifiche ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:
"Elemento di circuito": parte funzionale singola attiva o passiva di un circuito elettronico, quale un diodo, un transistor, un resistore, una capacità, ecc. "Componente discreto": "elemento di circuito" in contenitore separato avente connessioni esterne proprie. |
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"Circuito integrato monolitico" (3). Combinazione di "elementi di circuiti" passivi od attivi od entrambi:
"Elemento di circuito": parte funzionante singola attiva o passiva di un circuito elettronico, quale un diodo, un transistor, un resistore, una capacità, ecc. |
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"Circuito integrato ottico" (3). "Circuito integrato monolitico" o "circuito integrato ibrido" contenente uno o più parti, progettato per funzionare come dispositivo fotosensibile o fotoemettitore, o per eseguire una o più funzioni ottiche o elettroottiche. |
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"Codice oggetto" (o linguaggio oggetto) (9). Forma eseguibile dalla macchina di una espressione appropriata di uno o più processi ("codice sorgente" o linguaggio sorgente) tradotto da un sistema di programmazione. |
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"Codice sorgente" (o linguaggio sorgente) (4)(6)(7)(9). Espressione appropriata di uno o più processi che possono essere convertiti da un sistema di programmazione in una forma eseguibile dalla macchina ("codice oggetto" o linguaggio soggetto). |
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"Colture vive isolate" (1). Sono comprese le colture vive in forma latente e le preparazioni essiccate. |
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"Commutazione ottica" (5). L'instradamento o la commutazione di segnali sotto forma ottica senza conversione in segnali elettrici. |
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"Complesso di guida" (7). Complesso che integra il processo di misura e di calcolo della posizione e della velocità di un veicolo (cioè navigazione) con il calcolo e l'invio di comandi ai sistemi di controllo di volo del veicolo per correggerne la traiettoria. |
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"Composito" (1)(2)(6)(8)(9). "Matrice" ed una o più fasi aggiuntive di particelle, materiali filiformi, fibre o loro combinazioni presenti per scopi specifici. |
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"Composti appartenenti alle classi III/V" (3 6). Prodotti policristallini o monocristallini binari o complessi costituiti di elementi dei gruppi IIIA e VA della tavola di classificazione periodica di Mendeleyev (per es. arseniuro di gallio, arseniuro di gallio — alluminio, fosfuro di indio). |
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‧Compressione dell'impulso‧ (6). Codifica e trattamento di un impulso di un segnale radar di lunga durata in un impulso di breve durata, pur conservando i vantaggi di una elevata energia impulsiva. |
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‧Controllo della potenza irradiata" (7). Modifica della potenza trasmessa del segnale dell'altimetro per cui la potenza ricevuta all'altitudine dell'"aeromobile" risulta sempre quella minima necessaria per determinare l'altitudine. |
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"Controllo di contornatura" (2). Due o più movimenti gestiti da un "controllo numerico" in accordo alle istruzioni che specificano la posizione successiva richiesta e le velocità di alimentazione per giungere a tale posizione. Tali velocità di alimentazione sono modificate tra di loro in modo da generare il contorno desiderato (Rif. ISO/DIS 2806-1980). |
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"Controllo di volo primario" (7). Controllo della stabilità o della manovra di un "aeromobile" che si avvale di generatori di forza/momento, cioè superfici di governo aerodinamico o guida della spinta propulsiva. |
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"Controllo globale del volo" (7). Controllo automatizzato delle variabili di stato e delle traiettorie di volo di un "aeromobile" per soddisfare gli obiettivi della missione rispondendo alle variazioni in tempo reale dei dati relativi a obiettivi, pericoli o altri "aeromobili". |
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"Controllo numerico" (2). Controllo automatico di un processo realizzato da un dispositivo che utilizza dati numerici introdotti di norma durante lo svolgimento dell'operazione (Rif. ISO 2382). |
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"Controllore di canale di comunicazioni" (4). Interfaccia fisica che controlla la circolazione delle informazioni numeriche sincrone o asincrone. Trattasi di un assieme che può essere integrato in un calcolatore o in apparati di telecomunicazione per assicurare l'accesso alle comunicazioni. |
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"Costante di tempo" (6). Tempo che intercorre tra l'applicazione dello stimolo luminoso ed il momento in cui l'incremento di corrente raggiunge il valore di 1-1/e volte il valore finale (cioè il 63 % del suo valore finale). |
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"Crittografia" (5). Disciplina che ingloba principi, mezzi e metodi per la trasformazione di dati al fine di occultarne il contenuto informativo, impedirne la modifica senza rivelazione o impedirne l'uso non autorizzato. La "crittografia" è limitata alla trasformazione delle informazioni mediante l'utilizzazione di uno o più parametri segreti (cioè criptovariabili) o mediante la gestione della chiave associata. "Parametro segreto": una costante o una chiave non a conoscenza di altre persone o a conoscenza solo di un gruppo di persone. |
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"Crittografia quantistica" (5). Insieme di tecniche per la creazione di una chiave condivisa per la "crittografia" mediante la misurazione delle proprietà quantistico-meccaniche di un sistema fisico (incuse le proprietà fisiche espressamente disciplinate dall'ottica quantistica, la teoria dei campi quantistici o dall'elettrodinamica quantistica). |
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"Densità di corrente globale" (3). Numero totale di ampere-spire nella bobina (cioè il numero delle spire moltiplicato per la corrente massima portata da ciascuna spira), diviso per la sezione trasversale totale della bobina (compresi i filamenti superconduttori, la matrice metallica nella quale sono incorporati i filamenti superconduttori, il materiale di incapsulamento, tutti i canali di raffreddamento, ecc.). |
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"Densità equivalente" (6). La massa di una ottica per unità di superficie proiettata sulla superficie ottica. |
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"Deviazione di posizione angolare" (2). Differenza massima tra la posizione angolare e la posizione angolare reale, misurata con molta precisione, successivamente alla rotazione del porta pezzo della tavola dalla sua posizione iniziale (Rif. VDI/VDE 2617, bozza: "tavole rotanti sulle macchine di misura a coordinate"). |
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"D ipubblico dominio" (NGT)(NTN)(NGS). Si applica al presente elenco e qualifica la "tecnologia" o il "software" disponibile senza restrizioni per un'ulteriore diffusione (le restrizioni conseguenti ad un copyright non impediscono ad una "tecnologia" o "software" di essere considerati come "di pubblico dominio"). |
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"Dispositivi di estremità" (2). Pinze, "unità attive di lavorazione" ed ogni altro attrezzo collegato alla piastra terminale del braccio di manipolazione del "robot". "Unità attiva di lavorazione": dispositivo per l'applicazione di potenza motrice, di energia di lavorazione o di sensibilità al pezzo da lavorare. |
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"Durata del laser" (6). Il tempo durante il quale un "laser" emette radiazioni "laser"; per i "laser a impulsi" corrisponde al tempo durante il quale viene emesso un singolo impulso o una serie di impulsi consecutivi. |
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"Durata dell'impulso" (6). Larghezza di un impulso "laser" misurata al livello della larghezza totale — metà intensità. |
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"EC. Vedere" Elemento di calcolo. |
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"Eccentricità" (2). Spostamento assiale in una rotazione completa del mandrino principale in un piano perpendicolare al piano di riscontro del mandrino in un punto prossimo alla circonferenza del piano di riscontro del mandrino (Rif. ISO 230 Parte 1-1986, par. 5.63). |
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"Elemento di calcolo" (EC) (4). La più piccola unità di calcolo che produce un risultato aritmetico o logico. |
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"Elemento principale" (4). Un elemento è considerato "elemento principale" quando il suo valore di sostituzione rappresenta più del 35 % del valore totale del sistema di cui è elemento. Il valore dell'elemento è il prezzo pagato per tale elemento dal fabbricante del sistema o da chi ne effettua l'integrazione. Il valore totale è il prezzo di vendita internazionale a parti che non hanno alcun legame con il venditore nel luogo di fabbricazione o nel luogo di consolidamento delle spedizioni. |
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"Esplosivi" (1). Sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose che, utilizzate come cariche di innesco, di booster o cariche principali in teste esplosive, dispositivi di demolizione ed altre applicazioni, servono per la detonazione. |
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"Estrazione in fusione" (1). Procedimento per "solidificare rapidamente" ed estrarre una lega sotto forma di nastro mediante inserzione di un piccolo segmento di un blocco raffreddato rotante nel bagno di lega metallica in fusione. "Solidificare rapidamente": solidificazione di materiale fuso ad una velocità di raffreddamento superiore a 1 000 K/s. |
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"FADEC" vedere "Sistema a controllo numerico per la regolazione completamente automatica di motori". |
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"Fascio di fibre" (1). Fascio di "trefoli" (in genere da 12 a 120) disposti all'incirca parallelamente. per "trefolo" di intende un fascio di "monofilamenti" (in genere oltre 200) disposti all'incirca parallelamente. |
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"Fattore di scala" (giroscopi o accelerometri) (7). Rapporto da misurare tra la modifica in uscita e la modifica in ingresso. Il fattore di scala è generalmente valutato come la pendenza della linea diritta che può essere adattata con il metodo dei minimi quadrati applicato ai dati di entrata-uscita ottenuti facendo variare l'entrata in modo ciclico nella gamma di ingresso. |
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"Filato" (1). Fascio di "trefoli" attorcigliati. Per "trefolo" si intende un fascio di "monofilamenti" (in genere oltre 200) disposti all'incirca parallelamente. |
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"Fisso" (5). Il termine "fisso" significa che l'algoritmo di codifica o di compressione non può accettare parametri forniti dall'esterno (ad es. variabili crittografiche o a chiave) e non può essere modificato dall'utilizzatore. |
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"Formatura superplastica" (1)(2). Processo di deformazione a caldo per metalli normalmente caratterizzati da un basso valore di allungamento (minore del 20 %) al punto di rottura determinato a temperatura ambiente secondo prove convenzionali di resistenza alla trazione, in modo da ottenere durante il trattamento allungamenti di almeno due volte tali valori. |
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"Fuori rotondità" (2). Spostamento radiale in una rotazione completa del mandrino principale, misurato in un piano perpendicolare all'asse del mandrino in un punto della superficie interna o esterna di rotazione che deve essere controllata (Rif. ISO 230 Parte 1-1986, par. 5.61). |
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"Fusibile" (1). In grado di essere ulteriormente reticolato o polimerizzato (vulcanizzato) mediante l'impiego di calore, radiazioni, catalizzatori, ecc. o che può essere fuso senza pirolisi (carbonizzazione). |
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"Geograficamente distribuiti" (6). I sensori sono considerati "geograficamente distribuiti" quando i rispettivi siti di installazione sono distanti da qualunque altro sito più di 1 500 metri in ogni direzione. I sensori mobili sono sempre considerati "geograficamente distribuiti" |
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"Gradiometro magnetico intrinseco" (6). Strumento consistente in un singolo elemento di rivelazione del gradiente del campo magnetico e materiali elettronici associati che producono una misura del gradiente del campo magnetico. Vedere anche "gradiometro magnetico". |
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"Gradiometro magnetico" (6). Strumento progettato per rivelare la variazione spaziale dei campi magnetici da sorgenti esterne allo strumento. Consiste di più "magnetometri" e materiali elettronici associati che producono una misura del gradiente del campo magnetico. Vedere anche "gradiometro magnetico intrinseco". |
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"Grammo effettivo" (0)(1). Per le "materie fissili speciali" si intende:
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"Immunotossina" (1). Composto di un anticorpo unicellulare specifico monoclonale e di una "tossina" o "sottounità di tossina" che attacca selettivamente cellule malate. |
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"Incertezza di misura" (2). Parametro caratteristico che specifica in quale gamma intorno al valore di uscita è compreso il valore corretto della variabile da misurare, con un livello di confidenza del 95 %. Questo parametro comprende le deviazioni non corrette sistematiche, la larghezza del gioco non corretto e le deviazioni casuali non corrette (Rif.: ISO10360-2 oppure VDI/VDE 2617). |
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"Inseguimento automatico del bersaglio" (6). Tecnica di trattamento che consente di determinare e di fornire automaticamente come uscita un valore estrapolato della posizione più probabile del bersaglio, in tempo reale. |
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"Instradamento adattivo dinamico" (5). Reinstradamento automatico del traffico basato sulla rivelazione e l'analisi delle reali condizioni presenti nella rete. La presente definizione non comprende i casi nei quali l'instradamento è deciso sulla base di informazioni definite in precedenza. |
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"Isolante" (9). Materiale applicato ai componenti di motori a razzo, cioè ai corpi di contenimento, agli ugelli, alle entrate degli ugelli, ai fondi dei corpi di contenimento, che può essere costituito da fogli di mescola di gomma composta, vulcanizzata o semivulcanizzata, contenente materiale isolante o refrattario. Può essere anche incorporato come riduttore di sforzo sui piani di comando o sugli ipersostentatori. |
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"Laser a impulsi" (6). "Laser" avente una "durata dell'impulso" uguale o inferiore a 0,25 secondi. |
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"Laser a trasferimento" (6). "Laser" eccitato per trasferimento di energia ottenuta dalla collisione di un atomo o di una molecola che non producono effetto laser con un atomo o una molecola che producono effetto laser. |
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"Laser ad elevatissima potenza" ("SHPL") (6). "Laser" in grado di emettere (in tutto o in parte) una energia impulsiva superiore a 1 kJ entro 50 ms o avente potenza media in onda continua superiore a 20 kW. |
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"Laser a onda continua" (6). "Laser" che produce un'energia di uscita nominalmente costante per più di 0,25 secondi. |
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"Laser chimico" (6). "Laser" nei quali gli agenti attivi sono eccitati per mezzo di una energia emessa da una reazione chimica. |
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"Laser Q-commutati" (6). "Laser" in cui l'energia è immagazzinata nella popolazione di inversione o nel risonatore ottico ed è di conseguenza emessa sotto forma impulsiva. |
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"Laser" (0)(2)(3)(5)(6)(7)(8)(9). Assieme di componenti in grado di produrre nel tempo e nello spazio luce coerente amplificata per emissione stimolata di radiazione. Vedere anche:
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"Lega meccanica" (1). Processo di lega risultante dall'adesione, frantumazione e riadesione di polveri elementari e di polveri di lega madre per mezzo di urto meccanico. Le particelle non metalliche possono essere incorporate nella lega mediante aggiunta di polveri appropriate. |
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"Linearità" (2). (Normalmente misurata in termini di non linearità). È definita come la massima deviazione delle reali caratteristiche (media delle letture superiori ed inferiori), positive o negative, rispetto ad una linea retta posizionata in modo tale da equalizzare e minimizzare le deviazioni massime. |
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"Magnetometro" (6). Strumento progettato per rivelare i campi magnetici da sorgenti esterne allo strumento. Il magnetometro consiste di un singolo elemento di rivelazione del campo magnetico e di materiali elettronici associati che forniscono la misura del campo magnetico. |
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"Mandrino basculante" (2). Mandrino porta utensile che, durante il processo di lavorazione, modifica la posizione angolare del suo asse di riferimento rispetto a qualsiasi altro asse. |
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"Materia fissile speciale" (0). È definita come plutonio-239, uranio-233, "uranio arricchito in isotopi 235 o 233" e qualsiasi altro prodotto contenente gli elementi precedenti. |
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"Materiali fibrosi o filamentosi" (0)(1)(2)(8). Comprendono:
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"Materiali resistenti alla corrosione dell'UF6" (0) possono essere rame, acciaio inossidabile, alluminio, ossido di alluminio, leghe di alluminio, nichelio o lega contenenti il 60 % in peso o più di nichelio e polimeri di idrocarburi fluorinati resistenti all'UF6, come appropriato per il tipo di processo di separazione. |
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"Matrice sul piano focale" (6). Strato piano lineare o a due dimensioni, o combinazione di strati piani, di elementi rivelatori individuali con o senza dispositivi elettronici di lettura che funziona sul piano focale. La presente definizione non include una pila di elementi rivelatori singoli né di rivelatori a due, tre o quattro elementi, a condizione che l'integrazione dei segnali rivelati ad istanti successivi non sia effettuata nell'elemento. |
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"Matrice" (1)(2)(8)(9). Fase sostanzialmente continua che riempie lo spazio fra particelle, materiali filiformi o fibre. |
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"Memoria centrale" (4). Memoria principale di rapido accesso per l'unità centrale di trattamento, destinata ai dati o alle istruzioni. Si compone della memoria interna di un "calcolatore numerico" e di ogni estensione gerarchica di questa memoria, come la memoria cache o la memoria di estensione ad accesso non sequenziale. |
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"Mezzi di produzione" (7)(9). Sono costituiti dalle apparecchiature e loro "software" appositamente progettato integrati nelle installazioni per lo "sviluppo" o per una o più fasi della "produzione". |
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"Microcircuito microcalcolatore" (3). "Circuito integrato monolitico" o "circuito integrato a micropiastrine multiple" contenente una unità logica aritmetica (ALU) in grado di eseguire istruzioni di tipo generale da una memoria interna, su dati contenuti nella memoria interna. La memoria interna può essere incrementata per mezzo di una memoria esterna. |
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"Microcircuito microprocessore" (3). "Circuito integrato monolitico" o "circuito integrato a micropiastrine multiple" contenente una unità logica aritmetica (ALU) in grado di eseguire istruzioni di tipo generale da una memoria esterna. Il "microcircuito microprocessore" normalmente non contiene una memoria interna accessibile all'utente, sebbene possa contenere una memoria sulla piastrina che può essere utilizzata per l'esecuzione delle sue funzioni logiche. La presente definizione comprende gli assiemi di micropiastrine progettate per funzionare insieme al fine di fornire la funzione di un "microcircuito microprocessore". |
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"Microrganismi" (1)(2). Comprendono batteri, virus, micoplasmi, rickettsiae, clamydiae o funghi, anche naturali, potenziati o modificati, sia in forma di "colture vive isolate" o come materiale comprendente materiale vivo intenzionalmente inoculato o contaminato con tali colture. |
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"Miglioramento dell'immagine" (4). Trattamento di immagini esterne portatrici di informazioni mediante algoritmi quali la compressione di tempo, il filtraggio, l'estrazione, la selezione, la correlazione, la convoluzione o le trasformazioni fra dominii (per es. trasformata rapida di Fourier o trasformata di Walsh). Gli algoritmi che utilizzano la trasformazione lineare o angolare di una immagine semplice, quali la traslazione, l'estrazione di parametri, la registrazione o la falsa colorazione non rientrano nel quadro della presente definizione. |
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"Miscela chimica" (1). Prodotto solido, liquido o gassoso costituito da uno o più componenti che non reagiscono tra loro alle condizioni nelle quali la miscela è conservata. |
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"Miscelato" (1). Miscelazione filo-filo di fibre termoplastiche e fibre di rinforzo per produrre una miscela "matrice" di fibra di rinforzo in forma di fibra totale. |
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"Missili" (1)(3)(6)(7)(9). Sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio, in grado di trasportare un carico utile di almeno 500 kg ad una distanza di almeno 300 km. |
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"Modificato per uso bellico" (1). Qualsiasi modifica o selezione (tale da alterare la purezza, la durata di inutilizzo, la virulenza, le caratteristiche di disseminazione o la resistenza ai raggi UV) volta ad accrescere l'efficacia nel produrre il numero di vittime umane o animali, degradare le attrezzature, o danneggiare i raccolti o l'ambiente. |
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"Modulo specifico" (0)(1)(9). Modulo di Young in pascal, equivalente a N/m2 diviso per il peso specifico espresso in N/m3, misurato alla temperatura di (296 ± 2) K [(23 ± 2)°C] ed umidità relativa del (50 ± 5)%. |
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"Monofilamento" (1) o filamento. Il più piccolo incremento di una fibra, in genere con un diametro di vari micron. |
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"Nastro" (1). Materiale costituito da ""monofilamenti", "trefoli", "fasci di fibre", "cavi" o "filati", ecc., intrecciati o unidirezionali, in genere preimpregnati di resina. Per "trefolo" si intende un fascio di "monofilamenti" (in genere oltre 200) disposti all'incirca parallelamente. |
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"Navigazione con riferimenti a basi di dati" ("DBRN") (7). Sistemi che utilizzano varie fonti di dati geocartografici precedentemente misurati e integrati per fornire informazioni precise sulla navigazione in condizioni dinamiche. Le fonti di dati comprendono carte batimetriche, carte astronomiche, mappe gravitazionali, mappe magnetiche o mappe del terreno digitali tridimensionali. "Necessaria" (NGT)(1-9). Nel modo in cui è applicato alla "tecnologia", si riferisce soltanto a quella porzione di "tecnologia" particolarmente responsabile del raggiungimento o del superamento di livelli di prestazione, caratteristiche o funzioni sottoposti ad autorizzazione. Tale "tecnologia""necessaria" può essere condivisa da prodotti differenti. |
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"Ottimizzazione della traiettoria di volo" (7). Procedura che riduce al minimo le deviazioni dalla traiettoria quadridimensionale (spazio e tempo) prefissata ottimizzando le prestazioni o l'efficacia ai fini delle missioni. |
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"Pixel attivo" (6)(8). L'elemento più piccolo (singolo) dell'insieme a semiconduttori dotato di funzione di trasferimento fotoelettrico allorché esposto ad una radiazione luminosa (elettromagnetica). |
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"Polarizzazione" (accelerometro) (7). La media, per un periodo di tempo determinato, dell'uscita di un accelerometro misurata alle condizioni operative specificate, senza alcuna correlazione con l'accelerazione o rotazione d'entrata. La "polarizzazione" è espressa in g o in metri per secondo quadrato (g o m/s2). (IEEE STD 528-2001) (Micro g = 1 × 10–6 g). |
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"Polarizzazione" (giroscopi) (7). La media, per un periodo di tempo determinato, dell'uscita di un giroscopio misurata alle condizioni operative specificate, senza alcuna correlazione con l'accelerazione o rotazione d'entrata. La "polarizzazione" è generalmente espressa in gradi per ora (g/h). (IEEE STD 528-2001). |
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"Polverizzazione" (1). Processo per ridurre un materiale in particelle mediante frantumazione o macinazione. |
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"Portata strumentale" (6). La portata specificata non ambigua visualizzata di un radar. |
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"Potenza di picco" (6). Il più elevato livello di potenza raggiunto entro la "durata del laser". |
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"Potenza media di uscita" (6). Energia di uscita "laser" totale espressa in joules divisa per la "durata del laser", espressa in secondi. |
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"Precedentemente separato" (0)(1). L'applicazione di qualsiasi processo inteso ad elevare la concentrazione dell'isotopo controllato. |
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"Precisione" (2)(6). (Normalmente misurata in termini di imprecisione). È definita come la massima deviazione positiva o negativa, di un valore indicato rispetto ad una norma accettata o ad un valore reale. |
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"Preformati di fibre di carbonio" (1): un insieme ordinato di fibre rivestite o no che costituiscono il quadro di una parte prima dell'introduzione della "matrice" per formare un "composito". |
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"Pressa isostatica" (2). Macchina in grado di regolare la pressione di una cavità chiusa mediante vari mezzi (gas, liquidi, particelle solide, ecc.) al fine di creare in tutte le direzioni, all'interno della cavità, una uguale pressione esercitata su un pezzo o su un materiale. |
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"Prestazione di picco adattata" (4). La velocità di picco adattata alla quale i "calcolatori numerici" eseguono addizioni e moltiplicazioni in virgola mobile a 64 o più bit, espressa in teraflop ponderati (WT), in unità pari a 1012 operazioni al secondo adattate in virgola mobile. vedere categoria 4, Nota tecnica |
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"Produzione" (NGT)(NTN)(Tutte). Comprende tutti gli stadi di produzione quali: costruzione, ingegneria della produzione, fabbricazione, integrazione, assemblaggio (montaggio), ispezione, collaudo, assicurazione qualità. |
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"Profili aerodinamici a geometria variabile" (7). Utilizzano ipersostentatori da bordo di uscita, o ipersostentatori da bordo di attacco o rotazione del bordo di attacco intorno ad un punto fisso (pivot), la posizione dei quali può essere controllata in volo. |
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"Programma" (2)(6). Sequenza di istruzioni per la messa in atto di un procedimento in forma tale o trasferibile in forma tale che un calcolatore elettronico possa eseguire. |
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"Programmabilità accessibile all'utente" (6). Possibilità per l'utente di inserire, modificare o sostituire "programmi" con mezzi diversi da:
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"Qualificato per impiego spaziale" (3)(6). Dispositivi progettati, fabbricati e controllati per rispondere a speciali requisiti elettrici, meccanici o ambientali necessari per il lancio e l'impiego di satelliti o di sistemi per il volo ad alte quote funzionanti ad altitudini uguali o superiori a 100 km. |
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"Reattore nucleare" (0). Reattore completo in grado di funzionare in modo da assicurare una reazione di fissione a catena controllata autosostenuta. Comprende tutti i materiali che si trovano nel contenitore del reattore o a questo direttamente fissati, le apparecchiature di regolazione della potenza del nocciolo ed i componenti che normalmente contengono il fluido refrigerante primario del nocciolo del reattore, che entrano in contatto diretto con questo fluido o ne permettono la regolazione. |
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"Rete di sensori ottici per il controllo di volo" (7). Rete di sensori ottici distribuiti che utilizza fasci "laser" e fornisce in tempo reale dati sul controllo di volo per l'elaborazione a bordo. |
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"Rete locale" (4). (5). Sistema di comunicazione di dati che:
"Dispositivi di dati": apparecchiature in grado di trasmettere o ricevere sequenze di informazioni numeriche. |
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"Rete personale" (5). Sistema di comunicazione di dati avente tutte le caratteristiche seguenti:
Nota tecnica ‧Dispositivi di dati‧: apparecchiature in grado di trasmettere o ricevere sequenze di informazioni numeriche. |
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"Ricerca scientifica di base" (NGT) (NTN). Lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni e di fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici. |
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"Ripetibilità" (7). Il grado di concordanza tra misurazioni ripetute di una stessa variabile alle medesime condizioni operative quando tra le misurazioni si verificano variazioni nelle condizioni o periodi non operativi. (Riferimento IEEE STD 528-2001 (deviazione standard 1 sigma)). |
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"Risoluzione" (2). Il più piccolo incremento di un dispositivo di misura ed il bit meno significativo di uno strumento numerico (Rif.:ANSI B-89.1.12). |
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"Ritardo di propagazione della porta di base" (3). Valore corrispondente alla porta di base utilizzata in un "circuito integrato monolitico". Per una famiglia di "circuiti integrati monolitici" questo valore può essere specificato sia come ritardo di propagazione per porta tipica all'interno della famiglia data, sia come ritardo di propagazione tipico per porta all'interno della famiglia data. Il "ritardo di propagazione della porta di base" non deve essere confuso con i ritardi di ingresso/uscita di un "circuito integrato monolitico" complesso. La "famiglia" è composta da tutti i circuiti integrati cui si applica tutto ciò che segue come metodologia e specifiche di produzione, fatte salve le funzioni rispettive:
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"Rivestimento interno" (9). Materiale idoneo come interfaccia di adesione tra il propellente solido ed il corpo di contenimento o il rivestimento isolante, è normalmente costituito da una dispersione di materiali refrattari o isolanti in un polimero liquido, per esempio polibutadiene con terminali ossidrilici (HTPB) caricato di particelle di carbonio o altro polimero con l'aggiunta di agenti di indurimento, da spruzzare o depositare all'interno dei corpi di contenimento. |
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"Robot" (2)(8). Meccanismo di manipolazione del tipo a traiettoria continua o punto a punto che può utilizzare sensori ed avente tutte le caratteristiche seguenti:
La definizione sopra riportata non comprende i dispositivi seguenti:
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"Saldatura per diffusione" (1)(2)(9). Tecnica di collegamento molecolare allo stato solido di almeno due metalli separati per realizzare un pezzo singolo con resistenza comune uguale a quella del materiale meno resistente. |
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"Salti di frequenza" (5). Forza di "spettro esteso" nel quale la frequenza di trasmissione di un canale di comunicazione è modificata mediante una sequenza di variazioni discontinue casuali o pseudo casuali. |
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"Segnalazione su canale comune" (5). Metodo di segnalazione tra centrali nelle quali un canale trasporta, tramite messaggi muniti di etichetta, le informazioni di segnalazione relative ad una pluralità di circuiti o di chiamate ed altre informazioni quali quelle utilizzate per la gestione della rete. |
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"Sensori di immagini monospettrali" (6). Sensori in grado di effettuare una acquisizione di dati di immagini da una banda spettrale discreta. |
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"Sensori di immagini multispettrali" (6). Sensori in grado di effettuare una acquisizione simultanea o in serie di dati di immagini da due o più bande spettrali discrete. I sensori aventi più di 20 bande spettrali discrete sono talvolta definiti come sensori di immagini iperspettrali. |
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"Sensori radar interconnessi" (6). Due o più sensori radar sono interconnessi quando si scambiano tra di loro dati in tempo reale. |
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"SHPL": vedere "laser ad elevatissima potenza". |
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"Sicurezza dell'informazione" (4)(5). Tutti i mezzi e le funzioni che assicurano l'accessibilità, la confidenzialità o l'integrità dell'informazione o delle comunicazioni con l'esclusione dei mezzi e delle funzioni previste per la protezione contro i malfunzionamenti. Comprende fra l'altro la "crittografia" la "crittoanalisi", la protezione contro le emanazioni compromettenti e la sicurezza dei calcolatori. "Crittoanalisi": Analisi di un sistema crittografico e/o delle sue entrate e uscite per ricavarne le variabili confidenziali o i dati riservati compreso il testo in chiaro. |
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"Sintetizzatore di frequenza" (3). Qualunque tipo di sorgente di frequenza o generatore di segnale, indipendentemente dall'effettiva tecnica utilizzata, in grado di fornire una molteplicità di frequenze in uscita simultanee od alternative, da una o più uscite controllate, derivate o disciplinate da un numero inferiore di frequenze standard (o campione). |
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"Sistema a controllo numerico per la regolazione completamente automatica di motori" ("FADEC") (7)(9). Sistema di controllo elettronico dei motori a turbina a gas o a ciclo combinato che si avvale di un calcolatore numerico al fine di controllare le variabili necessarie per la regolazione della spinta del motore o della potenza di uscita all'asse durante il ciclo di funzionamento del motore, dall'inizio della misurazione dell'erogazione del carburante fino all'arresto dell'erogazione del carburante. |
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"Sistema anticoppia con comando di circolazione o comando di direzione con comando di circolazione" (7). Sistema che utilizza l'aria soffiata sulle superfici aerodinamiche per aumentare o controllare le forze prodotte da queste superfici. "Sistemi di compensazione" (6). Sono costituiti da un sensore scalare primario, uno o più sensori di riferimento (ad es. magnetometri vettoriali) nonché software che consente di ridurre il rumore dovuto alla rotazione di corpi rigidi della piattaforma. |
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"Sistema di controllo attivo di volo" (7). Sistema avente la funzione di impedire i movimenti o i carichi strutturali indesiderabili dell'"aeromobile" e del missile trattando in modo autonomo i dati di uscita provenienti da più sensori e fornendo successivamente le istruzioni preventive necessarie per assicurare un controllo automatico. |
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"Sistemi esperti" (7). Sistemi che forniscono risultati mediante l'applicazione di regole a dati immagazzinati indipendentemente dal "programma" ed in grado di realizzare una qualsiasi delle capacità seguenti:
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"Software" (NGS)(Tutte). Raccolta di uno o più "programmi" o microprogrammi fissati su qualsiasi supporto tangibile di espressione. "Microprogramma": sequenza di istruzioni elementari, contenuta in una memoria speciale, la cui esecuzione è comandata dall'introduzione della sua istruzione di riferimento in un registro di istruzioni. |
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"Sottounità di tossina" (1). Componente strutturalmente e funzionalmente separato di una "tossina" intera. |
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"Specchi deformabili" (6) (anche conosciuti come specchi ottici adattivi). Specchi:
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"Spettro esteso radar" (6). Qualsiasi tecnica di modulazione tendente a ripartire l'energia emessa da un segnale con una banda di frequenza relativamente ristretta, su una banda di frequenza molto più ampia, utilizzando ad esempio una codifica casuale o pseudo casuale. |
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"Spettro esteso" (5). Tecnica con la quale l'energia di un canale di comunicazione a banda relativamente stretta è estesa su uno spettro di energia molto più largo. |
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"Spostamento angolare casuale" (7). L'accumulo dell'errore angolare nel tempo, dovuto al rumore bianco nella velocità angolare (IEEE STD 528-2001). |
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"Stabilità" (7). Deviazione standard (1 sigma) della variazione di un particolare parametro rispetto al suo valore di calibrazione misurato in condizioni termiche stabili. Questa variazione può essere espressa come funzione di tempo. |
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"Stampaggio idraulico ad azione diretta" (2). Processo di deformazione che utilizza un serbatoio flessibile riempito di fluido, in contatto diretto con il pezzo da lavorare. |
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"Stati che (non) aderiscono alla convenzione sulle armi chimiche" (1). Stati nei confronti dei quali la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche (non) è entrata in vigore. (Cfr. www.opcw.org) "Stato partecipante" (7 9). Stato che partecipa al regime Wassenaar. (Cfr. www.wassenaar.org) |
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"Substrato grezzo" (6). Composti monolitici di dimensioni adatte per la fabbricazione di elementi ottici, come gli specchi o le finestre ottiche. |
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"Substrato" (3). Strato di materiale di base con o senza tracciato di interconnessione e sul quale o entro il quale possono essere sistemati componenti discreti, circuiti integrati od entrambi. "Componente discreto": "elemento di circuito" in contenitore separato avente connessioni esterne proprie. "Elemento di circuito": parte funzionante singola, attiva o passiva di un circuito elettronico, quale un diodo, un transistor, un resistore, una capacità, ecc. |
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"Superconduttori" (1)(3)(6)(8). Materiali, cioè metalli, leghe o composti che possono perdere tutta la resistenza elettrica (cioè che possono raggiungere una conduttività elettrica infinita e trasportare grandissime correnti elettriche senza produrre calore per effetto Joule). Lo stato "superconduttore" di un materiale è individualmente caratterizzato da una "temperatura critica", un campo magnetico critico, che è funzione della temperatura ed una densità di corrente critica che è funzione sia del campo magnetico che della temperatura. |
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"Superleghe" (2)(9). Leghe a base di nichelio, cobalto o ferro aventi resistenza superiore a qualsiasi lega della serie AISI 300 a temperature superiori a 922 K (649 °C) in severe condizioni ambientali e di funzionamento. |
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"Sviluppo" (NGT)(NTN)(Tutte). È relativo a tutti gli stadi che precedono la produzione di serie, quali: progettazione, ricerca di progetto, analisi di progetto, metodologia di progetto, assemblaggio e collaudo di prototipi, piani di produzione pilota, dati di progettazione, processo di trasformazione dei dati di progetto in un prodotto, progettazione di configurazione, progettazione di integrazione, rappresentazioni grafiche. |
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"Tavola rotante basculante" (2). Tavola che permette al pezzo da lavorare la rotazione e l'inclinazione rispetto a due assi non paralleli, che possono essere coordinati simultaneamente per "controllo di contornatura". "Tecnologia" (NGT)(NTN)(Tutte). Informazioni specifiche necessarie allo "sviluppo", "produzione", o "utilizzazione" di merci. L'informazione può rivestire la forma sia di "dati tecnici" che di "assistenza tecnica". L'"assistenza tecnica" può rivestire varie forme quali istruzione, trasferimento di specializzazioni, addestramento, organizzazione del lavoro e servizi di consulenza e può comportare il trasferimento di "dati tecnici". I "dati tecnici" possono presentarsi sotto forma di copie cianografiche, piani, diagrammi, modelli, formule, schemi e specifiche di ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi quali dischi, nastri, memorie a sola lettura |
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"Temperatura critica" (1)(3)(6). Temperatura (talvolta indicata come temperatura di transizione) di uno specifico materiale "superconduttore" alla quale il materiale perde tutta la resistenza al passaggio di corrente elettrica continua. |
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"Tempo di assestamento" (3). Tempo richiesto perché il valore di uscita raggiunga il valore finale entro mezzo bit al momento della commutazione fra due livelli qualsiasi del convertitore. |
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"Tempo di commutazione della frequenza" (3)(5). Il tempo massimo (cioè il ritardo) necessario ad un segnale qualora si effettui una commutazione da una frequenza di uscita selezionata ad un'altra frequenza di uscita selezionata per raggiungere:
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"Tempra rapida" (1). Procedimento per "solidificare rapidamente" una colata di metallo fuso facendola urtare contro un blocco raffreddato, per ottenere un prodotto sotto forma di pagliuzze. "Solidificare rapidamente": solidificazione di materiale fuso ad una velocità di raffreddamento superiore a 1 000 K/s. |
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"Tempra su cilindro" (1). Procedimento per "solidificare rapidamente" una colata di metallo fuso appoggiandola contro un blocco raffreddato in rotazione per ottenere un prodotto sotto forma di pagliuzze, nastri o barre. "Solidificare rapidamente": solidificazione di materiale fuso ad una velocità di raffreddamento superiore a 1 000 K/s. |
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"Tolleranza ai guasti" (4). Capacità di un sistema informatico, in caso di mancato funzionamento di un qualsiasi componente della macchina o del "software", di continuare il suo funzionamento senza l'intervento umano ad un livello tale da consentire: la continuità del funzionamento, l'integrità dei dati e la capacità di ristabilire il funzionamento entro un certo tempo assegnato. |
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"Tossine" (1)(2). Tossine sotto forma di preparazioni o miscele deliberatamente isolate, comunque prodotte, diverse dalle tossine presenti come contaminanti di altri materiali quali campioni patologici, colture, alimenti o ceppi di "microrganismi". |
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"Tracce di sistema" (6). Rilevamento aggiornato della posizione di un aereo in volo, sottoposto a trattamento, correlazione (fusione dei dati del bersaglio radar rispetto alla posizione del piano di volo) disponibile ai controllori del centro di controllo del traffico aereo. |
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"Trasduttori di pressione" (2). Dispositivi che convertono le misurazioni di pressione in segnale elettrico. |
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"Trattamento del segnale" (3)(4)(5)(6). Trattamento di segnali esterni portatori di informazioni tramite algoritmi come la compressione di tempo, il filtraggio, l'estrazione, la selezione, la correlazione, la convoluzione o le trasformazioni tra dominii (ad esempio, trasformata rapida di Fourier o trasformata di Walsh). |
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"Trattamento in tempo reale" (6)(7). Trattamento di dati mediante un calcolatore elettronico che fornisce il livello di funzionalità richiesto, a seconda delle risorse disponibili in risposta ad un evento esterno, entro limiti di tempo imposti dall'evento esterno e a prescindere dal carico del sistema. |
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"Tutte le compensazioni disponibili" (2). Dopo che sono state considerate tutte le misure disponibili al produttore per ridurre al minimo tutti gli errori di posizionamento sistematici per il particolare modello di macchina utensile. |
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"Unità di controllo di accesso alla rete" (4). Interfaccia fisica ad una rete di commutazione distribuita. Utilizza un supporto comune che funziona in permanenza alla stessa "velocità di trasferimento numerico" mediante arbitraggio (ad esempio rivelazione del gettone o della portante) per la trasmissione. Seleziona, indipendentemente da qualsiasi altro dispositivo, pacchetti di dati o gruppi di dati (per esempio IEEE 802) che gli sono indirizzati. È un assieme che può essere integrato in una apparecchiatura a calcolatore o di telecomunicazioni per assicurare l'accesso alle comunicazioni. |
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"Uranio arricchito in isotopi 235 o 233" (0). Uranio contenente gli isotopi 235 o 233, o entrambi, in una proporzione tale che il rapporto dei tenori della somma di questi isotopi rispetto a quello dell'isotopo 238 è superiore al rapporto tra l'isotopo 235 e l'isotopo 238 esistente allo stato naturale (rapporto isotopico: 0,71 %). |
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"Uranio impoverito" (0). Uranio il cui contenuto in isotopo 235 è inferiore a quello contenuto nell'uranio naturale. |
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"Uranio naturale" (0). Uranio contenente la miscela di isotopi reperibile allo stato naturale. "Utilizzazione" (NGT)(NTN)(Tutte). Comprende: funzionamento, installazione (inclusa installazione in sito), manutenzione (verifiche), riparazione, revisione e rimessa a nuovo. |
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"Vaccino" (1). Prodotto medicinale in formulazione farmaceutica provvisto di licenza delle autorità di regolamentazione del paese di produzione o di utilizzazione, ovvero da queste ammesso alla commercializzazione o alla sperimentazione clinica e volto a stimolare una risposta immunologica di difesa per prevenire la malattia nell'uomo e negli animali cui viene somministrato. |
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Veicoli più leggeri (9). Palloni e dirigibili che, per innalzarsi, utilizzano aria calda o altri gas più leggeri dell'aria, quali l'elio o l'idrogeno. |
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"Veicoli spaziali" (7)(9). Satelliti attivi e passivi e sonde spaziali. |
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"Veicolo aereo senza equipaggio" ("UAV") (9). Aeromobile in grado di alzarsi in volo e di seguire voli controllati senza presenza umana a bordo. |
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"Velocità di precessione" (giroscopi) (7). Componente dell'uscita di un giroscopio funzionalmente indipendente dalla rotazione di entrata. É espressa in velocità angolare (IEEE STD 528-2001). |
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"Velocità di trasferimento numerica". 5. Velocità totale binaria delle informazioni che sono direttamente trasferite su qualsiasi tipo di supporto. Vedere anche "Velocità di trasferimento numerica totale". |
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"Velocità di trasferimento numerica totale" (5). Numero di bit, compresi i bit di codifica in linea e i bit supplementari, ecc., per unità di tempo, che passano tra apparecchiature corrispondenti in un sistema di trasmissione numerico. Vedere anche "Velocità di trasferimento numerica". |
ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI UTILIZZATI NEL PRESENTE ALLEGATO
Gli acronimi e le abbreviazioni utilizzati come termini definiti si trovano nelle "Definizioni dei termini usati nel presente allegato".
Acronimo o abbreviazione |
Significato |
ABEC |
Annular Bearing Engineers Committee |
AGMA |
American Gear Manufacturers’Association |
AHRS |
sistemi di riferimento di rotta e di assetto |
AISI |
American Iron and Steel Institute |
ALU |
unità logica aritmetica |
ANSI |
American National Standards Institute |
ASTM |
Società americana per le prove e i materiali |
ATC |
controllo del traffico aereo |
AVLIS |
Separazione isotopica di vapore atomico a "laser" |
CAD |
progettazione assistita da calcolatore |
CAS |
Chemical Abstracts Service |
CCITT |
Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico |
CEI |
Commissione elettrotecnica internazionale |
CEP |
errore circolare probabile |
CNTD |
deposizione termica a nucleazione controllata |
CRISLA |
Reazione chimica mediante attivazione isotopica selettiva a laser |
CVD |
deposizione in fase di vapore di elementi chimici |
CW |
guerra chimica |
CW (laser) |
onda continua |
DME |
apparecchiature per la misurazione della distanza |
DS |
solidificazione direzionale |
EB-PVD |
deposizione fisica in fase di vapore per mezzo di fascio elettronico |
EBU |
European Broadcasting Union |
ECM |
lavorazione elettrochimica |
ECR |
risonanza elettrociclotrone |
EDM |
lavorazione elettroerosiva |
EEPROM |
memoria di sola lettura cancellabile e programmabile elettricamente |
EIA |
Electronic Industries Association |
EMC |
compatibilità elettromagnetica |
ETSI |
Istituto europeo per le norme di telecomunicazione |
FFT |
trasformata rapida di Fourier |
GLONASS |
sistemi globali di navigazione via satellite |
GPS |
posizionamento globale a mezzo satellite |
HBT |
transistori etero bipolari |
HDDR |
modulo di registrazione numerica ad alta densità |
HEMT |
transistori ad elevata mobilità di elettroni |
ICAO |
Organizzazione per l'aviazione civile internazionale |
IEEE |
Institute of Electrical and Electronic Engineers |
IFOV |
campo di visione istantaneo |
ILS |
sistema di atterraggio strumentale |
IRIG |
Inter Range Instrumentation Group |
ISA |
atmosfera standard internazionale |
ISAR |
radar ad apertura sintetica inversa |
ISO |
Organizzazione internazionale per la standardizzazione |
JIS |
Japanese Industrial Standard |
JT |
Joule-Thomson |
LIDAR |
rivelazione e misura della distanza a mezzo della luce |
MAC |
codice di autenticazione del messaggio |
Mach |
rapporto tra la velocità di un corpo e la velocità del suono (da Ernst Mach) |
MLIS |
separazione isotopica molecolare a laser |
MLS |
sistemi di atterraggio a microonde |
MOCVD |
deposito in fase di vapore di elementi chimici organo-metallici |
MRI |
immagine a risonanza magnetica |
MTBF |
tempo medio tra due guasti |
Mopt/s |
milioni di operazioni teoriche al secondo |
MTTF |
tempo medio specificato prima del guasto |
NBC |
nucleare, biologico e chimico |
NDT |
tecniche non distruttive |
PAR |
radar di avvicinamento di precisione |
PIN |
numero personale di identificazione |
ppm |
parti per milione |
PSD |
densità spettrale di potenza |
QAM |
modulazione di ampiezza in quadratura |
RF |
radiofrequenza |
SACMA |
Suppliers of Advanced Composite Materials Association |
SAR |
radar ad apertura sintetica |
SC |
cristallo singolo |
SLAR |
radar avionico a scansione laterale |
SMPTE |
Society of Motion Pictures and Television Engineers |
SRA |
assieme rimpiazzabile in laboratorio |
SRAM |
memoria statica ad accesso casuale |
SRM |
metodi raccomandati dalla SACMA |
SSB |
banda laterale unica |
SSR |
radar secondari di sorveglianza |
TCSEC |
Trusted Computer System Evaluation Criteria |
TIR |
lettura totale del misuratore |
UCV |
unità di controllo e di visualizzazione |
UIL |
unità intercambiabile in linea |
UIT |
Unione internazionale delle telecomunicazioni |
UTS |
carico di rottura |
UV |
ultravioletto |
VOR |
radiofaro VHF onnidirezionale |
YAG |
laser a granato di ittio e alluminio |
CATEGORIA 0
MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE
0A
Sistemi, apparecchiature e componenti
0A001
"Reattori nucleari" e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:
a. |
"reattori nucleari"; |
b. |
contenitori metallici, o loro parti principali fabbricate in officina, compresa la copertura del contenitore in pressione del reattore, appositamente progettati o preparati per contenere il nocciolo di un "reattore nucleare"; |
c. |
apparecchiature di manipolazione appositamente progettate o preparate per l'introduzione o la rimozione del combustibile in "reattori nucleari"; |
d. |
barre di controllo appositamente progettate o preparate per il controllo del processo di fissione in "reattori nucleari", loro strutture di supporto o di sospensione, meccanismi di regolazione delle barre e tubi guida per barre; |
e. |
tubi resistenti alla pressione, appositamente progettati o preparati per contenere gli elementi di combustibile ed il fluido refrigerante primario in un "reattore nucleare", in grado di sopportare una pressione di esercizio superiore di 5,1 MPa; |
f. |
zirconio metallo e leghe sotto forma di tubi o assiemi di tubi in cui il rapporto in peso afnio/zirconio è inferiore a 1/500, appositamente progettati o preparati per essere utilizzati in un "reattore nucleare"; |
g. |
pompe per la circolazione del refrigerante appositamente progettate o preparate per la circolazione del refrigerante primario di "reattori nucleari"; |
h. |
"elementi interni del reattore" appositamente progettati o preparati per essere utilizzati in "reattori nucleari", comprendenti colonne di supporto del nocciolo, canali del combustibile, schermi termici, deflettori, piastre a griglie del nocciolo e piastre del diffusore; in 0A001.h si intende per ‧elementi interni del reattore‧ qualsiasi struttura principale all'interno del contenitore del reattore avente una o più funzioni, ad esempio sostenere il nocciolo, mantenere l'allineamento del combustibile, dirigere il flusso del refrigerante primario, fornire schermi all'irraggiamento per il contenitore del reattore e dirigere la strumentazione del nocciolo. |
i. |
scambiatori di calore (generatori di vapore) appositamente progettati o preparati per essere utilizzati nel circuito del refrigerante primario di "reattori nucleari"; |
j. |
strumenti di rivelazione e misurazione dei neutroni appositamente progettati o preparati per determinare i livelli di flusso dei neutroni nel nocciolo di "reattori nucleari". |
0B
Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione
0B001
Impianti per la separazione di isotopi di "uranio naturale", di "uranio impoverito" e di "materie fissili speciali" e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:
a. |
impianti appositamente progettati per separare gli isotopi di "uranio naturale", di "uranio impoverito" e di "materie fissili speciali", come segue:
|
b. |
centrifughe a gas, assiemi e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione con centrifuga a gas, come segue: in 0B001.b si intende per "materiale ad alto rapporto resistenza/densità" uno qualsiasi dei materiali seguenti:
|
c. |
apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione per diffusione gassosa, come segue:
|
d. |
apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione aerodinamica, come segue:
|
e. |
apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione a scambio chimico, come segue:
|
f. |
apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione a scambio ionico, come segue:
|
g. |
apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione isotopica di vapore atomico a "laser" (AVLIS), come segue:
|
h. |
apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione isotopica molecolare a "laser" (MLIS) o la reazione chimica mediante attivazione isotopica selettiva a laser (CRISLA), come segue:
|
i. |
apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione a plasma, come segue:
|
j. |
apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati per il processo di separazione elettromagnetica, come segue:
|
0B002
Sistemi ausiliari appositamente progettati o preparati, apparecchiature e componenti, come segue, per impianti di separazione isotopica specificati in 0B001, costruiti o protetti con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF6":
a. |
autoclavi di alimentazione, forni o sistemi usati per trasferire l'UF6 al processo di arricchimento; |
b. |
desublimatori o trappole fredde, utilizzati per eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento per il successivo trasferimento alla fase di riscaldamento; |
c. |
stazioni del prodotto e delle code per il trasferimento dell'UF6 nei contenitori; |
d. |
stazioni di liquefazione o solidificazione usate per eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento mediante compressione, raffreddamento e conversione dell'UF6 in forma liquida o solida; |
e. |
sistemi di tubazioni e sistemi di intestazione appositamente progettati per trasportare l'UF6 negli stadi a cascata a diffusione gassosa, centrifuga o aerodinamica; |
f. |
|
g. |
spettrometri di massa/sorgenti ioniche per l'UF6 appositamente progettati o preparati per il prelievo in linea di campioni di alimentazione, del prodotto o delle code dai flussi di UF6 gassoso ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
0B003
Impianti per la conversione dell'uranio e loro apparecchiature appositamente progettate o preparate, come segue:
a. |
sistemi per la conversione di concentrati di minerale uranio in UO3, |
b. |
sistemi per la conversione di UO3 in UF6, |
c. |
sistemi per la conversione di UO3 in UO2, |
d. |
sistemi per la conversione di UO2 in UF4, |
e. |
sistemi per la conversione di UF4 in UF6, |
f. |
sistemi per la conversione di UF4 in uranio metallo, |
g. |
sistemi per la conversione di UF6 in UO2, |
h. |
sistemi per la conversione di UF6 in UF4. |
i. |
sistemi per la conversione di UO2in UCL4. |
0B004
Impianti per la produzione o la concentrazione di acqua pesante, deuterio e composti di deuterio, e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:
a. |
impianti per la produzione di acqua pesante, deuterio o composti di deuterio, come segue:
|
b. |
apparecchiature e componenti, come segue:
|
0B005
Impianti appositamente progettati per la fabbricazione di elementi di combustibile per "reattori nucleari" e loro apparecchiature appositamente progettate o preparate.
un impianto per la fabbricazione di elementi di combustibile per "reattori nucleari" comprende apparecchiature che:
a. |
entrano normalmente in contatto diretto con il flusso produttivo di materiali nucleari o ne trattano o ne assicurano direttamente la regolazione; |
b. |
sigillano il materiale nucleare nell'involucro; |
c. |
verificano l'integrità dell'involucro o del sigillo |
d. |
verificano il trattamento di finitura del combustibile sigillato. |
0B006
Impianti per il ritrattamento di elementi di combustibile irraggiato per "reattori nucleari" e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati.
lo 0B006 comprende:
a. |
impianti per il ritrattamento di elementi di combustibile irraggiato per "reattori nucleari" comprendenti le apparecchiature e i componenti che normalmente entrano in contatto diretto con il combustibile irraggiato e con i flussi di trattamento dei principali materiali nucleari e dei prodotti di fissione e ne assicurano la regolazione; |
b. |
macchine per tagliare o sminuzzare elementi di combustibile, cioè apparecchiature telecomandate destinate a tagliare, affettare, sminuzzare o tranciare assiemi, fasci o barre di combustibile irraggiato per "reattori nucleari"; |
c. |
dissolutori, recipienti di sicurezza anticriticità (ad es. recipienti di piccolo diametro, anulari o piatti) appositamente progettati o preparati per la dissoluzione del combustibile irraggiato per "reattori nucleari", in grado di sopportare liquidi caldi altamente corrosivi e con possibilità di essere caricati e revisionati a distanza; |
d. |
apparecchi per l'estrazione controcorrente con solventi e apparecchiature di trattamento a scambio ionico, appositamente progettati o preparati per l'impiego in impianti di ritrattamento di "uranio naturale", "uranio impoverito" o "materie fissili speciali" irraggiati; |
e. |
recipienti di contenimento o di stoccaggio appositamente progettati come recipienti di sicurezza anticriticità e resistenti agli effetti corrosivi dell'acido nitrico; i recipienti di contenimento o di stoccaggio hanno normalmente le caratteristiche seguenti:
|
f. |
strumentazione di controllo del processo appositamente progettata o preparata per il monitoraggio o il controllo del ritrattamento di "uranio naturale", "uranio impoverito" o "materie fissili speciali" irraggiati. |
0B007
Impianti per la conversione del plutonio e loro apparecchiature appositamente progettate o preparate:
a. |
sistemi per la conversione del nitrato di plutonio in ossido di plutonio |
b. |
sistemi per la produzione di plutonio metallo. |
0C
Materiali
0C001
"Uranio naturale", "uranio impoverito" o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico o concentrato e qualsiasi altro materiale contenente uno o più dei prodotti sopra citati.
lo 0C001 non sottopone ad autorizzazione le sostanze e i prodotti seguenti:
a. |
quattro grammi o meno di "uranio naturale" o di "uranio impoverito" se contenuti in un componente sensibile di strumenti; |
b. |
"uranio impoverito" appositamente fabbricato per le applicazioni civili non nucleari seguenti:
|
c. |
leghe contenenti meno del 5 % di torio; |
d. |
prodotti ceramici contenenti torio fabbricati per usi non nucleari. |
0C002
"Materie fissili speciali"
Lo 0C002 non sottopone ad autorizzazione quattro "grammi effettivi" o meno se sono contenuti in un componente sensibile di strumenti.
0C003
Deuterio, acqua pesante (ossido di deuterio) ed altri composti di deuterio e miscele e soluzioni contenenti deuterio nelle quali il rapporto isotopico deuterio/idrogeno superi 1/5 000.
0C004
Grafite di qualità nucleare, avente un grado di purezza inferiore a 5 parti per milione di boro equivalente e densità superiore a 1,5 g/cm3.
NB: VEDERE ANCHE 1C107
lo 0C004 non sottopone ad autorizzazione le sostanze e i prodotti seguenti:
a. |
i manufatti di grafite aventi una massa inferiore ad 1 Kg, diversi da quelli appositamente progettati o preparati per essere utilizzati in un reattore nucleare; |
b. |
la polvere di grafite. |
allo 0C004 il boro equivalente (BE) è definito come la somma di BEz per le impurità (ad esclusione del BEcarbonio in quanto il carbonio non è considerato un'impurità), compreso il boro, dove:
BEz (ppm) = CF × concentrazione dell'elemento Z in ppm;
dove CF è il fattore di conversione =
e σB e σZ sono le sezioni d'urto di cattura dei neutroni termici (in barns) rispettivamente per il boro naturale e per l'elemento Z; e AB e AZ sono i pesi atomici rispettivamente del boro naturale e dell'elemento Z.
0C005
Composti o polveri appositamente preparati, resistenti alla corrosione dell'UF6 (ad es. nichelio o leghe contenenti il 60 % o più in peso di nichelio, ossido di alluminio e polimeri di idrocarburi completamente fluorurati), per la costruzione di barriere di diffusione gassosa, aventi una purezza uguale o superiore al 99,9 % in peso e dimensione media delle particelle inferiore a 10 micrometri misurata secondo la norma ASTM B330 ed un elevato grado di uniformità della dimensione delle particelle.
0D
Software
0D001
"Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni specificati nella presente categoria.
0E
Tecnologia
0E001
"Tecnologia" in conformità della nota sulla tecnologia nucleare per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni specificati nella presente categoria.
CATEGORIA 1
MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE
1A
Sistemi, apparecchiature e componenti
1A001
Componenti costituiti di composti fluorurati, come segue:
a. |
dispositivi di tenuta, guarnizioni, sigillanti o serbatoi elastici per carburante, appositamente progettati per impiego su "aeromobili" o impiego aerospaziale, costituiti da più del 50 % in peso di uno qualsiasi dei materiali specificati in 1C009.b. o 1C009.c.; |
b. |
polimeri e copolimeri piezoelettrici, costituiti da fluoruro di vinilidene, specificati in 1C009.a.:
|
c. |
dispositivi di tenuta, guarnizioni, sedi di valvole, serbatoi elastici o membrane, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
nell1A001.c., per ‧missili‧ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio. |
1A002
Strutture o prodotti laminati "compositi" aventi una delle caratteristiche seguenti:
NB: VEDERE ANCHE 1A202, 9A010 e 9A110
a. |
costituiti da una "matrice" organica e materiali specificati in 1C010.c., 1C010.d. o 1C010.e. |
b. |
costituiti da una "matrice" metallica o di carbonio e aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
1A002 non sottopone ad autorizzazione strutture o prodotti laminati compositi costruiti con "materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio impregnati con resine epossidiche utilizzati per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di "aeromobili civili", a condizione che la dimensione non superi 100 cm × 100 cm.
1A002 non sottopone ad autorizzazione prodotti lavorati o semilavorati appositamente progettati per solo uso civile, quali:
a. |
articoli sportivi, |
b. |
industria automobilistica, |
c. |
industria delle macchine utensili, |
d. |
settore medico. |
1A002.b.1. non sottopone ad autorizzazione prodotti lavorati o semilavorati contenenti filamenti intrecciati disposti al massimo su due dimensioni e appositamente progettati per le seguenti applicazioni:
a. |
forni per trattamento termico e rinvenimento di metalli; |
b. |
apparecchiature di produzione di cristalli sintetici di silicone. |
1A003
Manufatti realizzati con poliimmidi aromatiche non "fusibili" sotto forma di pellicole, fogli, nastri o strisce aventi una delle caratteristiche seguenti:
a. |
spessore superiore a 0,254 mm o |
b. |
rivestiti o laminati con carbonio, grafite, metalli o sostanze magnetiche. |
1A003 non sottopone ad autorizzazione i manufatti rivestiti o laminati con rame e progettati per circuiti elettronici stampati.
Per le poliimmidi aromatiche "fusibili" sotto qualsiasi forma, vedere 1C008.a.3.
1A004
Apparecchiature e componenti di protezione e rivelazione diversi da quelli specificati nell'elenco dei materiali di armamento, come segue:
NB: VEDERE ANCHE 2B351 E 2B352
a. |
maschere antigas, filtri e relative apparecchiature di decontaminazione, progettati o modificati per la difesa da uno degli agenti o materiali seguenti, e loro componenti appositamente progettati:
|
b. |
abiti, guanti e calzature protettivi, appositamente progettati o modificati per la difesa da uno dei seguenti agenti o materiali:
|
c. |
sistemi di rivelazione di agenti nucleari, biologici e chimici (NBC), appositamente progettati o modificati per rivelare o individuare uno degli agenti o materiali seguenti, e loro componenti appositamente progettati:
|
d. |
Apparecchiature elettroniche progettate per la rivelazione o l'individuazione automatica della presenza di residui di "esplosivi" facenti uso di tecniche di ‧rivelazione di tracce‧ (per esempio onde acustiche di superficie, spettrometria a mobilità ionica, spettrometria a mobilità differenziale, spettrometria di massa). |
Per ‧rivelazione di tracce‧ si intende la capacità di rivelare meno di 1 ppm di vapore, o 1 mg di solido o di liquido.
1A004.d. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per uso di laboratorio.
1A004.d. non sottopone ad autorizzazione i portali elettromagnetici di sicurezza senza contatto.
1A004 non sottopone ad autorizzazione:
a. |
dosimetri per il controllo delle radiazioni assorbite dalle persone; |
b. |
apparecchiature esclusivamente destinate, per progettazione o per applicazione, alla protezione dai rischi specifici connessi con le attività industriali civili nei settori estrattivo, agricolo, farmaceutico, medico, veterinario, ambientale, della gestione dei rifiuti e alimentare. |
Note tecniche:
1. |
1A004 include apparecchiature e componenti che sono stati individuati, collaudati con successo in conformità delle norme nazionali o altrimenti dimostrati efficaci, per la rivelazione di materiali radioattivi "modificati per uso bellico", agenti biologici "modificati per uso bellico", agenti di guerra chimica, ‧simulanti‧ o "agenti antisommossa" o la difesa da essi, anche se tali apparecchiature o componenti sono impiegati nelle attività industriali civili nei settori estrattivo, agricolo, farmaceutico, medico, veterinario, ambientale, della gestione dei rifiuti e alimentare. |
2. |
Il ‧simulante‧ è una sostanza o un materiale usato al posto di un agente tossico (chimico o biologico) nell'addestramento, nella ricerca, nel collaudo o nella valutazione. |
1A005
Indumenti corazzati, e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli prodotti secondo norme o specifiche militari o aventi prestazioni equivalenti.
NB: VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO
Per i "materiali fibrosi o filamentosi" utilizzati per la fabbricazione di indumenti corazzati, vedere 1C010.
1A005 non sottopone ad autorizzazione gli indumenti corazzati o indumenti protettivi se al seguito dell'utente a scopo di protezione personale.
1A005 non sottopone ad autorizzazione gli indumenti corazzati per la protezione frontale unicamente da frammenti e onde d'urto provocati da congegni esplosivi non militari.
1A006
Apparecchiature, appositamente progettate o modificate per la disattivazione di ordigni esplosivi improvvisati, come segue, e loro componenti e accessori appositamente progettati:
N.B.: VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO
a. |
veicoli telecomandati; |
b. |
‧Inibitori‧ (disruptors). |
Nota tecnica:
Gli ‧inibitori‧ sono dispositivi appositamente progettati per impedire il funzionamento di un ordigno esplosivo mediante il lancio di un proiettile liquido, solido o frangibile.
1A006 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature al seguito dell'operatore.
1A007
Apparecchiature e dispositivi, appositamente progettati per innescare cariche e dispositivi contenenti materiali energetici, con mezzi elettrici, come segue:
N.B.: VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO, 3A229 E 3A232.
a. |
apparecchi di innesco per detonatori ad esplosioni progettati per azionare i detonatori esplosivi specificati in 1A007.b.; |
b. |
detonatori esplosivi azionati elettricamente, come segue:
|
Note tecniche:
1. |
Il termine innesco o ignitore è usato a volte al posto della parola detonatore. |
2. |
Ai fini di 1A007.b, i detonatori in esame utilizzano tutti un piccolo conduttore elettrico (ponte, filo o lamina) che vaporizza in modo esplosivo quando viene attraversato da un impulso elettrico rapido ad alta intensità. Nei tipi non a slapper, il conduttore che esplode innesca una detonazione chimica in un materiale altamente esplosivo al contatto come il PETN (pentaeritritetetranitrato). Nei detonatori a slapper la vaporizzazione in modo esplosivo di un conduttore elettrico spinge una lamina mobile (flyer) o uno slapper attraverso un varco e l'impatto dello slapper su di un esplosivo innesca la detonazione chimica. Lo slapper in alcune realizzazioni è azionato dalla forza magnetica. Il termine detonatore a lamina esplodente può riferirsi sia ad un detonatore EB che di tipo a slapper. |
1A008
Cariche, dispositivi e loro componenti, come segue:
a. |
‧cariche cave‧ aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
b. |
Cariche da taglio lineare aventi tutte le caratteristiche seguenti e loro componenti appositamente progettati:
|
c. |
Cordone detonante con carico del nucleo esplosivo superiore a 64 g/m; |
d. |
Cariche da taglio, diverse da quelle specificate in 1A008.b., ed utensili da recisione aventi una quantità netta di esplosivo (NEQ) superiore a 3,5 kg. |
Nota tecnica:
Le ‧cariche cave‧ sono cariche esplosive sagomate per concentrare gli effetti dell'esplosione.
1A102
Componenti risaturati pirolizzati carbonio-carbonio progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o i razzi sonda specificati in 9A104.
1A202
Strutture composite, diverse da quelle specificate in 1A002, di forma tubolare aventi tutte le caratteristiche seguenti:
NB: VEDERE ANCHE 9A010 E 9A110
a. |
diametro interno compreso tra 75 mm e 400 mm |
b. |
costruite con uno qualsiasi dei "materiali fibrosi o filamentosi" specificati in 1C010.a. o 1C010.b. o 1C210.a. o con i materiali preimpregnati al carbonio specificati in 1C210.c. |
1A225
Catalizzatori platinati appositamente progettati o preparati per favorire la reazione di scambio dell'isotopo idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante.
1A226
Filtri speciali che possono essere utilizzati per la separazione dell'acqua pesante dall'acqua comune e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. |
costituiti da una rete a maglia fitta di bronzo fosforoso trattata chimicamente per migliorarne la bagnabilità |
b. |
progettati per essere utilizzati in torri di distillazione sottovuoto. |
1A227
Finestre ad alta densità schermate contro le radiazioni (vetri al piombo o altri materiali) aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro cornici appositamente progettate:
a. |
una ‧zona fredda‧ di dimensioni superiori a 0,09 m2; |
b. |
una densità superiore a 3 g/cm3 |
c. |
uno spessore uguale o superiore a 100 mm. |
Nota tecnica:
in 1A227 con il termine ‧zona fredda‧ si intende la zona di visualizzazione esposta al più basso livello di radiazione nella progettazione.
1B
Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione
1B001
Apparecchiature per la produzione di fibre, preimpregnati, preformati o materiali "compositi", specificati in 1A002 o 1C010, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:
NB: VEDERE ANCHE 1B101 e 1B201
a. |
macchine per l'avvolgimento di filamenti i cui movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre sono coordinati e programmati secondo tre o più assi, appositamente progettate per fabbricare strutture o prodotti laminati "compositi" utilizzando "materiali fibrosi o filamentosi"; |
b. |
macchine per la messa in opera di nastri o per il piazzamento di cavi di filamenti, i cui movimenti di posizionamento e di messa in opera di nastri, di cavi di filamenti o di fogli sono coordinati e programmati secondo due o più assi, appositamente progettate per la fabbricazione di strutture "composite" per cellule di aerei o di ‧missili‧; in 1B001.b. per ‧missili‧ si intendono sistemi completi a razzo o sistemi di veicoli aerei senza equipaggio. |
c. |
macchine per la tessitura e macchine per interallacciare a più dimensioni o direzioni, compresi gli adattatori e gli assiemi di modifica, per tessere, interallacciare o intrecciare le fibre, per la fabbricazione di strutture "composite"; Nota tecnica: Ai fini dell'1B001.c., la tecnica dell'interallacciatura include il lavoro a maglia. 1B001.c. non sottopone ad autorizzazione le macchine tessili non modificate per le utilizzazioni finali sopra indicate. |
d. |
apparecchiature appositamente progettate o adattate per la produzione di fibre di rinforzo come segue:
|
e. |
apparecchiature per la produzione, con il metodo della fusione a caldo, di preimpregnati specificati in 1C010.e.; |
f. |
apparecchiature per l'ispezione non distruttiva appositamente progettate per i materiali "compositi", come segue:
|
1B002
Apparecchiature per la produzione di leghe metalliche, polveri di leghe metalliche o materiali legati e appositamente progettate per evitare la contaminazione e appositamente progettate per l'utilizzazione in uno dei processi specificati in 1C002.c.2.
NB: VEDERE ANCHE 1B102
1B003
Attrezzature, matrici, forme o montaggi per la "formatura superplastica" o la "saldatura per diffusione" del titanio, dell'alluminio o di loro leghe, appositamente progettati per la fabbricazione di uno dei seguenti prodotti:
a. |
strutture di cellule o strutture aerospaziali, |
b. |
motori per "aeromobili" o motori aerospaziali |
c. |
componenti appositamente progettati per le strutture specificate in 1B003.a. o per i motori specificati in 1B003b. |
1B101
Apparecchiature, diverse da quelle specificate in 1B001, per la "produzione" di materiali compositi strutturali, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:
NB: VEDERE ANCHE 1B201
i componenti ed accessori specificati in 1B101 comprendono: forme, mandrini, matrici, attrezzature ed utensili per la compressione dei preformati, per l'indurimento, per la fusione, per la sinterizzazione o incollaggio di strutture composite, loro laminati e manufatti.
a. |
macchine per l'avvolgimento di filamenti o macchine per la posa di fibre i cui movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre possono essere coordinati e programmati secondo tre o più assi, progettate per fabbricare strutture composite o prodotti laminati compositi utilizzando materiali fibrosi o filamentosi, e controlli di coordinazione e di programmazione; |
b. |
macchine per la messa in opera di nastri i cui movimenti di posizionamento e di messa in opera del nastro e dei fogli possono essere coordinati e programmati secondo due o più assi, progettate per la fabbricazione di strutture composite per cellule di aerei e di "missili"; |
c. |
apparecchiature progettate o modificate per la "produzione" di materiali fibrosi o filamentosi, come segue:
|
d. |
apparecchiature progettate o modificate per il trattamento speciale della superficie delle fibre o per la produzione di preimpregnati o di preformati specificati in 9C110. in 1B101.d sono compresi rulli, tenditori, apparecchiature per rivestimenti, apparecchiature di taglio e matrici di taglio. |
1B102
"Apparecchiature per la produzione" di polveri di metallo, diverse da quelle specificate in 1B002, e loro componenti come segue:
NB: VEDERE ANCHE 1B115.b.
a. |
"apparecchiature per la produzione" di polveri di metallo utilizzabili per la "produzione", in ambiente controllato, dei materiali sferici o atomizzati specificati in 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. o nell'elenco dei materiali di armamento. |
b. |
componenti appositamente progettati per le "apparecchiature per la produzione" specificate in 1B002 o 1B102.a. |
1B102 sono compresi:
a. |
i generatori di plasma (getto ad arco ad alta frequenza) utilizzabili per ottenere polveri metalliche atomizzate o sferiche con organizzazione del processo in ambiente argon-acqua; |
b. |
apparecchiature per elettroesplosione utilizzabili per ottenere polveri metalliche atomizzate o sferiche con organizzazione del processo in ambiente argon-acqua; |
c. |
apparecchiature utilizzabili per la "produzione" di polveri sferiche di alluminio mediante polverizzazione di una colata in ambiente inerte (ad es. azoto). |
1B115
Apparecchiature, diverse da quelle specificate in 1B002 o 1B102, per la produzione di propellenti o costituenti di propellenti e loro componenti appositamente progettati:
a. |
"Apparecchiature di produzione" per la "produzione", il trattamento o il collaudo di accettazione dei propellenti liquidi o loro costituenti specificati in 1C011.a., 1C011.b., 1C111 o nell'elenco dei materiali di armamento; |
b. |
"Apparecchiature di produzione" per la "produzione", il trattamento, la miscelazione, l'indurimento, la fusione, la compressione, la lavorazione, l'estrusione o il collaudo di accettazione dei propellenti solidi o loro costituenti specificati in 1C011.a., 1C011.b., 1C111 o nell'elenco dei materiali di armamento. 1B115.b. non sottopone a autorizzazione i miscelatori a colata discontinua, i miscelatori a colata continua o i mulini a getto fluido. Tali apparecchiature sono contemplate in 1B117, 1B118 e 1B119. |
per le apparecchiature appositamente progettate per uso militare, vedere l'elenco dei materiali di armamento.
1B115 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per la "produzione", il trattamento ed il collaudo di accettazione del carburo di boro.
1B116
Iniettori appositamente progettati per la produzione di materiali derivati per pirolisi formati su stampo, anima o altro supporto a partire da gas precursori che si decompongono nella gamma di temperatura da 1 573 K (1 300 °C) a 3 173 K (2 900 °C) a pressioni da 130 Pa a 20 kPa.
1B117
Miscelatori a colata discontinua in grado di mescolare sotto vuoto nella gamma di pressioni da 0 a 13,326 kPa e con capacità di controllo della temperatura della camera di miscelazione, aventi tutte le caratteristiche seguenti e loro componenti appositamente progettati:
a. |
capacità volumetrica totale uguale o superiore a 110 litri |
b. |
almeno un albero per miscelare/impastare montato fuori centro |
1B118
Miscelatori a colata continua in grado di mescolare sotto vuoto nella gamma di pressioni da 0 a 13,326 kPa e con capacità di controllo della temperatura della camera di miscelazione, aventi una delle caratteristiche seguenti e loro componenti appositamente progettati:
a. |
due o più alberi per miscelare/impastare |
b. |
un unico albero rotante a movimento oscillatorio dotato di denti/punte per impastare sia sull'albero che all'interno dell'alloggiamento della camera di miscelazione. |
1B119
Mulini a getto fluido utilizzabili per rettificare o fresare le sostanze specificate in 1C011.a., 1C011.b., 1C111 o nell'elenco dei materiali di armamento e loro componenti appositamente progettati.
1B201
Macchine per l'avvolgimento di filamenti, diverse da quelle specificate in 1B001 o 1B101, e attrezzature connesse, come segue:
a. |
macchine per l'avvolgimento di filamenti aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
b. |
controlli di coordinamento e di programmazione per le macchine per l'avvolgimento di filamenti specificate in 1B201.a.; |
c. |
mandrini di precisione per le macchine per l'avvolgimento di filamenti specificate in 1B201.a. |
1B225
Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, con resa in uscita superiore a 250 g/h di fluoro.
1B226
Separatori elettromagnetici di isotopi, progettati od equipaggiati con sorgenti ioniche singole o multiple in grado di assicurare una corrente totale del fascio ionico uguale o superiore a 50 mA.
in 1B226 sono compresi i separatori:
a. |
in grado di arricchire gli isotopi stabili; |
b. |
aventi le sorgenti ioniche ed i collettori immersi entrambi nel campo magnetico e le configurazioni nelle quali entrambi risultino esterni al campo. |
1B227
Convertitori di sintesi di ammoniaca o unità di sintesi di ammoniaca, nei quali il gas di sintesi (azoto ed idrogeno) è estratto da una colonna di scambio ad alta pressione ammoniaca-idrogeno e l'ammoniaca sintetizzata è riportata nella suddetta colonna.
1B228
Colonne di distillazione criogenica dell'idrogeno aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. |
progettate per funzionare con temperature interne uguali o inferiori a 53 °K (– 238 °C); |
b. |
progettate per funzionare con pressioni interne da 0,5 MPa a 5 Mpa; |
c. |
costruite con:
|
d. |
aventi un diametro interno uguale o superiore ad 1 m e lunghezza effettiva uguale o superiore a 5 m. |
1B229
Colonne a piatti per lo scambio acqua-idrogeno solforato e ‧contattori interni‧, come segue:
per le colonne appositamente progettate o preparate per la produzione di acqua pesante, vedere 0B004.
a. |
colonne a piatti per lo scambio acqua-idrogeno solforato, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
b. |
‧contattori interni‧ delle colonne a piatti per lo scambio acqua-idrogeno solforato specificate in 1B229.a. Nota tecnica: i "contattori interni" delle colonne sono piatti segmentati con diametro effettivo di assemblaggio uguale o superiore a 1,8 m, sono progettati per facilitare il contatto controcorrente e sono costruiti con acciaio inossidabile a grana fine con un contenuto di carbonio dello 0,03 % o inferiore. Possono essere costituiti da piatti a crivello, piatti a valvola, piatti a campana di gorgogliamento o piatti a turbogriglia. |
1B230
Pompe in grado di far circolare soluzioni di catalizzatori di ammide di potassio concentrate o diluite in ammoniaca liquida (KNH2/NH3), aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. |
a tenuta di aria (cioè sigillate ermeticamente); |
b. |
portata superiore a 8,5 m3/h |
c. |
una delle caratteristiche seguenti:
|
1B231
Attrezzature o impianti e relative apparecchiature per il trizio, come segue:
a. |
attrezzature o impianti per la produzione, il recupero, l'estrazione, la concentrazione o il trattamento del trizio; |
b. |
apparecchiature per attrezzature o impianti per il trizio, come segue:
|
1B232
Turbine di espansione o gruppi turbina di espansione-compressore aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. |
progettati per funzionare a una temperatura all'uscita uguale o inferiore a 35 K (– 238 °C) |
b. |
progettati con un flusso di idrogeno-gas uguale o superiore a 1 000 Kg/h. |
1B233
Attrezzature o impianti e relative apparecchiature per la separazione degli isotopi del litio, come segue:
a. |
attrezzature o impianti per la separazione degli isotopi del litio; |
b. |
apparecchiature per la separazione degli isotopi del litio, come segue:
|
1C
Materiali
Nota tecnica
Metalli e leghe
|
ove non altrimenti specificato i termini ‧metalli‧ e ‧leghe‧ in 1COO1 fino a 1CO12 coprono le forme grezze e semilavorate, come segue: |
forme grezze:
|
anodi, sfere, barre (comprese barrette intagliate e barre da filo), billette, blocchi, blumi, mattoni, panelli, catodi, cristalli, cubi, dadi, grani, granuli, lingotti, pezzi, palline, pani, polveri impalpabili, rondelle, graniglie, lastre, spezzoni, spugne, bacchette; |
forme semilavorate (rivestite, placcate, forate, punzonate o meno):
a. |
materiali forgiati o lavorati ottenuti mediante laminazione, stiratura, estrusione, fucinatura, estrusione per urto, stampaggio, granitura, atomizzazione e molatura, cioè: angoli, profilati ad U, pezzi circolari, dischi, polveri, pagliuzze, lamine e foglie, fucinati, lamiere, polveri impalpabili, stampati e imbutiti, nastri, anelli, aste (compresi bacchette nude per saldatura, tondini e fili laminati), profilati, sagomati, fogli, reggette, tubi (anche tondi, quadri e concavi), fili trafilati e fili estrusi; |
b. |
getti colati in forme di sabbia, conchiglie, forme di metallo, di gesso e di altro tipo, comprese colate ad alta pressione, forme sinterizzate e forme ottenute mediante procedimenti di metallurgia delle polveri. |
Sono sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione le forme non contenute nel precedente elenco presentate come prodotti finiti ma consistenti in realtà in forme grezze o semilavorate.
1C001
Materiali appositamente progettati per assorbire le onde elettromagnetiche, o polimeri intrinsecamente conduttori, come segue:
NB: VEDERE ANCHE 1C101
a. |
materiali per l'assorbimento di frequenze superiori a 2 × 108 Hz e inferiori a 3 × 1012 Hz; 1C001.a. non sottopone ad autorizzazione:
i materiali magnetici assorbenti, quando contenuti nelle vernici, non godono dell'esclusione dall'autorizzazione di cui alla nota 1 dell'1C001.a. |
b. |
materiali per l'assorbimento di frequenze superiori a 1,5 × 1014 Hz e inferiori a 3,7 × 1014 Hz e non trasparenti nel dominio visibile; |
c. |
materiali polimerici intrinsecamente conduttivi con ‧conduttività elettrica di volume‧ superiore a 10 000 S/m (Siemens per metro) o ‧resistività superficiale‧ inferiore a 100 ohm/quadrato, basati su uno qualsiasi dei polimeri seguenti:
Nota tecnica: la ‧conduttività elettrica di volume‧ e la ‧resistività superficiale‧ sono determinate con l'ausilio della norma ASTM D-257 o norme nazionali equivalenti. |
1C002
Leghe metalliche, polveri di leghe metalliche o materiali legati, come segue:
NB: VEDERE ANCHE 1C202
1C002 non sottopone ad autorizzazione le leghe metalliche, le polveri di leghe metalliche o i materiali legati per il rivestimento di substrati.
Note tecniche:
1. |
Le leghe metalliche specificate in 1C002 sono leghe contenenti una percentuale in peso del materiale indicato più elevata rispetto a qualsiasi altro elemento. |
2. |
La ‧vita fino alla rottura sotto sforzo‧ deve essere misurata conformemente alla norma ASTM E-139 o norme nazionali equivalenti. |
3. |
La‧resistenza alla fatica oligociclica‧deve essere misurata conformemente alla norma ASTM E-606‧Metodo raccomandato per la prova di resistenza alla fatica oligociclica ad ampiezza costante‧o norme nazionali equivalenti. La prova deve essere assiale con un rapporto di carico medio uguale a 1 e coefficiente di concentrazione dei carichi (Kt) uguale ad 1. Il carico medio è definito come carico massimo meno carico minimo diviso il carico massimo. |
a. |
Alluminuri, come segue:
|
b. |
Leghe metalliche costituite dai materiali specificati in 1C002.c., come segue:
|
c. |
polveri o particelle di leghe metalliche aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
d. |
materiali legati aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
1C003
Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, aventi una delle caratteristiche seguenti:
a. |
permeabilità iniziale relativa di 120 000 o più e spessore di 0,05 mm o inferiore; Nota tecnica: la misura della permeabilità iniziale deve essere effettuata sui materiali dopo completa ricottura. |
b. |
leghe magnetostrittive aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
c. |
strisce di leghe amorfe o ‧nanocristalline‧ aventi tutte le caratteristiche seguenti:
Nota tecnica: i materiali ‧nanocristallini‧ di cui all'1.C003.c. sono materiali aventi una grana cristallina pari o inferiore a 50 nm, determinata mediante diffrazione di raggi X. |
1C004
Leghe di uranio titanio o leghe di tungsteno con una "matrice" a base di ferro, nichelio o rame, aventi le caratteristiche seguenti:
a. |
densità superiore a 17,5 g/cm3, |
b. |
limite di elasticità superiore a 880 MPa, |
c. |
carico di rottura superiore a 1 270 MPa |
d. |
allungamento superiore all'8 %. |
1C005
Conduttori "compositi""superconduttori" di lunghezza superiore a 100 m o con massa superiore a 100 g, come segue:
a. |
conduttori "compositi""superconduttori" contenenti uno o più ‧filamenti‧ al niobio-titanio, aventi le caratteristiche seguenti:
|
b. |
conduttori "compositi""superconduttori" costituiti da uno o più "filamenti""superconduttori" diversi dal niobio-titanio aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
c. |
conduttori "compositi""superconduttori" costituiti da uno o più "filamenti""superconduttori" che mantengono lo stato "superconduttore" a una temperatura superiore a 115K (– 158,16 °C). Nota tecnica: Ai fini di 1C005 I ‧filamenti‧ possono essere in forma di fili, cilindri, pellicole, nastri e strisce. |
1C006
Fluidi e sostanze lubrificanti, come segue:
a. |
fluidi idraulici che contengono come ingredienti principali uno dei composti o delle sostanze seguenti:
|
b. |
sostanze lubrificanti contenenti come ingredienti principali uno dei composti o sostanze seguenti:
|
c. |
fluidi di ammortizzamento o di flottazione aventi purezza superiore al 99,8 %, contenenti meno di 25 particelle di dimensione uguale o superiore a 200 μm per 100 ml e costituiti per l'85 % almeno di uno dei seguenti:
|
d. |
fluidi di raffreddamento ai fluorocarburi per parti elettroniche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
Nota tecnica:
ai fini dell'1C006:
1. |
il ‧punto di infiammabilità‧ è determinato con il metodo Cleveland a vaso aperto, indicato nella norma ASTM D-92 o norme nazionali equivalenti; |
2. |
il ‧punto di scorrimento‧ è determinato con il metodo descritto nella norma ASTM D-97 o norme nazionali equivalenti; |
3. |
l'‧indice di viscosità‧ è determinato con il metodo descritto nella norma ASTM D-2270 o norme nazionali equivalenti; |
4. |
la ‧stabilità termica‧ è determinata con la procedura di prova seguente o con altre procedure nazionali equivalenti:
|
5. |
la ‧temperatura di autoaccensione‧ è determinata con il metodo descritto nella norma ASTM E-659 o norme nazionali equivalenti. |
1C007
Materiali ceramici di base, materiali ceramici non "compositi", materiali "compositi" a "matrice" ceramica e materiali precursori, come segue:
NB: VEDERE ANCHE 1C107
a. |
materiali di base di boruri di titanio semplici o complessi, aventi impurità metalliche totali, non comprese le aggiunte intenzionali, minori di 5 000 ppm, dimensione media della particella uguale o inferiore a 5 μm e non più del 10 % di particelle superiori a 10 μm; |
b. |
materiali ceramici non "compositi", sotto forma grezza o semilavorata, composti di boruri di titanio con densità uguale o superiore al 98 % del valore teorico; 1C007.b non sottopone ad autorizzazione gli abrasivi. |
c. |
materiali "compositi" ceramica-ceramica, a "matrice" di vetro o di ossido, rinforzati con fibre aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
d. |
materiali "compositi" ceramica-ceramica, con o senza fase metallica continua, contenenti particelle, materiale filiforme o fibre nei quali i carburi o i nitruri di silicio, di zirconio o di boro costituiscono la "matrice"; |
e. |
materiali precursori (cioè materiali speciali polimerici o metallo-organici) per la produzione di qualsiasi fase o fasi di materiali specificati in 1C007.c, come segue:
|
f. |
materiali "compositi" ceramica-ceramica a "matrice" di vetro o di ossido, rinforzati con fibre continue corrispondenti a uno dei sistemi seguenti:
1C007.f. non sottopone ad autorizzazione i materiali "compositi" contenenti fibre corrispondenti a detti sistemi con un carico di rottura specifico della fibra inferiore a 700 MPa a 1 273 K (1 000 °C) o una resistenza allo scorrimento della fibra superiore all'1 % dell'allungamento da scorrimento ad un carico di 100 MPa e ad una temperatura di 1 273 K (1 000 °C) per un periodo di 100 ore. |
1C008
Sostanze polimeriche non fluorurate, come segue:
a. |
1C008.a. sottopone ad autorizzazione le sostanze in forma "fusibile" liquida o solida, incluse resine, polveri, palline, pellicole, fogli, nastri o strisce. Per le poliimmidi aromatiche non "fusibili" sotto forma di pellicole, fogli, nastri o strisce vedere 1A003. |
b. |
copolimeri cristalli liquidi termoplastici aventi una temperatura di distorsione superiore a 523 K (250 °C) misurata in conformità alla norma ISO 75-2 (2004), metodo A o norme nazionali equivalenti, sotto un carico di 1,80 N/mm2, e composti da:
|
c. |
non utilizzato; |
d. |
poliarilene chetoni; |
e. |
poliarilene solfuri, dove il gruppo arilene è costituito da bifenilene, trifenilene o una loro combinazione; |
f. |
polibifenilenetere solfone avente "temperatura di transizione vetrosa (Tg)" superiore a 513 K (240 °C). |
Nota tecnica:
la‧temperatura di transizione vetrosa (Tg)‧per i materiali in 1C008 è determinata con il metodo descritto nella norma ISO 11357-2 (1999) o equivalenti nazionali.
1C009
Composti fluorurati, non trattati, come segue:
a. |
copolimeri di fluoruro di vinilidene aventi struttura cristallina beta del 75 % o più senza stiramento; |
b. |
poliimmidi fluorurate, contenenti in peso 10 % o più di fluoro combinato; |
c. |
elastomeri di fosfazene fluorurato, contenenti in peso 30 % o più di fluoro combinato. |
1C010
"Materiali fibrosi o filamentosi" suscettibili di essere utilizzati in strutture o prodotti laminati "compositi" a "matrice" organica, a "matrice" metallica o a "matrice" di carbonio, come segue:
NB: VEDERE ANCHE 1C210 E 9C110.
a. |
"materiali fibrosi o filamentosi" organici aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1C010.a. non sottopone ad autorizzazione il polietilene. |
b. |
"materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1C010.b non sottopone ad autorizzazione tessuti costruiti con "materiali fibrosi o filamentosi" per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di aeromobili civili, nei quali la dimensione dei singoli fogli non superi 100 cm × 100 cm. Nota tecnica: le proprietà dei materiali descritti in 1C010.b. devono essere determinate con il metodo SRM 12 fino a 17 raccomandato dalla SACMA, secondo la norma ISO 10618:2004 10.2.1 metodo A o norme nazionali equivalenti per il collaudo di cavi di filamenti e basate sulla media dei lotti. |
c. |
"materiali fibrosi o filamentosi" inorganici aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1C010.c. non sottopone ad autorizzazione:
|
d. |
"materiali fibrosi o filamentosi" aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
e. |
fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o "preformati di fibre di carbonio", come segue:
1C010.e non sottopone ad autorizzazione:
Nota tecnica: la ‧temperatura di transizione vetrosa (Tg)‧ dei materiali in 1C010.e è determinata con il metodo descritto nella norma ASTM D-3418 utilizzando il processo per via asciutta. La ‧temperatura di transizione vetrosa (Tg)‧ delle resine fenoliche ed epossidiche è determinata con il metodo descritto nella norma ASTM D-4065 ad una frequenza di 1 Hz e ad una velocità di riscaldamento di 2 K (°C) al minuto, utilizzando il processo per via asciutta. |
1C011
Metalli e composti aventi le caratteristiche seguenti:
NB: VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO e 1C111
a. |
metalli con particelle di dimensioni inferiori a 60 μm di forma sferica, atomizzata, sferoidale, in scaglie o macinate, ricavate da materiali costituiti per il 99 % o più di zirconio, magnesio e loro leghe; Nota tecnica: Il contenuto naturale di afnio nello zirconio (normalmente dal 2 % al 7 %) è conteggiato con lo zirconio i metalli o le leghe specificati in 1C011.a. sono sottoposti ad autorizzazione indipendentemente dal fatto che siano incapsulati in alluminio, magnesio, zirconio o berillio. |
b. |
boro o carburo di boro aventi un grado di purezza dell'85 % o superiore e particelle di dimensioni pari o inferiori a 60 μm; i metalli o le leghe in 1C011.b. sono sottoposti ad autorizzazione indipendentemente dal fatto che siano incapsulati in alluminio, magnesio, zirconio o berillio. |
c. |
nitrato di guanidina; |
d. |
Nitroguanidina (NQ) (CAS 556-88-7). |
1C012
Materiali, come segue:
Nota tecnica:
Questi materiali sono utilizzati di norma per sorgenti di calore nucleari.
a. |
plutonio sotto qualsiasi forma, con tenore isotopico di plutonio 238 maggiore del 50 % in peso; 1C012.a. non sottopone ad autorizzazione:
|
b. |
nettunio 237 "precedentemente separato" sotto qualsiasi forma. 1C012.b. non sottopone ad autorizzazione le spedizioni contenenti un grammo di nettunio 237 o meno. |
1C101
Materiali e dispositivi per la riduzione di caratteristiche osservabili quali la riflettività radar, la segnatura ultravioletta/infrarossa e la segnatura acustica, diversi da quelli specificati in 1C001, utilizzabili in ‧missili‧ sottosistemi di ‧missili‧ o veicoli aerei senza equipaggio specificati in 9A012.
1C101 comprende:
a. |
materiali strutturali e rivestimenti appositamente progettati per ridurre la riflettività radar; |
b. |
rivestimenti, incluse le vernici, appositamente progettati per ridurre o adattare opportunamente la capacità di emissione o di riflessione negli spettri a microonde, infrarosso o ultravioletto dello spettro elettromagnetico. |
1C101 non comprende i rivestimenti appositamente utilizzati per il controllo termico dei satelliti.
Nota tecnica:
In 1C101 per ‧missili‧ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.
1C102
Materiali risaturati pirolizzati carbonio-carbonio progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o i razzi sonda specificati in 9A104.
1C107
Grafite e materiali ceramici, diversi da quelli specificati in 1C007, come segue:
a. |
Grafiti a grani fini con densità di massa uguale o superiore a 1,72 g/cm3 misurata a 288 K (15 °C) ed aventi una dimensione dei grani uguale o inferiore a 100 μm, utilizzabili per ugelli di razzi e per punte di ogive di veicoli di rientro, che possono essere lavorate in uno dei seguenti prodotti:
VEDERE ANCHE 0C004 |
b. |
Grafiti ottenute per pirolisi o grafiti rinforzate con fibre, utilizzabili per ugelli di motori a razzo e per punte di ogive di veicoli di rientro utilizzabili in "missili", veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104; VEDERE ANCHE 0C004 |
c. |
materiali ceramici compositi (con costante dielettrica inferiore a 6 per frequenze comprese tra 100 MHz e 100 GHz), per l'uso in cupole di protezione di antenne (radome) utilizzabili in "missili", veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104; |
d. |
ceramiche rinforzate al carburo di silicio non ossidate lavorabili a macchina utilizzabili per punte di ogive utilizzabili in "missili", veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104; |
e. |
materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro e alette di ogive utilizzabili in "missili", veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104. |
1C111
Propellenti e costituenti chimici per propellenti diversi da quelli in 1C011, come segue:
a. |
sostanze propulsive:
|
b. |
sostanze polimeriche:
|
c. |
altri additivi e agenti per propellenti:
|
per i propellenti e costituenti chimici per i propellenti non specificati in 1C111, vedere l'elenco dei materiali di armamento.
1C116
Acciai Maraging aventi carico di rottura uguale o superiore a 1 500 MPa, alla temperatura di 293 K (20 °C), sotto forma di fogli, lamiere o tubi con spessore delle lamiere o delle pareti uguale o inferiore a 5 mm.
NB: VEDERE ANCHE 1C216
Nota tecnica:
Gli acciai Maraging sono leghe di ferro generalmente caratterizzate da alto contenuto di nichelio, contenuto molto basso di carbonio e l'uso di elementi sostitutivi o precipitati per ottenere un aumento di resistenza e di durezza per invecchiamento della lega.
1C117
Tungsteno, molibdeno e leghe di questi metalli sotto forma di particelle uniformemente sferiche o atomizzate di diametro uguale o inferiore a 500 micrometri con purezza uguale o superiore al 97 % per la fabbricazione di componenti di motori a razzo utilizzabile in "missili", veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104 (cioè scudi termici, substrati di ugelli, colli di ugelli, e superfici di controllo della spinta del vettore).
1C118
Acciaio Duplex inossidabile stabilizzato al titanio (Ti-DSS)
a. |
avente tutte le seguenti caratteristiche:
|
b. |
avente una delle seguenti forme
|
1C202
Leghe diverse da quelle specificate in 1C002.b.3. o b.4., come segue:
a. |
leghe di alluminio aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
b. |
leghe di titanio aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
Nota tecnica:
le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico.
1C210
‧Materiali fibrosi o filamentosi‧ o materiali preimpregnati diversi da quelli specificati in 1C010.a., b. o e., come segue:
a. |
‧materiali fibrosi o filamentosi‧ al carbonio o aramidici aventi una delle caratteristiche seguenti:
1C210.a. non sottopone ad autorizzazione ‧materiali fibrosi o filamentosi‧ aramidici contenenti lo 0,25 percento o più in peso di un modificatore di superficie di fibre a base di estere; |
b. |
‧materiali fibrosi o filamentosi‧ di vetro aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
c. |
"filati", "fasci di fibre", "cavi" o "nastri" continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 15 mm (materiali preimpregnati), costituiti dai ‧materiali fibrosi o filamentosi‧ di vetro o di carbonio specificati in 1C210.a. o b. Nota tecnica: la resina costituisce la matrice del composito. |
in 1C210 i ‧materiali fibrosi o filamentosi‧ sono limitati a "monofilamenti", "filati", "fasci di fibre", "cavi", o "nastri" continui.
1C216
Acciaio Maraging diverso da quello specificato in 1C116, avente carico di rottura uguale o superiore a 2 050 MPa alla temperatura di 293 K (20 °C).
1C216 non sottopone ad autorizzazione le forme nelle quali tutte le dimensioni lineari siano uguali o inferiori a 75 mm.
Nota tecnica:
l'acciaio sopra richiamato comprende l'acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico.
1C225
Boro arricchito in isotopo di boro-10 (10B) oltre al tenore isotopico naturale, come segue: boro elementare, composti, miscele contenenti boro, relativi manufatti, scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi.
nell'1C225 le miscele contenenti boro includono i materiali caricati di boro.
Nota tecnica:
il tenore isotopico naturale del boro-10 è pari a circa il 18,5 percento in peso (20 percento di atomi).
1C226
Tungsteno, carburo di tungsteno e leghe di tungsteno contenenti in peso più del 90 % di tungsteno, aventi le due caratteristiche seguenti:
a. |
in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi segmenti di cilindro) con diametro interno superiore a 100 mm ma inferiore a 300 mm |
b. |
una massa maggiore di 20 kg. |
1C226 non sottopone ad autorizzazione manufatti appositamente progettati per essere utilizzati come contrappesi o collimatori a raggi gamma.
1C227
Calcio avente tutte le caratteristiche seguenti:
a. |
contenere meno di 1 000 parti per milione in peso di impurità metalliche tranne il magnesio |
b. |
contenere meno di 10 parti per milione in peso di boro. |
1C228
Magnesio avente tutte le caratteristiche seguenti:
a. |
contenere in peso meno di 200 parti per milione di impurità metalliche tranne il calcio |
b. |
contenere meno di 10 parti per milione in peso di boro. |
1C229
Bismuto avente tutte le caratteristiche seguenti:
a. |
purezza uguale o superiore al 99,99 % in peso |
b. |
contenuto di argento inferiore a 10 parti per milione in peso. |
1C230
Berillio metallo, leghe contenenti in peso più del 50 % di berillio, composti di berillio, relativi manufatti e scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi.
1C230 non sottopone ad autorizzazione le sostanze e i prodotti seguenti:
a. |
finestre di metallo per apparecchiature a raggi X o per dispositivi di profilo stratigrafico dei pozzi; |
b. |
forme di ossido finite o semilavorate, appositamente progettate per parti di componenti elettronici o come substrati per circuiti elettronici; |
c. |
berillo (silicato di berillio e alluminio) sotto forma di smeraldi o acquamarine. |
1C231
Afnio metallo, leghe contenenti in peso più del 60 % di afnio, composti di afnio contenenti in peso più del 60 % di afnio, relativi manufatti e scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi.
1C232
Elio-3 (3He) miscele contenenti elio-3 e prodotti o dispositivi contenenti uno dei suddetti elementi.
1C232 non sottopone ad autorizzazione prodotti o dispositivi contenenti meno di 1 g di elio-3.
1C233
Litio arricchito in isotopo litio 6 (6Li) con tenore isotopico superiore a quello naturale e prodotti o dispositivi contenenti litio arricchito, come segue: litio elementare, leghe, composti, miscele contenenti litio, relativi manufatti e scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi.
1C233 non sottopone ad autorizzazione dosimetri termoluminescenti.
Nota tecnica:
il tenore isotopico naturale del litio 6 è pari a circa il 6,5 percento in peso (7,5 percento di atomi).
1C234
Zirconio con un contenuto di afnio inferiore a 1/500 in peso come segue: metallo, leghe contenenti più del 50 % di zirconio in peso, composti, loro manufatti e scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi.
1C234 non sottopone ad autorizzazione zirconio in lamine aventi spessore uguale o inferiore a 0,10 mm.
1C235
Trizio, composti e miscele contenenti trizio nei quali il rapporto in atomi trizio/idrogeno è superiore a 1/1 000, e prodotti o dispositivi contenenti uno dei suddetti elementi.
1C235 non sottopone ad autorizzazione prodotti o dispositivi contenenti meno di 1,48 × 103 GBq (40 Ci) di trizio.
1C236
Specie nucleari radioattive emettitrici di radiazioni alfa aventi un periodo di dimezzamento della radiazione alfa uguale o superiore a 10 giorni ma inferiore a 200 anni, nelle seguenti forme:
a. |
elementare, |
b. |
composti aventi attività totale alfa uguale o superiore a 37 GBq/kg (1 Ci/kg), |
c. |
miscele aventi attività totale alfa uguale o superiore a 37 GBq/kg (1 Ci/kg), |
d. |
prodotti o dispositivi contenenti uno degli elementi summenzionati. |
1C236 non sottopone ad autorizzazione prodotti o dispositivi contenenti meno di 3,7 GBq (100 millicurie) di attività alfa.
1C237
Radio-226 (226Ra), leghe di radio-226, composti di radio-226, miscele contenenti radio-226, relativi manufatti e prodotti o dispositivi contenenti uno degli elementi summenzionati.
1C237 non sottopone ad autorizzazione i prodotti seguenti:
a. |
applicazioni medicali; |
b. |
prodotti o dispositivi contenenti meno di 0,37 GBq (10 millicurie) di radio-226. |
1C238
Trifluoruro di cloro (CIF3).
1C239
Esplosivi ad alto potenziale, diversi da quelli specificati nell'elenco dei materiali di armamento, o sostanze o miscele contenenti più del 2 % in peso di qualsiasi esplosivo con densità dei cristalli superiore a 1,8 g/cm3 ed aventi una velocità di detonazione superiore a 8 000 m/s.
1C240
Polvere di nichelio e nichelio metallo poroso, diversi da quelli specificati in 0C005, come segue:
a. |
polvere di nichelio avente tutte le caratteristiche seguenti:
|
b. |
nichelio metallo poroso prodotto con materiali specificati in 1C240.a. |
1C240 non sottopone ad autorizzazione le sostanze e i prodotti seguenti:
a. |
polveri di nichelio filamentoso, |
b. |
fogli singoli di nichelio poroso con area uguale o inferiore a 1 000 cm2 per foglio. |
Nota tecnica:
1C240.b fa riferimento al metallo poroso fabbricato tramite compattazione e sinterizzazione dei materiali in 1C240.a per formare un materiale metallico con pori di piccole dimensioni comunicanti in tutta la struttura.
1C350
Prodotti chimici, che possono essere utilizzati come precursori per agenti tossicologici, come segue e "miscele chimiche" contenenti una o più delle seguenti sostanze:
NB: VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO E 1C450
1. |
tiodiglicole (111-48-8), |
2. |
ossicloruro di fosforo (10025-87-3), |
3. |
metilfosfonato di dimetile (DMMP) (756-79-6), |
4. |
VEDERE L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO PER IL difluoruro di metil-fosfonile (df) (676-99-3), |
5. |
dicloruro di metil-fosfonile (676-97-1), |
6. |
fosfito di dimetile (868-85-9), |
7. |
tricloruro di fosforo (7719-12-2), |
8. |
fosfito di trimetile (121-45-9), |
9. |
cloruro di tionile (7719-09-7), |
10. |
3-idrossi-1-metilpiperidina (3554-74-3), |
11. |
cloruro di N,N-diisopropile-2-amminoetile (96-79-7), |
12. |
N,N-diisopropile-2-amminoetanetiolo (5842-07-9), |
13. |
chinuclidin-3 olo (1619-34-7), |
14. |
fluoruro di potassio (7789-23-3), |
15. |
2-cloroetanolo (107-07-3), |
16. |
dimetilammina (124-40-3), |
17. |
etilfosfonato di dietile (78-38-6), |
18. |
N,N-dimetilfosforammidato di dietile (2404-03-7), |
19. |
fosfito di dietile (762-04-9), |
20. |
cloridrato di dimetilammina (506-59-2), |
21. |
dicloruro di etilfosfinile (1498-40-4), |
22. |
dicloruro di etilfosfonile (1066-50-8), |
23. |
VEDERE L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO PER IL difloruro di etilfosfonile (753-98-0), |
24. |
acido fluoridrico (7664-39-3), |
25. |
benzilato di metile (76-89-1), |
26. |
dicloruro di metilfosfinile (676-83-5), |
27. |
N,N-diisopropile-2-amminoetanolo (96-80-0), |
28. |
alcool pinacolilico (464-07-3), |
29. |
VEDERE L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO PER L'o-etil-2-diisopropilammino-etil-metilfosfonato (ql) (57856-11-8), |
30. |
fosfito di trietile (122-52-1), |
31. |
tricloruro di arsenico (7784-34-1), |
32. |
acido benzilico (76-93-7), |
33. |
metilfosfonito di dietile (15715-41-0), |
34. |
etilfosfonato di dimetile (6163-75-3), |
35. |
difluoruro di etilfosfinile (430-78-4), |
36. |
difluoruro di metilfosfinile (753-59-3), |
37. |
3-chinuclidinone (3731-38-2), |
38. |
pentacloruro di fosforo (10026-13-8), |
39. |
pinacolone (75-97-8), |
40. |
cianuro di potassio (151-50-8), |
41. |
bifluoruro di potassio (7789-29-9), |
42. |
bifluoruro di ammonio (1341-49-7), |
43. |
fluoruro di sodio (7681-49-4), |
44. |
bifluoruro di sodio (1333-83-1), |
45. |
cianuro di sodio (143-33-9), |
46. |
trietanolammina (102-71-6), |
47. |
pentasolfuro di fosforo (1314-80-3), |
48. |
diisopropilammina (108-18-9), |
49. |
dietilamminoetanolo (100-37-8), |
50. |
solfuro di sodio (1313-82-2), |
51. |
monocloruro di zolfo (10025-67-9), |
52. |
dicloruro di zolfo (10545-99-0), |
53. |
cloridrato di trietanolamina (637-39-8), |
54. |
cloridrato di N,N-diisopropile-2-amminoetilcloruro (4261-68-1), |
55. |
Acido Metilfosfonico (993-13-5), |
56. |
DietilMetilfosfonato (683-08-9), |
57. |
N,N-Dimetilfosforamidedicloruro (677-43-0), |
58. |
Triisopropilfosfito (116-17-6), |
59. |
Etildietanolammina (139-87-7), |
60. |
O, O-DietilFosforotioato (2465-65-8), |
61. |
O, O-DietilFosforoditioato (298-06-6), |
62. |
Esafluorosilicato di Sodio (16893-85-9), |
63. |
Acido Diclorometilfosfonico (676-98-2), |
Per le esportazioni verso gli "Stati che non aderiscono alla convenzione sulle armi chimiche", 1C350 non sottopone ad autorizzazione le "miscele chimiche" contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 e .63 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 10 % in peso della miscela.
Per le esportazioni verso gli "Stati che aderiscono alla convenzione sulle armi chimiche", 1C350 non sottopone ad autorizzazione le "miscele chimiche" contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, 35, .36, .54, .55, .56, .57 e .63 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 30 % in peso della miscela.
1C350 non sottopone ad autorizzazione le "miscele chimiche" contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C350 .2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61 and .62 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 30 % in peso della miscela.
1C350 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale
1C351
Agenti patogeni per l'uomo, zoonosi e "tossine", come segue e miscele chimiche contenenti una o più delle sostanze seguenti:
a. |
virus, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di "colture vive isolate" che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:
|
b. |
rickettsiae, naturali, potenziate o modificate, sia nella forma di "colture vive isolate" che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:
|
c. |
batteri, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di "colture vive isolate" che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:
|
d. |
"tossine" e relative "sottounità di tossine", come segue:
1C351.d. non sottopone ad autorizzazione le tossine Botulinum o le conotossine sotto forma di prodotti che rispettino tutti i criteri seguenti:
|
e. |
funghi, anche naturali, potenziati o modificati, sia in forma di colture vive isolate o come materiale comprendente materiale vivo intenzionalmente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:
|
1C351 non sottopone ad autorizzazione i "vaccini" o le "immunotossine".
1C352
Agenti patogeni per gli animali, come segue:
a. |
virus, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di "colture vive isolate" che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:
|
b. |
micoplasmi, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di "colture vive isolate" che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:
|
1C352 non sottopone ad autorizzazione i "vaccini".
1C353
Elementi genetici e organismi geneticamente modificati, come segue:
a. |
organismi geneticamente modificati o elementi genetici che contengono sequenze di acido nucleico associate alla patogenicità di organismi specificati in 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c., IC351.e., 1C352 o 1C354; |
b. |
organismi geneticamente modificati o elementi genetici che contengono sequenze di acido nucleico che codificano una qualsiasi delle "tossine" specificate in 1C351.d. o le relative "sottounità di tossine". |
Note tecniche:
1. |
Gli elementi genetici includono, tra gli altri, cromosomi, genomi, plasmidi, trasposoni e vettori geneticamente modificati o non geneticamente modificati. |
2. |
Per sequenze di acido nucleico associate alla patogenicità dei microrganismi specificati in 1C351.a, 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 o 1C354 si intende una qualsiasi sequenza propria del microrganismo specificato che:
|
1C353 non si applica alle sequenze di acido nucleico associate alla patogenicità da Escherichia coli enteromorragica, serotipo 0157 e ad altri ceppi produttori di verotossine diverse da quelle che codificano la verotossina o le relative sottounità.
1C354
Agenti patogeni per le piante, come segue:
a. |
virus, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di "colture vive isolate" che né quella di materiale deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:
|
b. |
batteri, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di "colture vive isolate" che in quella di materiale deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:
|
c. |
funghi, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di "colture vive isolate" che in quella di materiale deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:
|
1C450
Prodotti chimici tossici e precursori di prodotti chimici tossici, come segue:
NB: VEDERE ANCHE 1C350, 1C351.d E L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO.
a. |
Prodotti chimici tossici, come segue:
Per le esportazioni verso gli "Stati che non aderiscono alla convenzione sulle armi chimiche", 1C450 non sottopone ad autorizzazione le "miscele chimiche" contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C450.a.1 e.a.2 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più dell’1 % in peso della miscela. Per le esportazioni verso gli "Stati che aderiscono alla convenzione sulle armi chimiche", 1C450 non sottopone ad autorizzazione le "miscele chimiche" contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C450.a.1 e.a.2 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 30 % in peso della miscela. 1C450 non sottopone ad autorizzazione le "miscele chimiche" contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C450.a.4,.a.5,.a.6 e.a.7 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 30 % in peso della miscela. 1C450 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale. |
b. |
Precursori di prodotti chimici tossici, come segue:
Per le esportazioni verso gli "Stati che non aderiscono alla convenzione sulle armi chimiche", 1C450 non sottopone ad autorizzazione le "miscele chimiche" contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C450.b.1, .b.2, .b.3, .b.4, .b.5 e .b.6 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 10 % in peso della miscela. Per le esportazioni verso gli "Stati che aderiscono alla convenzione sulle armi chimiche", 1C450 non sottopone ad autorizzazione le "miscele chimiche" contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C450.b.1, .b.2, .b.3, .b.4, .b.5 e .b.6 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 30 % in peso della miscela. 1C450 non sottopone ad autorizzazione le "miscele chimiche" contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alla voce 1C450.b.8 nella quale nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 30 % in peso della miscela. 1C450 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per l’uso individuale. |
1D
Software
1D001
"Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature specificate in 1B001, 1B002 o 1B003.
1D002
"Software" per lo "sviluppo" di prodotti laminati o di materiali "compositi" a "matrice" organica, a "matrice" metallica o a "matrice" di carbonio.
1D003
"Software" appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature di eseguire le funzioni delle apparecchiature specificate in 1A004.c. o 1A004.d.
1D101
"Software" appositamente progettato o modificato per l'"utilizzazione" dei beni specificati in 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 o 1B119.
1D103
"Software" appositamente progettato per l'analisi di caratteristiche osservabili ridotte, quali riflettività radar, segnatura ultravioletta/infrarossa e segnatura acustica.
1D201
"Software" appositamente progettato per l'"utilizzazione" dei beni specificati in 1B201.
1E
Tecnologia
1E001
"Tecnologia", in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature o materiali specificati in 1A001.b, 1A001.c, 1A002, 1A003, 1A004 o 1A005, 1A006.b., 1A007, 1B o 1C.
1E002
Altre "tecnologie" come segue:
a. |
"tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di polibenzotiazoli o polibenzossiazoli; |
b. |
"tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di composti fluoroelastomeri contenenti almeno un monomero di viniletere; |
c. |
"tecnologia" per la progettazione o la "produzione" di materiali di base o di materiali ceramici non "compositi", come segue:
|
d. |
"tecnologia" per la "produzione" di fibre di poliammidi aromatiche; |
e. |
"tecnologia" per l'installazione, la manutenzione o la riparazione di materiali specificati in 1C001; |
f. |
"tecnologia" per la riparazione di strutture "composite", laminati o materiali specificati in 1A002, 1C007.c. o 1C007.d; 1E002.f. non sottopone ad autorizzazione la "tecnologia" per la riparazione di strutture di "aeromobili civili" con l'impiego di "materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio e resine epossidiche, contenuta nei manuali del costruttore degli aeromobili. |
g. |
biblioteche (raccolte di parametri tecnici) appositamente progettate o modificate per consentire alle apparecchiature di eseguire le funzioni delle apparecchiature specificate in 1A004.c. o 1A004.d. Nota tecnica: Ai fini di 1E002.g., per ‧biblioteca (raccolta di parametri tecnici)‧ si intende una raccolta di informazioni tecniche il riferimento alle quali può migliorare le prestazioni delle apparecchiature o dei sistemi pertinenti. |
1E101
"Tecnologia", in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzazione" di beni specificati in 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, da 1B115 a 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 fino a 1C118, 1D101 o 1D103.
1E102
"Tecnologia", in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" di "software" specificato in 1D001, 1D101 o 1D103.
1E103
"Tecnologia" per la regolazione di temperatura, pressione o atmosfera in autoclavi o idroclavi quando utilizzate per la "produzione" di materiali "compositi" o di materiali "compositi" parzialmente lavorati.
1E104
"Tecnologia" per la "produzione" di materiali derivati per pirolisi formati su stampo, anima o altro supporto a partire da gas precursori che si decompongono nella gamma di temperature da 1 573 K (1 300 °C) a 3 173 K (2 900 °C) e pressioni da 130 Pa a 20 kPa.
1E104 comprende la "tecnologia" per la composizione dei gas precursori, della velocità di flusso e del controllo temporale del processo e dei relativi parametri.
1E201
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzazione" di beni specificati in 1A002, 1A007, 1A202, 1A225, 1A226, 1A227, 1B201, 1B225 fino a 1B233, 1C002.b.3. o b.4., 1C010.b., 1C202, 1C210, 1C216, 1C225 fino a 1C240 o 1D201.
1E202
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" o la "produzione" di beni specificati in 1A007, 1A202, 1A225, 1A226 o 1A227.
1E203
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" di "software" specificato in 1D201.
CATEGORIA 2
TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI
2A
Sistemi, apparecchiature e componenti
per i cuscinetti a funzionamento silenzioso, vedere l'elenco dei materiali di armamento.
2A001
Sistemi di cuscinetti e cuscinetti antifrizione e loro componenti, come segue:
2A001 non sottopone ad autorizzazione sfere aventi tolleranze specificate di grado 5 o meno precise dal fabbricante secondo la norma ISO 3290.
a. |
cuscinetti a sfere e cuscinetti a rulli pieni, aventi tutte le tolleranze specificate dal fabbricante secondo la norma ISO 492, classe di tolleranza 4 (o ANSI/ABMA Standard 20, classe di tollerenza ABEC-7 o RBEC-7 o norme nazionali equivalenti) o migliori e aventi sia anelli sia elementi volventi (ISO 5593), costruiti con metallo Monel o berillio; 2A001.a non sottopone ad autorizzazione i cuscinetti a rulli conici. |
b. |
altri cuscinetti a sfere e cuscinetti a rulli pieni, aventi tutte le tolleranze specificate dal fabbricante secondo la norma ISO 492, classe di tolleranza 2 (o ANSI/ABMA Standard 20, classe di tollerenza ABEC-9 o RBEC-9 o norme nazionali equivalenti o migliori; 2A001.b non sottopone ad autorizzazione i cuscinetti a rulli conici. |
c. |
sistemi di cuscinetti magnetici attivi costituiti da uno degli elementi seguenti:
|
2A225
Crogioli costruiti con materiali resistenti ai metalli attinidi liquidi, come segue:
a. |
crogioli aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
b. |
crogioli aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
c. |
crogioli aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
2A226
Valvole aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. |
una ‧dimensione nominale‧ uguale o superiore a 5 mm; |
b. |
tenuta a soffietti |
c. |
interamente costruite o rivestite con alluminio, leghe di alluminio, nichelio o leghe di nichelio contenenti oltre il 60 % in peso di nichelio. |
Nota tecnica:
per le valvole con diametri di entrata e di uscita differenti, la ‧dimensione nominale‧ in 2A226 si riferisce al diametro più piccolo.
2B
Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione
Note tecniche:
1. |
Gli assi di contornatura secondari paralleli (ad esempio un asse W su fresalesatrici orizzontali o un asse di rotazione secondario il cui asse centrale è parallelo a quello dell'asse di rotazione primario) non sono conteggiati nel numero totale degli assi di contornatura. Gli assi di rotazione non devono necessariamente ruotare su 360°. Un asse di rotazione può essere mosso da un dispositivo lineare (ad esempio una vite o una cremagliera). |
2. |
Ai fini del 2B, il numero di assi che possono essere coordinati simultaneamente per il "controllo di contornatura" è pari al numero di assi lungo o intorno ai quali, durante la lavorazione del pezzo, sono effettuati movimenti simultanei e interconnessi tra un pezzo e un utensile. Non sono inclusi assi supplementari lungo o intorno ai quali sono effettuati altri movimenti relativi all'interno della macchina, quali ad esempio:
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3. |
La nomenclatura degli assi deve essere conforme alla norma internazionale ISO 841, ‧Macchine a controllo numerico — Nomenclatura degli assi e dei movimenti‧. |
4. |
Ai fini dei punti da 2B001 a 2B009 un "mandrino basculante" è conteggiato come asse di rotazione. |
5. |
Per ciascun modello di macchina utensile può essere impiegata una ‧precisione di posizionamento dichiarata‧ conseguente a misurazioni effettuate secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti in alternativa alle prove con le singole macchine. Per ‧precisione di posizionamento dichiarata‧ si intende il valore di precisione, rappresentativo della precisione del modello di macchina, fornito alle competenti autorità dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito. Determinazione della ‧precisione di posizionamento dichiarata‧:
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2B001
Macchine utensili per l'asportazione (o il taglio) di metalli, ceramiche o materiali "compositi" e qualsiasi loro combinazione, che, conformemente alle specifiche tecniche del costruttore, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il "controllo numerico" e loro componenti appositamente progettati come segue:
NB: VEDERE 2B201
2B001 non sottopone ad autorizzazione macchine utensili a fini speciali limitate alla produzione di ingranaggi. Per queste macchine vedere 2B003.
2B001 non sottopone ad autorizzazione macchine utensili a fini speciali limitate alla produzione di uno dei seguent:
a. |
alberi a gomito o alberi a camme; |
b. |
utensili o utensili da taglio; |
c. |
estrusori a vite; |
d. |
parti di gioielli con incisioni o sfaccettature. |
Una macchina utensile dotata di almeno due delle tre funzionalità di tornitura, fresatura o rettifica (ad es. una macchina di tornitura con funzioni di fresatura) deve essere valutata a fronte di ogni voce applicabile definita in 2B001.a., 2B001.b., o 2B001.c.
Per le macchine per la rifinitura ottica, vedere 2B002.
a. |
macchine utensili di tornitura aventi tutto quanto segue:
2B001.a non sottopone ad autorizzazione le macchine di tornitura appositamente progettate per la produzione di lenti a contatto aventi tutto quanto segue:
|
b. |
macchine utensili di fresatura aventi uno degli elementi seguenti:
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c. |
macchine utensili di rettifica aventi una delle caratteristiche seguenti:
2B001.c. non sottopone ad autorizzazione le macchine di rettifica seguenti:
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d. |
macchine a scarica elettrica diverse dal tipo a filo aventi possibilità di coordinazione simultanea per "controllo di contornatura" su due o più assi di rotazione; |
e. |
macchine utensili per asportazione di metalli, ceramiche o materiali "compositi" aventi tutte le caratteristiche seguenti:
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f. |
macchine foratrici per fori profondi e tornitrici modificate per la foratura profonda in grado di eseguire fori di lunghezza superiore a 5 m e loro componenti appositamente progettati. |
2B002
Macchine utensili per la rifinitura ottica a controllo numerico equipaggiate per l'asportazione selettiva di materiali per produrre superfici ottiche non sferiche aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. |
Rifinitura della forma minore (migliore) di 1,0 μm; |
b. |
Rifinitura a una scabrezza minore (migliore) di 100 nm rms. |
c. |
quattro o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il "controllo di contornatura"; |
d. |
che utilizza uno dei seguenti processi:
|
Note tecniche:
Ai fini del 2B002:
1. |
l'‧MRF‧ si intende un processo di asportazione di materiali mediante un fluido magnetico abrasivo la cui viscosità è controllata da un campo magnetico; |
2. |
l'‧ERF‧ è un processo di asportazione mediante un fluido abrasivo la cui viscosità è controllata da un campo elettrico; |
3. |
la ‧rifinitura con fascio di particelle energetico‧ utilizza plasma di atomi reattivi (RAP) o fasci di ioni per asportare selettivamente il materiale. |
4. |
la ‧rifinitura con utensile a membrana gonfiabile‧ è un processo che utilizza una membrana pressurizzata che deformandosi entra in contatto con una superficie ridotta del pezzo. |
5. |
la ‧rifinitura a getto fluido‧ utilizza un flusso fluido per l'asportazione del materiale. |
2B003
Macchine utensili a "controllo numerico" o manuale e loro componenti, controlli ed accessori appositamente progettati, appositamente progettate per sbarbare, finire, rettificare o levigare gli ingranaggi dritti induriti (Rc=40 o superiore) a dentatura elicoidale e doppia-elicoidale aventi passo diametrale superiore a 1 250 mm e larghezza del dente del 15 % o più del passo diametrale, con qualità di finitura uguale o migliore della qualità AGMA 14 (equivalente alla norma ISO 1328 classe 3).
2B004
"Presse isostatiche" a caldo aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti e accessori appositamente progettati:
NB: VEDERE ANCHE 2B104 e 2B204
a. |
un ambiente termicamente controllato nella cavità chiusa ed una cavità di lavoro con diametro interno uguale o superiore a 406 mm |
b. |
una delle caratteristiche seguenti:
|
Nota tecnica:
la dimensione interna della cavità di lavoro si riferisce alla dimensione della cavità nella quale sono realizzate la temperatura e la pressione di lavoro senza considerare i dispositivi di montaggio. Tale dimensione sarà la più piccola tra il diametro interno della cavità sotto pressione o il diametro interno della camera isolata del forno, a seconda di quale delle due cavità è inserita nell'altra.
per stampi, matrici e utensili appositamente progettati, vedere 1B003, 9B009 e elenco dei materiali di armamento.
2B005
Apparecchiature appositamente progettate per la deposizione, il processo ed il controllo durante il processo di strati inorganici, rivestimenti e modificazioni superficiali, come segue, per substrati non elettronici mediante processi indicati nella tavola e relative note riportate dopo 2E003.f e loro componenti appositamente progettati per la movimentazione, il posizionamento, la manipolazione e il controllo automatici:
a. |
apparecchiature di produzione per la deposizione in fase di vapore di elementi chimici (CVD) aventi tutte le caratteristiche seguenti: NB: VEDERE ANCHE 2B105.
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b. |
apparecchiature di produzione con processo di impiantazione ionica con correnti di fascio uguali o superiori a 5 mA; |
c. |
apparecchiature di produzione con processo di deposizione fisica in fase di vapore per mezzo di fascio elettronico (EB-PVD) comprendenti sistemi di alimentazione previsti per potenza superiore a 80 kW, che presentano uno degli elementi seguenti:
|
d. |
apparecchiature di produzione con processo di polverizzazione per mezzo di plasma aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
e. |
apparecchiature di produzione con processo di deposizione per polverizzazione catodica in grado di sopportare densità di corrente uguali o superiori a 0,1 mA/mm2 con velocità di deposizione uguale o superiore a 15 μm/h; |
f. |
apparecchiature di produzione con processo di deposizione per arco catodico comprendenti una griglia di elletromagneti per controllare la direzione dell'area di impatto dell'arco sul catodo; |
g. |
apparecchiature di produzione di placcatura ionica che permettono la misura in situ di una delle caratteristiche seguenti:
|
2B005 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per la deposizione di vapore con processo chimico, per la deposizione ad arco catodico, per mezzo di polverizzazione catodica, per la produzione di placcatura ionica o le apparecchiature con processo di impiantazione ionica appositamente progettate per utensili di taglio o di lavorazione.
2B006
Sistemi, apparecchiature e "assiemi elettronici" di controllo dimensionale o di misura, come segue:
a. |
macchine di misura a coordinate (CMM) con controllo a calcolatore o con "controllo numerico" aventi un errore di indicazione massimo tridimensionale (volumetrico) tollerato (MPEE) in un punto qualunque della gamma di funzionamento della macchina (ossia tra la lunghezza degli assi) uguale o minore (migliore) di (1,7 + L/1 000) μm (L rappresenta la lunghezza misurata espressa in millimetri), misurata in base alla norma ISO 10360-2 (2001); NB: VEDERE ANCHE 2B206 |
b. |
strumenti di misura dello spostamento lineare e angolare come segue:
|
c. |
apparecchiature per la misura delle irregolarità delle superfici con sensibilità uguale o inferiore a (migliore di) 0,5 nm, che effettuano la misura della dispersione ottica in funzione dell'angolo. |
le macchine utensili che possono essere usate come macchine di misura sono sottoposte ad autorizzazione se corrispondono ai criteri stabiliti per la funzione di macchine utensili o per la funzione di macchine di misura o se oltrepassano tali limiti.
2B007
"Robot" aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro unità di controllo e "dispositivi di estremità" appositamente progettati:
NB: VEDERE ANCHE 2B207
a. |
aventi una capacità di trattamento in tempo reale dell'immagine in tre dimensioni reali o di una ‧analisi della scena‧ in tre dimensioni reali al fine di creare o modificare "programmi" o dati numerici di programma; Nota tecnica: la limitazione della capacità di ‧analisi della scena‧ non comprende l'approssimazione della terza dimensione tramite la ripresa della scena sotto un angolo prestabilito né una ridotta interpretazione della scala dei grigi per la percezione della profondità o della trama nell'ambito degli obiettivi operativi approvati (2 1/2 D). |
b. |
appositamente progettati per rispondere alle norme nazionali di sicurezza relative ad ambienti contenenti potenziali esplosivi per munizionamento; 2B007.b. non controlla i "robots" progettati specificatamente per le cabine di verniciatura. |
c. |
appositamente progettati o garantiti come resistenti alle radiazioni per sopportare una dose di radiazione totale superiore a 5 × 103 Gy (silicio) senza degradazione funzionale Nota tecnica: il termine Gy (silicio) si riferisce all'energia, espressa in Joule per Kg, assorbita da un campione di silicio non schermato esposto a radiazioni ionizzanti. |
d. |
appositamente progettati per funzionare ad altitudini superiori a 30 000 m. |
2B008
Assiemi o unità appositamente progettati per le macchine utensili o per sistemi o apparecchiature di controllo dimensionato o di misura, come segue:
a. |
unità di ritrasmissione di posizione di tipo lineare, (per es. dispositivi di tipo induttivo, scale graduate, sistemi a "laser" o all'infrarosso), aventi una "precisione" globale inferiore a (migliore di) (800 + (600 × L × 10–3)) nm (L rappresenta la lunghezza effettiva espressa in mm); per i sistemi a "laser" vedere anche la nota relativa in 2B006.b.1.c. e d. |
b. |
unità di ritrasmissione di posizione di tipo rotativo, (cioè dispositivi di tipo induttivo, scale graduate, sistemi a "laser" o all'infrarosso) aventi una "precisione" inferiore (migliore di) 0,00025°; per i sistemi a "laser" vedere anche la nota relativa in 2B006.b.2. |
c. |
"tavole rotanti basculanti" e "mandrini basculanti" in grado di migliorare, conformemente alle specifiche tecniche del costruttore, le macchine utensili fino a livelli uguali o superiori a quelli specificati in 2B. |
2B009
Macchine per tornitura in lastra e per fluotornitura che possono essere equipaggiate, sulla base delle specifiche tecniche del costruttore, con unità di "controllo numerico" o unità di controllo a calcolatore e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
NB: VEDERE ANCHE 2B109 e 2B209
a. |
due o più assi controllati, almeno due dei quali possano essere coordinati simultaneamente per il "controllo di contornatura" |
b. |
forza esercitata dal rullo superiore a 60 kN. |
Nota tecnica:
ai fini del 2B009 sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura.
2B104
"Presse isostatiche" diverse da quelle specificate in 2B004, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
NB: VEDERE ANCHE 2B204.
a. |
pressione massima di funzionamento uguale o superiore a 69 MPa; |
b. |
progettate per raggiungere e mantenere un ambiente a temperatura controllata uguale o superiore a 873 K (600 °C) |
c. |
cavità di lavoro con diametro interno uguale o superiore a 254 mm. |
2B105
Forni per la deposizione in fase di vapore di elementi chimici, diversi da quelli specificati in 2B005.a, progettati o modificati per l'addensamento di compositi carbonio-carbonio.
2B109
Macchine per fluotornitura diverse da quelle specificate in 2B009 e loro componenti appositamente progettati:
NB: VEDERE ANCHE 2B209
a. |
Macchine per fluotornitura aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
b. |
Componenti appositamente progettati per le macchine per la fluotornitura specificate in 2B009 o 2B109.a. |
2B109 non sottopone ad autorizzazione macchine non utilizzabili nella produzione di componenti ed apparecchiature per propulsione (cioè corpi di contenimento di motori) per sistemi specificati in 9A005, 9A007.a. o 9A105.a.
Nota tecnica
Ai fini del 2B109 sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura.
2B116
Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiatura e loro componenti come segue:
a. |
sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione o ad anello chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di vibrare un sistema ad un'accelerazione uguale o superiore a 10 g in valore efficace tra 20 Hz e 2 kHz ed in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50 kN, misurate a ‧tavola vuota‧; |
b. |
controllori numerici, combinati con software di collaudo a vibrazione appositamente progettato, con ‧larghezza di banda di controllo in tempo reale‧ superiore a 5 kHz e progettati per essere utilizzati con i sistemi di collaudo a vibrazione specificati in 2B116.a; Nota tecnica: In 2B116.b. per ‧larghezza di banda di controllo in tempo reale‧ si intende la velocità massima alla quale il controllore può eseguire cicli completi di campionamento, elaborazione di dati e trasmissione di segnali di controllo. |
c. |
dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza amplificatori associati, in grado di imprimere una forza uguale o superiore a 50 kN, misurata a ‧tavola vuota‧, ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in 2B116.a; |
d. |
strutture di supporto del pezzo da collaudare ed unità elettroniche progettate per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in grado di fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50 kN, misurata a ‧tavola vuota‧, ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in 2B116.a. |
Nota tecnica:
in 2B116 per ‧tavola vuota‧ si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio.
2B117
Apparecchiature e controlli di processo, diversi da quelli specificati in 2B004, 2B005.a., 2B104 o 2B105, progettati o modificati per l'addensamento e la pirolisi dei compositi strutturali di ugellli per razzi e di ogive per veicoli di rientro
2B119
Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:
NB: VEDERE ANCHE 2B219
a. |
Macchine di bilanciamento aventi tutte le caratteristiche seguenti:
Il 2B119.a non sottopone ad autorizzazione le macchine di bilanciamento progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchiature medicali. |
b. |
Teste indicatrici progettate o modificate per essere utilizzate con le macchine specificate in 2B119.a. Nota tecnica: Le teste indicatrici sono conosciute talvolta come strumentazione per il bilanciamento. |
2B120
Simulatori di movimento o tavole di velocità aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. |
due o piu assi; |
b. |
progettati o modificati per incorporare contatti rotanti o dispositivi integrati senza contatto in grado di trasferire energia elettrica, segnale di misura o entrambi |
c. |
aventi una delle caratteristiche seguenti:
2B120 non sottopone ad autorizzazione le tavole di rotazione progettate o modificate per macchine utensili o apparecchiature medicali. Per le tavole di rotazione per macchine utensili, vedere 2B008. I simulatori di movimento o le tavole di velocità restano sottoposti ad autorizzazione indipendentemente dal fatto che al momento dell'esportazione vi siano incorporati contatti rotanti o dispositivi integrati senza contatto. |
2B121
Tavole di posizionamento (apparecchiature in grado di posizionamenti per rotazione precisi su qualsiasi asse) diverse da quelle specificate in 2B120, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. |
due o più assi |
b. |
"precisione" di posizionamento uguale o minore (migliore) di 5 archi al secondo. |
2B121 non sottopone ad autorizzazione le tavole di rotazione progettate o modificate per macchine utensili o apparecchiature medicali. Per le tavole di rotazione per macchine utensili, vedere 2B008.
2B122
Centrifughe in grado di imprimere accelerazioni superiori a 100 g e progettate o modificate per incorporare contatti rotanti o dispositivi integrati senza contatto in grado di trasferire energia elettrica, segnale di misura o entrambi.
le centrifughe specificate in 2B122 restano sottoposte ad autorizzazione indipendentemente dal fatto che al momento dell'esportazione vi siano incorporati contatti rotanti o dispositivi integrati senza contatto.
2B201
Macchine utensili, e qualsiasi loro combinazione, diverse da quelle specificate in 2B001, per l'asportazione o il taglio di metalli, ceramiche o materiali "compositi", come segue, che, conformemente alle specifiche tecniche del costruttore, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il "controllo di contornatura" simultaneo su due o più assi:
a. |
macchine utensili di fresatura aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
b. |
macchine utensili di rettifica aventi una delle caratteristiche seguenti:
2B201.b non sottopone ad autorizzazione le macchine di rettifica seguenti:
2B201 non sottopone ad autorizzazione macchine utensili a fini speciali limitate alla produzione di una delle seguenti parti:
Una macchina utensile dotata di almeno due delle tre funzionalità di tornitura, fresatura o rettifica (ad es. una macchina di tornitura con funzioni di fresatura) deve essere valutata a fronte di ogni voce applicabile definita in 2B001.a., 2B201.a. o 2B201.b. |
2B204
"Presse isostatiche", diverse da quelle specificate in 2B004 o 2B104, e relative apparecchiature, come segue:
a. |
"Presse isostatiche" avente tutte le caratteristiche seguenti:
|
b. |
loro matrici, stampi e controlli appositamente progettati per "presse isostatiche", specificati in 2B204.a. |
Nota tecnica:
in 2B204 la dimensione della camera interna è quella della camera in cui vengono raggiunte sia la temperatura di lavoro che la pressione di lavoro e non include gli accessori. La dimensione sarà quella minore tra il diametro interno della camera pressurizzata e il diametro interno della camera di combustione isolata, a seconda di quale delle due si trova all'interno dell'altra.
2B206
Macchine, strumenti o sistemi di controllo dimensionale diversi da quelli specificati in 2B006, come segue:
a. |
macchine di controllo dimensionale con controllo a calcolatore o con controllo numerico aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
b. |
sistemi per il controllo simultaneo lineare-angolare di semigusci, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
le macchine utensili che possono essere usate come macchine di misura sono sottoposte ad autorizzazione se corrispondono ai criteri specificati per la funzione di macchine utensili o per la funzione di macchine di misura o se oltrepassano tali limiti.
una macchina specificata in 2B206 è sottoposta ad autorizzazione se supera la soglia di controllo in un punto qualunque della sua gamma di funzionamento.
Note tecniche:
1. |
Il tastatore utilizzato per determinare l'incertezza di misura di un sistema di controllo dimensionale deve essere conforme a quello descritto nella norma VDI/VDE 2617 parti 2, 3 e 4. |
2. |
Tutti i parametri dei valori di misura in 2B206 si intendono con ±, cioè non si intendono come banda di escursione totale. |
2B207
"Robot", "dispositivi di estremità" e unità di controllo diversi da quelli specificati in 2B007 come segue:
a. |
"robot" o "dispositivi di estremità", appositamente progettati per rispondere alle norme nazionali di sicurezza applicabili al maneggio di esplosivi ad alto potenziale (ad esempio rispondenti alla classifica del codice elettrico per gli esplosivi ad alto potenziale); |
b. |
Unità di controllo appositamente progettate per "robot" o "dispositivi di estremità" specificati in 2B207.a. |
2B209
Macchine di fluotornitura o macchine di tornitura in lastra in grado di eseguire funzioni di fluotornitura diverse da quelle specificate in 2B009 o 2B109 e mandrini, come segue:
a. |
macchine aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
b. |
mandrini, appositamente progettati per sagomare rotori cilindrici di diametro interno compreso tra 75 mm e 400 mm. |
2B209.a. include macchine con un unico rullo progettate per deformare il metallo più due rulli ausiliari che sostengono il mandrino ma non partecipano direttamente al processo di deformazione.
2B219
Macchine fisse o portatili, orizzontali o verticali, per il bilanciamento centrifugo su più piani, come segue:
a. |
macchine di bilanciamento centrifugo progettate per il bilanciamento di rotori flessibili di lunghezza uguale o superiore a 600 mm ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
b. |
macchine di bilanciamento centrifugo progettate per il bilanciamento di componenti di rotori cilindrici cavi ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
2B225
Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, aventi una delle caratteristiche seguenti:
a. |
capacità di penetrazione uguale o superiore a 0,6 m della parete della cella calda (funzionamento attraverso la parete) |
b. |
capacità di superare la sommità della parete di una cella calda di spessore uguale o superiore a 0,6 m (funzionamento sopra la parete). |
Nota tecnica:
i manipolatori a distanza consentono di effettuare una traslazione delle azioni di un operatore umano ad un braccio operante a distanza e a dispositivi terminali. Possono essere del tipo ‧asservito‧ o azionati tramite leva di comando o tastiera.
2B226
Forni ad induzione in atmosfera controllata (sottovuoto o gas inerte), e loro alimentatori, come segue:
NB: VEDERE ANCHE 3B
a. |
forni aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
b. |
alimentatori aventi potenza di uscita specifica uguale o superiore a 5 kW, appositamente progettati per forni specificati in 2B226.a. |
2B226.a. non riguarda i forni progettati per il trattamento di fette di semiconduttori.
2B227
Forni di fusione e di colata di metalli, sottovuoto o in altra atmosfera controllata, e relative apparecchiature, come segue:
a. |
forni ad arco di rifusione e di colata aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
b. |
forni di fusione a fascio elettronico e forni di atomizzazione e fusione a plasma, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
c. |
sistemi di controllo e monitoraggio a calcolatore appositamente configurati per i forni specificati in 2B227.a o b. |
2B228
Apparecchiature di assemblaggio o di fabbricazione di rotori, apparecchiature di raddrizzatura del rotore, mandrini e matrici di formatura di soffietti, come segue:
a. |
apparecchiature di assemblaggio del rotore per l'assemblaggio delle sezioni del tubo, di diaframmi e di coperchi terminali del rotore di centrifughe a gas; 2B228.a. comprende i mandrini di precisione, i morsetti e le macchine di accoppiamento per forzatura. |
b. |
apparecchiature di raddrizzatura del rotore per l'allineamento delle sezioni del tubo rotore di centrifughe a gas su un asse comune; Nota tecnica: in 2B228.b normalmente tali apparecchiature consistono in sonde di misura di precisione collegate ad un calcolatore che controlla di conseguenza, ad esempio, l'azione di pistoni pneumatici usati per l'allineamento delle sezioni del tubo rotore. |
c. |
mandrini e matrici di formatura di soffietti, per la produzione di soffietti a spira singola. Nota tecnica: in 2B228.c. i soffietti hanno tutte le caratteristiche seguenti:
|
2B230
"Trasduttori di pressione" in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 13 kPa, e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. |
elementi sensibili alla pressione costituiti di o protetti da alluminio, leghe di alluminio, nichelio, leghe di nichelio con più del 60 % di nichelio in peso |
b. |
aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
Nota tecnica:
ai fini del 2B230, la ‧precisione‧ include la non linearità, l'isteresi e la ripetibilità a temperatura ambiente.
2B231
Pompe a vuoto aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. |
dimensione della sezione minima di ingresso uguale o superiore a 380 mm; |
b. |
velocità di pompaggio uguale o superiore a 15 m3/s |
c. |
in grado di produrre un vuoto finale migliore di 13 mPa. |
Note tecniche:
1. |
La velocità di pompaggio è determinata al punto di misurazione con azoto gas o aria. |
2. |
Il vuoto finale è determinato all'ingresso della pompa con l'ingresso della pompa completamente ostruito. |
2B232
Cannoni multistadio a gas leggero o altri sistemi di cannoni ad alta velocità (dei tipi a bobina, elettromagnetici e elettrotermici e altri sistemi avanzati) in grado di accelerare proiettili ad una velocità uguale o superiore a 2 km/s.
2B350
Apparecchiature, componenti e mezzi di produzione di sostanze chimiche, come segue:
a. |
contenitori per reazioni o reattori, con o senza agitatori di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3 (100 litri) ma inferiore a 20 m3 (20 000 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno qualsiasi dei materiali seguenti:
|
b. |
agitatori per l'impiego in contenitori per reazioni o in reattori specificati in 2B350a e giranti, pale o assi progettati per detti agitatori aventi tutte le superfici dell'agitatore in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:
|
c. |
serbatoi di stoccaggio, contenitori o serbatoi di accumulo di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3 (100 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:
|
d. |
scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,15 m2 e inferiore a 20 m2 e tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:
|
e. |
colonne di distillazione o torri di assorbimento di diametro interno superiore a 0,1 m e distributori di liquido, distributori di vapore o collettori di liquido progettati per dette colonne di distillazione o torri di assorbimento aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:
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f. |
apparecchiature di riempimento manovrate a distanza aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:
|
g. |
valvole di dimensioni nominali superiori a 10 mm e involucri (corpi delle valvole) o rivestimenti degli involucri preformati progettati per tali valvole aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:
|
h. |
tubazioni a pareti multiple che incorporano una porta di rivelazione delle perdite, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:
|
i. |
pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3/ora o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 5 m3/ora (alla temperatura standard di 273 K (0 °C) e pressioni di 101,3 kPa); e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:
|
j. |
inceneritori progettati per la distruzione di sostanze chimiche specificate in 1C350, aventi sistemi di alimentazione dei rifiuti appositamente progettati, attrezzature speciali per la manipolazione e temperatura media nella camera di combustione superiore a 1 273 K (1 000 °C) e tutte le superfici di smaltimento dei rifiuti, in diretto contatto con tali prodotti, costruite o rivestite con uno dei materiali seguenti:
|
Nota tecnica:
Il "carbonio grafite" è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8 % di grafite.
2B351
Sistemi di monitoraggio di gas tossico, diversi da quelli specificati in 1A004, come segue, e loro rivelatori dedicati:
a. |
progettati per funzionamento continuo ed utilizzabili per la rivelazione di agenti di guerra chimica o di sostanze chimiche specificate in 1C350, con concentrazioni inferiori a 0,3 g/m3 |
b. |
progettati per rivelare l'attività di inibizione della colinesterasi. |
2B352
Apparecchiature utilizzabili nel trattamento dei materiali biologici, come segue:
a. |
mezzi di contenimento biologico completi a livello di contenimento P3, P4; Nota tecnica: i livelli di contenimento P3 o P4 (BL3, BL4, L3, L4) sono specificati nel manuale WHO Laboratory Biosafety (terza edizione, Ginevra 2004). |
b. |
fermentatori, in grado di coltivare "microrganismi" patogeni, virus o di produrre tossine, senza la propagazione di aerosol, aventi capacità totali uguale o superiore a 20 litri; Nota tecnica: i fermentatori includono i bioreattori, i chemostati ed i sistemi a flusso continuo. |
c. |
separatori centrifughi, in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
Nota tecnica: i separatori centrifughi includono i decantatori. |
d. |
apparecchiature di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) e loro componenti, come segue:
2B352.d. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per l’osmosi inversa, quali specificate dal fabbricante |
e. |
apparecchiature di disidratazione per congelamento sterilizzabili a vapore con capacità del condensatore superiore a 10 kg di ghiaccio in 24 ore e inferiore a 1 000 kg di ghiaccio in 24 ore; |
f. |
apparecchiature protettive e di contenimento, come segue:
|
g. |
camere progettate per il confronto aerosol con "microrganismi", virus o "tossine" ed aventi una capacità uguale o superiore a 1 m3. |
2C
Materiali
Nessuno.
2D
Software
2D001
"Software", diverso da quello specificato in 2D002, appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature specificate nei punti 2A001 o da 2B001 fino a 2B009.
2D002
"Software" per dispositivi elettronici, anche integrato in un dispositivo o sistema elettronico, che consenta a tali dispositivi o sistemi di operare come unità di "controllo numerico" in grado di coordinare simultaneamente più di quattro assi per il "controllo di contornatura".
2D002 non sottopone ad autorizzazione il "software" appositamente progettato o modificato per il funzionamento di macchine utensili non specificate nella categoria 2.
2D002 non sottopone ad autorizzazione il "software" per i prodotti specificati in 2B002. Per il "software" per i prodotti specificati in 2B002, vedere 2D001.
2D101
"Software" appositamente progettato o modificato per "l'utilizzazione" di apparecchiature specificate in 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 o da 2B119 fino a 2B122.
NB: VEDERE ANCHE 9D004
2D201
"Software" appositamente progettato per l'"utilizzazione" di apparecchiature specificate in 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 o 2B227.
2D202
"Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature specificate in 2B201.
2D351
"Software" diverso da quello specificato in 1D003, appositamente progettato per l'"utilizzazione" delle apparecchiature specificate in 2B351.
2E
Tecnologia
2E001
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" di apparecchiature o di "software" specificati in 2A, 2B o 2D.
2E002
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la "produzione" di apparecchiature specificate in 2A o 2B.
2E003
Altra "tecnologia", come segue:
a. |
"tecnologia" per lo "sviluppo" di grafica interattiva come elemento integrato alle unità di "controllo numerico" per la preparazione o la modifica di programmi pezzo; |
b. |
"tecnologia" per i processi di fabbricazione per la lavorazione dei metalli, come segue:
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c. |
"tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di macchine di stiro-imbutitura idraulica e loro matrici per la fabbricazione di strutture di cellule di aerei; |
d. |
"tecnologia" per lo "sviluppo" di generatori di istruzioni per macchine utensili (ad esempio programmi pezzo) a partire dai dati di progettazione residenti nelle unità di "controllo numerico"; |
e. |
"tecnologia" per lo "sviluppo" del "software" di integrazione per l'incorporazione nelle unità di "controllo numerico" di sistemi esperti per il supporto di decisioni ad un livello elevato delle operazioni in officina; |
f. |
"tecnologia" per l'applicazione di rivestimenti inorganici per la ricopertura o per la modifica della superficie (specificati nella colonna 3 della successiva tavola) su substrati non elettronici (specificati nella colonna 2 della successiva tavola), con i processi specificati nella colonna 1 della successiva tavola e definiti nella nota tecnica. la tavola e la nota tecnica sono riportate dopo 2E301. |
2E101
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzazione" di apparecchiature o di "software" specificati in 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, da 2B119 a 2B122 o 2D101.
2E201
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzazione" di apparecchiature o di "software" specificati in 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b, 2B007.c, 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225 fino a 2B232, 2D201 o 2D202.
2E301
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzazione" dei beni specificati in 2B350 fino a 2B352.
Tavola
Metodi di deposizione
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"Superleghe" |
Alluminuri per passaggi interni |
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Ceramiche (19) e vetri a bassa dilatazione (14) |
Siliciuri Carburi Strati dielettrici (15) Diamante Carbonio tipo diamante (17) |
|||||||
Carbonio-carbonio Materiali "compositi" a "matrice" ceramica o a "matrice" metallica |
Siliciuri Carburi Metalli refrattari Loro miscele (4) Strati dielettrici (15) Alluminuri Alluminuri legati (2) Nitruro di boro |
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Carburo di tungsteno cementato (16) Carburo di silicio (18) |
Carburi Tungsteni Loro miscele (4) Strati dielettrici (15) |
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Molibdeno e leghe di molibdeno |
Strati dielettrici (15) |
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Berillio e leghe di berillio |
Strati dielettrici (15) Diamante Carbonio tipo diamante (17) |
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Materiali per finestre di sensori (9) |
Strati dielettrici (15) Diamante Carbonio tipo diamante (17) |
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"Superleghe" |
Siliciuri legati Alluminuri legati (2) MCrAlX (5) Ossidi di zirconio modificati (12) Siliciuri Alluminuri Loro miscele (4) |
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Ceramiche (19) e vetri a bassa dilatazione (14) |
Strati dielettrici (15) |
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Acciaio anticorrosione (7) |
MCrAlX (5) Ossidi di zirconio modificati (12) Loro miscele (4) |
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Carbonio-carbonio Materiali "compositi" a "matrice" ceramica o a "matrice" metallica |
Siliciuri Carburi Metalli refrattari Loro miscele (4) Strati dielettrici (15) Nitruro di boro |
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Carburo di tungsteno cementato (16) Carburo di silicio (18) |
Carburi Tungsteno Loro miscele (4) Strati dielettrici (15) |
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Molibdeno e leghe di molibdeno |
Strati dielettrici (15) |
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Berillio e leghe di berillio |
Strati dielettrici (15) Boruri Berillio |
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Materiali per finestre di sensori (9) |
Strati dielettrici (15) |
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Leghe di titanio (13) |
Boruri Nitruri |
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Ceramiche (19) e vetri a bassa dilatazione (14) |
Strati dielettrici (15) Carbonio tipo diamante (17) |
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Carbonio-carbonio Materiali "compositi" a "matrice" ceramica o a "matrice" metallica |
Strati dielettrici (15) |
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Carburo di tungsteno cementato (16) Carburo di silicio |
Strati dielettrici (15) |
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Molibdeno e leghe di molibdeno |
Strati dielettrici (15) |
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Berillio e leghe di berillio |
Strati dielettrici (15) |
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Materiali per finestre disensori (9) |
Strati dielettrici (15) Carbonio tipo diamante (17) |
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Ceramiche (19) e vetri a bassa dilatazione (14) |
Siliciuri Strati dielettrici (15) Carbonio tipo diamante (17) |
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Carbonio-carbonio Materiali "compositi" a "matrice" ceramica o a "matrice" metallica |
Strati dielettrici (15) |
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Carburo di tungsteno cementato (16), Carburo di silicio |
Strati dielettrici (15) |
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Molibdeno e leghe di molibdeno |
Strati dielettrici (15) |
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Berillio e leghe di berillio |
Strati dielettrici (15) |
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Materiali per finestre di sensori (9) |
Strati dielettrici (15) Carbonio tipo diamante |
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"Superleghe" |
Siliciuri legati Alluminuri legati (2) MCrAlX (5) |
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Polimeri (11) e materiali "compositi" a "matrice" organica |
Boruri Carburi Nitruri Carbonio tipo diamante (17) |
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Carbonio-carbonio Materiali "compositi" a "matrice" ceramica o a "matrice" metallica |
Siliciuri Carburi Loro miscele (4) |
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Leghe di titanio (13) |
Siliciuri Alluminuri Alluminuri legati (2) |
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Metalli e leghe refrattari (8) |
Siliciuri Ossidi |
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"Superleghe" |
McrAlX (5) ossidi di zirconio modificati (12) Loro miscele (4) Nichelio-grafite soggetto ad abrasione Materiali contenenti Ni-Cr-Al soggetti ad abrasione Al-Si-poliestere soggetto ad abrasione Alluminuri legati (2) |
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Leghe di alluminio (6) |
MCrAlX (5) Ossidi di zirconio modificati (12) Siliciuri Loro miscele (4) |
|||||||
Metalli e leghe refrattari (8) |
Alluminuri Siliciuri Carburi |
|||||||
Acciaio anticorrosione (7) |
MCrAIX (5) Ossidi di zirconio modificati (12) Loro miscele (4) |
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Leghe di titanio (13) |
Carburi Alluminuri Siliciuri Alluminuri legati (2) Nichelio-grafite soggetto ad Abrasione Materiali contenenti Ni-Cr-Al soggetti ad abrasione Al-Si-poliestere soggetto ad Abrasione |
|||||||
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Metalli e leghe refrattari (8) |
Siliciuri fusi Alluminuri fusi esclusi gli elementi riscaldatori per resistenze |
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Carbonio-carbonio Materiali "compositi" a "matrice" ceramica o a "matrice" metallica |
Siliciuri Carburi Loro miscele (4) |
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"Superleghe" |
Siliciuri legati Alluminuri legati (2) Alluminuri modificati con metallo nobile (3) MCrAlX (5) Ossidi di zirconio modificati (12) Platino Loro miscele (4) |
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Ceramiche e vetri a bassa dilatazione (14) |
Siliciuri Platino Loro miscele (4) Strati dielettrici (15) Carbonio tipo diamante (17) |
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Leghe di titanio (13) |
Boruri Nitruri Ossidi Siliciuri Alluminuri Alluminuri legati (2) Carburi |
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Carbonio-carbonio Materiali "compositi" a "matrice" ceramica o a "matrice" metallica |
Siliciuri Carburi Metalli refrattari Loro miscele (4) Strati dielettrici (15) Nitruro di boro |
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Carburo di tungsteno cementato (16), Carburo di silicio (18) |
Carburi Tungsteno Loro miscele (4) Strati dielettrici (15) Nitruro di boro |
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Molibdeno e leghe di molibdeno |
Strati dielettrici (15) |
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Berillio e leghe di berillio |
Boruri Strati dielettrici (15) Berillio |
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Materiali per finestre di sensori (9) |
Strati dielettrici (15) Carbonio tipo diamante (17) |
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Metalli e leghe refrattari (8) |
Alluminuri Siliciuri Ossidi Carburi |
|||||||
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Acciai per cuscinetti ad alta temperatura |
Aggiunte di cromo, Tantalio o niobio (Columbium) |
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Leghe di titanio (13) |
Boruri Nitruri |
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Berillio e leghe di berillio |
Boruri |
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Carburo di tungsteno cementato (16) |
Carburi Nitruri |
Tavola — Metodi di deposizione — Note
1. |
Il termine ‧processo di rivestimento‧ comprende sia strati originali, sia riparazione e rimessa a nuovo di strati. |
2. |
Il termine "rivestimento di alluminuri legati" comprende i rivestimenti realizzati in uno o più stadi nei quali uno o più elementi sono depositati prima o durante l'applicazione del rivestimento dell'alluminuro anche se questi elementi sono depositati con altro processo di rivestimento. Esso non comprende comunque l'uso multiplo dei processi di cementazione in cassetta in un solo stadio, per realizzare gli alluminuri legati. |
3. |
Il termine "rivestimento di alluminuro modificato con un metallo nobile" comprende anche i rivestimenti realizzati in più stadi nei quali uno o più metalli nobili sono depositati con altro processo di rivestimento prima della applicazione del rivestimento dell'alluminuro. |
4. |
Il termine "loro miscele" comprende i materiali infiltrati, le composizioni graduate, i depositi simultanei e i depositi multistrato e le miscele sono ottenute con uno o più dei processi di rivestimento specificati nella tavola. |
5. |
"MCrAlX" rappresenta una lega di rivestimento in cui M equivale a cobalto, ferro, nichelio o combinazioni di questi elementi ed X equivale ad afnio, ittrio, silicio, tantalio in qualsiasi quantità od altre aggiunte intenzionali superiori a 0,01 % in peso in proporzioni e combinazioni diverse, con l'esclusione:
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6. |
Il termine "leghe di alluminio", si riferisce a leghe aventi carico di rottura uguale o superiore a 190 MPa misurato alla temperatura di 293 K (20° C). |
7. |
Il termine "acciaio anticorrosione" si riferisce agli acciai AISI (American Iron and Steel Institute) della serie 300 o agli acciai corrispondenti a norme nazionali equivalenti. |
8. |
Il termine "metalli e leghe refrattari" comprende i metalli seguenti e loro leghe: niobio (columbium), molibdeno, tungsteno e tantalio. |
9. |
I "materiali per finestre di sensori" sono i seguenti: allumina, silicio, germanio, solfuro di zinco, seleniuro di zinco, arseniuro di gallio, diamante, fosfuro di gallio, zaffiro ed i seguenti alogenuri metallici: materiali per finestre di sensori aventi un diametro superiore a 40 mm per il fluoruro di zirconio ed il fluoruro di afnio. |
10. |
La "tecnologia" relativa alla cementazione in cassetta in una sola fase dei profili aerodinamici di un singolo pezzo non è sottoposta ad autorizzazione dalla Categoria 2. |
11. |
I "polimeri" sono i seguenti: poliimmidi, poliesteri, polisolfuri, policarbonati e poliuretani. |
12. |
Per "ossidi di zirconio modificati", si intendono ossidi di zirconio che hanno subito aggiunte di altri ossidi metallici (cioè ossidi di calcio, di magnesio, di ittrio, di afnio, di terre rare) al fine di stabilizzare certe fasi cristallografiche e composizioni di queste fasi. I rivestimenti che servono da barriera termica costituiti da ossidi di zirconio, modificati con l'aiuto di ossido di calcio o di magnesio per miscelazione o fusione, non sono sottoposti ad autorizzazione. |
13. |
Per "leghe di titanio" si intendono soltanto le leghe utilizzate nel campo aerospaziale, aventi carico di rottura uguale o superiore a 900 MPa, misurato a 293 K (20° C). |
14. |
Per "vetri a bassa dilatazione" si intendono vetri aventi un coefficiente di dilatazione termico uguale o inferiore a 1 × 10–7 K-1 misurato a 293 K (20° C). |
15. |
Gli "strati dielettrici" sono rivestimenti composti da più strati di materiali isolanti nei quali le proprietà di interferenza di un assieme di diversi materiali aventi indici di rifrazione diversi sono utilizzati per riflettere, trasmettere od assorbire bande differenti di lunghezze d'onda. Per strati dielettrici si intendono più di 4 strati dielettrici o strati "compositi" dielettrico/metallo. |
16. |
Il "carburo di tungsteno cementato" non comprende i materiali per utensili di taglio e di formatura consistenti in carburo di tungsteno/(cobalto, nichelio), carburo di titanio/(cobalto, nichelio), carburo di cromo/nichelio-cromo e carburo di cromo/nichelio. |
17. |
La "tecnologia" destinata specificamente a depositare carbonio tipo diamante su una delle apparecchiature o uno dei materiali appresso elencati non è sottoposta ad autorizzazione: unità disco e testine magnetiche, apparecchiature per la fabbricazione di articoli monouso, valvole per rubinetti, diaframmi acustici per altoparlanti, componenti per motori di automobili, utensili di taglio, matrici di punzonamento/imbutitura, apparecchiature per l'automazione di uffici, microfoni o stampati medici, o dispositivi per la colatura o foggiatura a stampo della plastica, fabbricati con leghe contenenti meno del 5 % di berillio. |
18. |
Il "carburo di silicio" non comprende i materiali per utensili di taglio e di formatura. |
19. |
I substrati ceramici elencati nella tavola non comprendono i materiali ceramici contenenti il 5 % o più in peso di argilla o cemento, sia come costituenti distinti che in combinazione. |
Tavola — Metodi di deposizione — Note tecniche
I processi specificati nella colonna 1 della tavola sono definiti come segue:
a. |
La deposizione in fase di vapore di elementi chimici (CVD) è un processo di rivestimento per ricopertura o rivestimento con modifica della superficie per cui un metallo, una lega, un materiale "composito", un dielettrico o una ceramica è depositato su uno strato riscaldato. I gas reagenti sono ridotti o combinati in prossimità del substrato provocando il deposito del materiale elementare, della lega o del materiale composto sul substrato. L'energia necessaria a questo processo di decomposizione o a questa reazione chimica può essere fornita dal calore del substrato, da un plasma a scarica luminescente o da una radiazione "laser". la deposizione in fase di vapore di elementi chimici comprende i processi seguenti: deposizione fuori cassetta con flusso di gas diretto, deposizione in fase di vapore di elementi chimici ad impulsi (CVD), deposizione termica per nucleazione controllata (CNTD), deposizione in fase di vapore di elementi chimici migliorato a plasma o assistito da plasma. il termine cassetta indica un substrato immerso in una miscela di polveri. i gas reagenti utilizzati nel processo fuori cassetta sono ottenuti usando le stesse reazioni e parametri elementari del processo di cementazione in cassetta, tranne per il substrato da rivestire che non è in contatto con la miscela di polveri. |
b. |
La deposizione fisica in fase di vapore per evaporazione termica (TE-PVD) è un processo di rivestimento per ricopertura sotto vuoto con pressione inferiore a 0,1 Pa per cui una sorgente di energia termica è utilizzata per la vaporizzazione del materiale di rivestimento. Questo processo dà luogo alla condensazione o alla deposizione del materiale evaporato su substrati disposti in modo appropriato. L'aggiunta di gas alla camera sotto vuoto durante il processo di rivestimento al fine di sintetizzare i rivestimenti composti costituisce una variante corrente del processo. L'utilizzazione di fasci di ioni o di elettroni o di plasma per attivare o assistere la deposizione del rivestimento è anche una variante corrente di questa tecnica. Si possono anche utilizzare strumenti di controllo per misurare nel corso del processo le caratteristiche ottiche e lo spessore dei rivestimenti. Le tecniche specifiche di deposizione fisica in fase di vapore per evaporazione termica sono le seguenti:
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c. |
La cementazione in cassetta è un processo di rivestimento con modifica della superficie o un processo di rivestimento per ricopertura per cui un substrato viene immerso in una miscela di polveri (cassetta) comprendente:
Il substrato e la miscela di polveri sono posti in una storta portata ad una temperatura compresa tra 1 030 K (757 °C) e 1 375 K (1 102 °C) per un tempo sufficiente a permettere la deposizione del rivestimento. |
d. |
La polverizzazione a plasma è un processo di rivestimento per ricopertura per cui un cannone (torcia di vaporizzazione) che produce e controlla un plasma, riceve materiali di rivestimento sotto forma di polvere o filo, li fa fondere e li proietta su un substrato sul quale si forma un rivestimento integralmente aderente. La polverizzazione a plasma può essere una polverizzazione a bassa pressione o una polverizzazione a grande velocità. per bassa pressione si intende una pressione inferiore alla pressione atmosferica ambiente. per grande velocità si intende una velocità del gas in uscita dalla torcia superiore a 750 m/s calcolata a 293 K (20 °C) e ad una pressione di 0,1 MPa. |
e. |
La deposizione ad impasto liquido è un processo di rivestimento con modifica della superficie o un processo di rivestimento per ricopertura per cui una polvere di metallo o di ceramica, associata ad un legante organico e in sospensione in un liquido, viene applicata su un substrato tramite spruzzatura, immersione o verniciatura. L'assieme viene essiccato in aria o in forno e poi sottoposto ad un trattamento termico per ottenere il rivestimento desiderato. |
f. |
La deposizione per polverizzazione catodica è un processo di rivestimento per ricopertura, basato sul fenomeno di trasferimento di quantità di moto, per cui gli ioni positivi sono accelerati da un campo elettrico verso la superficie di un bersaglio (materiale di rivestimento). L'energia cinetica ottenuta dall'impatto degli ioni è sufficiente perché gli atomi della superficie del bersaglio siano liberati per depositarsi sul substrato situato in modo adeguato. la tavola si riferisce solo alla deposizione per polverizzazione catodica tramite un triodo, un magnetron o un reagente utilizzato per aumentare l'aderenza del rivestimento e la velocità di deposizione nonché alla deposizione per polverizzazione catodica aumentata a radiofrequenze, utilizzata per permettere la vaporizzazione di materiali di rivestimento non metallici. fasci ionici a bassa energia (minore di 5 keV) possono essere utilizzati per attivare la deposizione. |
g. |
L'impiantazione ionica è un processo di rivestimento con modifica della superficie per cui l'elemento da legare è ionizzato, accelerato da un gradiente di potenziale e impiantato nella zona superficiale del substrato. Ciò comprende i processi nei quali l'impiantazione ionica viene effettuata contemporaneamente alla deposizione fisica in fase di vapore per fascio elettronico o alla deposizione per polverizzazione catodica. |
CATEGORIA 3
MATERIALI ELETTRONICI
3A
Sistemi, apparecchiature e componenti
la condizione di esportabilità delle apparecchiature, dei dispositivi e dei componenti descritti in 3A001o3A002, tranne quelli descritti in 3A001.a.3 fino a 3A001.a.10 o in 3A001.a.12, appositamente progettati o aventi le stesse caratteristiche funzionali di altre apparecchiature è determinata dalle condizioni stabilite per queste altre apparecchiature.
la condizione di esportabilità dei circuiti integrati descritti in 3A001.a.3 fino a 3A001.a.9 o in 3A001.a.12, programmati o progettati in maniera non modificabile per una specifica funzione di altre apparecchiature è determinata dalle condizioni stabilite per queste altre apparecchiature.
Se il fabbricante o il richiedente non è in grado di determinare la condizione di esportabilità delle altre apparecchiature, la condizione di esportabilità dei circuiti integrati è allora determinata in 3A001.a.3 fino a 3A001.a.9 e in 3A001.a.12.
3A001
Dispositivi e componenti elettronici e relativi componenti appositamente progettati:
a. |
circuiti integrati di uso generale, come segue: la condizione di esportabilità delle fette (finite o non finite) nelle quali la funzione sia stata determinata deve essere valutata in funzione dei parametri definiti in 3A001.a; i circuiti integrati comprendono i tipi seguenti:
|
b. |
componenti a microonde o ad onde millimetriche, come segue:
Nota tecnica: In 3A001.b.10 F rappresenta lo spostamento espresso in Hz rispetto alla frequenza di funzionamento e f la frequenza di funzionamento espressa in MHz. |
c. |
dispositivi utilizzanti le onde acustiche come segue e loro componenti appositamente progettati:
3A001.c. non sottopone ad autorizzazione i dispositivi utilizzanti le onde acustiche che sono limitati alla funzione di filtraggio con filtro passa banda singola, passa basso, passa alto o a reiezione di banda, o alla funzione di risonanza. |
d. |
dispositivi e circuiti elettronici contenenti componenti, fabbricati a partire da materiali "superconduttori", appositamente progettati per funzionare a temperature inferiori alla "temperatura critica" di almeno uno dei costituenti "superconduttori", aventi una delle funzioni seguenti:
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e. |
dispositivi ad alta energia come segue:
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f. |
codificatori di posizione assoluta di tipo rotante, aventi una precisione uguale o inferiore a (migliore di) ±1,0 secondo d'arco: |
g. |
Dispositivi di commutazione a tiristori a energia pulsata allo stato solido e ‧moduli di tiristori‧ che utilizzano metodi di commutazione controllati elettricamente, otticamente o a radiazione di elettroni, aventi una delle seguenti caratteristiche:
3A001.g. include:
3A001.g.non include i dispositivi a tiristori e i ‧moduli di tiristori‧ incorporati in apparecchiature progettate per applicazioni ferroviarie civili o per aeromobili civili. Nota tecnica: Ai fini del 3A001.g., un ‧modulo di tiristori‧ contiene uno o più tiristori. |
h. |
commutatori, diodi o ‧moduli‧ a semiconduttore a energia allo stato solido aventi tutte le caratteristiche seguenti:
la tensione di picco ripetitiva a vuoto in 3A001.h. comprende la tensione pozzo-sorgente, la tensione collettore-emettitore, la tensione inversa di picco ripetitiva e la tensione di picco ripetitiva a vuoto (tensione di blocco). 3A001.h. comprende:
3A001.h. non sottopone ad autorizzazione i commutatori, i diodi o i ‧moduli‧ incorporati in apparecchiature progettate per applicazioni automobilistiche o ferroviarie civili o per "aeromobili civili". Nota tecnica: Ai fini del 3A001.h. i ‧moduli‧ contengono uno o più commutatori o diodi a semiconduttore a energia allo stato solido. |
3A002
Apparecchiature elettroniche di uso generale e relativi accessori:
a. |
apparecchiature di registrazione come segue e loro nastri di collaudo appositamente progettati:
|
b. |
"assiemi elettronici""sintetizzatori di frequenza" aventi "tempo di commutazione della frequenza", da una frequenza selezionata ad un'altra, inferiore a 1 ms; la condizione di esportabilità di "analizzatori di segnali", generatori di segnali, analizzatori di rete e ricevitori di collaudo a microonde come strumenti autonomi è determinata rispettivamente da 3A002.c., 3A002.d., 3A002.e. e 3A002.f. |
c. |
"analizzatori di segnali" di radiofrequenze come segue:
|
d. |
generatori di segnali a sintetizzazione di frequenza in grado di produrre frequenze di uscita la cui stabilità a breve e a lungo termine e precisione sono controllate, derivate o regolate dall'oscillatore di riferimento interno principale e aventi una delle caratteristiche seguenti:
ai fini di 3A002.d., i generatori di segnali a sintetizzazione di frequenza includono i generatori di forme d'onde arbitrarie e i generatori di funzione. 3A002.d non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature nelle quali la frequenza di uscita è prodotta dalla addizione o dalla sottrazione di due o più frequenze ottenute da oscillatori a quarzo, o dalla addizione o dalla sottrazione seguita da una moltiplicazione del risultato. Note tecniche:
|
e. |
analizzatori di rete con frequenza massima di funzionamento superiore a 43,5 GHz; |
f. |
ricevitori di collaudo a microonde aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
g. |
campioni di frequenza atomici con una delle caratteristiche seguenti:
|
3A003
Sistemi di gestione termica a raffreddamento per aspersione che utilizzano apparecchiature per la gestione e il ricondizionamento a ciclo chiuso del fluido in uno spazio a tenuta stagna in cui un fluido dielettrico viene nebulizzato sui componenti elettronici mediante nebulizzatori appositamente progettati per mantenere i componenti elettronici entro la relativa gamma di temperature operative, e loro componenti appositamente progettati.
3A101
Apparecchiature, componenti e dispositivi elettronici, diversi da quelli specificati in 3A001, come segue:
a. |
convertitori analogico-numerici, utilizzabili in "missili", progettati per rispondere alle specifiche militari per apparecchiature rinforzate; |
b. |
acceleratori in grado di fornire radiazione elettromagnetica, prodotta per radiazione di frenamento ("bremsstrahlung") di elettroni accelerati, uguale o superiore a 2 MeV, e sistemi contenenti tali acceleratori. 3A101.b non specifica le apparecchiature appositamente progettate per usi medicali. |
3A102
‧Batterie termiche‧ progettate o modificate per ‧missili‧.
Note tecniche:
1. |
In 3A102 per ‧batterie termiche‧ si intendono batterie monouso contenenti un sale inorganico non conduttivo come elettrolito. Queste batterie incorporano un materiale pirolitico che, quando innescato, scioglie l'elettrolito e attiva la batteria. |
2. |
In 3A102 per ‧missili‧ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una gittata di almeno 300 km. |
3A201
Componenti elettronici, diversi da quelli specificati in 3A001, come segue:
a. |
condensatori aventi una delle serie di caratteristiche seguenti:
|
b. |
elettromagneti a bobina superconduttrice aventi tutte le caratteristiche seguenti:
3A201.b non sottopone ad autorizzazione i magneti appositamente progettati ed esportati come ‧parte dei‧ sistemi di immagine della risonanza magnetica nucleare per applicazioni medicali. Il termine ‧come parte dei‧ non significa necessariamente parte fisica nella stessa spedizione. Sono consentite spedizioni separate da diverse provenienze a condizione che i relativi documenti di esportazione dichiarino in maniera esplicita che le spedizioni sono effettuate ‧come parte dei‧ sistemi a immagine. |
c. |
generatori di raggi X con scarica a lampo o acceleratori di elettroni ad impulsi aventi una delle due serie di caratteristiche seguenti:
3A201.c non sottopone ad autorizzazione gli acceleratori che sono parti componenti di dispositivi progettati per scopi diversi dal fascio elettronico o dalla radiazione a raggi X (ad es. microscopi elettronici) e quelli progettati per impieghi medicali: Nota tecnica:
|
3A225
Variatori di frequenza o generatori diversi da quelli specificati in 0B001.b.13, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. |
uscita polifase in grado di erogare una potenza uguale o superiore a 40 W; |
b. |
in grado di funzionare in una gamma di frequenze comprese tra 600 Hz e 2 000 Hz; |
c. |
distorsione armonica totale migliore (inferiore) del 10 % |
d. |
controllo di frequenza migliore (inferiore) dello 0,1 %. |
Nota tecnica:
i variatori di frequenza in 3A225 sono conosciuti anche come convertitori o invertitori.
3A226
Alimentatori in corrente continua di elevata potenza diversi da quelli specificati in 0B001.j.6, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. |
in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 100 V con corrente di uscita uguale o superiore a 500 A |
b. |
stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1 % per un periodo di 8 ore. |
3A227
Alimentatori ad alta tensione in corrente continua diversi da quelli specificati in 0B001.j.5, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. |
in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 20 kV con corrente di uscita uguale o superiore a 1 A |
b. |
stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1 % per un periodo di 8 ore. |
3A228
Dispositivi di commutazione, come segue:
a. |
tubi a catodo freddo riempiti o meno di gas, con funzionamento simile a quello di uno spinterometro ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:
3A228 comprende i tubi a gas tipo Krytron e i tubi a vuoto tipo Sprytron. |
b. |
scintillatori ad impulso aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
c. |
moduli o assiemi con funzioni di commutazione rapida, diversi da quelli specificati in 3A001.g., aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
3A229
Generatori di impulso ad elevata intensità di corrente come segue:
NB: VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO.
Per apparecchi di innesco per detonatori ad esplosioni vedere 1A007.a.
a. |
soppresso |
b. |
generatori modulari di impulso elettrico (pulsers) aventi tutte le caratteristiche seguenti;
3A229.b comprende le unità di comando delle lampade con lampo allo xenon. Nota tecnica: in 3A229.b.5 il ‧tempo di salita‧ è definito come l'intervallo di tempo per passare dal 10 % al 90 % del valore d'ampiezza della corrente su un carico resistivo. |
3A230
Generatori di impulsi ad alta velocità aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. |
tensioni di uscita superiori a 6 V su un carico resistivo inferiore a 55 ohm |
b. |
‧tempo di transizione dell'impulso‧ inferiore a 500 ps. |
Nota tecnica:
in 3A230, il ‧tempo di transizione dell impulso‧ è definito come l'intervallo di tempo per passare da un valore di tensione del 10 % a quello del 90 %.
3A231
Sistemi generatori di neutroni, compresi i tubi, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. |
progettati per funzionare senza sistema esterno a vuoto |
b. |
utilizzanti accelerazione elettrostatica per provocare una reazione nucleare trizio-deuterio. |
3A232
sistemi di accensione multipunto diversi da quelli specificati in 1A007, come segue:
NB: VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO.
Per i detonatori vedere 1A00
a. |
soppresso; |
b. |
congegni che utilizzano detonatori singoli o multipli progettati per innescare quasi simultaneamente una superficie esplosiva superiore ai 5 000 mm2 con un unico segnale di accensione con un tempo di innesco, in tutta la superficie, inferiore a 2,5 μs. |
3A232 non sottopone ad autorizzazione i detonatori che usano solamente esplosivi primari come l'azoturo di piombo.
3A233
Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati in 0B002.g, in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 230 ed aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 230, come segue, e loro sorgenti di ioni:
a. |
spettrometri di massa a plasma ad accoppiamento induttivo (ICP/MS); |
b. |
spettrometri di massa con scarica a bagliore (GDMS); |
c. |
spettrometri di massa a ionizzazione termica (TIMS); |
d. |
spettrometri di massa a bombardamento di elettroni aventi una camera sorgente costruita, placcata o rivestita con materiali resistenti all'UF6; |
e. |
spettrometri di massa a fascio molecolare aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
f. |
spettrometri di massa equipaggiati con una sorgente ionica di microfluorurazione progettati per attinidi o fluoruri di attinidi. |
3B
Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione
3B001
Apparecchiature per la fabbricazione di dispositivi o di materiali semiconduttori, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:
a. |
apparecchiature progettate per la crescita epitassiale, come segue:
|
b. |
apparecchiature progettate per l'impiantazione ionica, aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
c. |
apparecchiature di incisione con metodi a secco anisotropi a plasma come segue:
|
d. |
apparecchiature per la deposizione in fase di vapore di elementi chimici (CVD) potenziato a plasma, come segue:
|
e. |
sistemi centrali a camere multiple di manipolazione di fette a caricamento automatico aventi tutte le caratteristiche seguenti:
3B001.e non sottopone ad autorizzazione i sistemi robotizzati automatici di manipolazione delle fette non progettati per funzionare in ambiente sotto vuoto. |
f. |
apparecchiature di litografia, come segue:
|
g. |
maschere e reticoli, progettati per i circuiti integrati specificati in 3A001; |
h. |
maschere multistrato con uno strato a spostamento di fase; 3B001.h. non sottopone ad autorizzazione le maschere multistrato con uno strato a spostamento di fase progettate per la fabbricazione di dispositivi di memoria non sottoposti ad autorizzazione in 3A001. |
i. |
sagome di impressione litografica progettate per i circuiti integrati specificati in 3A001. |
3B002
Apparecchiature di collaudo appositamente progettate per collaudare dispositivi semiconduttori finiti o non finiti, come segue, e loro componenti e accessori appositamente progettati:
a. |
per il collaudo dei parametri S dei dispositivi a transistor a frequenze superiori a 31,8 GHz; |
b. |
non utilizzato; |
c. |
per il collaudo di circuiti integrati a microonde specificati in 3A001.b.2. |
3C
Materiali
3C001
Materiali etero-epitassiali consistenti di un "substrato" con strati multipli sovrapposti ottenuti per crescita epitassiale di uno degli elementi seguenti;
a. |
silicio (Si); |
b. |
germanio (Ge); |
c. |
carburo di silicio (SiC); |
d. |
"composti III/V" di gallio o di indio |
3C002
Resine fotosensibili (resist) e "substrati" rivestiti di resine fotosensibili come segue:
a. |
resine fotosensibili (resist) positive progettate per litografia di semiconduttori appositamente adattate (ottimizzate) per l'impiego con lunghezze d'onda inferiori a 245 nm; |
b. |
tutte le resine fotosensibili (resist) progettate per essere utilizzate sotto l'effetto di fasci elettronici o ionici, aventi sensibilità di 0,01 microcoulomb/mm2 o migliore; |
c. |
tutte le resine fotosensibili (resist) progettate per essere utilizzate sotto l'effetto di raggi X, aventi sensibilità di 2,5 mJ/mm2 o migliore; |
d. |
tutte le resine fotosensibili (resist) ottimizzate per tecnologie di formazione di immagini di superficie, comprese le resine fotosensibili a ‧sililazione‧; Nota tecnica: le tecniche di ‧sililazione‧ sono processi che comportano l'ossidazione della superficie della resina fotosensibile per migliorare le prestazioni di sviluppo sia umido che a secco. |
e. |
tutte le resine fotosensibili progettate o ottimizzate per essere utilizzate con apparecchiature di impressione litografica specificate in 3B001.f.2. che utilizzano un processo di invecchiamento prodotto dal calore o dalla luce. |
3C003
Composti organici-inorganici come segue:
a. |
composti metallo-organici di alluminio, gallio o indio, aventi una purezza (purezza del metallo) superiore al 99,999 |
b. |
composti organici di arsenico, antimonio e fosforo, aventi una purezza (purezza dell'elemento inorganico) superiore al 99,999 %. |
3C003 sottopone ad autorizzazione solo i composti il cui elemento metallico, parzialmente metallico o non metallico è direttamente legato al carbonio nella parte organica della molecola.
3C004
Idruri di fosforo, di arsenico o di antimonio, aventi una purezza superiore al 99,999 %, anche se diluiti in gas inerti o idrogeno.
3C004 non sottopone ad autorizzazione gli idruri contenenti il 20 % molare o più di gas inerti o di idrogeno.
3C005
"Substrati", lingotti o monocristalli di carburo di silicio (SiC), nitruro di gallio (GaN), nitruro di alluminio (AlN) o nitruro di gallio alluminio (AlGaN) o altre preforme di tali materiali, aventi resistività superiore a 10 000 ohm-cm a 20 °C.
3C006
"Substrati" specificati in 3C005 aventi almeno uno strato epitassiale di carburo di silicio, nitruro di gallio, nitruro di alluminio o nitruro di gallio alluminio.
3D
Software
3D001
"Software" appositamente progettato per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature specificate in 3A001.b fino a 3A002.g o in 3B.
3D002
"Software" appositamente "progettato per l'utilizzazione" di apparecchiature specificate in 3B001.a fino a 3B001.f. o in 3B002.
3D003
"Software" di simulazione basato sulla fisica appositamente progettato per lo "sviluppo" di processi di litografia, di attacco o di deposizione per trasformare dei tracciati di maschere in specifici tracciati topografici nei materiali conduttori, dielettrici o semiconduttori.
Nota tecnica:
Per ‧basato sulla fisica‧ in 3.D003 si intende l'utilizzo di calcoli per determinare una sequenza di eventi fisici causa-effetto basati su proprietà fisiche (ad es. temperatura, pressione, costanti di diffusione e proprietà dei materiali semiconduttori).
sono considerati "tecnologia" le biblioteche, le caratteristiche di progettazione o i dati associati per la progettazione di dispositivi semiconduttori o di circuiti integrati.
3D004
"software" appositamente progettato per lo "sviluppo" di apparecchiature specificate in 3A003.
3D101
"software" appositamente progettato o "modificato per l'utilizzazione" di apparecchiature specificate in 3A101.b.
3E
Tecnologia
3E001
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature o materiali specificati in 3A, 3B o 3C.
3E001 non sottopone ad autorizzazione la "tecnologia" per la "produzione" di apparecchiature o componenti sottoposti ad autorizzazione in 3A003.
3E001 non sottopone ad autorizzazione la "tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di circuiti integrati specificati in 3A001.a.3 fino a 3A001.a.12, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. |
impiego della "tecnologia" di 0,5 μm o più; |
2. |
senza incorporazione di ‧strutture multistrato‧. Nota tecnica: Le ‧strutture multistrato‧ non comprendono dispositivi che incorporano un massimo di tre strati metallici e tre strati di silicio policristallino. |
3E002
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia diversa da quella specificata in 3E001 per lo "sviluppo" o la "produzione" di un "microcircuito microprocessore", "microcircuito microcalcolatore" o nucleo di microcircuito microcontrollore con un'unità logica aritmetica con larghezza di accesso uguale o superiore a 32 bit ed avente una delle caratteristiche o elementi seguenti:
a. |
Un ‧processore vettoriale‧ progettato per eseguire più di due calcoli simultanei su vettori in virgola mobile (matrici unidimensionali con numeri uguali o maggiori di 32 bit); Nota tecnica Un ‧processore vettoriale‧ è un processore progettato per eseguire più di due calcoli simultanei su vettori in virgola mobile (matrici unidimensionalidi con numeri uguali o maggiori di 32 bit), e che ha almeno un'unità logica aritmetica vettoriale. |
b. |
Progettato per fornire più di due risultati di operazione per ciclo in virgola mobile a 64 o più bit; |
c. |
Progettato per fornire più di quattro risultati di moltiplicazione-addizione per ciclo in virgola fissa a 16 bit (per es. manipolazione numerica di informazioni analogiche che sono state precedentemente convertite in forma numerica, nota anche come "elaborazione di segnale" numerica). 3E002.c. non sottopone ad autorizzazione la "tecnologia" per estensioni multimediali. |
3E002 non sottopone ad autorizzazione la "tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di nuclei di microprocessore aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. |
impiego della "tecnologia" di 0.130 µm o più; |
b. |
incorporazione di strutture multistrato con cinque o meno strati metallici. |
3E002 comprende la "tecnologia" per i processori di segnali numerici.
3E003
Altre "tecnologie" per lo "sviluppo" o la "produzione" di:
a. |
dispositivi microelettronici sotto vuoto; |
b. |
dispositivi semiconduttori a struttura eterogenea quali i transistori ad elevata mobilità di elettroni (HEMT), i transistori etero bipolari (HBT), i dispositivi a pozzo quantico e a super reticolo; 3E003.b. non sottopone ad autorizzazione la "tecnologia" per transistori ad elevata mobilità di elettroni (HEMT) in grado di funzionare a frequenze inferiori a 31,8 GHz e per transistori bipolari ad eterogiunzione (HBT) in grado di operare a frequenze inferiori a 31,8 GHz. |
c. |
dispositivi elettronici "superconduttori"; |
d. |
substrati di film di diamante per componenti elettronici; |
e. |
substrati di silicio su isolante (SOI) per circuiti integrati in cui l'isolante è il biossido di silicio; |
f. |
substrati di carburo di silicio per componenti elettronici; |
g. |
tubi elettronici a vuoto in grado di funzionare a frequenze pari o superiori a 31,8 GHz. |
3E101
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per "l'utilizzazione" di apparecchiature o di "software" specificati in 3A001.a.1 o 3A001.a.2, 3A101, 3A102 o 3D101.
3E102
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per lo "sviluppo" di "software" specificato in 3D101.
3E201
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per "l'utilizzazione" di apparecchiature specificate in 3A001.e.2, 3A001.e.3, 3A001.g., 3A201, 3A225 fino a 3A233.
CATEGORIA 4
CALCOLATORI
i calcolatori, le apparecchiature collegate e il "software" che assicurano funzioni di telecomunicazioni o di "reti locali" devono essere valutati anche a fronte delle caratteristiche di prestazione della categoria 5, parte 1. (Telecomunicazioni).
le unità di controllo che assicurano una interconnessione diretta dei bus o dei canali di unità centrale di trattamento, di "memoria principale" o di unità di controllo di dischi non sono considerate come apparecchiature di telecomunicazione descritte nella categoria 5, parte 1 (Telecomunicazioni).
per le condizioni di esportabilità del "software" appositamente progettato per la commutazione di pacchetto, vedere 5D001.
i calcolatori, le apparecchiature collegate e il "software" che assicurano funzioni crittografiche, crittoanalitiche, di sicurezza certificabile a più livelli o di isolamento certificabile dell'utilizzatore, o che limitano la compatibilità elettromagnetica (EMC), devono essere valutati anche a fronte delle caratteristiche di prestazione definite nella categoria 5, parte 2 ("Sicurezza dell'informazione").
4A
Sistemi, apparecchiature e componenti
4A001
Calcolatori elettronici ed apparecchiature collegate, aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro "assiemi elettronici" e loro componenti appositamente progettati:
NB: VEDERE ANCHE 4A101.
a. |
appositamente progettati per presentare una delle caratteristiche seguenti:
|
b. |
aventi caratteristiche o in grado di svolgere funzioni superiori ai limiti definiti nella categoria 5, parte 2 ("Sicurezza dell'informazione"). 4A001.b non sottopone ad autorizzazione i calcolatori elettronici e le apparecchiature collegate al seguito dell'utilizzatore e destinati ad uso personale. |
4A003
"Calcolatori numerici", "assiemi elettronici" e loro apparecchiature collegate, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
4A003 comprende quanto segue:
— |
‧processori vettoriali‧, |
— |
processori matriciali, |
— |
processori numerici di segnale, |
— |
processori logici, |
— |
apparecchiature progettate per il "miglioramento dell'immagine", |
— |
apparecchiature progettate per il "trattamento del segnale". |
La condizione di esportabilità dei "calcolatori numerici" e delle apparecchiature collegate descritti in 4A003 è determinata dalle condizioni di esportabilità di altre apparecchiature o sistemi, a condizione che:
a. |
i "calcolatori numerici" o apparecchiature collegate siano essenziali al funzionamento delle altre apparecchiature o sistemi; |
b. |
i"calcolatori numerici"o apparecchiature collegate non siano un"elemento principale"delle altre apparecchiature o sistemi la condizione di esportabilità di apparecchiature per il "trattamento del segnale" o il "miglioramento" dell'immagine appositamente progettate per altre apparecchiature ed aventi funzioni limitate a quelle necessarie al funzionamento di queste ultime apparecchiature è determinata dalla condizione di esportabilità di queste ultime apparecchiature anche se le apparecchiature eccedono il criterio di "elemento principale". la condizione di esportabilità di "calcolatori numerici" o apparecchiature collegate per le apparecchiature di telecomunicazione è regolata dalla categoria 5, parte 1 (Telecomunicazioni). |
c. |
la "tecnologia" relativa ai "calcolatori numerici" e apparecchiature collegate sia determinata dal 4E; |
a. |
progettati o modificati per la "tolleranza ai guasti"; ai fini del 4A003.a, i"calcolatori numerici"e le apparecchiature collegate non sono considerati progettati o modificati per la"tolleranza ai guasti"se usano uno degli elementi seguenti:
|
b. |
"calcolatori numerici" aventi una "prestazione di picco adattata" ("APP") superiore a 0,75 teraflop ponderati (WT); |
c. |
"assiemi elettronici" appositamente progettati o modificati per essere in grado di migliorare la prestazione mediante aggregazione di processori in modo che la "APP" dell'aggregazione superi i limiti specificati in 4A003.b; 4A003.c sottopone ad autorizzazione solo gli "assiemi elettronici" e interconnessioni programmabili che non superano i limiti previsti in 4A003.b, quando spediti come "assiemi elettronici" non integrati. Non sottopone ad autorizzazione gli "assiemi elettronici" intrinsecamente limitati per la natura della loro progettazione, per essere impiegati come apparecchiature collegate specificate in 4A003.e. 4A003.c non sottopone ad autorizzazione gli "assiemi elettronici" appositamente progettati per un prodotto o una famiglia di prodotti la cui configurazione massima non supera i limiti specificati in 4A003.b. |
d. |
soppresso; |
e. |
apparecchiature che effettuano conversioni analogico-numeriche che superano i limiti specificati in 3A001.a.5; |
f. |
soppresso; |
g. |
apparecchiature appositamente progettate per effettuare l'interconnessione esterna di "calcolatori numerici" o apparecchiature associate in grado di consentire comunicazioni con una velocità trasmissione dati superiore a 1,25 Gbyte/s. 4A003.g non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di interconnessione interne (cioè pannelli posteriori, bus) le apparecchiature di interconnessione passiva le "unità di controllo di accesso alla rete" o "controllori di canale di comunicazioni". |
4A004
Calcolatori come segue e loro apparecchiature collegate, "assiemi elettronici" e componenti appositamente progettati:
a. |
"calcolatori a reti sistoliche", |
b. |
"calcolatori neurali", |
c. |
"calcolatori ottici". |
4A101
Calcolatori analogici, "calcolatori numerici" o analizzatori differenziali numerici, diversi da quelli specificati in 4A001.a.1, di tipo rinforzato e progettati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o nei razzi sonda specificati in 9A104.
4A102
"Calcolatori ibridi" appositamente progettati per modellare, simulare o effettuare l’ integrazione di progetto dei veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o dei razzi sonda specificati in 9A104.
l'autorizzazione per l'esportazione delle apparecchiature specificate in 4A102 deve essere richiesta solo se tali apparecchiature sono fornite con il "software" specificato in 7D103 o 9D103.
4B
Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione
Nessuno.
4C
Materiali
Nessuno.
4D
Software
la condizione di esportabilità del "software" per lo "sviluppo", "produzione" o "utilizzazione" di apparecchiature descritte in altre categorie è trattata dalla categoria pertinente. La condizione di esportabilità del "software" per le apparecchiature descritte nella categoria 4 è trattata dalla presente categoria.
4D001
Software come segue:
a. |
"Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o "l'utilizzazione" di apparecchiature o "software" specificati in 4A001 fino a 4A004 o in 4D. |
b. |
"Software" diverso da quello specificato in 4D001.a., appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo" o la "produzione" delle apparecchiature seguenti:
|
4D002
"Software" appositamente progettato o modificato a supporto della "tecnologia" specificata in 4E.
4D003
"Software" avente caratteristiche o in grado di svolgere funzioni superiori ai limiti definiti nella Categoria 5, Parte 2 ("Sicurezza dell'informazione"):
4D003 non sottopone ad autorizzazione il "software" che accompagna l'utente ed è destinato all'uso personale di quest'ultimo.
4E
Tecnologia
4E001
a. |
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo", la "produzione" o "l'utilizzazione" di apparecchiature o "software" specificati in 4A o in 4D. |
b. |
"Tecnologia" diversa da quella specificata in 4E001.a., appositamente progettata o modificata per lo "sviluppo" o la "produzione" delle apparecchiature seguenti:
|
NOTA RELATIVA ALLA "PRESTAZIONE DI PICCO ADATTATA" ("APP")
Per prestazione di picco adattata ("APP") si intende la velocità di picco adattata alla quale i "calcolatori numerici" eseguono addizioni e moltiplicazioni in virgola mobile a 64 o più bit.
La "APP" è espressa in teraflop ponderati (WT), in unità pari a 1012 operazioni al secondo adattate in virgola mobile.
n |
: |
numero di processori nel "calcolatore numerico" |
i |
: |
numero di processore (i,…n) |
ti |
: |
tempo di ciclo del processore (ti = 1/Fi) |
Fi |
: |
frequenza del processore |
Ri |
: |
velocità di picco del calcolo in virgola mobile |
Wi |
: |
coefficiente di adeguamento architettura |
1. |
per ciascun processore i, determinare il numero di picco delle operazioni in virgola mobile a 64 o più bit, FPOi, eseguite per ogni ciclo da ciascun processore nel "calcolatore numerico". nel determinare le FPO, includere solo addizioni e/o moltiplicazioni in virgola mobile a 64 o più bit. Tutte le operazioni in virgola mobile devono essere espresse come operazioni per ciclo del processore; le operazioni che richiedono cicli multipli possono essere espresse come risultati frazionari per ciclo. Per i processori che non sono in grado di eseguire calcoli su operandi in virgola mobile di 64 o più bit, la velocità di calcolo R effettiva è pari a zero. |
2. |
calcolare la velocità in virgola mobile R per ciascun processore Ri = FPOi/ti. |
3. |
calcolare "APP" come "APP" = W1 × R1 + W2 × R2 + … + Wn × Rn. |
4. |
per ‧processori vettoriali‧, Wi = 0,9; per processori non vettoriali, Wi = 0,3. |
per i processori che eseguono operazioni composite in un ciclo, quali addizioni e moltiplicazioni, viene contata ciascuna operazione.
per un processore pipeline, la velocità di calcolo effettiva R è la più veloce delle velocità pipeline, una volta che la pipeline è piena, oppure la velocità non pipeline.
la velocità di calcolo R per ciascun processore che contribuisce al calcolo deve essere calcolata al suo valore massimo teoricamente possibile prima che la "APP" della combinazione venga valutata. Si suppone che esistano operazioni simultanee quando il costruttore del calcolatore dichiara in un manuale o in un opuscolo l'esistenza di funzionamento o di esecuzione in modo contemporaneo, parallelo o simultaneo del calcolatore.
per il calcolo della "APP" non includere processori che sono limitati alle funzioni entrata/uscita e alle funzioni periferiche (ad esempio unità a disco, display di comunicazione e unità video).
i valori di "APP" non devono essere calcolati per combinazioni di processori (inter)connessi mediante "reti locali", reti geografiche, connessioni/dispositivi condivisi di ingresso/uscita, controllori ingresso/uscita e qualsiasi interconnessione di comunicazioni realizzate da "software".
i valori di "APP" devono essere calcolati per:
1. |
combinazioni di processori contenenti processori appositamente progettati per aumentare le prestazioni mediante aggregazione, funzionamento simultaneo e condivisione di memoria; |
2. |
combinazioni di memoria multipla/processori funzionanti simultaneamente e che utilizzano hardware appositamente progettato. |
per ‧processore vettoriale‧ si intende un processore con istruzioni incorporate che eseguono calcoli multipli su vettori in virgola mobile (matrici unidimensionalidi di 64 bit o numeri maggiori) simultaneamente, e che hanno almeno 2 unità funzionali vettoriali e almeno 8 registri vettoriali con non meno di 64 elementi ciascuno.
CATEGORIA 5
TELECOMUNICAZIONI E "SICUREZZA DELL"INFORMAZIONE"
PARTE 1
TELECOMUNICAZIONI
le condizioni di esportabilità di componenti, "laser", apparecchiature di collaudo e di "produzione" e "software" appositamente progettati per apparecchiature o sistemi di telecomunicazione sono definite nella categoria 5, parte 1.
i "calcolatori numerici", i materiali collegati o il "software", essenziali al funzionamento e supporto delle apparecchiature di telecomunicazione descritte nella presente categoria sono considerati componenti appositamente progettati a condizione che siano modelli standard normalmente forniti dal fabbricante. Questa disposizione si applica anche ai sistemi di calcolatori destinati al funzionamento, all'amministrazione, alla manutenzione, all'ingegneria o alla fatturazione.
5A1
Sistemi, apparecchiature e componenti
5A001
Sistemi, apparecchiature, componenti ed accessori di telecomunicazione come segue:
a. |
Apparecchiature di telecomunicazione di qualsiasi tipo, aventi una delle caratteristiche, funzioni o elementi seguenti:
5A001.a.2 e 5A001.a.3 non sottopongono ad autorizzazione le apparecchiature progettate o modificate per essere utilizzate a bordo di satelliti. |
b. |
sistemi e apparecchiature di telecomunicazione, e loro componenti ed accessori appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche, funzioni o elementi seguenti:
|
c. |
cavi di comunicazione a fibre ottiche, fibre ottiche ed accessori, come segue:
|
d. |
"antenne ad allineamento di fase a fascio orientabile elettronicamente" funzionanti al di sopra di 31,8 GHz; 5A001.d non sottopone ad autorizzazione le "antenne ad allineamento di fase a fascio orientabile elettronicamente" per sistemi di atterraggio che utilizzano strumenti rispondenti alle norme dell'ICAO relative ai sistemi di atterraggio a microonde (MLS). |
e. |
Le apparecchiature radiogoniometriche funzionanti a frequenze superiori a 30 MHz e aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:
|
f. |
apparecchiature di disturbo appositamente progettate o modificate per interferire con, rifiutare, inibire, degradare o sviare i servizi di comunicazione cellulare, intenzionalmente e selettivamente, ed eseguire una delle funzioni seguenti, e loro componenti appositamente progettati:
per le apparecchiature di disturbo GNSS, vedere l'elenco dei materiali di armamento. |
g. |
sistemi e apparecchiature di localizzazione coerente passiva appositamente progettati per la rivelazione o l'inseguimento di oggetti in movimento misurando le riflessioni delle emissioni in radiofrequenza nell'aria ambiente prodotte da trasmettitori non radar. Nota tecnica: I trasmettitori non radar possono includere radio, televisioni o stazioni base per telecomunicazioni cellulari commerciali. 5A001.g. non sottopone ad autorizzazione:
|
h. |
Apparecchiature elettroniche progettate o modificate per attivare prematuramente o impedire l'innesco di ordigni esplosivi improvvisati comandati a distanza (RCIED). NB: VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO. |
5A101
Apparecchiature di telemetria e di telecomando, comprese le apparecchiature a terra, progettate o modificate per "missili".
Nota tecnica:
In 5A101 per ‧missile‧ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.
5A101 non sottopone ad autorizzazione:
a. |
apparecchiature progettate o modificate per aeromobili con equipaggio o satelliti; |
b. |
apparecchiature a terra progettate o modificate per applicazioni terrestri o marine; |
c. |
apparecchiature progettate per servizi GNSS commerciali, civili o di tipo "sicurezza della vita" (ad es. integrità dei dati, sicurezza di volo). |
5B1
Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione
5B001
Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione nel settore delle telecomunicazioni, componenti e accessori come segue:
a. |
Apparecchiature, e loro componenti ed accessori appositamente progettati, che siano appositamente progettate per lo "sviluppo", la "produzione"o l'"utilizzazione" di apparecchiature, funzioni o elementi specificati in 5A001; 5B001.a non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di caratterizzazione di fibre ottiche. |
b. |
apparecchiature e loro componenti o accessori appositamente progettati per lo "sviluppo" di una delle seguenti apparecchiature di trasmissione di telecomunicazioni o di commutazione:
|
5C1
Materiali
Nessuno
5D1
Software
5D001
"Software" come segue:
a. |
"Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature, funzioni o elementi specificati in 5A001; |
b. |
"software" appositamente progettato o modificato a supporto della "tecnologia" specificata in 5E001; |
c. |
"software" specifico appositamente progettato o modificato per fornire caratteristiche, funzioni o elementi di apparecchiature specificate in 5A001 o 5B001; |
d. |
"software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo" di una delle seguenti apparecchiature di trasmissione di telecomunicazioni o di commutazione:
|
5D101
"Software" appositamente progettato o modificato per l'utilizzazione di apparecchiature specifiche al punto 5A101.
5E1
Tecnologia
5E001
"Tecnologia" come segue:
a. |
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" (escluso il funzionamento) di apparecchiature, funzioni o elementi specificati in 5A001 o "software" specificato in 5 D001.a.; |
b. |
"tecnologia" specifica, come segue:
|
c. |
"tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" o la "produzione" di una delle seguenti:
|
d. |
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" o la "produzionedi" amplificatori di potenza a "circuiti integrati monolitici" a microonde (MMIC) appositamente progettati per le telecomunicazioni e aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
e. |
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" o la "produzione"di dispositivi e circuiti elettronici, appositamente progettati per le telecomunicazioni e contenenti componenti, fabbricati a partire da materiali "superconduttori", appositamente progettati per funzionare a temperature inferiori alla "temperatura critica" di almeno uno dei costituenti "superconduttori", aventi una delle funzioni seguenti:
|
5E101
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature specificate in 5A101.
PARTE 2
"SICUREZZA DELL'INFORMAZIONE"
la condizione di esportabilità di apparecchiature di "sicurezza dell'informazione", "software", sistemi, "assiemi elettronici" per applicazioni specifiche, moduli, circuiti integrati, componenti o funzioni è definita nella presente categoria anche se trattasi di componenti o di "assiemi elettronici" di altre apparecchiature.
la presente categoria non sottopone ad autorizzazione i prodotti al seguito dell'utilizzatore per suo uso personale.
nota di crittografia:
5A002 e 5D002 non sottopongono ad autorizzazione i beni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
a. |
siano generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:
|
b. |
la funzionalità crittografica non possa essere modificata facilmente dall’utilizzatore; |
c. |
siano progettati per essere installati dall’utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore, |
d. |
ove necessario, informazioni dettagliate relative ai beni siano accessibili e vengano fornite, su richiesta, alle autorità competenti degli Stati membri in cui è stabilito l’esportatore, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui alle precedenti lettere da a. a c. |
Nota tecnica:
nella presente categoria, i bit di parità non sono inclusi nella lunghezza di chiave.
5A2
Sistemi, apparecchiature e componenti
5A002
Sistemi, apparecchiature e componenti di sicurezza dell'informazione, come segue:
a. |
Sistemi, apparecchiature, "assiemi elettronici" di specifica applicazione, moduli e circuiti integrati che assicurano la "sicurezza dell'informazione", come segue, e loro altri componenti appositamente progettati: per il controllo delle apparecchiature di ricezione di sistemi globali di navigazione via satellite che contengono o utilizzano funzioni di decrittazione (ad esempio gps o glonass), vedere 7a005.
Nota tecnica: La "crittografia quantistica" è anche nota come distribuzione quantistica delle chiavi (QKD). 5A002 non sottopone ad autorizzazione una delle seguenti apparecchiature:
|
5B2
Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione
5B002
Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di "produzione" in materia di "sicurezza dell"informazione", come segue:
a. |
apparecchiature appositamente progettate per lo "sviluppo" o la "produzione" delle apparecchiature specificate in 5A002 o 5B002.b.; |
b. |
apparecchiature di misura appositamente progettate per la valutazione e la validazione delle funzioni di "sicurezza dell'informazione" delle apparecchiature specificate in 5A002 o del "software" specificato in 5D002.a. o 5D002.c.. |
5C2
Materiali
Nessuno.
5D2
Software
5D002
"Software" come segue:
a. |
"Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature specificate in 5A002 o di "software" specificato in 5D002.c.; |
b. |
"software" appositamente progettato o modificato a supporto della "tecnologia" specificata in 5E002; |
c. |
"software" specifico come segue:
|
5D002 non sottopone ad autorizzazione i seguenti "software":
a. |
il "software" necessario per l'"utilizzazione" di apparecchiature non sottoposte ad autorizzazione nella nota del 5A002; |
b. |
il "software" che fornisce una delle funzioni delle apparecchiature non sottoposte ad autorizzazione nella nota del 5A002. |
5E2
Tecnologia
5E002
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature specificate in 5A002, 5B002 o di "software" specificato in 5D002.a o 5D002.c..
CATEGORIA 6
SENSORI E LASER
6A
Sistemi, apparecchiature e componenti
6A001
Sistemi, apparecchiature e componenti acustici come segue:
a. |
sistemi o apparecchiature acustiche navali e loro componenti appositamente progettati, come segue:
|
b. |
apparecchiature di registrazione sonar con correlazione della velocità e del Doppler-velocità, progettate per la determinazione della velocità orizzontale della piattaforma contenente l'apparecchiatura rispetto al fondo marino, come segue:
6A001.b. non sottopone ad autorizzazione gli ecoscandagli che si limitano ad una qualsiasi delle attività seguenti:
6A001.b. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per essere installate sulle navi di superficie. |
c. |
Sistemi acustici con effetto deterrente sui subacquei appositamente progettati o modificati e aventi un livello di pressione sonora uguale o superiore a 190 dB (riferita ad 1 μPa ad 1 m) a frequenze di 200 Hz o inferiori. 6A001.c. non sottopone ad autorizzazione i sistemi con effetto deterrente sui subacquei basati su congegni esplosivi, cannoni ad aria compressa o sorgenti combustibili subacquei. 6A001.c. comprende sistemi acustici con effetto deterrente sui subacquei che si avvalgono di sorgenti di tipo "spark gap", conosciute anche come sorgenti acustiche basate sul plasma. |
6A002
Sensori ottici o loro apparecchiature e componenti come segue:
NB: VEDERE ANCHE 6A102.
a. |
rivelatori ottici, come segue:
|
b. |
"sensori di immagini monospettrali" e "sensori di immagini multispettrali" progettati per applicazioni di telerilevamento e aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
c. |
apparecchiature per l'immagine a ‧visione diretta‧ che incorporano uno degli elementi seguenti:
Nota tecnica: il termine ‧visione diretta‧ si riferisce ad una apparecchiatura di immagine che presenta un'immagine visiva ad un osservatore umano senza convertire l'immagine in un segnale elettronico per la visualizzazione su uno schermo televisivo e senza immagazzinare l'immagine con mezzi fotografici, elettronici od altri mezzi. 6A002.c non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature seguenti che incorporano fotocatodi diversi dall'arseniuro di gallio (GaAs) o dall'arseniuro di gallio-indio (GaInAs):
|
d. |
componenti ausiliari speciali per sensori ottici, come segue:
|
e. |
non utilizzato. |
6A003
Apparecchi da ripresa, sistemi o apparecchiature e loro componenti, come segue:
NB: VEDERE ANCHE 6A203.
NB: Per gli apparecchi da ripresa appositamente progettati o modificati per impiego subacqueo, vedere 8A002.d e 8A002.e.
a. |
apparecchi da ripresa per strumentazione e loro componenti appositamente progettati, come segue: Gli apparecchi da ripresa per strumentazione specificati in 6A003.a.3 fino a 6A003.a.5 con strutture modulari dovrebbero essere valutati in base alla capacità massima, usando plug-in disponibili secondo le specifiche del costruttore.
|
b. |
apparecchi da ripresa per immagini, come segue: 6A003.b. non sottopone ad autorizzazione le telecamere e le videocamere appositamente progettate per essere utilizzate per la telediffusione.
|
6A004
Apparecchiature e componenti ottici:
a. |
specchi ottici (riflettori) come segue: Per gli specchi ottici appositamente progettati per apparecchiature di litografia, vedi 3B001.
|
b. |
componenti ottici composti di seleniuro di zinco (ZnSe) o di solfuro di zinco (ZnS) che trasmettono nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 3 000 nm ma non superiori a 25 000 nm, ed aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
c. |
componenti "qualificati per impiego spaziale" per sistemi ottici, come segue:
|
d. |
apparecchiature ottiche di controllo come segue:
|
e. |
‧elementi ottici asferici‧ aventi tutte le caratteristiche seguenti:
Note tecniche:
6A004.e. non sottopone ad autorizzazione gli ‧elementi ottici asferici‧ aventi una delle caratteristiche seguenti:
Per gli ‧elementi ottici asferici‧ appositamente progettati per apparecchiature di litografia, vedi 3B001. |
6A005
"Laser" diversi da quelli specificati in 0B001.g.5 o 0B001.h.6, componenti ed apparecchiature ottiche, come segue:
NB: VEDERE ANCHE 6A205.
i "laser" ad impulsi comprendono quelli che funzionano in modo ad onda continua (CN) con impulsi sovrapposti.
I"laser"ad eccimeri, a semiconduttori, chimici a (CO), (CO2) e a impulsi non ripetitivi a cristalli di Nd sono specificati soltanto in 6A005.d.
6A005 comprende i "laser" a fibra.
La condizione di esportabilità di "laser" che incorporano conversione di frequenza (ossia cambio di lunghezza d'onda) con mezzi diversi da un "laser" che eccita un altro "laser" è determinata applicando parametri di controllo sia all'uscita del "laser" sorgente sia all'uscita ottica a frequenza convertita.
6A005 non sottopone ad autorizzazione i "laser" seguenti:
a. |
a rubino con energia di uscita inferiore a 20 J; |
b. |
ad azoto; |
c. |
a kripton. |
Nota tenica:
In 6A005 per ‧efficienza wall-plug‧ si intende il rapporto tra potenza di uscita del "laser" (o "potenza media di uscita") e potenza di ingresso totale necessaria al funzionamento del "laser", alimentazione/condizionamento e condizionamento termico/scambiatore di calore compresi.
a. |
"laser" non "accordabili" ad onda continua aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
b. |
"laser ad impulsi" non "accordabili" aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
c. |
"laser""accordabili" aventi una delle caratteristiche seguenti: 6A005.c. comprende i"laser"in zaffiro-titanio (Ti-Al2O3), YAG-Thulium (Tm-YAG), YSGG-Thulium (Tm-YSGG), alessandrite (Cr-BeAl2O4 ), a centro di colore, a coloranti e a liquido
|
d. |
altri "laser" non specificati in 6A005.a., 6A005.b. o 6A005.c., come segue:
"impulsi non ripetitivi" si riferisce a "laser" che producono un singolo impulso in uscita o un intervallo tra più impulsi superiore a un minuto. |
e. |
componenti come segue:
|
f. |
apparecchiature ottiche come segue: per gli elementi ottici ad apertura comune in grado di funzionare nei "laser ad elevatissima potenza", ("SHPL") vedere l'elenco dei materiali di armamento.
|
6A006
"Magnetometri", "gradiometri magnetici", "gradiometri magnetici intrinseci", sensori di campo elettrico subacquei, "sistemi di compensazione" e loro componenti appositamente progettati, come segue:
6A006 non sottopone ad autorizzazione gli strumenti appositamente progettati per applicazioni nel campo della pesca o per effettuare misure biomagnetiche per diagnostiche medicali.
a. |
"magnetometri" e sottosistemi, come segue:
|
b. |
sensori di campo elettrico subacquei aventi una ‧sensibilità‧ inferiore a (migliore di) 8 nanovolt per metro per radice quadrata di Hz misurata a 1 Hz; |
c. |
"gradiometri magnetici", come segue:
|
d. |
"sistemi di compensazione" per sensori di campo elettrico magnetici o subacquei che offrono prestazioni uguali o migliori di quelle previste dai parametri specificati in 6A006.a., 6A006.b. o 6A006.c. |
Ai fini di 6A006., per ‧sensibilità‧ (livello di rumore) si intende il valore efficace del rumore di fondo del dispositivo limitatamente al segnale più basso misurabile.
6A007
Gravimetri e gradiometri a gravità, come segue:
NB: VEDERE ANCHE 6A107.
a. |
gravimetri progettati o modificati per uso terrestre e aventi una precisione statica inferiore a (migliore di) 10 μgal; 6A007.a non sottopone ad autorizzazione i gravimetri per uso terrestre di tipo ad elemento di quarzo (Worden). |
b. |
gravimetri progettati per piattaforme mobili, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
c. |
gradiometri a gravità. |
6A008
Sistemi, apparecchiature ed assiemi radar, aventi una delle caratteristiche seguenti e loro componenti appositamente progettati:
NB: VEDERE ANCHE 6A108.
6A008 non sottopone ad autorizzazione:
— |
radar secondari di sorveglianza (SSR); |
— |
radar per uso civile automobilistico; |
— |
video o monitor utilizzati per il controllo del traffico aereo (ATC) aventi non più di — 12 elementi di risoluzione per millimetro; |
— |
radar meteorologici; |
a. |
funzionanti a frequenze da 40 GHz a 230 GHz ed aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
b. |
aventi una banda passante accordabile superiore al ±6,25 % della ‧frequenza di funzionamento centrale‧; Nota tecnica: La ‧frequenza di funzionamento centrale‧ corrisponde alla metà della somma della frequenza di funzionamento specificata più elevata e della frequenza di funzionamento specificata più bassa. |
c. |
in grado di funzionare in modo simultaneo su più di due frequenze portanti; |
d. |
in grado di funzionare in modo di apertura sintetica (SAR), in modo radar di apertura sintetica inversa (ISAR) o in modo radar avionico a scansione laterale (SLAR); |
e. |
comprendenti "antenne ad allineamento di fase e fascio orientabile elettronicamente"; |
f. |
in grado di determinare l'altezza di bersagli non cooperanti; 6A008.f. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature radar di avvicinamento di precisione (PAR) conformi alle norme dell'ICAO; |
g. |
appositamente progettati per impiego avionico (montati su palloni o cellule di aerei) e con capacità di "trattamento di segnale" Doppler per la rivelazione di bersagli mobili; |
h. |
dotati di trattamento di segnali radar che utilizzano una delle tecniche seguenti:
|
i. |
in funzionamento terrestre e con "portata strumentale" massima superiore a 185 km; 6A008.i non sottopone ad autorizzazione:
|
j. |
costituiti da radar a "laser" o da apparecchiature per la rivelazione e la misura della distanza a mezzo della luce (LIDAR), ed aventi una delle caratteristiche seguenti:
le apparecchiature LIDAR appositamente progettate per effettuare rilevamenti sono specificate solo in 6A008.j.3. 6A008.j. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature LIDAR appositamente progettate per l'osservazione meteorologica. i parametri fissati nella norma IHO di "ordine 1a", 5a edizione, febbraio 2008 sono così riassunti:
|
k. |
aventi sottosistemi per il "trattamento del segnale" utilizzanti la "compressione di impulso", con una delle caratteristiche seguenti:
|
l. |
aventi sottosistemi di trattamento di dati con una delle caratteristiche seguenti:
|
6A102
‧Rivelatori‧ resistenti alle radiazioni, diversi da quelli specificati in 6A002, appositamente progettati o modificati per la protezione dagli effetti nucleari (ad esempio impulso elettromagnetico (EMP), raggi X, effetti combinati dell'esplosione e del calore), ed utilizzabili per "missili", progettati o previsti per resistere a livelli di radiazione uguali o superiori ad una dose di radiazione totale di 5 × 105 rad (Silicio).
Nota tecnica:
ai fini del 6A102 un ‧rivelatore‧ è definito come un dispositivo meccanico, elettrico, ottico o chimico che automaticamente identifica e memorizza o registra uno stimolo quale un cambiamento ambientale di pressione o di temperatura, un segnale elettrico o elettromagnetico o una radiazione proveniente da un materiale radioattivo. Sono inclusi i dispositivi che forniscono una rilevazione tramite funzionamento una sola volta oppure tramite guasto.
6A107
Gravimetri e componenti per gravimetri e gradiometri a gravità, come segue:
a. |
gravimenti, diversi da quelli specificati in 6A007.b, progettati o modificati per l'impiego aeronautico o marino, aventi una precisione statica o operativa uguale o inferiore a (migliore di) 7 × 10–6 m/s2 (0,7 milligal) e un tempo di salita fino al valore stazionario uguale o inferiore a 2 minuti; |
b. |
componenti appositamente progettati per gravimetri specificati in 6A007.b o 6A107.a e gradiometri a gravità specificati in 6A007.c. |
6A108
Sistemi radar e sistemi di inseguimento, diversi da quelli specificati in 6A008, come segue:
a. |
sistemi radar e sistemi radar a laser progettati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o nei razzi sonda specificati in 9A104; 6A108.a. include quanto segue:
|
b. |
sistemi per l'inseguimento di precisione, utilizzabili nei ‧missili‧, come segue:
|
6A202
Tubi fotomoltiplicatori aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. |
area del fotocatodo superiore a 20 cm2 |
b. |
tempo di salita dell'impulso all'anodo inferiore a 1 ns. |
6A203
Apparecchi da ripresa e componenti, diversi da quelli specificati in 6A003, come segue:
a. |
apparecchi da ripresa a specchio rotante meccanicamente, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
i componenti degli apparecchi di cui al 6A203.a comprendono le parti elettroniche di sincronizzazione e gli assiemi di rotazione costituiti da turbine, specchi e cuscinetti. |
b. |
apparecchi elettronici da ripresa a scansione, apparecchi elettronici da ripresa di immagini, tubi e dispositivi, come segue:
|
c. |
apparecchi da ripresa televisivi resistenti alle radiazioni o loro lenti, appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a 50 × 103 Gy (Silicio) (5 × 106 rad (Silicio)) senza degradazione funzionale. Nota tecnica: il termine Gy (Silicio) si riferisce all'energia in Joule per kg assorbita da un campione non schermato di silicio esposto a radiazioni ionizzanti. |
6A205
"Laser", amplificatori ed oscillatori "laser", diversi da quelli specificati in 0B001.g.5, 0B001.h.6 e 6A005, come segue:
N.B.: Per i laser a vapore di rame, vedere 6A005.b.
a. |
"laser" ad argon ionizzato aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
b. |
oscillatori laser a coloranti accordabili monomodo ad impulsi aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
c. |
oscillatori ed amplificatori laser ad impulsi a coloranti accordabili aventi tutte le caratteristiche seguenti:
6A205.c non sottopone ad autorizzazione gli oscillatori monomodo. |
d. |
laser ad impulsi ad anidride carbonica aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
e. |
sfasatori Raman quasi idrogeno progettati per funzionare a lunghezza d'onda di uscita di 16 micrometri e cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz; |
f. |
"laser" drogati al neodinio (diversi da quelli a vetro) con lunghezza d'onda di uscita compresa tra 1 000 e 1 100 nm; aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
6A225
Interferometri di velocità per la misura di velocità superiori a 1 km/s durante intervalli di tempo inferiori a 10 microsecondi.
6A225 include gli interferometri di velocità quali VISAR (Velocity interferometer systems for any reflector) e DLI (Doppler laser interferometers).
6A226
Sensori di pressione, come segue:
a. |
calibri alla manganina per pressioni superiori a 10 GPa; |
b. |
trasduttori di pressioni al quarzo per pressioni superiori a 10 GPa. |
6B
Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione
6B004
Apparecchiature ottiche, come segue:
a. |
apparecchiature per la misurazione del fattore di riflessione assoluto con una precisione di ±0,1 % del valore di riflessione; |
b. |
apparecchiature diverse dalle apparecchiature di misura per la dispersione delle superfici ottiche, aventi un'apertura netta superiore a 10 cm, appositamente progettate per la misura ottica senza contatto di una forma (profilo) di superficie ottica non piana con una "precisione" uguale o inferiore a (migliore di) 2 nm rispetto al profilo richiesto. |
6B004 non sottopone ad autorizzazione i microscopi.
6B007
Apparecchiature di produzione, di allineamento e di calibrazione di gravimetri terrestri con precisione statica migliore di 0,1 milligal.
6B008
Sistemi di misura della superficie equivalente radar effettuata con radar ad impulsi aventi larghezza di impulso di 100 ns o meno e loro componenti appositamente progettati.
NB: VEDERE ANCHE 6B108.
6B108
Sistemi, diversi da quelli specificati in 6B008, appositamente progettati per la misura della superficie equivalente radar utilizzabili in "missili" e loro sottosistemi.
Nota tecnica:
In 6B108 per "missili" si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio, con una portata superiore a 300 km.
6C
Materiali
6C002
Materiali per sensori ottici, come segue:
a. |
tellurio elementare (Te) con livelli di purezza uguale o superiore a 99,9995 %; |
b. |
cristalli singoli (e relative fette epitassiali) composti da quanto segue:
Nota tecnica: Per ‧frazione molare‧ si intende il rapporto tra le moli di ZnTe e la somma di moli di CdTe e ZnTe presenti nel cristallo. |
6C004
Materiali ottici, come segue:
a. |
"substrati grezzi" in seleniuro di zinco (ZnSe) e solfuro di zinco (ZnS) ottenuti per deposizioni in fase di vapore con procedimento chimico, una delle caratteristiche seguenti:
|
b. |
cristalli sintetici costituiti dai materiali elettro-ottici seguenti:
|
c. |
materiali ottici non lineari, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
d. |
"substrati grezzi" di carburo di silicio o di materiali di deposito berillio/berillio (Be/Be), di diametro o di dimensione dell'asse principale superiore a 300 mm; |
e. |
vetro, compresa la silice fusa, il vetro fosfatato, il vetro fluorofosfatato, il fluoruro di zirconio (ZrF4) ed il fluoruro di afnio (HfF4) tutte le caratteristiche seguenti:
|
f. |
materiali di diamanti sintetici con tasso di assorbimento inferiore a 10–5cm-1 per lunghezze d'onda superiori a 200 nm ma non superiori a 14 000 nm. |
6C005
Materiali cristallini sintetici ospiti per "laser" sotto forma grezza, come segue:
a. |
zaffiro drogato al titanio, |
b. |
alessandrite. |
6D
Software
6D001
"Software" appositamente progettato per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature specificate in 6A004, 6A005, 6A008 o 6B008.
6D002
"Software" appositamente progettato per l'"utilizzazione" di apparecchiature specificate in 6A002.b, 6A008 o 6B008.
6D003
Altro "software" come segue:
a. |
"software" come segue:
|
b. |
non utilizzato; |
c. |
"software" progettato o modificato per apparecchi da ripresa che contengono "matrici sul piano focale" specificate in 6A002.a.3.f. e progettato o modificato per eliminare una restrizione della cadenza di quadro e permettere all'apparecchio da ripresa di superare la cadenza di quadro specificata in 6A003.b.4. Nota 3.a.; |
d. |
non utilizzato; |
e. |
non utilizzato; |
f. |
"software" come segue:
|
g. |
"software" appositamente progettato per la correzione di influenze del moto dei gravimetri o gradiometri a gravità |
h. |
"software" come segue:
|
6D102
"Software" appositamente progettato o modificato per l'"utilizzazione" dei materiali specificati in 6A108.
6D103
"Software" che elabora i dati registrati dopo la missione per consentire la ricostruzione della posizione del veicolo lungo la sua traiettoria di volo, appositamente progettato o modificato per i ‧missili‧.
Nota tecnica:
In 6D103 per ‧missile‧ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.
6E
Tecnologia
6E001
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" di apparecchiature, materiali o "software" specificati in 6A, 6B, 6C o 6D.
6E002
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la "produzione" di apparecchiature o materiali specificati in 6A, 6B o 6C.
6E003
Altre "tecnologie" come segue: a. "Tecnologie" come segue:
a. |
"tecnologie" di rivestimento e di trattamento delle superfici ottiche "necessarie" per
|
b. |
"tecnologia""necessaria" allo "sviluppo", "produzione" o "utilizzazione" di strumenti di diagnostica o di bersagli appositamente progettati per gli impianti di prova per il collaudo di "laser ad elevatissima potenza" o per il collaudo o la valutazione di materiali irradiati da fasci di "laser ad elevatissima potenza"; |
6E101
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzazione" di apparecchiature o di "software" specificati in 6A002, 6A007.b e 6A007.c, 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 o 6D103.
6E101 sottopone ad autorizzazione soltanto la "tecnologia" per le apparecchiature specificate in 6A008 quando progettate per applicazioni avioniche ed utilizzabili in "missili".
6E201
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzazione" di apparecchiature specificate in 6A003, 6A005.a.2., 6A005.b.2., 6A005.b.3., 6A005.b.4., 6A005.b.6., 6A005.c.2., 6A005.d.3.c., 6A005.d.4.c., 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 o 6A226.
CATEGORIA 7
MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE
7A
Sistemi, apparecchiature e componenti
per i piloti automatici per veicoli subacquei, vedere la categoria 8.
Per i radar, vedere la categoria 6.
7A001
Accelerometri come segue e loro componenti appositamente progettati:
NB: VEDERE ANCHE 7A101.
Per gli accelerometri angolari o a rotazione, vedere 7A001.b.
a. |
Accelerometri lineari aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
b. |
Accelerometri angolari o rotazionali specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 100 g. |
7A002
Giroscopi e sensori di velocità angolare, aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:
NB: VEDERE ANCHE 7A102.
Per accelerometri angolari o rotazionali vedere 7A001.b.
a. |
"stabilità" di "polarizzazione" misurata in un ambiente di 1 g su un periodo di un mese ed in rapporto ad un valore di calibrazione fisso inferiore a (migliore di) 0,5 gradi per ora se specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare fino a 100 g; |
b. |
"spostamento angolare casuale" minore (migliore) o uguale a 0,0035 gradi per radice quadrata di ora; 7A002.b. non sottopone ad autorizzazione i giroscopi a massa rotante. Nota tecnica: I giroscopi a massa rotante sono giroscopi che utilizzano una massa, continuamente rotante per rivelare il movimento angolare. |
c. |
variazione di velocità uguale o superiore a 500 gradi per secondo e avente una delle caratteristiche seguenti:
|
d. |
specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 100 g. |
7A003
Sistemi inerziali e componenti appositamente progettati, come segue:
NB: VEDERE ANCHE 7A103.
a. |
Sistemi di navigazione inerziale (cardanici o vincolati) ed apparecchiature inerziali, progettati per "aeromobili", veicoli terrestri, natanti (di superficie o sommergibili) o "veicoli spaziali" per la navigazione, l'assetto, la guida o il controllo, ed aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:
|
b. |
Sistemi di navigazione inerziale ibridi integrati con sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) o con sistemi di "navigazione con riferimenti a basi di dati" ("DBRN") per la navigazione, l'assetto, la guida o il controllo dopo un normale allineamento, ed aventi una precisione di posizione di navigazione inerziale inferiore a (migliore di) un ‧errore circolare probabile‧ (‧CEP‧) di 10 m dopo la perdita del segnale GNSS o "DBRN" per un massimo di quattro minuti. |
c. |
Apparecchiature di misurazione inerziali per la determinazione della rotta o del nord vero, ed aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:
|
d. |
Apparecchiature di misura inerziale, comprendenti unità di misura inerziale (IMU) e sistemi di riferimento inerziale (IRS) che incorporano accelerometri o giroscopi specificati in 7A001 o 7A002 e loro componenti appositamente progettati. |
i parametri di cui al 7A003.a e 7.A003.b sono applicabili in presenza di una qualsiasi delle condizioni ambientali seguenti:
a. |
vibrazione casuale di ingresso con una grandezza globale di 7,7 g valore efficace nella prima 0,5 ore una durata di collaudo totale di 1,5 ore per asse in ciascuno dei 3 assi perpendicolari se la vibrazione casuale è conforme a tutte le caratteristiche seguenti:
|
b. |
capacità di rapporto angolare attorno a uno o più assi uguale o superiore a +2,62 radianti/s (150°/s) |
c. |
conforme alle norme nazionali equivalenti a quelle di cui alle precedenti lettere a. o b. |
7A003 non sottopone ad autorizzazione i sistemi di navigazione inerziale omologati per essere utilizzati su "aeromobili civili" dalle autorità dell'aviazione civile di uno "Stato partecipante".
7A003.c.1. non sottopone ad autorizzazione sistemi di teodoliti in cui sono incorporate apparecchiature inerziali appositamente progettate per rilevamenti a uso civile.
Note tecniche:
1. |
7A003.b. si riferisce a sistemi in cui i sistemi di navigazione inerziale ed altri aiuti alla navigazione indipendenti sono inseriti (integrati) in un'unità singola per assicurare migliori prestazioni. |
2. |
‧Errore circolare probabile‧ (CEP): in una distribuzione circolare normale il raggio del cerchio contenente il 50 % delle singole misurazioni effettuate, o il raggio del cerchio entro il quale esiste il 50 % delle probabilità di essere situati. |
7A004
Bussole girostrali, ed altri dispositivi che consentono di determinare la posizione o l'orientamento con l'inseguimento automatico di corpi celesti o di satelliti, con una precisione di azimuth uguale o inferiore (migliore di) a 5 secondi di arco.
NB: VEDERE ANCHE 7A104.
7A005
Apparecchiature di ricezione di sistemi globali di navigazione via satellite (GPS o GLONASS) aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:
NB: VEDERE ANCHE 7A105.
a. |
uso di decrittografia |
b. |
integrazione di un'antenna auto-adattiva. |
7A006
Altimetri avionici funzionanti su frequenze diverse da quelle comprese tra 4,2 e 4,4 GHz inclusa, ed aventi una delle caratteristiche seguenti:
NB: VEDERE ANCHE 7A106.
a. |
"controllo di potenza irradiata" |
b. |
uso della modulazione a spostamento di fase. |
7A008
Sistemi di navigazione subacquei sonar che utilizzano registrazioni di velocità Doppler o velocità di correlazione integrati con un'unità di rilevamento di direzione, ed aventi una precisione di posizionamento uguale o inferiore al (migliore del) 3 % del percorso effettuato (Errore circolare Probabile (‧CEP‧)) e loro componenti appositamente progettati.
7A008 non sottopone ad autorizzazione i sistemi appositamente progettati per installazione su navi di superficie o i sistemi che richiedono illuminatori acustici o boe per fornire dati di posizionamento.
Vedere 6A001.a. per i sistemi acustici e 6A001.b. per apparecchiature di registrazione sonar che misurano la velocità di correlazione e la velocità Doppler.
Vedere 8A002 per altri sistemi marini.
7A101
Accelerometri lineari, diversi da quelli specificati in 7A001, progettati per l'utilizzazione nei sistemi di navigazione inerziale o nei sistemi di guida di qualsiasi tipo, utilizzabili nei ‧missili‧, aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:
a. |
"ripetibilità" di "polarizzazione" inferiore a (migliore di) 1 250 micro g; |
b. |
"ripetibilità" del "fattore di scala" inferiore a (migliore di) 1 250 ppm. |
7A101 non specifica gli accelerometri appositamente progettati e sviluppati come sensori per la misura durante la perforazione (MWD) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con martello a foro.
Note tecniche:
1. |
In 7A101 per "missili" si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km; |
2. |
In 7A101 la misurazione della "polarizzazione" e del "fattore di scala" si riferisce a una deviazione standard (1 sigma) rispetto a una calibrazione fissa nell'arco di un anno. |
7A102
Giroscopi di qualsiasi tipo, diversi da quelli specificati in 7A002, utilizzabili in ‧missili‧, aventi "stabilità" della "velocità di precessione" inferiore a 0,5° (1 sigma o valore efficace) per ora) nelle condizioni di 1 g e loro componenti appositamente progettati.
Note tecniche:
1. |
In 7A102 per ‧missili‧ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km. |
2. |
In 7A102 la ‧stabilità‧ è definita come la capacità di un determinato meccanismo o coefficiente di prestazione di restare invariata quando esposta in modo continuo a condizioni di funzionamento fisse (IEEE STD 528-2001, punto 2.247). |
7A103
Strumentazioni, apparecchiature e sistemi di navigazione, diversi da quelli specificati in 7A003, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a. |
apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri o giroscopi come segue, e sistemi che incorporano tali apparecchiature;
7A103.a non specifica le apparecchiature contenenti gli accelerometri specificati in 7A001 dove tali accelerometri sono appositamente progettati e sviluppati come sensori per la misura durante la perforazione MWD (Measurement While Drilling) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con martello in foro. |
b. |
sistemi di strumenti di volo integrati, che comprendono stabilizzatori giroscopici o piloti automatici, progettati o modificati per essere utilizzati nei missili; |
c. |
"sistemi di navigazione integrati" progettati o modificati per ‧missili‧ e in grado di fornire una precisione di navigazione pari o inferiore a 200m di Errore Circolare Probabile (CEP). Nota tecnica: Un ‧sistema di navigazione integrato‧ è costituito in genere dei seguenti componenti:
|
d. |
Sensori magnetici di direzione a tre assi progettati o modificati per essere integrati nei sistemi di controllo di volo e navigazione, aventi tutte le caratteristiche seguenti e loro componenti appositamente progettati:
I sistemi di controllo di volo e navigazione in 7A103.d. comprendono gli stabilizzatori giroscopici, i piloti automatici e i sistemi di navigazione inerziali. |
Nota tecnica:
In 7A103 per ‧missili‧ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.
7A104
Bussole giroastrali ed altri dispositivi, diversi da quelli specificati in 7A004, che consentono di determinare la posizione o l'orientamento con l'inseguimento automatico di corpi celesti o di satelliti e loro componenti appositamente progettati.
7A105
Apparecchiature di ricezione di Sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS; ad esempio GPS, GLONASS o Galileo), aventi una delle seguenti caratteristiche, e loro componenti appositamente progettati:
a. |
progettati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004, nei veicoli aerei senza equipaggio specificati in 9A012 o nei razzi sonda specificati in 9A104; |
b. |
progettati o modificati per impiego avionico ed aventi una delle seguenti caratteristiche:
7A105.b.2. e 7A105.b.3. non sottopongono ad autorizzazione apparecchiature progettate per serivizi GNSS commerciali, civili o per la salvaguardia della vita umana (ad esempio integrità dei dati, sicurezza in volo). |
7A106
Altimetri diversi da quelli specificati in 7A006, di tipo radar o radar a laser, progettati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o nei razzi sonda specificati in 9A104.
7A115
Sensori passivi per la determinazione del rilevamento rispetto a specifiche sorgenti elettromagnetiche (apparecchiature radiogoniometriche) o delle caratteristiche del terreno, progettati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o nei razzi sonda specificati in 9A104.
7A115 comprende sensori per le apparecchiature seguenti:
a. |
apparecchiature per la cartografia delle linee di livello del terreno, |
b. |
apparecchiature sensori di immagini (sia attive che passive), |
c. |
apparecchiature passive per l'interferometria. |
7A116
Sistemi di comando di volo e servovalvole, come segue, progettati o modificati per essere utilizzati nei i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104:
a. |
sistemi di comando di volo idraulici, meccanici, elettroottici o elettromeccanici (compresi i sistemi di comando di volo elettrici); |
b. |
apparecchiature di controllo di assetto; |
c. |
Servovalvole per comando di volo progettate o modificate per i sistemi specificati in 7A116.a. o 7A116.b., e progettate o modificate per operare in un ambiente vibratorio ad un valore efficace superiore a 10g tra 20Hz e 2 kHz. |
7A117
"Complessi di guida" utilizzabili nei "missili" in grado di raggiungere una precisione di sistema del 3,33 % o meno della portata (cioè un "CEP" di 10 km o meno ad una distanza di 300 km).
7B
Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione
7B001
Apparecchiature di collaudo, di calibrazione o di allineamento appositamente progettate per le apparecchiature specificate in 7A.
il 7B001 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di collaudo, calibrazione o allineamento per la manutenzione di I o di II livello.
Note tecniche:
1. |
L'avaria di una unità di navigazione inerziale è rivelata sull'aeromobile dalle indicazioni dell'unità di controllo e visualizzazione (UCV) o dal messaggio di stato del sottosistema corrispondente. Seguendo le istruzioni del manuale del costruttore, la causa dell'avaria può essere localizzata al livello dell'unità difettosa intercambiabile in linea (UIL). L'operatore provvede quindi alla rimozione di questa unità e alla sua sostituzione con una di ricambio. |
2. |
L'unità intercambiabile in linea (UIL) difettosa viene spedita al laboratorio di manutenzione (del costruttore o dell'operatore responsabile della ‧manutenzione di II livello‧). Nel laboratorio l'unità in avaria viene collaudata con vari mezzi appropriati per verificare e localizzare il modulo difettoso (assieme rimpiazzabile in laboratorio (SRA)) responsabile dell'avaria. Questo assieme viene rimosso e sostituito con un ricambio funzionante. L'assieme difettoso (o eventualmente l'intera unità intercambiabile in linea) è allora rinviato al costruttore. la ‧manutenzione di II livello‧ non comprende la rimozione dall'assieme rimpiazzabile in laboratorio di accelerometri o giroscopi sottoposti ad autorizzazione. |
7B002
Apparecchiature appositamente progettate per la qualificazione di specchi per giroscopi a "laser" ad anelli, come segue:
NB: VEDERE ANCHE 7B102.
a. |
diffusometri aventi una precisione di misura uguale o inferiore a (migliore di) 10 ppm; |
b. |
profilometri aventi una precisione di misura uguale o inferiore a (migliore di) 0,5 nanometri (5 angstrom). |
7B003
Apparecchiature appositamente progettate per la "produzione" di apparecchiature specificate in 7A.
il 7B003 comprende:
— |
stazioni di collaudo per la messa a punto di giroscopi, |
— |
stazioni di equilibratura dinamica di giroscopi, |
— |
stazioni di collaudo per il rodaggio di motori di trascinamento di giroscopi, |
— |
stazioni di svuotamento e di riempimento di giroscopi, |
— |
dispositivi di centrifugazione per cuscinetti di giroscopi, |
— |
stazioni di allineamento dell'asse degli accelerometri; |
— |
macchine per l'avvolgimento di bobine di giroscopi a fibre ottiche. |
7B102
Riflettometri appositamente progettati per la qualificazione di specchi per giroscopi a "laser", aventi un livello di precisione di misura uguale o inferiore a (migliore di) 50 ppm.
7B103
"Mezzi di produzione" e "apprecchiature di produzione" come segue:
a. |
"mezzi di produzione" appositamente progettati per le apparecchiature specificate in 7A117; |
b. |
"apparecchiature di produzione" e altre apparecchiature di collaudo, calibrazione e allineamento, diverse da quelle specificate in 7B001 fino a 7B003, progettate o modificate per l'uso con le apparecchiature specificate in 7A. |
7C
Materiali
Nessuno.
7D
Software
7D001
"Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature specificate in 7A o 7B.
7D002
"Codice sorgente" per l'"utilizzazione" di qualsiasi apparecchiatura di navigazione inerziale comprese le apparecchiature inerziali specificate in 7A003 o 7A004 o sistemi di riferimento di rotta e di assetto (‧AHRS‧).
il 7D002 non sottopone ad autorizzazione i "codici sorgenti" per l'"utilizzazione" di sistemi di riferimento di rotta e di assetto (‧AHRS‧) cardanici.
Nota tecnica:
i sistemi di riferimento di rotta e di assetto ("AHRS") differiscono generalmente dai sistemi di navigazione inerziali in quanto i sistemi ‧AHRS‧ forniscono informazioni relative alla rotta ed all'assetto e normalmente non forniscono le informazioni sull'accelerazione, la velocità e la posizione associate ai sistemi di navigazione inerziale.
7D003
Altro "software", come segue:
a. |
"software" appositamente progettato o modificato per migliorare le prestazioni operative o ridurre l'errore di navigazione dei sistemi fino ai livelli specificati in 7A003, 7A004 o 7A008; |
b. |
"codice sorgente" per sistemi ibridi integrati in grado di migliorare le prestazioni operative o di ridurre l'errore di navigazione dei sistemi fino al livello specificato in 7A003 o 7A008, mediante combinazione continua dei dati di direzione con uno degli elementi seguenti:
|
c. |
"codice sorgente" per sistemi avionici integrati o sistemi di missione in grado di combinare dati di sensori e di utilizzare "sistemi esperti"; |
d. |
"codice sorgente" per lo "sviluppo" di uno degli elementi seguenti:
|
e. |
"software" di progettazione assistita da calcolatore (CAD) appositamente progettato per lo "sviluppo" di "sistemi di controllo attivo di volo", di comandi per sistemi di comando di volo elettrici o a fibre ottiche a più assi o "sistemi anticoppia con comando di circolazione o comando di direzione con comando di circolazione" per elicotteri la cui "tecnologia" è specificata in 7E004.b, 7E004.c.1 o 7E004.c.2. |
7D101
"Software" appositamente progettato o modificato per l'"utilizzazione" delle apparecchiature specificate in 7A001 fino a 7A006, 7A101 fino a 7A106, 7A115, 7A116.a, 7A116.b, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 o 7B103.
7D102
"Software" di integrazione, come segue:
a. |
per le apparecchiature specificate in 7A103.b.; |
b. |
appositamente progettato per le apparecchiature specificate in 7A003 o 7A103.a; |
c. |
progettato o modificato per le apparecchiature specificate in 7A103.c. Una forma comune di "software" di integrazione utilizza il filtraggio Kalman. |
7D103
"Software" appositamente progettato per modellare o simulare i "complessi di guida" specificati in 7A117 o per integrazione di progetto con i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o con i razzi sonda specificati in 9A104.
l'autorizzazione per l'esportazione del "software" specificato in 7D103 è richiesta solo quando detto "software" è combinato con i calcolatori appositamente progettati specificati in 4A102.
7E
Tecnologia
7E001
"Tecnologia", in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per lo "sviluppo" di apparecchiature o di "software" specificati in 7A, 7B o 7D.
7E002
"Tecnologia", in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per la "produzione" di apparecchiature specificate in 7A o 7B.
7E003
"Tecnologia", in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per la riparazione, la revisione o la rimessa a nuovo di apparecchiature specificate in 7A001 fino a 7A004.
il 7E003 non sottopone ad autorizzazione la "tecnologia" di manutenzione direttamente associata alla calibrazione, alla rimozione o sostituzione di unità intercambiabili in linea (UIL) e di assiemi rimpiazzabili in laboratorio danneggiati o non riparabili di "aeromobili civili" come descritto per la ‧manutenzione di I livello‧ o per la ‧manutenzione di II livello‧.
vedere note tecniche in 7B001.
7E004
Altre "tecnologie", come segue:
a. |
"tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di:
|
b. |
"tecnologia" di "sviluppo", come segue, per i "sistemi di controllo attivo di volo" (compresi i comandi di volo elettrici o con fibre ottiche):
|
c. |
"tecnologia" per lo "sviluppo" di sistemi per elicotteri, come segue:
|
7E101
"Tecnologia", in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per l'"utilizzazione" di apparecchiature specificate in 7A001 fino a 7A006, 7A101 fino a 7A106, 7A115 fino a 7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103, 7D101 fino a 7D103.
7E102
"Tecnologia" per la protezione di sottosistemi avionici ed elettrici contro i pericoli dell'impulso elettromagnetico (EMP) e dell'interferenza elettromagnetica (EMI) da sorgenti esterne, come segue:
a. |
"tecnologia" per la progettazione di sistemi di schermatura; |
b. |
"tecnologia" per la progettazione di configurazione di circuiti e sottosistemi elettrici resistenti alle radiazioni; |
c. |
"tecnologia" di progettazione per la determinazione dei criteri per rendere i beni di cui ai precedenti 7E102.a e 7E102.b resistenti alle radiazioni. |
7E104
"Tecnologia" per l'integrazione dei dati di comando di volo, di guida e di propulsione in un sistema di gestione del volo per l'ottimizzazione della traiettoria di un sistema con propulsione a razzo.
CATEGORIA 8
MATERIALE NAVALE
8A
Sistemi, apparecchiature e componenti
8A001
Veicoli sommergibili e navi di superficie, come segue:
per le condizioni di esportabilità delle apparecchiature per veicoli sommergibili, vedere:
— |
la categoria 5, parte 2 "Sicurezza dell'informazione" per le apparecchiature di comunicazione che utilizzano la crittografia; |
— |
la categoria 6 per i sensori; |
— |
le categorie 7 e 8 per le apparecchiature di navigazione; |
— |
la categoria 8A per le apparecchiature subacquee. |
a. |
veicoli sommergibili collegati (tethered), con equipaggio, progettati per funzionare a profondità superiori a 1 000 m; |
b. |
veicoli sommergibili non collegati (untethered), con equipaggio, aventi una delle caratteristiche seguenti:
Note tecniche:
|
c. |
veicoli sommergibili collegati (tethered), senza equipaggio, progettati per funzionare a profondità superiori a 1 000 m, aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
d. |
veicoli sommergibili non collegati (untethered), senza equipaggio, aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
e. |
sistemi di recupero oceanici aventi una capacità di sollevamento superiore a 5 MN per il recupero di oggetti situati a profondità superiori a 250 m ed aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
f. |
veicoli ad effetto di superficie (del tipo a gonna completa) aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
g. |
veicoli ad effetto di superficie (del tipo a scafo laterale) con velocità massima di progetto, a pieno carico, superiore a 40 nodi in un'altezza significativa di onda di 3,25 m (stato del mare forza 5) o più; |
h. |
aliscafi dotati di sistemi attivi per il controllo automatico dei sistemi di alette con velocità massima di progetto, a pieno carico, di 40 nodi o più in un'altezza significativa di onda di 3,25 m (stato del mare forza 5) o più; |
i. |
‧navi di superficie a piccola area di galleggiamento‧ aventi una delle caratteristiche seguenti:
Nota tecnica: le ‧navi di superficie a piccola area di galleggiamento‧ sono definite dalla formula seguente: area della superficie di galleggiamento, con l'immersione prevista nelle condizioni operative di progetto, inferiore a 2 x (volume spostato all'immersione prevista nelle condizioni operative di progetto) 2/3. |
8A002
Sistemi, apparecchiature e componenti marini, come segue:
per i sistemi di comunicazione subacquei, vedere la categoria 5, parte 1 — Telecomunicazioni
a. |
sistemi, apparecchiature e componenti appositamente progettati o modificati per i veicoli sommergibili, e progettati per funzionare a profondità superiori a 1 000 m, come segue:
Nota tecnica: L'obiettivo di 8A002.a.4. non deve essere vanificato dall'esportazione di ‧schiuma sintattica‧ specificata in 8C001 che ha subito una lavorazione intermedia e non è ancora allo stato di componente finale. |
b. |
sistemi appositamente progettati o modificati per il controllo automatico del moto di veicoli sommergibili specificati in 8A001, mediante l'uso di dati di navigazione o dotati di servocomandi a circuito chiuso ed aventi le caratteristiche seguenti:
|
c. |
penetratori o connettori a fibre ottiche di carene; |
d. |
sistemi di visione subacquea, come segue:
|
e. |
apparecchi fotografici appositamente progettati o modificati per l'impiego subacqueo al di sotto di 150 m, con un formato di pellicola di 35 mm o maggiore ed aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
f. |
sistemi per l'immagine elettronica appositamente progettati o modificati per l'impiego subacqueo e aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
g. |
sistemi luminosi appositamente progettati o modificati per l'impiego subacqueo, come segue:
|
h. |
"robot" appositamente progettati per l'impiego subacqueo, controllati tramite un calcolatore specializzato, ed aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
i. |
manipolatori articolati controllati a distanza, appositamente progettati o modificati per essere utilizzati con veicoli sommergibili aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
j. |
sistemi di potenza non dipendenti dall'aria, appositamente progettati per l'impiego subacqueo, come segue:
|
k. |
gonne, giunti e dita, aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
l. |
eliche di sollevamento previste per più di 400 kW e appositamente progettate per veicoli ad effetto di superficie specificati in 8A001.f o 8A001.g; |
m. |
profili idrodinamici totalmente immersi subcavitanti e supercavitanti appositamente progettati per le navi specificate in 8A001.h; |
n. |
sistemi attivi appositamente progettati o modificati per il controllo automatico del movimento causato dal mare su veicoli o navi specificati in 8A001.f, 8A001.g, 8A001.h o 8A001.i; |
o. |
eliche, sistemi di trasmissione di potenza, sistemi di generazione di potenza e sistemi di riduzione del rumore, come segue:
|
p. |
sistemi di propulsione a getto d'acqua con potenza di uscita superiore a 2,5 MW che utilizzano tecniche di ugelli divergenti e di palette per la regolarizzazione del flusso per migliorare l'efficienza propulsiva o ridurre il rumore subacqueo generato dalla propulsione; |
q. |
autorespiratore a circuito chiuso o semichiuso (rirespirazione) per immersioni e nuoto subacqueo. 8A002.q. non sottopone ad autorizzazione i respiratori individuali per uso personale che accompagnano l'utilizzatore. |
8B
Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione
8B001
Gallerie idrodinamiche aventi un rumore di fondo inferiore a 100 dB (riferito ad 1 µPa a 1 Hz) nella gamma di frequenze comprese tra 0 e 500 Hz, e progettate per misurare i campi acustici creati da un flusso idraulico intorno a modelli di sistemi di propulsione.
8C
Materiali
8C001
‧Schiuma sintattica‧ progettata per uso subacqueo, ed avente tutte le caratteristiche seguenti:
vedere anche 8A002.a.4.
a. |
progettata per profondità marine superiori a 1 000 m |
b. |
densità inferiore a 561 kg/m3. |
Nota tecnica:
la ‧schiuma sintattica‧ è costituita da sfere cave di plastica o di vetro annegate in una matrice di resina.
8D
Software
8D001
"Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature o materiali specificati in 8A, 8B o 8C.
8D002
"Software" specifico appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione", riparazione, revisione o rimessa a nuovo (rilavorazione) di eliche appositamente progettate per la riduzione del rumore subacqueo.
8E
Tecnologia
8E001
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature o materiali specificati in 8A, 8B o 8C.
8E002
Altra "tecnologia", come segue:
a. |
"tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione", riparazione, revisione o rimessa a nuovo (rilavorazione) di eliche appositamente progettate per la riduzione del rumore subacqueo; |
b. |
"tecnologia" per la revisione o la rimessa a nuovo di apparecchiature specificate in 8A001, 8A002.b, 8A002.j, 8A002.o o 8A002.p. |
CATEGORIA 9
MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE
9A
Sistemi, apparecchiature e componenti
per i sistemi di propulsione progettati o previsti per resistere alle radiazioni neutroniche o alle radiazioni ionizzanti transitorie, vedere l'elenco dei materiali di armamento.
9A001
Motori aeronautici a turbina aventi una delle caratteristiche seguenti:
NB: VEDERE ANCHE 9A101.
a. |
che incorporano almeno una delle "tecnologie" specificate in 9E003.a.; 9A001.a. non sottopone ad autorizzazione i motori aeronautici a turbina aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
b. |
progettati per motorizzare aeromobili ad una velocità di crociera uguale o superiore a 1 Mach per più di trenta minuti. |
9A002
‧Motori marini a turbina a gas‧ aventi una potenza nominale continua secondo le norme ISO uguale o superiore a 24 245 kW ed un consumo specifico di carburante inferiore a 0,219 kg/kWh nella gamma di potenza dal 35 % al 100 %, e loro assiemi e componenti appositamente progettati.
il termine ‧motori marini a turbina a gas‧ comprende i motori industriali o quelli derivati da motori aeronautici, motori a turbina a gas adattati per la generazione di corrente elettrica a bordo delle navi o per la loro propulsione.
9A003
Assiemi e componenti appositamente progettati, che incorporano una delle "tecnologie" specificate in 9E003.a, per sistemi di propulsione di motori a turbina a gas e aventi una delle caratteristiche seguenti:
a. |
specificati in 9A001; |
b. |
di progettazione o produzione originarie da paesi che non sono "Stati partecipanti" o sconosciute al costruttore. |
9A004
Veicoli di lancio nello spazio e "veicoli spaziali".
NB: VEDERE ANCHE 9A104.
9A004 non sottopone ad autorizzazione i carichi utili.
per le condizioni di esportabilità dei prodotti contenuti nei carichi utili dei "veicoli spaziali" vedere le categorie pertinenti.
9A005
Sistemi di propulsione a razzo a propellente liquido contenenti uno dei sistemi o componenti specificati in 9A006.
NB: VEDERE ANCHE 9A105 E 9A119.
9A006
Sistemi e componenti appositamente progettati per sistemi di propulsione a razzo a propellente liquido, come segue:
NB: VEDERE ANCHE 9A106, 9A108 e 9A120.
a. |
criorefrigeratori, vasi di Dewar di peso idoneo ad essere aerotrasportati, tubi di calore criogenici o sistemi criogenici appositamente progettati per essere utilizzati nei veicoli spaziali ed in grado di limitare le perdite di fluido criogenico a meno del 30 % per anno; |
b. |
contenitori criogenici o sistemi di refrigerazione a ciclo chiuso, in grado di assicurare temperature uguali o inferiori a 100 K (– 173 °C) per "aeromobili" in grado di effettuare un volo prolungato a velocità superiori a 3 Mach, veicoli di lancio o "veicoli spaziali"; |
c. |
sistemi di trasferimento o di stoccaggio dell'idrogeno semidenso; |
d. |
turbo-pompe ad alta pressione (superiore a 17,5 MPa), componenti di pompe o loro sistemi associati di trasmissione del moto di turbine a ciclo di espansione o loro generatori a gas; |
e. |
camere di spinta ad alta pressione (superiore a 10,6 MPa) e loro ugelli; |
f. |
sistemi di stoccaggio del propellente basati sul principio della ritenzione capillare o dell'espulsione positiva (ad es. con serbatoi elastici); |
g. |
iniettori di propellente liquido con orifizi individuali di diametro uguale o inferiore a 0,381 mm (un'area uguale o inferiore a 1,14 × 10–3 cm2 per gli orifizi non circolari) e appositamente progettati per motori a razzo a propellente liquido; |
h. |
camere di spinta carbonio-carbonio costituite da un unico pezzo o coni di uscita carbonio-carbonio costituiti da un unico pezzo con densità superiori a 1,4 g/cm3 e carichi di rottura superiori a 48 MPa. |
9A007
Sistemi di propulsione a razzo a propellente solido aventi una delle caratteristiche seguenti:
NB: VEDERE ANCHE 9A107 E 9A119.
a. |
capacità di impulso totale superiore a 1,1 MNs; |
b. |
impulso specifico uguale o superiore a 2,4 kNs/kg quando il flusso dell'ugello è espanso alle condizioni ambiente di livello del mare per una pressione di camera regolata di 7 MPa; |
c. |
frazioni della massa per stadio superiori all'88 % e carica totale del propellente solido superiore all'86 %; |
d. |
componenti specificati in 9A008 |
e. |
sistemi di incollaggio del propellente e dell'isolante utilizzanti i criteri di incollaggio diretto del motore per assicurare un ‧forte collegamento meccanico‧ o per costituire una barriera alla migrazione chimica tra il propellente solido ed il materiale di isolamento del contenitore. Nota tecnica: Un ‧forte collegamento meccanico‧ è definito come una forza di collegamento uguale o superiore alla forza del propellente. |
9A008
Componenti, appositamente progettati per i sistemi di propulsione a razzo a propellente solido, come segue:
NB: VEDERE ANCHE 9A108.
a. |
sistemi di incollaggio del propellente e dell'isolante che impiegano elementi di rinforzo per assicurare un ‧forte collegamento meccanico‧ o per costituire una barriera alla migrazione chimica tra il propellente solido ed il materiale di isolamento del contenitore; Nota tecnica: per ‧forte collegamento meccanico‧ si intende una forza di collegamento uguale o superiore alla forza del propellente. |
b. |
contenitori di motori in filamento "composito" avvolto aventi un diametro superiore a 0,61 m o "rapporti di rendimento strutturali (PV/W)" superiori a 25 km; Nota tecnica: il "rapporto di rendimento strutturale (PV/W)" è il prodotto della pressione di scoppio (P) moltiplicato per il volume del contenitore (V) diviso per il peso totale (W) del contenitore. |
c. |
ugelli con livelli di spinta superiori a 45 kN o tassi d'erosione del collo degli ugelli inferiori a 0,075 mm/s; |
d. |
ugelli mobili o sistemi di controllo della spinta del vettore con iniezione secondaria di flusso in grado di avere:
|
9A009
Sistemi di propulsione ibridi a razzo aventi una delle caratteristiche seguenti:
NB: VEDERE ANCHE 9A109 E 9A119.
a. |
capacità di impulso totale superiore a 1,1 MNs |
b. |
livelli di spinta superiori a 220 kN nelle condizioni di vuoto esterno. |
9A010
Componenti, sistemi e strutture appositamente progettati per lanciatori e sistemi di propulsione di lanciatori o "veicoli spaziali", come segue:
NB: VEDERE ANCHE 1A002 E 9A110.
a. |
componenti e strutture, ciascuno di peso superiore a 10 kg, appositamente progettati per lanciatori fabbricati con materiali "compositi" a "matrice" metallica, materiali "compositi" organici, materiali a "matrice" ceramica o materiali intermetallici rinforzati specificati in 1C007 o 1C010; il limite di peso per i coni d'ogiva non è rilevante. |
b. |
componenti e strutture appositamente progettati per sistemi di propulsione di lanciatori specificati in 9A005 fino a 9A009 fabbricati con materiali compositi a matrice metallica, materiali compositi organici, materiali a matrice ceramica o materiali intermetallici rinforzati specificati in 1C007 o 1C010; |
c. |
componenti strutturali e sistemi di isolamento appositamente progettati per controllare attivamente la distorsione o la risposta dinamica di strutture di "veicoli spaziali"; |
d. |
motori a razzo a propellente liquido a impulsi con rapporti di spinta/peso uguali o superiori a 1 kN/kg e tempo di risposta (tempo necessario per raggiungere il 90 % della spinta totale prevista dall'avviamento) inferiore a 30 ms. |
9A011
Motori autoreattori, motori autoreattori supersonici o motori a ciclo combinato e loro componenti appositamente progettati.
NB: VEDERE ANCHE 9A111 E 9A118.
9A012
"Veicoli aerei senza equipaggio" ("UAV"), sistemi, apperecchiature e componenti associati, come segue:
a. |
"UAV" aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
b. |
sistemi, apparecchiature e componenti associati, come segue:
|
9A101
Turboreattori e turboreattori a soffiante (inclusi motori turbocompositi), diversi da quelli specificati in 9A001, come segue:
a. |
motori aventi le due caratteristiche seguenti:
|
b. |
motori progettati o modificati per essere utilizzati in "missili" o veicoli aerei senza equipaggio specificati in 9A012. |
9A102
"Sistemi di motori a turboelica" appositamente progettati per veicoli aerei senza equipaggio specificati in 9A012, e loro componenti appositamente progettati, aventi una ‧potenza massima‧ superiore a 10 KW.
il 9A102 non sottoponne ad autorizzazione i motori omologati come civili.
Note tecniche:
1. |
Ai fini del 9A102 un ‧sistema di motori a turboelica‧ è dotato di tutti i dispositivi seguenti:
|
2. |
Ai fini del 9A102 la ‧potenza massima‧ è raggiunta è raggiunta non installata a condizioni standard a livello del mare. |
9A104
Razzi sonda aventi una portata uguale o superiore a 300 km.
NB: VEDERE ANCHE 9A004.
9A105
Motori a razzo a propellente liquido, come segue:
NB: VEDERE ANCHE 9A119.
a. |
motori a razzo a propellente liquido utilizzabili in "missili", diversi da quelli specificati in 9A005, aventi una capacità totale impulsiva uguale o superiore a 1,1 MNs; |
b. |
motori a razzo a propellente liquido utilizzabili in sistemi completi a razzo o veicoli aerei senza equipaggio, aventi una portata di almeno 300 km, diversi da quelli specificati in 9A005 o 9A105.a., aventi una capacità totale impulsiva uguale o superiore a 0,841 MNs. |
9A106
Sistemi o componenti, diversi da quelli specificati in 9A006, come segue, appositamente progettati per sistemi di propulsione a razzo a propellente liquido:
a. |
rivestimenti ablativi per camere di spinta o di combustione, utilizzabili in "missili"; veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104; |
b. |
ugelli di razzi, utilizzabili in "missili", veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104; |
c. |
sottosistemi per il controllo della spinta del vettore, utilizzabili in "missili"; Nota tecnica: esempi di metodi per ottenere il controllo della spinta del vettore specificato in 9A106.c sono:
|
d. |
sistemi di controllo per propellente liquido e ad impasto liquido (compresi gli ossidanti), e loro componenti appositamente progettati, utilizzabili in "missili", progettati o modificati per funzionare in ambienti con sollecitazione di vibrazione di intensità superiore a 10 g valore efficace e frequenza compresa tra 20 Hz e 2 kHz. le uniche servovalvole e pompe specificate in 9A106.d sono le seguenti:
|
9A107
Motori a razzo a propellente solido, utilizzabili in sistemi completi a razzo o veicoli aerei senza equipaggio aventi una portata di 300 km, diversi da quelli specificati in 9A007, aventi una capacità totale impulsiva uguale o superiore a 0,841 MNs.
NB: VEDERE ANCHE 9A119.
9A108
Componenti diversi da quelli specificati in 9A008, come segue, appositamente progettati per sistemi di propulsione a razzo a combustibile solido:
a. |
corpi di contenimento dei motori a razzo e loro componenti "isolanti", utilizzabili in "missili", veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o nei razzi sonda specificati in 9A104; |
b. |
ugelli di razzi, utilizzabili in "missili", veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o nei razzi sonda specificati in 9A104; |
c. |
sottosistemi di controllo della spinta del vettore, utilizzabili in "missili". Nota tecnica: esempi di metodi per ottenere il controllo della spinta del vettore specificato in 9A108.c. sono:
|
9A109
Motori a razzo ibridi, utilizzabili in ‧missili‧, diversi da quelli specificati in 9A009, e loro componenti appositamente progettati.
NB: VEDERE ANCHE 9A119.
Nota tecnica:
In 9A109 per ‧missili‧ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.
9A110
Strutture composite, laminati e loro manufatti, diversi da quelli specificati in 9A010, appositamente progettati per essere utilizzati in ‧missili‧ o nei sottosistemi specificati in 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c., 9A107, 9A108.c., 9A116 o 9A119.
NB: VEDERE ANCHE 1A002.
Nota tecnica:
In 9A110 per ‧missili‧ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.
9A111
Motori pulsoreattori, utilizzabili in "missili" o veicoli aerei senza equipaggio specificati in 9A012 e loro componenti appositamente progettati.
NB: VEDERE ANCHE 9A011 E 9A118.
9A115
Apparecchiature di supporto per il lancio, come segue:
a. |
apparati e dispositivi per il maneggio, il controllo, l'attivazione o il lancio, progettati o modificati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004, i veicoli aerei senza equipaggio specificati in 9A012 o i razzi sonda specificati in 9A104; |
b. |
veicoli per il trasporto, il maneggio, il controllo, l'attivazione o il lancio, progettati o modificati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o i razzi sonda specificati in 9A104. |
9A116
Veicoli di rientro, utilizzabili in "missili", e loro apparecchiature progettate o modificate, come segue:
a. |
veicoli di rientro; |
b. |
scudi termici e loro componenti, fabbricati in ceramica o in materiali ablativi; |
c. |
pozzi di calore e loro componenti, fabbricati con materiali leggeri e ad alta capacità termica; |
d. |
apparecchiature elettroniche appositamente progettate per veicoli di rientro. |
9A117
Meccanismi di separazione di stadio, meccanismi di separazione e loro stadi intermedi, utilizzabili in "missili".
9A118
Dispositivi per la regolazione della combustione utilizzabili in motori, utilizzabili in "missili", o veicoli aerei senza equipaggio specificati in 9A012, specificati in 9A011 o 9A111.
9A119
Stadi individuali di razzi, utilizzabili in sistemi completi a razzo o veicoli aerei senza equipaggio, aventi una portata di 300 km, diversi da quelli specificati in 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 e 9A109.
9A120
Serbatoi per propellente liquido, diversi da quelli specificati in 9A006, appositamente progettati per i propellenti specificati in 1C111 o ‧altri propellenti liquidi‧, utilizzati nei sistemi a razzo in grado di trasportare un carico utile di almeno 500 kg ad una distanza di almeno 300 km.
in 9A120 ‧altri propellenti liquidi‧ includono i propellenti specificati nell'elenco dei materiali di armamento, senza limitarsi ad essi.
9A350
Sistemi a spruzzo o di nebulizzazione, appositamente progettati o modificati per essere installati su aeromobili, "veicoli più leggeri dell'aria" o veicoli aerei senza equipaggio, e loro componenti appositamente progettati, come segue:
a. |
Sistemi completi a spruzzo o di nebulizzazione in grado di erogare, da una sospensione liquida, una gocciolina iniziale di DMV inferiore a 50 µm con un flusso superiore a due litri al minuto; |
b. |
Barre irroranti o schiere di unità generatrici di aerosol in grado di erogare, da una sospensione liquida, una gocciolina iniziale di ‧DMV‧ inferiore a 50 µm con un flusso superiore a due litri al minuto; |
c. |
Unità generatrici di aerosol appositamente progettate per essere integrate nei sistemi specificati in 9A350.a. e b. |
Le unità generatrici di aerosol sono dispositivi appositamente progettati o modificati per essere installati su aeromobili, quali ugelli, atomizzatori a tamburo rotante e dispositivi similari.
il 9A350 non sottopone ad autorizzazione i sistemi a spruzzo o di nebulizzazione e i loro componenti in relazione dei quali sia stato dimostrato che non sono in grado di diffondere agenti biologici sotto forma di aerosol infettivi.
Note tecniche:
1. |
La dimensione delle goccioline per le apparecchiature a spruzzo o gli ugelli appositamente progettati per l'impiego su aeromobili, "veicoli più leggeri dell'aria" o veicoli aerei senza equipaggio dovrà essere misurata secondo uno dei metodi seguenti:
|
2. |
In 9A350 ‧DMV‧ significa Diametro Mediano Volumetrico che, per i sistemi a base acquosa, equivale al Diametro Mediano di Massa (DMM). |
9B
Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione
9B001
Apparecchiature, utensili o montaggi appositamente progettati per la fabbricazione di palette mobili, palette fisse o carenature di estremità fuse di turbine a gas come segue:
a. |
apparecchiature di solidificazione direzionale o di fusione monocristallina; |
b. |
anime o gusci in ceramica. |
9B002
Sistemi di controllo in linea (tempo reale), strumentazione (compresi i sensori) o apparecchiature automatiche di acquisizione e trattamento di dati, appositamente progettate per lo "sviluppo" di motori a turbina a gas o di loro assiemi o componenti, che comportano "tecnologie" specificate in 9E003.a.
9B003
Apparecchiature appositamente progettate per la "produzione" o il collaudo di elementi di tenuta a spazzola di turbine a gas progettati per funzionare con velocità all'estremità dell'elemento di tenuta superiori a 335 m/s e temperature superiori a 773 K (500 °C), e loro parti ed accessori appositamente progettati.
9B004
Utensili, matrici o montaggi per l'assemblaggio allo stato solido di combinazioni disco-palette in "superleghe" in titanio o intermetalliche descritte in 9E003.a.3 o 9.E003.a.6 per turbine a gas.
9B005
Sistemi di controllo in linea (tempo reale), strumentazione (compresi i sensori) o apparecchiature automatiche di acquisizione e di trattamento di dati, appositamente progettati per l'impiego con uno degli elementi seguenti:
NB: VEDERE ANCHE 9B105.
a. |
gallerie aerodinamiche progettate per velocità uguali o superiori a 1,2 Mach; il 9B005.a. non sottopone ad autorizzazione gallerie aerodinamiche appositamente progettate per scopi didattici ed aventi una ‧dimensione del vano‧ (misurato lateralmente) inferiore a 250 mm. Nota tecnica: per ‧dimensione del vano‧ si intende il diametro del cerchio, il lato del quadrato o il lato maggiore del rettangolo, misurati lungo la dimensione maggiore del vano. |
b. |
dispositivi per la simulazione di tipologie di flusso a velocità superiori a 5 Mach, comprese le gallerie ad impulso termico, le gallerie ad arco a plasma, i tubi ad onde d'urto, le gallerie ad onde d'urto, le gallerie a gas ed i cannoni a gas leggero |
c. |
gallerie o dispositivi aerodinamici, diversi da quelli a due dimensioni, in grado di simulare flussi con numero di Reynolds superiore a 25 × 106. |
9B006
Apparecchiature di collaudo a vibrazioni acustiche in grado di produrre una pressione sonora a livelli uguali o superiori a 160 dB (rapportato a 20 μPa), con una potenza di uscita nominale uguale o superiore a 4kW ad una temperatura della cellula di collaudo superiore a 1 273 K (1 000 °C), e loro riscaldatori a quarzo appositamente progettati.
NB: VEDERE ANCHE 9B106.
9B007
Apparecchiature appositamente progettate per il controllo dell'integrità dei motori a razzo con tecniche non distruttive (NDT) diverse dall'analisi planare ai raggi X o dall'analisi fisica o chimica di base.
9B008
Trasduttori appositamente progettati per la misura diretta dell'attrito sul rivestimento delle pareti di un flusso di collaudo avente una temperatura di ristagno superiore a 833K (560 °C).
9B009
Attrezzature appositamente progettate per la produzione di componenti di rotori di motori a turbina ottenuti con la metallurgia delle polveri, in grado di funzionare con cariche uguali o superiori al 60 % del carico di rottura (UTS) e a temperature del metallo uguali o superiori a 873 K (600 °C).
9B010
Apparecchiature appositamente progettate per la produzione di "UAV" e sistemi, apparecchiature e componenti associati, specificati in 9A012.
9B105
Gallerie aerodinamiche per velocità uguali o superiori a 0,9 Mach, utilizzabili per ‧missili‧ e loro sottosistemi.
NB: VEDERE ANCHE 9B005.
Nota tecnica:
In 9B105 per ‧missili‧ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.
9B106
Camere ambientali e camere anecoiche, come segue:
a. |
camere ambientali in grado di simulare tutte le condizioni di volo seguenti:
|
b. |
camere ambientali in grado di simulare le condizioni di volo seguenti:
|
9B115
"Apparecchiature di produzione" appositamente progettate per i sistemi, sottosistemi e componenti specificati in 9A005 fino a 9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A105 fino a 9A109, 9A111, 9A116 fino a 9A120.
9B116
"Mezzi di produzione" appositamente progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o per i sistemi, sottosistemi e componenti specificati in 9A005 fino a 9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A104 fino a 9A109, 9A111 o 9A116 fino a 9A120.
9B117
Banchi e stazioni di prova per motori a razzo a propellente solido o liquido o motori a razzo, aventi una delle caratteristiche seguenti:
a. |
in grado di sostenere più di 68 kN di spinta |
b. |
in grado di misurare simultaneamente le tre componenti di spinta assiale. |
9C
Materiali
9C108
Materiale "isolante" sfuso e "rivestimento interno", diverso da quelli specificati in 9A008 per corpi di contenimento dei motori a razzo utilizzabili in "missili" o appositamente progettati per ‧missili‧.
Nota tecnica:
In 9C108 per ‧missili‧ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.
9C110
Preimpregnati con fibre impregnate di resina e preformati con fibre a rivestimento metallico, per strutture composite, laminati e loro manufatti specificati in 9A110, costruiti con matrice organica o con matrice metallica che utilizzano rinforzi fibrosi o filamentosi aventi "carico di rottura specifico" superiore a 7,62 × 104 m e "modulo specifico" superiore a 3,18 × 106 m.
NB: VEDERE ANCHE 1C010 E 1C210.
Gli unici preimpregnati con fibre impregnate di resina specificati in 9C110 sono quelli che utilizzano resine con temperatura di transizione del vetro (Tg), dopo il trattamento, superiore a 418 K (145°) determinata in conformità alla ASTM D4065 o norme equivalenti.
9D
Software
9D001
"Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo" delle apparecchiature o della "tecnologia"? specificate in 9A001 fino a 9A119, 9B o 9E003.
9D002
"Software" appositamente progettato o modificato per la "produzione" delle apparecchiature specificate in 9A001 fino a 9A119 o 9B.
9D003
"Software" appositamente progettato o modificato per l'"utilizzazione" di sistemi elettronici a controllo numerico per la regolazione completamente automatica dei motori (FADEC) per sistemi di propulsione specificati in 9A, o per le apparecchiature specificate in 9B, come segue:
a. |
"software" di controlli elettronici numerici per sistemi di propulsione, impianti di collaudi aerospaziali o impianti di collaudo di motori aeronautici aerobici; |
b. |
"software" con tolleranza dei guasti utilizzato nei sistemi "FADEC" per i sistemi di propulsione e loro impianti di collaudo associati. |
9D004
Altro "software", come segue:
a. |
"software" di flusso 2D o 3D viscoso, convalidato con dati di collaudo ottenuti nella galleria aerodinamica o in volo, necessario per la creazione di modelli particolareggiati di flusso nei motori; |
b. |
"software" per il collaudo di motori aeronautici a turbina a gas o loro assiemi o componenti, appositamente progettato per l'acquisizione, l'affinamento e l'analisi dei dati in tempo reale, e con controllo di retroazione, comprese le variazioni dinamiche da apportare ai materiali sotto collaudo o alle condizioni di collaudo durante il collaudo stesso; |
c. |
"software" appositamente progettato per il controllo della solidificazione direzionale o delle fusioni monocristalline; |
d. |
"software" in "codice sorgente", "codice oggetto" o codice macchina necessario per l'"utilizzazione" di sistemi attivi di compensazione per il controllo del gioco di estremità delle pale dei rotori; 9D004.d non sottopone ad autorizzazione il "software" integrato in apparecchiature non specificata nell'allegato o necessario alle operazioni di manutenzione legate alla calibrazione, alla riparazione o all'aggiornamento dei sistemi di controllo del gioco per compensazione attiva. |
e. |
"software" appositamente progettato o modificato per l'"utilizzazione" degli "UAV" e dei sistemi, delle apparecchiature e dei componenti associati, specificati in 9A012; |
f. |
"software" appositamente progettato per progettare il raffreddamento interno di palette mobili, palette fisse o carenature di estremità di turbine a gas per motori aeronautici; |
g. |
"software" avente tutte le caratteristiche seguenti:
|
9D101
"Software" appositamente progettato o modificato per l'"utilizzazione" di beni specificati in 9B105, 9B106, 9B116 o 9B117.
9D103
"Software" appositamente progettato per modellare, simulare o per l'integrazione di progetto dei veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o dei razzi sonda specificati in 9A104, o dei sottosistemi specificati in 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c., 9A107, 9A108.c., 9A116 o 9A119.
il "software" specificato in 9D103 è sottoposto ad autorizzazione quando combinato con i calcolatori appositamente progettati specificati in 4A102.
9D104
"Software" appositamente progettato o modificato per l'"utilizzazione" di beni specificati in 9A001, 9A005, 9A006.d., 9A006.g., 9A007.a., 9A008.d., 9A009.a., 9A010.d., 9A011, 9A101, 9A102, 9A105, 9A106.c., 9A106.d., 9A107, 9A108.c., 9A109, 9A111, 9A115.a., 9A116.d., 9A117 o 9A118.
9D105
"Software" che coordina la funzione di più di un sottosistema, appositamente progettato o modificato per l'"utilizzazione" in veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o in razzi sonda specificati in 9A104.
9E
Tecnologia
la "tecnologia" di "sviluppo" o di "produzione" specificata in 9E001 fino a 9E003 per motori a turbina a gas, rimane sottoposta ad autorizzazione quando viene usata come "tecnologia" di "utilizzazione" per la riparazione, la revisione o la rimessa a nuovo. Non sono sottoposti ad autorizzazione: i dati tecnici, gli schemi o la documentazione destinati alle attività di manutenzione direttamente connesse con la calibrazione, la rimozione o la sostituzione di unità intercambiabili in linea danneggiate o inutilizzabili, compresa la sostituzione di interi motori o di moduli di motori.
9E001
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" di apparecchiature o di "software", specificati in 9A001.b., 9A004 fino a 9A012, 9A350, 9B o 9D.
9E002
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per la "produzione" di apparecchiature specificate in 9A001.b., 9A004 fino a 9A011, 9A350 o 9B;
per la "tecnologia" di riparazione di strutture, laminati o materiali sottoposti ad autorizzazione, vedere 1E002.f.
9E003
Altre "tecnologie", come segue:
a. |
"tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo" o la "produzione" di componenti o sistemi di motori a turbina a gas seguenti:
|
b. |
"tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo" o la "produzione" di uno degli elementi seguenti:
|
c. |
"tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo" o la "produzione" di componenti di motori a turbina a gas che utilizzano processi di foratura a "laser", a getto d'acqua o a lavorazione elettrochimica (ECM) o elettroerosiva (EDM), destinati a realizzare fori aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
d. |
"tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo" o la "produzione" di sistemi di trasmissione di potenza di elicotteri o sistemi di trasmissione di potenza di "aeromobili" ad ala basculante o a rotore basculante; |
e. |
"tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di sistemi di propulsione di veicoli terrestri con motore diesel alternativo aventi tutte le caratteristiche seguenti:
Nota tecnica: il ‧volume del parallelepipedo‧ in 9E003.e. è definito dal prodotto delle tre dimensioni perpendicolari misurate nella maniera seguente:
|
f. |
"tecnologia""necessaria" per la "produzione" di componenti appositamente progettati per motori diesel ad elevate prestazioni, come segue:
|
g. |
"tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo" o la "produzione" di ‧motori diesel ad elevate prestazioni‧ con la lubrificazione delle pareti dei cilindri con pellicola liquida, solida o in fase gassosa (o loro combinazioni) che consente il funzionamento a temperature superiori a 723 K (450 °C) misurate sulla parete del cilindro al limite superiore della corsa dell'anello di tenuta superiore del pistone. Nota tecnica: i ‧motori diesel ad elevate prestazioni‧ sono motori aventi pressione effettiva media specificata al freno uguale o superiore a 1,8 MPa alla velocità di 2 300 giri/min, purché la velocità nominale sia uguale o superiore a 2 300 giri al minuto. |
9E101
a. |
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" di beni specificati in 9A101, 9A102, 9A104 fino a 9A111 o 9A115 fino a 9A119; |
b. |
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la "produzione" di ‧UAV‧ specificati in 9A012 o di beni specificati in 9A101, 9A102, 9A104 fino a 9A111 o 9A115 fino a 9A119. |
Nota tecnica:
in 9E101.b. per ‧UAV‧ si intendono sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.
9E102
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzazione" di veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004, di beni specificati in 9A005 fino a 9A011, di ‧UAV‧ specificati in 9A012 o di beni specificati in 9A101, 9A102, 9A104 fino a 9A111, 9A115 fino a 9A119, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9D101 o 9D103.
Nota tecnica:
In 9E102 per ‧UAV‧ si intendono sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.
(1) I costruttori che calcolano la precisione di posizionamento in base alla norma ISO 230/2 (1997) dovrebbero consultare le competenti autorità dello Stato membro in cui sono stabiliti.
(2) I numeri fra parentesi si riferiscono alle note in calce alla presente tavola.
ALLEGATO II
AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELLA COMUNITÀ N. EU 001
(di cui all’articolo 9 del presente regolamento (CE) n. 428/2009)
Autorità che rilascia il documento: Comunità europea
Parte 1
La presente autorizzazione di esportazione riguarda i seguenti prodotti:
Tutti i prodotti a duplice uso di cui ad una delle voci riportate nell’allegato I del presente regolamento, ad eccezione di quelle elencate nella Parte 2 del presente allegato.
Parte 2
— |
|
Tutti i prodotti specificati nell’allegato IV. |
— |
0C001 |
"Uranio naturale" o "uranio impoverito" o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate. |
— |
0C002 |
"Materie fissili speciali" diverse da quelle citate all’allegato IV. |
— |
0D001 |
"Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" dei beni specificati nella categoria 0, nella misura in cui si riferisce allo 0C001 o ai prodotti dello 0C002 che sono esclusi dall’allegato IV. |
— |
0E001 |
"Tecnologia" in conformità alla nota sulla tecnologia nucleare per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" dei beni specificati nella categoria 0, nella misura in cui si riferisce allo 0C001 o ai prodotti dello 0C002 che sono esclusi dall’allegato IV. |
— |
1A102 |
Componenti risaturati pirolizzati carbonio-carbonio progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o i razzi sonda specificati in 9A104. |
— |
1C351 |
Agenti patogeni per l'uomo, zoonosi e "tossine". |
— |
1C352 |
Agenti patogeni per gli animali. |
— |
1C353 |
Elementi genetici e organismi geneticamente modificati. |
— |
1C354 |
Agenti patogeni per le piante. |
— |
7E104 |
"Tecnologia" per l’integrazione dei dati di comando di volo, di guida e di propulsione in un sistema di gestione del volo per l’ottimizzazione della traiettoria di un sistema con propulsione a razzo. |
— |
9A009.a. |
Sistemi di propulsione ibridi a razzo con capacità di impulso totale superiore a 1,1 MNs. |
— |
9A117 |
Meccanismi di separazione di stadio, meccanismi di separazione e loro stadi intermedi, utilizzabili in "missili". |
Parte 3
La presente autorizzazione di esportazione è valida in tutta la Comunità per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:
— |
Australia |
— |
Canada |
— |
Giappone |
— |
Nuova Zelanda |
— |
Norvegia |
— |
Svizzera |
— |
Stati Uniti d’America |
Condizioni e requisiti per l’uso della presente autorizzazione
1. |
Gli esportatori che usano l'autorizzazione generale di esportazione della Comunità (EU 001) notificano alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti il proprio primo uso dell’autorizzazione generale di esportazione della Comunità entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha luogo la prima esportazione. Gli esportatori segnalano inoltre nel documento amministrativo unico che stanno usando tale autorizzazione EU 001 tramite l'apposizione del riferimento X002 nella casella 44. |
2. |
L'autorizzazione generale di esportazione della Comunità non può essere utilizzata quando:
|
3. |
I requisiti in materia di notifica connessi con l’utilizzazione dell'autorizzazione generale di esportazione della Comunità e le informazioni supplementari che lo Stato membro a partire dal quale viene effettuata l’esportazione può prescrivere per prodotti esportati in virtù di detta autorizzazione, sono definiti dagli Stati membri. Uno Stato membro può chiedere agli esportatori stabiliti nel suo territorio di effettuare la registrazione precedentemente al primo uso dell’autorizzazione generale di esportazione della Comunità. La registrazione è automatica e le autorità competenti ne notificano il ricevimento all'esportatore senza indugio e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione. Ove appropriato, i requisiti di cui ai primi due commi del presente punto sono basati su quelli stabiliti per l’uso delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali rilasciate dagli Stati membri che le forniscono. |
ALLEGATO III a
(modello di autorizzazione di esportazione specifica o globale)
(di cui all’articolo 14, paragrafo 1 del presente regolamento)
Al momento di rilasciare le autorizzazioni di esportazione, gli Stati membri fanno in modo che risulti visibile la natura dell’autorizzazione (specifica o globale) sul relativo formulario
La presente è un’autorizzazione di esportazione valida in tutti gli Stati membri dell’Unione europea fino alla data della sua scadenza
ALLEGATO III b
(modello per i formulari di autorizzazione ai servizi di intermediazione)
(di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento)
ALLEGATO III c
ELEMENTI COMUNI PER LA PUBBLICAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI GENERALI DI ESPORTAZIONE NAZIONALI NELLE GAZZETTE UFFICIALI NAZIONALI
(di cui all’articolo 9, paragrafo 4, lettera b) del presente regolamento)
1. |
Titolo dell’autorizzazione generale di esportazione |
2. |
Autorità di rilascio |
3. |
Validità CE. Si utilizza il testo seguente: "La presente è un’autorizzazione generale di esportazione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 428/2009. A norma dell’articolo 9, paragrafo 2 del citato regolamento, la presente autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri dell’Unione europea." Validità: conformemente alle prassi nazionali. |
4. |
Prodotti interessati: si utilizza la seguente frase introduttiva: "La presente autorizzazione di esportazione riguarda i prodotti seguenti:" |
5. |
Destinazioni interessate: si utilizza la seguente frase introduttiva: "La presente autorizzazione di esportazione è valida per le esportazioni verso le destinazioni seguenti:" |
6. |
Condizioni e requisiti |
ALLEGATO IV
(Elenco di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento)
Le voci non riportano sempre la descrizione completa dei prodotti e le relative note di cui all’allegato I (1). Solo l’allegato I fornisce la descrizione completa dei prodotti.
La citazione di un prodotto nel presente allegato lascia impregiudicata l’applicazione delle disposizioni relative ai prodotti di massa contenute nell’allegato I.
PARTE I
(possibilità di una autorizzazione generale nazionale per gli scambi intracomunitari)
Prodotti della tecnologia dell’invisibile (Stealth)
1C001 |
Materiali appositamente progettati per assorbire le onde elettromagnetiche, o polimeri intrinsecamente conduttori. NB: VEDERE ANCHE 1C101 |
1C101 |
Materiali o dispositivi per la riduzione di caratteristiche osservabili quali la riflettività radar, la segnatura ultravioletta/infrarossa e la segnatura acustica, diversi da quelli specificati in 1C001, utilizzabili in ‧missili‧, sottosistemi di missili o nei veicoli aerei senza equipaggio specificati in 9A012. 1C101 non sottopone ad autorizzazione i materiali se tali beni sono concepiti per applicazioni esclusivamente civili. Nota tecnica: In 1C101 per ‧missili‧ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km. |
1D103 |
"Software" appositamente progettato per l'analisi di caratteristiche osservabili ridotte quali riflettività radar, segnatura ultravioletta/infrarossa e segnatura acustica. |
1E101 |
"Tecnologia", in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzazione" di beni specificati in 1C101 o 1D103. |
1E102 |
"Tecnologia", in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" di "software" specificato in 1D103. |
6B008 |
Sistemi di misura della superficie equivalente radar effettuata con radar ad impulsi aventi larghezza di impulso di 100 ns o meno e loro componenti appositamente progettati. NB: VEDERE ANCHE 6B108 |
6B108 |
Sistemi appositamente progettati per la misura della superficie equivalente radar utilizzabili in "missili" e loro sottosistemi. |
Prodotti di controllo strategico comunitario
1A007 |
Apparecchiature e dispositivi appositamente progettati per innescare elettricamente cariche e dispositivi contenenti materiali energetici, come segue: N.B.: VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO, 3A229 E 3A232.
1A007.b. non sottopone ad autorizzazione i detonatori che usano solamente esplosivi primari come l'azoturo di piombo. |
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1C239 |
Esplosivi ad alto potenziale, diversi da quelli specificati nell'elenco dei materiali di armamento, o sostanze o miscele contenenti più del 2 % in peso di qualsiasi esplosivo con densità dei cristalli superiore a 1,8 g/cm3 ed aventi una velocità di detonazione superiore a 8 000 m/s. |
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1E201 |
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzazione" di beni specificati in 1C239. |
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3A229 |
Generatori di impulso ad elevata intensità di corrente come segue: NB: VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO. |
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3A232 |
Sistemi di accensione multipunto, diversi da quelli specificati in 1A007 precedentemente , come segue: NB: VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO. |
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3E201 |
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzazione" di apparecchiature specificate in 3A229 e 3A232. |
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6A001 |
Apparecchiature acustiche, limitatamente a: |
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6A001.a.1.b. |
Sistemi di rivelazione o di localizzazione di oggetti, aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
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6A001.a.2.a.2. |
Idrofoni … che incorporano … |
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6A001.a.2.a.3. |
Idrofoni … aventi qualsiasi … |
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6A001.a.2.a.6. |
Idrofoni … progettati per … |
||||||||||||
6A001.a.2.b. |
Cortine di idrofoni acustici rimorchiati … |
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6A001.a.2.c |
Apparecchiature di trattamento appositamente progettate per l'applicazione in tempo reale con cortine di idrofoni acustici rimorchiati, aventi "programmabilità accessibile all'utente" e trattamento e correlazione nel dominio del tempo o della frequenza, compresi l'analisi spettrale, il filtraggio numerico e la formazione del fascio tramite la trasformata veloce di Fourier o altre trasformate o processi; |
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6A001.a.2.e. |
Sistemi di cavi di profondità o di baia aventi una qualsiasi delle caratteristiche seguenti:
|
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6A001.a.2.f. |
Apparecchiature di trattamento appositamente progettate per l'applicazione in tempo reale con sistemi di cavi di profondità o di baia aventi "programmabilità accessibile all'utente" e trattamento e correlazione nel dominio del tempo o della frequenza, compresi l'analisi spettrale, il filtraggio numerico e la formazione del fascio tramite la trasformata veloce di Fourier o altre trasformate o processi; |
||||||||||||
6D003.a. |
"Software" destinato al "trattamento in tempo reale" di dati acustici; |
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8A002.o.3. |
Sistemi di riduzione del rumore progettati per l'impiego su navi con dislocamento uguale o superiore a 1 000 tonnellate, come segue:
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8E002.a. |
"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione", ripartizione, revisione o rimessa a nuovo (rilavorazione) di eliche appositamente progettate per la riduzione del rumore subacqueo; |
Prodotti di controllo strategico comunitario — Crittografia — Categoria 5 — Parte 2
5A002.a.2. |
Apparecchiature progettate o modificate per effettuare le funzioni crittoanalitiche. |
5D002.c.1 |
Unico software avente le caratteristiche o in grado di effettuare o simulare le funzioni delle apparecchiature specificate in 5A002.a.2. |
5E002 |
Unica "tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" dei beni specificati in 5.A002.a.2. o 5D002.c.1. |
Prodotti della Tecnologia MTCR
7A117 |
"Complessi di guida" utilizzabili nei "missili" in grado di raggiungere una precisione di sistema del 3,33 % o meno della portata (cioè un "CEP" di 10 km o meno ad una distanza di 300 km), con l'esclusione di " complessi di guida " progettati per " missili " con portata inferiore a 300 km o aeromobili con equipaggio . |
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7B001 |
Apparecchiature di collaudo, di calibrazione o di allineamento appositamente progettate per le apparecchiature precedentemente specificate in 7A117. 7B001 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di collaudo, calibrazione o allineamento per la manutenzione di I o di II livello. |
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7B003 |
Apparecchiature appositamente progettate per la "produzione" di apparecchiature precedentemente specificate in 7A117. |
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7B103 |
"Mezzi di produzione" appositamente progettati per le apparecchiature precedentemente specificate in 7A117. |
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7D101 |
"Software" appositamente progettato per l'"utilizzazione" delle apparecchiature precedentemente specificate in 7B003 o 7B103. |
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7E001 |
"Tecnologia", in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per lo "sviluppo" di apparecchiature o di "software" precedentemente specificati in 7A117, 7B003, 7B103 o 7D101. |
||||||||||||
7E002 |
"Tecnologia", in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per la "produzione" di apparecchiature precedentemente specificate in 7A117, 7B003 e 7B103. |
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7E101 |
"Tecnologia", in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per l'"utilizzazione" di apparecchiature precedentemente specificate in 7A117, 7B003, 7B103 e 7D101. |
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9A004 |
Veicoli di lancio nello spazio in grado di trasportare un carico pagante di almeno 500 kg ad una distanza di almeno 300 km . NB: vedere anche 9A104. 9A004 non sottopone ad autorizzazione i carichi utili. |
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9A005 |
Sistemi di propulsione a razzo a propellente liquido contenenti uno dei sistemi o componenti specificati in 9A006 utilizzabili per veicoli di lancio nello spazio precedentemente specificati in 9A004 o razzi sonda specificati nel seguito in 9A104 . NB: Vedere anche 9A105 e 9A119. |
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9A007.a. |
Sistemi di propulsione a razzo a propellente solido, utilizzabili per veicoli di lancio nello spazio precedentemente specificati in 9A004 o razzi sonda specificati nel seguito in 9A104 , aventi una delle caratteristiche seguenti: NB: vedere anche 9A119.
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9A008.d. |
Componenti, come segue, appositamente progettati per i sistemi di propulsione a razzo a propellente solido: NB: vedere anche 9A108.c.
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9A104 |
Razzi sonda, in grado di trasportare un carico utile di almeno 500 kg ad una distanza di almeno 300 km. NB: Vedere anche 9A004. |
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9A105.a. |
Motori a razzo a propellente liquido, come segue: NB: VEDERE ANCHE 9A119.
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9A106.c. |
Sistemi o componenti, diversi da quelli specificati in 9A006, utilizzabili in "missili", come segue, appositamente progettati per sistemi di propulsione a razzo a propellente liquido:
Nota tecnica: Esempi di metodi per ottenere il controllo della spinta del vettore specificato in 9A106.c sono:
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9A108.c |
Componenti diversi da quelli specificati in 9A008, utilizzabili in "missili", come segue, appositamente progettati per sistemi di propulsione a razzo a combustibile solido:
Nota tecnica: Esempi di metodi per ottenere il controllo della spinta del vettore specificato in 9A108.c sono:
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9A116 |
Veicoli di rientro, utilizzabili in "missili", e loro apparecchiature progettate o modificate, come segue, con l'esclusione di veicoli di rientro progettati per carichi paganti diversi dalle armi :
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9A119 |
Stadi individuali di razzi, utilizzabili in sistemi completi a razzo o veicoli aerei senza equipaggio, in grado di trasportare un carico pagante di almeno 500 kg a una distanza di 300 km, diversi da quelli precedentemente specificati in 9A005 o 9A007.a. |
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9B115 |
"Apparecchiature di produzione" appositamente progettate per i sistemi, sottosistemi e componenti precedentemente specificati in 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116 o 9A119. |
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9B116 |
"Mezzi di produzione" appositamente progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o per i sistemi, sottosistemi e componenti precedentemente specificati in 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9A104, 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116 o 9A119. |
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9D101 |
"Software" appositamente progettato per l'"utilizzazione" di beni precedentemente specificati in 9B116. |
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9E001 |
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" di apparecchiature o di "software" precedentemente specificati in 9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9B115, 9B116 o 9D101. |
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9E002 |
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per la "produzione" di apparecchiature precedentemente specificate in 9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9B115 o 9B116. per la "tecnologia" di riparazione di strutture, laminati o materiali sottoposti ad autorizzazione, vedere 1E002.f. |
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9E101 |
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" o la "produzione" di beni precedentemente specificati in 9A104, 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116 o 9A119. |
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9E102 |
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzazione" di veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9A104, 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116, 9A119, 9B115, 9B116 o 9D101. |
Esenzioni:
L'allegato IV non sottopone ad autorizzazione i prodotti della tecnologia MTCR:
1. |
trasferiti in base a ordini emessi nell'ambito di una relazione contrattuale dall'Agenzia spaziale europea (ASE) o trasferiti dall'ASE nello svolgimento ai suoi compiti ufficiali; |
2. |
trasferiti in base a ordini emessi nell'ambito di una relazione contrattuale dall'organizzazione spaziale nazionale di uno Stato membro o da essa trasferiti nello svolgimento dei suoi compiti ufficiali; |
3. |
trasferiti in base a ordini emessi nell'ambito di una relazione contrattuale collegata a un programma comunitario di sviluppo e di produzione lanci nello spario firmato da uno o più governi europei; |
4. |
trasferiti in un sito spaziale controllato da uno Stato nel territorio di uno Stato membro, a meno che detto Stato membro controlli tali trasferimenti ai sensi del presente regolamento. |
PARTE II
(nessuna autorizzazione generale nazionale per gli scambi intracomunitari)
Prodotti della convenzione sulle armi chimiche
1C351.d.4. |
ricino |
1C351.d.5. |
saxitossina |
Prodotti della tecnologia NSG
Tutta la categoria 0 dell’allegato I è inserita nell’allegato IV, fatto salvo quanto segue:
— |
0C001: questo prodotto non è incluso nell’allegato IV. |
— |
0C002: questo prodotto non è incluso nell’allegato IV, fatta eccezione per i seguenti materiali fissili speciali:
|
— |
0D001: (software) è incluso nell’allegato IV, eccetto quando si riferisce allo 0C001 o ai prodotti dello 0C002 che sono esclusi dall’allegato IV. |
— |
0E001: (tecnologia) è incluso nell’allegato IV, eccetto quanto si riferisce allo 0C001 o ai prodotti dello 0C002 che sono esclusi dall’allegato IV. |
NB: Per 0C003 e 0C004, solo se per l’utilizzazione in "reattori nucleari" (nell’ambito di 0A001.a.).
1B226 |
Separatori elettromagnetici di isotopi, progettati od equipaggiati con sorgenti ioniche singole o multiple in grado di assicurare una corrente totale del fascio ionico uguale o superiore a 50 mA. in 1B226 sono compresi i separatori:
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1C012 |
Materiali, come segue: Nota tecnica: Questi materiali sono utilizzati di norma per sorgenti di calore nucleari.
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1B231 |
Attrezzature o impianti e relative apparecchiature per il trizio, come segue:
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1B233 |
Attrezzature o impianti e relative apparecchiature per la separazione degli isotopi del litio, come segue:
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1C233 |
Litio arricchito in isotopo litio 6 (6Li) con tenore isotopico superiore a quello naturale e prodotti o dispositivi contenenti litio arricchito, come segue: litio elementare, leghe, composti, miscele contenenti litio, relativi manufatti e scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi. 1C233 non sottopone ad autorizzazione dosimetri termoluminescenti. Nota tecnica: il tenore isotopico naturale del litio 6 è pari a circa il 6,5 percento in peso (7,5 percento di atomi). |
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1C235 |
Trizio, composti e miscele contenenti trizio nei quali il rapporto in atomi trizio/idrogeno è superiore a 1/1 000, e prodotti o dispositivi contenenti uno dei suddetti elementi. 1C235 non sottopone ad autorizzazione prodotti o dispositivi contenenti meno di 1,48 x 103 GBq (40 Ci) di trizio. |
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1E001 |
"Tecnologia", in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature o materiali specificati in 1CO12.b. |
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1E201 |
"Tecnologia", in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzazione" di beni specificati in 1B226, 1B231, 1B233, 1C233 o 1C235. |
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3A228 |
Dispositivi di commutazione, come segue:
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3A231 |
Sistemi generatori di neutroni, compresi i tubi, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
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3E201 |
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per l'"utilizzazione" di apparecchiature specificate in 3A228.a., 3A228.b. o 3A231. |
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6A203 |
Apparecchi da ripresa e componenti, diversi da quelli specificati in 6A003, come segue:
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6A225 |
Interferometri di velocità per la misura di velocità superiori a 1 km/s durante intervalli di tempo inferiori a 10 microsecondi. 6A225 include gli interferometri di velocità quali VISAR (Velocity interferometer systems for any reflector) e DLI (Doppler laser interferometers). |
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6A226 |
Sensori di pressione, come segue:
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(1) Le differenze di formulazione/campo di applicazione tra l’allegato I e l’allegato IV sono indicate in corsivo e grassetto.
ALLEGATO V
Regolamento abrogato e successive modifiche
Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio |
|
Regolamento (CE) n. 2889/2000 del Consiglio |
|
Regolamento (CE) n. 458/2001 del Consiglio |
|
Regolamento (CE) n. 2432/2001 del Consiglio |
|
Regolamento (CE) n. 880/2002 del Consiglio |
|
Regolamento (CE) n. 149/2003 del Consiglio |
|
Regolamento (CE) n. 1504/2004 del Consiglio |
|
Regolamento (CE) n. 394/2006 del Consiglio |
|
Regolamento (CE) n. 1183/2007 del Consiglio |
|
Regolamento (CE) n. 1167/2008 del Consiglio |
ALLEGATO VI
Tavola di concordanza
Regolamento (CE) n. 1334/2000 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2, frase introduttiva |
Articolo 2, frase introduttiva |
Articolo 2, lettera a) |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, lettera b), frase introduttiva |
Articolo 2, paragrafo 2, frase introduttiva |
Articolo 2, lettera b), punto i) |
Articolo 2, paragrafo 2, punto i) |
Articolo 2, lettera b), punto ii) |
Articolo 2, paragrafo 2, punto ii) |
Articolo 2, lettera b), punto iii) |
Articolo 2, paragrafo 2, punto iii) |
— |
Articolo 2, paragrafo 2, punto iv) |
Articolo 2, lettera c), punto i) |
Articolo 2, paragrafo 3, punto i) |
Articolo 2, lettera c), punto ii) |
Articolo 2, paragrafo 3, punto ii) |
Articolo 2, lettera d) |
Articolo 2, paragrafo 4 |
— |
Articolo 2, paragrafi da 5 a 13 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 7 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
— |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 8 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 9, paragrafo 4, lettera a) |
— |
Articolo 9, paragrafo 4, lettera b) |
Articolo 6, paragrafo 4 |
Articolo 9, paragrafo 4, lettera c) |
Articolo 6, paragrafo 5 |
Articolo 9, paragrafo 5 |
Articolo 6, paragrafo 6 |
Articolo 9, paragrafo 6 |
Articolo 7 |
Articolo 11 |
Articolo 8 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
— |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 1 |
— |
Articolo 13, paragrafo 2 |
— |
Articolo 13, paragrafo 3 |
— |
Articolo 13, paragrafo 4 |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 13, paragrafo 5 |
— |
Articolo 13, paragrafo 6 |
— |
Articolo 13, paragrafo 7 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 9, paragrafo 4, lettera b) |
Articolo 11 |
Articolo 15, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 12 |
Articolo 16 |
Articolo 13 |
Articolo 17 |
Articolo 14 |
Articolo 18 |
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 19, paragrafo 2 |
Articolo 15, paragrafo 3 |
Articolo 19, paragrafo 3 |
— |
Articolo 19, paragrafi da 4 a 6 |
Articolo 16, paragrafo 1 |
Articolo 20, paragrafo 1 |
— |
Articolo 20, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 2 |
Articolo 20, paragrafo 3 |
Articolo 17 |
Articolo 21 |
Articolo 18 |
Articolo 23 |
Articolo 19 |
Articolo 24 |
Articolo 20 |
Articolo 25 |
Articolo 21 |
Articolo 22 |
Articolo 22 |
Articolo 26 |
Articolo 23 |
Articolo 27 |
Articolo 24 |
Articolo 28 |
Allegato I |
Allegato I |
Allegato II, parte 1 |
Allegato II, parte 1 |
Allegato II, parte 2 |
Allegato II, parte 2 |
Allegato II, parte 3, punti 1, 2, e 3 |
Allegato II, parte 3, punto 2 |
Allegato II, parte 3, punto 4 |
Allegato II, parte 3, punti 1 e 3 |
Allegato III bis |
Allegato III bis |
Allegato III ter |
Allegato III ter |
— |
Allegato III quater |
Allegato IV |
Allegato IV |
— |
Allegato V |
— |
Allegato VI |